TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 4632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4632 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 23/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7401/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
NC LL;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NA AZ, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 luglio 2025, esponeva: che la Parte_1 ricorrente ebbe a richiedere, a parte resistente, il beneficio del Reddito di cittadinanza ex lege 4/19 con accoglimento del 13.05.2022 usufruendone dal mese di maggio 2022 al mese di settembre 2022; che in data 30.05.2025, con allegato provvedimento, L' CP_1 comunicava all'assistita che la stessa deve restituire la somma di euro 3750,00 per false
1 dichiarazioni in quanto avrebbe dichiarato un nucleo familiare diverso a quello corrispondente al vero;
che tale richiesta è assolutamente infondata sia per le ragioni di diritto che verranno evidenziate sia in quanto, come dimostra l'allegato certificato di residenza storico, la stessa, dal mese di gennaio 2022 al mese di febbraio 2023 ha vissuto nel Comune di S.M. Di Licodia da sola;
che i benefici erroneamente erogati dall' non devono essere restituiti in quanto secondo l'art. 52, comma 2 della L. n. CP_1
88 del 1986, in caso di riscossione di rate di pensione (prestazione previdenziale e/o assistenziale) risultanti successivamente non dovute, non è ammesso il recupero delle relative somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo del beneficiario;
che detto principio viene confermato anche dall'art. 13 della L. n.
412/1991, secondo cui la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento dell' , comunicata al beneficiario e che risulti CP_1 viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo, si precisa nuovamente, che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (Sentenza n.
482/2017 e n. 8564/2016 della Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 166/1996 della Corte Costituzionale Circolare n. 31/2006); che, infatti, se le somme sono CP_1 state percepite in buona fede, il pensionato (o titolare della prestazione previdenziale e/o assistenziale) viene tutelato dalla rettifica (peggiorativa o addirittura revocativa) del provvedimento dell' ed il beneficiario non sarà tenuto alla restituzione. CP_1
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Dichiarare ex art. 1
e ss. della L. 4/19 e norme collegate che la ricorrente aveva diritto al beneficio del reddito di cittadinanza nel periodo da maggio a settembre 2022 e ulteriori che dovessero essere posti in contestazione;
Sospendere le richieste di restituzione somme relative al periodo in contestazione in attesa del giudizio di merito;
Riconoscere come non dovute le somme richieste col provvedimento di indebito citato per i motivi su esposti nel merito e pertanto, Ordinare e/ o condannare l' in persona del suo rappresentante CP_1 legale pro tempore all'annullamento dell'indebito richiesto per le dette ragioni di merito;
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva la resistente svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 23.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel
2 termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019, istituisce il “reddito di cittadinanza” e lo definisce “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. L'art. 2 individua i beneficiari e i requisiti necessari, prevedendo, in sintesi, che sono beneficiari dell'accesso al RdC i nuclei familiari in possesso di taluni requisiti che concorrono cumulativamente al riconoscimento della prestazione, riferiti al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e della disponibilità di beni durevoli. Ulteriore requisito per la fruizione del RdC è la mancata sottoposizione (per il richiedente del beneficio) a misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3. Il Reddito è costituito da un beneficio economico, ripartito su dodici mensilità, con un importo variabile a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, erogato mensilmente attraverso una carte di pagamento elettronica (Carte RdC), la quale permette di soddisfare le esigenze previste per la carte acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individui singoli, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà ( v. art.5, comma 6).
L'art. 5 disciplina le modalità di presentazione della domanda, stabilendo che “il Rdc è riconosciuto dall' ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del CP_1 beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di CP_1 cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti. disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati . A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la CP_1 finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini 3 della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' , sentito il Garante per la CP_1 protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte dell' avviene entro la fine del mese successivo alla CP_1 trasmissione della domanda all'Istituto” (v. art. 5, comma 3).
In particolare, per quel che interessa nel caso di specie, l'art. 5 comma 5 prevede: “ Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013…b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.”
Il D.P.C.M. 159/2013 art. 3 comma 5 statuisce” Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.”
Il figlio è considerato fiscalmente a carico ai fini Irpef, se il suo reddito: - non supera
4mila euro annui, se la sua età non è superiore a 24 anni - non supera 2.840,51 euro annui, se la sua età è superiore a 24 anni.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dal resistente si Controparte_2 evince la domanda di Reddito di Cittadinanza cui si fa riferimento la richiesta di indebito, è stata presentata in data 06.04.2022 giusta protocollo N. CP_3
5551288. La domanda risulta presentata dalla signora - C.F: Parte_1 la quale ha percepito dal periodo (Maggio 2022 - Settembre C.F._1
2022), un totale di Euro 3.950. La somma di Euro 3.950 è composta da Euro 3.750 a titolo di Reddito di Cittadinanza, mentre i rimanenti 200 Euro fanno riferimento al
"Bonus 200 Euro", erogati nella mensilità di Luglio 2022.
4 La domanda, ad oggi, risulta revocata con la seguente motivazione: "Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art.3 del DPCM 159/2013".
Nello specifico, la revoca è dovuta perché la richiedente, come si evince dalla DSU che ha dato diritto alla domanda di RDC, non aveva i requisiti economico\reddituali\anagrafici e familiari per costituire un nucleo monocomponente poiché fiscalmente a carico dei propri genitori.
In tale situazione il nucleo monocomponente relativo alla sola sig.ra non Pt_1 poteva dirsi legittimamente costituito e la dichiarazione resa in sede di domanda non corrispondeva alla realtà dei fatti.
Osserva il decidente che l'art. 7, comma 4, D.L. 4/2019, prevede : “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'Amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”. Il comma 6 del medesimo art. 7 recita : “La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.”.
Da quanto sopra esposto si evince chiaramente che la legge prevede la sanzione della revoca del beneficio in toto allorché l'Amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese in sede di domanda amministrativa ovvero l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti per l'attribuzione del beneficio;
inoltre la stessa legge prevede l'obbligo del beneficiario di restituire quanto indebitamente percepito.
Rileva, ancora, il decidente che l'azione di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito prevede che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la
5 prestazione contestata è a esclusivo carico di chi agisce in giudizio. (SSUU della
Suprema Corte sentenza n. 18046/2010). Occorre considerare, per quanto attiene la ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, che in tema di reddito di cittadinanza spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza. La Suprema Corte ha, invero, statuito con decisioni a sezione unite che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010).
Orbene, il ricorrente nulla allega e/o prova in ordine a tale suo diritto, se non affermando genericamente di aver diritto alla prestazione. Di conseguenza, il ricorso è sul punto carente di allegazione e prova.
In ordine alla asserita irripetibilità prospettata da parte ricorrente osserva, poi, il decidente che nel caso in esame esiste una disciplina specifica e speciale, l'art.7 commi
4 e 6 d.l. 4/2019dall'art.36 comma 4 d.l.73/21) che prevede espressamente la ripetizione senza limiti e condizioni del reddito indebitamente goduto, nel momento in cui emerga,
a seguito di un controllo, l'assenza dei requisiti normativamente previsti per la sua fruizione. Stante la specialità di tale disciplina, la stessa deroga ai principi generali delineati dalla giurisprudenza.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Per quanto riguarda le spese di lite, stante la novità delle questioni trattate e l'esistenza di giurisprudenza contrastante, si ritengono essere sussistenti valide ragioni che ne giustificano la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
6 compensa le spese di lite.
Catania, 29 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 23/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7401/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
NC LL;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NA AZ, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 luglio 2025, esponeva: che la Parte_1 ricorrente ebbe a richiedere, a parte resistente, il beneficio del Reddito di cittadinanza ex lege 4/19 con accoglimento del 13.05.2022 usufruendone dal mese di maggio 2022 al mese di settembre 2022; che in data 30.05.2025, con allegato provvedimento, L' CP_1 comunicava all'assistita che la stessa deve restituire la somma di euro 3750,00 per false
1 dichiarazioni in quanto avrebbe dichiarato un nucleo familiare diverso a quello corrispondente al vero;
che tale richiesta è assolutamente infondata sia per le ragioni di diritto che verranno evidenziate sia in quanto, come dimostra l'allegato certificato di residenza storico, la stessa, dal mese di gennaio 2022 al mese di febbraio 2023 ha vissuto nel Comune di S.M. Di Licodia da sola;
che i benefici erroneamente erogati dall' non devono essere restituiti in quanto secondo l'art. 52, comma 2 della L. n. CP_1
88 del 1986, in caso di riscossione di rate di pensione (prestazione previdenziale e/o assistenziale) risultanti successivamente non dovute, non è ammesso il recupero delle relative somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo del beneficiario;
che detto principio viene confermato anche dall'art. 13 della L. n.
412/1991, secondo cui la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento dell' , comunicata al beneficiario e che risulti CP_1 viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo, si precisa nuovamente, che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (Sentenza n.
482/2017 e n. 8564/2016 della Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 166/1996 della Corte Costituzionale Circolare n. 31/2006); che, infatti, se le somme sono CP_1 state percepite in buona fede, il pensionato (o titolare della prestazione previdenziale e/o assistenziale) viene tutelato dalla rettifica (peggiorativa o addirittura revocativa) del provvedimento dell' ed il beneficiario non sarà tenuto alla restituzione. CP_1
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Dichiarare ex art. 1
e ss. della L. 4/19 e norme collegate che la ricorrente aveva diritto al beneficio del reddito di cittadinanza nel periodo da maggio a settembre 2022 e ulteriori che dovessero essere posti in contestazione;
Sospendere le richieste di restituzione somme relative al periodo in contestazione in attesa del giudizio di merito;
Riconoscere come non dovute le somme richieste col provvedimento di indebito citato per i motivi su esposti nel merito e pertanto, Ordinare e/ o condannare l' in persona del suo rappresentante CP_1 legale pro tempore all'annullamento dell'indebito richiesto per le dette ragioni di merito;
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva la resistente svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 23.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel
2 termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019, istituisce il “reddito di cittadinanza” e lo definisce “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. L'art. 2 individua i beneficiari e i requisiti necessari, prevedendo, in sintesi, che sono beneficiari dell'accesso al RdC i nuclei familiari in possesso di taluni requisiti che concorrono cumulativamente al riconoscimento della prestazione, riferiti al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e della disponibilità di beni durevoli. Ulteriore requisito per la fruizione del RdC è la mancata sottoposizione (per il richiedente del beneficio) a misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3. Il Reddito è costituito da un beneficio economico, ripartito su dodici mensilità, con un importo variabile a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, erogato mensilmente attraverso una carte di pagamento elettronica (Carte RdC), la quale permette di soddisfare le esigenze previste per la carte acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individui singoli, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà ( v. art.5, comma 6).
L'art. 5 disciplina le modalità di presentazione della domanda, stabilendo che “il Rdc è riconosciuto dall' ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del CP_1 beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di CP_1 cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti. disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati . A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la CP_1 finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini 3 della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' , sentito il Garante per la CP_1 protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte dell' avviene entro la fine del mese successivo alla CP_1 trasmissione della domanda all'Istituto” (v. art. 5, comma 3).
In particolare, per quel che interessa nel caso di specie, l'art. 5 comma 5 prevede: “ Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013…b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.”
Il D.P.C.M. 159/2013 art. 3 comma 5 statuisce” Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.”
Il figlio è considerato fiscalmente a carico ai fini Irpef, se il suo reddito: - non supera
4mila euro annui, se la sua età non è superiore a 24 anni - non supera 2.840,51 euro annui, se la sua età è superiore a 24 anni.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dal resistente si Controparte_2 evince la domanda di Reddito di Cittadinanza cui si fa riferimento la richiesta di indebito, è stata presentata in data 06.04.2022 giusta protocollo N. CP_3
5551288. La domanda risulta presentata dalla signora - C.F: Parte_1 la quale ha percepito dal periodo (Maggio 2022 - Settembre C.F._1
2022), un totale di Euro 3.950. La somma di Euro 3.950 è composta da Euro 3.750 a titolo di Reddito di Cittadinanza, mentre i rimanenti 200 Euro fanno riferimento al
"Bonus 200 Euro", erogati nella mensilità di Luglio 2022.
4 La domanda, ad oggi, risulta revocata con la seguente motivazione: "Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art.3 del DPCM 159/2013".
Nello specifico, la revoca è dovuta perché la richiedente, come si evince dalla DSU che ha dato diritto alla domanda di RDC, non aveva i requisiti economico\reddituali\anagrafici e familiari per costituire un nucleo monocomponente poiché fiscalmente a carico dei propri genitori.
In tale situazione il nucleo monocomponente relativo alla sola sig.ra non Pt_1 poteva dirsi legittimamente costituito e la dichiarazione resa in sede di domanda non corrispondeva alla realtà dei fatti.
Osserva il decidente che l'art. 7, comma 4, D.L. 4/2019, prevede : “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'Amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”. Il comma 6 del medesimo art. 7 recita : “La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.”.
Da quanto sopra esposto si evince chiaramente che la legge prevede la sanzione della revoca del beneficio in toto allorché l'Amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese in sede di domanda amministrativa ovvero l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti per l'attribuzione del beneficio;
inoltre la stessa legge prevede l'obbligo del beneficiario di restituire quanto indebitamente percepito.
Rileva, ancora, il decidente che l'azione di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito prevede che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la
5 prestazione contestata è a esclusivo carico di chi agisce in giudizio. (SSUU della
Suprema Corte sentenza n. 18046/2010). Occorre considerare, per quanto attiene la ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, che in tema di reddito di cittadinanza spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza. La Suprema Corte ha, invero, statuito con decisioni a sezione unite che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010).
Orbene, il ricorrente nulla allega e/o prova in ordine a tale suo diritto, se non affermando genericamente di aver diritto alla prestazione. Di conseguenza, il ricorso è sul punto carente di allegazione e prova.
In ordine alla asserita irripetibilità prospettata da parte ricorrente osserva, poi, il decidente che nel caso in esame esiste una disciplina specifica e speciale, l'art.7 commi
4 e 6 d.l. 4/2019dall'art.36 comma 4 d.l.73/21) che prevede espressamente la ripetizione senza limiti e condizioni del reddito indebitamente goduto, nel momento in cui emerga,
a seguito di un controllo, l'assenza dei requisiti normativamente previsti per la sua fruizione. Stante la specialità di tale disciplina, la stessa deroga ai principi generali delineati dalla giurisprudenza.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Per quanto riguarda le spese di lite, stante la novità delle questioni trattate e l'esistenza di giurisprudenza contrastante, si ritengono essere sussistenti valide ragioni che ne giustificano la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
6 compensa le spese di lite.
Catania, 29 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
7