TAR Palermo, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 2774
TAR
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
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TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Improcedibile
    Insussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente

    La domanda di annullamento è divenuta improcedibile a seguito del ritiro in autotutela dell'ordinanza impugnata con successiva ordinanza n. 61/2025.

  • Improcedibile
    Eccesso di potere per sviamento

    La domanda di annullamento è divenuta improcedibile a seguito del ritiro in autotutela dell'ordinanza impugnata con successiva ordinanza n. 61/2025.

  • Improcedibile
    Carenza di istruttoria e violazione del principio di partecipazione procedimentale

    La domanda di annullamento è divenuta improcedibile a seguito del ritiro in autotutela dell'ordinanza impugnata con successiva ordinanza n. 61/2025.

  • Improcedibile
    Eccesso di potere per inadeguatezza, difetto di proporzionalità e ragionevolezza

    La domanda di annullamento è divenuta improcedibile a seguito del ritiro in autotutela dell'ordinanza impugnata con successiva ordinanza n. 61/2025.

  • Improcedibile
    Violazione del principio di precauzione, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa

    La domanda di annullamento è divenuta improcedibile a seguito del ritiro in autotutela dell'ordinanza impugnata con successiva ordinanza n. 61/2025.

  • Improcedibile
    Illegittimità della durata del provvedimento

    La domanda di annullamento è divenuta improcedibile a seguito del ritiro in autotutela dell'ordinanza impugnata con successiva ordinanza n. 61/2025.

  • Improcedibile
    Contraddittorietà interna del provvedimento

    La domanda di annullamento è divenuta improcedibile a seguito del ritiro in autotutela dell'ordinanza impugnata con successiva ordinanza n. 61/2025.

  • Improcedibile
    Lesione della salute, del benessere psico-fisico e della vita privata dei cittadini

    La domanda di annullamento è divenuta improcedibile a seguito del ritiro in autotutela dell'ordinanza impugnata con successiva ordinanza n. 61/2025.

  • Accolto
    Mancata adozione del Piano di zonizzazione acustica e del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico

    L'azione avverso il silenzio è ammissibile e fondata. L'art. 6 della Legge n. 447/1995 impone ai comuni l'adozione di tali strumenti. Il Comune di Trapani è inerte da anni, nonostante precedenti pronunce giudiziarie e segnalazioni. L'inerzia è illegittima e il Comune ha l'obbligo di provvedere.

  • Accolto
    Mancato adeguamento del Regolamento locale di igiene e sanità o di polizia municipale

    L'azione avverso il silenzio è ammissibile e fondata. L'art. 6 della Legge n. 447/1995 impone ai comuni l'adozione di tali strumenti. Il Comune di Trapani è inerte da anni, nonostante precedenti pronunce giudiziarie e segnalazioni. L'inerzia è illegittima e il Comune ha l'obbligo di provvedere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 2774
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 2774
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo