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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 6133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6133 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55321/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Carmela
Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 55321/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MARIANI GIOIA (C.F. ); C.F._2
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente contumace -
e contro
, in Controparte_2
persona del Prefetto pro tempore;
- resistente contumace -
OGGETTO: rilascio visto per ricongiungimento familiare.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 20/12/2024, il ricorrente proponeva opposizione contro il decreto n. M_IT PR_RMSUI00239633 del 03/10/2024 dello
Sportello Unico per l'immigrazione di a firma del Viceprefetto, con il quale CP_2
veniva rigettata la domanda di nulla osta, presentata dal ricorrente in data
21/09/2023, identificativo n. per il ricongiungimento familiare in NumeroDiC_1
favore di suo figlio nato a [...] il [...], minore al tempo R_
della presentazione della domanda. Il rigetto veniva motivato sulla base dell'insufficienza della capacità economica, in quanto da controlli effettuati presso l'Agenzia dell'Entrate per l'anno 2022 risultava un reddito pari a 6531,00 non sufficiente al ricongiungimento con due familiari, nonché del requisito alloggiativo, posto che dalla verifica presso le amministrazioni competenti non risultava dimostrato il possesso di un titolo giuridicamente rilevante che riconoscesse il legittimo possesso o detenzione da parte del richiedente dell'alloggio indicato nell'istanza.
Il ricorrente assumeva l'erronea valutazione dei requisiti da parte dell'Amministrazione. In particolare, quanto al requisito reddituale, sosteneva che lo stesso era soddisfatto tenendo conto della somma dei redditi percepiti dal ricorrente e dalla coniuge, la sig.ra provenienti da attività di lavoro Persona_2
subordinato di cui allegava i relativi contratti di lavoro, buste paga e certificazioni uniche riferiti all'anno d'imposta 2022 e 2023, nonché dei redditi garantiti anche per l'anno d'imposta 2024 come attestato dalle buste paga dei coniugi. Sul requisito alloggiativo evidenziava di risiedere da oltre quindici anni nell'abitazione sita in alla via Villafranca n. 80 int. 1, assieme alla coniuge ed alla famiglia della CP_2
sig.ra , sua connazionale e titolare del contratto di locazione Persona_3 dell'immobile. La conduttrice e la proprietaria dell'abitazione, la sig.ra E_
, fornivano il loro consenso affinché il minore potesse alloggiare nell'immobile
[...]
una volta giunto in Italia, rappresentando che si tratta di un immobile di 120 mq di superficie, idoneo ad ospitare fino a dieci persone, come attestato dal certificato di idoneità alloggiativa.
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “piaccia all' l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso
e per l'effetto annullare il provvedimento emesso dallo Sportello Unico per
l'immigrazione di in data 03.10.2024 e notificato in pari data, nonché tutti i CP_2
provvedimenti presupposti, conseguenti, dipendenti, accessori e connessi allo stesso, siccome infondato, in fatto e in diritto, non sufficientemente motivato, viziato da illegittimità, eccesso di potere ed inopportunità nel merito. Voglia inoltre l'Ill.
Mo Tribunale Adito ordinare all'Ambasciata italiana in Canton il rilascio del visto
d'ingresso per ricongiungimento familiare ovvero disporre che lo Sportello Unico per l'immigrazione di rilasci il nulla osta al ricongiungimento familiare a CP_2 beneficio del figlio ”. R_
L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
***
Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.lgs. 286/1998 (TUI) il rilascio del nulla osta allo straniero è subordinato alla verifica della presenza di una serie di requisiti, ossia “a) di una alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;
nonché b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere”.
Il provvedimento di rigetto impugnato dal ricorrente è motivato sulla mancata allegazione della prova del requisito reddituale e del requisito alloggiativo.
Per quanto concerne il requisito reddituale, il ricorrente ha depositato in giudizio la seguente documentazione: le comunicazioni Unilav relative ai contratti di lavoro del ricorrente e della coniuge;
il CUD 2024 e il CUD 2023 del ricorrente;
il CUD
2024 e il CUD 2023 della coniuge;
le buste paga 2024 del ricorrente e della coniuge.
Dalle certificazioni uniche 2024 e 2023 del ricorrente e della coniuge, depositati in giudizio, risulta che i loro redditi considerati congiuntamente superano il reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà. Risulta invero per il 2023 per il ricorrente un reddito di € 2191,85 e per il coniuge un reddito di € 9131,20, per complessivi € 11.323,05; mentre per il 2024 risulta per il ricorrente un reddito di € 6642,65 e per il coniuge di € 9537,20, per complessivi € 16.679,85, redditi superiori alla soglia richiesta.
Pertanto, risulta integrato il requisito reddituale richiesto dall'art. 29, co. 3 lett. b), del D.lgs. 286/1998, ai fini del ricongiungimento con il figlio, posto che tale norma stabilisce che al fine della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito complessivo annuo dei familiari conviventi con il richiedente.
In relazione al requisito alloggiativo il ricorrente ha depositato in giudizio il certificato di idoneità alloggiativa e il contratto di locazione intestato al ricorrente, realizzando così l'integrazione richiesta dall'amministrazione nel provvedimento impugnato (cfr. doc. all. nn. 9 e 13).
Dimostrata dunque la sussistenza dei requisiti la cui carenza era stata posta a fondamento del rigetto, può trovare accoglimento la domanda di annullamento del relativo provvedimento, con contestuale ordine di rilascio del nulla osta per ricongiungimento con il figlio.
Deve essere accolta, altresì, la domanda di rilascio del visto, dal momento che parte ricorrente ha prodotto in giudizio il certificato di nascita del figlio R_
, nato a [...] il [...], con la relativa traduzione, il quale risulta
[...] idoneo a comprovare il rapporto di filiazione, necessario ai fini delle verifiche previste dall'art. 29, comma 7, D.lgs. 286/98.
Al contrario va rigettata la domanda di rilascio del visto.
La procedura per il ricongiungimento familiare consta infatti di due fasi: la prima dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, avente ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza, mentre la seconda dinanzi alla
Rappresentanza Consolare che, invece, ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
A seguito del rilascio del nulla osta sarà dunque competenza dell'Ambasciata provvedere agli accertamenti necessari al rilascio del visto.
Tenuto conto che solo in questo giudizio il ricorrente ha fornito tutta la documentazione necessaria a provare i requisiti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con i figli, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla il rilascio del Controparte_2
nulla osta al ricongiungimento familiare con nato a [...] il R_
05.10.2006;
- rigetta la domanda di rilascio del visto per R_
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 22/04/2025
La Giudice
Maria Carmela Magarò
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Carmela
Magarò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 55321/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MARIANI GIOIA (C.F. ); C.F._2
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente contumace -
e contro
, in Controparte_2
persona del Prefetto pro tempore;
- resistente contumace -
OGGETTO: rilascio visto per ricongiungimento familiare.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 20/12/2024, il ricorrente proponeva opposizione contro il decreto n. M_IT PR_RMSUI00239633 del 03/10/2024 dello
Sportello Unico per l'immigrazione di a firma del Viceprefetto, con il quale CP_2
veniva rigettata la domanda di nulla osta, presentata dal ricorrente in data
21/09/2023, identificativo n. per il ricongiungimento familiare in NumeroDiC_1
favore di suo figlio nato a [...] il [...], minore al tempo R_
della presentazione della domanda. Il rigetto veniva motivato sulla base dell'insufficienza della capacità economica, in quanto da controlli effettuati presso l'Agenzia dell'Entrate per l'anno 2022 risultava un reddito pari a 6531,00 non sufficiente al ricongiungimento con due familiari, nonché del requisito alloggiativo, posto che dalla verifica presso le amministrazioni competenti non risultava dimostrato il possesso di un titolo giuridicamente rilevante che riconoscesse il legittimo possesso o detenzione da parte del richiedente dell'alloggio indicato nell'istanza.
Il ricorrente assumeva l'erronea valutazione dei requisiti da parte dell'Amministrazione. In particolare, quanto al requisito reddituale, sosteneva che lo stesso era soddisfatto tenendo conto della somma dei redditi percepiti dal ricorrente e dalla coniuge, la sig.ra provenienti da attività di lavoro Persona_2
subordinato di cui allegava i relativi contratti di lavoro, buste paga e certificazioni uniche riferiti all'anno d'imposta 2022 e 2023, nonché dei redditi garantiti anche per l'anno d'imposta 2024 come attestato dalle buste paga dei coniugi. Sul requisito alloggiativo evidenziava di risiedere da oltre quindici anni nell'abitazione sita in alla via Villafranca n. 80 int. 1, assieme alla coniuge ed alla famiglia della CP_2
sig.ra , sua connazionale e titolare del contratto di locazione Persona_3 dell'immobile. La conduttrice e la proprietaria dell'abitazione, la sig.ra E_
, fornivano il loro consenso affinché il minore potesse alloggiare nell'immobile
[...]
una volta giunto in Italia, rappresentando che si tratta di un immobile di 120 mq di superficie, idoneo ad ospitare fino a dieci persone, come attestato dal certificato di idoneità alloggiativa.
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “piaccia all' l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso
e per l'effetto annullare il provvedimento emesso dallo Sportello Unico per
l'immigrazione di in data 03.10.2024 e notificato in pari data, nonché tutti i CP_2
provvedimenti presupposti, conseguenti, dipendenti, accessori e connessi allo stesso, siccome infondato, in fatto e in diritto, non sufficientemente motivato, viziato da illegittimità, eccesso di potere ed inopportunità nel merito. Voglia inoltre l'Ill.
Mo Tribunale Adito ordinare all'Ambasciata italiana in Canton il rilascio del visto
d'ingresso per ricongiungimento familiare ovvero disporre che lo Sportello Unico per l'immigrazione di rilasci il nulla osta al ricongiungimento familiare a CP_2 beneficio del figlio ”. R_
L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
***
Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.lgs. 286/1998 (TUI) il rilascio del nulla osta allo straniero è subordinato alla verifica della presenza di una serie di requisiti, ossia “a) di una alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;
nonché b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere”.
Il provvedimento di rigetto impugnato dal ricorrente è motivato sulla mancata allegazione della prova del requisito reddituale e del requisito alloggiativo.
Per quanto concerne il requisito reddituale, il ricorrente ha depositato in giudizio la seguente documentazione: le comunicazioni Unilav relative ai contratti di lavoro del ricorrente e della coniuge;
il CUD 2024 e il CUD 2023 del ricorrente;
il CUD
2024 e il CUD 2023 della coniuge;
le buste paga 2024 del ricorrente e della coniuge.
Dalle certificazioni uniche 2024 e 2023 del ricorrente e della coniuge, depositati in giudizio, risulta che i loro redditi considerati congiuntamente superano il reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà. Risulta invero per il 2023 per il ricorrente un reddito di € 2191,85 e per il coniuge un reddito di € 9131,20, per complessivi € 11.323,05; mentre per il 2024 risulta per il ricorrente un reddito di € 6642,65 e per il coniuge di € 9537,20, per complessivi € 16.679,85, redditi superiori alla soglia richiesta.
Pertanto, risulta integrato il requisito reddituale richiesto dall'art. 29, co. 3 lett. b), del D.lgs. 286/1998, ai fini del ricongiungimento con il figlio, posto che tale norma stabilisce che al fine della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito complessivo annuo dei familiari conviventi con il richiedente.
In relazione al requisito alloggiativo il ricorrente ha depositato in giudizio il certificato di idoneità alloggiativa e il contratto di locazione intestato al ricorrente, realizzando così l'integrazione richiesta dall'amministrazione nel provvedimento impugnato (cfr. doc. all. nn. 9 e 13).
Dimostrata dunque la sussistenza dei requisiti la cui carenza era stata posta a fondamento del rigetto, può trovare accoglimento la domanda di annullamento del relativo provvedimento, con contestuale ordine di rilascio del nulla osta per ricongiungimento con il figlio.
Deve essere accolta, altresì, la domanda di rilascio del visto, dal momento che parte ricorrente ha prodotto in giudizio il certificato di nascita del figlio R_
, nato a [...] il [...], con la relativa traduzione, il quale risulta
[...] idoneo a comprovare il rapporto di filiazione, necessario ai fini delle verifiche previste dall'art. 29, comma 7, D.lgs. 286/98.
Al contrario va rigettata la domanda di rilascio del visto.
La procedura per il ricongiungimento familiare consta infatti di due fasi: la prima dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, avente ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza, mentre la seconda dinanzi alla
Rappresentanza Consolare che, invece, ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
A seguito del rilascio del nulla osta sarà dunque competenza dell'Ambasciata provvedere agli accertamenti necessari al rilascio del visto.
Tenuto conto che solo in questo giudizio il ricorrente ha fornito tutta la documentazione necessaria a provare i requisiti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con i figli, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla il rilascio del Controparte_2
nulla osta al ricongiungimento familiare con nato a [...] il R_
05.10.2006;
- rigetta la domanda di rilascio del visto per R_
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 22/04/2025
La Giudice
Maria Carmela Magarò