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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2974/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2974/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANCARLA DI Parte_1 C.F._1
IORIO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 9.10.2024 ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1
coniuge separato chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio contratto dalle parti il 21.12.2013 in CA e chiedendo che fossero confermate le condizioni omologate in sede di separazione al pagamento delle spese straordinarie e all'assegno unico universale, chiedendo tuttavia la modifica di talune delle condizioni relative alla frequentazione dei figli minori con il convenuto ed un aumento del contributo al mantenimento, a carico del resistente ed in favore dei figli minori, per un totale di € 600,00 mensili.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si è costituito in giudizio né è comparso e, pertanto, all'udienza del 21.1.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 6.3.2025 la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
…………….
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza di omologa delle condizioni concordate tra i coniugi pronunciata dal Tribunale di CA in data 18.1.2024, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta, contumace, l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta.
Devono essere rigettate le ulteriori domande volte ad ottenere una modifica delle condizioni relative al diritto di visita paterno e ad un aumento del contributo al mantenimento in favore dei figli, nella misura complessiva di € 600,00 mensili, in quanto la citata sentenza è stata pronunciata poco più di un anno fa e con la medesima sono state omologate le condizioni di separazione concordate tra le stesse parti e ritenute dalle stesse parti e dal Tribunale conformi agli interessi dei figli minori (oltre che non contrarie a norme imperative); si ritiene pertanto che, dalla pronuncia della separazione dei coniugi all'introduzione del presente giudizio, sia trascorso lasso di tempo troppo esiguo per giustificare una modifica delle condizioni concordate dalle stesse parti in merito al diritto di visita e al contributo al mantenimento;
peraltro la ricorrente a sostegno della richiesta di modifica di dette condizioni non ha allegato alcune circostanza.
pagina 2 di 5 Pertanto, devono essere confermate le condizioni concordate dalle parti in sede di separazione che vengono così riportate:
“- I minori, (di anni 6) ed (di anni 2), vengono affidati in modo condiviso ad Persona_1 Per_2
entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso la madre. Ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione durante i periodi in cui li avrà con sé.
- L'abitazione coniugale, sita in Montesilvano (PE) alla via delle Coccinelle n.7, condotta in locazione al canone mensile di € 360,00, oltre spese condominiali. per € 40,00, viene assegnata alla IG.ra
quale genitore collocatario dei due minori. Pt_1
- DIRITTO DI VISITA PATERNO
A - Il padre eserciterà il DIRITTO DI VISITA INFRASETTIMANALE nei confronti dei due minori tenendoli con sé nel seguente modo: una prima settimana, il lunedì ed il mercoledì, dall'uscita di scuola ( ore 13,30-Anthony, dall'asilo nido ore 13,30) sino alle ore 20 -cenati (nel periodo sino CP_1
alle ore 23), – la settimana successiva, il mercoledì, con le medesime modalità di cui sopra ed il sabato, dalle ore 9.30, sino alle ore 20 della domenica (durante il periodo estivo, sino alle ore 23). E così in alternanza. Il tutto fatto salvo un diverso accordo dei coniugi e compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre.
B – FESTIVITA' NATALIZIE: il padre terrà con sé i minori, ad anni alterni, dalle ore 12 del 23 dicembre alle ore 12 del 30 dicembre, alternando negli anni con l'altro genitore il Natale con il giorno della Vigilia - dalle ore 12 del 30 dicembre alle ore 21del 6 gennaio.
C – FESTIVITA' PASQUALI: il padre terrà con sé i minori per un periodo, anche consecutivo, di tre giorni, alternando negli anni il giorno di Pasqua con la Pasquetta.
D- FERIE ESTIVE: il padre terrà con sé i minori per un periodo, anche non consecutivo, di quindici giorni a luglio o ad agosto anche non consecutivi, che dovrà essere concordato tra i coniugi entro il giorno trenta del mese di maggio di ciascun anno. Si conviene che anche alla IG.ra spetterà un Pt_1
medesimo periodo in esclusiva di quindici giorni.
E – FESTIVITA' DELL'ANNO – 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre – saranno trascorse dai minori, ad anni alterni, con il padre o la madre.
F – I minori trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori;
in caso di disaccordo, sarà trascorso a pranzo con l'uno ed a cena con l'altro genitore - i genitori trascorreranno il giorno del loro compleanno con i figli.
G- Il padre potrà comunicare telefonicamente tutti i giorni con i minori, intorno alle ore 19,30/20, tramite l'utenza cellulare in uso alla IG.ra La stessa cosa potrà fare la IG.ra nelle Pt_1 Pt_1
pagina 3 di 5 giornate o nei periodi in cui i minori sono con il padre, tramite l'utenza cellulare in uso al predetto ed approssimativamente nella fascia oraria 17/18.
- Il IG. verserà, in favore della IG.ra ed a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Pt_1 due figli, la somma mensile di €. 400,00 (quattrocento/00), ossia € 200,00 ciascuno. La suddetta somma sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese e sarà rivalutata annualmente in via automatica secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
- Il IG. provvederà, inoltre, al pagamento, nella misura del 70 (settanta) %, delle spese CP_1
straordinarie dei minori, intendendosi espressamente come tali quelle indicate nel Protocollo approvato dal Tribunale di CA in data 17.11.2020, da considerarsi qui integralmente trascritto e riportato.
- Le spese straordinarie verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% nel momento in cui la
IG.ra rinverrà una attività lavorativa.”. Pt_1
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, non essendo ipotizzabile alcuna soccombenza in quanto il convenuto, rimasto contumace, non si è opposto ad alcuna domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti il
21.12.2013 in CA (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CA al n. 220, parte II, serie A, anno 2013);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) conferma le condizioni stabilite in sede di separazione dei coniugi e riportate nella parte motiva;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
CA 26 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 4 di 5 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2974/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANCARLA DI Parte_1 C.F._1
IORIO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 9.10.2024 ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1
coniuge separato chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio contratto dalle parti il 21.12.2013 in CA e chiedendo che fossero confermate le condizioni omologate in sede di separazione al pagamento delle spese straordinarie e all'assegno unico universale, chiedendo tuttavia la modifica di talune delle condizioni relative alla frequentazione dei figli minori con il convenuto ed un aumento del contributo al mantenimento, a carico del resistente ed in favore dei figli minori, per un totale di € 600,00 mensili.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si è costituito in giudizio né è comparso e, pertanto, all'udienza del 21.1.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 6.3.2025 la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
…………….
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza di omologa delle condizioni concordate tra i coniugi pronunciata dal Tribunale di CA in data 18.1.2024, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta, contumace, l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta.
Devono essere rigettate le ulteriori domande volte ad ottenere una modifica delle condizioni relative al diritto di visita paterno e ad un aumento del contributo al mantenimento in favore dei figli, nella misura complessiva di € 600,00 mensili, in quanto la citata sentenza è stata pronunciata poco più di un anno fa e con la medesima sono state omologate le condizioni di separazione concordate tra le stesse parti e ritenute dalle stesse parti e dal Tribunale conformi agli interessi dei figli minori (oltre che non contrarie a norme imperative); si ritiene pertanto che, dalla pronuncia della separazione dei coniugi all'introduzione del presente giudizio, sia trascorso lasso di tempo troppo esiguo per giustificare una modifica delle condizioni concordate dalle stesse parti in merito al diritto di visita e al contributo al mantenimento;
peraltro la ricorrente a sostegno della richiesta di modifica di dette condizioni non ha allegato alcune circostanza.
pagina 2 di 5 Pertanto, devono essere confermate le condizioni concordate dalle parti in sede di separazione che vengono così riportate:
“- I minori, (di anni 6) ed (di anni 2), vengono affidati in modo condiviso ad Persona_1 Per_2
entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso la madre. Ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione durante i periodi in cui li avrà con sé.
- L'abitazione coniugale, sita in Montesilvano (PE) alla via delle Coccinelle n.7, condotta in locazione al canone mensile di € 360,00, oltre spese condominiali. per € 40,00, viene assegnata alla IG.ra
quale genitore collocatario dei due minori. Pt_1
- DIRITTO DI VISITA PATERNO
A - Il padre eserciterà il DIRITTO DI VISITA INFRASETTIMANALE nei confronti dei due minori tenendoli con sé nel seguente modo: una prima settimana, il lunedì ed il mercoledì, dall'uscita di scuola ( ore 13,30-Anthony, dall'asilo nido ore 13,30) sino alle ore 20 -cenati (nel periodo sino CP_1
alle ore 23), – la settimana successiva, il mercoledì, con le medesime modalità di cui sopra ed il sabato, dalle ore 9.30, sino alle ore 20 della domenica (durante il periodo estivo, sino alle ore 23). E così in alternanza. Il tutto fatto salvo un diverso accordo dei coniugi e compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre.
B – FESTIVITA' NATALIZIE: il padre terrà con sé i minori, ad anni alterni, dalle ore 12 del 23 dicembre alle ore 12 del 30 dicembre, alternando negli anni con l'altro genitore il Natale con il giorno della Vigilia - dalle ore 12 del 30 dicembre alle ore 21del 6 gennaio.
C – FESTIVITA' PASQUALI: il padre terrà con sé i minori per un periodo, anche consecutivo, di tre giorni, alternando negli anni il giorno di Pasqua con la Pasquetta.
D- FERIE ESTIVE: il padre terrà con sé i minori per un periodo, anche non consecutivo, di quindici giorni a luglio o ad agosto anche non consecutivi, che dovrà essere concordato tra i coniugi entro il giorno trenta del mese di maggio di ciascun anno. Si conviene che anche alla IG.ra spetterà un Pt_1
medesimo periodo in esclusiva di quindici giorni.
E – FESTIVITA' DELL'ANNO – 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre – saranno trascorse dai minori, ad anni alterni, con il padre o la madre.
F – I minori trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori;
in caso di disaccordo, sarà trascorso a pranzo con l'uno ed a cena con l'altro genitore - i genitori trascorreranno il giorno del loro compleanno con i figli.
G- Il padre potrà comunicare telefonicamente tutti i giorni con i minori, intorno alle ore 19,30/20, tramite l'utenza cellulare in uso alla IG.ra La stessa cosa potrà fare la IG.ra nelle Pt_1 Pt_1
pagina 3 di 5 giornate o nei periodi in cui i minori sono con il padre, tramite l'utenza cellulare in uso al predetto ed approssimativamente nella fascia oraria 17/18.
- Il IG. verserà, in favore della IG.ra ed a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Pt_1 due figli, la somma mensile di €. 400,00 (quattrocento/00), ossia € 200,00 ciascuno. La suddetta somma sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese e sarà rivalutata annualmente in via automatica secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
- Il IG. provvederà, inoltre, al pagamento, nella misura del 70 (settanta) %, delle spese CP_1
straordinarie dei minori, intendendosi espressamente come tali quelle indicate nel Protocollo approvato dal Tribunale di CA in data 17.11.2020, da considerarsi qui integralmente trascritto e riportato.
- Le spese straordinarie verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% nel momento in cui la
IG.ra rinverrà una attività lavorativa.”. Pt_1
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, non essendo ipotizzabile alcuna soccombenza in quanto il convenuto, rimasto contumace, non si è opposto ad alcuna domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti il
21.12.2013 in CA (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CA al n. 220, parte II, serie A, anno 2013);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) conferma le condizioni stabilite in sede di separazione dei coniugi e riportate nella parte motiva;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
CA 26 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 4 di 5 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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