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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/04/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8006 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. SAMMARTINO CARMEN presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 C.F._2
atti, dall'avv. SALEMME MARCELLO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/05/2024 e , Parte_1 Parte_2
premettendo: di aver contratto matrimonio in Bacoli il 06/12/2014; che dalla loro unione era nata una figlia: il 30.09.2014; Per_1
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio.
b. La figlia rimarrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 presso la residenza della madre;
i genitori continueranno a mantenerla, curarla, educarla ed istruirla, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
c. il padre potrà vedere la piccola durante la settimana, senza calendario stabilito a priori Per_1
e compatibilmente con il benessere e gli impegni della figlia, tenendo conto degli eventuali impegni, anche occasionali, della SI.ra ; Parte_1
d. Inoltre SI. potrà trascorrere con la figlia il sabato dalle ore 10:00 alle ore 20:00 (se il Pt_2 padre lavora il sabato mattina può prelevarla alle 14:00 dalla casa materna) e la domenica a settimane alterne dalle ore 10:00 alle ore 20:00, prelevandola dall'abitazione materna per ivi riaccompagnarla all'orario stabilito per il rientro;
e. La figlia trascorrerà le festività natalizie ad anni alternati: il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'atro, il 31 dicembre con un genitore ed il giorno 1 gennaio con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro e così le altre festività, secondo il piano genitoriale allegato al presente ricorso;
f. ciascun genitore ogni anno potrà trascorrere con la figlia un periodo di quindici giorni consecutivi nel mese di luglio ovvero di agosto, previa comunicazione all'atro genitore entro il 30 maggio;
g. Quando il SI. avrà una propria abitazione indipendente l'incontro infrasettimanale con la Pt_2 figlia sarà protratto sino alla mattina successiva, così come le festività di Natale e Capodanno e le vacanze estive comporteranno anche il pernottamento.
h. Il SI. concorrerà al mantenimento della figlia corrispondendo, entro il Parte_2 Per_1 giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 400,00 (euro quattrocento) alla SI.ra a Parte_1 mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN [...], ovvero alle diverse coordinate dovessero eventualmente essere in seguito fornite dalla SI.ra , sino al Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia. La predetta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
i. Entrambi i genitori provvederanno in ragione del 50% ciascuno alle spese straordinarie, le spese scolastiche, per le attività ricreative e sportive nonché le spese mediche, come specificate nel Protocollo di
2 intesa SIlato dai Magistrati del Tribunale di Napoli e dagli Avvocati del Foro di Napoli n. 1593 del
07.03.2018;
j. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
k. Il genitore anticipatario dovrà inviare (a mezzo di raccomandata a.r. ovvero a mezzo e.mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro il giorno 20 di ogni mese e l'altro genitore dovrà rimborsare la quota sullo stesso gravante entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione;
l. Nel caso in cui anche una singola voce di spesa straordinaria sia superiore ad € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare la propria quota almeno venti giorni prima del momento dell'esborso; gli assegni familiari verranno richiesti e percepiti direttamente dalla SI.ra , quale genitore Parte_1 collocatario della figlia minore e l'altro coniuge si impegna a sottoscrivere tutta la documentazione eventualmente necessaria a tal fine.
All'udienza cartolare del 13/11/2024 il rilevava che, in riferimento al diritto di visita Pt_3
paterno, non erano stati indicati i giorni infrasettimanali per gli incontri padre – figlia e che non era stato previsto il pernottamento della figlia presso il padre, quando quest'ultimo avrebbe reperito un'immobile, e ritenuto necessario, invitava le parti ad integrare l'accordo con particolare riferimento al calendario di visite padre- figlia.
All'udienza cartolare del 18/02/2024, con note di trattazione scritta, le parti integravano l'accordo, “calendarizzando” gli incontri padre-figlia e modificavano il punto m) del precedente accordo:
“c) il SI. trascorrerà con la figlia, ogni settimana, i giorni del lunedì e del giovedì Pt_2
dalle ore 17.00 alle ore 21.00 e, a settimane alterne, potrà stare con la figlia dal sabato alle ore
14:00 fino alla domenica alle 21.00, con pernottamento, sempre prelevando la figlia dalla residenza materna e ivi riaccompagnandola.
m) Gli assegni familiari verranno richiesti e percepiti direttamente dal SIG. Fiore.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Va osservato che il riferimento agli “assegni familiari” è chiaramente un refuso essendo stati abrogati.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente decisione.
3 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.35, parte I, S., reg. Atti Matrimonio anno 2014); Parte_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 21/02/2025.
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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