Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 15/12/2025, n. 8113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8113 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08113/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03321/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3321 del 2025, proposto da MA ES, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Ciruzzi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale AP, domiciliataria ex lege in AP, via Diaz 11;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 6882 del 16 settembre 2015 emessa dal Tribunale di AP – G.D. dott. Lucantonio – nel procedimento recante R.G. n. 46555/2011, a cui in data 28 settembre 2015 veniva apposta la formula esecutiva e notificata al Ministero dell’Istruzione il 22 maggio 2018, non eseguita spontaneamente su richiesta, passata in giudicato – recante condanna del Ministero al pagamento, in favore dell’istante “ …dell’indennità ex art 8 della l. n. 604/66 nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto… ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA PA nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione la signora MA ES agisce per l’esatta ottemperanza alla sentenza n. 6882 del 16 settembre 2015 emessa dal Tribunale di AP (procedimento recante R.G. n. 46555/2011), recante condanna del Ministero al pagamento, in favore dell’istante “ …dell’indennità ex art 8 l. n. 604/1966 nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto… ” per il “danno comunitario” derivante dal ricorso ai contratti a termine da parte della P.A.
2. Espone che con atto di precetto dell’8-9 novembre 2018 è stato intimato al Ministero il pagamento di quanto dovuto in favore dei ricorrenti (tra i quali figurava anche la signora MA ES), per complessivi € 55.349,07, oltre interessi; successivamente veniva notificato il 31/1-1/2/2019 atto di pignoramento presso terzi a cui seguiva dichiarazione ex art. 547 c.p.c. negativa, resa dal terzo pignorato Banca d’Italia.
3. Parte ricorrente ha quindi chiesto, in forza della sentenza ottemperanda, di ordinare al Ministero della Istruzione di corrispondere in favore della ricorrente la somma di € 18.016,68 (cfr. atto di precetto) oltre ad interessi dal 1° gennaio 2019 al soddisfo, secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della ricorrente MA ES, derivanti dalla disposizione di cui al d.l. 112/2008 art. 78 e successivi decreti di attuazione.
4. L’odierna istante ritenendo sussistenti i presupposti per l’esperibilità dell’azione ex art. 112 c.p.a ha chiesto altresì la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione con condanna della stessa al pagamento della penalità di mora.
5. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile.
6. Alla udienza della 23 settembre 2025, sentiti i difensori delle parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In punto di ammissibilità della domanda azionata si osserva che la sentenza in epigrafe indicata munita di formula esecutiva è stata notificata in data 22 maggio 2018 nella sede reale dell’Amministrazione resistente, sicché è utilmente decorso il termine di 120 giorni previsto nel caso di crediti pecuniari verso le Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
8. È inoltre stato depositato il certificato di passaggio in giudicato della decisione n. 6882 del 16 settembre 2015 del Tribunale di AP.
9. Ciò posto, la domanda deve essere accolta non risultando dagli atti di causa il superamento dell’inadempienza dell'amministrazione, e per l'effetto deve essere ordinato al Ministero intimato di procedere, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore, alla liquidazione di tutte le somme come in atti dovute.
10. In particolare, in riferimento alla domanda di condanna al pagamento degli interessi sulle somme dovute, la sentenza del Tribunale di AP ha stabilito che per il periodo successivo alla sentenza sono dovuti gli interessi legali secondo la disciplina comune delle obbligazioni di valuta. Nella fattispecie, tuttavia, deve darsi atto che parte ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi solo a partire dal 1° gennaio 2019. Tali interessi, vanno quindi riconosciuti esclusivamente dal 1° gennaio 2019 fino al soddisfo.
11. Per l’ipotesi del protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione si nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delegare, all'interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
12. Al riguardo si deve altresì precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, AP, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l'utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all'art. 55 del citato d.P.R., all'art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell'incarico, all'art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato "Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali", rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato "Indirizzi PEC per il PAT";
13. Non essendo state evidenziate dalla parte resistente ipotesi di “manifesta iniquità” né la “sussistenza di altre ragioni ostative” previste dall’art. 114 c.p.a deve altresì disporsi, a carico dell'Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all'articolo 114, co. 4, lett. e), c.p.a, in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all'Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l'insediamento del Commissario ad acta).
14. Ritenuto, infine, di liquidare in favore della parte ricorrente le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza - secondo l'ordinario canone della soccombenza, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina all'Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo azionato nei modi e nei termini specificati in motivazione;
b) condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, degli interessi legali maturati sulle somme dovute dal 1° gennaio 2019 (indicato da parte ricorrente) fino al soddisfo;
c) condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme complessivamente dovute, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
d) nomina Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delegare, all'interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
e) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LI SA Di AP, Presidente
IA PA, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA PA | LI SA Di AP |
IL SEGRETARIO