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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/11/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 257 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ) e per essa (già Parte_1 P.IVA_1 CP_1
quale mandataria, rappresentata e difesa dall'Avv. Francescantonio Zimatore;
CP_2
ATTORE
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_2 C.F._1
IN CI;
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_3 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Antonello Irtuso;
CONVENUTI
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_3 esponendo che con decreto n. 149/2013 emesso il 19.03.2013, il Tribunale di Crotone ingiungeva a e a di pagare, in solido tra loro, ad Parte_2 Parte_3
e per essa alla procuratrice la Controparte_4 Controparte_5 somma di € 89.971,12, oltre agli ulteriori interessi al tasso del 2,5% a decorrere dal
14.11.2012 al soddisfo e spese del giudizio monitorio;
che il decreto veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo con provvedimento del 30.05.2016 reso nel giudizio di opposizione n. 938/2013 RGAC dinanzi al Tribunale di Crotone;
che con sentenza n.
341/2017, passata in giudicato, il Tribunale di Crotone rigettava l'opposizione e condannava
1 gli opponenti a rifondere alla controparte le spese processuali;
che il credito è stato ceduto in data 14.07.2017 da ad essa attrice, nell'ambito di un'operazione unitaria di Controparte_4 cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999, con contratto di cessione pro soluto di un pacchetto di crediti individuabili in blocco, di cui è stata data pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 08.08.2017 n. 93 Parte seconda;
che con atto per Notaio di Mesoraca, stipulato il 28.02.2020 Persona_1 rep. n. 121 e racc. n. 99, ha venduto alla propria figlia i Parte_2 Controparte_3 beni immobili siti in Crotone identificati nel Catasto Fabbricati del Comune di Crotone al foglio di mappa 45 particelle: - 829 subalterno 57, ZC. 1, Categoria A/3, cl. 3, vani 10, sup. cat. totale 236 mq., totale escluse aree scoperte 227 mq., r. euro 619,75, corso Giuseppe
Mazzini, piano 2-3, interno 6, scala B;
- 829 subalterno 67, ZC. 1, Categoria C/2, cl. 1, mq.
13, r. euro 41,63, corso Giuseppe Mazzini, piano 5, interno 3, scala B;
- 829 subalterno 2, ZC.
1, Categoria C/6, cl. 1, mq. 27, sup. cat. totale 31 mq., r. euro 97,61, corso Giuseppe Mazzini, piano S1, interno 2, scala B;
che con tale atto di compravendita, si è spogliato Parte_2 degli unici beni di sua proprietà, così sottraendoli alla garanzia del credito di
[...]
che in testa a risulta invero anche un altro immobile Parte_1 Parte_2
(categoria B5), come da visura ipocatastale allegata in atti, rispetto al quale tuttavia non vi sono indicazioni circa l'atto di provenienza, con la conseguenza che lo stesso risulta impignorabile.
Tanto premesso, ha assunto la sussistenza di tutti i presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., posto che: il credito è sorto anteriormente all'atto di disposizione patrimoniale;
sussiste il pericolo di danno, atteso che l'atto di disposizione ha reso maggiormente gravosa la soddisfazione coattiva del credito;
sussistono altresì gli elementi della scientia fraudis, in capo al debitore, ossia la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, e della partecipatio fraudis in capo al terzo acquirente. ha resistito alla domanda, contestando la sussistenza dei presupposti dell'azione Parte_2 revocatoria. Ha eccepito che l'immobile è stato alienato al prezzo di € 250.000,00, assolutamente congruo rispetto al valore di mercato e corrisposto in anticipo dall'acquirente con pagamenti tracciati (ossia a mezzo di due bonifici eseguiti in data 17.12.2019, di importo pari rispettivamente ad € 98.699,00 e ad € 151.301,00), con la conseguenza che la compravendita non ha arrecato alcun pregiudizio alle ragioni della creditrice in quanto la garanzia patrimoniale del venditore è rimasta inalterata e consistente. Ha dedotto che
2 l'immobile era stato oggetto di azione esecutiva da parte di , titolare di mutuo e,
CP_6 dunque, creditore privilegiato;
che, in particolare, raggiunta una transazione con la ,
CP_6 aveva venduto l'immobile al prezzo di mercato corrispondente al valore stimato dal perito su richiesta dalla stessa;
che, se non si fosse raggiunto un tale accordo, la avrebbe
CP_6 CP_6 comunque pignorato l'immobile e, in forza del privilegio e dell'ipoteca di primo grado gravante sul bene a beneficio di , ogni intervento di terzi creditori quale anche
CP_6 [...] non avrebbe trovato la piena soddisfazione;
che con il ricavato della Parte_1 vendita ha provveduto, in qualità di fideiussore della società dichiara fallita con Parte_4 sentenza n. 29/2012 del 13.11.2012 del Tribunale di Crotone, a soddisfare (ex CP_7
e, conseguentemente, liberare dal pignoramento Controparte_8
l'immobile. Ha evidenziato, inoltre, che la notifica del pignoramento immobiliare ex art. 555
c.p.c. da parte di era avvenuta in data 12.12.2018, con conseguente instaurazione del CP_6 procedimento di esecuzione immobiliare dinanzi al Tribunale di Crotone (n. 2/2019 RGE) contro e nell'ambito del quale pur Parte_2 Parte_3 Controparte_4 essendone legittimata non è intervenuta, omettendo dunque di attivarsi per il recupero del credito;
che la vendita è avvenuta in buona fede, a seguito di una valutazione avente quale esclusivo intento quello di soddisfare esigenze patrimoniali, senza alcuna intenzione fraudolenta.
Ha dedotto, inoltre, di essere proprietario di altro immobile, sito in Crotone alla Via I Trav.
, posto al piano terra riportato in catasto urbano del comune di Crotone al foglio di CP_9 mappa n. 34 part. 76 sub. 3 (ex sub. 2), cat. B/5, la cui proprietà è stata acquistata con atto di compravendita per Notaio del 26.01.1994, rep. n. 32735/9040, trascritto Persona_2 presso la Conservatoria dei RR.II di Catanzaro il 17.02.1994 ai nn. 3211 R.G. e 2837 R.P..
Ha eccepito il parziale soddisfacimento della pretesa creditoria in oggetto (per € 5.100,00), evidenziando che a seguito di pignoramento presso terzi (n. 341/19 R.G. Tribunale di
Crotone) la a far data dal 01.07.2019, trattiene mensilmente sul Parte_1 rateo pensionistico di la quota di € 115,66; pagamento che continua ad operare, Parte_2 con la conseguenza che l'accoglimento della domanda realizzerebbe il rischio di duplicare il soddisfacimento della pretesa creditoria.
Ha infine eccepito la nullità del contratto di fideiussione, costituente titolo della pretesa creditoria in capo all'attrice, in quanto redatta su modulo uniforme ABI in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali ex art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990.
3 Con separata comparsa si è costituita la quale ha preliminarmente Controparte_3 eccepito il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo all'attrice, evidenziando che nessun elemento consente di far ritenere la società titolare del credito a suo tempo vantato dalla CP_4
Ha eccepito la genericità dell'atto di citazione e l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, evidenziando come la compravendita dell'immobile sia avvenuta al prezzo di mercato, senza alterare la garanzia patrimoniale del venditore;
che nessuna consapevolezza è ravvisabile in capo ad essa convenuta, deducendo di non essere mai stata a conoscenza delle esposizioni debitorie del padre nei confronti di Controparte_4
La domanda non può essere accolta, per le assorbenti considerazioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c. il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Ai fini dell'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. presuppone anzitutto l'esistenza di un rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
è necessaria, poi, la sussistenza di un danno conseguente alla disposizione patrimoniale posta in essere dal debitore;
la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto stesso al suddetto pregiudizio;
infine, nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, è necessario che anche il terzo partecipi di quella consapevolezza o dolosa preordinazione.
Ai sensi dell'art. 2901, comma terzo, c.c. non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
Ciò posto, all'esito del giudizio deve ritenersi documentalmente dimostrato che l'immobile per cui è causa è stato venduto al valore di mercato di € 250.000,00 (v. perizia di stima, doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e che il prezzo è stato integralmente
4 corrisposto in anticipo dall'acquirente, a mezzo di due bonifici Controparte_3 effettuati in data 17.12.2019 (v. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
È inoltre incontroverso che il ricavato della vendita è stato utilizzato per soddisfare i crediti vantanti nei confronti di e da (cessionaria di Parte_2 Parte_3 CP_10
, relativi al decreto ingiuntivo n. 697/2012, divenuto definitivamente Controparte_11 esecutivo a seguito della sentenza n. n. 923/2017 emessa dal Tribunale di Crotone, per €
426.671,96, e da esposizioni debitorie relative ad un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 06.04.2009 dalla società di cui e erano Parte_4 Parte_2 Parte_3 garanti, per l'importo di € 630.131,77, oltre interessi a decorrere dal 07.09.2012 (v. atto di transazione del 9.12.2019, con il quale e si sono Parte_2 Parte_3 riconosciuti debitori di per la complessiva somma di € 1.068.685,52, oltre interessi CP_10
e spese, e si sono impegnati a versare alla creditrice la somma di € 250.000,00 a tacitazione di ogni pretesa).
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2901, comma terzo, c.c., la Suprema Corte ha da tempo avuto modo di affermare che l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Cass. n.
8992/2020; Cass. n. 7747/2016).
Nella specie, deve ritenersi sussistente il rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, risultando per tabulas che il debito scaduto in capo al venditore era di importo di gran lunga superiore rispetto al prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile (pari ad € 250.000,00).
Deve dunque ritenersi che il ricavato della vendita dell'immobile sia stato integralmente utilizzato dai debitori per estinguere un debito scaduto, ossia per soddisfare le ragioni creditorie di CP_12
Ne deriva che non può considerarsi sussistente il requisito dell'eventus damni a sostegno dell'azione revocatoria (arg. a contrario ex Cass. n. 2552/2023, la quale ha invece affermato la revocabilità dell'alienazione di un bene immobile nel diverso caso in cui solo una parte del prezzo ricavato dalla compravendita impugnata era stato utilizzato per l'estinzione di debiti
5 scaduti, sussistendo dunque in capo al venditore un residuo patrimoniale rispetto al quale occorreva accertare, in termini positivi o eventualmente negativi, la rilevanza ai fini della tutela delle ragioni creditorie).
Per quanto sopra esposto, la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificato, avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta (cfr. art. 5, comma
1, D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dal convenuto Pt_2
che liquida in € 7.100,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
[...] nonché al pagamento delle spese processuali della convenuta che Controparte_3 liquida, con distrazione in favore dell'Avv. Antonello Irtuso che ne ha fatto richiesta, in €
7.100,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Così deciso in Crotone, li 10.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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