Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1186 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. MORRIELLO ROSALBA e dall'avv. GIANCRISTOFARO SILVIA con ricorso depositato in data 30/05/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nata in data [...] Persona_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori e in considerazione anche della tenera età avrà prevalente residenza nella casa in cui abita la madre sita in Cesenatico (FC) Via Marmolada nr. 1/A.
2) I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione e le relative Persona_1 decisioni saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza della figlia presso di sé; invece, le scelte di maggior interesse relative all'istruzione (scuola, istituto, indirizzo, ecc.), alla formazione psico-fisica (attività sportive, ricreative, ecc.), alla salute nonché all'educazione (religiosa, ecc.) dovranno essere assunte dai genitori sempre di comune accordo. 3) La casa locata ove i ricorrenti hanno vissuto more uxorio viene assegnata alla stessa in via esclusiva, con tutti i mobili che la arredano e, pertanto, il sig. Pt_1 si impegna a spostare la propria residenza in tempi compatibili con il
[...] trasferimento e comunque entro la fine del mese di giugno 2024: il sig. potrà Pt_1 prelevare unicamente la televisione in quanto acquistata dallo stesso. Inoltre, la sig.ra si impegna a volturare le bollette di acqua, luce e gas intestate al CP_1 sig. entro la data del rilascio dell'immobile da parte del medesimo. Pt_1
4) Fermo il principio che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando lo vorrà, previo accordo con la madre e delle esigenze della minore, i ricorrenti convengono che il padre potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana (indicativamente martedì e giovedì) dalle ore 18 alle 21, quando la riporterà a casa
1
5) La figlia potrà trascorrere quindici giorni anche non continuativi di vacanze estive con il padre, quindici giorni anche non continuativi con la madre, sette giorni durante le vacanze Natalizie, (24 dicembre-30 dicembre / 31 dicembre-6 gennaio) e tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni con la madre e con il padre.
6) Il padre si impegna a corrispondere alla madre entro il Parte_1 CP_1 giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di maggio 2024, la somma di euro 200,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie mediche e non mutuabili, ludiche e sportive (limitate ad una sola attività all'anno e condivisa tra i genitori) e scolastiche di inizio anno necessarie per il mantenimento della bambina saranno suddivise al 50% da corrispondere su semplice richiesta documentata della madre (o del padre) e previa esibizione delle pezze giustificative (ricevute e/o scontrini). Per le spese straordinarie inerenti i figli da individuarsi secondo i termini e le modalità di cui alle Linee Guida in materia di famiglia i ricorrenti si riportano al protocollo del Tribunale di Forlì che sottoscrivono unitamente al presente ricorso, ferma restando la condizione che tutte le spese superiori ad euro 50,00 dovranno essere condivise tra i genitori prima di sostenerne i costi.
7) Fermo quanto sopra, i ricorrenti danno atto, che il padre contribuirà al pagamento dei costi di una baby-sitter che si dovesse rendere necessaria per la gestione della figlia nella misura del 50% durante le ore lavorative della madre;
per altri motivi al di fuori dell'orario lavorativo saranno sostenute interamente dal genitore che si avvarrà della baby sitter. Qualora unitamente ad verrà Persona_1 Per_ affidata anche l'altra minore le parti concordano che le spese della baby sitter saranno suddivise in tre parti uguali.
8) Il sig. e la sig.ra convengono d'intesa che la madre Parte_1 CP_1 istruirà, presenterà la domanda ed espleterà tutti gli incombenti presso gli istituti di competenza per ottenere il rilascio dell'assegno unico il cui importo verrà direttamente incassato e percepito integralmente dalla madre come sino ad oggi avvenuto. Le parti danno altresì atto che nel caso in cui venisse abrogata la vigente normativa inerente le misure per sostenere i nuclei familiari (nello specifico abrogazione dell'assegno unico), l'assegno di mantenimento verrà automaticamente aumentato ad euro 250,00 mensili. Ad entrambi i genitori spetterà il carico fiscale della figlia al 50%.
9) Le parti convengono che nr. 1 collana di perle, nr. 1 collana con angioletto, nr. 1 collana con ciondolo lettera E, nr. 1 braccialetto d'oro e nr.1 paio di orecchini punto luce regalati ad in occasione del Battesimo siano custoditi dal Sig. Persona_1
Pt_1
10) I ricorrenti si impegnano a mantenere un comportamento collaborativo nell'educazione della figlia minore e a cessare ogni comportamento che potrebbe
2 turbare la serenità della minore. Le parti si impegnano, altresì, a garantire i contatti telefonici con la minore, quando la stessa è affidata all'altro genitore, e ciò nei limiti della normale tollerabilità (due/tre chiamate giornaliere).
11) Ciascun genitore curerà il mantenimento di relazioni significative con i nonni ed il proprio ramo parentale.
12) I ricorrenti reciprocamente danno atto che la residenza della minore potrà essere trasferita in un diverso Comune distante oltre 50 km dalla attuale residenza solo su accordo di entrambi i genitori, e in caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al Giudice Tutelare.
13) Le parti prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto. Acquisito l'intervento del Pubblico Ministero1, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. La natura del presente giudizio e delle questioni trattate consente la compensazione delle spese processuali tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 30/05/2024 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 09/01/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)