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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 4 Novembre 2025 ha deliberato, della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1777/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 6142/2023 emessa in data 13/06/2023 dal Tribunale - GL di Roma e vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA EL (PEC: ) Email_1
-APPELLANTE -
E
(CF/P.I. ), in persona del Commissario Straordinario CP_1 P.IVA_1
Dott. rappresentata e difesa dall' Avv. Fabrizio Paragallo Controparte_2
(CF. C.F._2
- APPELLATO -
NONCHE'
Controparte_3
- CONTUMACE
[...]
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di appello notificato in data 31.07.2023 propone Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 6142/2023 emessa in data 13/06/2023 dal
Tribunale di Roma, chiedendo l'integrale riforma della stessa.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di primo grado rigettava il ricorso introdotto dal dott. contro condannando lo stesso al pagamento in favore Pt_1 Pt_2 della e dei procuratori antistatari di di € 5323 ,00 per CP_1 CP_3 ciascuno oltre accessori di legge e condannando altresì il ricorrente al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. neri confronti della liquidato in € 500,00. CP_1
Avverso detta determinazione giudiziale illustra i motivi di Parte_1 impugnazione di cui si dirà in motivazione.
Si è costituita la in persona del legale rappresentante che ha concluso per Pt_2 la conferma della sentenza impugnata e la dichiarazione di inammissibilità, improponibilità di ogni avversa domanda.
Nonostante la rituale notifica, avvenuta il 31 luglio 2023, non si è costituito
, sicché lo stesso deve essere dichiarato contumace. CP_3
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 4 Novembre 2025, per essere celebrata con le forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, è definita dal
Collegio, all'esito della Camera di Consiglio e preso atto del deposito di note di trattazione scritta, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, rivolgendosi al Giudice del Lavoro assumeva la violazione, da parte Parte_1 della della graduatoria approvata con deliberazione n. 15 del 9 gennaio CP_1
2020 relativa al concorso pubblico, per titoli e colloqui, per l'assunzione a tempo determinato presso il reparto di neurochirurgia della perpetrata tramite CP_1
l'assunzione del dottor (in luogo del ricorrente) nel reparto di CP_3 neurochirurgia dell'Ospedale San IL RI di CP_1
Tale assunzione sarebbe stata un atto illecito in quanto posta in violazione della graduatoria approvata con deliberazione n. 15 del 9 gennaio 2020 relativa al
Pag. 2 di 10 sopraindicato concorso. Chiedeva, pertanto, che, accertate tali circostanze, l' Pt_3 fosse condannata : CP_1
1) a pagare la retribuzione globale di fatto che egli avrebbe dovuto percepire nei 12 mesi di rapporto contrattuale con la comprensiva della tredicesima e CP_1 della quattordicesima, pari a €78.822,68, oltre all'importo di €4.203,88 a titolo di
TFR al lordo della tassazione fiscale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o comunque alla somma minore o ritenuta di giustizia;
2) al risarcimento del danno alla reputazione professionale del ricorrente con conseguente danno biologico, morale ed esistenziale, valutabile in via equitativa nella somma di €83.026,56 pari, o nella maggiore o minore somma riconosciuta di giustizia. Il tutto col favore delle spese.
Deduceva che, con l'avviso pubblicato in data 6 giugno 2019 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, veniva indetto un concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato per la durata di dodici mesi di dirigenti medici - disciplina neurochirurgia.
Partecipando a tale selezione egli si collocava al terzo posto in graduatoria.
Il 16 dicembre 2020 il dottor medico specializzando iscritto, come CP_3 tale, nella graduatoria separata di merito riservata agli specializzandi, veniva assunto a tempo determinato nel reparto di neurochirurgia dell'Ospedale San
IL RI di da parte della al suo posto . CP_1 CP_1
Assumeva conseguentemente che la graduatoria concorsuale avrebbe determinato il diritto all'assunzione del ricorrente collocato in posizione utile in graduatoria e il correlato obbligo della assoggettata al regime di cui all'art. 1218 c.c. e CP_1 che pertanto "in caso di mancata assunzione, va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che l'ente pubblico dimostri che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile” che ulteriormente sarebbe derivato da tale condotta un grave danno all'immagine professionale. Cont Instauratosi il contraddittorio con la costituzione dell' questa, nelle Parte_4 proprie difese, spiegava di avere, in esecuzione del bando ed in coerenza alla graduatoria, provveduto ad assumere a tempo determinato il dal primo Pt_1
Pag. 3 di 10 aprile 2020 assegnandolo dell' alla Parte_5
quale Dirigente Medico disciplina di Neurochirurgia, per Parte_6 la durata di un anno.
L'assunzione del avveniva, viceversa, in quanto, successivamente, nel CP_3 novembre 2020, in seguito all'istituzione del reparto Covid presso il P.O. San IL
RI disposta per far fronte all'emergenza epidemiologica, il Direttore della UOC di
Neurochirurgia del P.O. San IL RI dott. aveva richiesto Persona_1 di acquisire un'ulteriore unità da assumere a supporto del reparto Covid multidisciplinare dell'Ospedale San IL RI e, pertanto, nelle more dell'indizione delle procedure concorsuali, era stata disposta l'utilizzazione della medesima graduatoria per il conferimento di un incarico a tempo determinato della durata di un anno, per le esigenze connesse all' emergenza epidemiologica.
Interpellato con comunicazione a mezzo PEC, il dott. manifestava in un Pt_1 primo momento la disponibilità all'assunzione (PEC del 10 novembre 2020) per poi revocarla otto giorni dopo (PEC del 18 novembre 2020).
Anche gli altri medici inseriti nella graduatoria non erano disponibili all'assunzione, per cui l' provvedeva attingendo dalla separata graduatoria degli CP_1 specializzandi, assumendo il dott. con contratto stipulato in data 16 CP_3 dicembre 2020.
Negava dunque qualsivoglia pregiudizio in capo al ricorrente poiché questi era stato assunto in base alla stessa graduatoria dall' Parte_5
con contratto a tempo determinato il primo aprile 2020 con la qualifica
[...] di Dirigente Medico, specialità Neurochirurgia, circostanza che lo avrebbe dovuto indurre a rifiutare l'assunzione proposta il 18 novembre 2020.
Il Tribunale, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del CP_3 decideva, una volta escluso il difetto di giurisdizione, rigettando la domanda.
Nella motivazione riteneva decisiva la circostanza che il avesse, dopo avere Pt_1 inizialmente accettato la proposta, revocato, da ciò traendo la conclusione che tutto legittimamente , stante il rifiuto del ricorrente e l'indisponibilità comunicata anche dagli altri medici specialisti , la ha proceduto all'assunzione del CP_1
Dott. , primo in graduatoria dei medici in formazione specialistica , CP_3
Pag. 4 di 10 proprio con assegnazione al reparto Multidisciplinare Covid come dimostrato dai turni del detto reparto ( cfr all 18 alla memoria 1). La circostanza che il CP_1 possa essere stato eventualmente comandato anche a svolgere mansioni CP_3 proprie della specializzazione medio tempore acquisita , certamente non incide sulla piena corrispondenza tra assunzione del medesimo e bando, né può in ogni caso smentire la rilevanza del rifiuto espresso dal ricorrente all'assunzione>>.
Aggiungeva che <La circostanza che il possa essere stato eventualmente CP_3 comandato anche a svolgere mansioni proprie della specializzazione medio tempore acquisita, certamente non incide sulla piena corrispondenza tra assunzione del medesimo e bando , né può in ogni caso smentire la rilevanza del rifiuto espresso dal ricorrente all'assunzione>>.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per i seguenti Parte_7 motivi.
Con il primo motivo egli assume che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di espletare l'istruttoria attraverso i mezzi di prova richiesti dal ricorrente. I documenti prodotti dalle parti sarebbero stati fra di loro contrastanti, in specie sarebbero stati tali i documenti comprovanti il lavoro svolto, a far data da dicembre 2020, dal dottor nel reparto di neurochirurgia quale membro effettivo del team di CP_3 neurochirurgia della ed i turni nel reparto Covid prodotti dall' CP_1 [...]
CP_1
Con secondo motivo, si sostiene che Tribunale non avrebbe considerato alcuni documenti che dimostrerebbero che il dott. sia stato assunto nel reparto di CP_3
Neurochirurgia senza motivare sul punto. In specie sarebbero stati rilevanti gli estratti da social network del dal profilo Linkedin dello stesso, dal sito CP_3 della dove si farebbe riferimento al come “Neurochirurgo CP_1 CP_3 presso Ospedale S. IL RI” nonché le foto di interventi di neurochirurgia eseguiti dallo stesso nel corso dell'anno 2021.
Col terzo motivo, l'appellante sostiene che l' avrebbe disatteso la CP_1 graduatoria del bando di gara, assumendo il dottor al posto del ricorrente, CP_3 poiché dall'approvazione della graduatoria da parte della in quanto CP_1 provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di
Pag. 5 di 10 individuazione del contraente, discende automaticamente, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione.
Con l'ultimo motivo, si critica il regolamento delle spese in base al quale spese sono state poste a carico del ritenuto soccombente, mentre secondo l'appellante Pt_1 avrebbe dovuto ravvisarsi la soccombenza reciproca con riferimento alla sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del G.O., rigettata dal Tribunale. Inoltre, non sarebbe stata giustificata la condanna ex art.96 cpc in difetto dell'elemento soggettivo.
I primi tre motivi, fra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Va premesso che il primo giudice ha (correttamente) escluso che il ricorrente potesse vantare una pretesa tutelabile in giudizio dal momento in cui aveva, nella sostanza, rifiutato il posto, allorché , dopo l'iniziale manifestazione di disponibilità,
l'aveva revocata.
Avendo compiuto tale scelta, definitiva, nessun diritto di priorità egli poteva vantare circa l'assegnazione del posto cui aveva, incontestatamente rinunciato.
Alla luce della ragione della decisione diviene del tutto superfluo l'espletamento dell'attività istruttoria intesa dimostrare una presunta illiceità della condotta dell'amministrazione posto che il presupposto legittimante della scelta di quest'ultima è la definitiva perdita del diritto da parte dei candidati che interpellati non avevano aderito alla richiesta.
Sicché nessuna pretesa, men che mai risarcitoria, può vantare l'attuale appellante.
Mette conto evidenziare, che le difese svolte dal lavoratore, con le quali si afferma che il dirigente incaricato sia stato poi di fatto destinato ad altro settore rispetto al reparto Covid per il quale era stata disposta l'assunzione, sono infondate perché Cont smentite dalla produzione documentale dall' che non può dirsi in contraddizione con quella prodotta dall'appellante, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, dall'esame dei documenti depositati da entrambe le parti si evince che l'assunzione era funzionale alla copertura di un posto di dirigente medico disciplina neurochirurgia giacché l'emergenza Covid determinava, in sostanza, per effetto dell'aumento di 120 posti letto presso l'Ospedale San IL RI, la necessità di riorganizzare lo svolgimento servizio che veniva gestito con una Equipe
Pag. 6 di 10 Multidisciplinare di cui entravano a far parte periodicamente, specialisti provenienti dalle varie Unità Operative ( vedasi provvedimento 154334 del 28 ottobre CP_4
2020 a firma del Direttore Sanitario Aziendale), al fine si sopperire alla necessità derivanti dall'incremento dei posti letto.
In specie i medici specialisti addetti ai reparti ordinari erano destinati con cadenza periodica (quindicinale), 27 aprile 2021, 18 maggio 2021, a coprire con apposite turnazioni le necessità nascenti dai reparti in cui erano ricoverati degenti affetti da
Covid mediante la predisposizione di equipes multidisciplinari.
Nel frattempo, era segnalata da parte del Dirigente responsabile la necessità di provvedere all'assunzione di un'altra unità quale Dirigente nella disciplina di neurochirurgia.
Le turnazioni, comunque, continuavano ad essere predisposte nel corso del tempo, anche dopo l'assunzione del nuovo medico, per consentire l'operatività del reparto
Covid come dimostra la nota del 17 dicembre 2020 e quella del 27 dicembre 2021 ed indirizzate ai medici specialisti operanti nei vari reparti.
Come si vede, non è condivisibile né giustificata l'affermazione che il CP_3 dovesse essere utilizzato esclusivamente nei reparti Covid posto che il modulo organizzativo adottato dalla struttura ospedaliera era tale che l'equipe multidisciplinare fosse composta da medici delle varie discipline provenienti dai vari reparti ed incardinati nella struttura, per cui la dotazione organica dei cosiddetti reparti Covid era in realtà costituita dai medici specialisti di altri reparti che si avvicendavano secondo turni definiti dalla Direzione Sanitaria e comunicati periodicamente.
Risulta, poi, dalla documentazione prodotta in atti che il dott. è stato CP_3 regolarmente inserito nella turnazione dei reparti COVID, ai quale erano assegnati sanitari di diverse specializzazioni (chirurgia plastica, chirurgia vascolare, neurochirurgia, otorinolaringoiatria, ecc.) per la copertura a rotazione dei reparti con degenti infetti da Covid 19; sanitari che, nel periodi di assegnazione al reparto
COVID non svolgevano l'attività di reparto a cui erano funzionalmente assegnati, con svolgimento dell'intero orario di lavoro nella predetta sede.
Pag. 7 di 10 Pertanto, deve ritenersi provata l'utilizzazione del nei reparti COVID19, CP_3 sulla base della documentazione prodotta dalla nonché ininfluente ai CP_1 fini della decisione la circostanza che lo stesso svolgesse, in aggiunta al supporto ai reparti emergenziali, anche l'attività propria di neurochirurgo nella relativa Unità
Operativa No Covid, tenuto conto delle turnazioni che riguardavano indiscriminatamente tutti i medici specialisti e che pertanto necessariamente dovevano coinvolgere anche lui.
Neppure può ritenersi fondato l'assunto che la revoca della disponibilità manifestata dall'appellante in data 18 novembre 2020 fosse stata indotta dall'erroneo convincimento, causato dalla che oggetto del contratto sarebbe stata la CP_1 prestazione di servizio sanitario in via esclusiva presso il reparto COVID della stessa
Pt_5
Va osservato, oltre a quanto in precedenza già evidenziato, che ragionevolmente l'emergenza pandemica costituisse la ragione dell'incremento del fabbisogno di medici da destinare alla specialità e non una limitazione del reparto di utilizzazione e che l'assunzione concerneva, come si legge nell'oggetto delle mail indirizzate a tutti i medici presenti nella graduatoria a cui partecipava anche il , <Avviso Pt_1 pubblico per titoli e per colloqui per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Dirigenti Medici, Disciplina Neurochirurgia Asl
Roma 1 >> sicché l'assunzione avveniva per un posto di specialista nella disciplina
Neurochirurgia.
Né, si ribadisce, può dirsi che esistesse un organico stabile e distinto del personale dei “reparti Covid” rispetto a quelli “No Covid” che avvalorasse l'idea che l'incaricato sarebbe stato adibito in via esclusiva al reparto Covid, per quanto già spiegato in relazione al primo motivo di appello.
Passando ad esaminare l'ultimo motivo, va rilevato che la nozione sostanziale della soccombenza, come precisato dalla Suprema Corte (Cass., civ., n. 31176/2016),è tale che : «il rigetto delle eccezioni preliminari di rito o pregiudiziali di merito, infatti, non dà luogo ad una “soccombenza reciproca” in senso tecnico, se la parte che le sollevò sia comunque risultata vittoriosa nel merito”. Pertanto, il giudizio in ordine alla soccombenza operato dal primo giudice risulta corretto.
Pag. 8 di 10 Inoltre, anche nei rapporti con il terzo chiamato (anche jussu judicis) il principio che regola le spese è quello di causalità.
Con riferimento alla condanna ex art. 96 c.p.c. disposta in favore della va Pt_2 rimarcato che il Tribunale ha ritenuto che la condotta processuale del ricorrente sia connotata da “avventatezza”, per avere lo stesso intrapreso un'azione giudiziaria manifestamente infondata, avendo perciò dato causa con il proprio comportamento e la propria rinuncia all'ulteriore scorrimento della graduatoria e all'utilizzazione della separata graduatoria degli specializzandi.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che la valutazione del Tribunale, laddove fa riferimento all'<avventatezza dell'iniziativa giudiziaria azionata dal ricorrente>> non soddisfi la necessità dell'apprezzamento dell'elemento soggettivo, costituito almeno dalla colpa grave, essendo l'espressione utilizzata dal primo giudice significativa della leggerezza o dell'assenza di prudenza, ma non necessariamente connotata dalla gravità della consapevolezza.
In concreto, la circostanza che debba tenersi conto anche dell'organizzazione interna del servizio come illustrata in motivazione, induce ad escludere la mala fede o la colpa grave.Va da sé che l'analoga domanda formulata anche in appello dalla parte appellata non possa trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Si rammenta al riguardo che la Cassazione (Cass. n. 9532/2017, 26286/2025) ha precisato che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (conf. Cass.
n. 11792/2018; Cass. n. 18036/2022; Cass. n. 14813/2020, per la quale, nel caso di rigetto sia del ricorso che della domanda, meramente accessoria, proposta ex art. 96
c.p.c. dal controricorrente, non ha luogo una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare una soccombenza parziale o reciproca).
Pag. 9 di 10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 31.07.2023 nei confronti di e CP_1 CP_3 avverso la sentenza n. 6142/2023 emessa in data 13/06/2023 dal Tribunale di
Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1. In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, rigetta la domanda di condanna ex art.96 comma 1 cpc formulata dall' 1 . CP_1
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in favore dell' in € 6000,00, in favore di oltre IVA, CPA e rimborso spese CP_1 generali come per legge.
3. Non vi è luogo a disporre sulle spese nei confronti di non CP_3 essendosi questo costituito.
Roma, 4 novembre 2025
Il Consigliere rel. est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza del 4 Novembre 2025 ha deliberato, della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1777/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 6142/2023 emessa in data 13/06/2023 dal Tribunale - GL di Roma e vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA EL (PEC: ) Email_1
-APPELLANTE -
E
(CF/P.I. ), in persona del Commissario Straordinario CP_1 P.IVA_1
Dott. rappresentata e difesa dall' Avv. Fabrizio Paragallo Controparte_2
(CF. C.F._2
- APPELLATO -
NONCHE'
Controparte_3
- CONTUMACE
[...]
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di appello notificato in data 31.07.2023 propone Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 6142/2023 emessa in data 13/06/2023 dal
Tribunale di Roma, chiedendo l'integrale riforma della stessa.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di primo grado rigettava il ricorso introdotto dal dott. contro condannando lo stesso al pagamento in favore Pt_1 Pt_2 della e dei procuratori antistatari di di € 5323 ,00 per CP_1 CP_3 ciascuno oltre accessori di legge e condannando altresì il ricorrente al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. neri confronti della liquidato in € 500,00. CP_1
Avverso detta determinazione giudiziale illustra i motivi di Parte_1 impugnazione di cui si dirà in motivazione.
Si è costituita la in persona del legale rappresentante che ha concluso per Pt_2 la conferma della sentenza impugnata e la dichiarazione di inammissibilità, improponibilità di ogni avversa domanda.
Nonostante la rituale notifica, avvenuta il 31 luglio 2023, non si è costituito
, sicché lo stesso deve essere dichiarato contumace. CP_3
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 4 Novembre 2025, per essere celebrata con le forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, è definita dal
Collegio, all'esito della Camera di Consiglio e preso atto del deposito di note di trattazione scritta, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, rivolgendosi al Giudice del Lavoro assumeva la violazione, da parte Parte_1 della della graduatoria approvata con deliberazione n. 15 del 9 gennaio CP_1
2020 relativa al concorso pubblico, per titoli e colloqui, per l'assunzione a tempo determinato presso il reparto di neurochirurgia della perpetrata tramite CP_1
l'assunzione del dottor (in luogo del ricorrente) nel reparto di CP_3 neurochirurgia dell'Ospedale San IL RI di CP_1
Tale assunzione sarebbe stata un atto illecito in quanto posta in violazione della graduatoria approvata con deliberazione n. 15 del 9 gennaio 2020 relativa al
Pag. 2 di 10 sopraindicato concorso. Chiedeva, pertanto, che, accertate tali circostanze, l' Pt_3 fosse condannata : CP_1
1) a pagare la retribuzione globale di fatto che egli avrebbe dovuto percepire nei 12 mesi di rapporto contrattuale con la comprensiva della tredicesima e CP_1 della quattordicesima, pari a €78.822,68, oltre all'importo di €4.203,88 a titolo di
TFR al lordo della tassazione fiscale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o comunque alla somma minore o ritenuta di giustizia;
2) al risarcimento del danno alla reputazione professionale del ricorrente con conseguente danno biologico, morale ed esistenziale, valutabile in via equitativa nella somma di €83.026,56 pari, o nella maggiore o minore somma riconosciuta di giustizia. Il tutto col favore delle spese.
Deduceva che, con l'avviso pubblicato in data 6 giugno 2019 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, veniva indetto un concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato per la durata di dodici mesi di dirigenti medici - disciplina neurochirurgia.
Partecipando a tale selezione egli si collocava al terzo posto in graduatoria.
Il 16 dicembre 2020 il dottor medico specializzando iscritto, come CP_3 tale, nella graduatoria separata di merito riservata agli specializzandi, veniva assunto a tempo determinato nel reparto di neurochirurgia dell'Ospedale San
IL RI di da parte della al suo posto . CP_1 CP_1
Assumeva conseguentemente che la graduatoria concorsuale avrebbe determinato il diritto all'assunzione del ricorrente collocato in posizione utile in graduatoria e il correlato obbligo della assoggettata al regime di cui all'art. 1218 c.c. e CP_1 che pertanto "in caso di mancata assunzione, va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che l'ente pubblico dimostri che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile” che ulteriormente sarebbe derivato da tale condotta un grave danno all'immagine professionale. Cont Instauratosi il contraddittorio con la costituzione dell' questa, nelle Parte_4 proprie difese, spiegava di avere, in esecuzione del bando ed in coerenza alla graduatoria, provveduto ad assumere a tempo determinato il dal primo Pt_1
Pag. 3 di 10 aprile 2020 assegnandolo dell' alla Parte_5
quale Dirigente Medico disciplina di Neurochirurgia, per Parte_6 la durata di un anno.
L'assunzione del avveniva, viceversa, in quanto, successivamente, nel CP_3 novembre 2020, in seguito all'istituzione del reparto Covid presso il P.O. San IL
RI disposta per far fronte all'emergenza epidemiologica, il Direttore della UOC di
Neurochirurgia del P.O. San IL RI dott. aveva richiesto Persona_1 di acquisire un'ulteriore unità da assumere a supporto del reparto Covid multidisciplinare dell'Ospedale San IL RI e, pertanto, nelle more dell'indizione delle procedure concorsuali, era stata disposta l'utilizzazione della medesima graduatoria per il conferimento di un incarico a tempo determinato della durata di un anno, per le esigenze connesse all' emergenza epidemiologica.
Interpellato con comunicazione a mezzo PEC, il dott. manifestava in un Pt_1 primo momento la disponibilità all'assunzione (PEC del 10 novembre 2020) per poi revocarla otto giorni dopo (PEC del 18 novembre 2020).
Anche gli altri medici inseriti nella graduatoria non erano disponibili all'assunzione, per cui l' provvedeva attingendo dalla separata graduatoria degli CP_1 specializzandi, assumendo il dott. con contratto stipulato in data 16 CP_3 dicembre 2020.
Negava dunque qualsivoglia pregiudizio in capo al ricorrente poiché questi era stato assunto in base alla stessa graduatoria dall' Parte_5
con contratto a tempo determinato il primo aprile 2020 con la qualifica
[...] di Dirigente Medico, specialità Neurochirurgia, circostanza che lo avrebbe dovuto indurre a rifiutare l'assunzione proposta il 18 novembre 2020.
Il Tribunale, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del CP_3 decideva, una volta escluso il difetto di giurisdizione, rigettando la domanda.
Nella motivazione riteneva decisiva la circostanza che il avesse, dopo avere Pt_1 inizialmente accettato la proposta, revocato, da ciò traendo la conclusione che tutto legittimamente , stante il rifiuto del ricorrente e l'indisponibilità comunicata anche dagli altri medici specialisti , la ha proceduto all'assunzione del CP_1
Dott. , primo in graduatoria dei medici in formazione specialistica , CP_3
Pag. 4 di 10 proprio con assegnazione al reparto Multidisciplinare Covid come dimostrato dai turni del detto reparto ( cfr all 18 alla memoria 1). La circostanza che il CP_1 possa essere stato eventualmente comandato anche a svolgere mansioni CP_3 proprie della specializzazione medio tempore acquisita , certamente non incide sulla piena corrispondenza tra assunzione del medesimo e bando, né può in ogni caso smentire la rilevanza del rifiuto espresso dal ricorrente all'assunzione>>.
Aggiungeva che <La circostanza che il possa essere stato eventualmente CP_3 comandato anche a svolgere mansioni proprie della specializzazione medio tempore acquisita, certamente non incide sulla piena corrispondenza tra assunzione del medesimo e bando , né può in ogni caso smentire la rilevanza del rifiuto espresso dal ricorrente all'assunzione>>.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per i seguenti Parte_7 motivi.
Con il primo motivo egli assume che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di espletare l'istruttoria attraverso i mezzi di prova richiesti dal ricorrente. I documenti prodotti dalle parti sarebbero stati fra di loro contrastanti, in specie sarebbero stati tali i documenti comprovanti il lavoro svolto, a far data da dicembre 2020, dal dottor nel reparto di neurochirurgia quale membro effettivo del team di CP_3 neurochirurgia della ed i turni nel reparto Covid prodotti dall' CP_1 [...]
CP_1
Con secondo motivo, si sostiene che Tribunale non avrebbe considerato alcuni documenti che dimostrerebbero che il dott. sia stato assunto nel reparto di CP_3
Neurochirurgia senza motivare sul punto. In specie sarebbero stati rilevanti gli estratti da social network del dal profilo Linkedin dello stesso, dal sito CP_3 della dove si farebbe riferimento al come “Neurochirurgo CP_1 CP_3 presso Ospedale S. IL RI” nonché le foto di interventi di neurochirurgia eseguiti dallo stesso nel corso dell'anno 2021.
Col terzo motivo, l'appellante sostiene che l' avrebbe disatteso la CP_1 graduatoria del bando di gara, assumendo il dottor al posto del ricorrente, CP_3 poiché dall'approvazione della graduatoria da parte della in quanto CP_1 provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di
Pag. 5 di 10 individuazione del contraente, discende automaticamente, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione.
Con l'ultimo motivo, si critica il regolamento delle spese in base al quale spese sono state poste a carico del ritenuto soccombente, mentre secondo l'appellante Pt_1 avrebbe dovuto ravvisarsi la soccombenza reciproca con riferimento alla sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del G.O., rigettata dal Tribunale. Inoltre, non sarebbe stata giustificata la condanna ex art.96 cpc in difetto dell'elemento soggettivo.
I primi tre motivi, fra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Va premesso che il primo giudice ha (correttamente) escluso che il ricorrente potesse vantare una pretesa tutelabile in giudizio dal momento in cui aveva, nella sostanza, rifiutato il posto, allorché , dopo l'iniziale manifestazione di disponibilità,
l'aveva revocata.
Avendo compiuto tale scelta, definitiva, nessun diritto di priorità egli poteva vantare circa l'assegnazione del posto cui aveva, incontestatamente rinunciato.
Alla luce della ragione della decisione diviene del tutto superfluo l'espletamento dell'attività istruttoria intesa dimostrare una presunta illiceità della condotta dell'amministrazione posto che il presupposto legittimante della scelta di quest'ultima è la definitiva perdita del diritto da parte dei candidati che interpellati non avevano aderito alla richiesta.
Sicché nessuna pretesa, men che mai risarcitoria, può vantare l'attuale appellante.
Mette conto evidenziare, che le difese svolte dal lavoratore, con le quali si afferma che il dirigente incaricato sia stato poi di fatto destinato ad altro settore rispetto al reparto Covid per il quale era stata disposta l'assunzione, sono infondate perché Cont smentite dalla produzione documentale dall' che non può dirsi in contraddizione con quella prodotta dall'appellante, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, dall'esame dei documenti depositati da entrambe le parti si evince che l'assunzione era funzionale alla copertura di un posto di dirigente medico disciplina neurochirurgia giacché l'emergenza Covid determinava, in sostanza, per effetto dell'aumento di 120 posti letto presso l'Ospedale San IL RI, la necessità di riorganizzare lo svolgimento servizio che veniva gestito con una Equipe
Pag. 6 di 10 Multidisciplinare di cui entravano a far parte periodicamente, specialisti provenienti dalle varie Unità Operative ( vedasi provvedimento 154334 del 28 ottobre CP_4
2020 a firma del Direttore Sanitario Aziendale), al fine si sopperire alla necessità derivanti dall'incremento dei posti letto.
In specie i medici specialisti addetti ai reparti ordinari erano destinati con cadenza periodica (quindicinale), 27 aprile 2021, 18 maggio 2021, a coprire con apposite turnazioni le necessità nascenti dai reparti in cui erano ricoverati degenti affetti da
Covid mediante la predisposizione di equipes multidisciplinari.
Nel frattempo, era segnalata da parte del Dirigente responsabile la necessità di provvedere all'assunzione di un'altra unità quale Dirigente nella disciplina di neurochirurgia.
Le turnazioni, comunque, continuavano ad essere predisposte nel corso del tempo, anche dopo l'assunzione del nuovo medico, per consentire l'operatività del reparto
Covid come dimostra la nota del 17 dicembre 2020 e quella del 27 dicembre 2021 ed indirizzate ai medici specialisti operanti nei vari reparti.
Come si vede, non è condivisibile né giustificata l'affermazione che il CP_3 dovesse essere utilizzato esclusivamente nei reparti Covid posto che il modulo organizzativo adottato dalla struttura ospedaliera era tale che l'equipe multidisciplinare fosse composta da medici delle varie discipline provenienti dai vari reparti ed incardinati nella struttura, per cui la dotazione organica dei cosiddetti reparti Covid era in realtà costituita dai medici specialisti di altri reparti che si avvicendavano secondo turni definiti dalla Direzione Sanitaria e comunicati periodicamente.
Risulta, poi, dalla documentazione prodotta in atti che il dott. è stato CP_3 regolarmente inserito nella turnazione dei reparti COVID, ai quale erano assegnati sanitari di diverse specializzazioni (chirurgia plastica, chirurgia vascolare, neurochirurgia, otorinolaringoiatria, ecc.) per la copertura a rotazione dei reparti con degenti infetti da Covid 19; sanitari che, nel periodi di assegnazione al reparto
COVID non svolgevano l'attività di reparto a cui erano funzionalmente assegnati, con svolgimento dell'intero orario di lavoro nella predetta sede.
Pag. 7 di 10 Pertanto, deve ritenersi provata l'utilizzazione del nei reparti COVID19, CP_3 sulla base della documentazione prodotta dalla nonché ininfluente ai CP_1 fini della decisione la circostanza che lo stesso svolgesse, in aggiunta al supporto ai reparti emergenziali, anche l'attività propria di neurochirurgo nella relativa Unità
Operativa No Covid, tenuto conto delle turnazioni che riguardavano indiscriminatamente tutti i medici specialisti e che pertanto necessariamente dovevano coinvolgere anche lui.
Neppure può ritenersi fondato l'assunto che la revoca della disponibilità manifestata dall'appellante in data 18 novembre 2020 fosse stata indotta dall'erroneo convincimento, causato dalla che oggetto del contratto sarebbe stata la CP_1 prestazione di servizio sanitario in via esclusiva presso il reparto COVID della stessa
Pt_5
Va osservato, oltre a quanto in precedenza già evidenziato, che ragionevolmente l'emergenza pandemica costituisse la ragione dell'incremento del fabbisogno di medici da destinare alla specialità e non una limitazione del reparto di utilizzazione e che l'assunzione concerneva, come si legge nell'oggetto delle mail indirizzate a tutti i medici presenti nella graduatoria a cui partecipava anche il , <Avviso Pt_1 pubblico per titoli e per colloqui per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Dirigenti Medici, Disciplina Neurochirurgia Asl
Roma 1 >> sicché l'assunzione avveniva per un posto di specialista nella disciplina
Neurochirurgia.
Né, si ribadisce, può dirsi che esistesse un organico stabile e distinto del personale dei “reparti Covid” rispetto a quelli “No Covid” che avvalorasse l'idea che l'incaricato sarebbe stato adibito in via esclusiva al reparto Covid, per quanto già spiegato in relazione al primo motivo di appello.
Passando ad esaminare l'ultimo motivo, va rilevato che la nozione sostanziale della soccombenza, come precisato dalla Suprema Corte (Cass., civ., n. 31176/2016),è tale che : «il rigetto delle eccezioni preliminari di rito o pregiudiziali di merito, infatti, non dà luogo ad una “soccombenza reciproca” in senso tecnico, se la parte che le sollevò sia comunque risultata vittoriosa nel merito”. Pertanto, il giudizio in ordine alla soccombenza operato dal primo giudice risulta corretto.
Pag. 8 di 10 Inoltre, anche nei rapporti con il terzo chiamato (anche jussu judicis) il principio che regola le spese è quello di causalità.
Con riferimento alla condanna ex art. 96 c.p.c. disposta in favore della va Pt_2 rimarcato che il Tribunale ha ritenuto che la condotta processuale del ricorrente sia connotata da “avventatezza”, per avere lo stesso intrapreso un'azione giudiziaria manifestamente infondata, avendo perciò dato causa con il proprio comportamento e la propria rinuncia all'ulteriore scorrimento della graduatoria e all'utilizzazione della separata graduatoria degli specializzandi.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che la valutazione del Tribunale, laddove fa riferimento all'<avventatezza dell'iniziativa giudiziaria azionata dal ricorrente>> non soddisfi la necessità dell'apprezzamento dell'elemento soggettivo, costituito almeno dalla colpa grave, essendo l'espressione utilizzata dal primo giudice significativa della leggerezza o dell'assenza di prudenza, ma non necessariamente connotata dalla gravità della consapevolezza.
In concreto, la circostanza che debba tenersi conto anche dell'organizzazione interna del servizio come illustrata in motivazione, induce ad escludere la mala fede o la colpa grave.Va da sé che l'analoga domanda formulata anche in appello dalla parte appellata non possa trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Si rammenta al riguardo che la Cassazione (Cass. n. 9532/2017, 26286/2025) ha precisato che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (conf. Cass.
n. 11792/2018; Cass. n. 18036/2022; Cass. n. 14813/2020, per la quale, nel caso di rigetto sia del ricorso che della domanda, meramente accessoria, proposta ex art. 96
c.p.c. dal controricorrente, non ha luogo una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare una soccombenza parziale o reciproca).
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 31.07.2023 nei confronti di e CP_1 CP_3 avverso la sentenza n. 6142/2023 emessa in data 13/06/2023 dal Tribunale di
Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1. In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, rigetta la domanda di condanna ex art.96 comma 1 cpc formulata dall' 1 . CP_1
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in favore dell' in € 6000,00, in favore di oltre IVA, CPA e rimborso spese CP_1 generali come per legge.
3. Non vi è luogo a disporre sulle spese nei confronti di non CP_3 essendosi questo costituito.
Roma, 4 novembre 2025
Il Consigliere rel. est Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Donatella Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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