Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/06/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 1675 pronunciata il 12/05/2023
Oggetto: sanzione disciplinare - incompatibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di Pubblico Impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 411/2023 del Ruolo
Generale Affari Civili Appelli, promossa da
rappresentato difeso dagli Avv.ti Ernesto Rizzo e Gianluca Giannone, Parte_1
APPELLANTE
contro
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1
difesa dagli Avv.ti Carmen Cassano e Michele Simone,
APPELLATA nonché nei confronti di
, Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 09/05/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Lecce depositato in data 22/11/2021 Parte_1
deduceva di avere lavorato alle dipendenze della dal 19.06.1993 al 31.01.2021, data CP_1
del suo pensionamento anticipato, con qualifica D5. Riferiva che in data 10.05.2019 perveniva alla un esposto anonimo in cui si asseriva che il funzionario era stato iscritto CP_1 Pt_1 all'Albo dei dottori commercialisti di Lecce sino all'anno 2014 in condizione di assoluta
nell'esposto veniva, altresì, precisato che egli era stato espulso dall'Ordine per morosità, continuando ad esercitare la professione di commercialista presso lo studio legale e tributario “Taurino e Partners”. A seguito delle informazioni richieste dalla Regione - Ufficio procedimenti disciplinari - l'Ordine dei commercialisti, con nota del 27.09.2019, attestava che il era stato iscritto all'Ordine dal 7.5.2007 al Pt_1
Cont 27.1.2014, data di cancellazione per dimissioni. Sempre dalla predetta nota apprendeva che l' aveva avviato un procedimento disciplinare a suo carico, fissando per la sua audizione la data del
23.7.2019, e che la relativa contestazione gli era stata inviata con raccomandata1, consegnata in data
27.6.2019 per “compiuta giacenza”. Deduceva di non avere mai ricevuto tale raccomandata perché si trovava all'estero per ferie. Aveva, pertanto, appreso dell'esistenza del procedimento disciplinare solo Cont in data 1.10.2019 allorquando l' gli aveva comunicato l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 1 mese ex art. 3, co. 9, CCNL
Comparto Regione e Autonomie Locali dell'11.4.2008, con effetto dal giorno successivo, ovvero dal
2.10.2019. A motivo della sanzione era riportata la violazione dell'art. 53, co. 1, D. Lgs. 165/2001 che sancisce il divieto di cumulo tra l'esercizio di attività professionale e il ruolo di dipendente della
P.A. nonché la produzione di redditi da lavoro autonomo per un ammontare di € 3.808,00 per l'anno
2010 e di € 2.602,82 per l'anno 2014. Con nota inviata a mezzo PEC in data 7/10/2019 il ricorrente aveva formulato le proprie osservazioni sostenendo che gli Uffici della Regione erano a conoscenza della sua iscrizione all'Albo dei Commercialistici sin dall'anno 2008 avendolo egli dichiarato nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione al Bando per la posizione organizzativa di cui, poi, era risultato vincitore;
aggiungeva che lo svolgimento di attività professionale presso lo studio Taurino era del tutto indimostrato. Riferiva, ancora, il ricorrente che dal 2.10.2019, data della comunicazione del provvedimento disciplinare, al 31.1.2020, data del pensionamento, aveva continuato a lavorare senza essere sospeso dal servizio, circostanza che gli aveva fatto presumere che la sanzione disciplinare non gli fosse stata più comminata. Deduceva, ancora, che con provvedimento dell'11.01.2021 la Direzione del Personale formulava avviso per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali rivolto anche ai dipendenti regionali cessati dal servizio, per partecipare al quale il candidato avrebbe dovuto dichiarare di non essere stato sottoposto, nel triennio precedente all'1.1.2020, a procedimenti disciplinari conclusi con provvedimento non inferiore alla sospensione dal servizio o di essere sottoposto a procedimento disciplinare non ancora definito. Permanendo il dubbio circa la definizione del procedimento disciplinare per cui è causa, il con nota PEC Pt_1
del 9.2.2021, impugnava il provvedimento disciplinare e in data 10.02.2021 presentava domanda di partecipazione dichiarando di essere stato sottoposto nel triennio precedente a procedimento disciplinare non ancora definito. Con nota del 18.2.2021 l'Amministrazione gli comunicava la propria volontà di confermare la sanzione irrogata. Con verbale n. 10 del 24.9.2021 veniva resa nota la graduatoria per l'attribuzione delle progressioni economiche nella quale il ricorrente non era stato inserito per carenza del requisito consistente nel non essere stato sottoposto a sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dal servizio. Deduceva che avrebbe, di contro, avuto diritto ad essere inserito in tale graduatoria con un punteggio di almeno 86 punti e collocazione al 75° posto nella graduatoria di merito.
Così ricostruiti i fatti per cui è causa, a sostegno dell'impugnazione della sanzione disciplinare deduceva: 1. L'irrazionalità della sanzione irrogata per carenza dei presupposti, atteso che l'amministrazione era a conoscenza della sua iscrizione all'albo dei commercialisti almeno dal mese di aprile 2009 allorché, candidandosi per la posizione organizzativa “Controlli”, aveva dichiarato nel proprio curriculum vitae di essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti. Nel comunicare il superamento della selezione, l'Amministrazione aveva dichiarato: “a seguito di un attento esame dei curricula inoltrati, si ritiene che il dott. esprima i requisiti richiesti dal bando per il Pt_1 conferimento dell'incarico .” Riferiva, poi, in ricorso di avere partecipato a diverse procedure selettive allegando sempre il proprio curriculum nel quale veniva richiamata l'iscrizione agli albi professionali. Pertanto, l'Ente resistente era a conoscenza di tale circostanza allorché nel 2019, a distanza di quasi 6 anni dal 27.1.2014, data della sua cancellazione dall'Albo, aveva avviato il Cont procedimento disciplinare. Quanto ai compensi contestatigli nella nota dell' , evidenziava che si riferivano a due incarichi di CTU svolti per conto del Tribunale di Lecce, compatibili con lo status di dipendente pubblico. 2. Deduceva l'illegittimità del comportamento datoriale atteso che il fatto storico dell'iscrizione all'Albo era stato formalmente accertato da aprile 2009 per cui, alla data del
27.9.2019 – di conclusione del procedimento disciplinare - era decorso ogni legittimo e ragionevole termine sia per l'avvio che per la conclusione del procedimento sanzionatorio. Sosteneva, pertanto, che l'iter disciplinare da applicare fosse quello previsto dall'art. 55 bis, D. Lgs. 165/2001 nella formulazione anteriore alla riforma apportata nell'anno 2017. 3 Contestava la omessa affissione del codice disciplinare, prevista come obbligatoria dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Quantificava, poi, il danno economico subito nell'importo di € 32.557,38, ovvero in € 1915,14 (spettanti per la categoria Economica D6) x 17 anni. Concludeva chiedendo la nullità ed inefficacia del procedimento e del provvedimento sanzionatorio della sospensione dal servizio, con conseguente revoca dello stesso e restituzione delle somme trattenutegli sulle buste paga di ottobre e novembre 2019; chiedeva, inoltre, la condanna della alla rettifica della graduatoria allegata al richiamato verbale n. 10, CP_1 ordinando l'inserimento del suo nominativo al 75° posto o, comunque, in posizione utile all'ottenimento della progressione economica D5/D6; in subordine, chiedeva condannarsi l'amministrazione resistente al risarcimento del danno per l'ammontare delle differenze retributive maturate dall'1.1.2020.
Nel giudizio così instaurato si costituiva la contestando l'assunto di parte ricorrente CP_1
e sostenendo la legittimità e correttezza del proprio operato, per cui chiedeva il rigetto del ricorso.
Nessuno si costituiva per il controinteressato . Controparte_2
Con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale adito rigettava il ricorso. Dopo avere precisato che la sanzione disciplinare irrogata era riferita alla iscrizione all'Albo dei commercialisti, durata sino al
2014 in assenza di preventiva autorizzazione, il Giudice di prime cure riteneva infondata la doglianza in ordine alla notifica della contestazione disciplinare, avvenuta per compiuta giacenza, in quanto non supportata dalla dimostrazione di alcuna impossibilità di prenderne conoscenza. Riteneva infondata
Cont anche l'eccezione di intempestività del procedimento disciplinare, poiché l' aveva avuto conoscenza in forma completa ed esaustiva dell'illegittimo comportamento del ricorrente solo in data
4.6.2019 allorché aveva ricevuto riscontro a propria richiesta da parte dell'Ordine dei Commercialisti.
Considerava irrilevanti le notizie riguardanti l'iscrizione all'Albo a disposizione di altri uffici, Cont rilevando a fini disciplinari solo la conoscenza da parte dell' . Giudicava la contestazione sulla mancata affissione del Codice Disciplinare superata dal fatto che la violazione commessa rientra nel c.d. minimo etico. Secondo il Tribunale era stato correttamente applicato l'art. 3, co. 9, CCNL
11.4.2008 e la sanzione risultava proporzionata, essendo provato il fatto dell'iscrizione all'Albo al pari della mancata richiesta di autorizzazione all'iscrizione in riferimento al periodo contestato, mentre i provvedimenti autorizzativi erano riferiti a singole attività; il procedimento disciplinare, poi, aveva seguito le regole in vigore al momento del suo avvio. Acclarata la legittimità della sanzione irrogata, l'adito Giudice ne faceva derivare la legittimità della esclusione dalla progressione economica e la conseguente assenza di danno. Respingeva, pertanto, il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso l'illustrata pronuncia proponeva appello formulando più motivi di Parte_1 doglianza. Eccepiva, innanzitutto, l'omessa considerazione di tutti gli elementi invocati a sostegno dell'illegittimità del procedimento sanzionatorio. Sosteneva, in particolare, che diversi Responsabili degli uffici all'interno dei quali aveva prestato servizio erano informati della sua iscrizione all'Albo Cont professionale sin dall'aprile 2009 e tenuti, ex art. 55 e 55 bis, D. Lgs. 165/2001, a segnalare all' tale situazione, circostanza che erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto irrilevante. Secondo
l'appellante il Giudice del Lavoro avrebbe dovuto far decorrere i termini di inizio del procedimento disciplinare da aprile 2009 e non dal 2019, ovvero dal momento in cui era pervenuto l'esposto Cont anonimo all' , pena la grave compromissione del diritto di difesa correlato al principio di tempestività dell'azione disciplinare. Sul piano procedurale, poi, affermava il che, risalendo Pt_1 i fatti sanzionati ad aprile 2009, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 55, co. 6, D. Lgs. 165/2001 nel testo in vigore anteriormente alla modifica apportata dal D. Lgs. 27/10/2009 n.150 (entrato in vigore il 15.11.2009) che prevedeva il “Patteggiamento” della sanzione, mai consentito al Pt_1
Richiamando Giurisprudenza di legittimità sosteneva che la data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi il procedimento disciplinare, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'UP o, se anteriore, con la data in cui tale notizia è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. Impugnava, da ultimo, il capo della condanna alle spese, sostenendo che avrebbero dovuto quantomeno essere compensate tra le parti. Concludeva riproponendo le domande formulate in I grado.
Con memoria depositata il 3.7.2023 si costituiva nel presente grado di giudizio la CP_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e, nel merito, reiterando la ricostruzione in punto di fatto effettuata in primo grado e sostenendo la piena correttezza della sentenza impugnata, di cui chiedeva l'integrale conferma. Concludeva per il rigetto dell'appello perché inammissibile e infondato e per la conferma della sentenza di I grado.
All'udienza del 09/05/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in via preliminare ed in rito, rigettata l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
Secondo la Giurisprudenza di legittimità “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, SS.UU., Sent. n. 27199 del 16/11/2017).
Nel caso di specie non sussiste l'eccepita inammissibilità dell'appello in ragione del modo in cui è stato formulato, ai sensi dell'art. 434 c.p.c.. Ed invero, secondo questo Collegio, non può dirsi che manchi la individuabilità delle parti del provvedimento contro cui si formula il gravame e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
così come emerge in modo chiaro la volontà della parte di impugnare nella sua globalità la sentenza, contestando il modo in cui si è formato il convincimento del Giudice di prime cure e la valutazione da questi compiuta delle prove fornite (Corte di Cass., Sent. n. 22123 del 19/10/2009).
Nel merito, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Va premesso che, così come rilevato dal Giudice di prime cure e riconosciuto dalla stessa parte appellata, la sanzione oggetto di causa è stata irrogata come conseguenza della accertata iscrizione all'Albo in assenza di autorizzazione e non dell'espletamento di incarichi di CTU da parte del
[...]
essendo tali incarichi soggetti alla mera comunicazione e non richiedenti apposita Pt_1
autorizzazione.
Venendo alla disamina dei motivi di gravame, secondo l'appellante la sentenza adottata dal Tribunale adito avrebbe erroneamente trascurato, quale motivo di illegittimità della sanzione oggetto di causa, il fatto che all'Ente datore di lavoro fosse nota la circostanza della sua iscrizione all'Albo professionale, circostanza che sarebbe stato obbligo degli Uffici in possesso di tale dato rendere nota all'Ufficio Provvedimenti disciplinari. Secondo l'appellante, dunque, il dies a quo dal quale il
Giudice avrebbe dovuto fare decorrere l'inizio del procedimento disciplinare, ai fini della valutazione della tempestività dello stesso, è costituito dal 9/04/2009, data in cui il aveva chiesto al Capo Pt_1
di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale di partecipare ad una procedura selettiva allegando il curriculum vitae in cui dichiarava di essere iscritto all'Albo dei commercialisti, e specificava che l'anno successivo aveva ottenuto l'incarico con provvedimento nel quale l'Amministrazione dichiarava di avere assegnato l'incarico a conclusione di un'istruttoria valutativa della documentazione prodotta dagli aspiranti. Il responsabile della struttura era obbligato a segnalare
Cont all' tempestivamente i fatti rilevanti disciplinarmente di cui aveva avuto conoscenza, cosa che non aveva fatto.
Tale assunto non può, però, essere condiviso. Ed invero, la contestazione dell'addebito, come stabilito dall'art. 55-bis del D. Lgs. 165/2001, rappresenta il momento iniziale del procedimento disciplinare, ed è finalizzata a portare a conoscenza del dipendente gli addebiti che gli vengono contestati, consentendogli di presentare le proprie giustificazioni. Il termine di 30 giorni, previsto dalla riforma
Madia, mira a garantire la tempestività del procedimento e la tutela del dipendente, evitando che le contestazioni vengano sollevate a distanza di tempo dai fatti, rendendo più difficile la difesa. Ciò ricordato, va osservato che in ordine al dies a quo la Giurisprudenza ha chiarito che il termine per la contestazione decorre dal momento in cui l'UP riceve una notizia di infrazione di contenuto tale da consentirgli di avviare correttamente il procedimento disciplinare (Cass., sent. n. 16900 del 10 agosto
2016). Ciò in ragione del fatto che, essendo la decadenza dell'azione disciplinare prevista come sanzione per il mancato rispetto dei termini entro i quali deve concludersi l'iter procedimentale,
l'individuazione del dies a quo deve risultare certa, oggettiva e come tale ancorata alla data in cui la notizia dell'infrazione sia pervenuta non a qualsiasi ufficio dell'amministrazione, bensì all' CP_3 (considerato nella sua interezza) o, se di sua competenza, al responsabile della struttura in cui si trova collocato il dipendente, cosa che ha valore laddove l'Amministrazione non si sia dotata di un apposito
Ufficio per i procedimenti disciplinari. (Cass. Sez. Lav., sent. n. 9390 del 12/04/2017). Diversamente, sarebbe contraddetta la stessa ratio di fissazione del dies ad quem previsto per la conclusione del procedimento, giacché quest'ultima risponderebbe all'esigenza di evitare che il lavoratore venga assoggettato all'azione disciplinare per un tempo indefinito.
Come evidenziato dalla Regione datrice di lavoro in sede di costituzione nel presente grado di giudizio, il momento di decorrenza del termine per l'avvio del procedimento disciplinare deve Cont considerarsi quello in cui l' ha avuto contezza in forma completa ed esaustiva di una notizia qualificata di rilievo disciplinare, momento coinciso, nel caso di specie, con la comunicazione da parte dell' che ha confermato e circostanziato l'iscrizione del Controparte_4 Pt_1 all'Albo. Ed invero, la circostanza che l'iscrizione ad albi professionali fosse stata indicata, a fini selettivi, all'interno del curriculum vitae del dipendente non può considerarsi equiparabile all'acquisizione di notizia qualificata di infrazione disciplinare. E' stato precisato dalla Suprema
Corte che, “ai fini della decorrenza del termine perentorio, previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione dal D. Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55 bis, comma 4, in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla
Corte cost. con sentenza n. 310 del 5 novembre 2010, assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare (cfr. Cass. n. 7134 del 2017 e n. 6989 del 2018)” (Cass.
Sez. Lav., sent. n. 32156 del 12/12/2018)
Né, peraltro, la mancata segnalazione del fatto dell'iscrizione ad Albi professionali del da Pt_1
Cont parte di altri uffici dell'Ente all' può avere effetti sui termini del procedimento disciplinare, tanto meno di tipo decadenziale in mancanza di una espressa previsione, normativa o della contrattazione collettiva, che lo preveda.
Parte appellante si è doluta della mancata possibilità di addivenire ad un patteggiamento sulla sanzione. Anche tale motivo appare, però infondato. Ed invero, l'applicazione della sanzione su richiesta del lavoratore, o determinazione concordata della sanzione, costituiva una previsione già contenuta in passato nell'art. 59, co. 6, D. Lgs. n. 29/1993, poi trasfusa nell'art. 55, co. 6, T.U. sul
Pubblico Impiego previgente alla riforma “Brunetta”. Nell'attuale dettato del D. Lgs. n. 165, l'art. 55, co. 3, conferma la natura facoltativa dell'istituto che era già stata rimarcata dal Consiglio di Stato
(Cons. St., sez. VI, 4 novembre 1990, n. 1717) anche prima della devoluzione dell'intera materia al
Giudice del lavoro, non disciplinando la fattispecie in modo diretto e completo, ma rinviando alla contrattazione collettiva e limitandosi a fissare alcuni principi non derogabili. Pertanto, nel caso di specie, come evidenziato dalla Regione appellata, la norma così come invocata dal dipendente non appare applicabile. Peraltro, anche laddove prevista dalla contrattazione collettiva, la
“patteggiabilità” rimane limitata alla sola entità della sanzione considerata, la quale non potrà essere di «specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede» e, giacché concordemente determinata, non potrà nemmeno essere soggetta a impugnazione. In ogni caso, il c.d. “patteggiamento disciplinare” è configurato dall'art. 55, co. 3, come una mera «facoltà» della contrattazione collettiva ad introdurre «procedure di conciliazione non obbligatoria» e la natura propriamente negoziale dell'istituto ne consente l'attivabilità sia da parte del datore di lavoro, che da parte del lavoratore, senza, tuttavia, obbligo della P.A. di aderire all'eventuale richiesta promossa dal dipendente e ferma restando la decadenza delle parti dalla possibilità di instaurare ulteriormente la procedura in esame in caso di mancata accettazione della proposta.
Con riferimento alla contestazione di parte appellante in ordine alla normativa in tema di procedimento disciplinare applicabile ratione temporis, va rilevato che nel caso di specie i termini rispettati sono stati quelli della riforma del 2009 ovvero contestazione adottata nei 40 giorni prescritti e conclusione del procedimento nei 120 giorni decorrenti dalla segnalazione. Sul punto la Suprema
Corte di Cassazione ha puntualizzato, recependo alcuni indirizzi dottrinali, come il termine per la contestazione sia da ritenere osservato se, entro i termini (oggi di 30 gg.) previsti dalla legge, l'atto di contestazione dell'addebito sia stato adottato e spedito con raccomandata postale, ancorché il lavoratore lo abbia effettivamente ricevuto solo in un momento successivo, a causa del compimento di attività non riferibile direttamente al datore di lavoro (attività postale). La Corte ha affermato che
«deve ritenersi che l'effetto impeditivo della decadenza dall'azione disciplinare, prevista dal quarto comma dell'articolo 55 bis, si produce con la adozione dell'atto che dà impulso alla azione disciplinare, a prescindere dalla sua successiva comunicazione al lavoratore. Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, D. Lgs. n.165/01, ai fini della decadenza dall'azione disciplinare occorre avere riguardo alla data in cui l'amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza e consistenza disciplinare della notizia dei fatti rilevanti disciplinarmente e la consolida nell'atto di contestazione, assumendo rilievo l'eventuale ritardo nella comunicazione solo allorché detto ritardo sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna adeguata prova a sostegno dell'asserita violazione del suo diritto di difesa, atteso che il motivo addotto a giustificazione del mancato ritiro della raccomandata di contestazione, ovvero il trovarsi all'estero, non è stato in alcun modo dimostrato né nella sua veridicità né nella sua consistenza temporale. Per tutto quanto esposto, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata, anche in punto di spese, stante la totale soccombenza del richiedente.
Anche per il presente grado le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei Parametri vigenti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12/06/2023 da Parte_1
nei confronti di – avverso la sentenza del
[...] CP_1 Controparte_2
12/05/2023 del Tribunale di Lecce (n. 1675), così provvede:
RIGETTA l'appello
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata , delle spese di questo CP_1 grado, liquidate in € 2695,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Nulla per le spese nei confronti di . Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 09/05/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi