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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/05/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 804/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 804/2022 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. con l'Avv. Francesco Borsi;
Parte_2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(c.f. , in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_2
con l'Avv. Controparte_2 Controparte_2
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 995/2021 emessa dal RI di Pistoia e pubblicata il 30.11.2021.
CONCLUSIONI
In data 4.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, in accoglimento del presente gravame ed in completa riforma della sentenza in epigrafe indicata: in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova (già chiesti nella sede di prima istanza), per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto;
revocare e/o comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 589/2020, R.G. 1339/2020 emesso dal RI di Pistoia poiché infondato in fatto ed in diritto per le causali espresse nel presente atto;
pagina 1 di 15 In subordine: revocato il decreto ingiuntivo accertare e dichiarare a quanto ammonta l'effettivo credito vantato da nei confronti dell'impresa Controparte_1 Pt_1
e compensare tale somma con quanto dovuto da Parte_1 Controparte_1 in ragione dei danni provocati a parte convenuta come esposti nel presente atto;
In via riconvenzionale: dichiarare risolto ogni rapporto contrattuale intercorso per grave inadempimento di parte opposta, accertare e dichiarare che ha provocato all'impresa Controparte_1 Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali per € 25.000,00, anche a titolo di perdita
[...] per le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto condannare Controparte_1
a risarcire il danno sofferto dall'impresa, pari ad € 25.000,00, ovvero la diversa
[...]
a maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito della Controparte_1 pronuncia di primo grado;
con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis e ter cpc per i motivi esposti in narrativa, rigettando l'impugnazione nel merito:
- rigettare l'appello e respingere le domande, eccezioni (anche riconvenzionali) e istanze istruttorie proposte da volte alla riforma della sentenza Parte_1 impugnata, in quanto i i motivi di cui in espositiva e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado
- in ogni caso, confermare la condanna della in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare la somma di Controparte_1
Euro 6.054,37 oltre interessi al tasso convenzionale dalla scadenza delle fatture al saldo e alle spese liquidate in sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche del giudizio di appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 995/2021 pubblicata il 30.11.2021, il RI di Pistoia ha respinto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
589/2020 emesso dal medesimo RI in data 23.6.2020, su ricorso ed a favore di per il pagamento della somma di € 6.054,37, oltre interessi Controparte_1 convenzionali e spese, riferita a tre fatture emesse per servizi di telefonia ed internet, rigettando, altresì, la domanda riconvenzionale svolta dalla società opponente per la pagina 2 di 15 condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali e non provocati con Controparte_1 la propria condotta inadempiente.
1.1 Giova premettere che nell'atto di citazione in opposizione la Parte_1 deduceva:
- di svolgere attività di produzione e commercio all'ingrosso ed al dettaglio di accessori per l'abbigliamento, ricevendo, per la tipologia dei beni prodotti, commesse giornaliere da evadere con immediatezza;
- di utilizzare, quali canali per la conclusione degli ordini e la tenuta dei rapporti, la mail ed il telefono fisso;
- che, con contratto del 27.6.2018, i servizi di telefonia, centralino ed internet erano stati affidati a , che in precedenza serviva l'attrice unicamente per la rete mobile e Controparte_1 dunque per i cellulari;
- che i servizi erano stati attivati solo in data 3.9.2018, con oltre due mesi di ritardo, e vieppiù non avevano mai funzionato correttamente, tanto che l'opponente si era vista costretta a recedere da ogni rapporto negoziale con la controparte con lettera del 3.12.2018;
- che, nello specifico, per lunghi periodi della giornata l'adsl risultava non funzionante, con conseguente impossibilità di utilizzare internet e ricevere le mail;
i telefoni delle due sedi operative della non ricevevano le chiamate dei clienti e dei fornitori;
i Parte_1 fax risultavano inutilizzabili;
il centralino risultava inutilizzabile e tra le due sedi della società non vi era modo di prendere reciproco contatto, il tutto come comprovato dalla corrispondenza intercorsa;
- che tale situazione, determinando l'impossibilità di clienti e fornitori per lunghi periodi di prendere contatto con la società, aveva generato perdita di commesse e di fatturato, cui si aggiungevano i costi sopportati dall'attrice per tentare di risolvere le problematiche anche con lavoro straordinario dei propri dipendenti, le spese sostenute per il passaggio a nuovo operatore e il danno all'immagine;
- che, pertanto, nulla era dovuto a , appalesandosi comunque Controparte_1 ingiustificate o poco chiare diverse voci addebitate nelle fatture, così come il tasso di interessi applicato, ed essendo piuttosto la società convenuta tenuta al ristoro dei danni.
1.2 si costituiva nel giudizio di opposizione per resistere alle Controparte_1 domande avanzate dall'opponente, all'uopo deducendo: pagina 3 di 15 - che tra le parti erano intervenuti contratti riferiti anche al servizio di telefonia mobile, oggetto anch'esso delle fatture azionate e rispetto al quale nessuna specifica doglianza era stata sollevata;
- che nessun ritardo si era verificato, le fatture erano corredate dai dati sul traffico telefonico e tutte le voci in esse contabilizzate trovavano riscontro nei documenti contrattuali, ivi compreso l'addebito, nell'ultima fattura, del corrispettivo per il recesso anticipato, considerato che la cliente si era impegnata a mantenere attive le utenze per due anni;
- che le contestazioni avversarie sui disservizi subiti erano generiche e non provate, in ogni caso dovendo attribuirsi ogni responsabilità al riguardo al soggetto proprietario dell'infrastruttura utilizzata per la fornitura del servizio (Telecom);
- che, comunque, il rifiuto di adempiere al pagamento delle fatture era contrario al canone di proporzionalità sotteso al rimedio di cui all'art. 1460 c.c. e dunque a buona fede;
- che, infine, la domanda risarcitoria non poteva trovare accoglimento, sia perché preclusa da specifica clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto (per cui non avrebbe risposto di alcuna perdita, danno o lesione del cliente derivante Controparte_1 da mancata o difettosa erogazione del servizio), sia per la mancata prova dei danni, non potendo, per altro verso, trovare applicazione in giudizio gli indennizzi di cui all'allegato A della delibera 347/18/CONS dell'AGCOM.
1.3 Il RI di Pistoia, ritenute inammissibili le prove testimoniali articolate dall'opponente, decideva la causa con rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, reputando, da un lato, corretti gli addebiti operati nelle fatture e, dall'altro, generiche e non provate le contestazioni mosse sulla regolarità del servizio e sui conseguenti danni.
2. ha proposto appello censurando la decisione per i seguenti Parte_1 motivi:
I) “Violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 1218 e 2697 c.c.”, per avere il
RI erroneamente ritenuto che non fossero state avanzate valide confutazioni dell'attrice circa gli importi addebitati nelle fatture azionate, giacché, al contrario, l'appellante aveva dedotto (i) la non debenza della “penale” computata da nell'ultima Controparte_1 fattura (n. AL01988000 relativa al bimestre 1 dicembre 2018 - 31 gennaio 2019), alla luce dell'inadempimento della stessa che aveva dato causa all'anticipata risoluzione del vincolo, (ii)
pagina 4 di 15 l'illegittimità della suddetta fattura, in quanto riguardante un periodo successivo alla comunicazione di recesso da parte di , durante il quale quest'ultima non Parte_1 aveva utilizzato minimamente i servizi di , (iii) la assoluta “inintelligibilità” Controparte_1 delle precedenti fatture n. AI18088665 e AI22124371, comunque prive di valenza probatoria.
II) “Violazione di legge ex art. 1460, 1218 e 2697 c.c., nonché errata valutazione degli elementi probatori calati in atti”, censurandosi, con tale articolato motivo, che il primo giudice: a) aveva escluso la responsabilità per i danni legati alla ritardata attivazione del servizio omettendo di valutare il doc. 13 del fascicolo di parte attrice, di provenienza della convenuta, recante la prova che i numeri di telefono fissi erano stati attivati solo nel settembre
2018, ed attribuendo rilievo solo ad un precedente documento prodotto da , Controparte_1 datato 25.7.2018, quale verbale di “attivazione”, da cui emergeva che, in realtà, “sia parte dei test, che degli ulteriori dati necessari per l'attivazione non era[no] stati al tempo eseguiti”; b) aveva negato ogni valore alla documentazione inerente ai disservizi prodotta dall'attrice, perché di provenienza unilaterale della stessa, laddove al carteggio, comprendente numerose mail di segnalazioni e reclami, avrebbe dovuto riconoscersi portata probatoria, tenuto conto della posizione processuale di e degli oneri sulla stessa gravanti in base al Controparte_1 principio di diritto espresso da Cass. Sez. Un. 13533/2001; c) non aveva riconosciuto i danni lamentati dall'appellante, benché questi emergessero dalla documentazione prodotta o comunque fossero liquidabili in via equitativa ovvero attraverso gli indennizzi previsti dall'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS, ed aveva escluso il nesso causale tra inadempimento e danno, nonostante dall'estratto del sito internet di Parte_1 fosse verificabile che i contatti con la clientela “erano costituiti proprio dai due numeri di telefono fissi, oggetto di disservizio”.
III) “Violazione di legge in merito alla valutazione delle istanze istruttorie formulate”, motivo con cui si censura la mancata ammissione dei capitoli di prova per testi articolati in primo grado, i quali, secondo l'appellante, al contrario di quanto ritenuto dal giudice, avrebbero dovuto reputarsi ammissibili e rilevanti.
IV) “Errata liquidazione delle spese di primo grado” per avere il giudice di prime cure trascurato di considerare l'accettazione da parte dell'attrice della proposta conciliativa dallo stesso formulata e liquidato importi non coerenti con i parametri dichiarati applicabili alla controversia.
3. Si è costituita in giudizio con richiesta di declaratoria di Controparte_1
pagina 5 di 15 inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque, di rigetto dello stesso per infondatezza.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 4.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
5. L'appello è parzialmente fondato e merita pertanto accoglimento, nei limiti appresso precisati.
5.1 Va premesso che la questione del ritardo nell'attivazione dei servizi di telefonia fissa ed internet, riproposta in appello con specifico riguardo alla responsabilità risarcitoria di resta priva di rilevanza, a prescindere dall'apparente contrasto tra i Controparte_1 documenti rispettivamente prodotti dalle parti (“verbale di intervento VRU/VRUC” del
25.7.2018 depositato da;
mail Servizio Clienti Vodafone dell'11.9.2018, Controparte_1 depositata dall'attrice, in cui si legge: “le comunichiamo in allegato i dati relativi all'attivazione dei numeri di rete fissa richiesti”). E ciò in quanto l'appellante in primo grado non ha dedotto l'esistenza di danni derivanti da tale ritardo, ma solo ed esclusivamente perdite e mancati guadagni relativi al periodo settembre-novembre 2018, asseritamente dovuti ai disservizi riscontrati sulle linee attivate da (tant'è che i danni sono Controparte_1 stati in primis parametrati alla riduzione del fatturato della società attrice relativo mesi in discorso rispetto a quello dei corrispondenti mesi del 2017). Non risulta, tra l'altro, specificamente censurato il passaggio della decisione appellata in cui si è, sul punto, osservato che “in ogni caso, l'attrice non ha lamentato specifici disservizi né danni nel periodo fino a settembre 2018 causati da tale asserito ritardo, che peraltro si sarebbe consumato in periodo feriale presumibilmente di sospensione delle attività lavorative”. Ad ogni modo dalla corrispondenza prodotta dalla medesima parte attrice pare evincersi che la e-mail dell'11.9.2018 fosse riferita solo alla configurazione dell'allarme (cfr. gli ulteriori scambi di e- mail avvenuti nella medesima data).
5.2 Ciò detto, le censure mosse al ragionamento del giudice, sul piano dell'adempimento contrattuale di e della validità dell'eccezione ex art. 1460 c.p.c. sollevata Controparte_1 dall'opponente, meritano accoglimento.
5.2.1 Occorre muovere dai fondamentali principi enunciati da Cass. Sez. Un.
13533/2001: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che pagina 6 di 15 agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Ora, nel caso di specie, la nell'opporre il decreto ingiuntivo Parte_1 chiesto dalla per il pagamento di fatture emesse in relazione al contratto di Controparte_1 utenza telefonica, ha per l'appunto eccepito l'inesatto adempimento di quest'ultima alle obbligazioni gravanti sul gestore del servizio, in considerazione di numerosi e ripetuti disservizi riguardanti, in particolare, i numeri di linea fissa e la connessione internet.
5.2.2. Non può condividersi il giudizio riservato dal RI alle contestazioni mosse dall'opponente, secondo cui le stesse sarebbero state prive di specificità, in quanto nella corrispondenza prodotta dalla , richiamata nell'atto di opposizione, si Parte_1 rinvengono diverse e-mail di segnalazione di malfunzionamenti (delle quali Controparte_1 non ha negato la ricezione) sufficientemente espressive della natura e della portata dei problemi riscontrati, oltre che dell'incidenza degli stessi sulla normale operatività aziendale, come dimostra anche il tono accalorato dei messaggi. Vedasi le e-mail del 10.9.2018,
11.9.2018, 24.9.2018, 25.9.2018, 3.10.2018, 4.10.2018, 5.10.2018, 9.10.2018, 23.10.2018, prima del “recesso” del 3.12.2018, con le quali sono stati segnalati disservizi quali: il ripetuto, mancato funzionamento della linea adsl;
impossibilità di collegamento in remoto dei due magazzini della società; centralino non funzionante;
frequente caduta della linea telefonica durante le telefonate;
ricezione assente o di pessima qualità per l'interlocutore; mancato pagina 7 di 15 funzionamento del fax, specie in invio;
impossibilità di passare le telefonate e di comprendere quando un interno è occupato;
“tilt” dei telefoni. La lettura delle e-mail consente di escludere che si sia trattato di inconvenienti isolati o di scarsa rilevanza (emblematico, tra gli altri, il tenore della comunicazione del 23.10.2018: “siamo al 23 ottobre e non c'è un giorno e dico 1 giorno in cui tutto fila liscio. Mai avuti questi problemi con nessun gestore prima e come già vi ho detto e ribadisco eravamo stati chiari al momento del contratto chiedendo esplicitamente in quanto per noi il telefono è la maggiore fonte di lavoro e senza questo la ns. azienda non riceve le commesse per poter lavorare in quanto il ns. lavoro si sviluppa su ordine telefonici che riceviamo in continuazione dai clienti”).
Va del resto considerato che i principi dettati dalla S.C. e sopra ricordati, così come la regola per cui una allegazione di inadempimento, per poter essere apprezzata, deve essere specifica, ossia circostanziata, vanno applicati tenendo conto del particolare contesto relativo allo specifico rapporto contrattuale di cui si controverte. È evidente, da questo punto di vista, che la contestazione di inesatto adempimento, rispetto ad un rapporto di somministrazione di un servizio che deve normalmente svolgersi (ed essere garantito) con caratteristiche di stabilità e continuità, non esaurendosi in una prestazione a carattere istantaneo (come, ad esempio, la consegna di una merce), è efficacemente svolta nella misura in cui si dia conto del ripetersi nel tempo di difetti di funzionamento, che minano, oltre un ragionevole grado di tolleranza, la normale fruibilità della prestazione. D'altro canto, i presunti profili di genericità su cui si appunta la sentenza di primo grado non sono in realtà tali: dalle citate e-mail si arguisce che le utenze interessate erano tutte quelle fisse a servizio delle due sedi di Campi
Bisenzio e Carmignano;
la consistenza dei disservizi è ben delineata;
visto il continuo ripetersi degli inconvenienti, secondo quanto denunciato, resta ininfluente la mancata specificazione della “durata” di ciascun disservizio.
Perciò, al di là del carattere (ovviamente) unilaterale dei reclami presentati, può senz'altro dirsi che essi offrono riscontro di una contestazione di inesatto adempimento sufficientemente seria (oltre che avanzata già in sede stragiudiziale, durante l'esecuzione stessa del rapporto e prima ancora che agisse per il pagamento delle fatture), Controparte_1 perché, certamente, in un rapporto di utenza telefonica ed internet, l'adempimento non si realizza con la prestazione di un servizio continuamente soggetto ad interruzioni o malfunzionamenti.
Ha errato dunque il RI a reputare la documentazione prodotta dall'attrice priva pagina 8 di 15 di “efficacia dimostrativa dell'altrui inadempimento” e a ritenere “non provata
l'imputabilità” dei disservizi “alla piuttosto che al gestore della rete”, sol perché gli CP_1 stessi si verificavano esclusivamente sulla rete fissa, posto che, al contrario, era CP_1
onerata di provare la regolarità dei servizi resi ovvero l'impossibilità di garantirli per
[...] causa a sé non imputabile.
5.2.3 Viceversa, l'appellata, in primo grado, non ha preso specifica posizione sulle segnalazioni documentate (nemmeno negando, in effetti, che i problemi si siano verificati), salvo addurre, in modo apodittico, che le problematiche sarebbero state legate all'infrastruttura di rete, su cui essa non avrebbe potuto intervenire. Di ciò però non è stata data alcuna prova, che avrebbe richiesto, in primis, di scendere nel dettaglio dei singoli inconvenienti e, quindi, di dimostrare l'assunzione di ogni iniziativa utile, nell'interesse del cliente, per una definitiva risoluzione degli stessi, anche con interessamento del gestore di rete. Al riguardo, l'unica notazione effettuata dall'opposta ha riguardato, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., il reclamo presentato dall'opponente il 10.9.2018, che sarebbe stato risolto con intervento di Telecom in data 14.9.2018. La circostanza, tuttavia, avrebbe richiesto una prova ad hoc che non vi è stata.
5.2.4 Quanto, infine, alla valutazione di proporzionalità dei rispettivi inadempimenti, imposta dall'applicazione della regola di cui all'art. 1460 c.c., la natura, la frequenza e la portata delle problematiche evidenziate (rispetto alle quali, come detto, nessun elemento a proprio favore ha portato ), in uno, come detto, alla considerazione delle Controparte_1 caratteristiche stesse che, per sua natura, deve avere un servizio di utenza telefonica ed internet, consentono senz'altro di escludere la debenza dei corrispettivi richiesti per la rete fissa (€ 728,00 + IVA, al lordo € 888,16, nella fattura n. AI18088665; € 738,00 + IVA, al lordo € 900,36, nella fattura n. AI22124371; € 602,00 + IVA, al lordo € 734,44, nella fattura
AL01988000).
5.2.5 Per le stesse ragioni, e cioè per l'esistenza di un inadempimento di Controparte_1 suscettibile di rilevare ex art. 1460 c.c., va esclusa la debenza dell'importo di € 819,67 + IVA, al lordo € 1.000,00, addebitato nella fattura n. AL01988000 a titolo di “corrispettivo recesso anticipato”, previsto nel contratto relativo alla rete fissa, che in primo grado Controparte_1 ha qualificato come penale per inosservanza della durata minima dell'abbonamento pattuita.
Come già osservato dalla S.C., infatti, “la pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la
pagina 9 di 15 responsabilità del debitore non soltanto quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione cui accede la clausola penale sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, ma anche quando risulti comunque giustificato in relazione all'"exceptio inadimpleti contractus" dall'inadempienza dell'altra parte” (cfr. Cass. 1097/10995; conforme Cass. 11748/2003). È chiaro, da questo punto di vista, che la decisione dell'appellante di interrompere il rapporto sia stata dettata dal protrarsi dei disservizi, tale da non renderne più esigibile la prosecuzione.
6. Non si giustifica, invece, la pretesa attorea di omettere il pagamento delle restanti voci indicate nelle fatture, sufficientemente dettagliate e comprensibili, relative, per un canto, ai servizi di telefonia mobile, non oggetto di contestazioni, e per l'altro, alle restanti rate di pagamento dei telefoni acquistati (e, si presume, riutilizzabili con altro operatore).
7. L'appello va inoltre respinto relativamente alla domanda di risarcimento danni in quanto l'onere probatorio ad essa relativo, in questo caso interamente a carico dell'appellante, non è stato assolto.
Premesso che dagli atti risultano altri canali di contatto utilizzabili dalla società attrice per la propria attività (quali in primis i numeri di telefonia mobile nonché la messaggistica whatsapp, facebook e instagram utilizzabile tramite questi), i documenti prodotti non danno riscontro del fatto che, a causa del difettoso funzionamento della rete fissa ed internet, si sia verificato un danno patrimoniale da mancato guadagno per la stessa. Sono stati infatti prodotti solo i documenti contabili (registri IVA) relativi ai fatturati della Parte_1 dei mesi di settembre, ottobre e novembre (del 2018 e del 2017) per evidenziare il calo
[...] del fatturato ma, in assenza della documentazione contabile afferente agli interi anni, non può escludersi che, più semplicemente, vi sia stata nel 2018 una generale flessione dei ricavi rispetto all'anno precedente (una incidenza causale di quanto lamentato avrebbe potuto essere ricavata, in via presuntiva, dimostrando che proprio e solo in quei tre mesi si era verificata una riduzione dei fatturati). I capitoli di prova per testi articolati al riguardo, poi, si appalesano generici e valutativi: il cap. 18 allude genericamente a “clienti” e “fornitori” della società, “impossibilitati” a prendere contatto con la stessa, con “conseguente perdita di commesse e fatturato”; il cap. 19, rivolto all'apparenza a tutti i testi indicati (“19. V.C. Lei, nel periodo settembre 2018 – dicembre 2018, data l'impossibilità di prendere contatto con
[...] si è rivolto a terzi per l'ottenimento di prodotti di abbigliamento pronto Parte_1 moda”), è generico nella formulazione, non chiarendo quali specifiche commesse sarebbero pagina 10 di 15 andate perdute e presso quali terzi sarebbero state evase;
anche i cap. 20, 21 e 22, infine, non sono formulati in termini sufficientemente specifici, non essendo chiaro chi sia il cliente interessato dalla domanda, quale fosse il contenuto dell'ordine (essendone indicato solo il valore) e quale terzo lo avrebbe evaso al posto della . Comunque, nessun Parte_1 elemento a riprova del margine di guadagno della società attrice (indicato nel 25% del minor fatturato) è stato da quest'ultima fornito.
Il danno da perdita di chance, poi, è stato meramente dedotto ma in alcun modo argomentato, in termini puntuali, nel corso del giudizio di primo grado (ad esso sono dedicati solo i passaggi finali della memoria di replica depositata in appello). Lo stesso, pertanto, non può essere apprezzato nella sua effettiva esistenza, considerati anche il limitato arco di tempo in cui si è svolta la vicenda contrattuale nonché, come detto, la presenza di altri canali di potenziale messa in contatto della clientela.
Dato quanto sopra, non è consentito al giudice il ricorso al criterio equitativo, che non potrebbe essere utilizzato per colmare lacune assertive e probatorie ascrivibili alla parte.
Quanto ai danni emergenti: a) non vi è riscontro del fatto che le ore di straordinario prestate da una dipendente dell'appellante abbiano trovato motivo nella vicenda per cui è causa. La prova per testi formulata su tale punto è generica in quanto non è indicato in che modo si sarebbe svolta l'attività di “messa a disposizione dei tecnici della controparte”; b) i costi del passaggio ad un nuovo operatore non sono stati documentati.
Nemmeno può essere invocata l'applicazione degli indennizzi previsti dall'allegato A della delibera 347/18/CONS dell'AGCOM, in quanto questi non sono automaticamente applicabili in sede giudiziale.
Come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15349 del 2017, gli indennizzi previsti nella delibera AGCOM hanno “funzione deflattiva”, essendo rivolti a “prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova…dello stesso verificarsi del danno. Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa
e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di pagina 11 di 15 fornire l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa”.
Anche nella giurisprudenza di merito si è rimarcato, in conformità, che “l'indennizzo automatico in parola va richiesto – secondo la procedura prevista dagli artt. 14 e ss. della
Delib. n. 173/2007/CONS e secondo i parametri di calcolo di cui alla Delib. n. 73/11/CONS – avanti all'AGCOM e non al Giudice ordinario, trattandosi di meccanismi, aventi chiaro scopo deflattivo, diretti al riconoscimento "automatico" di somme contenute determinate pro die per ogni giorno di disservizio, a prescindere dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno, con conseguente inammissibilità della pretesa di indennizzo in via giudiziale, ove si può unicamente chiedere, in base al codice civile, il risarcimento del danno” (così RI di Milano, Sez. XI, sentenza del
27.8.2019).
Generica, infine, si rivela l'allegazione del danno all'immagine, non corredata da ulteriori elementi atti a corroborarne l'effettiva insorgenza.
8. L'appello, in definitiva, merita accoglimento quanto alla rideterminazione dell'importo dovuto a , che, detratte le voci ingiustificate pari nel complesso ad Controparte_1
€ 3.522,96, si riduce ad € 2.531,41, oltre interessi al tasso convenzionale del 10,30% annuo, già indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, dal 26.2.2019 al saldo.
Resta assorbito da quanto già in precedenza argomentato il III) motivo di appello.
9. Va in questa sede rilevata l'inammissibilità della domanda diretta a far “dichiarare risolto ogni rapporto contrattuale intercorso per grave inadempimento di parte opposta”.
La domanda di risoluzione, infatti, non è stata tempestivamente introdotta in primo grado, essendo stata avanzata solo nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice, come domanda aggiuntiva (e non sostitutiva o alternativa) a quelle già svolte, dovendo perciò essere dichiarata inammissibile. La stessa, tra l'altro, non risulta essere stata esaminata dal RI, che mai l'ha menzionata in sentenza.
10. La parziale riforma della decisione impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, nell'ambito della quale possono affrontarsi le censure esposte nel
IV motivo di appello circa i criteri seguiti dal RI.
Va innanzitutto precisato che l'esito complessivo della causa dà luogo, comunque, ad una soccombenza della parte appellante, giacché la domanda di pagamento proposta in via pagina 12 di 15 monitoria da trova accoglimento, sia pure ridotto nel quantum, ed inoltre Controparte_1 occorre considerare il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata da . Parte_1
Dato l'importo di quest'ultima domanda, lo scaglione di riferimento applicato dal
RI (a prescindere dalla riduzione del credito oggetto della domanda principale, disposta nella presente sede d'appello) è corretto ed è quello da € 5.201,00 ad € 26.000,00.
Trova invece applicazione l'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c., secondo cui il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”.
Dagli atti risulta invero che ha rifiutato una proposta conciliativa, Controparte_1 accettata viceversa da , prevedente il pagamento del 50% dell'importo Parte_1 del decreto ingiuntivo, cifra superiore a quella oggi liquidata in suo favore.
Dunque, le spese della fase decisionale in primo grado vanno poste a carico di CP_1
, mentre le restanti spese seguono la normale soccombenza di .
[...] Parte_1
La liquidazione è operata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, §§ 2 e 8 per il primo grado e 12 per il secondo, secondo i parametri medi, eccezion fatta per la fase 3 e la fase 4 in primo grado (per le medesime ragioni evidenziate dal
RI, ossia per il carattere limitato della fase istruttoria e la forma semplificata di definizione del procedimento) e per la fase 3 in appello (per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio considerata la modesta attività di trattazione).
Il valore della causa, rispetto alla procedura monitoria, va individuato nell'importo del credito liquidato a favore di a conclusione del giudizio, pari ad € 2.531,41, Controparte_1 mentre, riguardo ai due gradi dell'opposizione, esso è compreso, come detto, nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00. Pertanto:
1^ grado: a) fase monitoria (§ 8): € 145,50 per esborsi ed € 473,00 per compensi, oltre accessori di legge;
b) giudizio di opposizione (§ 2): € 919,00 fase 1, € 777,00 fase 2, € 840,00 fase 3 ed € 851,00 fase 4, oltre accessori di legge;
2^ grado (§ 12): € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 922 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 4.888,00, oltre accessori di legge.
pagina 13 di 15 Va poi tenuto conto che l'appellante ha già dato esecuzione alla sentenza di primo grado, documentando pagamenti per complessivi € 13.528,66 (cfr. le contabili di bonifico prodotte sub all. 3 dell'atto di appello), ed ha chiesto, con la riforma della decisione, la restituzione delle somme versate.
La domanda è accoglibile nei limiti della differenza tra quanto effettivamente corrisposto per sorte, interessi e spese del giudizio di primo grado alla data del 9.12.2021 (data dell'ultimo pagamento eseguito), ovvero € 13.528,66, e quanto avrebbe dovuto essere pagato, in base ai capi di condanna della sentenza di primo grado qui riformulati, ovvero € 7.793,89 (in base a quanto risulta da un calcolo delle varie spettanze); differenza pari ad € 5.734,77, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo, come richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitiva-mente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza n. 995/2021 emessa dal RI di Pistoia e pubblicata il 30.11.2021, revoca il decreto ingiuntivo n. 589/2020 emesso in data 23.6.2020 dal medesimo RI ed accerta il debito di nei confronti di Parte_1 per la somma di € 2.531,41, oltre interessi al tasso convenzionale del Controparte_1
10,30% annuo dal 26.2.2019 al saldo;
2. pone a carico di la rifusione delle spese della fase Parte_1 monitoria in favore di spese che liquida in € 145,50 per esborsi e in € Controparte_1
473,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. pone a carico di la rifusione delle spese delle prime tre fasi Parte_1 del giudizio di opposizione di primo grado in favore di spese che liquida Controparte_1 in € 2.536,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
4. dato atto dell'intervenuto pagamento della somma complessiva di € 13.528,66 da parte di all'esito della sentenza di primo grado, condanna Parte_1 alla restituzione in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 5.734,77;
5. condanna, inoltre, a pagare a le spese Controparte_1 Parte_1
pagina 14 di 15 della fase conclusionale del giudizio di opposizione di primo grado, che liquida in € 851,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
6. condanna, infine, a pagare a le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 29.5.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 804/2022 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. con l'Avv. Francesco Borsi;
Parte_2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(c.f. , in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_2
con l'Avv. Controparte_2 Controparte_2
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 995/2021 emessa dal RI di Pistoia e pubblicata il 30.11.2021.
CONCLUSIONI
In data 4.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, in accoglimento del presente gravame ed in completa riforma della sentenza in epigrafe indicata: in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova (già chiesti nella sede di prima istanza), per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto;
revocare e/o comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 589/2020, R.G. 1339/2020 emesso dal RI di Pistoia poiché infondato in fatto ed in diritto per le causali espresse nel presente atto;
pagina 1 di 15 In subordine: revocato il decreto ingiuntivo accertare e dichiarare a quanto ammonta l'effettivo credito vantato da nei confronti dell'impresa Controparte_1 Pt_1
e compensare tale somma con quanto dovuto da Parte_1 Controparte_1 in ragione dei danni provocati a parte convenuta come esposti nel presente atto;
In via riconvenzionale: dichiarare risolto ogni rapporto contrattuale intercorso per grave inadempimento di parte opposta, accertare e dichiarare che ha provocato all'impresa Controparte_1 Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali per € 25.000,00, anche a titolo di perdita
[...] per le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto condannare Controparte_1
a risarcire il danno sofferto dall'impresa, pari ad € 25.000,00, ovvero la diversa
[...]
a maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito della Controparte_1 pronuncia di primo grado;
con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis e ter cpc per i motivi esposti in narrativa, rigettando l'impugnazione nel merito:
- rigettare l'appello e respingere le domande, eccezioni (anche riconvenzionali) e istanze istruttorie proposte da volte alla riforma della sentenza Parte_1 impugnata, in quanto i i motivi di cui in espositiva e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado
- in ogni caso, confermare la condanna della in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare la somma di Controparte_1
Euro 6.054,37 oltre interessi al tasso convenzionale dalla scadenza delle fatture al saldo e alle spese liquidate in sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche del giudizio di appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 995/2021 pubblicata il 30.11.2021, il RI di Pistoia ha respinto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
589/2020 emesso dal medesimo RI in data 23.6.2020, su ricorso ed a favore di per il pagamento della somma di € 6.054,37, oltre interessi Controparte_1 convenzionali e spese, riferita a tre fatture emesse per servizi di telefonia ed internet, rigettando, altresì, la domanda riconvenzionale svolta dalla società opponente per la pagina 2 di 15 condanna di al risarcimento dei danni patrimoniali e non provocati con Controparte_1 la propria condotta inadempiente.
1.1 Giova premettere che nell'atto di citazione in opposizione la Parte_1 deduceva:
- di svolgere attività di produzione e commercio all'ingrosso ed al dettaglio di accessori per l'abbigliamento, ricevendo, per la tipologia dei beni prodotti, commesse giornaliere da evadere con immediatezza;
- di utilizzare, quali canali per la conclusione degli ordini e la tenuta dei rapporti, la mail ed il telefono fisso;
- che, con contratto del 27.6.2018, i servizi di telefonia, centralino ed internet erano stati affidati a , che in precedenza serviva l'attrice unicamente per la rete mobile e Controparte_1 dunque per i cellulari;
- che i servizi erano stati attivati solo in data 3.9.2018, con oltre due mesi di ritardo, e vieppiù non avevano mai funzionato correttamente, tanto che l'opponente si era vista costretta a recedere da ogni rapporto negoziale con la controparte con lettera del 3.12.2018;
- che, nello specifico, per lunghi periodi della giornata l'adsl risultava non funzionante, con conseguente impossibilità di utilizzare internet e ricevere le mail;
i telefoni delle due sedi operative della non ricevevano le chiamate dei clienti e dei fornitori;
i Parte_1 fax risultavano inutilizzabili;
il centralino risultava inutilizzabile e tra le due sedi della società non vi era modo di prendere reciproco contatto, il tutto come comprovato dalla corrispondenza intercorsa;
- che tale situazione, determinando l'impossibilità di clienti e fornitori per lunghi periodi di prendere contatto con la società, aveva generato perdita di commesse e di fatturato, cui si aggiungevano i costi sopportati dall'attrice per tentare di risolvere le problematiche anche con lavoro straordinario dei propri dipendenti, le spese sostenute per il passaggio a nuovo operatore e il danno all'immagine;
- che, pertanto, nulla era dovuto a , appalesandosi comunque Controparte_1 ingiustificate o poco chiare diverse voci addebitate nelle fatture, così come il tasso di interessi applicato, ed essendo piuttosto la società convenuta tenuta al ristoro dei danni.
1.2 si costituiva nel giudizio di opposizione per resistere alle Controparte_1 domande avanzate dall'opponente, all'uopo deducendo: pagina 3 di 15 - che tra le parti erano intervenuti contratti riferiti anche al servizio di telefonia mobile, oggetto anch'esso delle fatture azionate e rispetto al quale nessuna specifica doglianza era stata sollevata;
- che nessun ritardo si era verificato, le fatture erano corredate dai dati sul traffico telefonico e tutte le voci in esse contabilizzate trovavano riscontro nei documenti contrattuali, ivi compreso l'addebito, nell'ultima fattura, del corrispettivo per il recesso anticipato, considerato che la cliente si era impegnata a mantenere attive le utenze per due anni;
- che le contestazioni avversarie sui disservizi subiti erano generiche e non provate, in ogni caso dovendo attribuirsi ogni responsabilità al riguardo al soggetto proprietario dell'infrastruttura utilizzata per la fornitura del servizio (Telecom);
- che, comunque, il rifiuto di adempiere al pagamento delle fatture era contrario al canone di proporzionalità sotteso al rimedio di cui all'art. 1460 c.c. e dunque a buona fede;
- che, infine, la domanda risarcitoria non poteva trovare accoglimento, sia perché preclusa da specifica clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto (per cui non avrebbe risposto di alcuna perdita, danno o lesione del cliente derivante Controparte_1 da mancata o difettosa erogazione del servizio), sia per la mancata prova dei danni, non potendo, per altro verso, trovare applicazione in giudizio gli indennizzi di cui all'allegato A della delibera 347/18/CONS dell'AGCOM.
1.3 Il RI di Pistoia, ritenute inammissibili le prove testimoniali articolate dall'opponente, decideva la causa con rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, reputando, da un lato, corretti gli addebiti operati nelle fatture e, dall'altro, generiche e non provate le contestazioni mosse sulla regolarità del servizio e sui conseguenti danni.
2. ha proposto appello censurando la decisione per i seguenti Parte_1 motivi:
I) “Violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 1218 e 2697 c.c.”, per avere il
RI erroneamente ritenuto che non fossero state avanzate valide confutazioni dell'attrice circa gli importi addebitati nelle fatture azionate, giacché, al contrario, l'appellante aveva dedotto (i) la non debenza della “penale” computata da nell'ultima Controparte_1 fattura (n. AL01988000 relativa al bimestre 1 dicembre 2018 - 31 gennaio 2019), alla luce dell'inadempimento della stessa che aveva dato causa all'anticipata risoluzione del vincolo, (ii)
pagina 4 di 15 l'illegittimità della suddetta fattura, in quanto riguardante un periodo successivo alla comunicazione di recesso da parte di , durante il quale quest'ultima non Parte_1 aveva utilizzato minimamente i servizi di , (iii) la assoluta “inintelligibilità” Controparte_1 delle precedenti fatture n. AI18088665 e AI22124371, comunque prive di valenza probatoria.
II) “Violazione di legge ex art. 1460, 1218 e 2697 c.c., nonché errata valutazione degli elementi probatori calati in atti”, censurandosi, con tale articolato motivo, che il primo giudice: a) aveva escluso la responsabilità per i danni legati alla ritardata attivazione del servizio omettendo di valutare il doc. 13 del fascicolo di parte attrice, di provenienza della convenuta, recante la prova che i numeri di telefono fissi erano stati attivati solo nel settembre
2018, ed attribuendo rilievo solo ad un precedente documento prodotto da , Controparte_1 datato 25.7.2018, quale verbale di “attivazione”, da cui emergeva che, in realtà, “sia parte dei test, che degli ulteriori dati necessari per l'attivazione non era[no] stati al tempo eseguiti”; b) aveva negato ogni valore alla documentazione inerente ai disservizi prodotta dall'attrice, perché di provenienza unilaterale della stessa, laddove al carteggio, comprendente numerose mail di segnalazioni e reclami, avrebbe dovuto riconoscersi portata probatoria, tenuto conto della posizione processuale di e degli oneri sulla stessa gravanti in base al Controparte_1 principio di diritto espresso da Cass. Sez. Un. 13533/2001; c) non aveva riconosciuto i danni lamentati dall'appellante, benché questi emergessero dalla documentazione prodotta o comunque fossero liquidabili in via equitativa ovvero attraverso gli indennizzi previsti dall'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS, ed aveva escluso il nesso causale tra inadempimento e danno, nonostante dall'estratto del sito internet di Parte_1 fosse verificabile che i contatti con la clientela “erano costituiti proprio dai due numeri di telefono fissi, oggetto di disservizio”.
III) “Violazione di legge in merito alla valutazione delle istanze istruttorie formulate”, motivo con cui si censura la mancata ammissione dei capitoli di prova per testi articolati in primo grado, i quali, secondo l'appellante, al contrario di quanto ritenuto dal giudice, avrebbero dovuto reputarsi ammissibili e rilevanti.
IV) “Errata liquidazione delle spese di primo grado” per avere il giudice di prime cure trascurato di considerare l'accettazione da parte dell'attrice della proposta conciliativa dallo stesso formulata e liquidato importi non coerenti con i parametri dichiarati applicabili alla controversia.
3. Si è costituita in giudizio con richiesta di declaratoria di Controparte_1
pagina 5 di 15 inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque, di rigetto dello stesso per infondatezza.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 4.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
5. L'appello è parzialmente fondato e merita pertanto accoglimento, nei limiti appresso precisati.
5.1 Va premesso che la questione del ritardo nell'attivazione dei servizi di telefonia fissa ed internet, riproposta in appello con specifico riguardo alla responsabilità risarcitoria di resta priva di rilevanza, a prescindere dall'apparente contrasto tra i Controparte_1 documenti rispettivamente prodotti dalle parti (“verbale di intervento VRU/VRUC” del
25.7.2018 depositato da;
mail Servizio Clienti Vodafone dell'11.9.2018, Controparte_1 depositata dall'attrice, in cui si legge: “le comunichiamo in allegato i dati relativi all'attivazione dei numeri di rete fissa richiesti”). E ciò in quanto l'appellante in primo grado non ha dedotto l'esistenza di danni derivanti da tale ritardo, ma solo ed esclusivamente perdite e mancati guadagni relativi al periodo settembre-novembre 2018, asseritamente dovuti ai disservizi riscontrati sulle linee attivate da (tant'è che i danni sono Controparte_1 stati in primis parametrati alla riduzione del fatturato della società attrice relativo mesi in discorso rispetto a quello dei corrispondenti mesi del 2017). Non risulta, tra l'altro, specificamente censurato il passaggio della decisione appellata in cui si è, sul punto, osservato che “in ogni caso, l'attrice non ha lamentato specifici disservizi né danni nel periodo fino a settembre 2018 causati da tale asserito ritardo, che peraltro si sarebbe consumato in periodo feriale presumibilmente di sospensione delle attività lavorative”. Ad ogni modo dalla corrispondenza prodotta dalla medesima parte attrice pare evincersi che la e-mail dell'11.9.2018 fosse riferita solo alla configurazione dell'allarme (cfr. gli ulteriori scambi di e- mail avvenuti nella medesima data).
5.2 Ciò detto, le censure mosse al ragionamento del giudice, sul piano dell'adempimento contrattuale di e della validità dell'eccezione ex art. 1460 c.p.c. sollevata Controparte_1 dall'opponente, meritano accoglimento.
5.2.1 Occorre muovere dai fondamentali principi enunciati da Cass. Sez. Un.
13533/2001: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che pagina 6 di 15 agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Ora, nel caso di specie, la nell'opporre il decreto ingiuntivo Parte_1 chiesto dalla per il pagamento di fatture emesse in relazione al contratto di Controparte_1 utenza telefonica, ha per l'appunto eccepito l'inesatto adempimento di quest'ultima alle obbligazioni gravanti sul gestore del servizio, in considerazione di numerosi e ripetuti disservizi riguardanti, in particolare, i numeri di linea fissa e la connessione internet.
5.2.2. Non può condividersi il giudizio riservato dal RI alle contestazioni mosse dall'opponente, secondo cui le stesse sarebbero state prive di specificità, in quanto nella corrispondenza prodotta dalla , richiamata nell'atto di opposizione, si Parte_1 rinvengono diverse e-mail di segnalazione di malfunzionamenti (delle quali Controparte_1 non ha negato la ricezione) sufficientemente espressive della natura e della portata dei problemi riscontrati, oltre che dell'incidenza degli stessi sulla normale operatività aziendale, come dimostra anche il tono accalorato dei messaggi. Vedasi le e-mail del 10.9.2018,
11.9.2018, 24.9.2018, 25.9.2018, 3.10.2018, 4.10.2018, 5.10.2018, 9.10.2018, 23.10.2018, prima del “recesso” del 3.12.2018, con le quali sono stati segnalati disservizi quali: il ripetuto, mancato funzionamento della linea adsl;
impossibilità di collegamento in remoto dei due magazzini della società; centralino non funzionante;
frequente caduta della linea telefonica durante le telefonate;
ricezione assente o di pessima qualità per l'interlocutore; mancato pagina 7 di 15 funzionamento del fax, specie in invio;
impossibilità di passare le telefonate e di comprendere quando un interno è occupato;
“tilt” dei telefoni. La lettura delle e-mail consente di escludere che si sia trattato di inconvenienti isolati o di scarsa rilevanza (emblematico, tra gli altri, il tenore della comunicazione del 23.10.2018: “siamo al 23 ottobre e non c'è un giorno e dico 1 giorno in cui tutto fila liscio. Mai avuti questi problemi con nessun gestore prima e come già vi ho detto e ribadisco eravamo stati chiari al momento del contratto chiedendo esplicitamente in quanto per noi il telefono è la maggiore fonte di lavoro e senza questo la ns. azienda non riceve le commesse per poter lavorare in quanto il ns. lavoro si sviluppa su ordine telefonici che riceviamo in continuazione dai clienti”).
Va del resto considerato che i principi dettati dalla S.C. e sopra ricordati, così come la regola per cui una allegazione di inadempimento, per poter essere apprezzata, deve essere specifica, ossia circostanziata, vanno applicati tenendo conto del particolare contesto relativo allo specifico rapporto contrattuale di cui si controverte. È evidente, da questo punto di vista, che la contestazione di inesatto adempimento, rispetto ad un rapporto di somministrazione di un servizio che deve normalmente svolgersi (ed essere garantito) con caratteristiche di stabilità e continuità, non esaurendosi in una prestazione a carattere istantaneo (come, ad esempio, la consegna di una merce), è efficacemente svolta nella misura in cui si dia conto del ripetersi nel tempo di difetti di funzionamento, che minano, oltre un ragionevole grado di tolleranza, la normale fruibilità della prestazione. D'altro canto, i presunti profili di genericità su cui si appunta la sentenza di primo grado non sono in realtà tali: dalle citate e-mail si arguisce che le utenze interessate erano tutte quelle fisse a servizio delle due sedi di Campi
Bisenzio e Carmignano;
la consistenza dei disservizi è ben delineata;
visto il continuo ripetersi degli inconvenienti, secondo quanto denunciato, resta ininfluente la mancata specificazione della “durata” di ciascun disservizio.
Perciò, al di là del carattere (ovviamente) unilaterale dei reclami presentati, può senz'altro dirsi che essi offrono riscontro di una contestazione di inesatto adempimento sufficientemente seria (oltre che avanzata già in sede stragiudiziale, durante l'esecuzione stessa del rapporto e prima ancora che agisse per il pagamento delle fatture), Controparte_1 perché, certamente, in un rapporto di utenza telefonica ed internet, l'adempimento non si realizza con la prestazione di un servizio continuamente soggetto ad interruzioni o malfunzionamenti.
Ha errato dunque il RI a reputare la documentazione prodotta dall'attrice priva pagina 8 di 15 di “efficacia dimostrativa dell'altrui inadempimento” e a ritenere “non provata
l'imputabilità” dei disservizi “alla piuttosto che al gestore della rete”, sol perché gli CP_1 stessi si verificavano esclusivamente sulla rete fissa, posto che, al contrario, era CP_1
onerata di provare la regolarità dei servizi resi ovvero l'impossibilità di garantirli per
[...] causa a sé non imputabile.
5.2.3 Viceversa, l'appellata, in primo grado, non ha preso specifica posizione sulle segnalazioni documentate (nemmeno negando, in effetti, che i problemi si siano verificati), salvo addurre, in modo apodittico, che le problematiche sarebbero state legate all'infrastruttura di rete, su cui essa non avrebbe potuto intervenire. Di ciò però non è stata data alcuna prova, che avrebbe richiesto, in primis, di scendere nel dettaglio dei singoli inconvenienti e, quindi, di dimostrare l'assunzione di ogni iniziativa utile, nell'interesse del cliente, per una definitiva risoluzione degli stessi, anche con interessamento del gestore di rete. Al riguardo, l'unica notazione effettuata dall'opposta ha riguardato, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., il reclamo presentato dall'opponente il 10.9.2018, che sarebbe stato risolto con intervento di Telecom in data 14.9.2018. La circostanza, tuttavia, avrebbe richiesto una prova ad hoc che non vi è stata.
5.2.4 Quanto, infine, alla valutazione di proporzionalità dei rispettivi inadempimenti, imposta dall'applicazione della regola di cui all'art. 1460 c.c., la natura, la frequenza e la portata delle problematiche evidenziate (rispetto alle quali, come detto, nessun elemento a proprio favore ha portato ), in uno, come detto, alla considerazione delle Controparte_1 caratteristiche stesse che, per sua natura, deve avere un servizio di utenza telefonica ed internet, consentono senz'altro di escludere la debenza dei corrispettivi richiesti per la rete fissa (€ 728,00 + IVA, al lordo € 888,16, nella fattura n. AI18088665; € 738,00 + IVA, al lordo € 900,36, nella fattura n. AI22124371; € 602,00 + IVA, al lordo € 734,44, nella fattura
AL01988000).
5.2.5 Per le stesse ragioni, e cioè per l'esistenza di un inadempimento di Controparte_1 suscettibile di rilevare ex art. 1460 c.c., va esclusa la debenza dell'importo di € 819,67 + IVA, al lordo € 1.000,00, addebitato nella fattura n. AL01988000 a titolo di “corrispettivo recesso anticipato”, previsto nel contratto relativo alla rete fissa, che in primo grado Controparte_1 ha qualificato come penale per inosservanza della durata minima dell'abbonamento pattuita.
Come già osservato dalla S.C., infatti, “la pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la
pagina 9 di 15 responsabilità del debitore non soltanto quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione cui accede la clausola penale sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, ma anche quando risulti comunque giustificato in relazione all'"exceptio inadimpleti contractus" dall'inadempienza dell'altra parte” (cfr. Cass. 1097/10995; conforme Cass. 11748/2003). È chiaro, da questo punto di vista, che la decisione dell'appellante di interrompere il rapporto sia stata dettata dal protrarsi dei disservizi, tale da non renderne più esigibile la prosecuzione.
6. Non si giustifica, invece, la pretesa attorea di omettere il pagamento delle restanti voci indicate nelle fatture, sufficientemente dettagliate e comprensibili, relative, per un canto, ai servizi di telefonia mobile, non oggetto di contestazioni, e per l'altro, alle restanti rate di pagamento dei telefoni acquistati (e, si presume, riutilizzabili con altro operatore).
7. L'appello va inoltre respinto relativamente alla domanda di risarcimento danni in quanto l'onere probatorio ad essa relativo, in questo caso interamente a carico dell'appellante, non è stato assolto.
Premesso che dagli atti risultano altri canali di contatto utilizzabili dalla società attrice per la propria attività (quali in primis i numeri di telefonia mobile nonché la messaggistica whatsapp, facebook e instagram utilizzabile tramite questi), i documenti prodotti non danno riscontro del fatto che, a causa del difettoso funzionamento della rete fissa ed internet, si sia verificato un danno patrimoniale da mancato guadagno per la stessa. Sono stati infatti prodotti solo i documenti contabili (registri IVA) relativi ai fatturati della Parte_1 dei mesi di settembre, ottobre e novembre (del 2018 e del 2017) per evidenziare il calo
[...] del fatturato ma, in assenza della documentazione contabile afferente agli interi anni, non può escludersi che, più semplicemente, vi sia stata nel 2018 una generale flessione dei ricavi rispetto all'anno precedente (una incidenza causale di quanto lamentato avrebbe potuto essere ricavata, in via presuntiva, dimostrando che proprio e solo in quei tre mesi si era verificata una riduzione dei fatturati). I capitoli di prova per testi articolati al riguardo, poi, si appalesano generici e valutativi: il cap. 18 allude genericamente a “clienti” e “fornitori” della società, “impossibilitati” a prendere contatto con la stessa, con “conseguente perdita di commesse e fatturato”; il cap. 19, rivolto all'apparenza a tutti i testi indicati (“19. V.C. Lei, nel periodo settembre 2018 – dicembre 2018, data l'impossibilità di prendere contatto con
[...] si è rivolto a terzi per l'ottenimento di prodotti di abbigliamento pronto Parte_1 moda”), è generico nella formulazione, non chiarendo quali specifiche commesse sarebbero pagina 10 di 15 andate perdute e presso quali terzi sarebbero state evase;
anche i cap. 20, 21 e 22, infine, non sono formulati in termini sufficientemente specifici, non essendo chiaro chi sia il cliente interessato dalla domanda, quale fosse il contenuto dell'ordine (essendone indicato solo il valore) e quale terzo lo avrebbe evaso al posto della . Comunque, nessun Parte_1 elemento a riprova del margine di guadagno della società attrice (indicato nel 25% del minor fatturato) è stato da quest'ultima fornito.
Il danno da perdita di chance, poi, è stato meramente dedotto ma in alcun modo argomentato, in termini puntuali, nel corso del giudizio di primo grado (ad esso sono dedicati solo i passaggi finali della memoria di replica depositata in appello). Lo stesso, pertanto, non può essere apprezzato nella sua effettiva esistenza, considerati anche il limitato arco di tempo in cui si è svolta la vicenda contrattuale nonché, come detto, la presenza di altri canali di potenziale messa in contatto della clientela.
Dato quanto sopra, non è consentito al giudice il ricorso al criterio equitativo, che non potrebbe essere utilizzato per colmare lacune assertive e probatorie ascrivibili alla parte.
Quanto ai danni emergenti: a) non vi è riscontro del fatto che le ore di straordinario prestate da una dipendente dell'appellante abbiano trovato motivo nella vicenda per cui è causa. La prova per testi formulata su tale punto è generica in quanto non è indicato in che modo si sarebbe svolta l'attività di “messa a disposizione dei tecnici della controparte”; b) i costi del passaggio ad un nuovo operatore non sono stati documentati.
Nemmeno può essere invocata l'applicazione degli indennizzi previsti dall'allegato A della delibera 347/18/CONS dell'AGCOM, in quanto questi non sono automaticamente applicabili in sede giudiziale.
Come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15349 del 2017, gli indennizzi previsti nella delibera AGCOM hanno “funzione deflattiva”, essendo rivolti a “prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova…dello stesso verificarsi del danno. Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa
e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di pagina 11 di 15 fornire l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa”.
Anche nella giurisprudenza di merito si è rimarcato, in conformità, che “l'indennizzo automatico in parola va richiesto – secondo la procedura prevista dagli artt. 14 e ss. della
Delib. n. 173/2007/CONS e secondo i parametri di calcolo di cui alla Delib. n. 73/11/CONS – avanti all'AGCOM e non al Giudice ordinario, trattandosi di meccanismi, aventi chiaro scopo deflattivo, diretti al riconoscimento "automatico" di somme contenute determinate pro die per ogni giorno di disservizio, a prescindere dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno, con conseguente inammissibilità della pretesa di indennizzo in via giudiziale, ove si può unicamente chiedere, in base al codice civile, il risarcimento del danno” (così RI di Milano, Sez. XI, sentenza del
27.8.2019).
Generica, infine, si rivela l'allegazione del danno all'immagine, non corredata da ulteriori elementi atti a corroborarne l'effettiva insorgenza.
8. L'appello, in definitiva, merita accoglimento quanto alla rideterminazione dell'importo dovuto a , che, detratte le voci ingiustificate pari nel complesso ad Controparte_1
€ 3.522,96, si riduce ad € 2.531,41, oltre interessi al tasso convenzionale del 10,30% annuo, già indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, dal 26.2.2019 al saldo.
Resta assorbito da quanto già in precedenza argomentato il III) motivo di appello.
9. Va in questa sede rilevata l'inammissibilità della domanda diretta a far “dichiarare risolto ogni rapporto contrattuale intercorso per grave inadempimento di parte opposta”.
La domanda di risoluzione, infatti, non è stata tempestivamente introdotta in primo grado, essendo stata avanzata solo nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice, come domanda aggiuntiva (e non sostitutiva o alternativa) a quelle già svolte, dovendo perciò essere dichiarata inammissibile. La stessa, tra l'altro, non risulta essere stata esaminata dal RI, che mai l'ha menzionata in sentenza.
10. La parziale riforma della decisione impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, nell'ambito della quale possono affrontarsi le censure esposte nel
IV motivo di appello circa i criteri seguiti dal RI.
Va innanzitutto precisato che l'esito complessivo della causa dà luogo, comunque, ad una soccombenza della parte appellante, giacché la domanda di pagamento proposta in via pagina 12 di 15 monitoria da trova accoglimento, sia pure ridotto nel quantum, ed inoltre Controparte_1 occorre considerare il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata da . Parte_1
Dato l'importo di quest'ultima domanda, lo scaglione di riferimento applicato dal
RI (a prescindere dalla riduzione del credito oggetto della domanda principale, disposta nella presente sede d'appello) è corretto ed è quello da € 5.201,00 ad € 26.000,00.
Trova invece applicazione l'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c., secondo cui il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”.
Dagli atti risulta invero che ha rifiutato una proposta conciliativa, Controparte_1 accettata viceversa da , prevedente il pagamento del 50% dell'importo Parte_1 del decreto ingiuntivo, cifra superiore a quella oggi liquidata in suo favore.
Dunque, le spese della fase decisionale in primo grado vanno poste a carico di CP_1
, mentre le restanti spese seguono la normale soccombenza di .
[...] Parte_1
La liquidazione è operata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, §§ 2 e 8 per il primo grado e 12 per il secondo, secondo i parametri medi, eccezion fatta per la fase 3 e la fase 4 in primo grado (per le medesime ragioni evidenziate dal
RI, ossia per il carattere limitato della fase istruttoria e la forma semplificata di definizione del procedimento) e per la fase 3 in appello (per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio considerata la modesta attività di trattazione).
Il valore della causa, rispetto alla procedura monitoria, va individuato nell'importo del credito liquidato a favore di a conclusione del giudizio, pari ad € 2.531,41, Controparte_1 mentre, riguardo ai due gradi dell'opposizione, esso è compreso, come detto, nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00. Pertanto:
1^ grado: a) fase monitoria (§ 8): € 145,50 per esborsi ed € 473,00 per compensi, oltre accessori di legge;
b) giudizio di opposizione (§ 2): € 919,00 fase 1, € 777,00 fase 2, € 840,00 fase 3 ed € 851,00 fase 4, oltre accessori di legge;
2^ grado (§ 12): € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 922 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 4.888,00, oltre accessori di legge.
pagina 13 di 15 Va poi tenuto conto che l'appellante ha già dato esecuzione alla sentenza di primo grado, documentando pagamenti per complessivi € 13.528,66 (cfr. le contabili di bonifico prodotte sub all. 3 dell'atto di appello), ed ha chiesto, con la riforma della decisione, la restituzione delle somme versate.
La domanda è accoglibile nei limiti della differenza tra quanto effettivamente corrisposto per sorte, interessi e spese del giudizio di primo grado alla data del 9.12.2021 (data dell'ultimo pagamento eseguito), ovvero € 13.528,66, e quanto avrebbe dovuto essere pagato, in base ai capi di condanna della sentenza di primo grado qui riformulati, ovvero € 7.793,89 (in base a quanto risulta da un calcolo delle varie spettanze); differenza pari ad € 5.734,77, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo, come richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitiva-mente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza n. 995/2021 emessa dal RI di Pistoia e pubblicata il 30.11.2021, revoca il decreto ingiuntivo n. 589/2020 emesso in data 23.6.2020 dal medesimo RI ed accerta il debito di nei confronti di Parte_1 per la somma di € 2.531,41, oltre interessi al tasso convenzionale del Controparte_1
10,30% annuo dal 26.2.2019 al saldo;
2. pone a carico di la rifusione delle spese della fase Parte_1 monitoria in favore di spese che liquida in € 145,50 per esborsi e in € Controparte_1
473,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. pone a carico di la rifusione delle spese delle prime tre fasi Parte_1 del giudizio di opposizione di primo grado in favore di spese che liquida Controparte_1 in € 2.536,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
4. dato atto dell'intervenuto pagamento della somma complessiva di € 13.528,66 da parte di all'esito della sentenza di primo grado, condanna Parte_1 alla restituzione in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 5.734,77;
5. condanna, inoltre, a pagare a le spese Controparte_1 Parte_1
pagina 14 di 15 della fase conclusionale del giudizio di opposizione di primo grado, che liquida in € 851,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
6. condanna, infine, a pagare a le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 29.5.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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