Sentenza 26 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12501 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2003 |
Testo completo
1 2 5 01 /0 3 AULA “A” 66 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO oggetto composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LAVORO Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N. 04310/2001 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere Cron. 26383 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA UD. 18.03.2003 sul ricorso proposto da DE MM IA EO DE MM RI AR quali eredi di De LD ZA, deceduta il 02 luglio 2000, rapp.te e difese dall'avv. Aldo Licci, con il quale elett.te domiciliano in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
I. N. P. S. Ch 9 8 5 1 1 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo, Nicola Valente e Paolo Marchini, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al ricorso notificato, - costituito solo con procura - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce n. 00280/2000 depositata il 07 febbraio 2000, R.G. n. 00385/1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 18 marzo 2003 dal Relatore Cons, dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Aldo Licci per EL MA UC LE e EL MA IA AR, quali eredi di De LD ZA;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 00018/99 dell'08 gennaio 1999 il Pretore di Lecce accoglieva la domanda proposta da ZA De LD contro l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps) diretta al riconoscimento in suo favore del suo diritto alla perequazione automatica in quota fissa del pro rata italiano a far tempo del 1° gennaio 1976, e condannava l'Inps al pagamento delle differenze maturate fino al 30 aprile 1984 ai sensi dell'art. 10 della legge n. 160 del 1975. Il Tribunale di Lecce accoglieva l'appello dell'Inps e, in riforma della sentenza appellata, rigettava la domanda proposta dalla De LD, e rigettava l'appello 2 incidentale della stessa diretto al riconoscimento della protrazione del beneficio riconosciutole anche per il periodo successivo al 30 aprile 1984. Osservava il Tribunale che "il diritto alle cd. quote fisse spetta solo in relazione ai trattamenti pensionistici a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, superiori al minimo, talché ingiustificata ed illegittima si appalesa l'estensione del beneficio a trattamenti non a carico del detto fondo". Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza EL MA UC LE e EL MA IA AR, quali eredi di De LD ZA, deceduta il 02 luglio 2000, affidandosi a due motivi di censura. L'Inps si è costituito depositando agli atti la sola procura speciale. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso EL MA UC LE e EL MA IA AR, quali eredi di De LD ZA, denunziano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in ordine all'art. 10 della legge n. 160 del 1975 applicabile alle pensioni a carico del Fondo lavoratori dipendenti. Deducono che il Tribunale aveva omesso qualsiasi motivazione circa l'esclusione nella specie del diritto della propria dante causa, atteso che risultava agli atti che la pensione apparteneva proprio al Fondo lavoratori dipendenti (sigla SO/S), in quanto di reversibilità dal marito con totalizzazione dei contributi versati sulla sua posizione lavorativa in Italia e all'estero, nonché la circostanza che la stessa pensione era superiore al trattamento minimo fin dalla maturazione di essa. Con il secondo motivo di ricorso EL MA UC LE e EL MA IA AR, quali eredi di De LD ZA, denunziano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in ordine al "pagamento della prestazione sino al soddisfo". 3 Deducono le attuali ricorrenti che il Tribunale aveva omesso ogni motivazione sull'appello incidentale con il quale era stata chiesta la illegittimità della estinzione del beneficio al 1° maggio 1984 per effetto della legge n. 730 del 1983, tenuto conto che l'abrogazione dell'art. 10 della legge n. 160 del 1975 non comportava la perdita del beneficio già riconosciuto. Il primo motivo è fondato. Risulta chiaramente dagli atti che l'assicurata aveva agito in relazione alla prestazione pensionistica avente la sigla SO/s che va letta nel senso di “pensione” in godimento a favore di “superstiti" della categoria “lavoratori dipendenti in regime internazionale". Tanto è stato escluso dalla sentenza impugnata senza la benché minima motivazione circa la diversa lettura della indicata sigla ovvero della diversa interpretazione di detta sigla, e cioè in relazione a circostanza la cui decisività non può essere messa in dubbio, tenuto conto dello stesso prosieguo motivazionale della sentenza impugnata “talché ingiustificata ed illegittima si appalesa l'estensione del beneficio a trattamenti pensionistici non a carico del detto fondo" pensioni lavoratori dipendenti. La questione proposta con il secondo motivo di ricorso è inammissibile, non essendo stata essa oggetto di valutazione da parte del giudice di merito per effetto del ritenuto assorbimento dell'appello incidentale. Il ricorso, pertanto, va accolto per quanto di ragione, la sentenza va cassata in relazione alla censura accolta, e la causa rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Bari, il quale provvederà al riesame della controversia h 4 in considerazione della su estesa osservazione, e al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma il 18 marzo 2003. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente собасний раздалеча sepe Giuseppe Tanniruberto IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 26 AGO, 2003 oggi, CANCELLIERE 5