Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02774/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01216/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2025, proposto dal Comitato Centro Storico in persona del legale rappresentante pro tempore , AT ER, ZA EL, LU AN, GN IN, OL SA, IS AN, GN DO, OL AO, TI HE (in proprio e n.q. di titolare della struttura ricettiva “ TI Apartments ”), La VI Claudia (in proprio e n.q. di titolare della struttura ricettiva “ Casina delle Palme holiday apartments ”), AR TO, IE IE Sylwia, VI IL, IT MA, VA LL LI, De RI SE, NE VI, Di IT RE, ZZ TO, IE NA, IL OS, NE PP, AT NN, La VI RI, OL CA, OL NN, OL LA, CI AS, GN GI, TI VI, rappresentati e difesi dagli avvocati Donato D'Angelo e LIbetta Abelardi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati AN Paolo Di Trapani e Carmela Santangelo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco dell’intimato Comune n. 39 del 15 maggio 2025, recante la disciplina temporanea delle attività musicali, della vendita di bevande alcoliche e ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle attività di esercizio pubblico e intrattenimento;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
nonché per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento del suddetto Comune per:
- la mancata adozione: a) del Piano di zonizzazione acustica; b) del Regolamento comunale per la tutela dell’inquinamento acustico;
- il mancato adeguamento del Regolamento locale di igiene e sanità o di polizia municipale, in violazione della Legge 447 del 1995;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2025 il dott. TO CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente agisce per l’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Trapani n. 39 del 15 maggio 2025, recante la disciplina temporanea delle attività musicali, della vendita di bevande alcoliche e ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle attività di esercizio pubblico e intrattenimento, nonché per l’accertamento del silenzio-inadempimento dell'Amministrazione intimata con riguardo all'adozione della regolamentazione in materia di inquinamento acustico prescritta dall’art. 6 della legge 26.10.1995, n. 447.
2. Premettono i ricorrenti che il Comune di Trapani non ha adottato né il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, né un Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico ex l. n. 447/1995 e che, negli ultimi anni, la materia della c.d. “ movida ” e del contenimento del rumore e dell’inquinamento acustico nel centro della Città è stata disciplinata con ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, aventi appunto ad oggetto la disciplina temporanea delle attività musicali e della vendita di bevande alcoliche.
Da ultimo con l'ordinanza n. 39/2025, in questa sede impugnata, vigente sino al 31 gennaio 2026, l'Amministrazione comunale avrebbe reso meno stringenti i limiti disposti con precedenti provvedimenti disponendo in particolare:
(i) il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 03:00 e, per i locali del centro storico, dalle ore 24.00 sino alle ore 6.00;
(ii) il divieto di emissioni musicali sia all’interno che all’esterno, nei giorni della settimana da domenica a venerdì non oltre le ore 01:00 del giorno successivo, ed il sabato fino alle ore 02:00 del giorno successivo; e, nei mesi di giugno, luglio e agosto: sia all’interno che all’esterno, nei giorni della settimana da domenica a giovedì non oltre le ore 01:00 del giorno successivo; il venerdì e sabato fino alle ore 02:00 del giorno successivo;
(iii) l'autorizzazione, senza verifica tecnica preventiva, allo svolgimento fino a 30 piccoli intrattenimenti musicali per ciascun esercizio pubblico, senza richiedere valutazioni da parte degli uffici competenti o misurazioni fonometriche.
3. Ciò posto, i ricorrenti evidenziano altresì:
- che il Comitato Centro Storico di Trapani è costituito da cittadini residenti e operatori economici del centro storico di Trapani, ed ha l’obiettivo di tutelarne gli interessi e la qualità della vita;
- che i cittadini ricorrenti sono residenti nel centro storico;
- che le due strutture ricettive ricorrenti operano nel centro storico;
- di aver infruttuosamente denunciato all'Amministrazione comunale numerosi episodi di disturbo alla quiete pubblica, vandalismo, risse, schiamazzi e consumo di alcolici nelle ore notturne e, soprattutto, nei mesi estivi.
Tanto premesso, il mezzo di tutela all’esame notificato il 14 luglio 2025 e depositato il 18 luglio successivo, è affidato alle seguenti censure:
- Violazione di legge con riferimento: agli artt. 50, comma 5, e 54 del TUEL; dell’art. 9 della Legge n. 447 del 1995. Eccesso di potere per sviamento.
- Carenza di istruttoria e violazione del principio di partecipazione procedimentale (art. 3 L. 241/1990). Eccesso di potere per inadeguatezza, difetto di proporzionalità e ragionevolezza.
- Violazione del principio di precauzione, di proporzionalità e del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost. e art. 1 L. 447/1995). Eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà e manifesta ingiustizia.
- Illegittimità della durata del provvedimento: eccesso temporale e uso surrogatorio dell’ordinanza, in violazione degli artt. 50 e 54 del TUEL, art. 1 e art. 3 L. 241/1990.
- Contraddittorietà interna del provvedimento e violazione dei principi di logicità, coerenza e chiarezza normativa, in violazione degli artt. 1 e 3 L. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.
- Violazione degli articoli 32 e 97 della Costituzione, e dell’art. 8 CEDU”.
3.1 Con il primo motivo parte ricorrente lamenta:
- l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente con riguardo all'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 (sotto il profilo della reiterazione annuale di simili provvedimenti e sotto il differente profilo dell'eccessiva durata degli effetti dell'ordinanza), all'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 (posto che il richiamo alla salute pubblica sarebbe strumentale a un ampliamento dell'orario di diffusione musicale e di somministrazione di bevande alcoliche) e all'art. 9 della legge n. 447/1995 (stante che difetterebbero nella fattispecie eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ed in ragione del già visto, in tesi, strumentale richiamo alla salute pubblica);
- lo sviamento rispetto alla ratio delle norme richiamate a presidio delle esigenze di tutela e tranquillità dei residenti, posto che l’ordinanza impugnata avrebbe esteso gli orari notturni di vendita degli alcolici, di chiusura degli esercizi commerciali e di diffusione musicale ben oltre quelli fissati con precedenti ordinanze, sacrificando così l’esigenza di tutela e riposo dei residenti, a vantaggio di esigenze di carattere commerciale e turistico, senza nemmeno disporre l'abbassamento del livello musicale a partire dalle ore 23.00 e senza prevedere la preventiva produzione di relazioni tecniche sul livello di emissione sonora per gli esercizi pubblici, in caso dei “concertini” all’aperto, come era previsto in passato.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato la pretermissione, nell'impugnata ordinanza, di ogni riferimento alle numerose richieste, osservazioni e contributi conoscitivi trasmessi nel tempo dai cittadini, da singoli residenti e dalle realtà organizzate, tra cui il Comitato Centro Storico di Trapani, a tutela delle esigenze di riposo e tranquillità dei residenti del centro stesso. Tale omissione denoterebbe la carenza di rilevanti elementi istruttori, che avrebbero dovuto essere oggetto considerazione e ponderazione nel bilanciamento con gli altri interessi coinvolti.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente denunzia, invece, il carattere sproporzionato e irragionevole delle prescrizioni contestate, atteso che il provvedimento impugnato:
(i) consentirebbe agli esercenti – anche in aree ad elevata densità abitativa – di organizzare fino a 30 serate annue di spettacoli musicali e intrattenimento acustico all’aperto, con il limite della distanza di 50 mt tra un locale e l’altro (nelle precedenti ordinanze il limite tra i locali era di 150 mt); estendendo gli orari serali di apertura fino alle ore 01:00 e alle ore 2:00 di notte, anche nei giorni feriali, peggiorando la situazione degli orari regolata dalle precedenti ordinanze che prevedevano nei giorni festivi il divieto musicale oltre le ore 01:00, con abbassamento del volume dalle ore 23:00;
(ii) avrebbe ridotto le verifiche acustiche a meri obblighi documentali (es. deposito di relazione fonometrica), senza controlli preventivi, periodici o in contraddittorio con i residenti, né sanzioni realmente dissuasive in caso di violazioni;
(iii) avrebbe ampliato gli orari di vendita degli alcolici.
Tutto ciò avrebbe sacrificato in modo irragionevole e sproporzionato i diritti fondamentali dei residenti – in primis il diritto alla salute, al riposo, alla quiete domestica e all’inviolabilità del domicilio – costituzionalmente garantiti (artt. 2, 3, 32 e 41 Cost.) e tutelati anche dalla normativa europea e statale in materia di inquinamento acustico (v. L. 447/1995 e D.P.C.M. 14/11/1997).
3.4. Con il quarto motivo, parte ricorrente ha contestato in particolare il termine di efficacia dell'impugnata ordinanza (31 gennaio 2026), pari ad oltre otto mesi, in quanto asseritamente incompatibile con la natura emergenziale dello strumento utilizzato e tenuto conto della asserita insussistenza dei presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente (primo tra tutti l'assenza di una emergenza imprevedibile), rispetto ai quali è altresì contestata l'assenza di una motivazione puntuale.
3.5. Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la contraddittorietà interna e l'illogicità del provvedimento impugnato che, da un lato (punti da 1.1 a 1.3), vieta nelle ore notturne la vendita e la somministrazione, sia in forma fissa che itinerante, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche e, dall’altro però (punto 1.4), consente ai titolari e gestori degli esercizi muniti della licenza prevista di vendere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche sino alle 3 del mattino.
3.6. Con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente denunzia che l'impugnata ordinanza sarebbe lesiva della salute, del benessere psico-fisico e del rispetto della vita privata e familiare dei cittadini, in particolare di coloro che risiedono stabilmente nelle aree urbane maggiormente esposte al fenomeno della cosiddetta “movida”.
3.7. Con il mezzo di tutela all’esame, come detto, parte ricorrente ha inoltre chiesto di accertare e dichiarare ex artt. 31 e 117, c.p.a., il silenzio inadempimento dell'intimata Amministrazione con riguardo alla mancata adozione del Regolamento acustico comunale e del Piano di classificazione acustica e all’adeguamento del regolamento di polizia Urbana sull’inquinamento acustico, che troverebbero fondamento in uno specifico obbligo a carico dell’Ente, di provvedere d’ufficio e senza necessità di istanze, sancito dall’art. 6 della legge n. 447/1995.
Al riguardo parte ricorrente, nell’affermare l'esperibilità dell'azione avverso il silenzio-inadempimento anche con riguardo a simili atti programmatori, ha dato atto del comportamento inerte del Comune di Trapani a fronte di: (i) un ricorso al TAR accolto nel 2014; (ii) un esposto del 2022; (iii) la partecipazione costante del ricorrente Comitato alle sedute consiliari nel 2023.
4. Per resistere al ricorso, in data 22 luglio 2025, si è costituito in giudizio il Comune di Trapani che con memoria ha dato atto dell'adozione dell'ordinanza sindacale n. 61 del 18.07.2025, di revoca dell’ordinanza sindacale n. 39/2025, impugnata in questa sede e della modifica, nel senso auspicato dai ricorrenti, delle modalità e degli orari di diffusione musicale e fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale.
La difesa comunale ha quindi chiesto che il Collegio provvedesse a dichiarare cessata la materia del contendere.
5. Con memoria dell’8 settembre 2025, parte ricorrente ha evidenziato di avere impugnato con separato ricorso n. r.g. 1453/2025 anche la citata ordinanza n. 61 del 18.07.2025 ed ha insistito sul proprio interesse alla definizione del presente ricorso, atteso che la nuova ordinanza avrebbe carattere elusivo, essendo in tesi finalizzata a provocare l'improcedibilità dell'azione di annullamento. Sotto diverso profilo, parte ricorrente ha affermato che, comunque, persisterebbe il proprio interesse alla definizione della domanda sul silenzio-inadempimento, sulla cui fondatezza ha ulteriormente argomentato.
6. Con ordinanza cautelare n. 485 dell’11 settembre 2025, non appellata, la Sezione ha respinto la domanda cautelare della parte ricorrente evidenziando, quanto all'azione avverso il silenzio-inadempimento, la sussistenza di possibili profili “… di inammissibilità di tale azione, posta la mancanza - in un contesto di decorrenza ultrannuale del termine di conclusione dei relativi procedimenti (cfr. art. 31, c. 2, c.p.a.) - di una specifica istanza dei ricorrenti volta a sollecitare l'adozione della regolamentazione in parola da parte dell'amministrazione comunale”.
In vista della discussione le parti hanno depositato le loro memorie conclusionali, parte ricorrente in particolare, con memoria del 21 ottobre 2025, ha insistito sia sull’ammissibilità dell’azione avverso il silenzio, sia sulla necessità di definire il merito delle censure dedotte avverso il provvedimento impugnato.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 21 novembre 2025.
7. Il Collegio ritiene che la domanda di annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Trapani n. 39 del 15 maggio 2025 sia divenuta improcedibile, atteso che l'ordinanza in questione è stata ritirata in autotutela con l'ordinanza n. 61/2025 a sua volta impugnata con il ricorso n. r.g. 1453/2025.
Come già segnalato nel corso della fase cautelare, con quest’ultima ordinanza la resistente Amministrazione ha adottato misure più restrittive di quelle in questa sede contestate, peraltro in dichiarato accoglimento di alcune delle censure articolate dalla parte ricorrente con il ricorso all’esame. Tali misure hanno inciso, in particolare, sugli orari di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e sulle attività musicali e di intrattenimento (rispetto alle quali la nuova ordinanza ha altresì imposto specifici obblighi di produzione documentale, ha rammentato la necessità del rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico ed ha infine adottato misure volte a scongiurare l'effettuazione a meno di sette giorni tra un "piccolo trattenimento musicale" e l'altro).
Alla luce di quanto esposto, la domanda di annullamento del provvedimento impugnato in questa sede va dichiarata improcedibile per la dirimente considerazione che il suo ritiro in autotutela gli preclude la possibilità di produrre ulteriori effetti.
8. Ciò posto, il Collegio ritiene invece che melius re perpensa rispetto alle conclusioni cui la Sezione era pervenuta nel corso della fase cautelare, l’azione avverso il silenzio proposta dai ricorrenti sia ammissibile e fondata.
In ordine alla questione dell'ammissibilità dello speciale rito sul silenzio in relazione all’adozione di atti amministrativi generali, il Collegio non ignora che, secondo parte della giurisprudenza, l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. può esperirsi solo rispetto ad una specifica attività provvedimentale ( cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7090/2018).
È stato, infatti, evidenziato che – al di fuori di quell’ambito – si genererebbe, specie con riguardo agli atti normativi, la difficoltà di individuare gli specifici destinatari degli atti sollecitati e, per tale via, la stessa posizione giuridica qualificata e differenziata di interesse legittimo.
Sebbene l’orientamento più risalente sia negativo, tuttavia la stessa giurisprudenza sottolinea che la preclusione all’esperibilità del rito sul silenzio non deriva dal mero carattere regolamentare o generale dell’atto di cui si invoca l’adozione, quanto dal fatto che, in ragione dell’ordinario rivolgersi di tali atti a una pluralità indifferenziata di soggetti destinatari, non individuabili ex ante e destinati anche a cambiare nel corso del tempo, come detto è molto complessa e delicata l’opera di individuazione dei requisiti della legittimazione e dell’interesse a ricorrere in capo a chi si attivi per l’adozione di provvedimenti di tal natura.
In sostanza, l’azione avverso il silenzio è impraticabile solo laddove manchi uno specifico e individuato destinatario dell’azione amministrativa (così in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 7 luglio 2009, n. 4351, con specifico riferimento agli atti normativi che, per la loro generalità e astrattezza, vedono quali loro destinatari la collettività, ovvero categorie di soggetti genericamente e astrattamente determinate).
Non essendovi una preclusione, per così dire, di tipo teorico (ma soprattutto normativo), altra parte della giurisprudenza ha riconosciuto che, anche rispetto ad atti generali, possano essere individuati interessi legittimi differenziati e qualificati, in particolare nelle ipotesi di procedimenti officiosi aventi ad oggetto attività di natura generale programmatoria e pianificatoria dovuta nell’ an , ma discrezionale nel quomodo e nel quid (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273; Cons. giust. amm., n. 905 del 2020), rimarcando, altresì, che, in mancanza di una puntuale previsione normativa, l’Amministrazione non può sospendere o interrompere sine die il procedimento di approvazione (Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2020. n. 2212).
“Valga del resto la considerazione che anche i procedimenti di approvazione degli atti amministrativi generali e degli atti normativi non sono esclusi dal campo di applicazione della L. n. 241/90, come dimostra il fatto che l’art. 13 di tale legge sottrae gli indicati procedimenti solo all’applicazione del Capo III della legge, e non a tutta la legge. Tenuto conto di ciò nonché del fatto che gli artt. 31 e 117 c.p.a. si riferiscono, genericamente, alla conclusione del “procedimento amministrativo”, senza fare esplicito riferimento al procedimento di approvazione di uno specifico atto amministrativo, si ricava che non sono gli artt. 31 e 117 c.p.a. a costituire un ostacolo insormontabile alla esperibilità del rito del silenzio nei confronti dell’inerzia delle amministrazioni nella approvazione di atti amministrativi generali o di natura normativa: l’unico vero limite che si ricava da tali norme è che il silenzio deve avere ad oggetto una attività amministrativa, il che esclude che detto ritor possa essere attivato per lamentare l’inerzia nell’approvazione di atti di natura legislativa” (Consiglio di Stato, sez. VI, 30 aprile 2025, n. 3652).
Anche la Corte costituzionale ha da tempo affermato che i principi generali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 - e, in particolare, quelli contemplati dall'art. 2, comma 2, che impone alla Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine all’uopo definito dalla legge - debbono essere applicati anche agli atti amministrativi generali.
Tale dovere, peraltro, prescinde dal fatto che il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio (cfr. TAR Lazio, sez. I, 30 giugno 2021, n. 7716).
In entrambi i casi, l’inosservanza del termine per la definizione del procedimento, pur non comportando la decadenza dal potere, connota in termini di illegittimità il comportamento della Pubblica Amministrazione, con conseguente possibilità per i soggetti interessati di ricorrere in giudizio avverso il silenzio-rifiuto ritualmente formatosi, al fine di tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive attraverso l'utilizzo di tutti i rimedi apprestati dall'ordinamento (Corte cost., sentenze n. 176/2004, n. 355/2002, nonché n. 262/1997).
È stato ancora osservato che, ai fini dell’individuazione dei requisiti della legittimazione e dell’interesse a ricorrere in capo a chi si attivi per l’adozione di provvedimenti di tal natura, non rileva l’ampiezza della discrezionalità, salvo il caso in cui quest’ultima investa anche l’ an del provvedere (è il caso, ad esempio degli strumenti di pianificazione generale in materia urbanistica e relative varianti: Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3798); in tali casi, infatti, al pari di quelli relativi al ritardo nella emanazione di atti normativi è da escludersi la sussistenza di un obbligo di provvedere, anche in considerazione delle valutazioni lato sensu politiche riservate alla P.A. che rendono l’inerzia sostanzialmente insindacabile da parte del Giudice amministrativo (cfr. art. 7, comma 1, ultimo periodo, c.p.a.). Semmai, l’ampiezza del potere discrezionale comporta unicamente una limitazione dei poteri del Giudice con riguardo alla portata conformativa della pronuncia sul silenzio. Invero, l’azione disciplinata dall’art. 117 del c.p.a. ha natura strumentale e il Giudice non può pronunciarsi sul merito della pretesa azionata, essendo tale eventualità limitata ai soli atti vincolati, ed a quelli in relazione ai quali si sia interamente esaurito lo spettro di discrezionalità riconosciuto all’Amministrazione e al contempo non siano necessarie attività istruttorie, come stabilito dall’art. 31, comma 3, del c.p.a. (Cons. Stato, Sez. IV, 23 novembre 2020, n. 7316).
9. Ciò posto in linea generale, per venire alla vicenda all’esame, va evidenziato che l’art. 6, della legge n. 447/1195 stabilisce tra l’altro che:
“ 1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
… h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico...
3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f)…”.
Giova inoltre rammentare che con D.A. dell'11 settembre 2007 (Pubblicato sulla GURS 19 ottobre 2007, n. 50), la Regione Siciliana ha introdotto linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei Comuni siciliani.
10. Tanto premesso, applicate le coordinate che precedono al caso di specie, il Collegio ritiene che l’attività che il Comune di Trapani avrebbe dovuto implementare per dare attuazione al citato art. 6, della legge n. 447/1995 possegga tutte le caratteristiche per essere coercibile in via giudiziale.
Ed invero:
- la norma citata individua un’attività che, comunque la si voglia considerare – amministrativa generale ovvero normativa – risulta certamente dovuta nell’ an , essendo peraltro decorsi molti anni dalla entrata in vigore della norma;
- l’attività amministrativa che viene in rilievo è certamente di natura doverosa, dovendosi ritenere che anche il procedimento, rectius i procedimenti relativi all’adeguamento alle disposizioni di cui alla citata legge n. 445/1995 devono essere conclusi ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990;
- i termini di conclusione di tali procedimenti indicati dalla legge sono spirati;
- i ricorrenti hanno documentato di essere titolari di un interesse legittimo, qualificato e differenziato, per cui non si tratta di un’azione mirata alla mera adozione di un atto generale o normativo, di per sé non coercibile.
Ne discende che, trattandosi di attività regolamentare dovuta nell’ an , in quanto prevista per legge, ma discrezionale nel quomodo e nel quid , va senz’altro dichiarata l’illegittimità del comportamento inerte serbato dal Comune di Trapani e va affermato il dovere della resistente Amministrazione di ottemperare alle citate prescrizioni di cui all’art. 6, della legge n. 447/1995.
11. Conclusivamente il ricorso nei limiti esposti deve essere dichiarato improcedibile e per il resto deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere ordinato al Comune di Trapani di adeguarsi alle prescrizioni di cui all’art. 6, della legge n. 447/1995, nel termine che, in considerazione della natura degli atti da adottare, si ritiene congruo fissare in 180 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
12. Le spese seguono la soccombenza e, nella misura indicata in dispositivo, vanno poste a carico della resistente Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei termini indicati in motivazione, per il resto lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Trapani di ottemperare alle prescrizioni di cui all’art. 6, della legge n. 447/1995 nel termine di 180 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Trapani al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge e refusione del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA RI, Presidente
TO CI, Primo Referendario, Estensore
Elena AR, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO CI | CA RI |
IL SEGRETARIO