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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, OGGETTO nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha Contratti a tempo determinato e pronunciato la seguente risarcimento dei danni
ZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 6171/2024 R.G. Registro Generale
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex N. 6171/24 art. 127 ter cpc nel termine del giorno 06.06.2025, avente ad oggetto: “Contratti a tempo determinato e risarcimento danni”;
e vertente CRONOLOGICO
tra Parte_1
[...]
[...] REPERTORIO di Napoli in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente N. _______________ domiciliata presso lo studio del difensore in Brusciano (Na), Via C. n. 055/2025 R.B. Lav.
Cucca, n. 295;
Discusso nel termine del 06.06.2025
Ricorrente con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e
, in Controparte_1
Deposito minuta persona del suo CP_2 Controparte_3
[...]
, rappresentati e difesi dal Dirigente p.t., dott. M. Minella, e
[...]
dal dott. A. Saporito, elettivamente domiciliati presso l' in CP_3
Pubblicazione in data
, Via Monticelli, Località Fuorni;
CP_3 __________________
Resistenti
Giudizio n. 6171/24 R.G. c/o + 1 pag. 1 Pt_1 CP_4
§§§
Nel termine del giorno 06.06.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 26.11.2024 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver lavorato per conto del , in qualità di docente di sostegno a tempo determinato CP_4
negli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, in virtù di una serie reiterata di contratti a tempo determinato;
quindi, chiedeva condannarsi il al risarcimento dei danni per abuso dei contratti a CP_4
tempo determinato, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato alla trattazione del procedimento fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione ai resistenti del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il
, il quale impugnava l'avversa Controparte_5
domanda ed eccepiva l'inammissibilità della stessa, in quanto proposta e notificata nei confronti di un soggetto giuridico inesistente, cioè il
. Controparte_1
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito, mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 06.06.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è inammissibile e, Parte_1
Giudizio n. 6171/24 R.G. c/o + 1 pag. 2 Pt_1 CP_4 pertanto, va respinta.
Invero, richiamando le argomentazioni già svolte dal Tribunale adito in analoghi giudizi, va evidenziato che, per effetto dell'art. 1 del D.L. n.
01/2020, convertito dalla legge n. 12/2020, sono stati istituiti, da un lato, il e, dall'altro, il Controparte_1 Controparte_1
e, dall'altro, è stato conseguentemente soppresso il
[...]
. Controparte_1
È di tutta evidenza, quindi, che la parte ricorrente ha proposto la domanda nei confronti di un soggetto giuridico (il non più CP_4
esistente, in quanto soppresso, alla data del deposito del ricorso e, a fortiori, a quella della sua notifica.
Deve in proposito evidenziarsi che, secondo l'autorevole e condivisibile orientamento della Corte di cassazione, poiché presupposto necessario della vocatio in ius è l'esistenza attuale delle parti, la morte della parte attrice avvenuta anteriormente a detta vocatio determina la nullità della citazione e dell'intero giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto il contraddittorio tra le parti si istituisce dopo che la domanda viene portata a conoscenza della parte convenuta, restando esclusa, in mancanza di un valido rapporto processuale, l'applicabilità dell'art. 111 cpc, nonché dell'istituto dell'interruzione del processo, senza che, quindi, possa assumere rilievo la volontaria costituzione dei successori dell'attore che intendano proseguire il processo (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. VI, 8 aprile 2022,
n. 11506; 20 novembre 2017, n. 27530; Sez. II, 6 giugno 2013, n.
14360).
Con specifico riferimento alle persone giuridiche, la Suprema Corte ha affermato che l'atto di citazione proposto nei confronti di una persona giuridica estinta non può dar luogo alla instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto, né alla costituzione di un regolare rapporto processuale: in tal caso, si verifica la nullità della citazione e, diversamente dall'ipotesi in cui la nullità investa la notificazione e non la
Giudizio n. 6171/24 R.G. c/o + 1 pag. 3 Pt_1 CP_4 sostanza dell'atto introduttivo del giudizio, non è consentita al giudice di appello la rimessione della causa ex art. 354 c.p.c. al giudice di primo grado (così Cass. Civ., Sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 2647).
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati, nel caso di specie non può che dichiararsi la nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio, avendo la parte ricorrente proposto la domanda e instaurato il relativo giudizio nei confronti di un soggetto giuridico non più esistente
(il , data la sua soppressione ex lege e la contestuale istituzione CP_4
di due il e il CP_6 Controparte_1 [...]
, in luogo di quello indicato quale Controparte_1
resistente.
D'altronde, è appena il caso di precisare che rimane impregiudicata la possibilità per la parte ricorrente di riproporre la domanda nei confronti del giusto contradditore, id est il , Controparte_5
attuale denominazione del per effetto dell'art. 6 del citato D.L. CP_1
n. 173/2022.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non adottata alcuna statuizione, in quanto si è costituito in giudizio un soggetto che, per sua stessa ammissione, è privo di legittimazione passiva, in quanto del tutto estraneo alla vicenda processuale originata dalla domanda della parte ricorrente, e che, pertanto, non può essere beneficiario di un'eventuale statuizione relativa alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di + 1, con ricorso depositato in data 26.11.2024, CP_4
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Giudizio n. 6171/24 R.G. c/o + 1 pag. 4 Pt_1 CP_4 Così deciso in Salerno in data 06.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 6171/24 R.G. Feleppa c/o + 1 pag. 5 CP_4