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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/10/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 632/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
632/2025 RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv.to Gianvito Rizzini del Foro di Lecce nonché dall'Avv.to Simone Spennato del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv.to Gianvito Rizzini, sito in Tiggiano (LE),
Via Dante Alighieri, n. 2;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A – 00153, in persona del pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Colafati
Sabrina, in servizio presso il
[...]
(C.F. Controparte_3
), ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto P.IVA_2 [...]
, sita in Parma, Stradone Martiri della Libertà, n. 15; CP_3
RESISTENTE nonché contro
Controparte_4
, (C.F. ), con sede in Bologna, Via de'
[...] P.IVA_3 Castagnoli n, 1, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Colafati Sabrina, in servizio presso il
Controparte_5
(C.F. ), ed elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliato presso la sede del predetto , sita in Parma, Stradone Controparte_3
Martiri della Libertà, n. 15;
RESISTENTE nonché contro
Controparte_6
, (C.F. , con sede in
[...] P.IVA_4
Parma, Stradone Martiri della Libertà n. 15, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Colafati
Sabrina, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell , sita in Controparte_3
Parma, Stradone Martiri della Libertà, n. 15;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (e contestuale domanda cautelare), depositato in data 16.06.2025 e ritualmente notificato, la docente conveniva Parte_1
in giudizio il nonché le relative Controparte_1
articolazioni territoriali, impugnando il provvedimento di “revoca” del trasferimento interprovinciale dalla medesima ottenuto per l'anno scolastico 2025/2026 ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA SOSPENDERE l'efficacia del provvedimento prot. AOOUSPBR/9062 del 03/06/2025 dell' Controparte_7
nella parte in cui dispone la revoca del trasferimento
[...]
interprovinciale della ricorrente;
RIPRISTINARE e/o DICHIARARE la piena efficacia del decreto dell'U.S.P. di
Parma n. 4406 del 23/05/2025 di trasferimento della ricorrente presso l'I.I.S.S.
“Leonardo Da Vinci” di Fasano (BR);
ORDINARE alle Amministrazioni convenute di dare immediata esecuzione al trasferimento della ricorrente, Prof.ssa , presso l'I.I.S.S. “Leonardo Da Pt_1
Vinci” di Fasano (BR) per l'anno scolastico 2025/2026;
INIBIRE alle amministrazioni convenute qualsiasi atto contrario al ripristino del trasferimento della ricorrente;
CONSIDERATA L'ECCEZIONALE URGENZA
CONCEDERE il presente decreto cautelare inaudita altera parte ai sensi dell'art. 697 c.p.c., stante l'imminenza dell'inizio dell'anno scolastico e l'impossibilità di attendere la convocazione delle controparti senza grave pregiudizio per la ricorrente;
FISSARE udienza camerale in tempi brevissimi per la conferma del decreto cautelare;
IN VIA SUBORDINATA
FISSARE con la massima urgenza udienza camerale per la trattazione dell'istanza cautelare, entro e non oltre 10 giorni dal deposito del presente ricorso, considerata l'eccezionale urgenza derivante dall'imminente inizio dell'anno scolastico
2025/2026.
DICHIARAZIONI
Si dichiara che la presente controversia non è stata mai sottoposta al giudizio di altro giudice, non sussistono altri procedimenti civili, amministrativi o arbitrali aventi il medesimo oggetto e non è pendente tentativo di conciliazione.
*** *** *** IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO (EX ART. 414 C.P.C.):
ACCERTARE i vizi dell'atto e del procedimento e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia del provvedimento prot. n.
m_pi.AOOUSPBR.REGISTROUFFICIALE.U.0009062.03-06-2025 emesso dall' e, per l'effetto, Controparte_7
dichiararlo inesistente/annullarlo e/o disapplicarlo, dichiarando il pieno e incondizionato diritto della Prof.ssa a ottenere il trasferimento Parte_1
presso l' di Fasano (BR) per l'anno scolastico 2025/2026, con Controparte_8
ogni consequenziale statuizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di essere docente di ruolo a tempo indeterminato presso il Liceo Classico e Linguistico “G.D. Romagnosi” di Parma per la classe di concorso A013 (discipline letterarie, latino e greco); b) che, in data
11.04.2025, alla ricorrente veniva notificato, con protocollo 3123/2025, il Decreto del
Dirigente Scolastico dell'istituto che individuava la stessa come docente
“soprannumeraria” e la invitava a presentare domanda di trasferimento (doc. 1 fasc. parte ricorrente); c) che la ricorrente presentava, dunque, domanda di mobilità per l'anno scolastico 2025/2026 (classe di concorso A013), trasmessa, in conformità con l'Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28.02.2025 (doc. 2 fasc. parte ricorrente) ed il
CCNI del 29 gennaio 2025, dal Liceo di Parma in data 14 aprile 2025; d) che, nella domanda di mobilità “condizionata”, la Prof.ssa individuava una graduatoria Pt_1
di sedi localizzate nella regione (doc. 3 fasc. parte ricorrente), ove la CP_7
medesima, a tutt'oggi, conserva la propria residenza e ove risiede il proprio nucleo familiare (doc. 4 a. e b. fasc. parte ricorrente); e) che, peraltro, a Tiggiano (LE), risiede la zia che, malata oncologica, potrebbe giovare della Parte_2
vicinanza della nipote, alla quale, già in vigenza di rapporto alle dipendenze del
[...]
, era stato riconosciuto, con Decreto Prot. 1980 del 6 marzo 2025 CP_9
(documenti 7 e 8 fasc. parte ricorrente), il diritto di cui all'art. 33 della Legge 104/92; f) che, all'esito della procedura di mobilità, come da pubblicazione dei bollettini del
23.5.2025, la ricorrente otteneva, per l'anno scolastico 2025/2026, il trasferimento interprovinciale nella provincia di con sede di servizio presso l CP_7 CP_8
di Fasano (BR), cui seguiva comunicazione del Liceo “Romagnosi” di
[...]
Parma prot. n. 0004495 del 27/05/2025 (doc. 9 fasc. parte ricorrente); g) che, successivamente, per via informale, veniva a conoscenza del provvedimento dell'USP di prot. n. 9062 del 03.06.2025, a mezzo del quale CP_7
l'Amministrazione revocava il suddetto trasferimento interprovinciale con riassegnazione della docente alla sede di precedente titolarità (doc. 12 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente deduceva l'inefficacia e illegittimità del predetto provvedimento di revoca per mancata notifica dello stesso nonché per essere tale provvedimento viziato da assoluta carenza e/o insufficienza di motivazione, in violazione dei principi generali dell'attività amministrativa e delle specifiche disposizioni normative.
Chiedeva, infine, di essere autorizzata alla notifica ex art. 151 c.p.c. nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione del ricorso e dei dati del procedimento sul sito web istituzionale del convenuto. CP_1
1.2. Con memoria depositata in data 14.07.2025 si costituiva in giudizio il
, contestando la fondatezza Controparte_1
delle pretese attoree e chiedendo il rigetto del ricorso.
Rappresentava, in particolare: a) che gli Istituti scolastici, ai sensi dell'art. 21 del
CCNL mobilità personale docente 2025-2028, erano tenuti a predisporre, con cadenza annuale, le graduatorie interne di istituto al fine di individuare, in caso di contrazione dell'organico, il docente che avrebbe perso il posto (doc. 4 fasc. parte ricorrente); b) che l'art. 22 del CCNL di categoria prevedeva che “Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune di titolarità”; c) che la sig.ra – Parte_3 attuale assegnataria della sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “L. Da
Vinci” di Fasano (BR) – era stata individuata come docente soprannumerario per la classe di concorso A013 già nel corso dell'anno scolastico 2024/2025, e che per tale motivo era stata collocata “in carico all'organico provinciale” presso il Liceo “L.
Pepe-A. Calamo” nella provincia di (doc.ti 5 e 6 fasc. parte ricorrente); d) CP_7
che la sig.ra , per un mero errore dell'Amministrazione Scolastica, non Pt_3
partecipava alla procedura di mobilità, rendendo così disponibile il posto presso l'Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” di Fasano (BR) che, ai sensi del CCNL di categoria, sarebbe dovuto essere assegnato d'ufficio a quest'ultima; e) che la sig.ra
, accortasi dell'errore materiale, segnalava tale circostanza in data 26.05.2025, Pt_3
chiedendo la rettifica delle sedi di trasferimento (doc. 8 fasc. parte ricorrente); f) che l'Amministrazione Scolastica, pertanto, provvedeva ad effettuare i relativi controlli, e all'esito degli accertamenti rilevava la fondatezza della segnalazione e provvedeva a rettificare parzialmente in autotutela gli esiti della mobilità con il provvedimento prot. n. 9062 del 03.06.2025, pubblicato sul sito istituzionale dell Controparte_7
e comunicato a tutti gli Uffici Scolastici Regionali (doc. 9 fasc. parte
[...]
ricorrente); g) che il provvedimento prot. n. 9062 del 03.06.2025, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ambito di con l'indicazione espressa “Ai CP_3 CP_7
docenti interessati alle operazioni di mobilità a. s. 2025/26 (tramite pubblicazione sul sito web)”, era da considerarsi regolarmente notificato ai sensi dell'art. 32 della L. n.
69/2009 e successive modifiche;
h) che il predetto provvedimento era altresì adeguatamente motivato, in quanto conteneva l'enunciazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento dello stesso;
i) che l
[...]
, a seguito della revoca del trasferimento interprovinciale, aveva Controparte_3
provveduto ad assegnare d'ufficio alla ricorrente il posto di ruolo presso il Convitto
Nazionale “Maria Luigia” di Parma per l'anno scolastico 2025/2026; l) che la ricorrente, in assenza dei citati errori materiali commessi dall'Amministrazione, non avrebbe potuto ottenere il trasferimento né nella provincia di né nella CP_7
provincia di Taranto.
1.3. All'udienza del 24.07.2025, il Giudice disponeva la notifica ex art. 151 c.p.c. nei confronti dei controinteressati, attraverso la pubblicazione, sul sito web istituzionale del convenuto, del ricorso, dell'ordinanza resa in pari data e dei dati del CP_1
procedimento.
1.4. Con ordinanza del 25 agosto 2025, il Giudice rigettava la domanda cautelare.
1.5. All'udienza del 2 ottobre 2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. I motivi della decisione.
2.1. Deve preliminarmente dichiararsi il difetto di legittimazione passiva delle singole istituzioni scolastiche e dell , sollevata dai resistenti, dal Controparte_3
momento che i singoli istituti, dotati nella materia di mera autonomia amministrativa, non sono parte del rapporto di lavoro del personale Ata e dei docente della scuola, instaurato con l'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione (Cass., sez. lav.,
21.3.2011, n. 6372, in motivazione), e che, parimenti gli Ambiti territoriali e gli
Uffici scolastici regionali o sono privi di capacità processuale (i primi) o possono comparire in giudizio quale legittimati ad processum, ma soltanto in rappresentanza del , essendo privo di autonoma soggettività (i secondi: cfr. Cass., Controparte_10
sez. lav., 9.11.2021, n. 32938).
La legittimazione passiva, nel presente giudizio, compete pertanto al solo
[...]
. Controparte_1
2.2. Ciò posto, il ricorso non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento, per le seguenti ragioni.
2.2.1. È, anzitutto, infondato il primo motivo di illegittimità dedotto dall'istante in relazione all'impugnato provvedimento di “revoca” del trasferimento;
un atto che - a detta della ricorrente - in quanto “recettizio”, per produrre i suoi effetti, “deve essere portato a conoscenza del destinatario”. Ciò, anzitutto, poiché tale atto - così come gli esiti dei trasferimenti – deve essere portato a conoscenza dei docenti mediante la pubblicazione, ad opera degli Uffici
Scolastici Territoriali (UST) di destinazione, all'albo online del relativo Ufficio
di riferimento. CP_3
Circostanza che, nell'ipotesi in controversia, come dedotto dalla stessa ricorrente, si è verificata.
Vero è che, contestualmente, la comunicazione individuale dell'avvenuto trasferimento – o, come nel caso di specie, della relativa revoca – deve essere inviata via email personale all'interessato; ma, risulta sin troppo evidente che il mancato adempimento di tale comunicazione non può incidere di certo sulla validità dell'atto, ma, al più, sulla data di decorrenza degli effetti dello stesso, dovendosi ritenere che, appunto, l'efficacia dell'atto possa decorrere solo dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto effettiva conoscenza.
È inconferente, poi, il richiamo all'art. 3 nonché all'art. 21-quinques della L. n. 241 del 1990, pacificamente non applicabili al rapporto di lavoro pubblico cd. privatizzato e disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (tra le molte cfr. Cass., sez. lav., 8.4.2010, n.
8328).
Invero, come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la L. n. 241 del
1990, sui procedimenti amministrativi, siccome diretta a regolare in via generale i procedimenti finalizzati alla emanazione di provvedimenti autoritativi da parte delle pubbliche amministrazioni, non può trovare applicazione nel rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni che, dopo la cosiddetta privatizzazione, è caratterizzato da una sostanziale parità tra le parti ed è regolato dalla contrattazione collettiva di settore e (ora) dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (che ha sostituito il D.Lgs. n.
29 del 1993 e successive modificazioni). (Cass. 11589/2003; in senso sostanzialmente conforme, fra le molte, Cass. 3880/2006; 25761/2008; 17852/2009).
È, in particolare, infondato il motivo di impugnazione fondato sulla violazione della
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 in relazione all'assenza di indicazioni nell'atto di revoca (erroneamente interpretato dalla ricorrente come atto di autotutela) delle ragioni di interesse pubblico.
Il motivo è infondato, poiché, come detto, alla stregua del principio di parità delle parti, appena menzionato, non è configurabile nel rapporto di lavoro privatizzato un potere di autotutela in capo all'amministrazione datrice di lavoro. (v. fra le altre,
Cass. 23741/2008).
Francamente incomprensibile risulta la censura relativa all'incompetenza dell
[...]
alla rettifica/revoca del provvedimento originariamente Controparte_7
adottato.
Occorre, a riguardo, anzitutto richiamare la disposizione di cui all'art. 6 dell'O.M. n.
n. 36 del 28.02.2025 sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2025/26 - rubricata “Organi competenti a disporre i trasferimenti e i passaggi. Pubblicazione dei movimenti e adempimenti successivi” - che così recita:
“1. I trasferimenti e i passaggi del personale docente, educativo ed ATA sono disposti dal Direttore generale dell' o dai Dirigenti degli Uffici Controparte_3
territoriali dell'Amministrazione da quest'ultimo delegati entro le date stabilite dall'articolo 2.
2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio è pubblicato sul sito istituzionale dell' di destinazione, con l'indicazione, a Controparte_3
fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n.
2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014, verificate dall' che ha valutato Controparte_3
la domanda e dell'esito ottenuto. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda”.
Risulta, dunque, d'immediata evidenza come l avesse Controparte_7
la competenza a procedere alla rettifica/revoca del provvedimento originariamente adottato, atteso che la competenza ad effettuare la correzione, emendando gli eventuali errori commessi, non può che appartenere allo stesso Ufficio che ha emanato l'atto viziato.
2.2.2. Nel merito, si osserva quanto segue.
Come noto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 21 CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 (doc. 4 fasc. parte ricorrente), le scuole sono tenute a predisporre le graduatorie interne di istituto, ai fini dell'individuazione dell'eventuale perdente posto, in caso di contrazione dell'organico dell'autonomia dell'istituto.
Ai sensi della predetta disposizione, è, invero, così previsto:
“4. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 3, e nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale, devono notificare tempestivamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.
5. I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del trasferimento di cui sopra, il modulo domanda allegato all'O.M. sulla mobilità, nei termini e secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni”.
Al successivo art. 22, è, poi, stabilito che:
“1. L'insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sull' organico dell'autonomia del proprio istituto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico ai sensi del presente contratto, può partecipare ai trasferimenti a domanda”.
(…)
7. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento
(condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune di titolarità (1). In subordine, l'insegnante viene trasferito in una scuola di un comune viciniore sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà (1) all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti secondo l'ordine delle operazioni di cui all'allegato 1.
(…)
11. Nella scuola secondaria i trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumero e/o in esubero sono disposti considerando tutti i posti e le cattedre (comprese, nell'ambito della scuola secondaria di primo grado, le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d'insegnamento in classi a tempo prolungato). I trasferimenti d'ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:
1) in scuole del comune di titolarità (1);
2) in scuole di comune viciniore (1) secondo la tabella di viciniorietà di cui al precedente comma 8;
3) sui posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorità dei comuni.”.
Tanto premesso, nella fattispecie in controversia, l'Amministrazione procedente ha provato per tabulas:
- che, per come emerge dalla scheda anagrafica SIDI (doc. 5 fasc. parte resistente), la prof.ssa attuale assegnataria della sede di servizio l Parte_3 Controparte_8
di Fasano (BR), già nell'a.s. 2024/2025 era stata individuata quale docente
[...]
soprannumerario per la classe di concorso A013;
- che, permanendo la condizione di esubero nel corso dell'anno scolastico 2025/2026, la docente , non avendo trovato una sede di titolarità, è stata collocata “in Pt_3
carico all'organico provinciale” con utilizzo in una scuola della provincia di CP_7
ossia il LICEO "L.PEPE-A. CALAMO" BRPS11000V. (doc. 6 fasc. parte resistente);
- che, al momento dell'avvio delle procedure di mobilità, per l'a.s. 2025/2026, la docente , in qualità di soprannumeraria, non ha presentato domanda di Pt_3
mobilità;
- che, per l'a.s. 2025/2026, si è reso disponibile un posto presso l Controparte_8
di Fasano, in quanto la docente prof.ssa ha nel
[...] Controparte_11 contempo ottenuto il passaggio di cattedra dalla A013 alla A012. (doc. 7 fasc. parte ricorrente);
- che, all'esito della procedura di mobilità, la docente , la quale, in Parte_1
data 14.4.2025, ha presentato domanda di mobilità, pervenuta, per come prevista dall'OM di riferimento, in modalità cartacea, per il tramite della scuola di servizio.
(doc. 2 fasc. parte resistente), ha ottenuto il trasferimento interprovinciale sulla disponibilità per la c.d.c. A013 in Fasano (doc. 7 fasc. parte ricorrente);
- che la docente soprannumeraria , avvedutasi dell'errore commesso Pt_3
dall'Amministrazione procedente, in data 26.5.2025, ha, dunque, censurato l'operato dell'Amministrazione medesima, così scrivendo al competente Controparte_7
“…sono in organico provinciale (in quanto perdente posto lo scorso anno) e
[...]
pertanto sono in attesa di trasferimento per ottenere una nuova sede di titolarità. Dagli elenchi da voi trasmessi, però, si evince che non l'ho ottenuto pur essendoci stati ben due trasferimenti interprovinciali nella mia classe di concorso. Tra l'altro uno di questi trasferimenti sarebbe da altra regione sull di Fasano, presente CP_8
nel mio comune di residenza dove risiedo con una figlia di due anni e un coniuge. Vi allego come documenti: la mia richiesta di esigenza di famiglia presente su istanze on line dove si precisa che ho coniuge e prole nel comune di Fasano;
la mia situazione di docente in organico provinciale per esubero invece è presente sul Attualmente Per_1
sono in utilizzazione nella mia sede di titolarità Ostuni, il liceo Pepe Calamo;
ma non so se sono stata riassorbita nello stesso liceo. Chiedo pertanto la rettifica delle sedi di trasferimento per poter rientrare nel mio comune di residenza o almeno nella mia vecchia sede di titolarità.” (doc. 8 fasc. parte resistente);
- che l'Amministrazione, quindi, effettuati i dovuti controlli e riscontrata la fondatezza del reclamo presentato dalla docente, con il provvedimento prot. n. 9062 del 3.6.2025, pubblicato sul sito istituzionale, ha provveduto alla parziale rettifica degli esiti della mobilità, così provvedendo: “DISPONE…la revoca del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente su posto comune A013 Parte_1
presso BRIS00300D di Fasano e rientro su posto comune A013 CP_8 presso PRPC010001 LICEO CLASSICO E LINGUISTICO “ROMAGNOSI” di
PARMA; la mobilità d'ufficio, secondo quanto previsto dal C. C. N. I. art. 2, comma
5, della docente individuata in esubero, , la quale è assegnata su Parte_3
posto comune A013, presso BRIS00300D IISS DA VINCI di Fasano…” (doc. 9 fasc. parte resistente).
Così riassunti i fatti che hanno preceduto l'adozione del provvedimento impugnato nella presente sede, occorre evidenziare come alcuna censura possa essere mossa all'operato dell'Amministrazione procedente, la quale ha agito conformemente alle disposizioni contrattuali che regolano la fattispecie in controversia.
Come, invero, evincibile dal vigente CCNI, i trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra, ai sensi dell'art. 6 del CCNI 22/25, comma 2. si svolgono secondo tre distinte fasi:
• I° fase: Trasferimenti all'interno del comune;
• II° fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
• III° fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
Il comma 5 del citato articolo prevede che: “Le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'Allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative
Ordinanze Ministeriali.”
Secondo il citato Allegato 1, per quel che qui interessa, è così disposto:
“ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO OPERAZIONI PROPEDEUTICHE
- EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE – 1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali all'interno del comune del centro territoriale di titolarità.
In questa fase, l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:
A) trasferimenti a domanda, nella scuola primaria, tra i posti dell'organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità (0); trasferimenti dei docenti soprannumerari su organico CTP anche tra comuni diversi della medesima provincia;
A1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto I) dell'art. 13 del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza (sono compresi i trasferimenti interprovinciali);
B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità (1) dei docenti trasferiti nell'ultimo decennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell'art 13 del presente contratto;
trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione prevista dal precedente art. 18, comma 1, lettera A), nonché trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all'art. 18, lettere B) e C);
C) per la sola scuola secondaria di II grado, trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nello stesso istituto e viceversa;
D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al comma 1, punto III), 1), 2) (limitatamente ai comuni con più distretti) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;
D1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per i genitori, o i sostituti di cui alla lettera A) del medesimo comma, di disabile, limitatamente ai comuni con più distretti;
D2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 limitatamente ai comuni con più distretti;
D3) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al genitore disabile, limitatamente ai comuni con più distretti;
F) trasferimenti d'ufficio, nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo domanda;
G) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo decennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità 3 4, beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto V), dell'art. 13 del presente contratto.
2. Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui alle sezioni
A1 e A3 della Tabella A di valutazione dei titoli, allegata al presente contratto. Per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo decennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia
(sez. A2 della tabella A di valutazione), limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
- EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE - 1. La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari di posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta.
Nell'ambito di questa fase, l'ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente e, per quanto riguarda i movimenti di cui al punto H-ter, essi vengono realizzati secondo le seguenti aliquote: 100% posti disponibili a.s. 2025/26, 75% posti disponibili a.s. 2026/27, 50% posti disponibili a.s. 2027/28.
In questa fase, l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:
A) trasferimenti d'ufficio, secondo l'ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;
trasferimenti a domanda condizionata solo per la stessa tipologia di posto di titolarità;
B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto III) dell'art. 13 del presente contratto;
C) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto
IV) dell'art. 13 del presente contratto per i genitori o i sostituti di cui alla lettera A) del medesimo comma, di disabile, nella provincia di titolarità;
D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
D1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al genitore disabile nella provincia di titolarità;
D2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza a fratelli e sorelle disabili non conviventi, alle condizioni di cui al medesimo articolo 13, comma
1, punto IV), lettera D) del presente contratto, nella provincia di titolarità;
E) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma
14 dell'art. 23 del presente contratto;
E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 15 dell'art. 23 del presente contratto.
E2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto VI) dell'art. 13 del presente contratto nella provincia di titolarità.
E3) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto VII) dell'art. 13 del presente contratto nella provincia di titolarità.
F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia. G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
H) trasferimenti d'ufficio dei docenti titolari su provincia che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni;
H-bis) trasferimenti a domanda per il personale docente di cui all'articolo 18 bis, del presente contratto;
H-ter) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
Per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado, tra i trasferimenti nell'ambito delle operazioni della II° Fase di cui alle lettere B), C), D), D1), D2) E),
E1) E2), E3) sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni e viceversa, ovvero sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
2. Nell'ambito di ciascuna delle operazioni, i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli. Per il trasferimento d'ufficio, il punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d'ufficio medesimo, è quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in base alle relative disposizioni del presente contratto sulla mobilità del personale della scuola. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.
- EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE –
1. Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote di cui all'art. 8 del presente contratto;
qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale.
I movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria nella scuola primaria, e viceversa, sono equiparati a passaggi di cattedra.
Le operazioni in questione sono effettuate nell'ordine sottoindicato:
I) Le operazioni di mobilità professionale, nel limite di cui all'articolo 8 delle disponibilità assegnate alla terza fase, sono effettuate nel seguente ordine:
a) passaggi di cattedra provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto I) dell'art. 13 del presente contratto;
b) passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto I) dell'art. 13 del presente contratto;
c) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia;
d) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia;
e) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione;
f) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione;
g) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza, ivi compresi i movimenti da e verso i posti di educazione motoria nella scuola primaria ai sensi dell'art. 5, terzo capoverso;
h) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza. Le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b) del presente punto sono effettuate anche oltre il limite previsto dall'articolo 8.
i) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto III) dell'art. 13 del presente contratto;
l) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per i genitori del disabile o i sostituti di cui alla lettera A) del medesimo comma;
m) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
m1) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al genitore disabile;
m2) trasferimenti interprovinciali, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza a fratelli e sorelle disabili non conviventi, alle condizioni di cui al medesimo articolo 13, comma 1, punto IV), lettera D);
n) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;
o) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma
1, punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;
p) trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al comma 1, punto VIII dell'art. 13 del presente contratto;
q) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 23, prima da comma 14 e successivamente da comma 15 del presente contratto;
r) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza. II) Le operazioni sottoelencate sono effettuate sulle disponibilità destinate alla III° fase e disponibili dopo le operazioni di cui al precedente punto I) del presente comma, secondo l'ordine delle operazioni riportato:
a) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse;
b) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse;
c) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza, nonché passaggi di ruolo e di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui al precedente punto I) a causa del limite delle disponibilità di cui all'articolo 8. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio.
d) qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.
3. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.
4. In ciascuna delle predette operazioni, i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento.
L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.
Alla stregua delle richiamate disposizioni contrattuali, risulta d'immediata evidenza come, nel caso di specie, alcuna censura può essere addebitata all'operato dell'Amministrazione procedente, la quale ha agito nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, riconoscendo alla posizione di soprannumeraria della docente quanto previsto in relazione alla fase I° (trasferimenti perdenti posto a Parte_3 domanda o ufficio) e alla fase II° (trasferimenti perdenti posto d'ufficio); fasi che, come precisato, precedono entrambe la residuale mobilità interprovinciale prevista nella III° fase, ove rientra il trasferimento originariamente ottenuto dalla docente
Parte_1
Nel rispetto delle procedure previste e dell'ordine delle fasi della mobilità, il posto disponibile sull di Fasano, classe di concorso A013, avrebbe dovuto, CP_8
sin dall'origine, essere assegnato in via prioritaria alla docente soprannumeraria
[...]
, titolare sulla provincia e in attesa di una sede di titolarità. Pt_3
Tali considerazioni rendono evidente anche la palese infondatezza della censura attorea fondata sulla tutela dell'affidamento dell'interessata; invero, in disparte la considerazione per cui l'eventuale violazione del legittimo affidamento dell'istante non può incidere sulla validità dell'atto, potendo, al più, dispiegare effetti sotto il profilo risarcitorio, alcun affidamento incolpevole poteva nutrire, nel caso concreto, la docente , laddove è espressamente previsto che l'Amministrazione Pt_1
procedente può, in caso di reclamo da parte degli interessati, procedere alla successiva rettifica delle graduatorie originariamente stilate.
Invero, ai sensi dell'art. 10 dell'O.M. – rubricato “Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi” - è così previsto:
“1. Le domande dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all'Ufficio territorialmente competente, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'inserimento delle predette domande al SIDI.
2. L'Ufficio territorialmente competente, nell'osservanza di quanto riportato dall'articolo 1 della presente ordinanza, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al CCNI 2025, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all'indirizzo di posta elettronica inserito nel portale Istanze on line. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima della data di inserimento al SIDI delle domande di cui all'articolo 2 della presente ordinanza, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel CCNI 2025 e secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche ove ritenga di accogliere i medesimi, dandone notifica solo in tal caso all'interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo”.
2.3. Di talché, alla stregua di tali considerazioni, il presente ricorso deve essere rigettato.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste, dunque, a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità bassa): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 1.300,00 quanto alla fase cautelare ed in euro 3.000,00 quanto alla presente fase di merito.
Ciò, in considerazione della circostanza per cui - in ordine ai compensi professionali dell'avvocato (e di cui al dm n.55 del 2014 e dm 8.3.2018 n.37) riconosciuti a dipendenti della pubblica amministrazione privi della “qualità” di avvocato (come nella fattispecie in controversia) - la legge di stabilità 2012, e in particolare l'art. 4, comma 42, Legge 12 novembre 2011, n. 183, titolato “Liquidazione di spese processuali”, che ha introdotto l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., prevede che “Nelle liquidazioni delle spese di cui all'art. 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30.3.2011 n. 165,
e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo ai sensi del d.P.R. 29.9.1973, n. 600”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in perdona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore Parte_1
dell'Amministrazione convenuta, spese che si liquidano, quanto alla fase cautelare, in euro 1.300,00 per compensi professionali, e, quanto alla presente fase di merito, in euro 3.000,00 per compensi, il tutto oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A., se ed in quanto dovute.
Così deciso in Parma, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
632/2025 RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv.to Gianvito Rizzini del Foro di Lecce nonché dall'Avv.to Simone Spennato del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv.to Gianvito Rizzini, sito in Tiggiano (LE),
Via Dante Alighieri, n. 2;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A – 00153, in persona del pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Colafati
Sabrina, in servizio presso il
[...]
(C.F. Controparte_3
), ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto P.IVA_2 [...]
, sita in Parma, Stradone Martiri della Libertà, n. 15; CP_3
RESISTENTE nonché contro
Controparte_4
, (C.F. ), con sede in Bologna, Via de'
[...] P.IVA_3 Castagnoli n, 1, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Colafati Sabrina, in servizio presso il
Controparte_5
(C.F. ), ed elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliato presso la sede del predetto , sita in Parma, Stradone Controparte_3
Martiri della Libertà, n. 15;
RESISTENTE nonché contro
Controparte_6
, (C.F. , con sede in
[...] P.IVA_4
Parma, Stradone Martiri della Libertà n. 15, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Colafati
Sabrina, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell , sita in Controparte_3
Parma, Stradone Martiri della Libertà, n. 15;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (e contestuale domanda cautelare), depositato in data 16.06.2025 e ritualmente notificato, la docente conveniva Parte_1
in giudizio il nonché le relative Controparte_1
articolazioni territoriali, impugnando il provvedimento di “revoca” del trasferimento interprovinciale dalla medesima ottenuto per l'anno scolastico 2025/2026 ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA SOSPENDERE l'efficacia del provvedimento prot. AOOUSPBR/9062 del 03/06/2025 dell' Controparte_7
nella parte in cui dispone la revoca del trasferimento
[...]
interprovinciale della ricorrente;
RIPRISTINARE e/o DICHIARARE la piena efficacia del decreto dell'U.S.P. di
Parma n. 4406 del 23/05/2025 di trasferimento della ricorrente presso l'I.I.S.S.
“Leonardo Da Vinci” di Fasano (BR);
ORDINARE alle Amministrazioni convenute di dare immediata esecuzione al trasferimento della ricorrente, Prof.ssa , presso l'I.I.S.S. “Leonardo Da Pt_1
Vinci” di Fasano (BR) per l'anno scolastico 2025/2026;
INIBIRE alle amministrazioni convenute qualsiasi atto contrario al ripristino del trasferimento della ricorrente;
CONSIDERATA L'ECCEZIONALE URGENZA
CONCEDERE il presente decreto cautelare inaudita altera parte ai sensi dell'art. 697 c.p.c., stante l'imminenza dell'inizio dell'anno scolastico e l'impossibilità di attendere la convocazione delle controparti senza grave pregiudizio per la ricorrente;
FISSARE udienza camerale in tempi brevissimi per la conferma del decreto cautelare;
IN VIA SUBORDINATA
FISSARE con la massima urgenza udienza camerale per la trattazione dell'istanza cautelare, entro e non oltre 10 giorni dal deposito del presente ricorso, considerata l'eccezionale urgenza derivante dall'imminente inizio dell'anno scolastico
2025/2026.
DICHIARAZIONI
Si dichiara che la presente controversia non è stata mai sottoposta al giudizio di altro giudice, non sussistono altri procedimenti civili, amministrativi o arbitrali aventi il medesimo oggetto e non è pendente tentativo di conciliazione.
*** *** *** IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO (EX ART. 414 C.P.C.):
ACCERTARE i vizi dell'atto e del procedimento e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia del provvedimento prot. n.
m_pi.AOOUSPBR.REGISTROUFFICIALE.U.0009062.03-06-2025 emesso dall' e, per l'effetto, Controparte_7
dichiararlo inesistente/annullarlo e/o disapplicarlo, dichiarando il pieno e incondizionato diritto della Prof.ssa a ottenere il trasferimento Parte_1
presso l' di Fasano (BR) per l'anno scolastico 2025/2026, con Controparte_8
ogni consequenziale statuizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di essere docente di ruolo a tempo indeterminato presso il Liceo Classico e Linguistico “G.D. Romagnosi” di Parma per la classe di concorso A013 (discipline letterarie, latino e greco); b) che, in data
11.04.2025, alla ricorrente veniva notificato, con protocollo 3123/2025, il Decreto del
Dirigente Scolastico dell'istituto che individuava la stessa come docente
“soprannumeraria” e la invitava a presentare domanda di trasferimento (doc. 1 fasc. parte ricorrente); c) che la ricorrente presentava, dunque, domanda di mobilità per l'anno scolastico 2025/2026 (classe di concorso A013), trasmessa, in conformità con l'Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28.02.2025 (doc. 2 fasc. parte ricorrente) ed il
CCNI del 29 gennaio 2025, dal Liceo di Parma in data 14 aprile 2025; d) che, nella domanda di mobilità “condizionata”, la Prof.ssa individuava una graduatoria Pt_1
di sedi localizzate nella regione (doc. 3 fasc. parte ricorrente), ove la CP_7
medesima, a tutt'oggi, conserva la propria residenza e ove risiede il proprio nucleo familiare (doc. 4 a. e b. fasc. parte ricorrente); e) che, peraltro, a Tiggiano (LE), risiede la zia che, malata oncologica, potrebbe giovare della Parte_2
vicinanza della nipote, alla quale, già in vigenza di rapporto alle dipendenze del
[...]
, era stato riconosciuto, con Decreto Prot. 1980 del 6 marzo 2025 CP_9
(documenti 7 e 8 fasc. parte ricorrente), il diritto di cui all'art. 33 della Legge 104/92; f) che, all'esito della procedura di mobilità, come da pubblicazione dei bollettini del
23.5.2025, la ricorrente otteneva, per l'anno scolastico 2025/2026, il trasferimento interprovinciale nella provincia di con sede di servizio presso l CP_7 CP_8
di Fasano (BR), cui seguiva comunicazione del Liceo “Romagnosi” di
[...]
Parma prot. n. 0004495 del 27/05/2025 (doc. 9 fasc. parte ricorrente); g) che, successivamente, per via informale, veniva a conoscenza del provvedimento dell'USP di prot. n. 9062 del 03.06.2025, a mezzo del quale CP_7
l'Amministrazione revocava il suddetto trasferimento interprovinciale con riassegnazione della docente alla sede di precedente titolarità (doc. 12 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente deduceva l'inefficacia e illegittimità del predetto provvedimento di revoca per mancata notifica dello stesso nonché per essere tale provvedimento viziato da assoluta carenza e/o insufficienza di motivazione, in violazione dei principi generali dell'attività amministrativa e delle specifiche disposizioni normative.
Chiedeva, infine, di essere autorizzata alla notifica ex art. 151 c.p.c. nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione del ricorso e dei dati del procedimento sul sito web istituzionale del convenuto. CP_1
1.2. Con memoria depositata in data 14.07.2025 si costituiva in giudizio il
, contestando la fondatezza Controparte_1
delle pretese attoree e chiedendo il rigetto del ricorso.
Rappresentava, in particolare: a) che gli Istituti scolastici, ai sensi dell'art. 21 del
CCNL mobilità personale docente 2025-2028, erano tenuti a predisporre, con cadenza annuale, le graduatorie interne di istituto al fine di individuare, in caso di contrazione dell'organico, il docente che avrebbe perso il posto (doc. 4 fasc. parte ricorrente); b) che l'art. 22 del CCNL di categoria prevedeva che “Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune di titolarità”; c) che la sig.ra – Parte_3 attuale assegnataria della sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “L. Da
Vinci” di Fasano (BR) – era stata individuata come docente soprannumerario per la classe di concorso A013 già nel corso dell'anno scolastico 2024/2025, e che per tale motivo era stata collocata “in carico all'organico provinciale” presso il Liceo “L.
Pepe-A. Calamo” nella provincia di (doc.ti 5 e 6 fasc. parte ricorrente); d) CP_7
che la sig.ra , per un mero errore dell'Amministrazione Scolastica, non Pt_3
partecipava alla procedura di mobilità, rendendo così disponibile il posto presso l'Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” di Fasano (BR) che, ai sensi del CCNL di categoria, sarebbe dovuto essere assegnato d'ufficio a quest'ultima; e) che la sig.ra
, accortasi dell'errore materiale, segnalava tale circostanza in data 26.05.2025, Pt_3
chiedendo la rettifica delle sedi di trasferimento (doc. 8 fasc. parte ricorrente); f) che l'Amministrazione Scolastica, pertanto, provvedeva ad effettuare i relativi controlli, e all'esito degli accertamenti rilevava la fondatezza della segnalazione e provvedeva a rettificare parzialmente in autotutela gli esiti della mobilità con il provvedimento prot. n. 9062 del 03.06.2025, pubblicato sul sito istituzionale dell Controparte_7
e comunicato a tutti gli Uffici Scolastici Regionali (doc. 9 fasc. parte
[...]
ricorrente); g) che il provvedimento prot. n. 9062 del 03.06.2025, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ambito di con l'indicazione espressa “Ai CP_3 CP_7
docenti interessati alle operazioni di mobilità a. s. 2025/26 (tramite pubblicazione sul sito web)”, era da considerarsi regolarmente notificato ai sensi dell'art. 32 della L. n.
69/2009 e successive modifiche;
h) che il predetto provvedimento era altresì adeguatamente motivato, in quanto conteneva l'enunciazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento dello stesso;
i) che l
[...]
, a seguito della revoca del trasferimento interprovinciale, aveva Controparte_3
provveduto ad assegnare d'ufficio alla ricorrente il posto di ruolo presso il Convitto
Nazionale “Maria Luigia” di Parma per l'anno scolastico 2025/2026; l) che la ricorrente, in assenza dei citati errori materiali commessi dall'Amministrazione, non avrebbe potuto ottenere il trasferimento né nella provincia di né nella CP_7
provincia di Taranto.
1.3. All'udienza del 24.07.2025, il Giudice disponeva la notifica ex art. 151 c.p.c. nei confronti dei controinteressati, attraverso la pubblicazione, sul sito web istituzionale del convenuto, del ricorso, dell'ordinanza resa in pari data e dei dati del CP_1
procedimento.
1.4. Con ordinanza del 25 agosto 2025, il Giudice rigettava la domanda cautelare.
1.5. All'udienza del 2 ottobre 2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. I motivi della decisione.
2.1. Deve preliminarmente dichiararsi il difetto di legittimazione passiva delle singole istituzioni scolastiche e dell , sollevata dai resistenti, dal Controparte_3
momento che i singoli istituti, dotati nella materia di mera autonomia amministrativa, non sono parte del rapporto di lavoro del personale Ata e dei docente della scuola, instaurato con l'Amministrazione statale della Pubblica Istruzione (Cass., sez. lav.,
21.3.2011, n. 6372, in motivazione), e che, parimenti gli Ambiti territoriali e gli
Uffici scolastici regionali o sono privi di capacità processuale (i primi) o possono comparire in giudizio quale legittimati ad processum, ma soltanto in rappresentanza del , essendo privo di autonoma soggettività (i secondi: cfr. Cass., Controparte_10
sez. lav., 9.11.2021, n. 32938).
La legittimazione passiva, nel presente giudizio, compete pertanto al solo
[...]
. Controparte_1
2.2. Ciò posto, il ricorso non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento, per le seguenti ragioni.
2.2.1. È, anzitutto, infondato il primo motivo di illegittimità dedotto dall'istante in relazione all'impugnato provvedimento di “revoca” del trasferimento;
un atto che - a detta della ricorrente - in quanto “recettizio”, per produrre i suoi effetti, “deve essere portato a conoscenza del destinatario”. Ciò, anzitutto, poiché tale atto - così come gli esiti dei trasferimenti – deve essere portato a conoscenza dei docenti mediante la pubblicazione, ad opera degli Uffici
Scolastici Territoriali (UST) di destinazione, all'albo online del relativo Ufficio
di riferimento. CP_3
Circostanza che, nell'ipotesi in controversia, come dedotto dalla stessa ricorrente, si è verificata.
Vero è che, contestualmente, la comunicazione individuale dell'avvenuto trasferimento – o, come nel caso di specie, della relativa revoca – deve essere inviata via email personale all'interessato; ma, risulta sin troppo evidente che il mancato adempimento di tale comunicazione non può incidere di certo sulla validità dell'atto, ma, al più, sulla data di decorrenza degli effetti dello stesso, dovendosi ritenere che, appunto, l'efficacia dell'atto possa decorrere solo dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto effettiva conoscenza.
È inconferente, poi, il richiamo all'art. 3 nonché all'art. 21-quinques della L. n. 241 del 1990, pacificamente non applicabili al rapporto di lavoro pubblico cd. privatizzato e disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (tra le molte cfr. Cass., sez. lav., 8.4.2010, n.
8328).
Invero, come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la L. n. 241 del
1990, sui procedimenti amministrativi, siccome diretta a regolare in via generale i procedimenti finalizzati alla emanazione di provvedimenti autoritativi da parte delle pubbliche amministrazioni, non può trovare applicazione nel rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni che, dopo la cosiddetta privatizzazione, è caratterizzato da una sostanziale parità tra le parti ed è regolato dalla contrattazione collettiva di settore e (ora) dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (che ha sostituito il D.Lgs. n.
29 del 1993 e successive modificazioni). (Cass. 11589/2003; in senso sostanzialmente conforme, fra le molte, Cass. 3880/2006; 25761/2008; 17852/2009).
È, in particolare, infondato il motivo di impugnazione fondato sulla violazione della
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 in relazione all'assenza di indicazioni nell'atto di revoca (erroneamente interpretato dalla ricorrente come atto di autotutela) delle ragioni di interesse pubblico.
Il motivo è infondato, poiché, come detto, alla stregua del principio di parità delle parti, appena menzionato, non è configurabile nel rapporto di lavoro privatizzato un potere di autotutela in capo all'amministrazione datrice di lavoro. (v. fra le altre,
Cass. 23741/2008).
Francamente incomprensibile risulta la censura relativa all'incompetenza dell
[...]
alla rettifica/revoca del provvedimento originariamente Controparte_7
adottato.
Occorre, a riguardo, anzitutto richiamare la disposizione di cui all'art. 6 dell'O.M. n.
n. 36 del 28.02.2025 sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2025/26 - rubricata “Organi competenti a disporre i trasferimenti e i passaggi. Pubblicazione dei movimenti e adempimenti successivi” - che così recita:
“1. I trasferimenti e i passaggi del personale docente, educativo ed ATA sono disposti dal Direttore generale dell' o dai Dirigenti degli Uffici Controparte_3
territoriali dell'Amministrazione da quest'ultimo delegati entro le date stabilite dall'articolo 2.
2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio è pubblicato sul sito istituzionale dell' di destinazione, con l'indicazione, a Controparte_3
fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n.
2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014, verificate dall' che ha valutato Controparte_3
la domanda e dell'esito ottenuto. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda”.
Risulta, dunque, d'immediata evidenza come l avesse Controparte_7
la competenza a procedere alla rettifica/revoca del provvedimento originariamente adottato, atteso che la competenza ad effettuare la correzione, emendando gli eventuali errori commessi, non può che appartenere allo stesso Ufficio che ha emanato l'atto viziato.
2.2.2. Nel merito, si osserva quanto segue.
Come noto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 21 CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 (doc. 4 fasc. parte ricorrente), le scuole sono tenute a predisporre le graduatorie interne di istituto, ai fini dell'individuazione dell'eventuale perdente posto, in caso di contrazione dell'organico dell'autonomia dell'istituto.
Ai sensi della predetta disposizione, è, invero, così previsto:
“4. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 3, e nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale, devono notificare tempestivamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.
5. I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai fini del trasferimento di cui sopra, il modulo domanda allegato all'O.M. sulla mobilità, nei termini e secondo le modalità previste dalle presenti disposizioni”.
Al successivo art. 22, è, poi, stabilito che:
“1. L'insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sull' organico dell'autonomia del proprio istituto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico ai sensi del presente contratto, può partecipare ai trasferimenti a domanda”.
(…)
7. Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento
(condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune di titolarità (1). In subordine, l'insegnante viene trasferito in una scuola di un comune viciniore sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà (1) all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti secondo l'ordine delle operazioni di cui all'allegato 1.
(…)
11. Nella scuola secondaria i trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumero e/o in esubero sono disposti considerando tutti i posti e le cattedre (comprese, nell'ambito della scuola secondaria di primo grado, le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d'insegnamento in classi a tempo prolungato). I trasferimenti d'ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:
1) in scuole del comune di titolarità (1);
2) in scuole di comune viciniore (1) secondo la tabella di viciniorietà di cui al precedente comma 8;
3) sui posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorità dei comuni.”.
Tanto premesso, nella fattispecie in controversia, l'Amministrazione procedente ha provato per tabulas:
- che, per come emerge dalla scheda anagrafica SIDI (doc. 5 fasc. parte resistente), la prof.ssa attuale assegnataria della sede di servizio l Parte_3 Controparte_8
di Fasano (BR), già nell'a.s. 2024/2025 era stata individuata quale docente
[...]
soprannumerario per la classe di concorso A013;
- che, permanendo la condizione di esubero nel corso dell'anno scolastico 2025/2026, la docente , non avendo trovato una sede di titolarità, è stata collocata “in Pt_3
carico all'organico provinciale” con utilizzo in una scuola della provincia di CP_7
ossia il LICEO "L.PEPE-A. CALAMO" BRPS11000V. (doc. 6 fasc. parte resistente);
- che, al momento dell'avvio delle procedure di mobilità, per l'a.s. 2025/2026, la docente , in qualità di soprannumeraria, non ha presentato domanda di Pt_3
mobilità;
- che, per l'a.s. 2025/2026, si è reso disponibile un posto presso l Controparte_8
di Fasano, in quanto la docente prof.ssa ha nel
[...] Controparte_11 contempo ottenuto il passaggio di cattedra dalla A013 alla A012. (doc. 7 fasc. parte ricorrente);
- che, all'esito della procedura di mobilità, la docente , la quale, in Parte_1
data 14.4.2025, ha presentato domanda di mobilità, pervenuta, per come prevista dall'OM di riferimento, in modalità cartacea, per il tramite della scuola di servizio.
(doc. 2 fasc. parte resistente), ha ottenuto il trasferimento interprovinciale sulla disponibilità per la c.d.c. A013 in Fasano (doc. 7 fasc. parte ricorrente);
- che la docente soprannumeraria , avvedutasi dell'errore commesso Pt_3
dall'Amministrazione procedente, in data 26.5.2025, ha, dunque, censurato l'operato dell'Amministrazione medesima, così scrivendo al competente Controparte_7
“…sono in organico provinciale (in quanto perdente posto lo scorso anno) e
[...]
pertanto sono in attesa di trasferimento per ottenere una nuova sede di titolarità. Dagli elenchi da voi trasmessi, però, si evince che non l'ho ottenuto pur essendoci stati ben due trasferimenti interprovinciali nella mia classe di concorso. Tra l'altro uno di questi trasferimenti sarebbe da altra regione sull di Fasano, presente CP_8
nel mio comune di residenza dove risiedo con una figlia di due anni e un coniuge. Vi allego come documenti: la mia richiesta di esigenza di famiglia presente su istanze on line dove si precisa che ho coniuge e prole nel comune di Fasano;
la mia situazione di docente in organico provinciale per esubero invece è presente sul Attualmente Per_1
sono in utilizzazione nella mia sede di titolarità Ostuni, il liceo Pepe Calamo;
ma non so se sono stata riassorbita nello stesso liceo. Chiedo pertanto la rettifica delle sedi di trasferimento per poter rientrare nel mio comune di residenza o almeno nella mia vecchia sede di titolarità.” (doc. 8 fasc. parte resistente);
- che l'Amministrazione, quindi, effettuati i dovuti controlli e riscontrata la fondatezza del reclamo presentato dalla docente, con il provvedimento prot. n. 9062 del 3.6.2025, pubblicato sul sito istituzionale, ha provveduto alla parziale rettifica degli esiti della mobilità, così provvedendo: “DISPONE…la revoca del trasferimento interprovinciale ottenuto dalla docente su posto comune A013 Parte_1
presso BRIS00300D di Fasano e rientro su posto comune A013 CP_8 presso PRPC010001 LICEO CLASSICO E LINGUISTICO “ROMAGNOSI” di
PARMA; la mobilità d'ufficio, secondo quanto previsto dal C. C. N. I. art. 2, comma
5, della docente individuata in esubero, , la quale è assegnata su Parte_3
posto comune A013, presso BRIS00300D IISS DA VINCI di Fasano…” (doc. 9 fasc. parte resistente).
Così riassunti i fatti che hanno preceduto l'adozione del provvedimento impugnato nella presente sede, occorre evidenziare come alcuna censura possa essere mossa all'operato dell'Amministrazione procedente, la quale ha agito conformemente alle disposizioni contrattuali che regolano la fattispecie in controversia.
Come, invero, evincibile dal vigente CCNI, i trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra, ai sensi dell'art. 6 del CCNI 22/25, comma 2. si svolgono secondo tre distinte fasi:
• I° fase: Trasferimenti all'interno del comune;
• II° fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
• III° fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
Il comma 5 del citato articolo prevede che: “Le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'Allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative
Ordinanze Ministeriali.”
Secondo il citato Allegato 1, per quel che qui interessa, è così disposto:
“ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO OPERAZIONI PROPEDEUTICHE
- EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE – 1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali all'interno del comune del centro territoriale di titolarità.
In questa fase, l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:
A) trasferimenti a domanda, nella scuola primaria, tra i posti dell'organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità (0); trasferimenti dei docenti soprannumerari su organico CTP anche tra comuni diversi della medesima provincia;
A1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto I) dell'art. 13 del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza (sono compresi i trasferimenti interprovinciali);
B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità (1) dei docenti trasferiti nell'ultimo decennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell'art 13 del presente contratto;
trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione prevista dal precedente art. 18, comma 1, lettera A), nonché trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all'art. 18, lettere B) e C);
C) per la sola scuola secondaria di II grado, trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nello stesso istituto e viceversa;
D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al comma 1, punto III), 1), 2) (limitatamente ai comuni con più distretti) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;
D1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per i genitori, o i sostituti di cui alla lettera A) del medesimo comma, di disabile, limitatamente ai comuni con più distretti;
D2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 limitatamente ai comuni con più distretti;
D3) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al genitore disabile, limitatamente ai comuni con più distretti;
F) trasferimenti d'ufficio, nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo domanda;
G) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo decennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità 3 4, beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto V), dell'art. 13 del presente contratto.
2. Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui alle sezioni
A1 e A3 della Tabella A di valutazione dei titoli, allegata al presente contratto. Per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo decennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia
(sez. A2 della tabella A di valutazione), limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
- EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE - 1. La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari di posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta.
Nell'ambito di questa fase, l'ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente e, per quanto riguarda i movimenti di cui al punto H-ter, essi vengono realizzati secondo le seguenti aliquote: 100% posti disponibili a.s. 2025/26, 75% posti disponibili a.s. 2026/27, 50% posti disponibili a.s. 2027/28.
In questa fase, l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:
A) trasferimenti d'ufficio, secondo l'ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;
trasferimenti a domanda condizionata solo per la stessa tipologia di posto di titolarità;
B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto III) dell'art. 13 del presente contratto;
C) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto
IV) dell'art. 13 del presente contratto per i genitori o i sostituti di cui alla lettera A) del medesimo comma, di disabile, nella provincia di titolarità;
D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
D1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al genitore disabile nella provincia di titolarità;
D2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza a fratelli e sorelle disabili non conviventi, alle condizioni di cui al medesimo articolo 13, comma
1, punto IV), lettera D) del presente contratto, nella provincia di titolarità;
E) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma
14 dell'art. 23 del presente contratto;
E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 15 dell'art. 23 del presente contratto.
E2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto VI) dell'art. 13 del presente contratto nella provincia di titolarità.
E3) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto VII) dell'art. 13 del presente contratto nella provincia di titolarità.
F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia. G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
H) trasferimenti d'ufficio dei docenti titolari su provincia che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni;
H-bis) trasferimenti a domanda per il personale docente di cui all'articolo 18 bis, del presente contratto;
H-ter) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
Per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado, tra i trasferimenti nell'ambito delle operazioni della II° Fase di cui alle lettere B), C), D), D1), D2) E),
E1) E2), E3) sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni e viceversa, ovvero sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
2. Nell'ambito di ciascuna delle operazioni, i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli. Per il trasferimento d'ufficio, il punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d'ufficio medesimo, è quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in base alle relative disposizioni del presente contratto sulla mobilità del personale della scuola. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.
- EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE –
1. Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote di cui all'art. 8 del presente contratto;
qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale.
I movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria nella scuola primaria, e viceversa, sono equiparati a passaggi di cattedra.
Le operazioni in questione sono effettuate nell'ordine sottoindicato:
I) Le operazioni di mobilità professionale, nel limite di cui all'articolo 8 delle disponibilità assegnate alla terza fase, sono effettuate nel seguente ordine:
a) passaggi di cattedra provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto I) dell'art. 13 del presente contratto;
b) passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto I) dell'art. 13 del presente contratto;
c) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia;
d) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia;
e) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione;
f) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione;
g) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza, ivi compresi i movimenti da e verso i posti di educazione motoria nella scuola primaria ai sensi dell'art. 5, terzo capoverso;
h) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza. Le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b) del presente punto sono effettuate anche oltre il limite previsto dall'articolo 8.
i) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto III) dell'art. 13 del presente contratto;
l) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per i genitori del disabile o i sostituti di cui alla lettera A) del medesimo comma;
m) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
m1) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al genitore disabile;
m2) trasferimenti interprovinciali, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza a fratelli e sorelle disabili non conviventi, alle condizioni di cui al medesimo articolo 13, comma 1, punto IV), lettera D);
n) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;
o) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma
1, punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;
p) trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al comma 1, punto VIII dell'art. 13 del presente contratto;
q) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 23, prima da comma 14 e successivamente da comma 15 del presente contratto;
r) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza. II) Le operazioni sottoelencate sono effettuate sulle disponibilità destinate alla III° fase e disponibili dopo le operazioni di cui al precedente punto I) del presente comma, secondo l'ordine delle operazioni riportato:
a) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse;
b) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse;
c) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza, nonché passaggi di ruolo e di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui al precedente punto I) a causa del limite delle disponibilità di cui all'articolo 8. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio.
d) qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.
3. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.
4. In ciascuna delle predette operazioni, i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento.
L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.
Alla stregua delle richiamate disposizioni contrattuali, risulta d'immediata evidenza come, nel caso di specie, alcuna censura può essere addebitata all'operato dell'Amministrazione procedente, la quale ha agito nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, riconoscendo alla posizione di soprannumeraria della docente quanto previsto in relazione alla fase I° (trasferimenti perdenti posto a Parte_3 domanda o ufficio) e alla fase II° (trasferimenti perdenti posto d'ufficio); fasi che, come precisato, precedono entrambe la residuale mobilità interprovinciale prevista nella III° fase, ove rientra il trasferimento originariamente ottenuto dalla docente
Parte_1
Nel rispetto delle procedure previste e dell'ordine delle fasi della mobilità, il posto disponibile sull di Fasano, classe di concorso A013, avrebbe dovuto, CP_8
sin dall'origine, essere assegnato in via prioritaria alla docente soprannumeraria
[...]
, titolare sulla provincia e in attesa di una sede di titolarità. Pt_3
Tali considerazioni rendono evidente anche la palese infondatezza della censura attorea fondata sulla tutela dell'affidamento dell'interessata; invero, in disparte la considerazione per cui l'eventuale violazione del legittimo affidamento dell'istante non può incidere sulla validità dell'atto, potendo, al più, dispiegare effetti sotto il profilo risarcitorio, alcun affidamento incolpevole poteva nutrire, nel caso concreto, la docente , laddove è espressamente previsto che l'Amministrazione Pt_1
procedente può, in caso di reclamo da parte degli interessati, procedere alla successiva rettifica delle graduatorie originariamente stilate.
Invero, ai sensi dell'art. 10 dell'O.M. – rubricato “Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi” - è così previsto:
“1. Le domande dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all'Ufficio territorialmente competente, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'inserimento delle predette domande al SIDI.
2. L'Ufficio territorialmente competente, nell'osservanza di quanto riportato dall'articolo 1 della presente ordinanza, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al CCNI 2025, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all'indirizzo di posta elettronica inserito nel portale Istanze on line. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima della data di inserimento al SIDI delle domande di cui all'articolo 2 della presente ordinanza, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel CCNI 2025 e secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche ove ritenga di accogliere i medesimi, dandone notifica solo in tal caso all'interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo”.
2.3. Di talché, alla stregua di tali considerazioni, il presente ricorso deve essere rigettato.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste, dunque, a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità bassa): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 1.300,00 quanto alla fase cautelare ed in euro 3.000,00 quanto alla presente fase di merito.
Ciò, in considerazione della circostanza per cui - in ordine ai compensi professionali dell'avvocato (e di cui al dm n.55 del 2014 e dm 8.3.2018 n.37) riconosciuti a dipendenti della pubblica amministrazione privi della “qualità” di avvocato (come nella fattispecie in controversia) - la legge di stabilità 2012, e in particolare l'art. 4, comma 42, Legge 12 novembre 2011, n. 183, titolato “Liquidazione di spese processuali”, che ha introdotto l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., prevede che “Nelle liquidazioni delle spese di cui all'art. 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30.3.2011 n. 165,
e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo ai sensi del d.P.R. 29.9.1973, n. 600”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in perdona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore Parte_1
dell'Amministrazione convenuta, spese che si liquidano, quanto alla fase cautelare, in euro 1.300,00 per compensi professionali, e, quanto alla presente fase di merito, in euro 3.000,00 per compensi, il tutto oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A., se ed in quanto dovute.
Così deciso in Parma, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri