TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/09/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1853/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “contratti bancari”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pompilio Faggiano, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Brindisi alla
Piazza del Popolo, n. 1; attrice - opponente
NEI CONFRONTI DI già (P.I. ), rappresentata Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Marco Pesenti, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in
Brindisi alla via Santa Maria del Casale, n.20; convenuta - opposta
Conclusioni delle parti: opponente: “
1. Dichiarare inammissibile ed improcedibile e subordinatamente nullo il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni svolte in premessa;
2. Revocare e annullare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 319/2020 del Tribunale di Brindisi del 25/02/2020 per genericità della domanda;
3. Revocare, annullare e/o dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto poiché difettante dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. ed in quanto afferente ad un credito né liquido, né certo, né esigibile;
4. Dichiarare non dovuta la somma di € 14.428, 85 in quanto infondata, non dovuta e comunque eccessiva nel suo ammontare;
5. Dichiarare, previo accertamento tecnico, non dovuti gli eventuali interessi
1 legali e di mora coma da domanda in quanto illegittimi e comunque rideterminarli poiché eccessivi e non dovuti;
6. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”; opposta: “Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 14.428,85, oltre interessi di mora da Controparte_1 calcolarsi al tasso convenzionale, sulla sola sorte capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
55/2014.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 23.1.2020, , in qualità di cessionaria CP_1 del credito, chiedeva che venisse ingiunto a il pagamento della somma di Parte_1
€ 14.428,85, oltre interessi di mora, quale saldo debitore di cui ai contratti di prestito personale nn. 20167376603017 e 20167376603014 dalla stessa stipulati con IN
Banca spa.
Con decreto ingiuntivo, n. 319/2020 del 25.2.2020, il Tribunale di Brindisi accoglieva il ricorso.
Avverso il detto decreto ingiuntivo l'attrice proponeva opposizione prospettando i seguenti motivi: difetto di legittimazione attiva di;
mancanza di prova scritta del CP_1 credito;
indeterminatezza della domanda;
nullità della cessione del credito e sua inopponibilità alla ceduta;
inesattezza del conteggio degli interessi.
Pertanto, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con condanna dell'opposta alla refusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale insisteva nel rigetto della spiegata CP_1 opposizione deducendone l'infondatezza.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 3.3.2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di opposizione risultano manifestamente infondati.
L'attrice ha eccepito, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva della società opposta, la quale avrebbe omesso di fornire adeguata prova della qualità di cessionaria del credito in contestazione.
Dalla documentazione prodotta in sede monitoria e successivamente integrata in questo giudizio di opposizione dalla odierna opposta emerge che il credito inizialmente vantato da
IN è stato ceduto all'odierna convenuta.
ha prodotto, difatti, il contratto di cessione del credito, l'estratto dell'elenco CP_1 dei crediti ceduti, riportante gli estremi dei due contratti di finanziamento per i quali è causa, nonché una lettera raccomandata, indirizzata dalla cedente alla ceduta, con la quest'ultima veniva notiziata della cessione del credito.
La cessione risulta poi opponibile alla debitrice ceduta, che ha ricevuto comunicazione dell'avvenuta cessione con lettera racc. a/r del 14.8.2019 (cfr. all.ti fascicolo monitorio).
In definitiva, la documentazione depositata dalla parte opposta è ampiamente sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione e la riconducibilità del credito de quo alla suddetta cessione in blocco.
L'opponente ha eccepito, in secondo luogo, la carenza di prova scritta del credito azionato.
Tale eccezione deve essere disattesa avendo parte ricorrente agito sulla base dei contratti di finanziamento sottoscritti da Ed invero nei giudizi aventi ad oggetto i Parte_1 contratti di finanziamento, a differenza dei rapporti di conto corrente, l'ammontare del credito è definito sin dalla conclusione del contratto potendo il creditore procedente limitarsi a depositare il solo titolo negoziale dal quale emerga l'erogazione del prestito.
L'opposta ha, dunque, adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, fornendo la prova documentale del contratto di finanziamento e dell'erogazione delle somme in esso indicate, circostanza quest'ultima, tra l'altro, mai contesta dalla parte opponente, la quale, invece, dal canto suo, non ha provato l'intervenuto pagamento delle somme dovute in forza dei contratti per i quali è causa né la ricorrenza di ulteriori fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
L'opponente ha, poi, contestato la nullità della cessione del credito per vessatorietà della relativa clausola. L'eccezione è, innanzitutto, generica: infatti, manca l'indicazione
3 specifica della clausola contrattuale asseritamente nulla nonchè l'esplicazione delle ragioni per le quali la stessa avrebbe natura vessatoria.
In ogni caso, sul punto, si rileva che la clausola contrattuale che autorizzi la cessione del credito non è riconducibile al novero di quelle di cui all'art. 33 co. 2 del codice del consumo né vi sono elementi per ritenerla idonea a determinare un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, anche perché riproduttiva delle disposizioni di legge in tema di cessione del credito. ha poi contestato l'indeterminatezza della domanda. L'eccezione è Parte_1 generica e non merita di essere accolta. Invero, la società opposta ha indicato e prodotto copia dei contratti di finanziamento dai quali il credito è scaturito ed ha chiaramente precisato l'ammontare del credito, specificando l'importo imputabile a capitale e quello dovuto a titolo di interessi.
Con l'ultimo motivo di opposizione, l'attrice ha eccepito l'erroneità del calcolo degli interessi.
Anche tale motivo di opposizione non merita di essere accolto in quanto del tutto generico e privo di qualsiasi riscontro probatorio.
Sul punto, occorre richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale
“L'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato (nella specie, di riscatto agrario) siano individuati dalla legge, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio” (cfr. Cassazione civile sez., sez. III, n.10860/2011).
In applicazione di tale principio, l'opponente, quale parte convenuta in senso sostanziale, non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un esatto onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. L'odierna opponente non ha adempiuto a tale onere di specifica contestazione e, pertanto, il motivo di opposizione non può essere accolto.
4 Ne consegue, in conclusione, l'infondatezza dell'opposizione proposta con riferimento a tutti i motivi di opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri minimi (considerata la non particolare complessità delle questioni di fatto e diritto trattate) di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201 e
€ 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro (già , Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, recante n.
319/2020 ed emesso dal Tribunale di Brindisi il 25.2.2020;
- condanna alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che Parte_1 liquida nell'importo complessivo di € 2.938,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Brindisi, 9.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1853/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “contratti bancari”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pompilio Faggiano, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Brindisi alla
Piazza del Popolo, n. 1; attrice - opponente
NEI CONFRONTI DI già (P.I. ), rappresentata Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Marco Pesenti, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in
Brindisi alla via Santa Maria del Casale, n.20; convenuta - opposta
Conclusioni delle parti: opponente: “
1. Dichiarare inammissibile ed improcedibile e subordinatamente nullo il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni svolte in premessa;
2. Revocare e annullare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 319/2020 del Tribunale di Brindisi del 25/02/2020 per genericità della domanda;
3. Revocare, annullare e/o dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto poiché difettante dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. ed in quanto afferente ad un credito né liquido, né certo, né esigibile;
4. Dichiarare non dovuta la somma di € 14.428, 85 in quanto infondata, non dovuta e comunque eccessiva nel suo ammontare;
5. Dichiarare, previo accertamento tecnico, non dovuti gli eventuali interessi
1 legali e di mora coma da domanda in quanto illegittimi e comunque rideterminarli poiché eccessivi e non dovuti;
6. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”; opposta: “Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 14.428,85, oltre interessi di mora da Controparte_1 calcolarsi al tasso convenzionale, sulla sola sorte capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
55/2014.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 23.1.2020, , in qualità di cessionaria CP_1 del credito, chiedeva che venisse ingiunto a il pagamento della somma di Parte_1
€ 14.428,85, oltre interessi di mora, quale saldo debitore di cui ai contratti di prestito personale nn. 20167376603017 e 20167376603014 dalla stessa stipulati con IN
Banca spa.
Con decreto ingiuntivo, n. 319/2020 del 25.2.2020, il Tribunale di Brindisi accoglieva il ricorso.
Avverso il detto decreto ingiuntivo l'attrice proponeva opposizione prospettando i seguenti motivi: difetto di legittimazione attiva di;
mancanza di prova scritta del CP_1 credito;
indeterminatezza della domanda;
nullità della cessione del credito e sua inopponibilità alla ceduta;
inesattezza del conteggio degli interessi.
Pertanto, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con condanna dell'opposta alla refusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale insisteva nel rigetto della spiegata CP_1 opposizione deducendone l'infondatezza.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 3.3.2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di opposizione risultano manifestamente infondati.
L'attrice ha eccepito, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva della società opposta, la quale avrebbe omesso di fornire adeguata prova della qualità di cessionaria del credito in contestazione.
Dalla documentazione prodotta in sede monitoria e successivamente integrata in questo giudizio di opposizione dalla odierna opposta emerge che il credito inizialmente vantato da
IN è stato ceduto all'odierna convenuta.
ha prodotto, difatti, il contratto di cessione del credito, l'estratto dell'elenco CP_1 dei crediti ceduti, riportante gli estremi dei due contratti di finanziamento per i quali è causa, nonché una lettera raccomandata, indirizzata dalla cedente alla ceduta, con la quest'ultima veniva notiziata della cessione del credito.
La cessione risulta poi opponibile alla debitrice ceduta, che ha ricevuto comunicazione dell'avvenuta cessione con lettera racc. a/r del 14.8.2019 (cfr. all.ti fascicolo monitorio).
In definitiva, la documentazione depositata dalla parte opposta è ampiamente sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione e la riconducibilità del credito de quo alla suddetta cessione in blocco.
L'opponente ha eccepito, in secondo luogo, la carenza di prova scritta del credito azionato.
Tale eccezione deve essere disattesa avendo parte ricorrente agito sulla base dei contratti di finanziamento sottoscritti da Ed invero nei giudizi aventi ad oggetto i Parte_1 contratti di finanziamento, a differenza dei rapporti di conto corrente, l'ammontare del credito è definito sin dalla conclusione del contratto potendo il creditore procedente limitarsi a depositare il solo titolo negoziale dal quale emerga l'erogazione del prestito.
L'opposta ha, dunque, adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, fornendo la prova documentale del contratto di finanziamento e dell'erogazione delle somme in esso indicate, circostanza quest'ultima, tra l'altro, mai contesta dalla parte opponente, la quale, invece, dal canto suo, non ha provato l'intervenuto pagamento delle somme dovute in forza dei contratti per i quali è causa né la ricorrenza di ulteriori fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
L'opponente ha, poi, contestato la nullità della cessione del credito per vessatorietà della relativa clausola. L'eccezione è, innanzitutto, generica: infatti, manca l'indicazione
3 specifica della clausola contrattuale asseritamente nulla nonchè l'esplicazione delle ragioni per le quali la stessa avrebbe natura vessatoria.
In ogni caso, sul punto, si rileva che la clausola contrattuale che autorizzi la cessione del credito non è riconducibile al novero di quelle di cui all'art. 33 co. 2 del codice del consumo né vi sono elementi per ritenerla idonea a determinare un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, anche perché riproduttiva delle disposizioni di legge in tema di cessione del credito. ha poi contestato l'indeterminatezza della domanda. L'eccezione è Parte_1 generica e non merita di essere accolta. Invero, la società opposta ha indicato e prodotto copia dei contratti di finanziamento dai quali il credito è scaturito ed ha chiaramente precisato l'ammontare del credito, specificando l'importo imputabile a capitale e quello dovuto a titolo di interessi.
Con l'ultimo motivo di opposizione, l'attrice ha eccepito l'erroneità del calcolo degli interessi.
Anche tale motivo di opposizione non merita di essere accolto in quanto del tutto generico e privo di qualsiasi riscontro probatorio.
Sul punto, occorre richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale
“L'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato (nella specie, di riscatto agrario) siano individuati dalla legge, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio” (cfr. Cassazione civile sez., sez. III, n.10860/2011).
In applicazione di tale principio, l'opponente, quale parte convenuta in senso sostanziale, non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un esatto onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. L'odierna opponente non ha adempiuto a tale onere di specifica contestazione e, pertanto, il motivo di opposizione non può essere accolto.
4 Ne consegue, in conclusione, l'infondatezza dell'opposizione proposta con riferimento a tutti i motivi di opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri minimi (considerata la non particolare complessità delle questioni di fatto e diritto trattate) di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201 e
€ 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro (già , Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, recante n.
319/2020 ed emesso dal Tribunale di Brindisi il 25.2.2020;
- condanna alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che Parte_1 liquida nell'importo complessivo di € 2.938,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Brindisi, 9.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
5