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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/11/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. sostitutiva della udienza del 08.10.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7800/2019 R.G. a cui è stato riunito il procedimento RG n. 5613/2020
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ciccone, presso il quale elett.te Parte_1 domicilia come in atti
ricorrente
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci (nel giudizio recante CP_1
n. r.g. 7800/2019) nonché dall'avv. Massimiliano Minicucci (nel giudizio recante n. r.g. 5613/2020), elettivamente domiciliato come in atti
resistente
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.12.2019 (recante n. r.g. 7800/2019) la ricorrente in epigrafe CP_ premetteva di aver ricevuto dalla sede di Nola una racc.ta a/r, in data 24.10.2017, con cui le veniva comunicato che - a compensazione di un indebito pensionistico di euro 4.886,57 - si disponeva, a decorrere dal mese di maggio 2018, una trattenuta mensile đi euro 135,73 sulla pensione di reversibilità cat. SO n.28449660, integrata al trattamento minimo, di importo mensile per l'anno 2018 di euro 626,33 e per l'anno 2019 di euro 637,45 (al netto dell'ANF), di cui la ricorrente era titolare. Deduceva l'illegittimità della trattenuta ai sensi del 2°comma dell'art 69, l. 153/1969, secondo cui il recupero sulle prestazioni pensionistiche a carico dell'AGO deve far salvo il trattamento minimo, rappresentando che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L.83/2015, il predetto limite al pignoramento e alla compensazione era stato aumentato ad euro 650 per l'anno 2015 e ad euro
1 680 per l'anno 2016-poichè parametrato all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà- e, conseguentemente, l' non poteva trattenere alcuna somma. CP_1
Concludeva, dunque, chiedendo dichiararsi l'illegittimità della trattenuta mensile e, per l'effetto, ordinarsi all' l'immediata cessazione della stessa, con condanna al pagamento in suo favore CP_1 delle somme illegittimamente trattenute a far data dal maggio 2018, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione. CP_ Si costituiva l' contestando l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto, rappresentando che l'indebito scaturiva dalla corresponsione della maggiorazione sociale della pensione nonché di quote di pensione ai superstiti non spettanti a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Evidenziava, altresì, la legittimità dell'importo della trattenuta- operata dal cedolino di maggio 2018 con un importo pari a 135,73 euro su un rateo complessivo di euro 1.059,85- poichè effettuata in conformità ai criteri fissati in via di principio dall'articolo 69 della legge n. 153/69 (calcolo del quinto e salvaguardia del trattamento minimo) rilevando, infine, l' inapplicabilità al caso di specie della normativa invocata da controparte, afferente ai recuperi per pignoramento di terzi e non al recupero per debiti nei confronti dell' . CP_2
Con successivo ricorso depositato in data 09.10.2020, recante RG n. 5613/2020 (rimesso alla scrivente giusto decreto del Presidente di sezione, per connessione con il giudizio RG n. 7800/2019), l'istante indicata in epigrafe premetteva: - di aver ricevuto, in data 24.10.2017, dalla CP_ sede di Nola una racc.ta a/r in data 24.10.2024 con cui le veniva comunicata la sussistenza di un indebito per la somma di euro 4.886,57 dovuto alla percezione di ratei di pensione di reversibilità (cat. SO n. 28449660), comprensivi della maggiorazione sociale e ANF non spettanti, per il periodo dal 1-1.2015 al 31.12.2015; - di essere titolare di pensione di reversibilità integrata al trattamento minimo e con maggiorazione sociale di cui alla legge 448/2001 di importo mensile di CP_ euro 679,24 (gennaio 2015) al netto dell'ANF, erogato dalla sede di Nola a far data dal 01.12.2010, nonché di indennità di accompagnamento cat. INVCIV n.07469075; che il reddito personale (sia ai fini IRPEF che quello esente ad eccezione della casa di abitazione) dell'istante sia CP_ per l'anno 2014 che per il 2015 era stato pari alla somma delle due pensioni erogate dall' segnatamente euro 8.142,29 per la pensione di reversibilità (cat.SO) ed euro 6.000,00 circa per l'indennità di accompagnamento;
- che, con la predetta comunicazione di indebito del 24.10.2017, CP_ l' precisava che era stata disposta la revoca della prestazione, ai sensi dell'art.13 legge 122/2010, attesa la mancata dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2014; - di non aver mai ricevuto solleciti relativi alla presentazione di dichiarazione relativa all'anno 2014 e che la pensione di reversibilità non era stata mai revocata né sospesa, ma è sempre rimasta in CP_ pagamento;
- di aver presentato richiesta di ricostituzione reddituale all' in data 11.12.2018 documentando sia i propri redditi ai fini Irpef che quelli esenti. Tanto premesso deduceva l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.13 legge 122/2010, eccependo altresì l'irripetibilità dei ratei riscossi per assenza di dolo, in applicazione della sanatoria di cui alla legge 88/99 e 421/1991ed evidenziando, infine, che gli unici redditi percepiti CP_ erano corrisposti dall' e da quest'ultimo conoscibili indipendentemente dalla comunicazione reddituale. Pertanto, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' CP_1 chiedendo l'annullamento dell'indebito impugnato, con vittoria delle spese di lite. Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 evidenziando come l'indebito fosse scaturito dalla revoca della prestazione, ai sensi dell'art. 13, co. 6, lett. c), del D.L n. 78/2010, convertito con modif. dalla L. n. 122/2010, per non avere la ricorrente effettuato tempestivamente la comunicazione all' dei redditi percepiti nell'anno CP_1
2 2014, rilevando altresì la tardività della domanda di ricostituzione presentata solo in data 11.12.2018. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda poiché infondata. Con ordinanza del 08.06.2022, resa a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza fissata, si disponeva la riunione dei fascicoli sussistendo, tra gli stessi, connessione soggettiva e parzialmente oggettiva. Disposta la trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 08.10.2025 le parti procedevano al deposito di note di trattazione scritta consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza e contestuale motivazione.
In limine litis deve rilevarsi che risultano pacifiche tra le parti in causa le seguenti circostanze:
- che la ricorrente è titolare di pensione Cat.SO n.28449660 a decorrere dal 01.12.2010 (v.si CP_ indicazione sulla comunicazione di riliquidazione datata 28.2.2019 nella prod. di parte ricorrente il giudizio rg n.7800/2019);
- che l'indebito oggetto di causa, dell'importo di euro 4886,57, afferisce alla suddetta pensione, e concerne il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015, così come dedotto dalla ricorrente e non contestato dall' (il quale, anzi, nel costituirsi nel giudizio RG n. CP_2
5613/2020 ne ha indicato le ragioni);
- che l'indebito è scaturito dalla omessa comunicazione dei redditi per l'anno 2014 da parte CP_ della ricorrente, posto che nel costituirsi nel giudizio afferente l'indebito l deduce che
“ L'Indebito N 13837770 deriva da una ricostituzione centralizzata in data 24/10/2017 SOSPENSIONE DA RED 2015 per omessa comunicazione redditi rilevanti (RED 2014) ai sensi dell'art. 13 comma 6 lettera C decreto legge n 78/2010,convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010,” circostanza, peraltro, emergente chiaramente anche dalla comunicazione datata 24.10.2017 (oggetto di impugnazione in entrambi i giudizi) e nella quale si CP_1 legge:” nonostante i solleciti la sua dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2014 non ci è pervenuta. Per effetto di tale inadempimento, come le avevamo comunicato, l' è tenuto a procedere alla revoca CP_2 definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera
c) della legge n. 122 del 2010…Pertanto, da gennaio 2015 a dicembre 2015 sulla pensione numero CP_ 28449660 categoria SO l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 4.886,57. Tale importo sarà recuperato attraverso una trattenuta, per n. 36 rate mensili, sulle pensioni in godimento, a partire dal mese di maggio 2018 e fino ad estinzione del debito.” - che la trattenuta mensile (oggetto del giudizio RG n. 7800/2019), come quantificata nella comunicazione del 24 ottobre 2017, ha origine e ragione nel suddetto indebito di euro 4.886,57 relativo al periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015. Dunque, oggetto dei giudizi riuniti è l'accertamento della illegittimità dell'indebito - pacificamente formatosi sulla pensione ai superstiti in godimento alla ricorrente, e relativo al periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 - con suo conseguente annullamento-, nonché l'accertamento della illegittimità della trattenuta mensile operata dall' a compensazione del suddetto indebito. CP_2
Tanto chiarito, la domanda è fondata e va accolta sulla scorta delle seguenti motivazioni. Principiando dall'esame della domanda avente ad oggetto l'annullamento dell'indebito( rg. CP_ 5613/2020), si è visto che l' ha dedotto in memoria che l'indebito è scaturito dalla revoca della prestazione ai sensi dell'art. 13, co. 6, lett. c), del D.L n. 78/2010, convertito con modif. dalla L. n. 122/2010, per non avere la ricorrente effettuato la comunicazione all' Istituto dei redditi percepiti nell'anno 2014.
3 CP_ Parte ricorrente ha dedotto in ricorso - ed a seguito della costituzione dell' ha replicato - in sintesi: che ella percepisce unicamente la pensione di reversibilità nonché l'indennità di accompagnamento e, pertanto, l' indipendentemente dalla comunicazione reddituale, CP_1 conosce tale circostanza;
che non vi è stata, da parte dell' alcuna preventiva richiesta di CP_1 CP_ comunicazione dei redditi, né l' ha mai sospeso la prestazione , come invece previsto dalla legge (v.si ricorso rg. 5613/2020 e note di trattazione scritta per l'udienza 22.12.2021 per il medesimo giudizio). Va premesso che, come noto, la pensione di reversibilità, è una prestazione collegata al reddito, nel senso che, in base al reddito personale ulteriore percepito dal pensionato, la legge prevede una decurtazione percentuale progressiva. Alla luce delle allegazioni delle parti, è evidente che in questa sede non si discute della esistenza o inesistenza degli elementi costitutivi del diritto e della misura della pensione di reversibilità riscossa nell'anno 2015, in quanto deve ritenersi pacifico tra le parti che i requisiti normativi sussistono (anche quello reddituale). Ciò che viene in rilevo, quale motivazione dell'indebito, è unicamente l'omessa comunicazione a cura della ricorrente della permanenza del requisito reddituale per l'anno 2014, ex art 13, comma 2, L 118/1971, come modificato dall'art 1, comma 35, L 247/2007 ed ex art 35 DL n.207/2008, come modificato dall'art 13, comma 6, DL n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122,cha ha introdotto il comma 10 bis. È opportuno, a questo punto, richiamare il quadro normativo di riferimento. L'art. 35, comma 8, D.L. n. 207/2008 conv. in L. n. 14/2009, prevede che “Ai fini della liquidazione
o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”. Inoltre, il comma 10 bis del medesimo articolo, introdotto dall'art. 13, comma 6, lett. c), del D.L n. 78/2010, convertito con modificazioni in L. n. 122/2010, stabilisce che “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Tale ipotesi riguarda in specifico chi non è tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria e l'inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all'ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della prestazione.
4 Si tratta, in buona sostanza, di un meccanismo volto a tutelare, da una parte, le esigenze finanziarie dell' e, dall'altra, la buona fede del percettore della prestazione consentendo, a CP_2 quest'ultimo, di sanare eventuali omissioni nelle comunicazioni dovute all'ente previdenziale, senza subire un irreparabile pregiudizio con riferimento a prestazioni destinate, per loro natura, alla tutela di situazioni di bisogno che trovano nell'art. 38 della Costituzione la primaria fonte di tutela. Infine, l'art. 15, comma 1, del D.L. n. 78/2009, conv. in L., n. 102/2009, ha stabilito che “A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di previdenza e CP_1 assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”. CP_ Ciò posto, onde valutare la legittimità del recupero dei ratei di pensione erogati dall' alla parte ricorrente nell'anno 2015, ai sensi dell'art. 13, comma 6 lett. c l. n. 122 del 2010, occorre verificare se l' abbia posto in essere tutti gli atti del procedimento descritto dalla norma. CP_2
A tale riguardo, deve evidenziarsi che l' non ha né dedotto, né provato, di avere proceduto a CP_1 comunicare alla ricorrente la sospensione della prestazione, né risulta che abbia provveduto, come peraltro eccepito dalla ricorrente, a sospendere la prestazione, ma si è, unicamente, limitato a dedurre di aver richiesto alla ricorrente, con nota datata 15.12.2016, la comunicazione dei redditi percepiti nell'anno 2014, pena la revoca della prestazione, senza peraltro dar prova della ricezione della detta comunicazione. Ed invero, alla stregua del dettato normativo, solo a seguito della sospensione e poi della successiva revoca definitiva della prestazione, in base all'art. 13, comma 6 lett. c l. n. 122 del 2010, l'ente avrebbe potuto procedere al recupero delle somme erogate nell'anno nel quale avrebbe dovuto essere inviata la comunicazione dei redditi omessa. Si osserva, in primo luogo, che l'iter delineato dalla Legge che conduce alla revoca della prestazione contempla una “tappa intermedia” costituita dalla sospensione della prestazione per sessanta giorni entro i quali il pensionato deve tassativamente provvedere a comunicare i dati reddituali, decorso inutilmente tale termine l' può procedere alla revoca della prestazione. CP_2
Ebbene, nel caso di specie, non è provato che la revoca della prestazione sia stata preceduta dalla sospensione con assegnazione del termine perentorio di sessanta giorni per effettuare la comunicazione reddituale. È opinione del giudicante che tale omissione – ovvero il difetto di comunicazione della sospensione della prestazione – infici la legittimità del provvedimento di revoca, determinando l'irripetibilità delle somme corrisposte al beneficiario di cui si è chiesta la restituzione. L'articolo 13, comma 6, lett. c) della legge 122/2010 demanda agli enti previdenziali il compito di stabilire i termini entro cui i titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali, ma, al tempo stesso, non ricollega la revoca della prestazione al mancato rispetto sic et sempliciter di tali termini, prevedendo, invece, a tutela del percettore della prestazione, un determinato iter che l'ente previdenziale è tenuto a rispettare se intende applicare la sanzione della revoca. Non può essere posto in dubbio, infatti, che la sospensione della prestazione collegata al reddito in caso di mancata comunicazione della situazione reddituale nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti previdenziali, abbia un'evidente finalità di tutela nei
5 confronti dei percettori di tali prestazioni: costoro, infatti, avvedendosi del mancato pagamento della prestazione, sono indotti ad adempiere all'obbligo di comunicazione. Sul punto questo giudice condivide le motivazioni espresse dalla giurisprudenza di merito, segnatamente dal Tribunale di Perugia sez. lav.sent. n. 39/ 2021, che ha osservato “ …In definitiva, CP_ si ritiene che l' abbia effettuato un'indebita commistione tra vicende giuridiche che devono essere mantenute distinte sulla base della disposizione di cui all'art. 13, comma 6 lett. c l. n. 122 del 2010. Un conto, infatti, è il provvedimento di revoca definitiva che consegue alla sospensione della prestazione la quale, a sua volta, discende dalla mancata comunicazione dei redditi e che incide direttamente sul diritto alla prestazione;
diritto che cessa, con effetto ex nunc, dopo la già disposta sospensione dell'erogazione per sessanta giorni. Un conto è, invece, il recupero dei ratei pensionistici (normativamente ipotizzati come) indebitamente corrisposti erogati nell'anno in cui la comunicazione reddituale omessa avrebbe dovuto essere inviata, effetto, questo, che consegue solo al provvedimento di revoca definitiva della prestazione. CP_ Nel caso di specie, come evidenziato, l' non ha proceduto né alla sospensione della prestazione né alla revoca definitiva della stessa che, infatti, è ancora in corso di godimento. Ne consegue che il recupero disposto ai sensi dell'art. 13, comma 6 lett. c l. n. 122 del 2010 non può considerarsi legittimo in quanto non preceduto dai provvedimenti prodromici che, sulla base della medesima disposizione, lo avrebbero dovuto precedere e che, come sopra sottolineato, avrebbero consentito alla parte ricorrente di sanare l'irregolarità.” D'altronde, vertendosi in tema di assistenza, le norme speciali che consentono la ripetizione di prestazioni indebite debbono essere interpretate, quanto ai requisiti preliminari condizionanti il recupero, in modo rigoroso e senza potersi ampliare il loro ambito d'applicazione così come normativamente stabilito Con riferimento all'indebito c.d. assistenziale, infatti, la Suprema Corte (cfr. la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI^ n. 13223 del 2020) ha sinteticamente ma esaustivamente ricostruito il sistema nei termini che seguono "- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, Per_1 ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". 6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). 7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure
6 aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". Ne consegue che, tale essendo la regola generale di settore, norme, come quella di cui all'art. 13, comma 6 lett. c l. CP_ n. 122 del 2010, che consentono, a determinate condizioni e quale effetto di specifiche procedure, all il recupero dell'indebito a prescindere dalla situazione di mala fede dell'accipiens, vanno interpretate restrittivamente non potendosi, dunque, prescindere dalla verifica preliminare in ordine all'effettiva ricorrenza di tutti gli atti prodromici individuati dalle norme stesse. Mancando, nel caso di specie, come già più volte evidenziato, sia il provvedimento di sospensione della prestazione sia un provvedimento di revoca definitiva e, eventualmente, di successivo ripristino della prestazione il recupero del trattamento pensionistico erogato alla parte ricorrente nell'anno 2015 deve essere qualificato illegittimo.”. Ebbene, posto che nel caso di specie, non vi è prova della comunicazione del provvedimento di sospensione né, di fatto, risulta cha la prestazione non sia stata più erogata, il recupero del trattamento pensionistico erogato alla parte ricorrente nell'anno 2015 deve essere qualificato illegittimo. Conseguentemente, deve dichiararsi l'irripetibilità della somma di euro 4.886,57 pretesa dall' CP_1
Al di là di questo aspetto, e ferme ed assorbenti le suesposte considerazioni, va osservato, per completezza, che è pacifico in causa, in mancanza di contestazioni sul punto da parte dell
CP_1 che la ricorrente nel periodo di causa non ha percepito altri redditi se non quelli derivanti dalla pensione categoria SO e dalla indennità di accompagnamento di cui è titolare;
parimenti non è contestato dall' il fatto che la situazione reddituale in questo periodo sia rimasta invariata
CP_1 rispetto a quella pregressa. Pertanto, non avendo percepito alcun reddito ulteriore rispetto a quello derivante dalle prestazioni erogate dall' ed essendo la situazione reddituale rimasta invariata, la ricorrente
CP_1 rientra fra coloro che non erano obbligati ad inoltrare il modello reddituale per gli anni in questione. Venendo a questo punto all'esame della domanda (proposta con il giudizio RG n. 7800/ 2019) volta alla declaratoria della illegittimità della trattenuta mensile di euro 135,73 pacificamente operata dall' si osserva quanto segue.
CP_1
Nel costituirsi in giudizio l' ha, invero, dedotto che l'indebito scaturiva dalla corresponsione CP_1 della maggiorazione sociale della pensione nonché di quote di pensione ai superstiti non spettanti a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Tuttavia, il medesimo ha, sempre in sede di costituzione in giudizio, versato in atti l'opposta CP_2 comunicazione datata 24.10.2017, dove si legge che “nonostante i solleciti la sua dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2014 non ci è pervenuta. Per effetto di tale inadempimento, come le avevamo comunicato, l CP_2
è tenuto a procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010…Pertanto, da gennaio 2015 a dicembre 2015 sulla pensione CP_ numero 28449660 categoria SO l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 4.886,57. Tale importo sarà recuperato attraverso una trattenuta, per n. 36 rate mensili, sulle pensioni in godimento, a partire dal mese di maggio 2018 e fino ad estinzione del debito.” Appare, dunque, evidente, al di là delle deduzioni contenute in memoria, che la trattenuta in parola è chiaramente relativa, e conseguente, all' indebito di euro 4.886,57 relativo ai ratei di
7 pensione di reversibilità per il periodo 01.01.2015 al 31.12.2015, e della cui irripetibilità si è già detto sopra. Ed allora, accertata l'illegittimità dell'indebito- che costituisce il presupposto della trattenuta per cui è causa- non può che concludersi per l'illegittimità della trattenuta mensile operata dall' CP_1 sulla pensione di reversibilità della ricorrente, con assorbimento di ogni altra questione e doglianza prospettata sul punto dalla parte ricorrente. Ne discende che il ricorso va accolto e, per l'effetto, l' va condannato alla restituzione delle CP_1 somme (pacificamente) trattenute sulla pensione di reversibilità della ricorrente a decorrere da maggio 2018, in ragione dell'indebito oggetto di causa;
in mancanza di specifica quantificazione da parte dell'istante delle somme richieste in restituzione(non avendo la parte effettuato alcun conteggio al riguardo) la domanda promossa deve intendersi nei termini domanda di condanna generica(prevista dall'art. 278 c.p.c. e pienamente ammissibile anche nel rito del lavoro cfr. Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 8576 del 5 maggio 2004; v. anche Cass. Sez. L, sentenza n. 4805 del 26/03/2012).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex dm n.55/2014, utilizzando i parametri minimi in ragione della non complessità dell'accertamento, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in persona del Giudice dott.ssa Filomena Naldi, quale giudice del lavoro, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovuta la restituzione della somma di euro 4.886,57 richiesta dall' a titolo di indebito;
CP_1 CP_
2. per l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo sulla pensione di reversibilità in godimento alla ricorrente;
CP_
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1312,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi. Nola, 10.11.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Filomena Naldi
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