TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/07/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 499/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico, identificato nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 499 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 D.P.R. 115/02 e 15 D.L. VO n. 150/2011 e vertente
TRA
c.f. - nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Curinga (CZ), Via Salita Serra di Ciancio, n. 39, rappresentato e difeso da sé medesimo elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito in Curinga (CZ), Via Dante Alighieri, n. 25;
-parte ricorrente-
e
(c.f. , in persona del suo Ministro e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in
Catanzaro;
-parte resistente-
CONCLUSIONI: come da note conclusive di trattazione scritta, depositate dalla sola parte ricorrente in data 2 luglio 2025 in previsione dell'udienza cartolare dell'8 luglio 2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 2 maggio 2025, l'avv. , rappresentato e difeso Parte_1 da sé medesimo, agendo nei riguardi del , in persona del suo Ministro p.t. (c.f.: Controparte_1
, con sede in Roma (RM), Via Arenula, n. 70, domiciliato per legge presso l'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale di Catanzaro in Via G. Da Fiore, n. 34, proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del 23 gennaio 2025 (doc. 1), notificato a mezzo PEC in data 3 aprile 2025 (doc. 2), emesso dalla Dott.ssa
Maria Giulia AGOSTI nell'ambito del procedimento penale n. 1269/2018 RGNR e n. 252/2020 R.G.T.
Tanto premesso, evidenziava – sempre in punto di fatto – che, con istanza datata 18 novembre 2024 (doc.
3), trasmessa a mezzo SIAMM in pari data, lo stesso difensore ricorrente, nella sua qualità di difensore di fiducia di , nato a [...] il [...], parte civile nel procedimento Controparte_2
1269/2018 R.G.N.R., a carico di nato a [...] il 2agosto 1986 e Controparte_3 Parte_2
, nata a [...] il [...], aveva chiesto - a norma degli artt. 82 e 117 DPR 115/2002 - la
[...] liquidazione dei compensi per l'attività svolta nel corso del dibattimento svoltosi innanzi al Tribunale
Monocratico di Lamezia Terme, consistente nello studio del fascicolo, nella fase introduttiva del giudizio (per
1 la quale era stata inoltre depositata costituzione di parte civile), nella fase istruttoria (nel corso della quale era stato escusso un testimone), nonché per la fase decisionale, conclusasi con remissione della querela e successiva accettazione, per il complessivo importo, già al netto delle riduzioni, pari ad € 2.394,67.
Con il provvedimento opposto, il Giudice Monocratico aveva invece liquidato la minor somma di € 630,67, così determinato:
1) per la fase studio i valori minimi tabellari (euro 237,00)
2) nulla per la fase introduttiva, in quanto asseritamente non espletata;
3) nulla per la fase istruttoria, in quanto asseritamente non espletata;
4) per la fase di decisione i valori minimi tabellari (euro 709,00) per un totale di € 946,00, ridotto di un terzo, ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002, per pervenire all'importo finale pari ad € 630,67.
Pertanto, il Giudice competente aveva ingiustificatamente omesso di liquidare la fase introduttiva e la fase istruttoria, ritenendo in esse non espletata alcuna attività difensiva.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice, non vi era invece – a suo modo di vedere - alcun dubbio che le due fasi, escluse dal decreto di liquidazione, fossero state regolarmente espletate dal difensore.
Ed infatti, come si evinceva dai verbali udienza allegati, in data 14 settembre 2022, vi era stato il deposito di costituzione di parte civile da parte del difensore ricorrente, attività riconducibile alla fase introduttiva.
Quanto alla fase istruttoria, l'attività defensionale rientrante in tale ambito è stata regolarmente espletata all'udienza 16 marzo 2022, con la formulazione ed ammissione delle richieste istruttorie, nonché all'udienza del 13 settembre 2023, con l'acquisizione della querela sporta dalla persona offesa (con Controparte_2 contestuale revoca dell'ordinanza ammissiva del predetto teste) e con l'escussione del Luogotenente Carmelo
CARCHIDI.
Ciò posto, alla luce dell'attività prestata dallo scrivente, per le sue caratteristiche, il pregio, l'urgenza,
l'importanza, la natura e la complessità del procedimento, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare tutte le fasi tenendo conto quantomeno dei valori minimi, secondo il seguente prospetto:
Competenza: Tribunale Monocratico
Fase studio - valore minimo = € 237,00
Fase introduttiva - valore minimo = € 284,00
Fase istruttoria - valore minimo = € 567,00
Fase decisionale - valore minimo = € 709,00
Compenso tabellare (valori minimi) = 1.797,00
Riduzione di 1/3 su € 1.797,00 (ex art. 106 bis Dpr 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 1.198,00, oltre accessori di legge, ragion per cui concludeva chiedendo la rideterminazione dei detti compensi nella misura ex novo indicata, ponendo a carico dell'Erario il pagamento delle somme liquidate, sempre con vittoria delle spese di lite.
La parte resistente – anche se regolarmente citata – non si costituiva in giudizio.
Il Presidente, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, quale GI della controversia in oggetto:
- disposta la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., anche in applicazione del disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c.;
2 - esaminate le note di trattazione scritta depositate in cancelleria in data 2 luglio 2025 a cura della sola parte ricorrente e con le quali la stessa, oltre a riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo, ha precisato le conclusioni e chiesto che la causa venga trattenuta in decisione;
- dato atto della regolarità degli avvisi di Cancelleria alle parti;
- esaminati gli atti e i documenti di causa e ritenuto che la causa appariva matura sulla base della documentazione già acquisita in atti, la tratteneva effettivamente in decisione.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero la parte ricorrente ha compiutamente dimostrato la fondatezza delle proprie argomentazioni di fatto e di diritto, dal momento che – per come si ricava dagli atti e dai verbali di causa acquisiti in atti – ha provato di essersi regolarmente costituito parte civile in data 14 settembre
2022, con deposito dei relativi atti;
attività notoriamente e senza dubbio interpretativo, riconducibile alla fase introduttiva.
Ha inoltre dimostrato, quanto alla fase istruttoria, che l'attività defensionale era stata regolarmente espletata all'udienza 16 marzo 2022, con la formulazione ed ammissione delle richieste istruttorie, nonché all'udienza del 13 settembre 2023, con l'acquisizione della querela sporta dalla persona offesa (con Controparte_2 contestuale revoca dell'ordinanza ammissiva del predetto teste), oltre che – decisivamente - con l'escussione del Luogotenente Carmelo CARCHIDI;
in sostanza, egli ha partecipato all'udienza del 16 marzo 2022, rinviata per rinnovazione della notifica alla successiva udienza del 14 settembre 2022, non prima di avere . come premesso - depositato atto di costituzione di parte civile e formulato apposite (ed ammesse) richieste di prova orale, sino alla materiale audizione, all'udienza del 13 settembre 2023, del teste CARCHIDI Carmelo, con acquisizione della formale querela della parte offesa;
condizione di procedibilità poi venuta meno per rimessione all'udienza dell'8 novembre 2023, cui seguiva – ad una successiva udienza – pronuncia di sentenza con la formula corrispondente;
sicché, tenuto conto che il difensore ha chiesto la liquidazione ai minimi e che occorre applicare la diminuzione di un terzo ex art. 106 bis DPR n. 115/2002, ritenuta la propria competenza, la liquidazione potrà avvenire secondo i seguenti criteri;
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 237,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 284,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore minimo: € 567,00
Fase decisionale, valore minimo: € 709,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.797,00
RIDUZIONI (in % sul compenso)
Riduzione di 1/3 su € 1.797,00 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02) € -599,00
Compenso al netto delle riduzioni € 1.198,00
Oltre accessori di legge, da porre a carico dell'Erario.
La natura della controversia ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'ente resistente, si reputa equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, nella persona dello scrivente Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di pagamento degli onorari emesso in data 23 gennaio 2025, notificato a mezzo PEC in data 3 aprile 2025, dal Tribunale Penale Monocratico di Lamezia
Terme, nell'ambito del procedimento penale n. 1269/2018 RGNR e n. 252/2020 R.G.T., RIDETERMINA la somma dovuta al difensore ricorrente, Avv. - CF – nell'interesse di Parte_1 C.F._1 sé medesimo - nella misura complessiva pari ad € 1.198,00, oltre al rimborso delle spese generali pari al
15%, IVA e CPA come per legge, ponendo tale importo a carico dell'Erario;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 8 luglio 2025.
Il Presidente del Tribunale
dott. Giovanni GAROFALO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico, identificato nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 499 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 D.P.R. 115/02 e 15 D.L. VO n. 150/2011 e vertente
TRA
c.f. - nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Curinga (CZ), Via Salita Serra di Ciancio, n. 39, rappresentato e difeso da sé medesimo elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito in Curinga (CZ), Via Dante Alighieri, n. 25;
-parte ricorrente-
e
(c.f. , in persona del suo Ministro e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in
Catanzaro;
-parte resistente-
CONCLUSIONI: come da note conclusive di trattazione scritta, depositate dalla sola parte ricorrente in data 2 luglio 2025 in previsione dell'udienza cartolare dell'8 luglio 2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 2 maggio 2025, l'avv. , rappresentato e difeso Parte_1 da sé medesimo, agendo nei riguardi del , in persona del suo Ministro p.t. (c.f.: Controparte_1
, con sede in Roma (RM), Via Arenula, n. 70, domiciliato per legge presso l'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale di Catanzaro in Via G. Da Fiore, n. 34, proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del 23 gennaio 2025 (doc. 1), notificato a mezzo PEC in data 3 aprile 2025 (doc. 2), emesso dalla Dott.ssa
Maria Giulia AGOSTI nell'ambito del procedimento penale n. 1269/2018 RGNR e n. 252/2020 R.G.T.
Tanto premesso, evidenziava – sempre in punto di fatto – che, con istanza datata 18 novembre 2024 (doc.
3), trasmessa a mezzo SIAMM in pari data, lo stesso difensore ricorrente, nella sua qualità di difensore di fiducia di , nato a [...] il [...], parte civile nel procedimento Controparte_2
1269/2018 R.G.N.R., a carico di nato a [...] il 2agosto 1986 e Controparte_3 Parte_2
, nata a [...] il [...], aveva chiesto - a norma degli artt. 82 e 117 DPR 115/2002 - la
[...] liquidazione dei compensi per l'attività svolta nel corso del dibattimento svoltosi innanzi al Tribunale
Monocratico di Lamezia Terme, consistente nello studio del fascicolo, nella fase introduttiva del giudizio (per
1 la quale era stata inoltre depositata costituzione di parte civile), nella fase istruttoria (nel corso della quale era stato escusso un testimone), nonché per la fase decisionale, conclusasi con remissione della querela e successiva accettazione, per il complessivo importo, già al netto delle riduzioni, pari ad € 2.394,67.
Con il provvedimento opposto, il Giudice Monocratico aveva invece liquidato la minor somma di € 630,67, così determinato:
1) per la fase studio i valori minimi tabellari (euro 237,00)
2) nulla per la fase introduttiva, in quanto asseritamente non espletata;
3) nulla per la fase istruttoria, in quanto asseritamente non espletata;
4) per la fase di decisione i valori minimi tabellari (euro 709,00) per un totale di € 946,00, ridotto di un terzo, ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002, per pervenire all'importo finale pari ad € 630,67.
Pertanto, il Giudice competente aveva ingiustificatamente omesso di liquidare la fase introduttiva e la fase istruttoria, ritenendo in esse non espletata alcuna attività difensiva.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice, non vi era invece – a suo modo di vedere - alcun dubbio che le due fasi, escluse dal decreto di liquidazione, fossero state regolarmente espletate dal difensore.
Ed infatti, come si evinceva dai verbali udienza allegati, in data 14 settembre 2022, vi era stato il deposito di costituzione di parte civile da parte del difensore ricorrente, attività riconducibile alla fase introduttiva.
Quanto alla fase istruttoria, l'attività defensionale rientrante in tale ambito è stata regolarmente espletata all'udienza 16 marzo 2022, con la formulazione ed ammissione delle richieste istruttorie, nonché all'udienza del 13 settembre 2023, con l'acquisizione della querela sporta dalla persona offesa (con Controparte_2 contestuale revoca dell'ordinanza ammissiva del predetto teste) e con l'escussione del Luogotenente Carmelo
CARCHIDI.
Ciò posto, alla luce dell'attività prestata dallo scrivente, per le sue caratteristiche, il pregio, l'urgenza,
l'importanza, la natura e la complessità del procedimento, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare tutte le fasi tenendo conto quantomeno dei valori minimi, secondo il seguente prospetto:
Competenza: Tribunale Monocratico
Fase studio - valore minimo = € 237,00
Fase introduttiva - valore minimo = € 284,00
Fase istruttoria - valore minimo = € 567,00
Fase decisionale - valore minimo = € 709,00
Compenso tabellare (valori minimi) = 1.797,00
Riduzione di 1/3 su € 1.797,00 (ex art. 106 bis Dpr 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 1.198,00, oltre accessori di legge, ragion per cui concludeva chiedendo la rideterminazione dei detti compensi nella misura ex novo indicata, ponendo a carico dell'Erario il pagamento delle somme liquidate, sempre con vittoria delle spese di lite.
La parte resistente – anche se regolarmente citata – non si costituiva in giudizio.
Il Presidente, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, quale GI della controversia in oggetto:
- disposta la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., anche in applicazione del disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c.;
2 - esaminate le note di trattazione scritta depositate in cancelleria in data 2 luglio 2025 a cura della sola parte ricorrente e con le quali la stessa, oltre a riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo, ha precisato le conclusioni e chiesto che la causa venga trattenuta in decisione;
- dato atto della regolarità degli avvisi di Cancelleria alle parti;
- esaminati gli atti e i documenti di causa e ritenuto che la causa appariva matura sulla base della documentazione già acquisita in atti, la tratteneva effettivamente in decisione.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero la parte ricorrente ha compiutamente dimostrato la fondatezza delle proprie argomentazioni di fatto e di diritto, dal momento che – per come si ricava dagli atti e dai verbali di causa acquisiti in atti – ha provato di essersi regolarmente costituito parte civile in data 14 settembre
2022, con deposito dei relativi atti;
attività notoriamente e senza dubbio interpretativo, riconducibile alla fase introduttiva.
Ha inoltre dimostrato, quanto alla fase istruttoria, che l'attività defensionale era stata regolarmente espletata all'udienza 16 marzo 2022, con la formulazione ed ammissione delle richieste istruttorie, nonché all'udienza del 13 settembre 2023, con l'acquisizione della querela sporta dalla persona offesa (con Controparte_2 contestuale revoca dell'ordinanza ammissiva del predetto teste), oltre che – decisivamente - con l'escussione del Luogotenente Carmelo CARCHIDI;
in sostanza, egli ha partecipato all'udienza del 16 marzo 2022, rinviata per rinnovazione della notifica alla successiva udienza del 14 settembre 2022, non prima di avere . come premesso - depositato atto di costituzione di parte civile e formulato apposite (ed ammesse) richieste di prova orale, sino alla materiale audizione, all'udienza del 13 settembre 2023, del teste CARCHIDI Carmelo, con acquisizione della formale querela della parte offesa;
condizione di procedibilità poi venuta meno per rimessione all'udienza dell'8 novembre 2023, cui seguiva – ad una successiva udienza – pronuncia di sentenza con la formula corrispondente;
sicché, tenuto conto che il difensore ha chiesto la liquidazione ai minimi e che occorre applicare la diminuzione di un terzo ex art. 106 bis DPR n. 115/2002, ritenuta la propria competenza, la liquidazione potrà avvenire secondo i seguenti criteri;
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 237,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 284,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore minimo: € 567,00
Fase decisionale, valore minimo: € 709,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.797,00
RIDUZIONI (in % sul compenso)
Riduzione di 1/3 su € 1.797,00 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02) € -599,00
Compenso al netto delle riduzioni € 1.198,00
Oltre accessori di legge, da porre a carico dell'Erario.
La natura della controversia ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'ente resistente, si reputa equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, nella persona dello scrivente Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di pagamento degli onorari emesso in data 23 gennaio 2025, notificato a mezzo PEC in data 3 aprile 2025, dal Tribunale Penale Monocratico di Lamezia
Terme, nell'ambito del procedimento penale n. 1269/2018 RGNR e n. 252/2020 R.G.T., RIDETERMINA la somma dovuta al difensore ricorrente, Avv. - CF – nell'interesse di Parte_1 C.F._1 sé medesimo - nella misura complessiva pari ad € 1.198,00, oltre al rimborso delle spese generali pari al
15%, IVA e CPA come per legge, ponendo tale importo a carico dell'Erario;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 8 luglio 2025.
Il Presidente del Tribunale
dott. Giovanni GAROFALO
4