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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott.ssa Francesca CAPUTO - Giudice
3) Dott. Alessandro CARRA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3942 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso RT C.F._1 dall'avv. Gabriele Presicce, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Walter CP_1 C.F._2
D. Zappatore, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Per l'udienza del 8.7.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.4.2019, ha esposto: di aver contratto RT matrimonio con il 24.8.1996 in Melendugno (LE); che dalla loro unione CP_1 erano nati due figli e, cioè, nata a [...] il [...], e , nato a Per_1 Per_2
Galatina il 10.10.2011; che la sua vita matrimoniale aveva conosciuto rarissimi momenti di serenità, atteso il carattere della resistente, qualificato come “burbero e prepotente”; che il contegno della moglie aveva condizionato negativamente il rapporto con i figli, i quali avevano assistito più volte a violenti litigi tra i genitori, molto spesso scaturiti da futili motivi.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, (i) che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi senza alcuna previsione di addebito;
(ii) che fosse disposto l'affido condiviso del
1 figlio minore, , ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa Persona_3 del medesimo con la madre;
(iii) che gli fosse assegnata la casa coniugale sita in Collepasso alla Contrada Baronessa n. 10, già di sua proprietà; (iv) che le occasioni di frequentazione con il figlio fossero di volta in volta concordate con nel rispetto del criterio CP_1 di alternanza tra i genitori e che, in ogni caso, fossero strutturate in modo da permette al figlio di trascorrere due pomeriggi a settimana con il padre;
i week-end, a partire dal venerdì fino alla domenica, a settimane alterne, con ognuno dei genitori;
le vacanze natalizie, ad anni alterni, in modo da permette al figlio di trascorrere la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, nonché i giorni di vacanza dal 25.12 all'1.1 con un genitore e quelli dall'1.1. al 7.1. con l'altro; le vacanze pasquali, ad anni alterni, in modo da permette al figlio di trascorrere metà dei giorni di vacanza con un genitore e metà con l'altro, nonché il giorno di Pasqua con uno e il Lunedi dell'Angelo con l'altro; la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come i loro compleanni e il giorno del suo compleanno insieme ad entrambi i genitori;
le vacanze estive in modo da permette al figlio di trascorrere due settimane non consecutive con un genitore e due con l'altro; (v) che fosse disposto il versamento di euro 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei due figli (euro 150,00 per ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie;
(vi) che fosse escluso l'obbligo di corrispondere un qualche contributo di mantenimento alla moglie;
e (vii) che fosse trasferita ad l'autovettura , intestata al ricorrente. CP_1 Parte_2 si è costituita, con memoria depositata in data 9.9.2019, a sua volta CP_1 deducendo: che era sempre stato a comportarsi in maniera RT prepotente verso di lei, rinfacciandole la mancanza di indipendenza economica e lo scarso livello di istruzione;
che lo stesso l'aveva tradita ripetutamente nel corso del matrimonio, senza mai dissimulare tale condotta e abbandonando più volte la casa familiare per intrattenere altre relazioni sentimentali;
che, al tempo della domanda, la resistente e il ricorrente vivevano già separati avendo quest'ultimo intessuto da diversi mesi una relazione con un'altra donna.
Ha chiesto, pertanto, (i) che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, (ii) che venisse disposto l'affido condiviso del figlio minore, , con stabile Persona_3 collocazione abitativa del medesimo presso di lei nella casa coniugale sita in Collepasso alla
Contrada Baronessa n. 10, allo scopo a lei assegnata;
(iii) concordando – in linea generale – con il marito sulle modalità da questi proposte per l'esercizio del diritto di visita del figlio minore, che fosse disposto, anche per il periodo delle vacanze estive, che le settimane fossero individuate da entrambi i genitori in accordo tra loro e non dal solo RT
(iv) che fosse disposto il versamento di euro 500,00, a titolo di contributo al
[...]
2 mantenimento ordinario per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie;
(v) che le fosse corrisposto un contributo di mantenimento mensile dell'ammontare di euro 500,00; e
(vi) che le fosse trasferita l'autovettura , ma che i costi di mantenimento Parte_2 della stessa fossero imputati al marito.
All'esito dell'udienza di comparizione del 12.9.2019, con ordinanza del 17.9.2019 la
Presidente delegata ha adottato nei seguenti termini i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 708, co. 3 c.p.c.:
“a) dispone l'affidamento condiviso del minore a entrambi genitori, con Persona_3 collocamento prevalente presso la madre;
il padre incontrerà e terrà con sé il minore, salve modifiche che i genitori potranno sempre tra loro concordare, secondo il calendario indicato al proc. n. 3942/2019 r.g. punto 6) del ricorso, precisando, tuttavia, che i periodi di due settimane non consecutive di permanenza esclusiva del minore presso ciascuno dei genitori dovranno essere tra gli stessi concordati entro il 30.5.2019 di ogni anno e, in difetto di accordo, si fissano sin d'ora un anno nella terza settimana di luglio e nella prima di agosto per il padre e nella quarta settimana di luglio e nella seconda di agosto per la madre e
l'anno seguente nella terza settimana di luglio e nella prima di agosto per la madre e nella quarta settimana di luglio e nella seconda di agosto per il padre;
b) assegna ad la casa coniugale;
CP_1
c) pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente alla resistente RT
l'importo complessivo di euro 600,00 di cui euro 450,00 a titolo di assegno perequativo per il figlio ed euro 150,00 quale contributo per il suo mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente Per_2 sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese;
d) pone il pagamento delle spese straordinarie per il figlio per il 70% a carico del ricorrente Per_2
e per il 30% a carico della resistente, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo indicato in parte motiva”.
In particolare, sono stati ritenuti sussistenti, in via provvisoria e urgente, i presupposti per l'affidamento condiviso del figlio minore. Inoltre, tenuto conto della maggiore età della figlia e della circostanza che quest'ultima non risiedesse più Per_1 con la madre, è stata esclusa la legittimazione della resistente a richiedere un assegno di mantenimento per la figlia. In aggiunta, vista la disparità tra le condizioni economiche dei due coniugi e tenuto conto, altresì, dell'ammontare già spontaneamente corrisposto da er i bisogni del figlio minore nei mesi precedenti alla domanda, RT quando le parti erano già separate in via di fatto, si è ritenuto equo disporre la corresponsione della somma complessiva di euro 600,00 mensili, come innanzi già specificato.
3 Da ultimo, considerato che l'art. 40 c.p.c. consente di cumulare nello stesso processo domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32,
33, 34, 35 e 35 c.p.c.) e che la domanda in ordine al trasferimento dell'autovettura T_
, soggetta a rito diverso dal presente, risulta connessa solo soggettivamente a quella di
[...] separazione, è stata esclusa la possibilità di adottare qualunque decisione sulle sorti del veicolo de quo (tanto in via provvisoria e urgente quanto in via definitiva).
Con la memoria integrativa di cui all'art. 709 co. 3 c.p.c. del 9.10.2019, oltre a concordare in ordine all'assegnazione della casa familiare RT alla resistente, all'affidamento condiviso del figlio minore e alle modalità di visita del medesimo previste dalla Presidente delegata in via provvisoria e urgente ex art. 708 co. 3
c.p.c., ha chiesto che il mantenimento per il figlio fosse quantificato nella somma mensile di euro 300,00.
Con la memoria integrativa di cui all'art. 709 co. 3 c.p.c. del 24.12.2019, CP_1 ha chiesto che la separazione fosse addebitata al marito.
[...]
Dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza resa all'udienza del 26.4.2021, la Giudice istruttrice ha – in primo luogo – dichiarato inammissibili le richieste istruttorie del ricorrente, riconnesse alla richiesta di addebito da questi avanzata con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. in data 28.2.2020, in quanto tale domanda era stata formulata tardivamente. In aggiunta, ha ammesso l'interrogatorio formale del ricorrente e la prova per testi richiesta da entrambe le parti, entro i limiti specificati nella motivazione dell'ordinanza in parola.
In data 17.11.2021, ai sensi dell'art. 709 co. 4 c.p.c. ha RT chiesto la revoca del contributo di mantenimento deliberato in data 16.9.2019 ex art. 708 co. 3 c.p.c. in via provvisoria e urgente a favore di (pari a euro 150,00) e del CP_1 figlio minore (pari a euro 450,00) in ragione della sopravvenuta nascita di un figlio (e segnatamente, nato il [...] dalla relazione tra il ricorrente e _4
, nonché del calo di incassi conseguente alla recessione legata al periodo CP_2 pandemico.
Nell'ambito di tale sub-procedimento, la resistente, a sua volta, ha chiesto che il contributo di euro 150,00 disposto in suo favore in data 16.9.2019 ex art. 708 co. 3 c.p.c. fosse rideterminato nella misura di euro 750,00 al mese, in ragione tanto di un presunto incremento della capacità patrimoniale di dovuto ai maggiori RT ricavi ottenuti durante la pandemia a seguito dell'aumento del prezzo di frutta e verdura, quanto di un peggioramento della sua situazione economica, dovuto alla cessazione in data
30.12.2021 del contratto di locazione dell'immobile sito in Lecce, alla revoca – comunicata
4 in data 4.11.2021 – dell'assegno di invalidità civile erogatole dall' nonché alla richiesta CP_3 di restituzione dei ratei già precedentemente corrisposti.
Tuttavia, in data 29.3.2022, la Giudice istruttrice ha rigettato entrambe le richieste, lasciando inalterata la quantificazione monetaria dei mantenimenti, decisa ex art. 708 co. 3
c.p.c. in via provvisoria e urgente. In particolare, l'istanza di è RT stata rigettata in quanto questi non ha prodotto alcun documento da cui si potesse evincere la contrazione di fatturato lamentata né la stessa si poteva ritenere sic et simpliciter un
“effetto” del periodo di emergenza sanitaria. Inoltre, i maggiori oneri gravanti sul ricorrente per il mantenimento del figlio nato il [...] sono stati considerati compensati dal venir meno degli oneri per il mantenimento della figlia medio tempore divenuta Per_1 economicamente indipendente. La domanda di invece, è stata rigettata in CP_1 quanto, nonostante l'effettiva deflessione reddituale dovuta alla cessazione della locazione dell'immobile di sua proprietà sito in Lecce, tale reddito rimaneva pur sempre ripristinabile mediante nuova locazione.
Dopo alcuni rinvii, terminata l'attività istruttoria, all'udienza dell'8.7.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive e disponendo la trasmissione degli atti al p.m. in sede per le sue richieste.
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1. Rileva il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi, da entrambi richiesta.
2. Non può trovare accoglimento la richiesta di addebito formulata dalla resistente.
In proposito va considerato, preliminarmente, che, ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143
c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene
5 pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. 20.8.2014 n. 18074, 27.6.2006 n.
14840 e 28.4.2006 n. 9877).
Ebbene, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova che la relazione tra e abbia determinato l'irreversibile crisi del RT CP_2 rapporto coniugale delle odierne parti. A tale proposito, la difesa della parte resistente ha evidenziato che avevano avuto un figlio in data RT CP_2
22.03.2020. Il bambino, però, è nato quasi un anno dopo il deposito del ricorso per la separazione da parte di pertanto – in mancanza di prove sul RT punto – non è possibile escludere che e abbiano RT CP_2 avviato la loro relazione sentimentale dopo che il matrimonio tra le odierne parti era già entrato in crisi e la convivenza tra loro risultava già intollerabile.
3. Risulta inammissibile la richiesta di addebito avanzata dal ricorrente con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. in data 28.2.2020, in quanto tale domanda è stata formulata tardivamente. La stessa, infatti, piuttosto che essere proposta con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., avrebbe dovuto essere presentata – al massimo – con la memoria integrativa di cui all'art. 709 co. 3 c.p.c..
4. Quanto ai provvedimenti di natura economica da adottare, si impone – prima di tutto – una premessa in ordine alla capacità reddituale di RT
Quest'ultimo, infatti, commerciante al dettaglio di prodotti agricoli, ha dichiarato per l'anno fiscale 2017 un reddito annuo complessivo pari a euro 5.165,00. A fronte di tali esigui introiti, ha altresì chiarito come fosse stato fondamentale RT
l'aiuto dei suoi genitori per sostenere sia le spese di istruzione della figlia (onere, Per_1 come già detto, ormai venuto meno per il ricorrente) sia quelle per il mantenimento del figlio (mantenimento corrisposto dal ricorrente in via di fatto, già prima Per_2 dell'ordinanza presidenziale del 17.9.2019).
Tale prospettazione economica, tuttavia, risulta inattendibile e, in questo senso, militano le seguenti ragioni.
In primo luogo, come ha chiarito lo stesso i suoi genitori RT erano solo percettori di pensione (la stessa, tra l'altro, di ammontare “modesto”, cfr. memoria integrativa del 9.10.2019). Risulta, pertanto, inverosimile che i genitori del ricorrente riuscissero ad aiutarlo con le spese per l'istruzione e il mantenimento dei nipoti. Per contro,
è più ragionevole ritenere che tali somme, indipendentemente dal conto-corrente “di transito”, fossero pur sempre corrisposte dal ricorrente.
Non può risultare dirimente, dunque, quanto affermato da RT
– con riferimento al mantenimento agli studi della figlia – in sede di
[...] Per_1
6 interrogatorio formale, ove lo stesso ha precisato: “non h[o] mai provveduto al suo mantenimento, perché le somme in suo favore sono sempre state versate da mia madre, che è deceduta a gennaio 2021”.
In aggiunta, che la dichiarazione dei redditi fornisca un quadro al ribasso della situazione patrimoniale di i evince, sia pure per presunzioni, da RT quanto emerso in sede di istruttoria grazie alle testimonianze di e di Testimone_1
Persona_5
Il primo, infatti, il quale ha eseguito un servizio di appostamento – inter alia – nei giorni 19.5.2020, 26.5.2020. 27.5.2020 e 28.5.2020, in sede testimoniale ha affermato di avere constatato l'esistenza di un nutrito numero di clienti (in particolare: “confermo che il numero di acquirenti che sono andati via con la merce è quello indicato ai capp. d.11), d.17), d.23) e
d.29)” e “preciso di aver visto che tutte le persone che si sono avvicinate hanno acquistato perché sono andate via con la busta contenente la merce”).
Non solo, ha pure confermato la presenza di un addetto alla Testimone_1 vendita, con ciò rendendo inattendibile quanto sostenuto da in RT sede di interrogatorio formale, ove lo stesso ha affermato: “non ho dipendenti, lavoro da solo, solo ogni tanto mi aiuta la mia compagna ”. CP_2
La presenza di un dipendente di eniva confermata anche RT dalla testimonianza di il quale dichiarava: “confermo di aver visto il sig. Persona_5 RT andare al mercato di Casarano accompagnato dall'operaio che lavorava con lui;
non conosco il nome dell'operaio, ma so che andava sempre con lui;
io tanto so, poiché ero e sono cliente di e vado da RT tanto tempo a fare la spesa di frutta e verdura da lui”.
Ebbene, indipendentemente dalla veste giuridica di tale rapporto, il fatto che avesse un dipendente, come confermato da entrambe le RT deposizioni testimoniali in modo coerente e lineare tra loro, rende poco attendibile la sua prospettazione in ordine alla esiguità dei suoi introiti.
Ad ogni buon conto, il ricorrente, pur esplicitamente richiesto in tal senso con l'ordinanza resa all'udienza del 19.1.2022, non ha mai provveduto ad aggiornare la documentazione relativa ai propri redditi né ha fornito alcun riscontro documentale, diverso dalla dichiarazione dei redditi, dal quale evincere per altra via una qualche contrazione dei suoi incassi.
Tutte queste circostanze, come anticipato innanzi, portano a ritenere la capacità reddituale di aggiore di quella risultante per tabulas. RT
5. Quanto ai provvedimenti da adottare in relazione ai figli delle parti, come già fatto in sede di ordinanza provvisoria e urgente ex art. 708 co. 3 c.p.c., va ribadito che nulla la resistente è legittimata a chiedere a in termini di mantenimento RT
7 per la figlia essendo quest'ultima maggiorenne e autosufficiente e non risiedendo Per_1 più con la madre.
Quanto, invece, alla posizione del figlio minore , va sostanzialmente recepito Per_2 quanto già disposto in sede di ordinanza provvisoria e urgente ex art. 708 co. 3 c.p.c., decisione su cui sussiste – di fatto – il pieno accordo delle parti. Il bambino, pertanto, deve essere affidato in modo condiviso a entrambi genitori, con collocamento prevalente presso la madre, cui – in conseguenza – viene assegnata la casa coniugale sita in Collepasso alla
Contrada Baronessa n. 10. Con specifico riferimento al diritto di visita del minore, incontrerà e terrà con sé il figlio, salve le modifiche che i RT genitori potranno sempre tra loro concordare, secondo il calendario indicato al proc. n.
3942/2019 r.g. punto 6) del ricorso. Tuttavia, come già chiarito nell'ordinanza del
17.9.2019 in relazione al periodo estivo, i periodi di due settimane non consecutive di permanenza esclusiva del minore presso ciascuno dei genitori dovranno essere tra gli stessi concordati entro il 30 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, il minore trascorrerà, ad anni alterni tra i genitori, la terza settimana di luglio e la prima di agosto con un genitore e la quarta settimana di luglio e la seconda di agosto con l'altro.
Per quanto attiene, poi, all'importo del contributo perequativo a carico del padre per il figlio, tenuto conto, dell'attuale età del bambino e, quindi, delle sue accresciute esigenze di studio e di formazione personale, il contributo per quest'ultimo va rideterminato in euro
550,00 mensili a decorrere dal primo mese successivo all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.7.2024. Restano confermati, per il periodo precedente, i provvedimenti provvisori adottati in corso di causa. Tale somma andrà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT e corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese. Quanto al pagamento delle spese straordinarie per il figlio, il relativo onere si pone, come già avvenuto in via provvisoria, il 70% a carico del ricorrente e il 30% a carico della resistente, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018.
L'incremento del contributo che deve corrispondere per il RT RT figlio minore appare adeguato, nonostante la sopravvenienza di un altro figlio, in quanto il ricorrente non mantiene più la figlia divenuta economicamente autonoma da Per_1 settembre 2021, come dallo stesso chiarito in sede di interrogatorio RT formale.
Non solo, ciascuno dei genitori, a partire dal 2022, aveva diritto a percepire metà dell'assegno unico universale previsto per il figlio minore (per un importo di euro 100,00 a
8 genitore in presenza di redditi modesti). Già solo tale evenienza giustificherebbe l'incremento del mantenimento disposto a carico di per il figlio RT
. E ciò indipendentemente dalla circostanza meramente fattuale che l'assegno Per_2 unico universale sia stato poi effettivamente richiesto dal ricorrente.
6. Quanto al contributo per il mantenimento della resistente, va confermato il provvedimento già adottato in sede di ordinanza provvisoria e urgente ex art. 708 co. 3
c.p.c., con il quale si prevedeva che ovesse versare ad RT CP_1 la somma mensile di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
[...]
ISTAT. Sulla base di quanto già osservato in ordine alla capacità reddituale del ricorrente, infatti, va sottolineato che permane, tra le parti, uno squilibrio economico – patrimoniale.
Alla quantificazione suindicata del contributo (e non ad un importo maggiore) conducono, poi, diverse ragioni. Per quanto la resistente abbia provato la cessazione del contratto di locazione dell'immobile di sua proprietà sito in Lecce, nulla osta a che tale immobile venga nuovamente locato, così producendo nuovo reddito.
In aggiunta, per quanto in via solo presuntiva, è ragionevole pensare che l' CP_3 abbia revocato ad l'assegno di invalidità civile in ragione di un CP_1 miglioramento delle sue condizioni di salute, evenienza che le renderebbe più facile lavorare e, quindi, produrre reddito autonomamente.
Non solo, non può ignorarsi che la casa coniugale, assegnata alla resistente, è di proprietà del solo ricorrente e che quest'ultimo sostiene anche le spese di mantenimento per il figlio minore.
La conferma della somma già disposta in sede di ordinanza presidenziale, dunque, consegue ad una valutazione complessiva, che – attualmente – tiene conto anche del mantenimento previsto per il figlio . Per_2
7. Infine, con riferimento al trasferimento della , domanda Parte_2 genericamente richiamata in sede di comparsa conclusionale, in questa sede si ribadisce che, considerato che l'art. 40 c.p.c. consente di cumulare nello stesso processo domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi di connessione cd. “forte” e che tale domanda non
è caratterizzata da tale connessione, va esclusa la possibilità di adottare qualunque decisione sulle sorti del veicolo de quo.
8. Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
L'esito del giudizio, che ha visto le parti reciprocamente soccombenti, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
9 definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 10.4.2019 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico RT CP_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e RT CP_1
che hanno contratto matrimonio il 24.8.1996 in Melendugno (LE), trascritto nei
[...] registri di matrimonio del Comune di Collepasso nell'anno 1996, n. 14, p. II, serie B, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle seguenti condizioni:
1 – affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente Per_2 presso la madre e incontri tra padre e figlio come indicati in motivazione;
2 – assegnazione alla resistente della casa coniugale sita in Collepasso alla Contrada
Baronessa n. 10;
3 – obbligo di di versare mensilmente alla resistente, entro il RT giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile, nella misura di euro 550,00 a decorrere da agosto 2024, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Per_2 confermando, per il periodo precedente, l'importo previgente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
4 – obbligo del pagamento delle spese straordinarie per il figlio a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% a carico di e del 30% a carico RT di secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia CP_1 di spese straordinarie”, intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di
Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018;
5 – obbligo di di versare mensilmente alla resistente, entro il RT RT giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile, nella misura di euro 150,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, a decorrere dal mese successivo alla domanda della resistente datata 9.9.2019 (e segnatamente, dall'1.10.2024);
b) rigetta la richiesta di addebito formulata dalla resistente;
c) dichiara inammissibile, in quanto tardiva, la richiesta di addebito formulata dal ricorrente;
d) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
e) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
10 La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita
Ricci, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Lecce, nominata con D.M. 22.10.2024.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott.ssa Francesca CAPUTO - Giudice
3) Dott. Alessandro CARRA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3942 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso RT C.F._1 dall'avv. Gabriele Presicce, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Walter CP_1 C.F._2
D. Zappatore, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Per l'udienza del 8.7.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.4.2019, ha esposto: di aver contratto RT matrimonio con il 24.8.1996 in Melendugno (LE); che dalla loro unione CP_1 erano nati due figli e, cioè, nata a [...] il [...], e , nato a Per_1 Per_2
Galatina il 10.10.2011; che la sua vita matrimoniale aveva conosciuto rarissimi momenti di serenità, atteso il carattere della resistente, qualificato come “burbero e prepotente”; che il contegno della moglie aveva condizionato negativamente il rapporto con i figli, i quali avevano assistito più volte a violenti litigi tra i genitori, molto spesso scaturiti da futili motivi.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, (i) che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi senza alcuna previsione di addebito;
(ii) che fosse disposto l'affido condiviso del
1 figlio minore, , ad entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa Persona_3 del medesimo con la madre;
(iii) che gli fosse assegnata la casa coniugale sita in Collepasso alla Contrada Baronessa n. 10, già di sua proprietà; (iv) che le occasioni di frequentazione con il figlio fossero di volta in volta concordate con nel rispetto del criterio CP_1 di alternanza tra i genitori e che, in ogni caso, fossero strutturate in modo da permette al figlio di trascorrere due pomeriggi a settimana con il padre;
i week-end, a partire dal venerdì fino alla domenica, a settimane alterne, con ognuno dei genitori;
le vacanze natalizie, ad anni alterni, in modo da permette al figlio di trascorrere la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, nonché i giorni di vacanza dal 25.12 all'1.1 con un genitore e quelli dall'1.1. al 7.1. con l'altro; le vacanze pasquali, ad anni alterni, in modo da permette al figlio di trascorrere metà dei giorni di vacanza con un genitore e metà con l'altro, nonché il giorno di Pasqua con uno e il Lunedi dell'Angelo con l'altro; la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come i loro compleanni e il giorno del suo compleanno insieme ad entrambi i genitori;
le vacanze estive in modo da permette al figlio di trascorrere due settimane non consecutive con un genitore e due con l'altro; (v) che fosse disposto il versamento di euro 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei due figli (euro 150,00 per ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie;
(vi) che fosse escluso l'obbligo di corrispondere un qualche contributo di mantenimento alla moglie;
e (vii) che fosse trasferita ad l'autovettura , intestata al ricorrente. CP_1 Parte_2 si è costituita, con memoria depositata in data 9.9.2019, a sua volta CP_1 deducendo: che era sempre stato a comportarsi in maniera RT prepotente verso di lei, rinfacciandole la mancanza di indipendenza economica e lo scarso livello di istruzione;
che lo stesso l'aveva tradita ripetutamente nel corso del matrimonio, senza mai dissimulare tale condotta e abbandonando più volte la casa familiare per intrattenere altre relazioni sentimentali;
che, al tempo della domanda, la resistente e il ricorrente vivevano già separati avendo quest'ultimo intessuto da diversi mesi una relazione con un'altra donna.
Ha chiesto, pertanto, (i) che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, (ii) che venisse disposto l'affido condiviso del figlio minore, , con stabile Persona_3 collocazione abitativa del medesimo presso di lei nella casa coniugale sita in Collepasso alla
Contrada Baronessa n. 10, allo scopo a lei assegnata;
(iii) concordando – in linea generale – con il marito sulle modalità da questi proposte per l'esercizio del diritto di visita del figlio minore, che fosse disposto, anche per il periodo delle vacanze estive, che le settimane fossero individuate da entrambi i genitori in accordo tra loro e non dal solo RT
(iv) che fosse disposto il versamento di euro 500,00, a titolo di contributo al
[...]
2 mantenimento ordinario per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie;
(v) che le fosse corrisposto un contributo di mantenimento mensile dell'ammontare di euro 500,00; e
(vi) che le fosse trasferita l'autovettura , ma che i costi di mantenimento Parte_2 della stessa fossero imputati al marito.
All'esito dell'udienza di comparizione del 12.9.2019, con ordinanza del 17.9.2019 la
Presidente delegata ha adottato nei seguenti termini i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 708, co. 3 c.p.c.:
“a) dispone l'affidamento condiviso del minore a entrambi genitori, con Persona_3 collocamento prevalente presso la madre;
il padre incontrerà e terrà con sé il minore, salve modifiche che i genitori potranno sempre tra loro concordare, secondo il calendario indicato al proc. n. 3942/2019 r.g. punto 6) del ricorso, precisando, tuttavia, che i periodi di due settimane non consecutive di permanenza esclusiva del minore presso ciascuno dei genitori dovranno essere tra gli stessi concordati entro il 30.5.2019 di ogni anno e, in difetto di accordo, si fissano sin d'ora un anno nella terza settimana di luglio e nella prima di agosto per il padre e nella quarta settimana di luglio e nella seconda di agosto per la madre e
l'anno seguente nella terza settimana di luglio e nella prima di agosto per la madre e nella quarta settimana di luglio e nella seconda di agosto per il padre;
b) assegna ad la casa coniugale;
CP_1
c) pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente alla resistente RT
l'importo complessivo di euro 600,00 di cui euro 450,00 a titolo di assegno perequativo per il figlio ed euro 150,00 quale contributo per il suo mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente Per_2 sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese;
d) pone il pagamento delle spese straordinarie per il figlio per il 70% a carico del ricorrente Per_2
e per il 30% a carico della resistente, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo indicato in parte motiva”.
In particolare, sono stati ritenuti sussistenti, in via provvisoria e urgente, i presupposti per l'affidamento condiviso del figlio minore. Inoltre, tenuto conto della maggiore età della figlia e della circostanza che quest'ultima non risiedesse più Per_1 con la madre, è stata esclusa la legittimazione della resistente a richiedere un assegno di mantenimento per la figlia. In aggiunta, vista la disparità tra le condizioni economiche dei due coniugi e tenuto conto, altresì, dell'ammontare già spontaneamente corrisposto da er i bisogni del figlio minore nei mesi precedenti alla domanda, RT quando le parti erano già separate in via di fatto, si è ritenuto equo disporre la corresponsione della somma complessiva di euro 600,00 mensili, come innanzi già specificato.
3 Da ultimo, considerato che l'art. 40 c.p.c. consente di cumulare nello stesso processo domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32,
33, 34, 35 e 35 c.p.c.) e che la domanda in ordine al trasferimento dell'autovettura T_
, soggetta a rito diverso dal presente, risulta connessa solo soggettivamente a quella di
[...] separazione, è stata esclusa la possibilità di adottare qualunque decisione sulle sorti del veicolo de quo (tanto in via provvisoria e urgente quanto in via definitiva).
Con la memoria integrativa di cui all'art. 709 co. 3 c.p.c. del 9.10.2019, oltre a concordare in ordine all'assegnazione della casa familiare RT alla resistente, all'affidamento condiviso del figlio minore e alle modalità di visita del medesimo previste dalla Presidente delegata in via provvisoria e urgente ex art. 708 co. 3
c.p.c., ha chiesto che il mantenimento per il figlio fosse quantificato nella somma mensile di euro 300,00.
Con la memoria integrativa di cui all'art. 709 co. 3 c.p.c. del 24.12.2019, CP_1 ha chiesto che la separazione fosse addebitata al marito.
[...]
Dopo il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza resa all'udienza del 26.4.2021, la Giudice istruttrice ha – in primo luogo – dichiarato inammissibili le richieste istruttorie del ricorrente, riconnesse alla richiesta di addebito da questi avanzata con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. in data 28.2.2020, in quanto tale domanda era stata formulata tardivamente. In aggiunta, ha ammesso l'interrogatorio formale del ricorrente e la prova per testi richiesta da entrambe le parti, entro i limiti specificati nella motivazione dell'ordinanza in parola.
In data 17.11.2021, ai sensi dell'art. 709 co. 4 c.p.c. ha RT chiesto la revoca del contributo di mantenimento deliberato in data 16.9.2019 ex art. 708 co. 3 c.p.c. in via provvisoria e urgente a favore di (pari a euro 150,00) e del CP_1 figlio minore (pari a euro 450,00) in ragione della sopravvenuta nascita di un figlio (e segnatamente, nato il [...] dalla relazione tra il ricorrente e _4
, nonché del calo di incassi conseguente alla recessione legata al periodo CP_2 pandemico.
Nell'ambito di tale sub-procedimento, la resistente, a sua volta, ha chiesto che il contributo di euro 150,00 disposto in suo favore in data 16.9.2019 ex art. 708 co. 3 c.p.c. fosse rideterminato nella misura di euro 750,00 al mese, in ragione tanto di un presunto incremento della capacità patrimoniale di dovuto ai maggiori RT ricavi ottenuti durante la pandemia a seguito dell'aumento del prezzo di frutta e verdura, quanto di un peggioramento della sua situazione economica, dovuto alla cessazione in data
30.12.2021 del contratto di locazione dell'immobile sito in Lecce, alla revoca – comunicata
4 in data 4.11.2021 – dell'assegno di invalidità civile erogatole dall' nonché alla richiesta CP_3 di restituzione dei ratei già precedentemente corrisposti.
Tuttavia, in data 29.3.2022, la Giudice istruttrice ha rigettato entrambe le richieste, lasciando inalterata la quantificazione monetaria dei mantenimenti, decisa ex art. 708 co. 3
c.p.c. in via provvisoria e urgente. In particolare, l'istanza di è RT stata rigettata in quanto questi non ha prodotto alcun documento da cui si potesse evincere la contrazione di fatturato lamentata né la stessa si poteva ritenere sic et simpliciter un
“effetto” del periodo di emergenza sanitaria. Inoltre, i maggiori oneri gravanti sul ricorrente per il mantenimento del figlio nato il [...] sono stati considerati compensati dal venir meno degli oneri per il mantenimento della figlia medio tempore divenuta Per_1 economicamente indipendente. La domanda di invece, è stata rigettata in CP_1 quanto, nonostante l'effettiva deflessione reddituale dovuta alla cessazione della locazione dell'immobile di sua proprietà sito in Lecce, tale reddito rimaneva pur sempre ripristinabile mediante nuova locazione.
Dopo alcuni rinvii, terminata l'attività istruttoria, all'udienza dell'8.7.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive e disponendo la trasmissione degli atti al p.m. in sede per le sue richieste.
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1. Rileva il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi, da entrambi richiesta.
2. Non può trovare accoglimento la richiesta di addebito formulata dalla resistente.
In proposito va considerato, preliminarmente, che, ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143
c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene
5 pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. 20.8.2014 n. 18074, 27.6.2006 n.
14840 e 28.4.2006 n. 9877).
Ebbene, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova che la relazione tra e abbia determinato l'irreversibile crisi del RT CP_2 rapporto coniugale delle odierne parti. A tale proposito, la difesa della parte resistente ha evidenziato che avevano avuto un figlio in data RT CP_2
22.03.2020. Il bambino, però, è nato quasi un anno dopo il deposito del ricorso per la separazione da parte di pertanto – in mancanza di prove sul RT punto – non è possibile escludere che e abbiano RT CP_2 avviato la loro relazione sentimentale dopo che il matrimonio tra le odierne parti era già entrato in crisi e la convivenza tra loro risultava già intollerabile.
3. Risulta inammissibile la richiesta di addebito avanzata dal ricorrente con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. in data 28.2.2020, in quanto tale domanda è stata formulata tardivamente. La stessa, infatti, piuttosto che essere proposta con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., avrebbe dovuto essere presentata – al massimo – con la memoria integrativa di cui all'art. 709 co. 3 c.p.c..
4. Quanto ai provvedimenti di natura economica da adottare, si impone – prima di tutto – una premessa in ordine alla capacità reddituale di RT
Quest'ultimo, infatti, commerciante al dettaglio di prodotti agricoli, ha dichiarato per l'anno fiscale 2017 un reddito annuo complessivo pari a euro 5.165,00. A fronte di tali esigui introiti, ha altresì chiarito come fosse stato fondamentale RT
l'aiuto dei suoi genitori per sostenere sia le spese di istruzione della figlia (onere, Per_1 come già detto, ormai venuto meno per il ricorrente) sia quelle per il mantenimento del figlio (mantenimento corrisposto dal ricorrente in via di fatto, già prima Per_2 dell'ordinanza presidenziale del 17.9.2019).
Tale prospettazione economica, tuttavia, risulta inattendibile e, in questo senso, militano le seguenti ragioni.
In primo luogo, come ha chiarito lo stesso i suoi genitori RT erano solo percettori di pensione (la stessa, tra l'altro, di ammontare “modesto”, cfr. memoria integrativa del 9.10.2019). Risulta, pertanto, inverosimile che i genitori del ricorrente riuscissero ad aiutarlo con le spese per l'istruzione e il mantenimento dei nipoti. Per contro,
è più ragionevole ritenere che tali somme, indipendentemente dal conto-corrente “di transito”, fossero pur sempre corrisposte dal ricorrente.
Non può risultare dirimente, dunque, quanto affermato da RT
– con riferimento al mantenimento agli studi della figlia – in sede di
[...] Per_1
6 interrogatorio formale, ove lo stesso ha precisato: “non h[o] mai provveduto al suo mantenimento, perché le somme in suo favore sono sempre state versate da mia madre, che è deceduta a gennaio 2021”.
In aggiunta, che la dichiarazione dei redditi fornisca un quadro al ribasso della situazione patrimoniale di i evince, sia pure per presunzioni, da RT quanto emerso in sede di istruttoria grazie alle testimonianze di e di Testimone_1
Persona_5
Il primo, infatti, il quale ha eseguito un servizio di appostamento – inter alia – nei giorni 19.5.2020, 26.5.2020. 27.5.2020 e 28.5.2020, in sede testimoniale ha affermato di avere constatato l'esistenza di un nutrito numero di clienti (in particolare: “confermo che il numero di acquirenti che sono andati via con la merce è quello indicato ai capp. d.11), d.17), d.23) e
d.29)” e “preciso di aver visto che tutte le persone che si sono avvicinate hanno acquistato perché sono andate via con la busta contenente la merce”).
Non solo, ha pure confermato la presenza di un addetto alla Testimone_1 vendita, con ciò rendendo inattendibile quanto sostenuto da in RT sede di interrogatorio formale, ove lo stesso ha affermato: “non ho dipendenti, lavoro da solo, solo ogni tanto mi aiuta la mia compagna ”. CP_2
La presenza di un dipendente di eniva confermata anche RT dalla testimonianza di il quale dichiarava: “confermo di aver visto il sig. Persona_5 RT andare al mercato di Casarano accompagnato dall'operaio che lavorava con lui;
non conosco il nome dell'operaio, ma so che andava sempre con lui;
io tanto so, poiché ero e sono cliente di e vado da RT tanto tempo a fare la spesa di frutta e verdura da lui”.
Ebbene, indipendentemente dalla veste giuridica di tale rapporto, il fatto che avesse un dipendente, come confermato da entrambe le RT deposizioni testimoniali in modo coerente e lineare tra loro, rende poco attendibile la sua prospettazione in ordine alla esiguità dei suoi introiti.
Ad ogni buon conto, il ricorrente, pur esplicitamente richiesto in tal senso con l'ordinanza resa all'udienza del 19.1.2022, non ha mai provveduto ad aggiornare la documentazione relativa ai propri redditi né ha fornito alcun riscontro documentale, diverso dalla dichiarazione dei redditi, dal quale evincere per altra via una qualche contrazione dei suoi incassi.
Tutte queste circostanze, come anticipato innanzi, portano a ritenere la capacità reddituale di aggiore di quella risultante per tabulas. RT
5. Quanto ai provvedimenti da adottare in relazione ai figli delle parti, come già fatto in sede di ordinanza provvisoria e urgente ex art. 708 co. 3 c.p.c., va ribadito che nulla la resistente è legittimata a chiedere a in termini di mantenimento RT
7 per la figlia essendo quest'ultima maggiorenne e autosufficiente e non risiedendo Per_1 più con la madre.
Quanto, invece, alla posizione del figlio minore , va sostanzialmente recepito Per_2 quanto già disposto in sede di ordinanza provvisoria e urgente ex art. 708 co. 3 c.p.c., decisione su cui sussiste – di fatto – il pieno accordo delle parti. Il bambino, pertanto, deve essere affidato in modo condiviso a entrambi genitori, con collocamento prevalente presso la madre, cui – in conseguenza – viene assegnata la casa coniugale sita in Collepasso alla
Contrada Baronessa n. 10. Con specifico riferimento al diritto di visita del minore, incontrerà e terrà con sé il figlio, salve le modifiche che i RT genitori potranno sempre tra loro concordare, secondo il calendario indicato al proc. n.
3942/2019 r.g. punto 6) del ricorso. Tuttavia, come già chiarito nell'ordinanza del
17.9.2019 in relazione al periodo estivo, i periodi di due settimane non consecutive di permanenza esclusiva del minore presso ciascuno dei genitori dovranno essere tra gli stessi concordati entro il 30 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, il minore trascorrerà, ad anni alterni tra i genitori, la terza settimana di luglio e la prima di agosto con un genitore e la quarta settimana di luglio e la seconda di agosto con l'altro.
Per quanto attiene, poi, all'importo del contributo perequativo a carico del padre per il figlio, tenuto conto, dell'attuale età del bambino e, quindi, delle sue accresciute esigenze di studio e di formazione personale, il contributo per quest'ultimo va rideterminato in euro
550,00 mensili a decorrere dal primo mese successivo all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.7.2024. Restano confermati, per il periodo precedente, i provvedimenti provvisori adottati in corso di causa. Tale somma andrà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT e corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese. Quanto al pagamento delle spese straordinarie per il figlio, il relativo onere si pone, come già avvenuto in via provvisoria, il 70% a carico del ricorrente e il 30% a carico della resistente, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018.
L'incremento del contributo che deve corrispondere per il RT RT figlio minore appare adeguato, nonostante la sopravvenienza di un altro figlio, in quanto il ricorrente non mantiene più la figlia divenuta economicamente autonoma da Per_1 settembre 2021, come dallo stesso chiarito in sede di interrogatorio RT formale.
Non solo, ciascuno dei genitori, a partire dal 2022, aveva diritto a percepire metà dell'assegno unico universale previsto per il figlio minore (per un importo di euro 100,00 a
8 genitore in presenza di redditi modesti). Già solo tale evenienza giustificherebbe l'incremento del mantenimento disposto a carico di per il figlio RT
. E ciò indipendentemente dalla circostanza meramente fattuale che l'assegno Per_2 unico universale sia stato poi effettivamente richiesto dal ricorrente.
6. Quanto al contributo per il mantenimento della resistente, va confermato il provvedimento già adottato in sede di ordinanza provvisoria e urgente ex art. 708 co. 3
c.p.c., con il quale si prevedeva che ovesse versare ad RT CP_1 la somma mensile di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
[...]
ISTAT. Sulla base di quanto già osservato in ordine alla capacità reddituale del ricorrente, infatti, va sottolineato che permane, tra le parti, uno squilibrio economico – patrimoniale.
Alla quantificazione suindicata del contributo (e non ad un importo maggiore) conducono, poi, diverse ragioni. Per quanto la resistente abbia provato la cessazione del contratto di locazione dell'immobile di sua proprietà sito in Lecce, nulla osta a che tale immobile venga nuovamente locato, così producendo nuovo reddito.
In aggiunta, per quanto in via solo presuntiva, è ragionevole pensare che l' CP_3 abbia revocato ad l'assegno di invalidità civile in ragione di un CP_1 miglioramento delle sue condizioni di salute, evenienza che le renderebbe più facile lavorare e, quindi, produrre reddito autonomamente.
Non solo, non può ignorarsi che la casa coniugale, assegnata alla resistente, è di proprietà del solo ricorrente e che quest'ultimo sostiene anche le spese di mantenimento per il figlio minore.
La conferma della somma già disposta in sede di ordinanza presidenziale, dunque, consegue ad una valutazione complessiva, che – attualmente – tiene conto anche del mantenimento previsto per il figlio . Per_2
7. Infine, con riferimento al trasferimento della , domanda Parte_2 genericamente richiamata in sede di comparsa conclusionale, in questa sede si ribadisce che, considerato che l'art. 40 c.p.c. consente di cumulare nello stesso processo domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi di connessione cd. “forte” e che tale domanda non
è caratterizzata da tale connessione, va esclusa la possibilità di adottare qualunque decisione sulle sorti del veicolo de quo.
8. Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
L'esito del giudizio, che ha visto le parti reciprocamente soccombenti, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
9 definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 10.4.2019 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico RT CP_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e RT CP_1
che hanno contratto matrimonio il 24.8.1996 in Melendugno (LE), trascritto nei
[...] registri di matrimonio del Comune di Collepasso nell'anno 1996, n. 14, p. II, serie B, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle seguenti condizioni:
1 – affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente Per_2 presso la madre e incontri tra padre e figlio come indicati in motivazione;
2 – assegnazione alla resistente della casa coniugale sita in Collepasso alla Contrada
Baronessa n. 10;
3 – obbligo di di versare mensilmente alla resistente, entro il RT giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile, nella misura di euro 550,00 a decorrere da agosto 2024, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Per_2 confermando, per il periodo precedente, l'importo previgente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
4 – obbligo del pagamento delle spese straordinarie per il figlio a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% a carico di e del 30% a carico RT di secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia CP_1 di spese straordinarie”, intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di
Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018;
5 – obbligo di di versare mensilmente alla resistente, entro il RT RT giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile, nella misura di euro 150,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, a decorrere dal mese successivo alla domanda della resistente datata 9.9.2019 (e segnatamente, dall'1.10.2024);
b) rigetta la richiesta di addebito formulata dalla resistente;
c) dichiara inammissibile, in quanto tardiva, la richiesta di addebito formulata dal ricorrente;
d) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
e) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
10 La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita
Ricci, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Lecce, nominata con D.M. 22.10.2024.
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