CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 693/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
EC GI IO SE, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6917/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249014306684000 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 01 Agosto 2024, la Signora Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249014306684/000 notificata in data 10.06.2024, relativamente all'avviso di accertamento n.TYS018303375/2013 asseritamente notificato in data 17.12.2013, relativo a IRPEF redditi soggetti a tassazione separata anno 2008, recante la somma di euro 8.489,64 e contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 7, L 212/2000
(Statuto del Contribuente)
L'intimazione di pagamento impugnata non contiene le informazioni obbligatorie previste dalla normativa, quali: l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete sull'atto notificato;
il responsabile del procedimento;
l'organo o l'autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. La mancanza di tali elementi è considerata causa di nullità dell'atto, come confermato dalla giurisprudenza citata (Cass. 28/6/2016 n.13322; Cass.
Ordinanza n. 3281/2020), in quanto incide sui diritti fondamentali del contribuente al contraddittorio e alla difesa. Inoltre, l'atto non indica in modo dettagliato il computo degli interessi, il tasso applicato e il metodo di calcolo adottato, rendendo difficile la contestazione degli importi richiesti.
2) Nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto prodromico
La ricorrente afferma di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta
2008, né di atti successivi idonei a interrompere i termini di prescrizione. L'assenza di valida notifica dell'atto presupposto comporta l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente da parte dell'Agente della
Riscossione. La giurisprudenza richiamata (Cass. Civile Ord. 3874/2024) sottolinea che l'Agente della
Riscossione è l'unico legittimato passivo necessario e ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente creditore se sono in discussione questioni attinenti al credito.
3) Prescrizione della pretesa avanzata con l'intimazione di pagamento opposta.
In assenza di notifica dell'avviso di accertamento e di atti interruttivi, si eccepisce la prescrizione del diritto di credito vantato dall'Amministrazione finanziaria. Anche ove si volesse ritenere notificato l'avviso di accertamento nel 2013, tra tale data e la notifica dell'intimazione di pagamento (2024) non risultano atti interruttivi della prescrizione, con conseguente estinzione del diritto.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In via preliminare, l'Ufficio sottolinea che parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione che attesti la data di notifica dell'atto impugnato, elemento essenziale per la verifica della decadenza o meno dal diritto di impugnazione. Tale mancanza, secondo la giurisprudenza, comporta l'inammissibilità del ricorso, che può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nel merito, si evidenzia che l'avviso di accertamento prodromico è stato regolarmente notificato alla contribuente e che l'intimazione di pagamento segue un modello ministeriale vincolato, il cui contenuto non può essere modificato dall'Amministrazione. La motivazione dell'atto, pertanto, è conforme alla normativa e alle indicazioni giurisprudenziali, che escludono la possibilità di annullamento per asserita insufficienza motivazionale quando l'atto si limita a richiamare gli atti prodromici già notificati. Anche per quanto riguarda il calcolo degli interessi e delle altre somme richieste, la giurisprudenza richiamata dall'Ufficio afferma che non è necessaria una motivazione specifica, essendo sufficiente il rinvio agli atti precedenti.
Rispetto alla contestazione della mancata notifica dell'atto prodromico, l'Ufficio ribadisce che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e che la contribuente ha già esperito i rimedi giurisdizionali previsti, con esito sfavorevole sia in primo che in secondo grado. L'intimazione di pagamento si fonda su tale avviso e sulle sentenze intervenute, nonché sull'affidamento delle somme ad Agenzia delle Entrate
Riscossione per la riscossione provvisoria. Pertanto, la doglianza relativa alla mancata notifica dell'atto prodromico risulta priva di fondamento.
In relazione alla prescrizione della pretesa tributaria, l'Ufficio richiama la normativa e la giurisprudenza di riferimento, sottolineando che il termine ordinario di prescrizione per i crediti tributari è decennale e che, nel caso di specie, non è decorso tale termine dalla notifica dell'avviso di accertamento. Inoltre, la proposizione del ricorso e dell'appello ha interrotto i termini di prescrizione, e il periodo di sospensione delle attività di riscossione disposto per l'emergenza Covid-19 deve essere computato ai fini del calcolo dei termini.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La giurisprudenza e la normativa tributaria stabiliscono che l'intimazione di pagamento (o cartella di pagamento) deve essere fondata su un valido avviso di accertamento, che costituisce l'atto presupposto.
Qualora l'avviso di accertamento sia stato annullato con sentenza, viene meno il presupposto giuridico per la riscossione e, di conseguenza, l'intimazione deve essere rigettata.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la cartella di pagamento è nulla se non preceduta dalla rituale notifica dell'avviso di accertamento, o se quest'ultimo è stato annullato (Cass. SS.
UU. 25.7.2007 n. 16412; Cass. SS.UU.
4.3.2008 n. 5791). In tal caso, il giudice deve dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, poiché la pretesa tributaria non ha più fondamento giuridico (art. 7, legge n.
212/2000; art. 19, d.lgs. n. 546/1992).
Inoltre, la validità e l'efficacia degli atti della riscossione sono condizionate alla legittimità degli avvisi di accertamento che li precedono, salvo l'esistenza di vizi propri della cartella (C.T.R. Venezia 20 dicembre
2004 n. 68). Pertanto, se l'avviso di accertamento è stato annullato con sentenza passata in giudicato,
l'intimazione di pagamento deve essere rigettata per carenza del presupposto impositivo.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di accertamento n. TYS01B303375/2013 è stato regolarmente notificato alla contribuente in data 17/12/2013, impugnato e definito con sentenza di primo grado n. 9854/16/2016, che ha rigettato il ricorso della contribuente, e successivamente confermato dalla sentenza di secondo grado n. 3775/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Catania. Tali decisioni, passate in giudicato, hanno accertato la legittimità della pretesa tributaria e la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento.
L'intimazione di pagamento impugnata costituisce atto vincolato, redatto su modello ministeriale, e contiene gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente. La mancata indicazione analitica delle modalità di calcolo degli interessi e delle altre somme non determina nullità dell'atto, essendo sufficiente il riferimento agli atti prodromici, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto all'eccezione di prescrizione, il credito tributario risulta soggetto al termine ordinario decennale, non ancora decorso, tenuto conto delle cause di sospensione e interruzione indicate dall'Ufficio, nonché della proposizione di ricorso e appello da parte della contribuente, che hanno interrotto i termini di prescrizione.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, la ricorrente va condannata a rifondere all'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente costituita Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Catania, delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 (ottocento/00). Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 21 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Giuseppe Giovanni Colavecchio)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
EC GI IO SE, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6917/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249014306684000 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 01 Agosto 2024, la Signora Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249014306684/000 notificata in data 10.06.2024, relativamente all'avviso di accertamento n.TYS018303375/2013 asseritamente notificato in data 17.12.2013, relativo a IRPEF redditi soggetti a tassazione separata anno 2008, recante la somma di euro 8.489,64 e contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 7, L 212/2000
(Statuto del Contribuente)
L'intimazione di pagamento impugnata non contiene le informazioni obbligatorie previste dalla normativa, quali: l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete sull'atto notificato;
il responsabile del procedimento;
l'organo o l'autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. La mancanza di tali elementi è considerata causa di nullità dell'atto, come confermato dalla giurisprudenza citata (Cass. 28/6/2016 n.13322; Cass.
Ordinanza n. 3281/2020), in quanto incide sui diritti fondamentali del contribuente al contraddittorio e alla difesa. Inoltre, l'atto non indica in modo dettagliato il computo degli interessi, il tasso applicato e il metodo di calcolo adottato, rendendo difficile la contestazione degli importi richiesti.
2) Nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'atto prodromico
La ricorrente afferma di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta
2008, né di atti successivi idonei a interrompere i termini di prescrizione. L'assenza di valida notifica dell'atto presupposto comporta l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente da parte dell'Agente della
Riscossione. La giurisprudenza richiamata (Cass. Civile Ord. 3874/2024) sottolinea che l'Agente della
Riscossione è l'unico legittimato passivo necessario e ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente creditore se sono in discussione questioni attinenti al credito.
3) Prescrizione della pretesa avanzata con l'intimazione di pagamento opposta.
In assenza di notifica dell'avviso di accertamento e di atti interruttivi, si eccepisce la prescrizione del diritto di credito vantato dall'Amministrazione finanziaria. Anche ove si volesse ritenere notificato l'avviso di accertamento nel 2013, tra tale data e la notifica dell'intimazione di pagamento (2024) non risultano atti interruttivi della prescrizione, con conseguente estinzione del diritto.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In via preliminare, l'Ufficio sottolinea che parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione che attesti la data di notifica dell'atto impugnato, elemento essenziale per la verifica della decadenza o meno dal diritto di impugnazione. Tale mancanza, secondo la giurisprudenza, comporta l'inammissibilità del ricorso, che può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nel merito, si evidenzia che l'avviso di accertamento prodromico è stato regolarmente notificato alla contribuente e che l'intimazione di pagamento segue un modello ministeriale vincolato, il cui contenuto non può essere modificato dall'Amministrazione. La motivazione dell'atto, pertanto, è conforme alla normativa e alle indicazioni giurisprudenziali, che escludono la possibilità di annullamento per asserita insufficienza motivazionale quando l'atto si limita a richiamare gli atti prodromici già notificati. Anche per quanto riguarda il calcolo degli interessi e delle altre somme richieste, la giurisprudenza richiamata dall'Ufficio afferma che non è necessaria una motivazione specifica, essendo sufficiente il rinvio agli atti precedenti.
Rispetto alla contestazione della mancata notifica dell'atto prodromico, l'Ufficio ribadisce che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e che la contribuente ha già esperito i rimedi giurisdizionali previsti, con esito sfavorevole sia in primo che in secondo grado. L'intimazione di pagamento si fonda su tale avviso e sulle sentenze intervenute, nonché sull'affidamento delle somme ad Agenzia delle Entrate
Riscossione per la riscossione provvisoria. Pertanto, la doglianza relativa alla mancata notifica dell'atto prodromico risulta priva di fondamento.
In relazione alla prescrizione della pretesa tributaria, l'Ufficio richiama la normativa e la giurisprudenza di riferimento, sottolineando che il termine ordinario di prescrizione per i crediti tributari è decennale e che, nel caso di specie, non è decorso tale termine dalla notifica dell'avviso di accertamento. Inoltre, la proposizione del ricorso e dell'appello ha interrotto i termini di prescrizione, e il periodo di sospensione delle attività di riscossione disposto per l'emergenza Covid-19 deve essere computato ai fini del calcolo dei termini.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 21 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La giurisprudenza e la normativa tributaria stabiliscono che l'intimazione di pagamento (o cartella di pagamento) deve essere fondata su un valido avviso di accertamento, che costituisce l'atto presupposto.
Qualora l'avviso di accertamento sia stato annullato con sentenza, viene meno il presupposto giuridico per la riscossione e, di conseguenza, l'intimazione deve essere rigettata.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la cartella di pagamento è nulla se non preceduta dalla rituale notifica dell'avviso di accertamento, o se quest'ultimo è stato annullato (Cass. SS.
UU. 25.7.2007 n. 16412; Cass. SS.UU.
4.3.2008 n. 5791). In tal caso, il giudice deve dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, poiché la pretesa tributaria non ha più fondamento giuridico (art. 7, legge n.
212/2000; art. 19, d.lgs. n. 546/1992).
Inoltre, la validità e l'efficacia degli atti della riscossione sono condizionate alla legittimità degli avvisi di accertamento che li precedono, salvo l'esistenza di vizi propri della cartella (C.T.R. Venezia 20 dicembre
2004 n. 68). Pertanto, se l'avviso di accertamento è stato annullato con sentenza passata in giudicato,
l'intimazione di pagamento deve essere rigettata per carenza del presupposto impositivo.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di accertamento n. TYS01B303375/2013 è stato regolarmente notificato alla contribuente in data 17/12/2013, impugnato e definito con sentenza di primo grado n. 9854/16/2016, che ha rigettato il ricorso della contribuente, e successivamente confermato dalla sentenza di secondo grado n. 3775/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Catania. Tali decisioni, passate in giudicato, hanno accertato la legittimità della pretesa tributaria e la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento.
L'intimazione di pagamento impugnata costituisce atto vincolato, redatto su modello ministeriale, e contiene gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente. La mancata indicazione analitica delle modalità di calcolo degli interessi e delle altre somme non determina nullità dell'atto, essendo sufficiente il riferimento agli atti prodromici, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto all'eccezione di prescrizione, il credito tributario risulta soggetto al termine ordinario decennale, non ancora decorso, tenuto conto delle cause di sospensione e interruzione indicate dall'Ufficio, nonché della proposizione di ricorso e appello da parte della contribuente, che hanno interrotto i termini di prescrizione.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, la ricorrente va condannata a rifondere all'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente costituita Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Catania, delle spese di lite che si liquidano in euro 800,00 (ottocento/00). Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 21 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Giuseppe Giovanni Colavecchio)