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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 14/01/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 281/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
NE OL, TO
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 724/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - PI_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - PI_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 455/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1
e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1835 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1616 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 740 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
il difensore di Resistente_1 si riporta agli atti il Dispositivo verrà inviato alle parti entro i termini previsti dalla normativa vigente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 12 febbraio 2024 al difensore dell
Resistente_1 (di seguito, per brevità, anche semplicemente
“Resistente_1”), la società Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante p.t. sig. Difensore_1, nella qualità di Concessionaria dei servizi di accertamento e riscossione coattiva delle entrate comunali del Comune di
LI impugna la sentenza n.455/1/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo in data 10 ottobre 2023 e depositata il 11 dicembre 2023 e notificata il 29 dicembre 2023.
Nel giudizio di prime cure l'Resistente_1 impugnava distinti avvisi di accertamento avente per oggetto l'IMU e TASI degli anni 2017, 2018 e 2019 per €.181.332,00 oltre sanzioni ed interessi eccependo l'infondatezza della pretesa impositiva per mancata applicazione dell'esonero IMU e della TASI in quanto alloggi sociali.
I separati ricorsi venivano riuniti stante la sussistenza di motivi di connessione.
Nel giudizio di prime cure si costituiva il Comune di LI sostenendo la legittimità della pretesa.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo accoglieva il ricorso condannando il Comune di LI al pagamento delle spese di lite liquidate in
€.4.500,00.
In particolare i primi Giudici così motivavano: “Il 2° comma del menzionato art. 13 (del DL 201/2011) disciplina l'esenzione per gli alloggi sociali per le unità immobiliari adibite ad “uso residenziale in locazione permanente” che svolgono “la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei famigliari svantaggiati (…). “Alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati (…) destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni.
La ricorrente Resistente_1, ha depositato la dichiarazione Imu per l'anno di imposta 2016, ha depositato i contratti di locazione a dimostrazione che gli immobili sono immobili locati e ha depositato una perizia finalizzata ad accertare le caratteristiche degli immobili di cui al d.M. 22.4.2008, a firma del Geometra Nominativo_1.
Il Comune di LI non ha dato prova contraria della mancanza dei requisiti per l'esenzione da imu e tasi relativi agli immobili e non ha contestato con prova i contratti di locazione depositati dalla ricorrente limitandosi a controdedurre.”.
Con l'unico articolato motivo di doglianza l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha statuito che il "Comune di LI non ha dato prova contraria della mancanza dei requisiti per l'esenzione da imu e tasi relativi agli immobili.".
Sostiene quindi la legittimità della pretesa.
Conclude l'appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio oltre gli interessi maturati dopo la sentenza. L'appello viene iscritto a ruolo il 13 febbraio 2024.
In data 17 aprile 2024 si costituisce in giudizio l'Resistente_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello per carenza di specifici motivi d'impugnazione eccependo altresì la mancata impugnazione del capo della sentenza inerente l'onere probatorio posto a capo dell'Ente in ordine alla debenza dei tributi.
Sostiene inoltre la legittimità della decisione di prime cure.
Conclude con la richiesta di inammissibilità dell'appello ed in subordine con la richiesta di rigetto con vittoria di spese di lite.
In data 02 gennaio 2026 l'Resistente_1 deposita memoria illustrativa ribadendo quanto già esposto nella comparsa di costituzione.
La causa viene trattata il giorno 12 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei motivi d'impugnazione sollevata dall'Resistente_1. L'eccezione è infondata.
In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco. Nel processo tributario, infatti, gli elementi di specificità dei motivi possono essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. Ritiene quindi questa Corte che l'inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, dell'atto di appello è, nel contenzioso tributario, limitata al solo caso in cui nell'appello si ometta il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, ovvero a quello in cui il gravame non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante la censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (in senso conforme, Cass.
n.1461/2017, Cass. n.20379/2017). Sul punto si è anche recentemente pronunciata la giurisprudenza di legittimità precisando che nel rito tributario la specificità dei motivi di appello, prescritta dall'art. 53 del d.lgs.
n. 546 del 1992, non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni e delle argomentazioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio. La norma sopra citata, infatti, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 delle disposizioni preliminari del codice civile, trattandosi di prescrizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia. Secondo la Suprema Corte ogni qual volta sia espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado deve essere consentito il sindacato sul merito dell'impugnazione. Di conseguenza la specificità dei motivi d'appello “va correlata al tenore complessivo dell'atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (Cass. n.30341/2019; Cass. 1571/2021 e da ultimo, Cass. n.21489/2022). Peraltro evidenzia la Corte che l'appellante ha espressamente eccepito l'erroneità della sentenza di prime cure nella valutazione dell'onere probatorio.
L'eccezione viene quindi rigettata.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
Sul punto è opportuno un breve esame delle disposizioni di legge che si sono succedute in materia.
1. In ordine all'IMU ma analogamente anche per la TASI, osserva la Corte che l'art. 13 del DL n. 201/2011
(denominato: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”), rubricato
“Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria” prevede la non applicazione dell'IMU ai “ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”. In particolare, nella formulazione dell'art. 13 c. 2 lett. b) del menzionato d.l. n. 201/2011 è prevista una esclusione dal presupposto di imposta di tipo "oggettivo" ossia ancorata alla natura giuridica dell'immobile, a prescindere dalla qualità soggettiva del possessore. Risultano, infatti, esclusi gli alloggi sociali che rispondano alla definizione del d.
m. 22/4/2008 che, all'art, 1, li definisce come le unità immobiliari di uso residenziale in regime di "locazione permanente" per risolvere il problema sociale di fornire un alloggio a soggetti bisognosi e non in grado di procurarselo. In questa ottica non si ravvisano motivi per discostarsi dalla decisione su caso analogo di questa CGTR Lazio, sez. II, 30.12.2022 n. 6482, che ha riformato una precedente decisione sfavorevole alla tesi dell'Resistente_1 che al contrario si condivide pienamente.
Al riguardo, come già detto, è opportuno ripercorrere l'evoluzione storica del quadro normativo:
(a) nella versione originaria dell'art. 13, d.l. n. 201/2011, era stabilito che presupposto dell'IMU fosse il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale (c. 2), salvo che, per gli immobili adibiti ad abitazione principale del possessore, era prevista una aliquota ridotta (c. 7) e una detrazione dall'imposta (c. 10);
(b) nella versione dell'art. 13 d.l. n. 201/201,1 novellata dall'art. 2, c. 2, lett. b), d.l. n. 102/2013, la detrazione dall'imposta prevista per l'abitazione principale fu estesa agli alloggi regolarmente assegnati dagli Società_2 e dagli Enti di edilizia residenziale pubblica con le medesime finalità; inoltre, con norma rimasta estravagante rispetto al menzionato art. 13, d.l. n. 201/2011, il d.l. n. 102/2013, art. 2, c. 4 dispose che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008”;
(c) nella versione dell'art. 13 d.l. n. 201/2011, novellata dalla legge n. 147/2013, art 1 comma 639 e segg., venne escluso dal presupposto dell'imposta il possesso dell'abitazione principale, salvo se appartenente alle categorie catastali “di lusso” (A1, A8, A9) (c. 2); vennero altresì esclusi dal presupposto dell'imposta anche i “fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008” (c. 2 lett. b) del citato art. 13); per le abitazioni principali “di lusso” spetta la detrazione dall'imposta di cui al c. 10 dell'art. 13, e la medesima detrazione spetta per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Società_2 e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con le medesime finalità (per comodità espositiva, gli enti di edilizia residenziale pubblica con le medesime finalità degli Società_2 saranno indicati anche come “enti equiparati”);
(d) per completezza, si evidenzia che a partire dall'anno 2020, la disciplina dell'IMU è recata dall'art. 1, c.
738 e ss., l. 27.12.2019 n. 160, che in parte qua riproduce sostanzialmente le regole recate dall'art. 13 d.l.
n. 201/2011 come novellato dall'art. 1, c. 407, l. n. 147/2013; infatti:
- continua ad essere escluso dal presupposto di imposta il possesso dell'abitazione principale, salvo se di categoria catastale A1, A8, A9;
- sono considerati “abitazione principale” esclusa dal presupposto di imposta, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal d.m. 22.4.2008, se adibiti ad abitazione principale (art. 1, c. 741);
2. Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo di riferimento e la sua evoluzione, ne consegue che l'art. 13 c. 2 lett. b) d.l. n. 201/2011 prevede una esclusione dal presupposto di imposta di tipo “oggettivo” ossia ancorata alla natura giuridica dell'immobile, a prescindere dalla qualità soggettiva del possessore;
sono esclusi dall'imposta, infatti, gli alloggi sociali che rispondano alla definizione del d.m. 22.4.2008. A sua volta l'art. 1 di tale DM definisce gli alloggi sociali come le unità immobiliari di uso residenziale in regime di
“locazione permanente” per risolvere il problema sociale di fornire un alloggio a soggetti bisognosi e non in grado di procurarselo altrimenti.
3. In tale contesto normativo, escluso che il corrispettivo erogato dal fruitore costituisca motivo idoneo al disconoscimento della esenzione (come aveva ritenuto la Corte di Cassazione sino a pochi anni orsono), si scontrano due posizioni in netta contrapposizione. L'Resistente_1, infatti, evidenzia che tutti gli alloggi per i quali viene pretesa l'imposta sarebbero alloggi sociali, in quanto assegnati a soggetti considerati in situazione di disagio sociale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, oltre che dotati dei requisiti tecnici del DM 22 Aprile 2008; i Comuni, invece, in genere ritengono applicabile, per tutti tali immobili, soltanto la mera detrazione, negando in sostanza che tutto gli immobili riferibili alle Resistente_1 siano sociali.
L'Resistente_1 tuttavia ha evidenziato, in punto di fatto, l'esistenza dei fatti giustificativi la propria pretesa alla esenzione e, dunque, che l'imposta è stata richiesta per immobili in possesso dei requisiti tecnici, assegnati a soggetti in situazione di emergenza abitativa risultati vincitori delle graduatorie, laddove nel caso di specie il Comune ha ritenuto di non costituirsi in giudizio. In altri termini, mentre l'azienda ricorrente ha argomentato in punto di fatto, con specifiche allegazioni, in ordine ai presupposti ontologici della esenzione, il Comune neppure ha contestato l'esistenza dei presupposti fattuali dai quali discende il beneficio.
4. Il Collegio rileva, come in precedenti decisioni che, al fine del decidere, necessita verificare se la natura di alloggio sociale, in riferimento agli immobili fatti oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, risulti o meno dagli atti e su quale delle parti deve ricadere l'eventuale onere probatorio che deve essere assolto per ogni singola unità immobiliare interessata: detto onere grava certamente sulla parte che richiede l'esenzione, tuttavia, la nuova formulazione del comma 5 bis dell'art. 7 del d.lgs n. 546/92 prevede un onere probatorio specifico per l'Ente impositore che è tenuto a fornire in giudizio riscontri oggettivi in ordine alla sua pretesa impositiva e, dunque, nel caso in esame, circa la concreta mancata conformità dei suddetti alloggi alle caratteristiche di cui al menzionato DM 22 aprile 2008. Anche perché, come è stato già più volte evidenziato, in virtù della normativa della Regione Lazio, tale qualità è nella sostanza connaturata agli alloggi ERP. Infatti, tutte le abitazioni di proprietà delle Resistente_1 hanno come destinazione naturale il soddisfacimento dell'emergenza abitativa, essendo del tutto residuale ed occasionale qualsivoglia altra destinazione. Ed infatti, l'art 1 della Legge Reg. Lazio 6.08.1999 n.12. specifica che essa è destinata alla disciplina dei rapporti tra Regione e Comuni e le rispettive funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica, chiarendo che per alloggi di edilizia residenziale pubblica si intendono gli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008. Dunque, gli alloggi Resistente_1 (nella legge denominata ancora Società_2 all'art. 5 che ne disciplina le funzioni) sono nella Regione Lazio, ordinariamente, alloggi sociali. Ulteriore riprova si rinviene nell'art. 10 che individua e definisce le varie categorie di alloggi di ERP che, ove abbiano le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 12 aprile 2008, condividono la natura di alloggi sociali;
mentre al co.2 individua le categorie di alloggi ontologicamente escluse dalla nozione di alloggio sociale. E fra questi non se ne rinviene alcuno ordinariamente di proprietà dell'Resistente_1. Il Collegio evidenzia altresì che, dall'esame del riparto di attribuzioni tra Enti che partecipano ai procedimenti di impiego di detti alloggi per le finalità istituzionali (artt.4 e 5 L.R. Lazio n.12 del 1999), emerge che i procedimenti di assegnazione, compresa l'emissione dei bandi di concorso, e la sola riserva degli alloggi da destinare a situazioni di emergenza abitativa, sono di competenza dei singoli Comuni nel cui territorio insistono gli alloggi;
laddove alle Resistente_1 sono riservate l'assegnazione degli alloggi per soddisfare situazioni di emergenza abitativa e per affrontare i casi particolari previsti dalla legge, nonché la gestione dei rapporti contrattuali e la vigilanza sugli assegnatari.
In definitiva, nella Regione Lazio, gli immobili Resistente_1 sono, in via ordinaria, provvisti dei requisiti tecnici previsti dal DM 22 Aprile 2008 e sono assegnati a soggetti considerati in situazione di disagio sociale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale;
dal che consegue, per logica conseguenza, che devono considerarsi, del pari in via ordinaria, alloggi sociali meritevoli della esenzione IMU e delle agevolazioni TARI.
5. In conclusione, se è indubbio, come sopra specificato, che la prova dei presupposti per fruire di una esenzione deve essere fornita da chi la invoca, il Collegio ritiene tuttavia che poiché gli alloggi Resistente_1, per loro caratteristiche tecniche ed intrinseca funzione, sono nella ordinarietà dei casi alloggi sociali, la circostanza che la ricorrente abbia dedotto anche per gli immobili specificamente oggetto del presente procedimento la ricorrenza dei presupposti fattuali per la fruizione del beneficio, impone di valorizzare nella massima estensione possibile la circostanza che il Comune non abbia - di fatto - negato la ricorrenza dei presupposti detti. Ciò proprio in applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, onere al quale l'Ente impositore è venuto meno.
6. Ne consegue, come specificato in precedenti decisioni che si condividono, il rigetto dell'appello per l'IMU.
Difatti con l'esclusione delle abitazioni principali, è scattata in automatico anche l'esenzione dal pagamento per i soggetti affittuari o comodatari che occupano, a titolo di abitazione principale, gli immobili affittati o concessi in comodato d'uso. Inoltre la TASI, esattamente come l'IMU, non doveva essere corrisposta per: - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- gli alloggi sociali, - la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Società_4 (Società_4), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
La Corte ritiene, pertanto, che l'appello debba essere respinto anche per quanto concerne la TASI per le stesse valutazioni relative all'IMU.
L'appello è quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado, liquidate in
6000,00 €, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
NE OL, TO
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 724/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - PI_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - PI_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 455/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1
e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1835 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1616 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 740 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
il difensore di Resistente_1 si riporta agli atti il Dispositivo verrà inviato alle parti entro i termini previsti dalla normativa vigente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 12 febbraio 2024 al difensore dell
Resistente_1 (di seguito, per brevità, anche semplicemente
“Resistente_1”), la società Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante p.t. sig. Difensore_1, nella qualità di Concessionaria dei servizi di accertamento e riscossione coattiva delle entrate comunali del Comune di
LI impugna la sentenza n.455/1/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo in data 10 ottobre 2023 e depositata il 11 dicembre 2023 e notificata il 29 dicembre 2023.
Nel giudizio di prime cure l'Resistente_1 impugnava distinti avvisi di accertamento avente per oggetto l'IMU e TASI degli anni 2017, 2018 e 2019 per €.181.332,00 oltre sanzioni ed interessi eccependo l'infondatezza della pretesa impositiva per mancata applicazione dell'esonero IMU e della TASI in quanto alloggi sociali.
I separati ricorsi venivano riuniti stante la sussistenza di motivi di connessione.
Nel giudizio di prime cure si costituiva il Comune di LI sostenendo la legittimità della pretesa.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo accoglieva il ricorso condannando il Comune di LI al pagamento delle spese di lite liquidate in
€.4.500,00.
In particolare i primi Giudici così motivavano: “Il 2° comma del menzionato art. 13 (del DL 201/2011) disciplina l'esenzione per gli alloggi sociali per le unità immobiliari adibite ad “uso residenziale in locazione permanente” che svolgono “la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei famigliari svantaggiati (…). “Alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati (…) destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni.
La ricorrente Resistente_1, ha depositato la dichiarazione Imu per l'anno di imposta 2016, ha depositato i contratti di locazione a dimostrazione che gli immobili sono immobili locati e ha depositato una perizia finalizzata ad accertare le caratteristiche degli immobili di cui al d.M. 22.4.2008, a firma del Geometra Nominativo_1.
Il Comune di LI non ha dato prova contraria della mancanza dei requisiti per l'esenzione da imu e tasi relativi agli immobili e non ha contestato con prova i contratti di locazione depositati dalla ricorrente limitandosi a controdedurre.”.
Con l'unico articolato motivo di doglianza l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha statuito che il "Comune di LI non ha dato prova contraria della mancanza dei requisiti per l'esenzione da imu e tasi relativi agli immobili.".
Sostiene quindi la legittimità della pretesa.
Conclude l'appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio oltre gli interessi maturati dopo la sentenza. L'appello viene iscritto a ruolo il 13 febbraio 2024.
In data 17 aprile 2024 si costituisce in giudizio l'Resistente_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello per carenza di specifici motivi d'impugnazione eccependo altresì la mancata impugnazione del capo della sentenza inerente l'onere probatorio posto a capo dell'Ente in ordine alla debenza dei tributi.
Sostiene inoltre la legittimità della decisione di prime cure.
Conclude con la richiesta di inammissibilità dell'appello ed in subordine con la richiesta di rigetto con vittoria di spese di lite.
In data 02 gennaio 2026 l'Resistente_1 deposita memoria illustrativa ribadendo quanto già esposto nella comparsa di costituzione.
La causa viene trattata il giorno 12 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei motivi d'impugnazione sollevata dall'Resistente_1. L'eccezione è infondata.
In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco. Nel processo tributario, infatti, gli elementi di specificità dei motivi possono essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. Ritiene quindi questa Corte che l'inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, dell'atto di appello è, nel contenzioso tributario, limitata al solo caso in cui nell'appello si ometta il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, ovvero a quello in cui il gravame non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante la censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (in senso conforme, Cass.
n.1461/2017, Cass. n.20379/2017). Sul punto si è anche recentemente pronunciata la giurisprudenza di legittimità precisando che nel rito tributario la specificità dei motivi di appello, prescritta dall'art. 53 del d.lgs.
n. 546 del 1992, non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni e delle argomentazioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio. La norma sopra citata, infatti, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 delle disposizioni preliminari del codice civile, trattandosi di prescrizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia. Secondo la Suprema Corte ogni qual volta sia espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado deve essere consentito il sindacato sul merito dell'impugnazione. Di conseguenza la specificità dei motivi d'appello “va correlata al tenore complessivo dell'atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (Cass. n.30341/2019; Cass. 1571/2021 e da ultimo, Cass. n.21489/2022). Peraltro evidenzia la Corte che l'appellante ha espressamente eccepito l'erroneità della sentenza di prime cure nella valutazione dell'onere probatorio.
L'eccezione viene quindi rigettata.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
Sul punto è opportuno un breve esame delle disposizioni di legge che si sono succedute in materia.
1. In ordine all'IMU ma analogamente anche per la TASI, osserva la Corte che l'art. 13 del DL n. 201/2011
(denominato: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”), rubricato
“Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria” prevede la non applicazione dell'IMU ai “ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”. In particolare, nella formulazione dell'art. 13 c. 2 lett. b) del menzionato d.l. n. 201/2011 è prevista una esclusione dal presupposto di imposta di tipo "oggettivo" ossia ancorata alla natura giuridica dell'immobile, a prescindere dalla qualità soggettiva del possessore. Risultano, infatti, esclusi gli alloggi sociali che rispondano alla definizione del d.
m. 22/4/2008 che, all'art, 1, li definisce come le unità immobiliari di uso residenziale in regime di "locazione permanente" per risolvere il problema sociale di fornire un alloggio a soggetti bisognosi e non in grado di procurarselo. In questa ottica non si ravvisano motivi per discostarsi dalla decisione su caso analogo di questa CGTR Lazio, sez. II, 30.12.2022 n. 6482, che ha riformato una precedente decisione sfavorevole alla tesi dell'Resistente_1 che al contrario si condivide pienamente.
Al riguardo, come già detto, è opportuno ripercorrere l'evoluzione storica del quadro normativo:
(a) nella versione originaria dell'art. 13, d.l. n. 201/2011, era stabilito che presupposto dell'IMU fosse il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale (c. 2), salvo che, per gli immobili adibiti ad abitazione principale del possessore, era prevista una aliquota ridotta (c. 7) e una detrazione dall'imposta (c. 10);
(b) nella versione dell'art. 13 d.l. n. 201/201,1 novellata dall'art. 2, c. 2, lett. b), d.l. n. 102/2013, la detrazione dall'imposta prevista per l'abitazione principale fu estesa agli alloggi regolarmente assegnati dagli Società_2 e dagli Enti di edilizia residenziale pubblica con le medesime finalità; inoltre, con norma rimasta estravagante rispetto al menzionato art. 13, d.l. n. 201/2011, il d.l. n. 102/2013, art. 2, c. 4 dispose che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008”;
(c) nella versione dell'art. 13 d.l. n. 201/2011, novellata dalla legge n. 147/2013, art 1 comma 639 e segg., venne escluso dal presupposto dell'imposta il possesso dell'abitazione principale, salvo se appartenente alle categorie catastali “di lusso” (A1, A8, A9) (c. 2); vennero altresì esclusi dal presupposto dell'imposta anche i “fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008” (c. 2 lett. b) del citato art. 13); per le abitazioni principali “di lusso” spetta la detrazione dall'imposta di cui al c. 10 dell'art. 13, e la medesima detrazione spetta per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Società_2 e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con le medesime finalità (per comodità espositiva, gli enti di edilizia residenziale pubblica con le medesime finalità degli Società_2 saranno indicati anche come “enti equiparati”);
(d) per completezza, si evidenzia che a partire dall'anno 2020, la disciplina dell'IMU è recata dall'art. 1, c.
738 e ss., l. 27.12.2019 n. 160, che in parte qua riproduce sostanzialmente le regole recate dall'art. 13 d.l.
n. 201/2011 come novellato dall'art. 1, c. 407, l. n. 147/2013; infatti:
- continua ad essere escluso dal presupposto di imposta il possesso dell'abitazione principale, salvo se di categoria catastale A1, A8, A9;
- sono considerati “abitazione principale” esclusa dal presupposto di imposta, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal d.m. 22.4.2008, se adibiti ad abitazione principale (art. 1, c. 741);
2. Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo di riferimento e la sua evoluzione, ne consegue che l'art. 13 c. 2 lett. b) d.l. n. 201/2011 prevede una esclusione dal presupposto di imposta di tipo “oggettivo” ossia ancorata alla natura giuridica dell'immobile, a prescindere dalla qualità soggettiva del possessore;
sono esclusi dall'imposta, infatti, gli alloggi sociali che rispondano alla definizione del d.m. 22.4.2008. A sua volta l'art. 1 di tale DM definisce gli alloggi sociali come le unità immobiliari di uso residenziale in regime di
“locazione permanente” per risolvere il problema sociale di fornire un alloggio a soggetti bisognosi e non in grado di procurarselo altrimenti.
3. In tale contesto normativo, escluso che il corrispettivo erogato dal fruitore costituisca motivo idoneo al disconoscimento della esenzione (come aveva ritenuto la Corte di Cassazione sino a pochi anni orsono), si scontrano due posizioni in netta contrapposizione. L'Resistente_1, infatti, evidenzia che tutti gli alloggi per i quali viene pretesa l'imposta sarebbero alloggi sociali, in quanto assegnati a soggetti considerati in situazione di disagio sociale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, oltre che dotati dei requisiti tecnici del DM 22 Aprile 2008; i Comuni, invece, in genere ritengono applicabile, per tutti tali immobili, soltanto la mera detrazione, negando in sostanza che tutto gli immobili riferibili alle Resistente_1 siano sociali.
L'Resistente_1 tuttavia ha evidenziato, in punto di fatto, l'esistenza dei fatti giustificativi la propria pretesa alla esenzione e, dunque, che l'imposta è stata richiesta per immobili in possesso dei requisiti tecnici, assegnati a soggetti in situazione di emergenza abitativa risultati vincitori delle graduatorie, laddove nel caso di specie il Comune ha ritenuto di non costituirsi in giudizio. In altri termini, mentre l'azienda ricorrente ha argomentato in punto di fatto, con specifiche allegazioni, in ordine ai presupposti ontologici della esenzione, il Comune neppure ha contestato l'esistenza dei presupposti fattuali dai quali discende il beneficio.
4. Il Collegio rileva, come in precedenti decisioni che, al fine del decidere, necessita verificare se la natura di alloggio sociale, in riferimento agli immobili fatti oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, risulti o meno dagli atti e su quale delle parti deve ricadere l'eventuale onere probatorio che deve essere assolto per ogni singola unità immobiliare interessata: detto onere grava certamente sulla parte che richiede l'esenzione, tuttavia, la nuova formulazione del comma 5 bis dell'art. 7 del d.lgs n. 546/92 prevede un onere probatorio specifico per l'Ente impositore che è tenuto a fornire in giudizio riscontri oggettivi in ordine alla sua pretesa impositiva e, dunque, nel caso in esame, circa la concreta mancata conformità dei suddetti alloggi alle caratteristiche di cui al menzionato DM 22 aprile 2008. Anche perché, come è stato già più volte evidenziato, in virtù della normativa della Regione Lazio, tale qualità è nella sostanza connaturata agli alloggi ERP. Infatti, tutte le abitazioni di proprietà delle Resistente_1 hanno come destinazione naturale il soddisfacimento dell'emergenza abitativa, essendo del tutto residuale ed occasionale qualsivoglia altra destinazione. Ed infatti, l'art 1 della Legge Reg. Lazio 6.08.1999 n.12. specifica che essa è destinata alla disciplina dei rapporti tra Regione e Comuni e le rispettive funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica, chiarendo che per alloggi di edilizia residenziale pubblica si intendono gli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008. Dunque, gli alloggi Resistente_1 (nella legge denominata ancora Società_2 all'art. 5 che ne disciplina le funzioni) sono nella Regione Lazio, ordinariamente, alloggi sociali. Ulteriore riprova si rinviene nell'art. 10 che individua e definisce le varie categorie di alloggi di ERP che, ove abbiano le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 12 aprile 2008, condividono la natura di alloggi sociali;
mentre al co.2 individua le categorie di alloggi ontologicamente escluse dalla nozione di alloggio sociale. E fra questi non se ne rinviene alcuno ordinariamente di proprietà dell'Resistente_1. Il Collegio evidenzia altresì che, dall'esame del riparto di attribuzioni tra Enti che partecipano ai procedimenti di impiego di detti alloggi per le finalità istituzionali (artt.4 e 5 L.R. Lazio n.12 del 1999), emerge che i procedimenti di assegnazione, compresa l'emissione dei bandi di concorso, e la sola riserva degli alloggi da destinare a situazioni di emergenza abitativa, sono di competenza dei singoli Comuni nel cui territorio insistono gli alloggi;
laddove alle Resistente_1 sono riservate l'assegnazione degli alloggi per soddisfare situazioni di emergenza abitativa e per affrontare i casi particolari previsti dalla legge, nonché la gestione dei rapporti contrattuali e la vigilanza sugli assegnatari.
In definitiva, nella Regione Lazio, gli immobili Resistente_1 sono, in via ordinaria, provvisti dei requisiti tecnici previsti dal DM 22 Aprile 2008 e sono assegnati a soggetti considerati in situazione di disagio sociale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale;
dal che consegue, per logica conseguenza, che devono considerarsi, del pari in via ordinaria, alloggi sociali meritevoli della esenzione IMU e delle agevolazioni TARI.
5. In conclusione, se è indubbio, come sopra specificato, che la prova dei presupposti per fruire di una esenzione deve essere fornita da chi la invoca, il Collegio ritiene tuttavia che poiché gli alloggi Resistente_1, per loro caratteristiche tecniche ed intrinseca funzione, sono nella ordinarietà dei casi alloggi sociali, la circostanza che la ricorrente abbia dedotto anche per gli immobili specificamente oggetto del presente procedimento la ricorrenza dei presupposti fattuali per la fruizione del beneficio, impone di valorizzare nella massima estensione possibile la circostanza che il Comune non abbia - di fatto - negato la ricorrenza dei presupposti detti. Ciò proprio in applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, onere al quale l'Ente impositore è venuto meno.
6. Ne consegue, come specificato in precedenti decisioni che si condividono, il rigetto dell'appello per l'IMU.
Difatti con l'esclusione delle abitazioni principali, è scattata in automatico anche l'esenzione dal pagamento per i soggetti affittuari o comodatari che occupano, a titolo di abitazione principale, gli immobili affittati o concessi in comodato d'uso. Inoltre la TASI, esattamente come l'IMU, non doveva essere corrisposta per: - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- gli alloggi sociali, - la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Società_4 (Società_4), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
La Corte ritiene, pertanto, che l'appello debba essere respinto anche per quanto concerne la TASI per le stesse valutazioni relative all'IMU.
L'appello è quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado, liquidate in
6000,00 €, oltre accessori di legge se dovuti.