Art. 9. 1. All' articolo 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;";
b) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita', dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.".
Note all'art. 9:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 10 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 10. - 1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita', dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.
4. L'attestato di cui comma 2 non e' richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o piu' esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti".
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;";
b) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita', dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.".
Note all'art. 9:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del 1996 si veda la nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 10 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 10. - 1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita', dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.
4. L'attestato di cui comma 2 non e' richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o piu' esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti".