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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/02/2024, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. 2459/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso - Presidente Relatore - dott. Nicola Del Vecchio - Giudice - dott. Marco Pesoli - Giudice - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.° 2459/2023 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, promosso da
DA
(C.F. ), ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paola Bertoncini, con domicilio C.F._2 eletto presso l'indirizzo telematico della stessa, come da rispettive procure allegate al ricorso;
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da ed alle Parte_1 Parte_2
seguenti condizioni:1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori che ne cureranno il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, con collocamento alternato,
a rotazione del seguente periodo bisettimanale presso gli stessi genitori: il lunedì ed il martedì con la madre;
dal mercoledì al venerdì con il padre;
il sabato e la domenica con la madre;
il lunedì ed il martedì con il padre;
dal mercoledì al venerdì con la madre;
il sabato e la domenica con il padre. Durante il periodo di permanenza del figlio presso un genitore, l'altro potrà contattarlo telefonicamente ogni qualvolta lo desideri;
2) Durante le ferie estive i genitori potranno trascorrere assieme al figlio un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, da Per_1
concordarsi entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno;
durante le vacanze Natalizie
1 entrambi i genitori trascorreranno 6 giorni consecutivi con il figlio, alternando i giorni di Natale e
S. Stefano con l'ultimo dell'anno e Capodanno;
per le vacanze Pasquali 3 giorni consecutivi inclusi il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
ogni altra festività verrà trascorsa rispettando l'alternanza annuale con ciascun genitore;
3) I signori e Parte_2 Parte_1
provvederanno personalmente al mantenimento diretto del figlio minore nei
[...] Per_1
periodi di rispettiva permanenza, e si impegnano a rimborsare al genitore che le avrà anticipate/sostenute (entro un mese dall'esborso) il 50% delle spese straordinarie (obbligatorie o previamente concordate), come indicate nelle Linee guida del CNF, previa esibizione dei relativi scontrini, ricevute e/o fatture;
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale; 5) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto si impegnano, reciprocamente, a dare il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche per il figlio 6) Le spese legali del presente Per_1
procedimento saranno interamente compensate;
7) I coniugi dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza di divorzio con conseguente immediato passaggio in giudicato della stessa.
FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009)
Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 15-12-2023, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto il 9-6-2012 a Ro (FE) (oggi comune di Riva del Po ), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Riva del Po (FE), al n. 4, Parte I, anno 2012, alle concordate condizioni.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nato in data [...] il figlio inoltre hanno allegato che con decreto depositato il 13-11-2018 il Tribunale di Ferrara ha Per_1 omologato la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza presidenziale del 6-11-2018; entrambi i coniugi risultano economicamente autosufficienti: la presta Parte_1
attività lavorativa come OSS e percepisce una retribuzione mensile di 1.500,00 euro per 13 mensilità, mentre il lavora come operaio e percepisce mensilmente un reddito di 1.400,00 Pt_2
euro per 13 mensilità.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio secondo le conclusioni da loro formulate.
2 I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; dichiarando altresì di non volersi riconciliare e chiedendo altresì la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 28-1-2024 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al
Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole in data 3-1-2024.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 2-2-2024, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Ferrara con decreto depositato il 13-11-2018, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 6-11-2018, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
Il tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e all'interesse morale e materiale del figlio ancora minorenne. Per_1
Nulla sulle spese di lite, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa n. 2459/2023 R.G., promossa da ed , con Parte_1 Parte_2
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 9-6-2012 a Ro (FE), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Riva del Po (FE) al n. 4, Parte I, anno 2012;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
3 - recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla sulle spese di lite
Rovigo, 6.02.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Federica Abiuso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso - Presidente Relatore - dott. Nicola Del Vecchio - Giudice - dott. Marco Pesoli - Giudice - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.° 2459/2023 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, promosso da
DA
(C.F. ), ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paola Bertoncini, con domicilio C.F._2 eletto presso l'indirizzo telematico della stessa, come da rispettive procure allegate al ricorso;
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da ed alle Parte_1 Parte_2
seguenti condizioni:1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori che ne cureranno il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, con collocamento alternato,
a rotazione del seguente periodo bisettimanale presso gli stessi genitori: il lunedì ed il martedì con la madre;
dal mercoledì al venerdì con il padre;
il sabato e la domenica con la madre;
il lunedì ed il martedì con il padre;
dal mercoledì al venerdì con la madre;
il sabato e la domenica con il padre. Durante il periodo di permanenza del figlio presso un genitore, l'altro potrà contattarlo telefonicamente ogni qualvolta lo desideri;
2) Durante le ferie estive i genitori potranno trascorrere assieme al figlio un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive, da Per_1
concordarsi entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno;
durante le vacanze Natalizie
1 entrambi i genitori trascorreranno 6 giorni consecutivi con il figlio, alternando i giorni di Natale e
S. Stefano con l'ultimo dell'anno e Capodanno;
per le vacanze Pasquali 3 giorni consecutivi inclusi il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
ogni altra festività verrà trascorsa rispettando l'alternanza annuale con ciascun genitore;
3) I signori e Parte_2 Parte_1
provvederanno personalmente al mantenimento diretto del figlio minore nei
[...] Per_1
periodi di rispettiva permanenza, e si impegnano a rimborsare al genitore che le avrà anticipate/sostenute (entro un mese dall'esborso) il 50% delle spese straordinarie (obbligatorie o previamente concordate), come indicate nelle Linee guida del CNF, previa esibizione dei relativi scontrini, ricevute e/o fatture;
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale; 5) I coniugi con la sottoscrizione del presente atto si impegnano, reciprocamente, a dare il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche per il figlio 6) Le spese legali del presente Per_1
procedimento saranno interamente compensate;
7) I coniugi dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza di divorzio con conseguente immediato passaggio in giudicato della stessa.
FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009)
Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 15-12-2023, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto il 9-6-2012 a Ro (FE) (oggi comune di Riva del Po ), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Riva del Po (FE), al n. 4, Parte I, anno 2012, alle concordate condizioni.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nato in data [...] il figlio inoltre hanno allegato che con decreto depositato il 13-11-2018 il Tribunale di Ferrara ha Per_1 omologato la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza presidenziale del 6-11-2018; entrambi i coniugi risultano economicamente autosufficienti: la presta Parte_1
attività lavorativa come OSS e percepisce una retribuzione mensile di 1.500,00 euro per 13 mensilità, mentre il lavora come operaio e percepisce mensilmente un reddito di 1.400,00 Pt_2
euro per 13 mensilità.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio secondo le conclusioni da loro formulate.
2 I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; dichiarando altresì di non volersi riconciliare e chiedendo altresì la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 28-1-2024 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al
Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole in data 3-1-2024.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 2-2-2024, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Ferrara con decreto depositato il 13-11-2018, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 6-11-2018, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
Il tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e all'interesse morale e materiale del figlio ancora minorenne. Per_1
Nulla sulle spese di lite, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa n. 2459/2023 R.G., promossa da ed , con Parte_1 Parte_2
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 9-6-2012 a Ro (FE), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Riva del Po (FE) al n. 4, Parte I, anno 2012;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
3 - recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla sulle spese di lite
Rovigo, 6.02.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Federica Abiuso
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