TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1648/2025 RG avente ad oggetto: « graduatoria di circolo e d'istituto – personale ATA – III Fascia – rideterminazione punteggio »
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avvocato SPERANZONI Parte_1
RENATO ed elettivamente domiciliata come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...] [...] in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore - Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore - Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...] in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore - Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore - Controparte_8 in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
[...
[...] in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso dai Funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c. dottori CP_9
e , e
[...] Controparte_10 CP_11 CP_12
ed elettivamente domiciliata in VIA FORTE MARGHERA, N.
[...]
191 30173 VENEZIA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/08/2025 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio il resistente e i singoli CP_1
Istituti scolastici chiedendo « accertata e/o dichiarata l'illegittimità (1) del decreto di rettifica del punteggio 21.2.2025 n. 2483/2025 di prot. del Dirigente
Scolastico del di (2) del provvedimento Controparte_2 CP_2
del Dirigente Scolastico dell' di Controparte_7 CP_2
(3) del provvedimento 10.6.2025 n. 11871 di prot. del Dirigente Scolastico
[...]
dell' di (4) del Controparte_4 Controparte_13 CP_8
provvedimento 29.4.2025 del Dirigente Scolastico dell'
[...]
di (5) del provvedimento 14.5.2025 n. Controparte_5 CP_5
6756/2025 di prot. del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale
“Luigi Nono” di (6) del provvedimento del Dirigente Scolastico del CP_4
di San Donà di Piave (Ve), (7) del Controparte_3
provvedimento del Dirigente Scolastico dell' Controparte_14
CP_
di e (8) del provvedimento 22.4.2025 n. 2938 di prot.
[...] CP_8
del Dirigente Scolastico dell' di Parte_2 CP_5
con i quali è stato rettificato e/o rideterminato in diminuzione - da 11,05 a
[...]
7,25 - il punteggio attribuito alla ricorrente nelle graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024/2027, annullarsi e/o dichiararsi inefficaci i provvedimenti stessi e accertarsi e/o dichiararsi il diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento anche ai fini giuridici, e non solo ai fini economici, dei servizi prestati in qualità di collaboratrice scolastica dal 24.11.2023 al 15.12.2023, dal 18.12.2023 al 21.12.2023, il 22.12.2023, il 10.1.2024, il 11.1.2024, il
12.1.2024, dal 16.1.2024 al 24.1.2024, dal 25.1.2024 al 26.1.2024, dal 29.1.2024 al
2 2.2.2024, dal 7.2.2024 al 9.2.2024, dal 15.2.2024 al 18.2.2024, dal 11.3.2024 al
15.4.2024, dal 16.4.2024 al 19.4.2024, dal 22.4.2024 al 24.4.2024, dal 29.4.2024 al
3.5.2024, il 7.5.2024, dal 9.5.2024 al 17.5.2024, dal 18.5.2024 al 27.5.2024, dal
28.5.2024 al 1.6.2024, dal 3.6.2024 al 5.6.2024, dal 6.6.2024 al 7.6.2024 e dal
26.9.2024 al 31.10.2024 presso gli Istituti sopra elencati. Si chiede altresì - sempre in via principale - che vengano annullati i provvedimenti di annullamento dei provvedimenti di individuazione della ricorrente per i posti di collaboratore scolastico e di dichiarazione di nullità dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato sottoscritti con gli Istituti resistenti, e si chiede contestualmente il riconoscimento del diritto all'attribuzione del relativo punteggio e di pagamento delle retribuzioni spettanti sulla base dei contratti sottoscritti. (...) IN OGNI
CASO: spese (€ 259,00), compensi professionali ex D.M. 13.8.2022 n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore della ricorrente chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali. Sentenza immediatamente esecutiva come per legge»
Nel costituirsi il ha Controparte_1
contestato la pretesa, dedotto ed eccepito « In via preliminare di rito: • disporre l'integrazione contraddittorio per le ragioni e con le modalità sopra indicate;
Nel merito: • rigettare comunque le domande tutte della parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
• con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse;
».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** ***
1. La ricorrente espone: di essere stata e di essere rispettivamente inserita nelle graduatorie di Istituto di III fascia del personale ATA per il profilo professionale di “Collaboratore Scolastico” relative al triennio scolastico
2021/2024 e al triennio scolastico 2024/2027, ai sensi del D.M.
3.3.2021 n. 50 e del
D.M. 21.5.2024 n. 89; che con provvedimento 21.2.2025 n. 2483/2025 di prot.,
3 assunto in sede di controllo all'atto del primo rapporto di lavoro, ai sensi dell'art.
6.10 del D.M.
3.3.2021 n. 50, il Dirigente Scolastico del Controparte_2
di ha disposto la rettifica e/ la rideterminazione del punteggio
[...] CP_2
attribuitole nelle predette graduatorie, riducendolo da 8,55 punti a 7,25 punti;
che in conseguenza di tale provvedimento il servizio prestato nelle date e nei periodi indicati in ricorso nel profilo professionale di collaboratore scolastico è stato qualificato come servizio di fatto, e non di diritto, con l'effetto che per tale servizio non è stato attribuito alcun punteggio.
2. La ricorrente lamenta: 1) la tardività della rettifica del punteggio, adottata quasi due anni e mezzo dopo il conferimento del primo incarico
(novembre 2022), addirittura sotto la vigenza delle graduatorie relative al successivo triennio scolastico 2024/2027, ciò in contrasto con l'art. 6, commi 10 e
11, del D.M. 30.3.2021 n. 50, ove è previsto che i controlli sulle dichiarazioni presentate siano effettuati dall'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie, «tempestivamente», e che all'esito ove i controlli siano positivi il Dirigente Scolastico convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato; 2) non sono stati indicati né i presupposti che hanno condotto l'Amministrazione ad effettuare tale tardiva verifica né i motivi per i quali la stessa si sarebbe resa necessaria, ove ella ricorrente non può e non deve subire conseguenze pregiudizievoli per effetto del colpevole ritardo dell'Amministrazione, pregiudizio che può essere evitato attraverso il riconoscimento del servizio prestato fino alla data di emissione del decreto di rettifica;
3) le Amministrazioni resistenti hanno “azzerato” il servizio dalla ella ricorrente prestato - che è stato considerato come prestato “di fatto e non di diritto” - ciò in applicazione dell'art. 6, comma 15, del D.M.
3.3.2021 n. 50. La norma, tuttavia, non le è applicabile in quanto riguarda il caso della “assenza del titolo di studio richiesto” ovvero delle “dichiarazioni mendaci” mentre ella ricorrente è in possesso del titolo di studio richiesto (“operatore della gestione aziendale” e di
“operatore terminalista”).
4 3. Il ha precisato che a fronte dei titoli dichiarati nella domanda CP_1
di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia di cui al D.M.
50/2021 per il triennio 2021-2024 per il profilo professionale di Collaboratore scolastico, presentata all'I.I.S. “Bruno Franchetti” di Mestre (VE) in data
19.04.2021, prot. 4729461, (doc. 2) la ricorrente era stata inserita nella graduatoria del profilo professionale di Collaboratore Scolastico, con punti 8,55
(doc. 3) e in virtù del predetto posizionamento la stessa aveva assunto servizio, quale supplente, per l'a.s. 2023/2024, nel giorno 10.11.2023, presso il Liceo
Scientifico “Galileo Galilei” di (vd. lo stato matricolare); in occasione di CP_2
detta prima presa di servizio il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di ha CP_2
provveduto a dare avvio ai controlli previsti ai sensi dell'art. 6, comma 11, del
D.M. 50/2021 (doc. 4); all'esito dei controlli l'Amministrazione oggi resistente ha preso atto del fatto, che, al momento dell'attribuzione alla ricorrente del punteggio per il profilo di Collaboratore Scolastico, era stato erroneamente preso in considerazione e valutato il titolo consistente nell'Attestato di Qualifica
Professionale di “Operatore Terminalista p.c. in Contabilità e Office
Automation”, rilasciato alla ricorrente in data 04.06.2003 dalla Regione Veneto, ai sensi della L. 845/78 (doc. 5), ove tale titolo culturale era valorizzabile ai fini dell'attribuzione di punteggio, ai sensi dell'Allegato A/1 al D.M. 50/2021, solo in relazione al profilo di Assistente Amministrativo, ma non in relazione al profilo di
Collaboratore Scolastico, atteso che nell'Allegato A/5 del D.M. 50/2021 per il tale titolo culturale non è invece riportato, conseguentemente, con provvedimento prot. n. 2483/2025 del 21.02.2025, il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di CP_2
ha provveduto a rettificare il punteggio attribuito alla ricorrente per il profilo di
Collaboratore Scolastico riducendo il predetto punteggio da punti 8,55 a punti
7,25, ed ha dichiarato che il servizio prestato in data 10.11.2023 è stato prestato di fatto e non di diritto e quindi senza maturazione del punteggio;
che il punteggio da ultimo attribuito alla ricorrente era corretto: Titolo di accesso: con votazione conseguita 65: punti 6,5 + Certificazione informatica “Nuova ECDL
Livello Base”: punti 0,25 + Titoli di servizio indicati alle pagg. da 6 a 8 della domanda: 68 giorni complessivi di servizio prestati presso l'asilo “G.B.
Giustiniani” ovvero servizio prestato presso “scuole non statali paritarie,
5 pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e convenzionate”: punti 0,5 (=
0,5 x 2 – cioè 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, e
68 giorni sono equivalenti a 2 mesi (valorizzabili) e 8 giorni (non valorizzabili in quanto inferiori a 15 giorni) – ridotti alla metà in ragione di servizio prestato presso scuole non statali paritarie ai sensi della lett. h) del punto 4.2) del predetto Allegato A/5 del D.M. 50/2021, Totale: punti 7,25.
4. La circostanza che la ricorrente abbia erroneamente inserito e l'amministrazione abbia erroneamente valorizzato un titolo di studio che invece non poteva avere rilievo nella graduatoria del Collaboratore scolastico, appare pacifica, ciò di cui in definitiva si controverte è la conseguenza di tale errore.
5. In ordine alla tardività dei controlli, ritiene la Giudicante, che non vi siano elementi per poter attribuire alla « tempestività» richiesta dall'art. 6 DM
50/2021 un carattere perentorio, ove peraltro il provvedimento di rettifica del punteggio non è intervenuto due anni e mezzo dopo, ma un anno e tre mesi circa dopo il primo contratto della ricorrente (10/11/2023 contratto, provvedimento 20/2/25).
6. Vi è però da rilevare che l'art. 6 prevede ai commi 13 e 15 che « 13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza.
Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. (...) 15. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal
Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli
6 attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura».
7. Nel caso in esame, tuttavia, la ricorrente non ha reso dichiarazioni mendaci, essendosi limitata a dichiarare un titolo culturale posseduto ma che non attribuiva punteggio nella graduatoria del Collaboratore Scolastico e l'Amministrazione lo ha erroneamente valorizzato, né la ricorrente ha prestato il servizio in base ad un titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo di
Collaboratore non posseduto, poiché la ricorrente possedeva il titolo di studio per l'accesso alla graduatoria di Collaboratore.
8. Il DM 50/21 non pare prevedere l'ipotesi come quella oggetto di causa, pertanto ad avviso della giudicante seppur il punteggio deve essere rettificato con la eliminazione del punteggio per il titolo non valorizzabile, tuttavia il servizio prestato deve essere conteggiato anche in diritto.
9. Argomentando diversamente infatti si giungerebbe a risultanti francamente ingiunti e non previsti dall'ordinamento: la ricorrente infatti se l'amministrazione non avesse a sua volta errato avrebbe potuto essere collocata originariamente in graduatoria nella corretta posizione e conseguire altri, magari minori, ma giuridicamente valorizzabili servizi. In tal modo dunque le conseguenze dell'errore della ricorrente e dell'errore dell'Amministrazione sarebbero sproporzionati (e sul punto appaiono valorizzabili i principi espressi da
Corte Costituzionale 8/2023).
10. Deve pertanto accogliersi il ricorso nei termini indicati.
11. Deve rigettarsi l'eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio in quanto la ricorrente agisce nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro per il riconoscimento di un proprio diritto mentre d'altra parte i controinteressati appaiono indeterminabili.
12. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, attesa l' assoluta novità della questione trattata (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1,
d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018).
7
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuti non solo ai fini economici ma anche giuridici il servizio prestato ed indicato in ricorso, salva la riduzione del punteggio per la mancata valorizzazione del titolo non valorizzabile nella graduatoria di
Collaboratore Scolastico, ordinando alla Amministrazione di attribuire alla ricorrente il conseguente punteggio corretto e collocarla nella corretta posizione in graduatoria;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, all'udienza del 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
8