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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
nella causa iscritta al n. 5349/2024 R.G. promossa da:
CI EA
- attore/i contro e per essa CP_1 Controparte_2
- convenuto/i
Udienza di precisazione delle conclusioni: 11 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Trattasi di citazione in giudizio con la quale l'attore CI EA ha inteso introdurre il merito di opposizione all'esecuzione immobiliare iniziata a suo danno dalla creditrice
[...]
nella quale aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione in ragione dell'avvenuto CP_2
deposito di nomina di OCC, con prospettazione di domanda di Piano di ristrutturazione.
In particolare una prima sospensiva (di cui il presente giudizio costituisce il merito) era stata proposta qualificandola quale ricorso ex 700 c.p.c. in corso di causa, riqualificata ai sensi dell'art. 615
II comma c.p.c. e rigettata, con provvedimento in data 29 aprile 2024, non reclamato.
Successivamente - essendo intervenuta l'aggiudicazione del bene, atteso che la procedura è proseguita non essendo stata sospesa - parte opponente trasformava la propria opposizione alla
1 esecuzione in una opposizione agli atti esecutivi, prolungandosi sul problema della possibilità di travolgere l'aggiudicazione (di cui si chiedeva la revoca), ma proponendo quali motivi di nullità della vendita esattamente gli stessi motivi (ovvero il deposito di istanza per la nomina di OCC e la supposta obbligatorietà di sospensione della procedura individuale a fronte dell'apertura di procedura concorsuale), già spesi nella prima opposizione e già rigettati.
Ne conseguiva un inevitabile secondo rigetto con ordinanza del 13 agosto 2024, anch'essa non reclamata.
Come sopra indicato entrambe le opposizioni sono state rigettate principalmente sulla carenza di potere in capo al G.E. di disporre la sospensione in mancanza di un provvedimento in tal senso del giudice concorsuale.
Il creditore si costituiva fin dalle fasi interinali opponendosi alla richiesta di sospensiva e oggi chiedendo il rigetto anche nel merito.
Nella presente fase di merito - introdotta con rito semplificato - parte attrice ribadiva le proprie domande, argomentando in censura a quanto statuito nell'ordinanza di sospensiva, senza tuttavia proporre istanze istruttorie o dedurre nuovi motivi.
2. Nel corso del presente giudizio non sono quindi emersi nuovi elementi di fatto sul punto decisivo della impossibilità di accogliere l'istanza di sospensiva, se non per quanto ulteriormente argomentato dal difensore dell'attore, il quale ha sostenuto che “Nel silenzio della legge che nulla dispone circa la sospensione della procedura esecutiva nella eventualità che il debitore di una procedura individuale abbia depositato la sola domanda ex art. 67 CCII, tale eventualità andrà risolta alla luce dei principi generali previsti dal Codice di procedura civile.”
Ciò premesso, non possono che ribadirsi le considerazioni in diritto che già fondavano il provvedimento con cui furono rigettate le due richieste di sospensiva, con inevitabile rigetto anche del merito della opposizione, tra l'altro neppure avendo riferito il debitore su una eventuale nomina di OCC e deposito del Piano di Ristrutturazione auspicato.
In particolare quanto all'ardita argomentazione secondo cui il silenzio della legge sulla sospensione in seguito al mero deposito della richiesta di nomina dell'OCC dovrebbe essere “riempito” ricorrendo ai principi generali e introducendo una ipotesi di sospensione non prevista dal legislatore, non può che ribadirsi che lungi dal configurare una lacuna cui rimediare tramite una interpretazione estensiva dei casi di sospensione, trattasi evidentemente di precisa scelta nella quale non si ravvisa
2 alcun profilo di irragionevolezza.
Non può che ribadirsi che - comunque - una simile interpretazione non potrebbe che riguardare il
Giudice della procedura latu senso “concorsuale” e quindi il Giudice Delegato e certamente non il giudice dell'esecuzione individuale, i cui poteri di sospensiva sono specificamente ed inderogabilmente regolamentati dalla legge.
La stessa possibilità dell'intervento del giudice delegato, è ovviamente subordinata al deposito di una domanda diretta all'A.G. da cui discenda l'individuazione del giudice competente e l'assegnazione del fascicolo, tutti fatti che non ricorrono ( a quanto è dato sapere) nel caso di specie, nel quale il debitore, come sopra già osservato, neppure ha riferito sugli esiti della propria domanda “concorsuale”.
Che il giudice della esecuzione possa pronunciarsi solo a seguito di decisione del giudice delegato alla procedura è peraltro ribadito dalla stessa sentenza della Cassazione citata da parte ricorrente
(Cass. 22715/2023), dove si dice sì che “ il giudice dell'esecuzione , che ne sia stato informato, è tenuto
a sospendere il procedimento” ma “ove il giudice delegato abbia pronunciato il divieto di proseguire azioni esecutive”, circostanza che palesemente nel caso di specie non si è verificata.
3. Per quanto attiene alla decisione sulle spese è indubbio che la piena soccombenza dell'attore che ha introdotto un giudizio di merito del tutto inutile, successivo a ben due pronuncia contrarie - non reclamate – e senza apportare alcun nuovo elemento , non potrà che determinare la condanna dello stesso alle spese di lite, anche della fase interinale decisa con ordinanza del 29 aprile 2024.
La liquidazione avviene nei minimi, stante la ripetitività della causa e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna CI EA a rimborsare alla parte opposta
3 le spese di lite, che si liquidano per la fase di sospensiva in € 1.615 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. se indetraibile e c.p.a. come per legge;
per il giudizio in € 2.906,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. se indetraibile e c.p.a. come per legge;
Genova, 23 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)
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REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
nella causa iscritta al n. 5349/2024 R.G. promossa da:
CI EA
- attore/i contro e per essa CP_1 Controparte_2
- convenuto/i
Udienza di precisazione delle conclusioni: 11 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Trattasi di citazione in giudizio con la quale l'attore CI EA ha inteso introdurre il merito di opposizione all'esecuzione immobiliare iniziata a suo danno dalla creditrice
[...]
nella quale aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione in ragione dell'avvenuto CP_2
deposito di nomina di OCC, con prospettazione di domanda di Piano di ristrutturazione.
In particolare una prima sospensiva (di cui il presente giudizio costituisce il merito) era stata proposta qualificandola quale ricorso ex 700 c.p.c. in corso di causa, riqualificata ai sensi dell'art. 615
II comma c.p.c. e rigettata, con provvedimento in data 29 aprile 2024, non reclamato.
Successivamente - essendo intervenuta l'aggiudicazione del bene, atteso che la procedura è proseguita non essendo stata sospesa - parte opponente trasformava la propria opposizione alla
1 esecuzione in una opposizione agli atti esecutivi, prolungandosi sul problema della possibilità di travolgere l'aggiudicazione (di cui si chiedeva la revoca), ma proponendo quali motivi di nullità della vendita esattamente gli stessi motivi (ovvero il deposito di istanza per la nomina di OCC e la supposta obbligatorietà di sospensione della procedura individuale a fronte dell'apertura di procedura concorsuale), già spesi nella prima opposizione e già rigettati.
Ne conseguiva un inevitabile secondo rigetto con ordinanza del 13 agosto 2024, anch'essa non reclamata.
Come sopra indicato entrambe le opposizioni sono state rigettate principalmente sulla carenza di potere in capo al G.E. di disporre la sospensione in mancanza di un provvedimento in tal senso del giudice concorsuale.
Il creditore si costituiva fin dalle fasi interinali opponendosi alla richiesta di sospensiva e oggi chiedendo il rigetto anche nel merito.
Nella presente fase di merito - introdotta con rito semplificato - parte attrice ribadiva le proprie domande, argomentando in censura a quanto statuito nell'ordinanza di sospensiva, senza tuttavia proporre istanze istruttorie o dedurre nuovi motivi.
2. Nel corso del presente giudizio non sono quindi emersi nuovi elementi di fatto sul punto decisivo della impossibilità di accogliere l'istanza di sospensiva, se non per quanto ulteriormente argomentato dal difensore dell'attore, il quale ha sostenuto che “Nel silenzio della legge che nulla dispone circa la sospensione della procedura esecutiva nella eventualità che il debitore di una procedura individuale abbia depositato la sola domanda ex art. 67 CCII, tale eventualità andrà risolta alla luce dei principi generali previsti dal Codice di procedura civile.”
Ciò premesso, non possono che ribadirsi le considerazioni in diritto che già fondavano il provvedimento con cui furono rigettate le due richieste di sospensiva, con inevitabile rigetto anche del merito della opposizione, tra l'altro neppure avendo riferito il debitore su una eventuale nomina di OCC e deposito del Piano di Ristrutturazione auspicato.
In particolare quanto all'ardita argomentazione secondo cui il silenzio della legge sulla sospensione in seguito al mero deposito della richiesta di nomina dell'OCC dovrebbe essere “riempito” ricorrendo ai principi generali e introducendo una ipotesi di sospensione non prevista dal legislatore, non può che ribadirsi che lungi dal configurare una lacuna cui rimediare tramite una interpretazione estensiva dei casi di sospensione, trattasi evidentemente di precisa scelta nella quale non si ravvisa
2 alcun profilo di irragionevolezza.
Non può che ribadirsi che - comunque - una simile interpretazione non potrebbe che riguardare il
Giudice della procedura latu senso “concorsuale” e quindi il Giudice Delegato e certamente non il giudice dell'esecuzione individuale, i cui poteri di sospensiva sono specificamente ed inderogabilmente regolamentati dalla legge.
La stessa possibilità dell'intervento del giudice delegato, è ovviamente subordinata al deposito di una domanda diretta all'A.G. da cui discenda l'individuazione del giudice competente e l'assegnazione del fascicolo, tutti fatti che non ricorrono ( a quanto è dato sapere) nel caso di specie, nel quale il debitore, come sopra già osservato, neppure ha riferito sugli esiti della propria domanda “concorsuale”.
Che il giudice della esecuzione possa pronunciarsi solo a seguito di decisione del giudice delegato alla procedura è peraltro ribadito dalla stessa sentenza della Cassazione citata da parte ricorrente
(Cass. 22715/2023), dove si dice sì che “ il giudice dell'esecuzione , che ne sia stato informato, è tenuto
a sospendere il procedimento” ma “ove il giudice delegato abbia pronunciato il divieto di proseguire azioni esecutive”, circostanza che palesemente nel caso di specie non si è verificata.
3. Per quanto attiene alla decisione sulle spese è indubbio che la piena soccombenza dell'attore che ha introdotto un giudizio di merito del tutto inutile, successivo a ben due pronuncia contrarie - non reclamate – e senza apportare alcun nuovo elemento , non potrà che determinare la condanna dello stesso alle spese di lite, anche della fase interinale decisa con ordinanza del 29 aprile 2024.
La liquidazione avviene nei minimi, stante la ripetitività della causa e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna CI EA a rimborsare alla parte opposta
3 le spese di lite, che si liquidano per la fase di sospensiva in € 1.615 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. se indetraibile e c.p.a. come per legge;
per il giudizio in € 2.906,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. se indetraibile e c.p.a. come per legge;
Genova, 23 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)
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