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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta Sezione Civile
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA
nelle cause riunite nn. 1096/2023 RG + 1111/23 RG pendenti tra:
assistito dall'avv.to Solari Alberto, Parte_1
APPELLANTE nella causa n. 1096/23
, Parte_2 Parte_3 Controparte_1 [...]
tutti assistiti Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 dall'avv.to Monica Tocci
APPELLANTI nella causa n. 1111/23 contro
, assistita dall'avv.to Pasquale Morelli, Controparte_2
APPELLATA
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art. 352 cpc in data
11.12.24 e decisa dal Collegio in data 7.1.25, sulle seguenti Conclusioni: Conclusioni appellante nella causa n. 1096/2023 RG: "Voglia la Corte di Appello di Parte_1
Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta per i motivi dedotti nella narrativa che precede ed ulteriormente sollevati nel corso del giudizio:
1- dichiarare la nullità della notifica, la nullità e/o invalidità del giudizio di primo grado e dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. e conseguentemente rimettere il giudizio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. In subordine disporre la remissione in termini dell'appellante per il compimento delle attività precluse compresa la possibilità di sollevare le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio;
2- dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'appellata ad ottenere il pagamento del corrispettivo richiesto nei limiti indicati nella narrativa che precede ovvero fino alla data del
6/03/2016;
3- dichiarare che la domanda della avanzata nei confronti di Controparte_2 [...]
è infondata e non provata e che nulla deve alla Parte_1 Parte_1 [...]
CP_2
4- In via meramente subordinata dichiarare che l'importo per hosting e manutenzione dovuto all'appellata è pari a 215,38 euro più iva mensili a decorrere dal 16/03/2016. Con vittoria di onorari e spese."
Conclusioni appellanti nella causa R.G. n. 1111/23: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, per i motivi dedotti nell'atto di appello, ogni contraria istanza disattesa e reietta:
1- dichiarare la nullità della notifica, la nullità e/o invalidità del giudizio di primo grado e dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. e conseguentemente rimettere il giudizio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. In subordine rimettere in termini gli appellanti per il compimento delle attività precluse, compresa la possibilità di sollevare le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio;
2- dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'appellata ad ottenere il pagamento del corrispettivo richiesto nei limiti indicati nella narrativa che precede ovvero fino alla data del
6/03/2016;
3- dichiarare che la domanda della avanzata nei confronti dei convenuti è Controparte_2
infondata e non provata e che i convenuti nulla devono alla;
Controparte_2
4- in via meramente subordinata, dichiarare che l'importo dovuto all'appellata per hosting e manutenzione è pari complessivamente a 215,38 euro più iva mensili, e che l'importo dovuto mensilmente da ciascun dealer, in solido con il , è pari a 30,76 Parte_2 euro oltre iva a decorrere dal 16/03/2016. Con vittoria di onorari e spese.”
Conclusioni appellata nelle cause riunite: CHIEDE IN RITO, venga dichiarato inammissibile
l'appello per violazione dei requisiti di cui al n. 1 e 2, comma I, art. 342 cpc;
NEL MERITO, venga integralmente rigettato l'appello così come proposto, con conferma della condanna degli appellanti
e della responsabilità patrimoniale personale dell'appellante rag. con Parte_1
condanna alle spese del giudizio a carico di parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc iscritto a ruolo in data 5.11.21 con sede in Montaione CP_3
(FI), citava in giudizio di fronte al Tribunale di Firenze Il , con Parte_2
sede in Grosseto, in persona del legale rappresentante rag. nonché Parte_1
in proprio, nonché i singoli consorziati Parte_1 Controparte_4 [...]
; , , Bike & Parte_4 Parte_7 Parte_5 Parte_6 CP_1
RS RL, deducendo che era stato concluso con il in data 24 gennaio 2013 in Parte_1
Montaione un contratto che prevedeva che avrebbe realizzato un progetto web e.commerce CP_3 denominato “MotoInVetrina.it”, attraverso la creazione di un portale “madre” per la vendita on line di moto e ciclomotori, affiancato da tredici mini-siti, dedicati ad uso esclusivo di ogni singolo venditore aderente al progetto e futuro consorziato, cosicchè il futuro consorzio avrebbe avuto una vetrina unica ed ogni consorziato la propria pagina web dedicata, che avrebbe consentito di commercializzare moto e ciclomotori intercettando acquirenti sul mercato del web.
In particolare, il portale sarebbe stato una sorta di vetrina virtuale, alla quale ogni consorziato, a sua volta imprenditore del settore moto e ciclomotori, avrebbe potuto mostrare i propri articoli, in modo tale che il visitatore del sito e potenziale acquirente, scorrendo le opportunità di acquisto e cliccando sul modello/prodotto che intendeva meglio visionare, veniva indirizzato alla pagina personale del venditore che disponeva dell'articolo prescelto, dando così avvio alla trattativa di compravendita diretta tra venditore e consumatore, senza intermediazione alcuna.
Deduceva la ricorrente che in data 25.2.13 si era costituito il consorzio (con Parte_2
iscrizione al registro imprese del 5.3.13, con Presidente del consiglio di amministrazione ed in esecuzione del contratto del 24.1.13 aveva dato seguito Persona_1 CP_3 all'incarico e realizzato il progetto, che si rendeva disponibile già nel giugno 2013, mettendo on line il sito www.motoinvetrina.it ed i primi undici mini siti ad esso collegati, attribuiti in esclusiva ai soggetti aderenti al progetto;
tuttavia i pagamenti del compenso pattuito avevano sempre subito forti ritardi e da ultimo erano rimaste non pagate ben 23 fatture.
La società ricorrente chiedeva quindi al Tribunale di condannare tutti i convenuti, in solido fra loro, al pagamento della somma di € 47.270,00 (iva compresa) o della diversa somma di giustizia, oltre a quanto maturato a decorrere dall'aprile 2021 sino all'effettivo soddisfo, calcolando per ogni mese l'importo contrattualmente dovuto di € 400,00 (oltre iva), salvo diversa misura accertata giudizialmente, oltre interessi commerciali ex d.lgs 231/02 come per legge.
In corso di causa veniva fusa per incorporazione in la quale in data CP_3 Controparte_2
22.2.22 interveniva in giudizio al fine di assumere e proseguire la causa pendente senza alcuna interruzione.
Alla prima udienza del 9.3.22 Il Tribunale, rilevato che “sembrerebbe non essere stato notificato ai convenuti il decreto di fissazione dell'udienza”, rinviava la causa all'udienza del 21.4.22, invitando parte ricorrente a dare prova dell'avvenuta notifica, disponendo la trattazione scritta.
Nelle note scritte per l'udienza del 21.4.22 parte ricorrente ammetteva che la notifica eseguita via pec ai nove resistenti era avvenuta correttamente ad eccezione del file contenente il decreto di fissazione udienza, che risultava non leggibile;
ciò nonostante sosteneva che “i resistenti, destinatari degli atti sopra indicati, hanno comunque acquisito piena conoscenza dell'instaurazione della controversia ed appreso (anche) dalla relata di notifica, tutte le informazioni necessarie il giudizio pendente (ufficio giudiziario adito e numero di registro generale di riferimento, dati identificativi parte ricorrente e dati identificativi parte resistente)” e che per consolidata giurisprudenza, il destinatario di una notifica pec con allegato non leggibile, in un'ottica di collaborazione ed ordinaria diligenza, deve attivarsi con il mittente per porre rimedio a siffatto inconveniente;
per tali motivi chiedeva al Tribunale di ritenere valida e perfezionata la notifica eseguita in data 14 gennaio 2022 ed insisteva nelle proprie conclusioni.
Il Tribunale all'udienza del 21.4.22 si riservava la decisione e con ordinanza del 13.7.22 dichiarava la notifica regolare e quindi il processo proseguiva e la causa veniva istruita con l'escussione di due testimoni.
All'esito il Tribunale accoglieva la domanda, osservando che “tutte le asserzioni della parte ricorrente trovano puntuale conferma documentale ed attraverso l'escussione dei testimoni, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare avendo reso dichiarazioni concordanti (attività istruttoria semplificata compatibile con il rito sommario incardinato dalla ricorrente); in particolare è risultato provato il rapporto intercorrente inter partes, l'attivazione del servizio ed il mancato pagamento delle fatture”. Pertanto, con ordinanza decisoria emessa ex art. 702 ter c.p.c. e pubblicata in data 13.4.23, il
Tribunale dichiarava la contumacia di tutti i convenuti e condannava il Parte_2
nonché nonchè i singoli consorziati convenuti, in solido tra loro, al
[...] Parte_1
pagamento in favore di (già della somma di 47.270,00 euro oltre Controparte_2 CP_3 interessi legali dalla domanda, nonché al pagamento dell'ulteriore importo mensile di 400,00 euro oltre iva se dovuta ed interessi a decorrere dall'aprile 2021 e sino all'effettivo soddisfo, oltre spese di lite liquidate in 7.500 euro oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso tale Parte_1 decisione con due motivi, premettendo di avere avuto conoscenza dell'ordinanza appellata in quanto notificatagli via pec il 24/04/2023, e la causa è stata iscritta a ruolo in data 29.5.23 con il n.
1096/23 RG.
In particolare, con il primo motivo l'appellante ha censurato il capo dell'ordinanza con cui è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, essendo stata erroneamente ritenuta valida la notifica via pec degli atti introduttivi del giudizio effettuata da parte ricorrente.
Con il secondo motivo si censura il capo dell'ordinanza con cui l'appellante è stato condannato in proprio al pagamento dell'importo di 47.270,00 euro oltre interessi dalla domanda, nonché al pagamento di quanto maturato a decorrere dall'aprile 2021 sino all'effettivo soddisfo nella misura di 400 euro mensili oltre iva, sostenendo che alla data del 5/03/21 era già prescritto il diritto al corrispettivo per l'attività mensile di hosting ed assistenza prestata fino al 6/03/2016, dal momento che con la prima richiesta del 4/11/2020 non era stato richiesto il corrispettivo intercorrente dall'1/01/15 al 6/03/2016.
Inoltre si sostiene la violazione dell'art. 2615 cc, in quanto tale norma prevede che delle obbligazioni assunte in nome del risponde esclusivamente il fondo consortile oppure, se Parte_2
l'obbligazione è stata assunta per conto dei singoli consorziati, rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile, e quindi non è prevista dalla legge la responsabilità anche a carico del soggetto che rappresenta il . Parte_2
Infine ha dedotto che la condanna inflittagli dal giudice di primo grado Parte_1
sarebbe erronea anche per quanto concerne il quantum debeatur.
3. In data 13.11.23 si è costituita in giudizio, preliminarmente evidenziando Controparte_2
che i soggetti soccombenti nel giudizio di primo grado hanno distinto le loro impugnazioni avverso l'ordinanza decisoria pubblicata in data 13.4.23, in quanto il rag. ha dato vita al Parte_1
processo di appello n. 1096/23 RG mentre il ed i consorziati, assistiti da altro difensore Parte_2
(ma con atto di impugnazione identico) hanno impugnato con separato appello, dando vita alla causa n. 1111/2023 RG. Nel merito l'appellata ha contestato le argomentazioni difensive del concludendo per Parte_1 la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc e, nel merito, per il suo rigetto in quanto infondato.
4. Con separato atto di appello iscritto a ruolo in data 30.5.23, la medesima ordinanza decisoria del
Tribunale di Firenze è stata impugnata da , Parte_2 Parte_3
e Parte_7 Controparte_1 Parte_4 Parte_5
ossia dal e da tutti i consorziati convenuti ad eccezione di Bike & Parte_6 Parte_2
RS RL (causa n. 1111/23 RG).
Gli appellanti, premettendo di avere avuto conoscenza dell'ordinanza appellata in quanto notificata loro via pec in data 24/04/2023, hanno formulato due motivi di impugnazione: con il primo motivo, speculare al primo motivo di appello del hanno censurato il capo dell'ordinanza con Parte_1
cui è stata dichiarata la loro contumacia, essendo stata erroneamente ritenuta valida la notifica via pec degli atti introduttivi del giudizio effettuata da parte ricorrente.
Con il secondo articolato motivo gli appellanti hanno preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'articolo 2948 n. 4 c.c., del diritto dell'appellata a pretendere il corrispettivo mensile di 400 euro oltre iva per l'attività mensile di hosting ed assistenza asseritamente espletata fino al 6/03/2016, prescrizione maturata alla data del 5/03/21, dal momento che con la prima richiesta di pagamento del 4/11/2020 non era stato richiesto il corrispettivo intercorrente dall'1/01/15 al 6/03/2016.
Nel merito gli appellanti sostengono l'erroneità della loro condanna in quanto l'offerta per la realizzazione del sito web è stata sottoscritta dal rag. in data 24/01/13 quando Parte_1
ancora non esisteva il consorzio , che è stato costituito un mese dopo, il Parte_2
25/02/2013; quindi il rag. allorquando ha firmato il contratto non poteva impegnare il Parte_1
, poiché non era ancora costituito;
né il né i singoli Parte_2 Parte_2
consorziati hanno mai ratificato l'operato del rag. e la proposta che egli ha Parte_1
personalmente sottoscritto. Il contratto pertanto ha prodotto i suoi effetti esclusivamente nei confronti del rag. senza che il consorzio e i singoli Parte_1 Parte_2
consorziati possano ritenersi responsabili di alcuna obbligazione derivante dal contratto medesimo.
Infine gli appellanti censurano la decisione di condanna al pagamento dei singoli consorziati, che sarebbe erronea sia per quanto riguarda la dichiarata sussistenza del vincolo della solidarietà tra gli stessi, nonché per quanto concerne il quantum debeatur.
5. In data 13.11.23 si è costituita nella causa n. 1111/23 RG, anche in questo caso Controparte_2
contestando tutte le argomentazioni difensive degli appellanti e concludendo per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc e, nel merito, per il suo rigetto in quanto infondato.
6. Alla prima udienza cartolare dell'8.2.24 la Corte disponeva la riunione delle due cause di appello ai sensi dell'art. 335 cpc.
Alla successiva udienza cartolare del 25.5.24 il Cons. istruttore, ritenute le cause riunite già mature per la decisione, fissava udienza di fronte a sé ex art. 352 cpc per la data del 3.12.24 e nel contempo il Collegio sospendeva su istanza di parte appellante la provvisoria esecuzione dell'ordinanza impugnata, ritenendo sussistente il consistente fumus boni iuris della fondatezza del primo motivo di appello.
Le cause riunite sono quindi passate in decisione all'udienza cartolare del 3.12.24 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 11.12.24 e vengono decise dal
Collegio all'odierna camera di consiglio.
***
7. Preliminarmente va esaminata, in quanto prioritaria sul piano logico, l'eccezione di inammissibilità degli appelli ex art. 342 cpc avanzata dall'appellata . Controparte_2
L'eccezione è infondata, risultando in entrambi gli appelli individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come sono state indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, alla luce della attuale normativa, deve escludersi la necessità di formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti.
In sostanza, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum, così come avviene nel caso di specie.
8. Passando al merito, con il primo motivo di appello tutti gli appellanti censurano l'ordinanza impugnata nella parte in cui è stata dichiarata la contumacia di tutti i convenuti, erroneamente ritenendo che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza fosse stata eseguita regolarmente.
Premettono in fatto gli appellanti che all'udienza del 9/03/22 il Giudice di prime cure, rilevato che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione non sembrava contenuto all'interno del messaggio pec di notifica del ricorso introduttivo, invitava parte appellata a dare prova dell'avvenuta notifica, rinviando alla successiva udienza del 21/04/22. L'appellata depositava note scritte affermando che il file relativo al decreto di fissazione di udienza non era leggibile, sostenendo tuttavia la regolarità della notificazione alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui il destinatario di una notifica pec con file allegato non leggibile, in un'ottica di collaborazione ed ordinaria diligenza, avrebbe dovuto attivarsi con il mittente per porre rimedio a tale inconveniente. Il Tribunale, aderendo a tale interpretazione, riteneva la notifica regolare e dava corso all'istruttoria orale della causa.
Sostengono gli appellanti che invece la notifica degli atti introduttivi non sarebbe regolare, in quanto in data 14/01/2022 la ricorrente ha inviato ai convenuti un messaggio pec CP_3
contenente i seguenti file:
a) 31532347.xml.p7m;
b) procura alle liti;
Controparte_5
c) relata di notifica.pdf.p7m
d) ricorso 702 bis cpc vs in vetrina.pdf.p7m. CP_3 Parte_2
Dunque oltre al ricorso, alla procura alle liti e alla relata di notifica, non è mai stato notificato il decreto del giudice di fissazione udienza, poiché il file denominato "31532347.xml.p7m", diversamente da quanto ha sostenuto l'appellata nel corso del giudizio di primo grado, si apre, è leggibile, ma contiene solo un elenco di parole e simboli.
Conseguentemente i convenuti, pur essendo venuti a conoscenza del ricorso introduttivo ex art. 702 bis cpc, non avendo mai ricevuto la notifica del decreto di fissazione udienza, di fatto non hanno mai avuto notizia dell'udienza di comparizione e dello svolgimento del giudizio di primo grado, tanto è vero che sono venuti a conoscenza dell'ordinanza impugnata solo in data 24/04/23, allorquando essa è stata notificata loro via pec dall'avv.to Pasquale Morelli, difensore di CP_2
[...]
In sostanza il Giudice di prime cure, avendo rilevato che il decreto di fissazione dell'udienza non era stato notificato ai convenuti, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio, con effetto sanante ex tunc, ma non avendolo fatto, dalla mancata rinnovazione della notifica è derivata la nullità e/o l'invalidità di tutti gli atti del processo che ne sono dipendenti svoltisi in assenza degli appellanti e la conseguente nullità dell'ordinanza impugnata.
Infatti gli appellanti, una volta ricevuto il messaggio pec del 14/01/22, erano rimasti in attesa di ricevere il decreto di fissazione di udienza supponendo che sarebbe stato loro comunicato con una successiva pec allorquando l'appellata ne avesse avuto la disponibilità; pertanto, non avendo ricevuto alcun successivo messaggio pec, dapprima essi avevano ritenuto che il Tribunale non avesse ancora fissato l'udienza di comparizione e successivamente che l'appellata avesse rinunciato al giudizio.
Per questi motivi
gli appellanti chiedono, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., sussistendo la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, che la causa sia rimessa al primo Giudice.
Nella denegata ipotesi che il giudizio non sia rimesso al primo Giudice, chiedono di essere rimessi in termini per il compimento delle attività precluse, posto che la mancata notificazione del decreto di fissazione di udienza ha impedito loro di avere conoscenza dello svolgimento del processo e così di costituirsi nei termini e di difendersi adeguatamente.
A parere della Corte il primo motivo di appello avanzato in entrambe le cause riunite è fondato.
E' pacifico che sia stato correttamente notificato dalla ricorrente, via pec, al Parte_2
ed ai 7 singoli consorziati resistenti solo il ricorso introduttivo ex art. 702 bis cpc e la
[...] procura alle liti rilasciata da all'avv.to Pasquale Morelli, ma non anche il decreto del giudice CP_3 di fissazione della prima udienza, in quanto, come emerge dall'esame degli atti versati nel fascicolo telematico di primo grado dall'avv.to Morelli in data 14.1.22, l'ulteriore file “31532347.xml.p7m” notificato ai resistenti si apre, ma contiene solo un elenco di parole e simboli assolutamente incomprensibili.
Conseguentemente il giudice di primo grado, come ritenuto dagli appellanti, avrebbe dovuto dichiarare invalida la notifica del decreto di fissazione della prima udienza ed avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione di detta notifica per una udienza successiva: “Nel procedimento disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., in caso di inosservanza dei requisiti afferenti tanto all'“editio actionis” che alla “vocatio in ius”, è applicabile, allorché il convenuto non si costituisca sanando il vizio rilevato, la regola della rinnovazione dell'atto introduttivo nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. con l'assegnazione, da parte del giudice, di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notificazione” (cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 5517 del 06/03/2017,Rv. 644652
- 02).
Nelle note scritte depositate per la prima udienza l'avv.to Morelli, difensore di parte ricorrente, per giustificare la validità della notifica effettuata via pec aveva invocato l'obbligo del destinatario della notifica, in un'ottica di collaborazione ed ordinaria diligenza, di attivarsi per porre rimedio a siffatto inconveniente prendendo contatti con la cancelleria, citando al riguardo la decisione Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 4624 del 21/02/2020 (Rv. 656932 - 01) ed il Tribunale ha evidentemente aderito a tale argomentazione, tuttavia erroneamente: difatti la citata decisione della S.C. si riferisce a tutt'altra fattispecie, ovvero alla notifica della sentenza di primo grado fatta al difensore della controparte ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso in Cassazione e quindi ben si comprende come in questo caso (come pure in quello esaminato da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25819 del 31/10/2017, Rv. 646844 - 01), la S.C. abbia ritenuto la validità della notifica perchè il difensore del notificando, nonostante l'illeggibilità dell'atto notificato, non si era fatto parte diligente, in un'ottica di leale collaborazione, per segnalare al difensore di controparte i problemi di notifica.
Tale caso è però completamente diverso da quello di specie, perchè qui la notifica è stata fatta alla parte personalmente e non al suo difensore e tra due parti contrapposte di un processo civile non esistono gli stessi obblighi di collaborazione processuale che valgono per i loro rispettivi difensori, nè si può ritenere che la parte persona fisica debba avere le stesse competenze tecniche di un difensore in relazione alla verifica della validità delle notifiche degli atti processuali effettuate nei propri confronti.
In sostanza nel caso di specie si è verificato un vizio della vocatio in ius, il cui perfezionamento compete all'attore e non può il relativo onere essere scaricato sul convenuto senza sovvertire tutti i basilari principi del diritto civile.
Conseguentemente il primo giudice, una volta verificato che la notifica non era andata a buon fine perchè sicuramente i convenuti non avevano ricevuto il decreto di fissazione della prima udienza, doveva semplicemente ordinare la rinnovazione della notifica nulla, nè vale in contrario evidenziare che i convenuti avevano comunque letto il ricorso e capito che pendeva un giudizio contro di loro davanti al Tribunale di Firenze avente un ben preciso oggetto, perchè in mancanza del decreto di fissazione udienza potevano legittimamente pensare o che il giudice dovesse ancora emettere tale decreto, o anche che l'attore avesse poi rinunciato al giudizio, ed in entrambe tali situazioni la contumacia dei resistenti non può considerarsi consapevole e volontaria.
In definitiva, non essendo stata sanata la nullità della notifica del decreto di fissazione della prima udienza dalla costituzione dei convenuti, essa ha determinato, a catena, la nullità di tutti gli atti processuali successivi, compresa la fase istruttoria (a cui i resistenti non hanno potuto partecipare), come pure dell'ordinanza decisoria finale.
In conseguenza di tali nullità, tuttavia, la Corte non deve ordinare la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, perché ciò è consentito solo nei casi tassativi previsti dall'art. 354 cpc, tra cui è ricompreso anche quello in cui il giudice di appello accerta la “nullità della notificazione dell'atto introduttivo”, dovendosi tuttavia ritenere che il legislatore con tale espressione abbia inteso riferirsi alla nullità della notifica dell'atto di citazione, la quale non ha permesso al convenuto, in radice, di conoscere l'esistenza del processo a suo carico;
allorquando invece l'atto introduttivo del giudizio è un ricorso ex art. 702 bis cpc regolarmente notificato al convenuto e la nullità della notifica ha riguardato solo il successivo decreto del giudice di fissazione della prima udienza, proprio perché il convenuto è venuto a conoscenza dell'esistenza del processo a suo carico si ritiene che la fattispecie non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 354 cpc ed allora il giudice d'appello, rilevata la nullità, deve rinnovare tutti gli atti processuali nulli, in sostanza ricominciando il processo a partire dal momento in cui si è verificata la nullità: “Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354
c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito;
tuttavia, prima deve disporre la rinnovazione degli atti nulli e consentire alla parte che ne abbia fatto richiesta, di svolgere tutte le attività processuali (comprese quelle afferenti all'istruzione probatoria) che le siano state precluse per non essersi potuta costituire, a causa del vizio di nullità, nel processo di primo grado” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30969 del 07/11/2023, Rv. 669280 - 01).
“Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023, Rv. 668127 - 01).
“Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2258 del 26/01/2022, Rv. 663727 -
01).
La Corte quindi con sentenza non definitiva, in accoglimento del primo motivo di appello avanzato in entrambe le cause riunite, deve dichiarare la nullità della notifica del decreto di fissazione della prima udienza e di tutti gli atti processuali successivi, compresa l'ordinanza impugnata, e la causa deve essere rimessa sul ruolo affinchè il processo possa ricominciare ex novo a partire dal momento in cui si è verificata la nullità in primo grado, ossia fissando in prosecuzione una udienza di comparizione e consentendo ai resistenti di costituirsi in giudizio ai sensi dell'art. 702 bis cpc e di svolgere così tutte le loro difese (il presente processo deve infatti proseguire secondo il rito originariamente scelto dalla ricorrente, nonostante che con la riforma Cartabia tale rito sia stato abrogato).
Ne consegue che tutti gli ulteriori motivi di appello risultano assorbiti, dato che, una volta dichiarata la nullità dell'ordinanza impugnata, all'esito di questo processo la Corte dovrà decidere direttamente sulla domanda della ricorrente e sulle eventuali eccezioni dei resistenti e quindi non più come giudice di appello ma come giudice di primo grado.
Le spese processuali saranno liquidate all'esito del presente giudizio con la sentenza definitiva.
PQM
La Corte, non definitivamente pronunciando nelle cause riunite, così dispone:
- in accoglimento del primo motivo di appello, dichiara la nullità della notifica del decreto di fissazione della prima udienza nel giudizio di primo grado e di tutti gli atti processuali successivi, compresa l'ordinanza impugnata del Tribunale di Firenze pubblicata in data 13.4.23;
- dichiara assorbiti tutti gli ulteriori motivi di appello;
- rimette la causa sul ruolo e fissa in prosecuzione l'udienza del 15.4.25, ore 12, così da consentire ai resistenti/appellanti di potersi costituire in giudizio e di svolgere tutte le loro difese ai sensi dell'art. 702 bis cpc;
- visto l'art. 127 ter cpc, sostituisce la predetta udienza con note scritte contenenti solo istanze e conclusioni, che dovranno essere depositate entro e non oltre la data dell'udienza sostituita, avvertendo le parti che il mancato deposto di note equivale alla mancata comparizione all'udienza, con tutte le conseguenze di legge;
- riserva la liquidazione delle spese processuali all'esito del processo con la sentenza definitiva.
Così deciso in Firenze, in data 7 gennaio 2025
Il Presidente est.