Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere all'udienza del 28/1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1156/2024, promossa in grado d'appello da
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Lidia Levantino, Parte_1 C.F._1
-appellante- contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Margherita Casagli, CP_1 P.IVA_1
-appellato- avente per oggetto: opposizione ad avviso di addebito – contributi IVS a percentuale eccedenti il CP_ minimale Gestione Commercianti sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte appellante:
“IN VIA PRELIMINARE
A) ordinare, anche con provvedimento inaudita altera parte, per i motivi illustrati, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 2408/2024 e dell'avviso di addebito n.
490320700233K4202303, formato il giorno 9 marzo 2023 e notificato il 23 marzo 2023, con cui si intimava al ricorrente il pagamento dell'importo complessivo di € 42.159,63 a titolo di pagina 1 di 9
B) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
B) riformare, per tutti i motivi in atti, la sentenza di primo grado, n. 2708/2024, emessa dal
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 28 maggio 2024, non notificata, e per gli effetti,
C) nel merito revocare e/o annullare e/o sgravare, l'avviso di addebito n.
490320700233K4202303, formato il giorno 9 marzo 2023 e notificato il 23 marzo 2023, con cui si intimava al ricorrente il pagamento dell'importo complessivo di € 42.159,63= a titolo di contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, contributi omessi, somme aggiuntive, sanzioni e spese di notifica, asseritamente dovuti per gli anni 2016 e 2017, in quanto relativi a pretese omissioni contributive infondate e non dovute per i motivi in fatto e in diritto indicati in ricorso.
IN VIA SUBORDINATA
D) Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra richiesto, per tutti i motivi di cui al par. I in diritto, ed alla luce delle eventuali difese dell'Ente resistente, revocare e/o annullare e/o sgravare l'avviso di addebito n. 490320700233K4202303, formato il giorno 9 marzo 2023 e notificato il 23 marzo 2023, in relazione alla contribuzione per l'anno
2016, riquantificando la diversa e minore misura dei contributi eventualmente dovuti dalla ricorrente, dedotte le sanzioni, in quanto richiesti per la prima volta successivamente al decorso della prescrizione quinquennale, e riquantificando gli interessi al solo saggio legale e non di mora.
In via istruttoria: prova per testi sui capitoli di prova ammessi a controparte.”; per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'avversaria impugnazione per i motivi esposti in narrativa, con la conseguente integrale conferma della sentenza
n. 2708/24 resa dal Tribunale di Milano.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.2.2024, ha convenuto innanzi al Tribunale di Milano Parte_1
CP_ l' proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 490320700233K4202303, formato il giorno 9 marzo 2023, con cui gli si intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 42.159,63 a titolo di contributi IVS eccedenti il minimale omessi per gli anni 2016 e 2017 in favore della Gestione
Commercianti, somme aggiuntive, sanzioni e spese di notifica.
pagina 2 di 9 A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha eccepito la prescrizione delle pretese contributive azionate per l'anno 2016, essendo trascorso all'epoca della notifica dell'avviso di addebito più di un quinquennio dalla scadenza del termine di pagamento dell'ultimo rateo (16.2.2017) e ha contestato, nel contempo, la sussistenza dei requisiti stessi per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, sostenendo di non aver mai prestato lavoro abituale e prevalente nella essendosi Parte_2
limitato, quale socio unico, ad amministrarla. Il ricorrente ha sostenuto, altresì, che l'iscrizione a tale gestione era avvenuta per errore imputabile allo studio di consulenza che si occupava delle dichiarazioni fiscali. CP_ L' si è costituito in giudizio allegando e documentando che l'iscrizione alla Gestione Commercianti non era avvenuta d'ufficio, bensì a seguito di richiesta formulata dallo stesso ricorrente con compilazione del c.d. con decorrenza dal 1.1.2014 e che, successivamente, era stata CP_2
inviata apposita comunicazione di avvenuta iscrizione mediante lettera raccomandata regolarmente ricevuta dal in data 31.1.2014 e dallo stesso mai contestata, ma seguita, anzi, dal Pt_1
pagamento, negli anni, della contribuzione fissa dovuta entro il minimale sino al conseguimento, a domanda, a decorrere dal marzo del 2023, della liquidazione della pensione di vecchiaia nella medesima gestione, oltre che di pensione supplementare a carico della Gestione Separata.
Con sentenza n. 2708/2024 il Tribunale di Milano ha rigettato integralmente il ricorso, condannando il CP_ a rifondere all' le spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.200,00, oltre al Pt_1
rimborso forfettario delle spese generali ed agli accessori di legge.
Il giudice di primo grado ai fini del rigetto dell'opposizione ha ritenuto decisivo che l'iscrizione fosse avvenuta non d'ufficio, ma su richiesta dello stesso ricorrente, il quale aveva compilato il quadro c.d. Co CP_ con decorrenza dal 1.1.2014 e, ricevuta dall' comunicazione dell'avvenuta iscrizione con raccomandata regolarmente ricevuta in data 31.1.2024, da allora aveva sempre versato la contribuzione nella misura fissa, per poi ottenere la pensione a carico della medesima gestione, senza mai avanzare contestazioni in ordine all'esistenza dei presupposti per l'iscrizione stessa, se non a seguito della ricezione dell'avviso di addebito oggetto di causa (relativo alla sola contribuzione a percentuale eccedente il minimale).
Alla luce di tale inequivoco comportamento, idoneo a dimostrare l'esistenza dell'obbligo d'iscrizione, il Tribunale ha ritenuto che la postuma messa in discussione dei presupposti per l'iscrizione nella
Gestione Commercianti non fosse neppure ammissibile, ravvisando nell'iniziativa processuale del pagina 3 di 9 ricorrente un abuso del processo per violazione del divieto di carattere generale di venire contra factum proprium.
Il giudice di primo grado ha rigettato anche l'eccezione di prescrizione, osservando che, in seguito ai provvedimenti legislativi di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza causa COVID
(dall'08.03.2020 al 31.08.2021) tra il 20.07.2017 (termine ultimo per il pagamento dell'annualità 2016
e, comunque, anche a voler considerare la decorrenza dal 16.2.2017, come eccepito dal ricorrente) e il 23.03.2023 (data di notifica dell'avviso di addebito di cui è causa) erano trascorsi meno di cinque anni. Nessuna prescrizione si era a maggior ragione verificata relativamente ai contributi dovuti per l'anno 2017.
Con ricorso in appello, depositato in data 29.10.2024, ha impugnato la sentenza di primo Pt_1
grado tramite la formulazione di tre motivi d'appello.
Con il primo motivo d'appello, recante “errata e/o omessa motivazione in punto di sussistenza o meno dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ai fini dell'iscrizione CP_ (e della permanenza) nella Gestione Commercianti (pagg. 8 – 14)”, il ricorrente eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata, lamentando che il primo giudice avrebbe omesso di accertare la CP_ sussistenza o meno dei requisiti per l'iscrizione nella Gestione Commercianti Secondo
l'appellante nel giudizio di primo grado sarebbe stato dimostrato come lo stesso non possedesse i CP_ requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione e della permanenza alla Gestione Commercianti elencati dall'art. 1, comma 203, lettera c, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo cui è necessario
“partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e permanenza”, circostanza CP_ che l' -onerato della prova ex art. 2697, comma primo, c.c. per giurisprudenza consolidata di legittimità e di merito- non era stato in grado di dimostrare. Pertanto, mancando uno dei requisiti CP_ fondamentali, l non avrebbe dovuto richiedere il pagamento di contributi per l'iscrizione alla
Gestione Commercianti, fossero essi minimi o eccedenti il minimale.
Con il secondo motivo d'appello (“errata applicazione del principio, processuale, del divieto di venire contra factum proprium. (pagg. 14 – 22)”), lamenta l'erronea valutazione dei presupposti di Pt_1
fatto e dei principi di diritto su cui il giudice di primo grado ha basato la propria decisione. In particolare, quanto ai presupposti di fatto, sostiene che il Tribunale avrebbe erratamente valorizzato il CP_ fatto che l'iscrizione alla Gestione Commercianti non fosse avvenuta d'ufficio, ma per condotta riferibile al sig. in netto contrasto a quanto ormai consolidato dalla giurisprudenza di merito Pt_1
e di legittimità (Cass. SS.UU. 25 - 10 - 2002, n. 15063; Cass. 19 - 10 - 2007, n. 21944; Cass. Civ.,
pagina 4 di 9 sentenza n. 4238/2004) secondo cui la dichiarazione tributaria “non ha rilevanza confessoria, né può costituire fonte dell'obbligazione tributaria o assicurativa.”.
Altra censura mossa dall'appellante riguarda il riferimento, da parte del giudice di primo grado, al principio di matrice processuale del divieto di venire contra factum proprium, principio asseritamente valevole in materia di rapporti obbligatori (in senso stretto) e, specialmente, contrattuali aventi per oggetto diritti disponibili e, quindi, autonomamente gestibili dalle parti e non applicabile, invece, in materia previdenziale, involgendo la stessa diritti indisponibili.
Con il terzo motivo d'appello, titolato “vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado. (pagg. 22
– 24)”, contesta la decisione di primo grado perché, in assunto, viziata da ultrapetizione e Pt_1
CP_ ciò in quanto l' nella propria memoria difensiva e in udienza non aveva in alcun modo argomentato alcunché in merito all'applicabilità del divieto di venire contra factum proprium. Di conseguenza l'applicazione di tale principio, sul quale egli non aveva avuto modo di prendere posizione nel giudizio di primo grado, in quanto la relativa questione non è mai stata sollevata dal
Tribunale, essendo stata esposta solamente in sentenza, sarebbe avvenuta in violazione degli artt.
101 e 420, comma IV, c.p.c.. CP_ Con memoria difensiva depositata in data 17.1.2025, l' si è costituito, resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. CP_ Dopo aver riepilogato i fatti di causa, l' contesta la presunta assenza, in capo all'appellante, dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la domanda d'iscrizione, presentata spontaneamente senza alcuna riserva o condizione, costituisce piena prova contro l'opponente di quanto con essa dichiarato, ai sensi dell'art. 2735 c.c., e preclude a quest'ultimo di proporre una diversa prospettazione (Corte d'Appello di Milano n. 681 del
6.10.2003) e sostenendo che, anche a voler escludere il valore confessorio dell'iscrizione, non può negarsi che la domanda d'iscrizione sia idonea a determinare, per il valore di riconoscimento di debito, l'inversione dell'onere della prova, ai sensi dell'art 1988 C.C.. (sent. n. 392/04 Est. Dott. De
Angelis). CP_ L' insiste, inoltre, nel mancato decorso dei termini prescrizionali e per la conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza del 28.1.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
I tre motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente correlati tra loro e involgendo tutti, in definitiva, l'accertamento dei fatti costitutivi della pretesa contributiva, vale a dire l'esistenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge per l'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. 613/1966.
Va, al riguardo, preliminarmente osservato che il Tribunale, pur avendo preliminarmente argomentando circa l'inammissibilità dell'iniziativa giudiziale del ricorrente, stigmatizzata come abuso del processo, per violazione del divieto di venire contra factum proprium, ha nel contempo ritenuto che, in ogni caso, il comportamento pacificamente tenuto per anni dal osse di per sé idoneo Pt_1
a dimostrare la corrispondenza dell'iscrizione a suo tempo effettuata alla sua situazione lavorativa, ossia al lavoro dallo stesso prestato nell'impresa con abitualità e prevalenza (così alla pag. 3 della sentenza: “La condotta tenuta per anni pacificamente dal ricorrente si pone, peraltro, quale elemento di valutazione idoneo di per sé a comprovare la corrispondenza della iscrizione a suo tempo effettuata alla situazione lavorativa dello stesso”).
La decisione assunta dal primo giudice, pertanto, non si limita ad un giudizio di ordine meramente processuale, ma si fonda sulla valutazione nel merito dell'opposizione come infondata, là dove il rigetto della stessa è conseguito alla ravvisata sussistenza e persistenza nel tempo dei presupposti per l'iscrizione, desunta dal fatto che la stessa fosse avvenuta su richiesta dell'odierno opponente e che fosse stata dal medesimo mantenuta sino al conseguimento della pensione a carico della medesima gestione senza rilievi di sorta e, anzi, con regolare versamento della contribuzione nella misura fissa.
Ciò premesso, ritiene la Corte che le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado siano infondate e, in ogni caso, non siano idonee a inficiarne la sostanziale correttezza.
Nel caso esaminato, come evidenziato dal primo giudice, assumono valore decisivo le seguenti circostanze, pacifiche e documentali:
- che l'iscrizione alla Gestione Commercianti a decorrere dal 1.1.2014 non è avvenuta d'ufficio, ma su richiesta formulata dallo stesso ricorrente, il quale, con la compilazione del c.d. Quadro CP_ AC, diretto all' ad integrazione della domanda d'iscrizione della nel Parte_2
registro delle imprese, quale suo socio unico, ha barrato la seguente dichiarazione: “Dichiara di CP_ essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio CP_ Attività 01.01.2014” (vd. doc. 2 fascicolo primo grado;
pagina 6 di 9 - che, successivamente ricevuta, in data 31.1.2014, a mezzo raccomandata A.R., apposita comunicazione della sua avvenuta iscrizione alla Gestione Commercianti a partire dal
CP_ 17.1.2014 (doc. 4 fascicolo primo grado , per anni non ha mai sollevato contestazioni e, anzi, ha sempre provveduto al versamento della contribuzione fissa dovuta entro il minimale CP_ (doc. 5 fascicolo , per poi chiedere ed ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia nella medesima gestione assicurativa con decorrenza dal marzo 2023 (certificato n.
36663096).
Tali circostanze, congiuntamente considerate, sono senz'altro idonee a fondare prova presuntiva dell'esistenza e della permanenza dei presupposti richiesti dall'art. 1, comma 203, lett. c), della l.
662/1996 per l'insorgenza dell'obbligo d'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
il comportamento univoco tenuto dallo stesso assicurato integra, infatti, un quadro indiziario grave, preciso e concordante ex art. 2729 c.c., tale da comportare l'inversione dell'onere della prova e, segnatamente, da spostare a carico dell'obbligato (ossia del ricorrente) l'onere della prova contraria.
In tal senso la stessa Cassazione, invero, ha da tempo avuto modo di chiarire che “l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria (Cass. 24 luglio 1996 n.
6625). Infatti, dall'iscrizione negli elenchi e dal suo mantenimento il giudice di merito ben può trarre una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa. Una tale considerazione riveste sul piano logico-giuridico i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. Invero, una volta stabilito che è stata mantenuta l'iscrizione negli elenchi nominativi, non sarebbe ipotizzabile a carico dell'Istituto assicuratore un onere di controllo sull'effettiva continuazione dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto. Peraltro - ancora sul piano logico nonché alla stregua della comune esperienza -
l'iscrizione in albi o elenchi e il mantenimento di essa sono chiari indizi di svolgimento "attuale" della corrispondente attività professionale, a meno che l'iscritto non dimostri il contrario, nel qual caso viene meno il presupposto della presunzione semplice di cui si è detto (in tal senso, v. anche, Cass. 3 luglio 2001 n. 9006).” (così Cass. n. 8651/2010; in senso conforme CdA Milano n. 1155/19 Pres
Picciau, est. Locorotondo).
Nel caso esaminato il ricorrente si è limitato ad allegare di non aver mai svolto la propria attività lavorativa nella e nelle altre molteplici società di cui era socio, ma di aver agito Parte_2
pagina 7 di 9 sempre ed esclusivamente quale amministratore, là dove l'iscrizione alla Gestione Commercianti sarebbe stata frutto di un errore del professionista dallo stesso incaricato della predisposizione delle dichiarazioni tributarie. CP_ Di tali assunti (contraddetti dalle risultanze delle produzioni documentali dell e dalla complessiva disamina delle circostanze sopra evidenziate), tuttavia, non ha offerto alcuna prova, essendosi limitato (sull'erroneo presupposto che l'onere probatorio gravasse in via esclusiva a carico della CP_ controparte) a chiedere di essere ammesso a prova contraria per il caso in cui l' avesse articolato la prova diretta, ipotesi non verificatasi, in quanto l' ha fondato le proprie difese sui CP_3
documenti, senza formulare capitoli di prova testimoniale.
L'onere della prova contraria, incombente a carico del non è stato, quindi, dallo stesso in Pt_1
alcun modo assolto e, di conseguenza, l'opposizione non può essere accolta e l'appello va rigettato.
Per completezza rileva la Corte che, nelle conclusioni del ricorso in appello, l'appellante ha riproposto, in via subordinata, la richiesta di revoca/annullamento/sgravio parziale dell'avviso di addebito in relazione all'anno 2016, senza articolare, tuttavia, alcun motivo d'appello avverso il capo della pronuncia di primo grado, con il quale è stata rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal con riferimento a tale annualità. Per tale parte la sentenza, recante, peraltro, puntuale Pt_1
applicazione del regime di sospensione temporanea del corso della prescrizione previsto dalla legislazione emergenziale per il periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021 (ex art. 68, comma 1, DL 18/2020, come convertito e successivamente prorogato ed ex art. 12 D. lgs. n. 159/2015) è, pertanto, passata in giudicato.
*
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e del mancato svolgimento della fase istruttoria.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2708/2024 del Tribunale di Milano;
pagina 8 di 9 - condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in €
3.500,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%);
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 28/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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