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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 253 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
elettivamente domiciliato Parte_1 in Bari presso lo studio dell'avv. Nicola Abbinante e rappresentato in giudizio dall'avv. Arturo Merlo del foro di Messina, giusta procura allegata all'atto di appello ---------------------------------------------------------appellante
E
domiciliata in Bari presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Eugenio Mangone che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello------------
--------------------------------------------------------------------------------appellata
Oggetto: appalto
Conclusioni: all'udienza cartolare del 21/02/2025, i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 134/2022 emessa il 12/01/2022, il Tribunale di Bari, in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1
(già ) nei confronti del ,
[...] Parte_2 Parte_1
pagina 1 di 8 ha condannato quest'ultimo al pagamento, in favore della prima, della complessiva somma di € 654.397,65, oltre interessi commerciali, indebitamente trattenuta sul corrispettivo dell'appalto per la gestione del
C.A.R.A. di Borgo Mezzanone (FG) stipulato dal con la Parte_1
il 10/03/2014, rigettando la domanda riconvenzionale Controparte_2 spiegata dal convenuto, con condanna del medesimo alla rifusione delle spese di lite.
Con citazione notificata l'11/02/2022 ha proposto appello avverso la prefata sentenza il , chiedendo, in riforma della stessa, Parte_1
l'accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale proposta in primo grado e, in subordine, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda nella parte afferente la trattenuta della penale, con condanna della alla restituzione di quanto incassato in esecuzione della CP_1 sentenza impugnata;
vinte le spese del doppio grado in via principale o, in via gradata, compensate in tutto o in parte.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame, con vittoria delle spese del presente di giudizio.
All'udienza cartolare del 21/02/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va rigettato.
Non costituiscono oggetto di impugnazione né il capo relativo al rigetto, in primo grado, dell'eccezione di compromissione in arbitrato irrituale (per nullità della relativa clausola compromissoria), né quello con cui è stata respinta la riconvenzionale di pagamento spiegata dal convenuto, Parte_1 né infine quello a mezzo del quale è stata accolta la domanda attorea di condanna del nella parte relativa alla restituzione della somma di Parte_1
€ 187.312,65 indebitamente trattenuta a titolo di aumento non concordato del contributo consortile.
Sull'esame di tali aspetti non vi è necessità di ritornare, essendosi in parte qua formato il giudicato interno per mancata impugnazione.
pagina 2 di 8 L'appello si incentra esclusivamente sul rigetto, in primo grado, dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal e Parte_1 sull'accoglimento della domanda di restituzione della somma di € 467.085 trattenuta a titolo di penale dovuta dalla subappaltatrice Coop. La Cascina
Global Service, in quanto colpita da interdittiva antimafia.
Ed infatti, col primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice avrebbe omesso di valutare che il foro speciale facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. (forum destinatae solutionis), ritenuto idoneo ad affermare la competenza dell'adìto Tribunale di Bari, sarebbe destinato a recedere a fronte del foro speciale esclusivo derogabile di cui all'art. 23 c.p.c., che, per le cause tra soci, radicherebbe la competenza presso il Tribunale di RM (ove ha sede esso ). Parte_1
Col secondo motivo, il lamenta invece che il primo Parte_1 giudice erroneamente avrebbe ritenuto, ai fini dell'accoglimento in parte qua della domanda attorea, che alcuna penale fosse stata pagata dalla subappaltatrice Coop. La Cascina Global Service, posto che detta penale sarebbe stata, in realtà, versata dalla stessa all'atto del “ribaltamento” a delle somme pagate dalla , ancorchè mediante CP_1 CP_2 compensazione col suo maggior credito da corrispettivi per le prestazioni rese prima della risoluzione del contratto di subappalto.
Col terzo motivo, si invoca conseguentemente la riforma del capo della sentenza impugnata con cui il è stato condannato alla totale Parte_1 rifusione delle spese di lite del primo grado.
In rito, si prende atto che, con la comparsa conclusionale, l'appellante ha rinunciato al primo motivo di doglianza, che era palesemente infondato.
Non vi è dubbio che il foro speciale esclusivo, anche se derogabile sull'accordo delle parti ex art. 28 c.p.c., prevalga rispetto al foro speciale facoltativo.
Nella specie, era tuttavia ininvocabile l'art. 23 c.p.c.
È infatti opinione giurisprudenziale pacifica che “il foro speciale previsto dall'articolo 23 c.p.c. si riferisce esclusivamente alle cause fra soci aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale” (Cass. n. 2318/2006;
pagina 3 di 8 conf. Cass. n. 13422/2005, cioè che siano destinate ad incidere sulla struttura sociale.
L'odierna controversia, avente ad oggetto la restituzione di somme trattenute sul corrispettivo dell'appalto stipulato dal con la Parte_1 CP_2 avvalendosi dell'attività di una Coop. socia del predetto ,
[...] Parte_1 riguarda invece il rapporto obbligatorio scaturito da apposito atto di affidamento del servizio di gestione del centro alla consorziata CP_1 sottoscritto tra le parti il 10/03/2014 che, non incidendo in alcun modo sul rapporto sociale, non vale a trasformare la lite in una controversia tra soci.
Pertanto, non può ad essa applicarsi la regola di cui all'art. 23 c.p.c., che prevede, per tali controversie, la competenza del giudice del luogo in cui ha sede la società.
L'orientamento è stato anche di recente ribadito da Cass. 2024/n. 10322 la quale ha ritenuto che “alla controversia avente ad oggetto il trasferimento mortis causa di partecipazioni sociali (nella specie, per effetto di legato testamentario) non si applica il criterio di determinazione della competenza territoriale previsto dall'art. 23 c.p.c., poiché essa, pur comportando una modifica soggettiva della compagine dei soci, non incide sul rapporto sociale”.
Corretta perciò è stata l'applicazione, nella specie, del foro speciale facoltativo del domicilio del creditore di cui all'art. 20 c.p.c., per le ragioni già espresse dal primo giudice (e non impugnate) in ordine alla natura liquida del vantato credito.
Anche il secondo motivo di gravame, attinente al merito, è infondato.
La sentenza impugnata deve essere confermata, sia pure sulla base di una diversa motivazione, così come sollecitato dalla difesa appellata che, pur non potendo proporre appello incidentale (essendo vittoriosa in primo grado), ha ritualmente riproposto in questa sede ex art. 346 c.p.c. le medesime questioni già dedotte in prime cure al fine di chiedere al giudice del gravame, fermo il dispositivo della sentenza impugnata, una differente soluzione giuridica.
È noto invero che “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa pagina 4 di 8 motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello” (Cass.
2016/n. 4889; conf. Cass. 2002/n. 696; Cass. 2010/n. 7815).
In primo grado, il ha assunto che la trattenuta della penale pattuita Parte_1
a carico della subappaltatrice non fosse indebita, posto che l'unica parte contraente nel rapporto con la P.A. era esso , responsabile anche Parte_1 dell'esecuzione del subappalto;
che la penale pattuita nel contratto di subappalto sottoscritto anche da esso non era compensativa del Parte_1 rischio della Coop. sociale esecutrice del servizio, bensì di quello a carico dell'appaltatore.
Il primo giudice ha accolto la domanda attorea di ripetizione della somma trattenuta a titolo di penale sul rilievo che, non essendo stato provato il versamento di alcuna penale da parte della Coop. La Parte_3
[...
quanto trattenuto dal sui corrispettivi spettanti a Parte_1 CP_1 costituiva un indebito che andava restituito alla stessa, a prescindere dall'individuazione del soggetto giuridico cui competesse la penale pattuita nel contratto di subappalto.
L'appellante contesta tale statuizione, sostenendo che la documentazione acquisita agli atti documenterebbe come la penale del 10% sia stata invece versata dalla Coop. La Cascina Global Service mediante compensazione parziale col suo controcredito per corrispettivi maturati in relazione al servizio ad essa affidato di fornitura dei pasti.
La tesi, oltre che non provata, è inconferente.
In primo luogo, il cd. ribaltamento delle spettanze era contrattualmente previsto nei soli rapporti tra il e (all'epoca Parte_1 CP_1
e non anche nei rapporti tra il e la subappaltatrice Parte_2 Parte_1
Coop. La Cascina.
Il contratto di subappalto, all'art. 3, prevedeva infatti che fosse CP_1 il soggetto obbligato a pagare il corrispettivo alla subappaltatrice “entro 10 gg. lavorativi dall'avvenuto pagamento effettuato dalla stazione appaltante”, nella misura pattuita in base al numero dei pasti forniti e fatturati bimestralmente nei suoi confronti dalla Coop. La Cascina.
Non competendo al provvedere a tali pagamenti, né stabilire Parte_1 quanto dovesse essere pagato alla subappaltatrice, non è dunque sostenibile pagina 5 di 8 che la penale in questione sia stata pagata per compensazione all'atto del cd. ribaltamento, da parte del medesimo , delle competenze spettanti Parte_1 all'esecutrice per il periodo marzo-giugno 2015.
Ma, in ogni caso, la questione è irrilevante.
Se, come sostenuto dall'appellante, l'anzidetta penale serviva a coprire il rischio sopportato dal aggiudicatario (unico contraente Parte_1 responsabile ed unico interlocutore nel rapporto con la P.A.), è dirimente il fatto -incontestato- che alcuna decurtazione sia mai stata pacificamente operata a monte dalla committente, che, vista la regolare CP_2 esecuzione del contratto di appalto, ha infatti versato al Parte_1 tutte le somme contrattualmente previste (vd. certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla stazione appaltante il 10/12/2019).
Tanto basta ai fini della configurazione dell'indebito.
Nella ricostruzione del complesso rapporto contrattuale occorre infatti considerare che l'atto di affidamento del servizio sottoscritto tra le parti in causa il 10/03/2014 prevedeva espressamente al punto 3): “il Parte_1 fatturerà alla committenza e corrisponderà i pagamenti alla cooperativa assegnataria nella stessa misura e negli stessi tempi in cui li incasserà dalla committenza”, ragion per cui il , una volta ottenuto il pagamento Parte_1 da parte della , era contrattualmente tenuto, in difetto di CP_2 contestazioni della stazione appaltante, a riversare il corrispettivo incassato alla società odierna appellata.
Ma vi è di più.
Lo stesso atto di affidamento precisava al successivo punto 6) che “le cooperative socie esecutrici assumono, oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni obbligo, onere e responsabilità per l'esecuzione dei servizi, conformemente alla disciplina contrattuale intervenuta con la committenza nonché ogni responsabilità per danni nei confronti della committenza o di terzi a norma di legge, manlevando espressamente il
”; e ciò a conferma che il soggetto giuridico gravato dal rischio Parte_1 dell'esecuzione dell'appalto era di fatto CP_1
Ma anche a voler ritenere, come assume l'appellante, che il rischio cui era funzionale la penale prevista nel contratto di subappalto stipulato tra e Coop. La Cascina gravasse su esso Consorzio appaltatore e CP_1
pagina 6 di 8 non sull'esecutrice, resta decisiva la circostanza che alcuna conseguenza negativa è comunque derivata sia alla committente, sia al Consorzio aggiudicatario dall'anticipata risoluzione del rapporto con la Coop. interdetta.
È infatti un dato incontroverso che, dopo la risoluzione del contratto di subappalto con la Coop. La Cascina, la stessa ha assunto in via CP_1 diretta il servizio di fornitura dei pasti all'interno del centro di accoglienza, così assicurando il regolare adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della committente e sopportando a proprio carico tutti gli effetti negativi scaturiti dalla sostituzione in corso d'opera della subappaltatrice, senza alcun pregiudizio economico per il Consorzio aggiudicatario che potesse legittimare la trattenuta, sui corrispettivi maturati dall'esecutrice, dell'importo di una penale mai applicata dalla committente per insussistenza dei relativi presupposti (è noto infatti che la penale contrattuale, seppure esonera dalla prova del danno, presuppone comunque un inadempimento che, nella specie, non vi è stato).
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata (con conseguente rigetto della domanda restitutoria ex art. 336 c.p.c. delle somme versate in esecuzione della stessa), nonché la condanna dell'appellante, secondo soccombenza, alla rifusione delle spese anche del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione tariffario da € 260.000,01 ad € 520.000 determinato dall'importo della penale che ha costituito oggetto del (più limitato) esame svolto nell'odierno giudizio di appello.
Resta assorbito il terzo motivo di gravame col quale si è invocata una diversa regolazione delle spese del primo grado, che, per effetto della conferma della sentenza impugnata, rimangono a carico del nella Parte_1 misura già liquidata dal primo giudice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato l'11/02/2022 da Parte_1 nei confronti di avverso la Controparte_1 sentenza n. 134/2022 emessa il 12/01/2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pagina 7 di 8 2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidandole in € 20.119 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
-====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio tenutasi in videoconferenza il
23 maggio 2025
Il consigliere est. Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 253 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
elettivamente domiciliato Parte_1 in Bari presso lo studio dell'avv. Nicola Abbinante e rappresentato in giudizio dall'avv. Arturo Merlo del foro di Messina, giusta procura allegata all'atto di appello ---------------------------------------------------------appellante
E
domiciliata in Bari presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Eugenio Mangone che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello------------
--------------------------------------------------------------------------------appellata
Oggetto: appalto
Conclusioni: all'udienza cartolare del 21/02/2025, i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 134/2022 emessa il 12/01/2022, il Tribunale di Bari, in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1
(già ) nei confronti del ,
[...] Parte_2 Parte_1
pagina 1 di 8 ha condannato quest'ultimo al pagamento, in favore della prima, della complessiva somma di € 654.397,65, oltre interessi commerciali, indebitamente trattenuta sul corrispettivo dell'appalto per la gestione del
C.A.R.A. di Borgo Mezzanone (FG) stipulato dal con la Parte_1
il 10/03/2014, rigettando la domanda riconvenzionale Controparte_2 spiegata dal convenuto, con condanna del medesimo alla rifusione delle spese di lite.
Con citazione notificata l'11/02/2022 ha proposto appello avverso la prefata sentenza il , chiedendo, in riforma della stessa, Parte_1
l'accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale proposta in primo grado e, in subordine, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda nella parte afferente la trattenuta della penale, con condanna della alla restituzione di quanto incassato in esecuzione della CP_1 sentenza impugnata;
vinte le spese del doppio grado in via principale o, in via gradata, compensate in tutto o in parte.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame, con vittoria delle spese del presente di giudizio.
All'udienza cartolare del 21/02/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va rigettato.
Non costituiscono oggetto di impugnazione né il capo relativo al rigetto, in primo grado, dell'eccezione di compromissione in arbitrato irrituale (per nullità della relativa clausola compromissoria), né quello con cui è stata respinta la riconvenzionale di pagamento spiegata dal convenuto, Parte_1 né infine quello a mezzo del quale è stata accolta la domanda attorea di condanna del nella parte relativa alla restituzione della somma di Parte_1
€ 187.312,65 indebitamente trattenuta a titolo di aumento non concordato del contributo consortile.
Sull'esame di tali aspetti non vi è necessità di ritornare, essendosi in parte qua formato il giudicato interno per mancata impugnazione.
pagina 2 di 8 L'appello si incentra esclusivamente sul rigetto, in primo grado, dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal e Parte_1 sull'accoglimento della domanda di restituzione della somma di € 467.085 trattenuta a titolo di penale dovuta dalla subappaltatrice Coop. La Cascina
Global Service, in quanto colpita da interdittiva antimafia.
Ed infatti, col primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice avrebbe omesso di valutare che il foro speciale facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. (forum destinatae solutionis), ritenuto idoneo ad affermare la competenza dell'adìto Tribunale di Bari, sarebbe destinato a recedere a fronte del foro speciale esclusivo derogabile di cui all'art. 23 c.p.c., che, per le cause tra soci, radicherebbe la competenza presso il Tribunale di RM (ove ha sede esso ). Parte_1
Col secondo motivo, il lamenta invece che il primo Parte_1 giudice erroneamente avrebbe ritenuto, ai fini dell'accoglimento in parte qua della domanda attorea, che alcuna penale fosse stata pagata dalla subappaltatrice Coop. La Cascina Global Service, posto che detta penale sarebbe stata, in realtà, versata dalla stessa all'atto del “ribaltamento” a delle somme pagate dalla , ancorchè mediante CP_1 CP_2 compensazione col suo maggior credito da corrispettivi per le prestazioni rese prima della risoluzione del contratto di subappalto.
Col terzo motivo, si invoca conseguentemente la riforma del capo della sentenza impugnata con cui il è stato condannato alla totale Parte_1 rifusione delle spese di lite del primo grado.
In rito, si prende atto che, con la comparsa conclusionale, l'appellante ha rinunciato al primo motivo di doglianza, che era palesemente infondato.
Non vi è dubbio che il foro speciale esclusivo, anche se derogabile sull'accordo delle parti ex art. 28 c.p.c., prevalga rispetto al foro speciale facoltativo.
Nella specie, era tuttavia ininvocabile l'art. 23 c.p.c.
È infatti opinione giurisprudenziale pacifica che “il foro speciale previsto dall'articolo 23 c.p.c. si riferisce esclusivamente alle cause fra soci aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale” (Cass. n. 2318/2006;
pagina 3 di 8 conf. Cass. n. 13422/2005, cioè che siano destinate ad incidere sulla struttura sociale.
L'odierna controversia, avente ad oggetto la restituzione di somme trattenute sul corrispettivo dell'appalto stipulato dal con la Parte_1 CP_2 avvalendosi dell'attività di una Coop. socia del predetto ,
[...] Parte_1 riguarda invece il rapporto obbligatorio scaturito da apposito atto di affidamento del servizio di gestione del centro alla consorziata CP_1 sottoscritto tra le parti il 10/03/2014 che, non incidendo in alcun modo sul rapporto sociale, non vale a trasformare la lite in una controversia tra soci.
Pertanto, non può ad essa applicarsi la regola di cui all'art. 23 c.p.c., che prevede, per tali controversie, la competenza del giudice del luogo in cui ha sede la società.
L'orientamento è stato anche di recente ribadito da Cass. 2024/n. 10322 la quale ha ritenuto che “alla controversia avente ad oggetto il trasferimento mortis causa di partecipazioni sociali (nella specie, per effetto di legato testamentario) non si applica il criterio di determinazione della competenza territoriale previsto dall'art. 23 c.p.c., poiché essa, pur comportando una modifica soggettiva della compagine dei soci, non incide sul rapporto sociale”.
Corretta perciò è stata l'applicazione, nella specie, del foro speciale facoltativo del domicilio del creditore di cui all'art. 20 c.p.c., per le ragioni già espresse dal primo giudice (e non impugnate) in ordine alla natura liquida del vantato credito.
Anche il secondo motivo di gravame, attinente al merito, è infondato.
La sentenza impugnata deve essere confermata, sia pure sulla base di una diversa motivazione, così come sollecitato dalla difesa appellata che, pur non potendo proporre appello incidentale (essendo vittoriosa in primo grado), ha ritualmente riproposto in questa sede ex art. 346 c.p.c. le medesime questioni già dedotte in prime cure al fine di chiedere al giudice del gravame, fermo il dispositivo della sentenza impugnata, una differente soluzione giuridica.
È noto invero che “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa pagina 4 di 8 motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello” (Cass.
2016/n. 4889; conf. Cass. 2002/n. 696; Cass. 2010/n. 7815).
In primo grado, il ha assunto che la trattenuta della penale pattuita Parte_1
a carico della subappaltatrice non fosse indebita, posto che l'unica parte contraente nel rapporto con la P.A. era esso , responsabile anche Parte_1 dell'esecuzione del subappalto;
che la penale pattuita nel contratto di subappalto sottoscritto anche da esso non era compensativa del Parte_1 rischio della Coop. sociale esecutrice del servizio, bensì di quello a carico dell'appaltatore.
Il primo giudice ha accolto la domanda attorea di ripetizione della somma trattenuta a titolo di penale sul rilievo che, non essendo stato provato il versamento di alcuna penale da parte della Coop. La Parte_3
[...
quanto trattenuto dal sui corrispettivi spettanti a Parte_1 CP_1 costituiva un indebito che andava restituito alla stessa, a prescindere dall'individuazione del soggetto giuridico cui competesse la penale pattuita nel contratto di subappalto.
L'appellante contesta tale statuizione, sostenendo che la documentazione acquisita agli atti documenterebbe come la penale del 10% sia stata invece versata dalla Coop. La Cascina Global Service mediante compensazione parziale col suo controcredito per corrispettivi maturati in relazione al servizio ad essa affidato di fornitura dei pasti.
La tesi, oltre che non provata, è inconferente.
In primo luogo, il cd. ribaltamento delle spettanze era contrattualmente previsto nei soli rapporti tra il e (all'epoca Parte_1 CP_1
e non anche nei rapporti tra il e la subappaltatrice Parte_2 Parte_1
Coop. La Cascina.
Il contratto di subappalto, all'art. 3, prevedeva infatti che fosse CP_1 il soggetto obbligato a pagare il corrispettivo alla subappaltatrice “entro 10 gg. lavorativi dall'avvenuto pagamento effettuato dalla stazione appaltante”, nella misura pattuita in base al numero dei pasti forniti e fatturati bimestralmente nei suoi confronti dalla Coop. La Cascina.
Non competendo al provvedere a tali pagamenti, né stabilire Parte_1 quanto dovesse essere pagato alla subappaltatrice, non è dunque sostenibile pagina 5 di 8 che la penale in questione sia stata pagata per compensazione all'atto del cd. ribaltamento, da parte del medesimo , delle competenze spettanti Parte_1 all'esecutrice per il periodo marzo-giugno 2015.
Ma, in ogni caso, la questione è irrilevante.
Se, come sostenuto dall'appellante, l'anzidetta penale serviva a coprire il rischio sopportato dal aggiudicatario (unico contraente Parte_1 responsabile ed unico interlocutore nel rapporto con la P.A.), è dirimente il fatto -incontestato- che alcuna decurtazione sia mai stata pacificamente operata a monte dalla committente, che, vista la regolare CP_2 esecuzione del contratto di appalto, ha infatti versato al Parte_1 tutte le somme contrattualmente previste (vd. certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla stazione appaltante il 10/12/2019).
Tanto basta ai fini della configurazione dell'indebito.
Nella ricostruzione del complesso rapporto contrattuale occorre infatti considerare che l'atto di affidamento del servizio sottoscritto tra le parti in causa il 10/03/2014 prevedeva espressamente al punto 3): “il Parte_1 fatturerà alla committenza e corrisponderà i pagamenti alla cooperativa assegnataria nella stessa misura e negli stessi tempi in cui li incasserà dalla committenza”, ragion per cui il , una volta ottenuto il pagamento Parte_1 da parte della , era contrattualmente tenuto, in difetto di CP_2 contestazioni della stazione appaltante, a riversare il corrispettivo incassato alla società odierna appellata.
Ma vi è di più.
Lo stesso atto di affidamento precisava al successivo punto 6) che “le cooperative socie esecutrici assumono, oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni obbligo, onere e responsabilità per l'esecuzione dei servizi, conformemente alla disciplina contrattuale intervenuta con la committenza nonché ogni responsabilità per danni nei confronti della committenza o di terzi a norma di legge, manlevando espressamente il
”; e ciò a conferma che il soggetto giuridico gravato dal rischio Parte_1 dell'esecuzione dell'appalto era di fatto CP_1
Ma anche a voler ritenere, come assume l'appellante, che il rischio cui era funzionale la penale prevista nel contratto di subappalto stipulato tra e Coop. La Cascina gravasse su esso Consorzio appaltatore e CP_1
pagina 6 di 8 non sull'esecutrice, resta decisiva la circostanza che alcuna conseguenza negativa è comunque derivata sia alla committente, sia al Consorzio aggiudicatario dall'anticipata risoluzione del rapporto con la Coop. interdetta.
È infatti un dato incontroverso che, dopo la risoluzione del contratto di subappalto con la Coop. La Cascina, la stessa ha assunto in via CP_1 diretta il servizio di fornitura dei pasti all'interno del centro di accoglienza, così assicurando il regolare adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della committente e sopportando a proprio carico tutti gli effetti negativi scaturiti dalla sostituzione in corso d'opera della subappaltatrice, senza alcun pregiudizio economico per il Consorzio aggiudicatario che potesse legittimare la trattenuta, sui corrispettivi maturati dall'esecutrice, dell'importo di una penale mai applicata dalla committente per insussistenza dei relativi presupposti (è noto infatti che la penale contrattuale, seppure esonera dalla prova del danno, presuppone comunque un inadempimento che, nella specie, non vi è stato).
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata (con conseguente rigetto della domanda restitutoria ex art. 336 c.p.c. delle somme versate in esecuzione della stessa), nonché la condanna dell'appellante, secondo soccombenza, alla rifusione delle spese anche del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione tariffario da € 260.000,01 ad € 520.000 determinato dall'importo della penale che ha costituito oggetto del (più limitato) esame svolto nell'odierno giudizio di appello.
Resta assorbito il terzo motivo di gravame col quale si è invocata una diversa regolazione delle spese del primo grado, che, per effetto della conferma della sentenza impugnata, rimangono a carico del nella Parte_1 misura già liquidata dal primo giudice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato l'11/02/2022 da Parte_1 nei confronti di avverso la Controparte_1 sentenza n. 134/2022 emessa il 12/01/2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pagina 7 di 8 2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidandole in € 20.119 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio tenutasi in videoconferenza il
23 maggio 2025
Il consigliere est. Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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