TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/11/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4217/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 4217 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2016 e trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 20 novembre 2025, introdotta da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante CP_1 Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Paolo Antonio Puliti, elettivamente domiciliato presso il suo
Studio;
PARTE ATTRICE
Contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Daniela Landini, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
PARTE CONVENUTA
e
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_3 C.F._2 CP_4
, (C.F.: ), C.F._3 Controparte_5 C.F._4 [...]
(C.F.: , (C.F.: Pt_2 C.F._5 Parte_3
, (C.F.: ), con il patrocinio C.F._6 Parte_4 C.F._7 dell'Avv. Massimo Macherelli ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio;
PARTE COVENUTA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Federico Controparte_6 CodiceFiscale_8
Fantacci ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di
1 c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. Paolo Puliti ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
ER AM
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
Conclusioni
Per : come da comparsa di costituzione, ossia: ““Voglia il Tribunale adito, Controparte_8
CP_ previa reiezione di tutte le domande formulate dall'avv. nella fase cautelare perché infondate, anche in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse ad agire relativamente alla quota del proprio credito pari ad euro 69.228,10, recuperata altrove e di quelle inedite formulate in questa fase di merito perché tardivamente introdotte
e perciò inammissibili: nel merito: - accertare e dichiarare la legittimità e la piena conformità al diritto sostanziale e processuale della ordinanza del G.E. del 19.10.2016, qui confermandola in ogni sua parte, dichiarando altresì che il libretto di deposito di cui si controverte, cointestato a ed agli aventi causa del notaio e Controparte_6 Persona_1
l'importo oggetto del corrispondente deposito bancario sono tuttora assoggettati a sequestro penale disposto dalla
Procura della Repubblica di Prato in data 20 agosto 1985 e pertanto insuscettibili di assegnazione al creditore procedente perché gravate da tale vincolo di indisponibilità; - disporre la assegnazione in favore del creditore procedente
(all'esito della revoca del provvedimento cautelare) nei limiti del suo attuale credito, di quella somma che in contraddittorio fra i legittimi comproprietari, risulterà di spettanza del debitore pignorato. Con vittoria delle spese di lite per entrambe le fasi del giudizio a carico dell'attore”;
Per come da comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione, CP_2 ossia: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta: A) IN TESI accertata per i motivi sopra illustrati la improponibilità, inammissibilità e/o comunque l'infondatezza delle opposizioni proposte a vario titolo dai convenuti, respingere le medesime e per l'effetto, confermare l'ordinanza di assegnazione del G.E. del 4 4 2016, disponendo l'obbligo della di versare all'Avv. l'ulteriore somma di euro Controparte_9 CP_2
76.221,80 come sopra precisata, oltre interessi e spese, con l'adozione di ogni conseguente e necessario provvedimento volto ad assicurare la soddisfazione del credito del procedente B) IN IPOTESI SUBORDINATA, in caso di accoglimento delle avverse opposizioni, voglia confermare l'ordinanza di assegnazione del G E del 4 4 2016 nei limiti della quota che all'esito del giudizio risulterà di pertinenza del Notaio C) SEMPRE NELL'IPOTESI SUBORDINATA DI CUI CP_6
SOPRA, con condanna della , anche a mente dell'art. 2043 c.c., a tenere indenne e/o Controparte_10 risarcire l'avv. per ogni danno da liquidarsi anche in via equitativa, onere e/o spesa discendente dalla CP_2 dichiarazione non conforme al vero dalla medesima resa ex art. 547 c.p.c, nella misura che sarà accertata o comunque ritenuta di giustizia D) In ogni caso, con vittoria delle spese del presente giudizio, comprese quelle della fase cautelare
e di reclamo”;
Per come da comparsa di costituzione, ossia: “perché piaccia, all'On. Tribunale adito, così CP_11 provvedere: IN VIA PRELIMINARE E IN RITO: sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa dell'esito di quello pendente tra i comparenti e il Dott. dinanzi a questo stesso Tribunale, iscritto al n° 2428/16 Parte_5
R.G. (G.I. dr. Brogi;
ud. 20.12.16); NEL MERITO: a) respingere perché infondate le domande di tesi e di ipotesi formulate dal creditore procedente opposto, e qui attore, Avv. b) accertare e dichiarare tempestiva e CP_2 fondata, e pertanto accogliere, l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., promossa da Controparte_9
2 Pa ; c) accertare e dichiarare che la titolarità delle somme giacenti nel libretto di deposito nominativo a firma congiunta emesso da Cassa di Risparmi e Depositi di Prato in data 31.05.85 n° 182714 (c/396094 Dep. 62 Cat. 51) è quella stabilita dal Lodo emesso dall'Arbitro Notaio Dr. in data 18.03.16; d) conseguentemente, accertare Persona_2
e dichiarare che dette somme spettano agli Eredi del Dott. e pertanto non possono essere assegnate ai Persona_1 creditori del Dott. quanto meno sino a concorrenza dell'importo di € 205.277,99= ovvero Parte_5 dell'altro maggiore e/o minore che risulterà di giustizia;
e) conseguentemente ancora, ordinare alla Controparte_10
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di prelevare dal deposito per cui si controverte, una
[...] volta che sia stato tolto il sequestro penale che lo affligge, e pagare il predetto importo di € 205.277,99=, oltre agli interessi ulteriormente maturati e maturandi, in favore degli Eredi del Dott. come in premessa Persona_1 generalizzati;
IN VIA RICONVENZIONALE (SUBORDINATAMENTE ALL'EVENTUALE RIGETTO
DELL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI PROPOSTA DALLA BANCA POPOLARE DI VICENZA) OVVERO
DELL'OPPOSIZIONE DI TERZO DEI COMPARENTI : Condannare la , in persona del Controparte_10 suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire, in favore dei comparenti Controparte_3 CP_4 CP_12
e ved. Balestri, i danni che dovessero loro derivare dalla
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 destinazione, in favore dell'Avv. e/o comunque dei creditori del Dott. , delle somme CP_2 Parte_5 di loro spettanza giacenti nel deposito per cui è causa;
Con condanna di chi si opponga all'accoglimento delle sopra precisate conclusioni, alla refusione delle spese e degli onorari del giudizio. Impregiudicata ogni altra ragione di credito dei comparenti nei confronti del Notaio Dott. .” Parte_5
Per : come da comparsa di costituzione, ossia: “Voglia il Tribunale di Prato, Controparte_6 ogni contraria eccezione respinta, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, così provvedere: nel merito: CP_ A)Rigettare le eccezioni dell'Avv. in ordine all'asserita improponibilità, inammissibilità e/o infondatezza delle domande formulate dal Dott. per i motivi suesposti, e conseguentemente, salva l'ammissibilità e la fondatezza CP_6 delle ulteriori domande e/o eccezioni svolte, l'odierno comparente si rimette a giustizia in ordine alla decisione di Questo CP_ Ecc.mo Giudice nel presente giudizio relativamente alle ulteriori domande formulate dall'Avv. facendo salvo ogni diritto e/o azione e/o ripetizione nei confronti di quest'ultimo nel giudizio di merito tuttora pendente avanti alla CdA di
Firenze (R.G. 2303/15); B) Rigettare tutte le domande svolte dagli asseriti eredi nei confronti dell'odierno Per_1 comparente per i motivi sopra esposti, e comunque previa dimostrazione della loro citata qualità, della loro contitolarità, comproprietà e/o cointestazione, del corretto e puntuale inserimento di tali beni nell'eventuale inventario dei beni ereditari, nella relativa corretta e fedele denuncia di successione, nonché dell'eventuale provata, continua ed effettiva contitolarità, comproprietà e possesso comune, ma soprattutto in relazione al fatto che costoro non hanno mai avanzato, entro il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 2949 C.C., alcuna richiesta di liquidazione della “....quota degli utili netti, maturati ed accertati…”come prevedeva l'art. 12 dei Patti dell'Associazione sopra citati, accertare e dichiarare nei confronti degli asseriti eredi e/o eventuali aventi causa, la prescrizione di ogni loro relativo diritto così come prevista anche dal citato art. 2949 C.C.. C)Nel caso in cui gli eventuali eredi e/o aventi causa dell'asserito cointestatario deceduto - previa dimostrazione da parte degli stessi, della loro citata qualità, del corretto e puntuale inserimento di tali beni nell'eventuale inventario dei beni ereditari, nella relativa corretta e fedele denuncia di successione, della proprietà e titolarità ultraventennale di tali beni – non forniscano prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione in ordine all'esercizio dei citati diritti, prima in relazione al defunto e poi in relazione agli eredi, sia sul libretto a risparmio, sia sul conto corrente de quo, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, di ogni diritto ad essi spettanti relativamente ad entrambi i rapporti bancari oggetto del giudizio ed in ogni caso, accertare e dichiarare la piena titolarità di ogni diritto – e delle conseguenti somme giacenti ad oggi sul libretto a risparmio - su entrambi i
3 rapporti bancari in favore del Dott. con riconoscimento da parte della Parte_5 Controparte_10 degli interessi maturati (e maturandi), per oltre un trentennio, afferenti il libretto di risparmio e il relativo c/c dal dì del dovuto al saldo effettivo. in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, accertare e dichiarare dovuta in favore del Dott. la minor somma presente sul libretto a Parte_5 risparmio pari ad € 44.640,43 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o a seguito dell'espletanda istruttoria con riconoscimento da parte della degli interessi maturati (e maturandi) Controparte_10 afferenti il libretto di risparmio e il relativo c/c per oltre un trentennio dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze legali.”, anche in via istruttoria, con la precisazione che nulla è dovuto all'Avv. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito nell'ambito del CP_2 procedimento di opposizione agli atti esecutivi attivato da , chiedendo la Controparte_9 conferma dell'ordinanza di assegnazione del 4 aprile 2016, con la quale il Giudice dell'Esecuzione aveva disposto l'obbligo dell'istituto di credito di versargli la somma di euro 76.221,80, oltre interessi e spese, o, in subordine quanto ritenuto di pertinenza del Notaio e, conseguentemente, condannare Pt_5 [...]
a risarcirlo dei danni derivanti dalla dichiarazione ex art. 547 c.p.c. non Controparte_9 rispondente al vero.
A fondamento dell'azione ha premesso che: in forza del decreto ingiuntivo 2511/10 e della sentenza emessa nel giudizio di opposizione, aveva notificato al Notaio (debitore esecutato) e a Pt_5 [...]
(terzo pignorato) atto di pignoramento presso terzi;
con dichiarazione ex art. 547 Controparte_9
c.p.c. del 15 gennaio 2016, la aveva confermato di essere debitrice dell'esecutato della somma di CP_1 euro 4.786,70 quale quota parte di saldi e conti correnti cointestati ad altro soggetto non esecutato e della somma di euro 105.569,23 quale quota parte del saldo di deposito a risparmio nominativo di cui, aveva precisato la , “non potremo disporre non avendo la materialità del corrispondente libretto”; con CP_1 ordinanza del 4 aprile 2016, il Giudice dell'esecuzione aveva determinato il credito dell'avvocato n CP_2 euro 83.828,56 e aveva autorizzato la a procedere al pagamento della somma;
il 22 aprile 2016 aveva CP_1 notificato l'ordinanza di assegnazione alla , la quale aveva notificato a sua volta atto di opposizione CP_1 ex art. 617, co. 2, c.p.c. con il quale, premettendo che il libretto di deposito era stato sottoposto a sequestro penale sin dal 1985, aveva chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sequestrante e dei cointestatari, l'accertamento che le somme non erano aggredibili in quanto gravate dal vincolo di indisponibilità, oltre che l'assegnazione nei limiti della quota spettante al previo accertamento della Pt_5 sua effettiva entità e consistenza;
sospesa la procedura esecutiva era stata fissata l'udienza per la comparizione delle parti;
all'udienza del 23 maggio 2016 si erano costituiti gli (aventi Controparte_13 causa del cointestatario del libretto) e il Notaio;
i primi avevano proposto opposizione di terzo ex Pt_5 art. 618 c.p.c., deducendo che in base al lodo depositato nell'arbitrato irrituale svoltosi contro il Notaio
[...]
e conclusosi il 18 marzo 2016 le somme depositate sul libretto sino a concorrenza di 205.277,99 euro Pt_5 erano di loro spettanza, e avevano chiesto l'accertamento dell'entità del proprio diritto sulle somme stesse, oltre interessi, e la condanna di al pagamento;
il Notaio , dal Controparte_9 Pt_5
4 canto proprio, aveva dato atto dei contenziosi con gli e con la opponente, aveva chiesto di CP_11 CP_1 dichiarare non assegnabili al creditore procedente le somme depositate e, in mancanza di prova dell'interruzione della prescrizione da parte degli l'accertamento che tutte le somme depositate erano CP_11 di sua competenza e in subordine la loro assegnazione nei limiti della sua quota;
il tentativo di mediazione aveva avuto esito negativo;
nelle more, con provvedimento del 10 giugno 2016, la Corte di Appello di Firenze aveva respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado formulata nel giudizio di appello promosso dal avverso la sentenza 431/2015; nell'ulteriore giudizio di Pt_5 opposizione n. 3815/15, promosso dal Notaio nei confronti del precetto posto alla base dell'esecuzione oggetto del presente giudizio, il creditore aveva dichiarato all'udienza di precisazione delle conclusioni di rinunciare all'esecuzione sulla somma di euro 2.820,06 a titolo di spese vive per l'iscrizione ipotecaria;
nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la aveva precisato all'udienza del 20 giugno 2016 che alla data del 16 CP_1 giugno 2016 sul libretto era presente un saldo attivo di euro 211.138,45; con ordinanza del 19 ottobre 2016, il
Giudice dell'Esecuzione aveva sospeso la procedura esecutiva limitatamente all'assegnazione delle somme di cui alla quota parte del libretto di deposito di risparmio nominativo, assegnando termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
con ricorso del 26 ottobre 2016, veva interposto reclamo CP_2 nei confronti del provvedimento di sospensione.
Nel merito ha dedotto che: il credito oggetto dell'azione esecutiva, stante la rinuncia formulata nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto, ammontava ad euro 81.008,50, da cui doveva essere dedotta la somma di euro 4.786,70 già corrisposta dalla , per un totale di euro 76.221,80, oltre interessi e spese;
l'oggetto CP_1 della prestazione dovuta dalla banca erano le somme depositate sul libretto;
alla luce della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dalla e della piena capienza della quota, il pignoramento riguardava un credito e CP_1 non un bene indiviso;
tale dichiarazione, peraltro, precludeva alla la possibilità di eccepire la non CP_1 assoggettabilità del credito ad esecuzione, potendo essere revocata o modificata soltanto per errore di fatto o violenza, ma solo fino alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito;
per effetto della stessa ordinanza, avente efficacia di titolo esecutivo, tra l'altro, il creditore esecutato era stato sostituito all'originario debitore pignorato ed era tenuto ad adempiere nei confronti del creditore esecutante.
Si sono costituiti anche gli hiedendo la sospensione del procedimento ex Controparte_14 art. 295 c.p.c. e nel merito il rigetto delle conclusioni formulate da e l'accoglimento CP_2 dell'opposizione della , con accertamento della titolarità delle somme depositate sul libretto in CP_1 conformità al lodo dell'arbitro del 18 marzo 2016, con ordine alla BANCA di Persona_2 corrispondere loro il predetto importo e condanna, in via subordinata, al risarcimento dei danni derivanti dall'assegnazione in favore di altri soggetti delle somme di loro spettanza.
A sostegno delle proprie conclusioni, hanno esposto che: il mancato coinvolgimento dei contitolari delle somme giacenti sul libretto aveva comportato l'attribuzione del 50% al e la conseguente Pt_5 assegnazione di tale quota al la al momento della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. era a CP_2 CP_1 conoscenza del contenzioso riguardante la titolarità delle somme giacenti sul libretto oltre che della pendenza del sequestro penale;
l'opposizione di terzo era tempestiva e proponibile da parte dei contitolari del bene
5 assegnato, non avvisati della procedura esecutiva sul bene indiviso, anche a seguito dell'ordinanza di assegnazione;
sulla titolarità delle somme, in ogni caso, si era pronunciato il lodo emesso nella procedura arbitrale, benché non ancora definitivo.
Si è costituita anche , domandando l'accoglimento dell'opposizione ex Controparte_9 art. 617 c.p.c.
A fondamento delle proprie domande, ha allegato che: il pignoramento riguardava un bene indiviso e non un credito;
la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. non aveva valore di riconoscimento di debito e in ogni caso non era stata emendata dalla , la quale, sin dal principio, aveva fatto presente che le somme giacenti non erano CP_1 disponibili, cosicché con l'opposizione aveva impugnato l'ordinanza di assegnazione sotto il profilo dell'errata interpretazione della dichiarazione stessa effettuata dal Giudice dell'Esecuzione; l'ordinanza opposta era viziata dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei cointestatari del bene indiviso pignorato ex art. 599 e 600 c.p.c. e nei confronti del sequestrante ex art. 547 e 498 c.p.c.; non aveva rilevanza la circostanza che i cointestatari del libretto non fossero stati indicati nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
(omissione necessitata dall'osservanza della normativa sulla privacy), considerato che ai sensi dell'art. 600
c.p.c. il Giudice avrebbe dovuto provvedere alla separazione in natura della quota su istanza del creditore pignorante e sentiti tutti gli interessati;
la mancata indicazione del sequestro penale nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. era frutto di un errore di fatto, trattandosi di un vincolo risalente al 1985 ed eseguito nei confronti di una società incorporata per fusione nel 2010 e, avendo natura di dichiarazione di scienza, ben poteva essere emendata oltre i limiti dall'art. 2732 c.c. e comunque sino al giudizio di accertamento;
il sequestro penale era ancora vigente e produttivo di effetti, rendendo le somme depositate non aggredibili.
In merito alla domanda di risarcimento formulata nei propri riguardi da ne ha eccepito CP_2
l'inammissibilità in quanto non articolata nella comparsa di costituzione del 20 maggio 2016.
Si è costituito anche domandando il rigetto delle eccezioni mosse dall'Avv. in Parte_5 CP_2 ordine alle domande formulate, rimettendosi a giustizia sulle ulteriori domande poste dal creditore procedente, chiedendo il rigetto delle conclusioni degli e l'accertamento anche nei confronti della CP_11
della titolarità di ogni diritto sulle somme giacenti sul libretto di risparmio e sugli interessi maturati CP_1
o, in subordine, della somma di euro 44.640,43 oltre interessi maturati.
A sostegno delle predette conclusioni ha rilevato che: era ancora pendente il sequestro penale nei confronti di del 20 agosto 1985; nell'ambito di tale procedimento egli era persona offesa, mentre Persona_1 era stato imputato e poi prosciolto per il reato di appropriazione indebita aggravata;
né il Persona_1
Notaio é i suoi i erano mai attivati per riottenere la disponibilità delle somme depositate, Per_1 CP_11 né comunque ne erano i titolari;
tali somme, invero, appartenevano al fondo comune dell'
[...]
; poiché gli EREDI non avevano mai avuto il possesso, la Controparte_15 comunione, la comproprietà o contitolarità dei beni pignorati non potevano identificarsi come creditori della
; peraltro, le somme corrispondenti non erano mai entrate a far parte del patrimonio del de cuius; il CP_1 lodo emesso sul punto era irrituale ed era stato impugnato;
il relativo diritto, in ogni caso, era estinto per prescrizione;
dal canto proprio, il Notaio si era attivato in qualità di liquidatore e creditore Pt_5
6 dell evocando la in giudizio;
la e la sua avente causa CP_15 CP_1 CP_16
non avevano mai depositato né esibito il contratto di deposito, necessario Controparte_9 ai fini del calcolo degli interessi dovuti;
il titolo esecutivo era stato impugnato.
Con la seconda memoria istruttoria, il ha fatto presente come nell'ambito della procedura Parte_6 esecutiva nei confronti di , l'avv. aveva depositato atto di surroga e il giudice CP_17 CP_2 dell'esecuzione, a seguito della vendita dell'immobile pignorato, gli aveva riconosciuto e assegnato le somme per le quali egli agisce nell'ambito della procedura esecutiva sottesa alla presente opposizione.
Con memoria n. 3, l'avv. a precisato di non aver ancora ricevuto alcunché nell'ambito della procedura CP_2 intentata nei confronti di . CP_17
All'udienza del 21 novembre 2017 il Giudice ha disposto la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., stante la pendenza del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.
Con ricorso del 3 settembre 2024, gli anno riassunto la procedura, allegando che la Corte CP_11 di Cassazione aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione interposta nei confronti della sentenza della
Corte di appello.
Con comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione, ha dato atto di essere stato CP_2 soddisfatto nella misura di euro 69.228,10, residuando nei confronti del un credito di euro 6.993,17. Pt_5
All'esito dell'udienza del 12 novembre 2024 il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_8
Si è costituita , eccependo l'improcedibilità delle domande formulate nei confronti di Controparte_8
, posta in liquidazione coatta amministrativa con D.L. 99/2017 del 25 Controparte_9 giugno 2017, in forza dell'art. 83 del TUB e l'inammissibilità delle domande dell'Avv. e, nel merito, CP_2 ha riformulato le conclusioni articolate da . Controparte_9
Integrato il contraddittorio nei confronti di , la causa è stata istruita sui Controparte_8 documenti depositati dalle parti.
All'udienza del 30 ottobre 2025, gli el anno invitato la a rettificare CP_11 CP_14 CP_1 la propria dichiarazione ex art. 547 c.p.c. indicando l'ammontare delle somme depositate sul libretto oggetto di causa ed hanno chiesto un termine per integrare le produzioni documentali. Il NOTAIO DI BELLA ha osservato che il credito dell'avv. era stato accertato in euro 76.933,04 da sentenza del Tribunale di CP_2
Prato, cosicché, detratta la somma di euro 69.228,10, di euro 4.786,70 e di euro 2.918,24, lo stesso doveva considerarsi estinto;
ha chiesto di produrre l'istanza richiamata dal provvedimento di dissequestro ed ha insistito nelle richieste ex art. 210 c.p.c. si è associato alla richiesta ex art. 210 c.p.c. ed ha CP_2 contestato i conteggi del . La ha rilevato che laddove i conteggi del si fossero Pt_5 CP_1 CP_14 rivelati fondati sarebbe venuto a mancare l'interesse a coltivare l'opposizione.
Respinte le richieste istruttorie, all'udienza del 30 ottobre 2025, ha precisato che l'azione CP_2 esecutiva riguardava un credito originario di euro 83.828,56, mentre il Notaio ha riproposto Pt_5
l'eccezione di estinzione. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe e il giudice all'esito della discussione ex art. 281-sexies c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione.
7 ****
1. Sull'ambito oggettivo e soggettivo del procedimento.
Introducendo la presente opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., Controparte_9 ha impugnato l'ordinanza con la quale il Giudice dell'Esecuzione l'aveva obbligata a provvedere al pagamento di euro 83.828,56, oltre “rimborsi, oneri di registrazione della presente ordinanza ed oltre interessi maturati”
a favore di CP_2
Ad avviso della , infatti, l'ordinanza non aveva tenuto conto dell'indisponibilità delle somme giacenti, CP_1 determinata dal decreto di sequestro disposto il 21 agosto 1985 dalla Procura della Repubblica di Prato ed era stata pronunciata senza previa instaurazione del contraddittorio con il sequestrante ex art. 498 c.p.c. e con i comproprietari delle somme ex art. 599 c.p.c. e 600 c.p.c.
Associandosi all'opposizione della , gli hanno chiesto altresì di CP_1 Controparte_14 accertare la titolarità delle somme depositate sul libretto in conformità al lodo arbitrale emesso al riguardo, con ordine alla di corrispondere loro il relativo importo e condanna, in via subordinata, al risarcimento CP_1 dei danni derivanti dall'assegnazione in favore di altri soggetti delle somme di loro spettanza. dal canto proprio, ha chiesto la conferma dell'ordinanza, rilevando come oggetto del CP_2 pignoramento era un diritto di credito, risultando, perciò, inapplicabili gli art. 599 c.p.c. e 600 c.p.c.; la
, del resto, con la propria dichiarazione ex art. 547 c.p.c. non aveva menzionato l'indisponibilità del CP_1 credito derivante dal sequestro penale e, su tale profilo, l'opposto ha fondato la domanda risarcitoria rivolta nei confronti della CP_1
Infine, ha chiesto l'accertamento, anche nei confronti della , della titolarità di ogni Parte_5 CP_1 diritto sulle somme giacenti sul libretto di risparmio e sugli interessi maturati.
Va subito premesso che, dal punto di vista oggettivo, l'opposizione agli atti esecutivi può essere proposta contro tutti gli atti in cui si articola il processo esecutivo, al fine di far valere la loro difformità dallo schema legale;
la causa petendi del giudizio va individuata facendo riferimento al vizio in virtù del quale si invoca la modifica o la revoca di un determinato atto. Non possono, invece, essere veicolate nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi domande di accertamento o domanda risarcitorie, che non attengono alla “regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto”, a meno che non siano connesse, per titolo o causa petendi, con la domanda principale.
Rientrano perciò all'interno dell'oggetto del procedimento i motivi di impugnazione sollevati dalla e CP_1 dagli ei confronti dell'ordinanza di assegnazione, essendo pacifico che l'opposizione agli CP_11 atti esecutivi possa essere promossa anche dal terzo che si assume leso dal provvedimento impugnato.
È consentito, altresì, il cumulo nell'ambito di tale giudizio anche di domande con le quali si contesti il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ovvero la pignorabilità dei beni, ai sensi dell'art. 615, nonché quelle con le quali il terzo faccia valere il proprio diritto sui beni pignorati ex art. 619 c.p.c., sempre che tali rimedi siano in concreto ammissibili.
L'eccezione con cui fa valere l'estinzione del credito portato dal titolo esecutivo dell'avv. Parte_5 deve essere qualificata in realtà come opposizione all'esecuzione, avendo lo scopo di contestare il CP_2
8 diritto del creditore di procedere esecutivamente, seppure per fatti sopravvenuti, ma è inammissibile, essendo stata proposta dopo l'ordinanza di assegnazione (art. 615 c.p.c.). La stessa sorte investe la domanda ex art. 619
c.p.c. con cui gli anno chiesto di accertare la consistenza del proprio diritto sulle somme CP_11 depositate sul libretto oggetto di causa, in quanto anch'essa formulata dopo l'ordinanza di assegnazione.
La domanda con cui il Notaio ha chiesto l'accertamento della consistenza del proprio credito nei Pt_5 confronti della deve essere dichiarata inammissibile, in quanto non si ravvisa una connessione per CP_1 petitum o causa petendi con la presente opposizione, diretta a verificare la legittimità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione sotto il profilo della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto sequestrante e dei contitolari del libretto.
Dal punto di vista soggettivo, deve essere esaminata la posizione di . Controparte_8
È noto che tale soggetto ha incorporato . Controparte_9
Con riferimento al nuovo art. 2504-bis, c.c., applicabile anche alla fusione parziale, la Suprema Corte ha a più riprese confermato il principio sancito dalle Sezioni Unite nel 2006 (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ord., 08/02/2006,
n. 2637) e ribadito nel 2010 (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 17/09/2010, n. 19698, rv. 614542), secondo cui con questa nuova norma il Legislatore ha definitivamente chiarito che la fusione tra società non determina nelle ipotesi di fusione per incorporazione l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nella ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione, mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, che si risolve in una vicenda evolutiva-modificativa dello stesso soggetto che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (in senso conforme, v. anche Cass. civ. Sez.
VI - 5 Ord., 16/05/2017, n. 12119, rv. 644171-01; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 16/09/2016, n. 18188, rv.
641143; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15/02/2013, n. 3820, rv. 625561).
Alla luce di tale interpretazione, non ricorrerebbero, dunque, i presupposti per l'applicazione del meccanismo di successione tra enti nel processo ex art. 110 c.p.c.
Tuttavia, sul punto, sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ritenendo che la fusione per incorporazione provochi l'estinzione della società incorporata: “la fusione, dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, determina un fenomeno di concentrazione giuridica ed economica o "integrazione" o "compenetrazione", dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa, sono imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante o la società risultante dalla fusione” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
30/07/2021, n. 21970).
Un simile fenomeno, laddove si perfezioni in corso di causa, in mancanza di disposizioni derogatorie comporterebbe l'applicazione degli artt. 110 e 300 c.p.c., con l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al "venir meno" della parte, di cui all'art. 110 c.p.c. Tuttavia, in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art. 2504-bis c.c. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate "anche processuali" vi è una "prosecuzione" dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che
9 l'incorporante ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
30/07/2021, n. 21970).
Ne consegue che, dal momento della costituzione della banca chiamata in causa, il giudizio deve proseguire nei confronti della sola . Controparte_8
2. Sulla legittimità dell'ordinanza.
In merito alla prima censura, con la quale la ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza per non aver CP_1 tenuto conto dell'indisponibilità delle somme giacenti sul libretto di deposito, oggetto di un sequestro penale,
è sopravvenuta la carenza di un interesse ad ottenere un accertamento in merito, considerato che con decreto del 30 settembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari di Prato ha disposto il dissequestro del bene, prendendo atto del giudicato formatosi sulla controversia civile di cui al comma 3 dell'art. 263 c.p.p., essendo divenuto definitivo il lodo arbitrale con il quale le somme giacenti erano state attribuite (v. nota di deposito degli . CP_11
Per le stesse ragioni, appare ad oggi superata la censura relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto sequestrante ex art. 498 c.p.c.
A tal proposito, giova precisare che l'interesse ad agire nell'opposizione agli atti esecutivi richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (art. 100 c.p.c.).
Nel caso di specie, alcun risultato utile potrebbe essere ottenuto attraverso l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Procura di Prato che aveva disposto nel 1985 il sequestro di cui è sopravvenuta l'inefficacia.
Peraltro, alla luce dell'art. 498 c.p.c., che impone di avvisare i creditori iscritti, l'integrazione del contraddittorio sarebbe stata, semmai, necessaria nei confronti della persona offesa costituitasi parte civile ovvero dell'erario, ossia dei soggetti a favore dei quali è prevista la misura cautelare del sequestro conservativo.
Venendo all'esame del terzo motivo di opposizione, tanto la quanto gli CP_1 CP_11 lamentano il mancato ricorso alla procedura di cui agli artt. 599 e 600 c.p.c. per l'espropriazione del libretto cointestato.
In via pregiudiziale, va disattesa sul punto l'eccezione di , il quale ha osservato che gli Parte_5 non abbiano provato il rapporto di successione con originario CP_11 Persona_1 cointestatario del libretto di cui si discute. L'eccezione deve considerarsi superata, poiché la legittimazione di e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Parte_2 Parte_3 alla proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. deriva dal rapporto con le somme Parte_4 giacenti sul predetto libretto come accertato dal lodo arbitrale ormai definitivo.
Nel merito, si osserva che i cointestatari del libretto sono creditori solidali dell'istituto di credito, come previsto dall'art. 1298, co. 2, c.c.
In riferimento a tale ipotesi, è stato condivisibilmente argomentato che il pignoramento della quota di credito spettante al debitore deve essere eseguito nelle forme stabilite per il pignoramento di beni indivisi, nonostante le disposizioni dettate negli artt. 599 a 601 del codice riguardino beni, non essendone esclusa l'applicabilità al
10 pignoramento dei crediti: solo, si tratta di stabilire se ed in quale misura vadano osservate, tenuto conto della diversa strutturazione del processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Sent., data ud. 09/10/1998, 09/10/1998, n. 10028).
Innanzitutto, l'art. 599, comma 2, dispone che del pignoramento deve essere dato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari ed aggiunge che a costoro è fatto divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice. L'art. 180, comma 2, disp. att. cod. proc. civ. dispone ancora che, col medesimo avviso o con altro separato, gli interessati devono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare provvedimenti indicati nell'art. 600 c.p.c.
Quest'ultimo avviso ha dunque una valenza processuale, ed il suo scopo consiste nel consentire al comproprietario di interloquire sulle operazioni necessarie perché dalla quota ideale assoggettata ad espropriazione si passi, in uno dei modi consentiti dall'art. 600 del codice alla trasformazione della quota in denaro. Nell'ambito del processo di espropriazione di crediti l'avviso previsto dall'art. 180, comma 2, disp. att. cod. proc. civ., deve essere dato all'intestatario del contratto di deposito per poter individuare, nel contraddittorio del creditore procedente e degli altri intestatari, la consistenza della quota del credito pignorato di pertinenza del debitore, nei cui limiti operare l'assegnazione del credito.
Tali adempimenti appaiono d'altro canto funzionali a mettere il giudice dell'esecuzione nelle condizioni di poter procedere all'assegnazione nei limiti della quota spettante al debitore procedente, non potendo fare affidamento esclusivamente sulle dichiarazioni del debitore e della banca, senza tener conto della posizione del cointestatario del libretto, il quale, nell'ambito del procedimento espropriativo, si pone in posizione analoga a quella del comproprietario di un bene indiviso sottoposto a pignoramento.
La partecipazione del terzo cointestatario alla procedura esecutiva si rende ancor più necessaria considerato che, una volta emessa l'ordinanza di assegnazione sulla base della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., gli sarebbe preclusa la possibilità di far valere ex art. 619 c.p.c. i propri diritti sulla quota di spettanza.
La consistenza dei diritti di pertinenza del terzo sulle somme pignorate avrebbe dunque dovuto essere definita nel contraddittorio con quest'ultimo.
Vero è che nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. la non aveva dato atto della cointestazione del CP_1
“deposito a risparmio nominativo” (doc. 3 allegato all'opposizione di ), Controparte_9 limitandosi a precisare di non poterne disporre in mancanza della “materialità del corrispondente libretto”.
Ciò non toglie, tuttavia, che il provvedimento emesso sulla base di tale dichiarazione possa essere impugnato ex art. 617 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio, non ravvisandosi un'ipotesi di revisione della dichiarazione del terzo (che opererebbe sul piano sostanziale), ma un vizio processuale dell'ordinanza emanata senza la partecipazione di tutti coloro che avrebbero dovuto essere chiamati a contraddire.
L'ordinanza del giudice dell'esecuzione deve essere annullata, ravvisandosi un'“irregolarità formale” ex art. 617 c.p.c. che deve essere emendata.
3. Conclusioni e regime delle spese.
Accolta l'opposizione, vista la natura meramente rescindente del giudizio, si rinvia alla competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione ogni ulteriore adempimento, poiché si tratta “di impugnazione di un atto del
11 processo esecutivo e, quindi, a carattere meramente rescindente, istituzionalmente in grado di incidere solo su quest'ultimo, tanto da riservare agli ulteriori sviluppi del processo esecutivo ogni adeguamento di esso che ne debba derivare" (Cass. 23482/2018; analogamente, Cass. 37705/2021; Cass. 15996/2022) (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Sent., data ud. 13/07/2022, 27/09/2022, n. 28131).
Non può essere esaminata la domanda posta da nei confronti della , con la quale si CP_2 CP_1 prospetta un evento dannoso che presuppone un provvedimento di assegnazione definitivo, che può essere emesso solo dal Giudice dell'Esecuzione.
Stante l'accoglimento dell'opposizione, poi, non è necessario esaminare l'analoga domanda posta in via subordinata dagli nei confronti della CP_11 CP_1
Nell'ambito del rapporto processuale tra la parte opponente e la parte opposta, avv. le spese CP_1 CP_2 saranno sostenute da quest'ultimo, stante l'accoglimento dell'opposizione.
Gli risultano soccombenti nei confronti della , non essendo ammissibile la CP_11 CP_1 domanda di accertamento ex art. 619 c.p.c., e vittoriosi nei confronti di essendo stata, CP_2 viceversa, accolta l'opposizione ex art. 617 c.p.c.; l'avv. risulta soccombente nei confronti degli Pt_5
e dell'Avv. non essendo ammissibile la domanda di accertamento del proprio CP_11 CP_2 diritto sulle somme giacenti sul libretto nei confronti dei primi e di estinzione del debito nei confronti del secondo.
Le spese dell'opposizione si liquidano in euro 5.261,00, per la fase di merito, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014, per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa
(non essendo allo stato determinabile l'effetto economico dell'accoglimento dell'opposizione, v. Cass.
1360/2014) con applicazione dei valori minimi per la fase di trattazione, vista l'istruttoria documentale, e decisoria, svoltasi in forma semplificata ex art. 281-sexies; per la fase cautelare le spese si liquidano in euro
2.608,00 in applicazione dei valori minimi di cui al paragrafo 10 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014, essendo state trattate le medesime questioni affrontate nel merito. Il tutto oltre ad esborsi (per euro 545,00), IVA, CPA
e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Le spese delle domande di accertamento delle somme giacenti sul libretto e del credito vantato da CP_2
i liquidano in euro 5.757,00 alla luce dei medesimi parametri, con riferimento allo scaglione da euro
[...]
52.000,00 ad euro 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e annulla l'ordinanza del 4 aprile 2016 del Giudice dell'Esecuzione;
2. RIMETTE al Giudice dell'Esecuzione ogni ulteriore adempimento, previa riassunzione a cura della parte interessata;
3. CONDANNA a rifondere in favore di le spese di lite che CP_2 Controparte_8 si liquidano per compensi in euro 5.261,00 per la fase di merito e in euro 2.608,00 per la fase cautelare e in
12 euro 545,00 per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% degli onorari;
4. CONDANNA Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
rifondere in favore di Pt_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_8
le spese di lite che si liquidano in euro 5.757,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle
[...] spese generali nella misura del 15% degli onorari;
5. CONDANNA a rifondere in favore di Parte_5 Controparte_3 CP_4
e spese di Controparte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 lite che si liquidano in euro 5.757,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
6. CONDANNA a rifondere in favore di CP_2 Controparte_3 CP_4
e spese di Controparte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 lite che si liquidano per compensi in euro 5.261,00 per la fase di merito e in euro 2.608,00 per la fase cautelare;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
7. CONDANNA a rifondere in favore di le spese di lite che si liquidano Parte_5 CP_2 in euro 5.757,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 25/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 4217 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2016 e trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 20 novembre 2025, introdotta da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante CP_1 Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Paolo Antonio Puliti, elettivamente domiciliato presso il suo
Studio;
PARTE ATTRICE
Contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Daniela Landini, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
PARTE CONVENUTA
e
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_3 C.F._2 CP_4
, (C.F.: ), C.F._3 Controparte_5 C.F._4 [...]
(C.F.: , (C.F.: Pt_2 C.F._5 Parte_3
, (C.F.: ), con il patrocinio C.F._6 Parte_4 C.F._7 dell'Avv. Massimo Macherelli ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio;
PARTE COVENUTA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Federico Controparte_6 CodiceFiscale_8
Fantacci ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di
1 c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. Paolo Puliti ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
ER AM
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
Conclusioni
Per : come da comparsa di costituzione, ossia: ““Voglia il Tribunale adito, Controparte_8
CP_ previa reiezione di tutte le domande formulate dall'avv. nella fase cautelare perché infondate, anche in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse ad agire relativamente alla quota del proprio credito pari ad euro 69.228,10, recuperata altrove e di quelle inedite formulate in questa fase di merito perché tardivamente introdotte
e perciò inammissibili: nel merito: - accertare e dichiarare la legittimità e la piena conformità al diritto sostanziale e processuale della ordinanza del G.E. del 19.10.2016, qui confermandola in ogni sua parte, dichiarando altresì che il libretto di deposito di cui si controverte, cointestato a ed agli aventi causa del notaio e Controparte_6 Persona_1
l'importo oggetto del corrispondente deposito bancario sono tuttora assoggettati a sequestro penale disposto dalla
Procura della Repubblica di Prato in data 20 agosto 1985 e pertanto insuscettibili di assegnazione al creditore procedente perché gravate da tale vincolo di indisponibilità; - disporre la assegnazione in favore del creditore procedente
(all'esito della revoca del provvedimento cautelare) nei limiti del suo attuale credito, di quella somma che in contraddittorio fra i legittimi comproprietari, risulterà di spettanza del debitore pignorato. Con vittoria delle spese di lite per entrambe le fasi del giudizio a carico dell'attore”;
Per come da comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione, CP_2 ossia: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta: A) IN TESI accertata per i motivi sopra illustrati la improponibilità, inammissibilità e/o comunque l'infondatezza delle opposizioni proposte a vario titolo dai convenuti, respingere le medesime e per l'effetto, confermare l'ordinanza di assegnazione del G.E. del 4 4 2016, disponendo l'obbligo della di versare all'Avv. l'ulteriore somma di euro Controparte_9 CP_2
76.221,80 come sopra precisata, oltre interessi e spese, con l'adozione di ogni conseguente e necessario provvedimento volto ad assicurare la soddisfazione del credito del procedente B) IN IPOTESI SUBORDINATA, in caso di accoglimento delle avverse opposizioni, voglia confermare l'ordinanza di assegnazione del G E del 4 4 2016 nei limiti della quota che all'esito del giudizio risulterà di pertinenza del Notaio C) SEMPRE NELL'IPOTESI SUBORDINATA DI CUI CP_6
SOPRA, con condanna della , anche a mente dell'art. 2043 c.c., a tenere indenne e/o Controparte_10 risarcire l'avv. per ogni danno da liquidarsi anche in via equitativa, onere e/o spesa discendente dalla CP_2 dichiarazione non conforme al vero dalla medesima resa ex art. 547 c.p.c, nella misura che sarà accertata o comunque ritenuta di giustizia D) In ogni caso, con vittoria delle spese del presente giudizio, comprese quelle della fase cautelare
e di reclamo”;
Per come da comparsa di costituzione, ossia: “perché piaccia, all'On. Tribunale adito, così CP_11 provvedere: IN VIA PRELIMINARE E IN RITO: sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa dell'esito di quello pendente tra i comparenti e il Dott. dinanzi a questo stesso Tribunale, iscritto al n° 2428/16 Parte_5
R.G. (G.I. dr. Brogi;
ud. 20.12.16); NEL MERITO: a) respingere perché infondate le domande di tesi e di ipotesi formulate dal creditore procedente opposto, e qui attore, Avv. b) accertare e dichiarare tempestiva e CP_2 fondata, e pertanto accogliere, l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., promossa da Controparte_9
2 Pa ; c) accertare e dichiarare che la titolarità delle somme giacenti nel libretto di deposito nominativo a firma congiunta emesso da Cassa di Risparmi e Depositi di Prato in data 31.05.85 n° 182714 (c/396094 Dep. 62 Cat. 51) è quella stabilita dal Lodo emesso dall'Arbitro Notaio Dr. in data 18.03.16; d) conseguentemente, accertare Persona_2
e dichiarare che dette somme spettano agli Eredi del Dott. e pertanto non possono essere assegnate ai Persona_1 creditori del Dott. quanto meno sino a concorrenza dell'importo di € 205.277,99= ovvero Parte_5 dell'altro maggiore e/o minore che risulterà di giustizia;
e) conseguentemente ancora, ordinare alla Controparte_10
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di prelevare dal deposito per cui si controverte, una
[...] volta che sia stato tolto il sequestro penale che lo affligge, e pagare il predetto importo di € 205.277,99=, oltre agli interessi ulteriormente maturati e maturandi, in favore degli Eredi del Dott. come in premessa Persona_1 generalizzati;
IN VIA RICONVENZIONALE (SUBORDINATAMENTE ALL'EVENTUALE RIGETTO
DELL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI PROPOSTA DALLA BANCA POPOLARE DI VICENZA) OVVERO
DELL'OPPOSIZIONE DI TERZO DEI COMPARENTI : Condannare la , in persona del Controparte_10 suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire, in favore dei comparenti Controparte_3 CP_4 CP_12
e ved. Balestri, i danni che dovessero loro derivare dalla
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 destinazione, in favore dell'Avv. e/o comunque dei creditori del Dott. , delle somme CP_2 Parte_5 di loro spettanza giacenti nel deposito per cui è causa;
Con condanna di chi si opponga all'accoglimento delle sopra precisate conclusioni, alla refusione delle spese e degli onorari del giudizio. Impregiudicata ogni altra ragione di credito dei comparenti nei confronti del Notaio Dott. .” Parte_5
Per : come da comparsa di costituzione, ossia: “Voglia il Tribunale di Prato, Controparte_6 ogni contraria eccezione respinta, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, così provvedere: nel merito: CP_ A)Rigettare le eccezioni dell'Avv. in ordine all'asserita improponibilità, inammissibilità e/o infondatezza delle domande formulate dal Dott. per i motivi suesposti, e conseguentemente, salva l'ammissibilità e la fondatezza CP_6 delle ulteriori domande e/o eccezioni svolte, l'odierno comparente si rimette a giustizia in ordine alla decisione di Questo CP_ Ecc.mo Giudice nel presente giudizio relativamente alle ulteriori domande formulate dall'Avv. facendo salvo ogni diritto e/o azione e/o ripetizione nei confronti di quest'ultimo nel giudizio di merito tuttora pendente avanti alla CdA di
Firenze (R.G. 2303/15); B) Rigettare tutte le domande svolte dagli asseriti eredi nei confronti dell'odierno Per_1 comparente per i motivi sopra esposti, e comunque previa dimostrazione della loro citata qualità, della loro contitolarità, comproprietà e/o cointestazione, del corretto e puntuale inserimento di tali beni nell'eventuale inventario dei beni ereditari, nella relativa corretta e fedele denuncia di successione, nonché dell'eventuale provata, continua ed effettiva contitolarità, comproprietà e possesso comune, ma soprattutto in relazione al fatto che costoro non hanno mai avanzato, entro il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 2949 C.C., alcuna richiesta di liquidazione della “....quota degli utili netti, maturati ed accertati…”come prevedeva l'art. 12 dei Patti dell'Associazione sopra citati, accertare e dichiarare nei confronti degli asseriti eredi e/o eventuali aventi causa, la prescrizione di ogni loro relativo diritto così come prevista anche dal citato art. 2949 C.C.. C)Nel caso in cui gli eventuali eredi e/o aventi causa dell'asserito cointestatario deceduto - previa dimostrazione da parte degli stessi, della loro citata qualità, del corretto e puntuale inserimento di tali beni nell'eventuale inventario dei beni ereditari, nella relativa corretta e fedele denuncia di successione, della proprietà e titolarità ultraventennale di tali beni – non forniscano prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione in ordine all'esercizio dei citati diritti, prima in relazione al defunto e poi in relazione agli eredi, sia sul libretto a risparmio, sia sul conto corrente de quo, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, di ogni diritto ad essi spettanti relativamente ad entrambi i rapporti bancari oggetto del giudizio ed in ogni caso, accertare e dichiarare la piena titolarità di ogni diritto – e delle conseguenti somme giacenti ad oggi sul libretto a risparmio - su entrambi i
3 rapporti bancari in favore del Dott. con riconoscimento da parte della Parte_5 Controparte_10 degli interessi maturati (e maturandi), per oltre un trentennio, afferenti il libretto di risparmio e il relativo c/c dal dì del dovuto al saldo effettivo. in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, accertare e dichiarare dovuta in favore del Dott. la minor somma presente sul libretto a Parte_5 risparmio pari ad € 44.640,43 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o a seguito dell'espletanda istruttoria con riconoscimento da parte della degli interessi maturati (e maturandi) Controparte_10 afferenti il libretto di risparmio e il relativo c/c per oltre un trentennio dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze legali.”, anche in via istruttoria, con la precisazione che nulla è dovuto all'Avv. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito nell'ambito del CP_2 procedimento di opposizione agli atti esecutivi attivato da , chiedendo la Controparte_9 conferma dell'ordinanza di assegnazione del 4 aprile 2016, con la quale il Giudice dell'Esecuzione aveva disposto l'obbligo dell'istituto di credito di versargli la somma di euro 76.221,80, oltre interessi e spese, o, in subordine quanto ritenuto di pertinenza del Notaio e, conseguentemente, condannare Pt_5 [...]
a risarcirlo dei danni derivanti dalla dichiarazione ex art. 547 c.p.c. non Controparte_9 rispondente al vero.
A fondamento dell'azione ha premesso che: in forza del decreto ingiuntivo 2511/10 e della sentenza emessa nel giudizio di opposizione, aveva notificato al Notaio (debitore esecutato) e a Pt_5 [...]
(terzo pignorato) atto di pignoramento presso terzi;
con dichiarazione ex art. 547 Controparte_9
c.p.c. del 15 gennaio 2016, la aveva confermato di essere debitrice dell'esecutato della somma di CP_1 euro 4.786,70 quale quota parte di saldi e conti correnti cointestati ad altro soggetto non esecutato e della somma di euro 105.569,23 quale quota parte del saldo di deposito a risparmio nominativo di cui, aveva precisato la , “non potremo disporre non avendo la materialità del corrispondente libretto”; con CP_1 ordinanza del 4 aprile 2016, il Giudice dell'esecuzione aveva determinato il credito dell'avvocato n CP_2 euro 83.828,56 e aveva autorizzato la a procedere al pagamento della somma;
il 22 aprile 2016 aveva CP_1 notificato l'ordinanza di assegnazione alla , la quale aveva notificato a sua volta atto di opposizione CP_1 ex art. 617, co. 2, c.p.c. con il quale, premettendo che il libretto di deposito era stato sottoposto a sequestro penale sin dal 1985, aveva chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sequestrante e dei cointestatari, l'accertamento che le somme non erano aggredibili in quanto gravate dal vincolo di indisponibilità, oltre che l'assegnazione nei limiti della quota spettante al previo accertamento della Pt_5 sua effettiva entità e consistenza;
sospesa la procedura esecutiva era stata fissata l'udienza per la comparizione delle parti;
all'udienza del 23 maggio 2016 si erano costituiti gli (aventi Controparte_13 causa del cointestatario del libretto) e il Notaio;
i primi avevano proposto opposizione di terzo ex Pt_5 art. 618 c.p.c., deducendo che in base al lodo depositato nell'arbitrato irrituale svoltosi contro il Notaio
[...]
e conclusosi il 18 marzo 2016 le somme depositate sul libretto sino a concorrenza di 205.277,99 euro Pt_5 erano di loro spettanza, e avevano chiesto l'accertamento dell'entità del proprio diritto sulle somme stesse, oltre interessi, e la condanna di al pagamento;
il Notaio , dal Controparte_9 Pt_5
4 canto proprio, aveva dato atto dei contenziosi con gli e con la opponente, aveva chiesto di CP_11 CP_1 dichiarare non assegnabili al creditore procedente le somme depositate e, in mancanza di prova dell'interruzione della prescrizione da parte degli l'accertamento che tutte le somme depositate erano CP_11 di sua competenza e in subordine la loro assegnazione nei limiti della sua quota;
il tentativo di mediazione aveva avuto esito negativo;
nelle more, con provvedimento del 10 giugno 2016, la Corte di Appello di Firenze aveva respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado formulata nel giudizio di appello promosso dal avverso la sentenza 431/2015; nell'ulteriore giudizio di Pt_5 opposizione n. 3815/15, promosso dal Notaio nei confronti del precetto posto alla base dell'esecuzione oggetto del presente giudizio, il creditore aveva dichiarato all'udienza di precisazione delle conclusioni di rinunciare all'esecuzione sulla somma di euro 2.820,06 a titolo di spese vive per l'iscrizione ipotecaria;
nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la aveva precisato all'udienza del 20 giugno 2016 che alla data del 16 CP_1 giugno 2016 sul libretto era presente un saldo attivo di euro 211.138,45; con ordinanza del 19 ottobre 2016, il
Giudice dell'Esecuzione aveva sospeso la procedura esecutiva limitatamente all'assegnazione delle somme di cui alla quota parte del libretto di deposito di risparmio nominativo, assegnando termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
con ricorso del 26 ottobre 2016, veva interposto reclamo CP_2 nei confronti del provvedimento di sospensione.
Nel merito ha dedotto che: il credito oggetto dell'azione esecutiva, stante la rinuncia formulata nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto, ammontava ad euro 81.008,50, da cui doveva essere dedotta la somma di euro 4.786,70 già corrisposta dalla , per un totale di euro 76.221,80, oltre interessi e spese;
l'oggetto CP_1 della prestazione dovuta dalla banca erano le somme depositate sul libretto;
alla luce della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dalla e della piena capienza della quota, il pignoramento riguardava un credito e CP_1 non un bene indiviso;
tale dichiarazione, peraltro, precludeva alla la possibilità di eccepire la non CP_1 assoggettabilità del credito ad esecuzione, potendo essere revocata o modificata soltanto per errore di fatto o violenza, ma solo fino alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito;
per effetto della stessa ordinanza, avente efficacia di titolo esecutivo, tra l'altro, il creditore esecutato era stato sostituito all'originario debitore pignorato ed era tenuto ad adempiere nei confronti del creditore esecutante.
Si sono costituiti anche gli hiedendo la sospensione del procedimento ex Controparte_14 art. 295 c.p.c. e nel merito il rigetto delle conclusioni formulate da e l'accoglimento CP_2 dell'opposizione della , con accertamento della titolarità delle somme depositate sul libretto in CP_1 conformità al lodo dell'arbitro del 18 marzo 2016, con ordine alla BANCA di Persona_2 corrispondere loro il predetto importo e condanna, in via subordinata, al risarcimento dei danni derivanti dall'assegnazione in favore di altri soggetti delle somme di loro spettanza.
A sostegno delle proprie conclusioni, hanno esposto che: il mancato coinvolgimento dei contitolari delle somme giacenti sul libretto aveva comportato l'attribuzione del 50% al e la conseguente Pt_5 assegnazione di tale quota al la al momento della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. era a CP_2 CP_1 conoscenza del contenzioso riguardante la titolarità delle somme giacenti sul libretto oltre che della pendenza del sequestro penale;
l'opposizione di terzo era tempestiva e proponibile da parte dei contitolari del bene
5 assegnato, non avvisati della procedura esecutiva sul bene indiviso, anche a seguito dell'ordinanza di assegnazione;
sulla titolarità delle somme, in ogni caso, si era pronunciato il lodo emesso nella procedura arbitrale, benché non ancora definitivo.
Si è costituita anche , domandando l'accoglimento dell'opposizione ex Controparte_9 art. 617 c.p.c.
A fondamento delle proprie domande, ha allegato che: il pignoramento riguardava un bene indiviso e non un credito;
la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. non aveva valore di riconoscimento di debito e in ogni caso non era stata emendata dalla , la quale, sin dal principio, aveva fatto presente che le somme giacenti non erano CP_1 disponibili, cosicché con l'opposizione aveva impugnato l'ordinanza di assegnazione sotto il profilo dell'errata interpretazione della dichiarazione stessa effettuata dal Giudice dell'Esecuzione; l'ordinanza opposta era viziata dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei cointestatari del bene indiviso pignorato ex art. 599 e 600 c.p.c. e nei confronti del sequestrante ex art. 547 e 498 c.p.c.; non aveva rilevanza la circostanza che i cointestatari del libretto non fossero stati indicati nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
(omissione necessitata dall'osservanza della normativa sulla privacy), considerato che ai sensi dell'art. 600
c.p.c. il Giudice avrebbe dovuto provvedere alla separazione in natura della quota su istanza del creditore pignorante e sentiti tutti gli interessati;
la mancata indicazione del sequestro penale nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. era frutto di un errore di fatto, trattandosi di un vincolo risalente al 1985 ed eseguito nei confronti di una società incorporata per fusione nel 2010 e, avendo natura di dichiarazione di scienza, ben poteva essere emendata oltre i limiti dall'art. 2732 c.c. e comunque sino al giudizio di accertamento;
il sequestro penale era ancora vigente e produttivo di effetti, rendendo le somme depositate non aggredibili.
In merito alla domanda di risarcimento formulata nei propri riguardi da ne ha eccepito CP_2
l'inammissibilità in quanto non articolata nella comparsa di costituzione del 20 maggio 2016.
Si è costituito anche domandando il rigetto delle eccezioni mosse dall'Avv. in Parte_5 CP_2 ordine alle domande formulate, rimettendosi a giustizia sulle ulteriori domande poste dal creditore procedente, chiedendo il rigetto delle conclusioni degli e l'accertamento anche nei confronti della CP_11
della titolarità di ogni diritto sulle somme giacenti sul libretto di risparmio e sugli interessi maturati CP_1
o, in subordine, della somma di euro 44.640,43 oltre interessi maturati.
A sostegno delle predette conclusioni ha rilevato che: era ancora pendente il sequestro penale nei confronti di del 20 agosto 1985; nell'ambito di tale procedimento egli era persona offesa, mentre Persona_1 era stato imputato e poi prosciolto per il reato di appropriazione indebita aggravata;
né il Persona_1
Notaio é i suoi i erano mai attivati per riottenere la disponibilità delle somme depositate, Per_1 CP_11 né comunque ne erano i titolari;
tali somme, invero, appartenevano al fondo comune dell'
[...]
; poiché gli EREDI non avevano mai avuto il possesso, la Controparte_15 comunione, la comproprietà o contitolarità dei beni pignorati non potevano identificarsi come creditori della
; peraltro, le somme corrispondenti non erano mai entrate a far parte del patrimonio del de cuius; il CP_1 lodo emesso sul punto era irrituale ed era stato impugnato;
il relativo diritto, in ogni caso, era estinto per prescrizione;
dal canto proprio, il Notaio si era attivato in qualità di liquidatore e creditore Pt_5
6 dell evocando la in giudizio;
la e la sua avente causa CP_15 CP_1 CP_16
non avevano mai depositato né esibito il contratto di deposito, necessario Controparte_9 ai fini del calcolo degli interessi dovuti;
il titolo esecutivo era stato impugnato.
Con la seconda memoria istruttoria, il ha fatto presente come nell'ambito della procedura Parte_6 esecutiva nei confronti di , l'avv. aveva depositato atto di surroga e il giudice CP_17 CP_2 dell'esecuzione, a seguito della vendita dell'immobile pignorato, gli aveva riconosciuto e assegnato le somme per le quali egli agisce nell'ambito della procedura esecutiva sottesa alla presente opposizione.
Con memoria n. 3, l'avv. a precisato di non aver ancora ricevuto alcunché nell'ambito della procedura CP_2 intentata nei confronti di . CP_17
All'udienza del 21 novembre 2017 il Giudice ha disposto la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., stante la pendenza del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.
Con ricorso del 3 settembre 2024, gli anno riassunto la procedura, allegando che la Corte CP_11 di Cassazione aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione interposta nei confronti della sentenza della
Corte di appello.
Con comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione, ha dato atto di essere stato CP_2 soddisfatto nella misura di euro 69.228,10, residuando nei confronti del un credito di euro 6.993,17. Pt_5
All'esito dell'udienza del 12 novembre 2024 il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_8
Si è costituita , eccependo l'improcedibilità delle domande formulate nei confronti di Controparte_8
, posta in liquidazione coatta amministrativa con D.L. 99/2017 del 25 Controparte_9 giugno 2017, in forza dell'art. 83 del TUB e l'inammissibilità delle domande dell'Avv. e, nel merito, CP_2 ha riformulato le conclusioni articolate da . Controparte_9
Integrato il contraddittorio nei confronti di , la causa è stata istruita sui Controparte_8 documenti depositati dalle parti.
All'udienza del 30 ottobre 2025, gli el anno invitato la a rettificare CP_11 CP_14 CP_1 la propria dichiarazione ex art. 547 c.p.c. indicando l'ammontare delle somme depositate sul libretto oggetto di causa ed hanno chiesto un termine per integrare le produzioni documentali. Il NOTAIO DI BELLA ha osservato che il credito dell'avv. era stato accertato in euro 76.933,04 da sentenza del Tribunale di CP_2
Prato, cosicché, detratta la somma di euro 69.228,10, di euro 4.786,70 e di euro 2.918,24, lo stesso doveva considerarsi estinto;
ha chiesto di produrre l'istanza richiamata dal provvedimento di dissequestro ed ha insistito nelle richieste ex art. 210 c.p.c. si è associato alla richiesta ex art. 210 c.p.c. ed ha CP_2 contestato i conteggi del . La ha rilevato che laddove i conteggi del si fossero Pt_5 CP_1 CP_14 rivelati fondati sarebbe venuto a mancare l'interesse a coltivare l'opposizione.
Respinte le richieste istruttorie, all'udienza del 30 ottobre 2025, ha precisato che l'azione CP_2 esecutiva riguardava un credito originario di euro 83.828,56, mentre il Notaio ha riproposto Pt_5
l'eccezione di estinzione. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe e il giudice all'esito della discussione ex art. 281-sexies c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione.
7 ****
1. Sull'ambito oggettivo e soggettivo del procedimento.
Introducendo la presente opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., Controparte_9 ha impugnato l'ordinanza con la quale il Giudice dell'Esecuzione l'aveva obbligata a provvedere al pagamento di euro 83.828,56, oltre “rimborsi, oneri di registrazione della presente ordinanza ed oltre interessi maturati”
a favore di CP_2
Ad avviso della , infatti, l'ordinanza non aveva tenuto conto dell'indisponibilità delle somme giacenti, CP_1 determinata dal decreto di sequestro disposto il 21 agosto 1985 dalla Procura della Repubblica di Prato ed era stata pronunciata senza previa instaurazione del contraddittorio con il sequestrante ex art. 498 c.p.c. e con i comproprietari delle somme ex art. 599 c.p.c. e 600 c.p.c.
Associandosi all'opposizione della , gli hanno chiesto altresì di CP_1 Controparte_14 accertare la titolarità delle somme depositate sul libretto in conformità al lodo arbitrale emesso al riguardo, con ordine alla di corrispondere loro il relativo importo e condanna, in via subordinata, al risarcimento CP_1 dei danni derivanti dall'assegnazione in favore di altri soggetti delle somme di loro spettanza. dal canto proprio, ha chiesto la conferma dell'ordinanza, rilevando come oggetto del CP_2 pignoramento era un diritto di credito, risultando, perciò, inapplicabili gli art. 599 c.p.c. e 600 c.p.c.; la
, del resto, con la propria dichiarazione ex art. 547 c.p.c. non aveva menzionato l'indisponibilità del CP_1 credito derivante dal sequestro penale e, su tale profilo, l'opposto ha fondato la domanda risarcitoria rivolta nei confronti della CP_1
Infine, ha chiesto l'accertamento, anche nei confronti della , della titolarità di ogni Parte_5 CP_1 diritto sulle somme giacenti sul libretto di risparmio e sugli interessi maturati.
Va subito premesso che, dal punto di vista oggettivo, l'opposizione agli atti esecutivi può essere proposta contro tutti gli atti in cui si articola il processo esecutivo, al fine di far valere la loro difformità dallo schema legale;
la causa petendi del giudizio va individuata facendo riferimento al vizio in virtù del quale si invoca la modifica o la revoca di un determinato atto. Non possono, invece, essere veicolate nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi domande di accertamento o domanda risarcitorie, che non attengono alla “regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto”, a meno che non siano connesse, per titolo o causa petendi, con la domanda principale.
Rientrano perciò all'interno dell'oggetto del procedimento i motivi di impugnazione sollevati dalla e CP_1 dagli ei confronti dell'ordinanza di assegnazione, essendo pacifico che l'opposizione agli CP_11 atti esecutivi possa essere promossa anche dal terzo che si assume leso dal provvedimento impugnato.
È consentito, altresì, il cumulo nell'ambito di tale giudizio anche di domande con le quali si contesti il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ovvero la pignorabilità dei beni, ai sensi dell'art. 615, nonché quelle con le quali il terzo faccia valere il proprio diritto sui beni pignorati ex art. 619 c.p.c., sempre che tali rimedi siano in concreto ammissibili.
L'eccezione con cui fa valere l'estinzione del credito portato dal titolo esecutivo dell'avv. Parte_5 deve essere qualificata in realtà come opposizione all'esecuzione, avendo lo scopo di contestare il CP_2
8 diritto del creditore di procedere esecutivamente, seppure per fatti sopravvenuti, ma è inammissibile, essendo stata proposta dopo l'ordinanza di assegnazione (art. 615 c.p.c.). La stessa sorte investe la domanda ex art. 619
c.p.c. con cui gli anno chiesto di accertare la consistenza del proprio diritto sulle somme CP_11 depositate sul libretto oggetto di causa, in quanto anch'essa formulata dopo l'ordinanza di assegnazione.
La domanda con cui il Notaio ha chiesto l'accertamento della consistenza del proprio credito nei Pt_5 confronti della deve essere dichiarata inammissibile, in quanto non si ravvisa una connessione per CP_1 petitum o causa petendi con la presente opposizione, diretta a verificare la legittimità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione sotto il profilo della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto sequestrante e dei contitolari del libretto.
Dal punto di vista soggettivo, deve essere esaminata la posizione di . Controparte_8
È noto che tale soggetto ha incorporato . Controparte_9
Con riferimento al nuovo art. 2504-bis, c.c., applicabile anche alla fusione parziale, la Suprema Corte ha a più riprese confermato il principio sancito dalle Sezioni Unite nel 2006 (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ord., 08/02/2006,
n. 2637) e ribadito nel 2010 (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 17/09/2010, n. 19698, rv. 614542), secondo cui con questa nuova norma il Legislatore ha definitivamente chiarito che la fusione tra società non determina nelle ipotesi di fusione per incorporazione l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nella ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione, mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, che si risolve in una vicenda evolutiva-modificativa dello stesso soggetto che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (in senso conforme, v. anche Cass. civ. Sez.
VI - 5 Ord., 16/05/2017, n. 12119, rv. 644171-01; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 16/09/2016, n. 18188, rv.
641143; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15/02/2013, n. 3820, rv. 625561).
Alla luce di tale interpretazione, non ricorrerebbero, dunque, i presupposti per l'applicazione del meccanismo di successione tra enti nel processo ex art. 110 c.p.c.
Tuttavia, sul punto, sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ritenendo che la fusione per incorporazione provochi l'estinzione della società incorporata: “la fusione, dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, determina un fenomeno di concentrazione giuridica ed economica o "integrazione" o "compenetrazione", dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa, sono imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante o la società risultante dalla fusione” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
30/07/2021, n. 21970).
Un simile fenomeno, laddove si perfezioni in corso di causa, in mancanza di disposizioni derogatorie comporterebbe l'applicazione degli artt. 110 e 300 c.p.c., con l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al "venir meno" della parte, di cui all'art. 110 c.p.c. Tuttavia, in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art. 2504-bis c.c. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate "anche processuali" vi è una "prosecuzione" dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che
9 l'incorporante ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
30/07/2021, n. 21970).
Ne consegue che, dal momento della costituzione della banca chiamata in causa, il giudizio deve proseguire nei confronti della sola . Controparte_8
2. Sulla legittimità dell'ordinanza.
In merito alla prima censura, con la quale la ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza per non aver CP_1 tenuto conto dell'indisponibilità delle somme giacenti sul libretto di deposito, oggetto di un sequestro penale,
è sopravvenuta la carenza di un interesse ad ottenere un accertamento in merito, considerato che con decreto del 30 settembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari di Prato ha disposto il dissequestro del bene, prendendo atto del giudicato formatosi sulla controversia civile di cui al comma 3 dell'art. 263 c.p.p., essendo divenuto definitivo il lodo arbitrale con il quale le somme giacenti erano state attribuite (v. nota di deposito degli . CP_11
Per le stesse ragioni, appare ad oggi superata la censura relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto sequestrante ex art. 498 c.p.c.
A tal proposito, giova precisare che l'interesse ad agire nell'opposizione agli atti esecutivi richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (art. 100 c.p.c.).
Nel caso di specie, alcun risultato utile potrebbe essere ottenuto attraverso l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Procura di Prato che aveva disposto nel 1985 il sequestro di cui è sopravvenuta l'inefficacia.
Peraltro, alla luce dell'art. 498 c.p.c., che impone di avvisare i creditori iscritti, l'integrazione del contraddittorio sarebbe stata, semmai, necessaria nei confronti della persona offesa costituitasi parte civile ovvero dell'erario, ossia dei soggetti a favore dei quali è prevista la misura cautelare del sequestro conservativo.
Venendo all'esame del terzo motivo di opposizione, tanto la quanto gli CP_1 CP_11 lamentano il mancato ricorso alla procedura di cui agli artt. 599 e 600 c.p.c. per l'espropriazione del libretto cointestato.
In via pregiudiziale, va disattesa sul punto l'eccezione di , il quale ha osservato che gli Parte_5 non abbiano provato il rapporto di successione con originario CP_11 Persona_1 cointestatario del libretto di cui si discute. L'eccezione deve considerarsi superata, poiché la legittimazione di e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Parte_2 Parte_3 alla proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. deriva dal rapporto con le somme Parte_4 giacenti sul predetto libretto come accertato dal lodo arbitrale ormai definitivo.
Nel merito, si osserva che i cointestatari del libretto sono creditori solidali dell'istituto di credito, come previsto dall'art. 1298, co. 2, c.c.
In riferimento a tale ipotesi, è stato condivisibilmente argomentato che il pignoramento della quota di credito spettante al debitore deve essere eseguito nelle forme stabilite per il pignoramento di beni indivisi, nonostante le disposizioni dettate negli artt. 599 a 601 del codice riguardino beni, non essendone esclusa l'applicabilità al
10 pignoramento dei crediti: solo, si tratta di stabilire se ed in quale misura vadano osservate, tenuto conto della diversa strutturazione del processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Sent., data ud. 09/10/1998, 09/10/1998, n. 10028).
Innanzitutto, l'art. 599, comma 2, dispone che del pignoramento deve essere dato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari ed aggiunge che a costoro è fatto divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice. L'art. 180, comma 2, disp. att. cod. proc. civ. dispone ancora che, col medesimo avviso o con altro separato, gli interessati devono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare provvedimenti indicati nell'art. 600 c.p.c.
Quest'ultimo avviso ha dunque una valenza processuale, ed il suo scopo consiste nel consentire al comproprietario di interloquire sulle operazioni necessarie perché dalla quota ideale assoggettata ad espropriazione si passi, in uno dei modi consentiti dall'art. 600 del codice alla trasformazione della quota in denaro. Nell'ambito del processo di espropriazione di crediti l'avviso previsto dall'art. 180, comma 2, disp. att. cod. proc. civ., deve essere dato all'intestatario del contratto di deposito per poter individuare, nel contraddittorio del creditore procedente e degli altri intestatari, la consistenza della quota del credito pignorato di pertinenza del debitore, nei cui limiti operare l'assegnazione del credito.
Tali adempimenti appaiono d'altro canto funzionali a mettere il giudice dell'esecuzione nelle condizioni di poter procedere all'assegnazione nei limiti della quota spettante al debitore procedente, non potendo fare affidamento esclusivamente sulle dichiarazioni del debitore e della banca, senza tener conto della posizione del cointestatario del libretto, il quale, nell'ambito del procedimento espropriativo, si pone in posizione analoga a quella del comproprietario di un bene indiviso sottoposto a pignoramento.
La partecipazione del terzo cointestatario alla procedura esecutiva si rende ancor più necessaria considerato che, una volta emessa l'ordinanza di assegnazione sulla base della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., gli sarebbe preclusa la possibilità di far valere ex art. 619 c.p.c. i propri diritti sulla quota di spettanza.
La consistenza dei diritti di pertinenza del terzo sulle somme pignorate avrebbe dunque dovuto essere definita nel contraddittorio con quest'ultimo.
Vero è che nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. la non aveva dato atto della cointestazione del CP_1
“deposito a risparmio nominativo” (doc. 3 allegato all'opposizione di ), Controparte_9 limitandosi a precisare di non poterne disporre in mancanza della “materialità del corrispondente libretto”.
Ciò non toglie, tuttavia, che il provvedimento emesso sulla base di tale dichiarazione possa essere impugnato ex art. 617 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio, non ravvisandosi un'ipotesi di revisione della dichiarazione del terzo (che opererebbe sul piano sostanziale), ma un vizio processuale dell'ordinanza emanata senza la partecipazione di tutti coloro che avrebbero dovuto essere chiamati a contraddire.
L'ordinanza del giudice dell'esecuzione deve essere annullata, ravvisandosi un'“irregolarità formale” ex art. 617 c.p.c. che deve essere emendata.
3. Conclusioni e regime delle spese.
Accolta l'opposizione, vista la natura meramente rescindente del giudizio, si rinvia alla competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione ogni ulteriore adempimento, poiché si tratta “di impugnazione di un atto del
11 processo esecutivo e, quindi, a carattere meramente rescindente, istituzionalmente in grado di incidere solo su quest'ultimo, tanto da riservare agli ulteriori sviluppi del processo esecutivo ogni adeguamento di esso che ne debba derivare" (Cass. 23482/2018; analogamente, Cass. 37705/2021; Cass. 15996/2022) (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Sent., data ud. 13/07/2022, 27/09/2022, n. 28131).
Non può essere esaminata la domanda posta da nei confronti della , con la quale si CP_2 CP_1 prospetta un evento dannoso che presuppone un provvedimento di assegnazione definitivo, che può essere emesso solo dal Giudice dell'Esecuzione.
Stante l'accoglimento dell'opposizione, poi, non è necessario esaminare l'analoga domanda posta in via subordinata dagli nei confronti della CP_11 CP_1
Nell'ambito del rapporto processuale tra la parte opponente e la parte opposta, avv. le spese CP_1 CP_2 saranno sostenute da quest'ultimo, stante l'accoglimento dell'opposizione.
Gli risultano soccombenti nei confronti della , non essendo ammissibile la CP_11 CP_1 domanda di accertamento ex art. 619 c.p.c., e vittoriosi nei confronti di essendo stata, CP_2 viceversa, accolta l'opposizione ex art. 617 c.p.c.; l'avv. risulta soccombente nei confronti degli Pt_5
e dell'Avv. non essendo ammissibile la domanda di accertamento del proprio CP_11 CP_2 diritto sulle somme giacenti sul libretto nei confronti dei primi e di estinzione del debito nei confronti del secondo.
Le spese dell'opposizione si liquidano in euro 5.261,00, per la fase di merito, alla luce dei parametri di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014, per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa
(non essendo allo stato determinabile l'effetto economico dell'accoglimento dell'opposizione, v. Cass.
1360/2014) con applicazione dei valori minimi per la fase di trattazione, vista l'istruttoria documentale, e decisoria, svoltasi in forma semplificata ex art. 281-sexies; per la fase cautelare le spese si liquidano in euro
2.608,00 in applicazione dei valori minimi di cui al paragrafo 10 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014, essendo state trattate le medesime questioni affrontate nel merito. Il tutto oltre ad esborsi (per euro 545,00), IVA, CPA
e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Le spese delle domande di accertamento delle somme giacenti sul libretto e del credito vantato da CP_2
i liquidano in euro 5.757,00 alla luce dei medesimi parametri, con riferimento allo scaglione da euro
[...]
52.000,00 ad euro 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e annulla l'ordinanza del 4 aprile 2016 del Giudice dell'Esecuzione;
2. RIMETTE al Giudice dell'Esecuzione ogni ulteriore adempimento, previa riassunzione a cura della parte interessata;
3. CONDANNA a rifondere in favore di le spese di lite che CP_2 Controparte_8 si liquidano per compensi in euro 5.261,00 per la fase di merito e in euro 2.608,00 per la fase cautelare e in
12 euro 545,00 per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% degli onorari;
4. CONDANNA Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
rifondere in favore di Pt_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_8
le spese di lite che si liquidano in euro 5.757,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle
[...] spese generali nella misura del 15% degli onorari;
5. CONDANNA a rifondere in favore di Parte_5 Controparte_3 CP_4
e spese di Controparte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 lite che si liquidano in euro 5.757,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
6. CONDANNA a rifondere in favore di CP_2 Controparte_3 CP_4
e spese di Controparte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 lite che si liquidano per compensi in euro 5.261,00 per la fase di merito e in euro 2.608,00 per la fase cautelare;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
7. CONDANNA a rifondere in favore di le spese di lite che si liquidano Parte_5 CP_2 in euro 5.757,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 25/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13