Sentenza breve 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 30/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00087/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01415/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1415 del 2024, proposto da
Condotte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B331FF1471, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo Raggruppamento con HGS sas, Pide Srl, IA.ING. Srl e OMNICON Srl, rappresentata e difesa dagli avvocati Crescenzio Santuori, Raffaele Ruocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sorgeaqua S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Mastragostino, Enrico Trenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Information Development And Automation S.r.l. in sigla Idea S.r.l., in proprio e in qualità di mandataria di costituendo RTI con Idea Telecontrollo S.r.l., Easy Servizi S.r.l., Unidata S.p.A., SO.SEL. S.p.A, Datek 22 S.r.l., Idrostudi S.r.l., Idragest S.r.l., Consorzio Innova Società Cooperativa, Pro Service Costruzioni S.r.l. e Progema Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Boifava, Giuseppina Salatino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Idea Telecontrollo S.r.l., Easy Servizi S.r.l., Unidata Spa, So.Sel. Spa, Datek S.r.l., Idrostudi S.r.l., Idragest S.r.l., Consorzio Innova Società Cooperativa, Pro Service Costruzioni S.r.l., Progema Service S.r.l., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento di aggiudicazione prot. n° 2241 del 15.11.2024, mediante il quale la Sorgeaqua Srl, previa approvazione di tutti gli atti di gara, ha aggiudicato la “procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/23 per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dell’intervento PNRR-M2C4-I4.2 digitalizzazione, modellazione idraulica e analisi della rete idrica di distribuzione sull’intero ambito territoriale gestito da Sorgeaqua Srl, con contestuale posa di misuratori smart-meter al fine della riduzione delle perdite idriche – CUP I77J22000020006 - CIG: B331FF1471” in favore del “concorrente n° 3 IDEA Srl_RTI 1° classificato con un punteggio complessivo di 78,551/100”, nonché della relativa nota inoltrata a mezzo posta elettronica certificata di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto;
b) di tutti i verbali di gara nella parte in cui la Stazione Appaltante non ha disposto l’immediata esclusione del costituendo Raggruppamento controinteressato, ivi compresi:
1) il verbale n° 1 del 31.10.2024, mediante il quale il Seggio di gara, in seduta pubblica, dando atto delle offerte pervenute, ha disposto l’apertura dell’offerta tecnica, consegnando la relativa documentazione alla Commissione giudicatrice per le successive valutazioni di propria competenza;
2) il verbale del 31.10.2024, mediante il quale la Commissione giudicatrice ha valutato le offerte tecniche pervenute, ammettendo tutti i concorrenti alla successiva fase valutativa per aver superato la soglia minima di sbarramento;
3) il verbale n° 2 del 13.11.2024, mediante il quale la Commissione giudicatrice ha valutato le offerte economiche presentate dagli operatori economici concorrenti, determinando la relativa graduatoria;
4) il verbale n° 3 del 13.11.2024, mediante il quale il RUP, preso atto della graduatoria predisposta dalla Commissione, ha effettuato la verifica di congruità dell’offerta di IDEA Srl_RTI, disponendo l’apertura della documentazione amministrativa per il solo costituendo Raggruppamento primo classificato. Nella medesima sede, il RUP ha proceduto “[…] a valutare quanto comunicato dalla Commissione Giudicatrice in merito alla circostanza che la busta C presentata dal Concorrente primo in graduatoria contiene unicamente l’offerta economica generata attraverso l’apposito modello messo a disposizione dalla Piattaforma. All’esito di tale valutazione, il RUP accerta che l’offerta economica del primo classificato risulta debitamente corredata da tutti gli elementi indicati al punto 18 del Disciplinare, in quanto: - la dichiarazione di cui alla lett. a) e l’impegno di cui alla lett. d) sono contenuti nella domanda di partecipazione del Concorrente; - l’impegno di cui alla lett. b), l’indicazione di cui alla lett. c) e la dichiarazione di cui alla lett. e) sono contenuti nell’offerta economica presentata dal concorrente”;
5) il verbale n° 4 del 15.11.2024, mediante il quale il RUP, riepilogata la procedura di gara, ha proposto di aggiudicare la gara in questione in favore di IDEA Srl_RTI;
nonché per la declaratoria d’inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 cpa; e per la condanna al risarcimento in forma specifica mediante il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione ovvero nel contratto laddove nelle more stipulato;
in subordine, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell’art. 124 cpa
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Information Development and Automation s.r.l. il 24\12\2024:
dell’art. 18, comma 4, del disciplinare della “gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/23 per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dell’intervento pnrr-m2c4-i4.2 – digitalizzazione, modellazione idraulica e analisi della rete idrica di distribuzione sull’intero ambito territoriale gestito da Sorgeaqua srl, con contestuale posa di misuratori smart-meter al fine della riduzione delle perdite idriche cig b331ff1471”, rubricato “contenuto della busta c – offerta economica”, nella parte in cui recita “A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere incondizionata e deve contenere:
a) accettazione integrale ed incondizionata della presente Disciplinare di Gara;
b) impegno a mantenere l’offerta irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine per la presentazione della stessa;
c) indicazione dello sconto offerto (2 decimali), fisso ed invariabile per tutta la durata del presente appalto;
d) l’impegno a costituire la cauzione definitiva, anche mediante fidejussione assicurativa o bancaria, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell’eventuale aggiudicazione;
e) dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, che l’offerta è remunerativa ed omnicomprensiva degli oneri contrattuali e retributivi previsti per il personale nell’esecuzione delle prestazioni.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sorgeaqua S.r.l. e di Information Development And Automation S.r.l. in Sigla Idea S.r.l., in proprio ed in Qualità di Mandataria di Costitu;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Information Development And Automation S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decisione a contrarre n. 451 del 26.9.2024, Sorgeaqua srl, società a controllo pubblico titolare dell’affidamento in house providing del servizio idrico integrato nel territorio di competenza dei propri enti soci (Comuni di Sant’Agata Bolognese, Crevalcore, Finale Emilia, Nonantola e Ravarino), ha disposto l’affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, della progettazione esecutiva ed esecuzione “ dell’intervento PNRR-M2C4-I4.2 - digitalizzazione, modellazione idraulica e analisi della rete idrica di distribuzione sull’intero ambito territoriale gestito da Sorgeaqua Srl, con contestuale posa di misuratori smart-meter al fine della riduzione delle perdite idriche ”, del valore complessivo di euro 8.112.530,00, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’art. 18 del Disciplinare di gara –recante “ Contenuto della Busta C – Offerta economica ” – stabiliva, tra l’altro, che “ Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, indeterminate o incomplete. Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo posto a base di gara.
A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere incondizionata e deve contenere:
a) accettazione integrale ed incondizionata della presente Disciplinare di Gara;
b) impegno a mantenere l’offerta irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a 180
(centottanta) giorni dal termine per la presentazione della stessa;
c) indicazione dello sconto offerto (2 decimali), fisso ed invariabile per tutta la durata del presente
appalto;
d) l’impegno a costituire la cauzione definitiva, anche mediante fidejussione assicurativa o
bancaria, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell’eventuale
aggiudicazione;
e) dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, che l’offerta è remunerativa ed
omnicomprensiva degli oneri contrattuali e retributivi previsti per il personale nell’esecuzione
delle prestazioni ”.
Essendosi avvalsa della c.d. “inversione procedimentale”, la Stazione Appaltante procedeva prima alla valutazione dell’offerta tecnica, successivamente all’apertura dell’offerta economica e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa.
Nello specifico, redatta la graduatoria, che vedeva collocata in prima posizione (con punti totali 78,551) il costituendo RTI tra la mandataria Information Development And Automation S.r.l. e le mandanti Idea Telecontrollo S.r.l., Easy Servizi S.r.l., Unidata S.p.A., SO.SEL. S.p.A, Datek 22 S.r.l., Idrostudi S.r.l., Idragest S.r.l., Consorzio Innova Società Cooperativa, Pro Service Costruzioni S.r.l. e Progema Service S.r.l (di seguito solo “RTI Idea”) e in seconda posizione (con punti totali 72,839) il costituendo RTI tra la mandataria Condotte srl e le mandanti HGS Sas, Pide Srl, IA.ING. Srl e OMNICON Srl (di seguito solo ”RTI Condotte”), la Commissione di gara trasmetteva gli atti al Rup per gli adempimenti di competenza “ comunicando, per le valutazioni del caso, che la busta C presentata dal Concorrente primo in graduatoria contiene unicamente l’offerta economica generata attraverso l’apposito modello messo a disposizione dalla Piattaforma “ (cfr. verbale n. 2 del 13.11.2024, sub doc. n. 6 Sorgeaqua srl) .
Il Rup, quindi, procedeva “ a valutare quanto comunicato dalla Commissione giudicatrice in merito alla circostanza che la busta C presentata dal Concorrente primo in graduatoria contiene unicamente l’offerta economica generata attraverso l’apposito modello messo a disposizione dalla Piattaforma. All’esito di tale valutazione, il RUP accerta che l’offerta economica del primo classificato risulta debitamente corredata da tutti gli elementi indicati al punto 18 del Disciplinare, in quanto: - la dichiarazione di cui alla lett. a) e l’impegno di cui alla lett. d) sono contenuti nella domanda di partecipazione del Concorrente; - l’impegno di cui alla lett. b), l’indicazione di cui alla lett. c) e la dichiarazione di cui alla lett. e) sono contenuti nell’offerta economica presentata dal Concorrente “ (cfr. verbale n. 3 del 13.11.2024, sub doc. n. 7 Sorgeacqua srl).
A seguito della proposta del Rup di aggiudicazione della procedura in favore del RTI Idea, con provvedimento n. 2241 del 15.11.2024 l’Amministrazione approvava gli atti di gara e disponeva l’aggiudicazione al suddetto RTI.
Con ricorso depositato in data 15.12.2024, munito di istanza cautelare, Condotte srl, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI sopra indicato, ha impugnato il suddetto provvedimento di aggiudicazione n. 2241/2024 nonché tutti gli atti meglio indicati in epigrafe, denunciando i seguenti vizi: “ Sulla illegittima mancata esclusione del RTI Idea per mancanza di elementi essenziali dell’offerta economica e irregolarità della medesima offerta presentata in violazione della documentazione di gara. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 21 e 15 del Disciplinare di gara. Violazione del principio di par condicio tra concorrenti. Violazione del principio di autoresponsabilità. Violazione del principio di immodificabilità dell’offerta. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio di trasparenza. Eccesso di potere per le seguenti figure sintomatiche: difetto di istruttoria, difetto di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento di potere “; in sintesi e in buona sostanza, la ricorrente lamenta che l’offerta economica presentata dal RTI Idea conterrebbe unicamente lo sconto offerto ma non le dichiarazioni richieste dalle lettere a)-e) dell’art. 18 del Disciplinare a pena di esclusione; pur a fronte della segnalazione da parte della Commissione di gara delle carenze essenziali dell’offerta economica del RTI controinteressato, il Rup, anziché disporre l’automatica esclusione prevista dalla lex specialis , avrebbe illegittimamente e immotivatamente salvaguardato l’incompleta offerta economica del RTI Idea, deducendo gli elementi essenziali dell’offerta economica nell’ambito di documenti diversi, tra cui la stessa domanda di partecipazione, peraltro priva dei suddetti elementi; la Stazione Appaltante avrebbe dovuto escludere il RTI Idea per carenza degli elementi essenziali dell’offerta anche in applicazione del principio di auto responsabilità, non potendo nemmeno ricorrere al soccorso istruttorio.
Si è costituita in giudizio Sorgeacqua srl, puntualmente contestando le censure avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
Anche Information Development And Automation S.r.l., in proprio e in qualità di mandataria di costituendo “RTI Idea” si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso previa puntuale contestazioni delle censure avversarie. La medesima ha, altresì, proposto ricorso incidentale per l’annullamento dell’art. 18, comma 4, del Disciplinare della gara nella parte in cui prevede, a pena di esclusione, che l’offerta economica debba contenere le dichiarazioni di cui alle lettere da a) ad e), denunciando i seguenti vizi: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 12, comma 1, lett. a) e 17, comma 4, del d. lgs. 36/2023 violazione e falsa dell’art. 1, comma 2, l. 241/1990 e del principio della prevalenza della sostanza sulla forma violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità eccesso di potere per diseconomicita’ dell’azione amministrativa
eccesso di formalismo, illogicità, inutilità “.
Alla Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso principale non può trovare accoglimento.
Come detto, l’art. 18, comma 4, del Disciplinare richiedeva, tra l’altro, che l’offerta economica dovesse contenere:
“ a) accettazione integrale ed incondizionata della presente Disciplinare di Gara;
b) impegno a mantenere l’offerta irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a 180
(centottanta) giorni dal termine per la presentazione della stessa;
c) indicazione dello sconto offerto (2 decimali), fisso ed invariabile per tutta la durata del presente
appalto;
d) l’impegno a costituire la cauzione definitiva, anche mediante fidejussione assicurativa o
bancaria, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell’eventuale
aggiudicazione;
e) dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, che l’offerta è remunerativa ed
omnicomprensiva degli oneri contrattuali e retributivi previsti per il personale nell’esecuzione
delle prestazioni ”.
A seguito della segnalazione della Commissione di gara, il Rup ha ritenuto che l’offerta economica del RTI Idea fosse “ debitamente corredata da tutti gli elementi indicati al punto 18 del Disciplinare, in quanto: - la dichiarazione di cui alla lett. a) e l’impegno di cui alla lett. d) sono contenuti nella domanda di partecipazione del Concorrente; - l’impegno di cui alla lett. b), l’indicazione di cui alla lett. c) e la dichiarazione di cui alla lett. e) sono contenuti nell’offerta economica presentata dal Concorrente “.
Ebbene, l’operato del Rup in ordine all’ammissione alla gara del RTI Idea appare immune da mende, atteso che le dichiarazioni che parte ricorrente denuncia essere mancanti sono, in realtà, rinvenibili dall’insieme delle dichiarazioni rese dal RTI controinteressato ai fini della partecipazione alla gara.
Sotto un primo profilo, si osserva che nell’offerta economica presentata dal RTI Idea risulta riportato il numero di giorni di validità dell’offerta medesima, fissato in giorni 180, in conformità alla prescrizione di cui alla lettera b) del comma 4 dell’art. 18 del Disciplinare; parimenti è indicato lo sconto offerto (3,5%), che costituisce il vero nucleo centrale ed essenziale dell’offerta economica, nel rispetto, dunque, di quanto prescritto dalla lettera c) del comma 4 dell’art. 18.
Per quanto riguarda le ulteriori dichiarazioni prescritte dall’art. 18, si rileva che “ l’accettazione integrale e incondizionata del Disciplinare di Gara ” di cui alla lettera a) del suddetto articolo, è ricompresa nella dichiarazione formulata dal RTI Idea, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, al punto 3) della propria domanda di partecipazione, ove si dichiara di “ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della presente procedura di affidamento ”, tra cui, evidentemente, rientra anche il Disciplinare di gara (come esplicitamente stabilito dall’art. 21 del Disciplinare medesimo), con la conseguenza che la prescrizione della lettera a) dell’art. 18 costituisce una mera duplicazione di quanto già dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal concorrente in sede di domanda di partecipazione.
Analoga considerazione deve essere svolta in relazione all’” impegno a costituire la cauzione definitiva, anche mediante fidejussione assicurativa o bancaria, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell’eventuale aggiudicazione “ (lettera d) del comma 4 dell’art. 18): il Disciplinare di gara – integralmente e incondizionatamente accettato dal RTI Idea –prescrive, al par. 24, che “ Ai fini della stipulazione del contratto, il concorrente Aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, i seguenti documenti: a) cauzione definitiva e garanzie assicurative, di cui al paragrafo 25 (…) ”; il successivo par. 25 –recante “ garanzia definitiva e assicurativa ” – stabilisce che Entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, l’Aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice “. Anche tale impegno, pertanto, è stato assunto dal concorrente RTI idea.
Per quanto riguarda la dichiarazione che “ l’offerta è remunerativa ed omnicomprensiva degli oneri contrattuali e retributivi previsti per il personale nell’esecuzione delle prestazioni ” (lettera e) del comma 4 dell’art 18), si osserva che l’ultimo comma dello stesso art. 18 del Disciplinare - integralmente e incondizionatamente accettato dal RTI Idea – stabilisce che “ Le offerte si intendono comprensive di tutti gli oneri necessari all’esecuzione del presente appalto nonché delle spese relative all'appalto e sue consequenziali, presentate dagli operatori economici in base a calcoli di propria convenienza e a completo loro rischio “, con la conseguenza che la dichiarazione richiesta dalla lettera e) del comma 4 integra una duplicazione di quanto già accettato dai concorrenti ai sensi dell’ultimo comma del medesimo art. 18. In ogni caso, non pare fuori luogo ricordare che il Rup ha effettuato la verifica di anomalia dell’offerta presentata dal concorrente primo graduato (RTI Idea), ai sensi dell’art. 22 del Disciplinare di gara, ritenendo la stessa congrua “ in relazione al profilo economico, ai costi della sicurezza e della manodopera dichiarati in offerta, ai contenuti qualitativi e quantitativi del Capitolato speciale nonché dell’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 110, c.1 del Codice ” (cfr. verbale n. 3 del 13.11.2024), valutazione non contestata dalla parte ricorrente.
Ove si ritenesse che l’indicata validità dell’offerta di 180 giorni riportata nell’offerta economica presentata dal RTI Idea non fosse idonea a soddisfare la prescrizione di cui alla lettera b) del comma 4 dell’art. 18 –come pare sostenere la ricorrente – si rileva che l’art. 14 del Disciplinare, integralmente e incondizionatamente accettato dal RTI Idea, stabilisce, tra l’altro, che “ l’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta ”; inoltre, è lo stesso art. 17, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 che stabilisce - con valenza eterointegrativa della legge di gara- che “ Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine “.
Orbene, tanto precisato si ritiene che –a differenza di quanto sostenuto in ricorso – la Stazione Appaltante (tramite il Rup) abbia ha correttamente accertato la sussistenza delle dichiarazioni e degli elementi di cui al comma 4 dell’art. 18 del Disciplinare in altri documenti presentati dal concorrente ai fini della partecipazione alla gara, nel rispetto del principio sostanzialistico del risultato, della tassatività delle cause di esclusione e del principio del favor partecipationis .
Invero, sotto il profilo sostanziale –in disparte quanto si dirà in seguito a proposito del ribasso offerto - assume rilievo unicamente che il concorrente abbia reso le dichiarazioni e tutti gli impegni prescritti dalla legge di gara (complessivamente intesa) a garanzia della Stazione Appaltante, non essendo rilevante che tali elementi siano rintracciabili in una apposita dichiarazione ovvero in altri documenti, parimenti vincolanti per il concorrente, e prodotti ai fini della partecipazione alla procedura di gara.
Una diversa lettura –e conseguente applicazione – dell’art. 18, comma 4, del Disciplinare, strettamente (e inutilmente) formalistica, porterebbe inevitabilmente alla violazione dei principi sopra ricordati, riverberando in termini di legittimità su una eventuale esclusione del concorrente che avesse comunque reso le dichiarazioni e gli impegni prescritti (seppur in documentazione diversa da quella indicata).
Ovviamente, ciò che non poteva ritracciarsi al di fuori dell’offerta economica (lettera c) del comma 4 dell’art. 18) era lo sconto offerto –che, come detto, costituisce il nucleo centra ed essenziale dell’offerta economica-, circostanza che, come sopra visto, non sussiste nel caso di cui si discute.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso principale è infondato e va, dunque, respinto.
Conseguentemente, il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra tutte le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, cosi disporne:
-rigetta il ricorso principale;
-dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spose compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO