Sentenza 21 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6913 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
E N A L IO L Z E A D R 3 T 9 ME69 13/0 1 7 1 IS . R T G A R E N 'A R 1 L 8 L A 9 E -1 EPUBBLICA ITALIA D D -5 E I 4 T S 1 N N E E E S S G E G I E A L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Hose quid Wal- SEZIONE SECONDA CIVILE Power die gindice del riu t vedouce en Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: repla - Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G.N. 19620/98 Dott. Rafaele CORONA - Consigliere Cron.15212 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere- Ud.15/11/00 Dott. Sergio DEL CORE - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIFRA SUD SRL, in persona del legale rappr. p.t. PAOLA MAZZARELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALPI 30, presso lo studio dell'avvocato SILVI CLAUDIO, difesa dagli avvocati NAPOLITANO PIETRO, MAZZARELLA BRUNO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COM NAPOLI, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A CATALANI 26, difeso dall'avvocato BARONE EDOARDO, giusta delega in atti;
controricorrente 2000 1856 avverso la sentenza n. 743/98 della Corte d'Appello di -1- NAPOLI, depositata il 01/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/00 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato Enrico D'ANNIBALE, per delega dell'Avv.E.BARONE, depositate in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con decreto del 19 febbraio 1986, il presidente del Tribunale di Napoli ingiunse alla locale amministrazione comunale di pagare alla ricorrente Sifra Sud s.r.l la somma di lire 21.680.000, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per opere urgenti di puntellamento di fabbricati danneggiati dal sisma del novembre 1980. In esito al giudizio di opposizione, il Tribunale di Napoli revocò il decreto per la mancanza di un valido titolo contrattuale, ma, in accoglimento della domanda subordinatamente proposta ex art. 2041 c.c. dalla società creditrice, condannò il Comune di Napoli al pagamento della somma di lire 18.951.355, con gli interessi dalla domanda, e alla refusione delle spese. み La sentenza, impugnata dalla Sifra Sud, fu parzialmente riformata dalla corte distrettuale che determinò in lire 27.347.498 la somma spettante all'attrice, oltre interessi dal marzo 1984, condannando l'ente appellato alle spese del giudizio di appello. Su ricorso della Sifra Sud, questa suprema Corte cassò la predetta sentenza rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Decidendo in sede di rinvio, la Corte partenopea, in parziale riforma della sentenza appellata, elevava a lire 41.417.472 la somma dovuta alla Sifra Sud dal Comune di Napoli e compensava interamente tra le parti le spese di tutte le precorse fasi processuali “... in considerazione della delicatezza delle questioni trattate e delle preminenti ragioni equitative di fondo, nonché del contenuto, delle finalità e della forma e dell'incarico conferito dal committente e accettato dall'appaltatrice". 2 Avverso tale sentenza la Sifra Sud s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo cui il Comune di Napoli resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico articolato motivo la Sifra Sud s.r.l. si duole della compensazione delle spese processuali disposta dal giudice del rinvio sia per l'incongruità degli individuati motivi di giustificazione sia per la violazione del giudicato interno assertivamente formatosi sulle corrispondenti statuizioni dei precedenti due gradi di merito, non impugnate con appello e ricorso incidentali dal soccombente Comune. Il motivo è infondato in ognuna delle sue sopra riportate дж articolazioni. La doglianza relativa alla operata compensazione delle spese del giudizio di cassazione e di quello di rinvio è inammissibile. Per costante giurisprudenza di questa Corte in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge che si verificherebbe nel caso in cui le stesse fossero poste a carico della parte totalmente vittoriosa;
pertanto, esula da tale sindacato, rientrando invece nei poteri discrezionali del giudice del merito, la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di sussistenza di altri giusti motivi, salva, peraltro, la censurabilità della relativa motivazione ove a giustificazione della disposta compensazione siano addotte ragioni illogiche od erronee (solo per citare le più recenti, vedi sentt. 9271/2000, 5390/2000, 319/2000, 8635/1999, 5909/1999, 2216/1999, 9762/1997, 5607/1997, 3 9802/1996, 5275/1996, 2949/1995, 79/1995). L'insindacabilità della disposta compensazione delle spese trova, quindi, un limite (solo) quando il giudice indichi in modo dettagliato i motivi della statuizione in parola, giacché in tale ipotesi il convincimento espresso non si sottrae al sindacato della Corte di Cassazione circa la - manca la logicità e la correttezza del ragionamento. Se infatti motivazione, viene a mancare lo stesso presupposto perché questa Corte possa esercitare il proprio magistero. Diverso è il caso in cui la statuizione sia accompagnata dai motivi ritenuti giusti - per cui il - giudice si è indotto a compensare in tutto o in parte le spese: c'è, in tal caso, il presupposto per una disamina di legittimità. In altri termini: se i motivi di compensazione (diversi dalla ж reciproca soccombenza) sono dal giudice taciuti, la legge li presume giusti e non vi è luogo ad alcuna censura di legittimità; se invece i motivi - - sono espressi, la presunzione non ha modo di operare ed essi sono suscettibili di censura;
tuttavia, dovendosi tenere conto dell'ampio margine di discrezionalità concesso dalla legge al giudice, lo sono soltanto nei limiti in cui si traducano nell'indicazione di ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale palesata sul punto. Nella specie, il giudice del rinvio, per la ricorrenza di giusti motivi, ha dichiarato totalmente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio di merito e di quello rescindente, motivando il suo convincimento con riferimento principale alla complessità delle questioni dibattute. Ciò rientrava nei suoi poteri discrezionali e, comunque, la motivazione addotta sul punto non appare né erronea né illogica, non essendo seriamente dubitabile che il tema dell'azione di arricchimento senza causa in generale, e nei confronti della P.A. in particolare, sia stato e continui a essere tra i più dibattuti in dottrina come in giurisprudenza, specialmente per quanto riguarda la misura dell'indennizzo, l'elemento costitutivo dell'utilitas e, relativamente agli enti locali, a seguito delle novità legislative introdotte (vedi art. 23 D.L. n. 66 del 1989, conv. in legge n. 144 del 1989 e riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 D.Lgs. n. 77 del 1995 - secondo l'interpretazione avallata dalla Corte Costituzionale con le sentenze 24 ottobre 1995 n. 446 e 30 luglio 1997 n. 295), la stessa esperibilità dell'azione. Tanto basta a rendere sotto tale aspetto la statuizione incensurabile in questa sede. Del pari priva di pregio è la doglianza relativa alla (dedotta) ж violazione dei principi regolanti il giudicato interno e del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. Si mette in luce, al riguardo, che la sentenza del tribunale e quella della corte territoriale in sede di appello - con la quale fu, tra l'altro, confermata la condanna del Comune di Napoli al rimborso integrale, in favore della Sifra Sud s.r.l., delle spese del giudizio di primo grado- erano state impugnate solo dalla società predetta, la quale aveva censurato il capo concernente la misura dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, mentre il Comune si era limitato a resistere ai due gravami, senza proporre impugnazione incidentale relativamente al capo recante la suddetta condanna. Pertanto, ad avviso della ricorrente, il giudice a quo, nell'applicare il principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione, non 5 poteva riformare in peius, nel capo concernente le spese, la sentenza della corte d'appello di Napoli: operando, invece, in tal senso, lo stesso giudice ha violato sia il principio regolante il giudicato interno, sia quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Esatta essendo l'esposizione dell'iter processuale della vicenda descritto in ricorso (come si evince dagli atti dell'intero giudizio, esaminabili da questa Corte in quanto si tratta di accertare l'esistenza di giudicato interno), va rilevato, a confutazione della tesi esposta dalla ricorrente, che la cassazione con rinvio pone nel nulla la pronuncia sulle spese dei precorsi gradi di giudizio contenuta nella sentenza cassata;
ne consegue che il giudice di rinvio deve non soltanto provvedere ex novo sulle spese precitate, come su quelle del giudizio di rinvio (nonché su ж tale pronuncia gli venga quelle del giudizio di cassazione, ove commessa), ma altresì attribuire le spese medesime pure in difetto di - esplicita domanda di parte- con riferimento all'esito definitivo della lite considerazione globale di questa, secondo il criterio della e con soccombenza finale, anche nel caso in cui la causa abbia avuto, nelle varie fasi del giudizio, alterne vicende fra le parti. (cfr., e plurimis, sentt. nn. 1843/1961, 873/1962, 300/1972, 3381/1973, 2415/1973, 4321/1974, 1607/1977, 293/1978, 5810/1978, 944/1980, 1583/1980, 3717/1980, 3274/1984, 3275/1984, 5113/1984, 6103/1985, 6927/1987, 3166/1992, 4686/1992, 12233/1992, 3989/1993,10133/1993, 5601/1994). Più in particolare, il giudice di rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio di merito, se riforma la sentenza di primo grado, ovvero sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello. Nel primo 10 caso, al giudice di rinvio è demandato un esame globale della soccombenza con l'obbligo di decidere in conformità ad esso. Difatti, come ha già affermato questa Corte, il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c.p.c. sull'effetto espansivo della riforma o cassazione parziale, comporta che l'annullamento in sede di legittimità della pronunzia nel merito del giudice di appello, ancorché limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, avente natura ancillare, con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere di rinnovarne totalmente la regolamentazione, alla stregua dell'esito finale della lite. La disposizione costituisce applicazione, nel campo processuale, di un principio comune ad ogni ramo del diritto perché relativo all'estensione della nullità di un atto a quelli che da esso conseguono o dipendono. E' quanto sancisce in sostanza l'art. 159 del Z codice di rito in tema di estensione delle nullità: infatti il comma secondo della disposizione, inserita nel capo III del titolo VI del libro I sulla nullità degli atti processuali, afferma che la nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti, ma travolge con sé tutte le parti che indipendenti non sono, come appunto la pronuncia sulle spese. Ricapitolando: la cassazione con rinvio di una sentenza fa venir meno la pronuncia sulle spese legali, che resta automaticamente messa nel nulla e travolta;
e ciò anche nel caso in cui l'annullamento sia soltanto parziale. Rispetto alla pronuncia che, decidendo o non decidendo il merito, chiude il processo, la pronuncia concernente le spese è, invero, accessoria. I due provvedimenti, ancorché logicamente distinti, sono strettamente legati e 7 la decisione sulle spese segue quella che definisce il procedimento, ricalcandone le linee di sviluppo. Appare, dunque, indubitabile che una -volta caduta in tutto o in parte - la prima pronuncia, pure l'altra debba cadere. Nel decidere ex novo sulle spese, il giudice del rinvio tiene conto del criterio della soccombenza, il cui accertamento implica una valutazione globale ed unitaria, rapportata al risultato finale della lite. Nel caso in esame, la decisione impugnata ha riformato quella dei primi giudici, ritenendo che all'attuale ricorrente spettasse una somma maggiore a titolo di indennizzo per indebito arricchimento. E tuttavia la corte d'appello a seguito di una riforma che, per quanto favorevole - all'allora appellante, comportava comunque una nuova valutazione del complessivo esito del giudizio demandato al giudice di rinvio- ha ritenuto necessario rivedere il regolamento globale delle spese del doppio grado del giudizio di merito compensando le spese stesse. Non vi è pertanto violazione del giudicato interno né vizio di extrapetizione, avendo la corte territoriale esercitato il proprio potere- dovere di procedere alla revisione della regolamentazione delle spese processuali corollario dell'intervenuta riforma in cassazione della- precedente sentenza di secondo grado- al termine della rivalutazione globale dell'esito della lite, pur se complessivamente favorevole per l'attuale ricorrente. Va quindi ribadito il principio non esplicitamente enunciato nell'art. 385, comma 3, c.p.c., ma necessariamente scaturente dalla natura del provvedimento sulle spese, dalla considerazione degli effetti della pronuncia rescindente e dalla logica del sistema - secondo cui “la g cassazione anche di un solo capo della sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio, se riforma la sentenza di primo grado, ha il potere di alla stregua rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese conseguenza di questo apprezzamento dell'esito finale della lite e, in unitario, di pervenire anche a un provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio”. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese anche per quanto riguarda il presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000 Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Gaetano Garofalo Dott. Sergio Del Core fugio All Re IL CANCELLIERE C1 FR o TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 21 MAG. 2001 E N A IL CANCELLIEREG L O I L FRco TA E Z 9 D A 1 R 2 3 T . 7 S N . I T G 1 R 8 E 'A 9 R -1 L L -5 A E D 4 D 1 E I E T S G N N G E E E S S L E I A