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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 391 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Castagnola, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nata a [...] il [...] e ivi residente, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Stefano Stramaccioni, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.02.2024, tempestivamente e
1 ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale la Parte_1 modifica del decreto n. 30778/2017 emesso dal Tribunale di Roma con cui era stato disposto l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia Per_1 nata il [...] dalla relazione more uxorio con disponendo Controparte_1 il collocamento presso il padre – essendosi la figlia già trasferita nel mese di dicembre 2022 - e la revoca del mantenimento da corrispondere alla resistente a beneficio della figlia.
Il ricorrente ha dedotto a sostegno della propria richiesta:
- che con decreto n. 30778/2017 del 27.11.2017 (RGN 4258/2017) del
Tribunale di Roma era stato disposto, a ratifica dell'accordo depositato dalle parti, l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre ed un assegno di mantenimento a favore della minore di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Roma ed assegno unico a favore esclusivo della resistente;
- che nel mese di dicembre del 2022 la figlia aveva espresso la Per_1 volontà di volersi trasferire presso l'abitazione del padre;
- che tale richiesta era stata accolta dai genitori, che avevano provveduto di comune accordo ad iscrivere la figlia all'I.C. Porto Romano di Fiumicino, scuola limitrofa all'abitazione paterna, per l'anno scolastico 2023/24;
- che la figlia, in seguito, aveva manifestato netto rifiuto ad incontrare la madre ed i genitori si erano congiuntamente rivolti alla dott.ssa al Parte_2 fine di fare effettuare un percorso di sostegno psicologico alla minore;
- che, rispetto all'epoca del decreto del 27.11.2017, le condizioni familiari, patrimoniali ed economiche delle parti si erano modificate in quanto il ricorrente aveva avuto nel 2020 un figlio nato da altra relazione sentimentale e i suoi redditi erano rimasti invariati mentre la resistente, che prima abitava in una casa in affitto, si era trasferita dai propri genitori;
- che nonostante il tentativo di depositare un accordo di negoziazione assistita non era stato possibile raggiungere una intesa tra le parti.
Si è costituita in data 28.04.2024 la resistente, la quale ha dedotto:
- che nell'ultimo anno e mezzo la figlia aveva incontrato la Per_1 madre in circa dieci occasioni e per poche ore;
2 - che la figlia era andata presso lo sportello di ascolto della scuola ed aveva iniziato un percorso di sostegno psicologico;
che la resistente stava tentando di reperire un'abitazione a Fiumicino per avvicinarsi alla figlia e non allontanarla dal contesto in cui la medesima è cresciuta negli ultimi anni.
Tutto ciò premesso la resistente ha richiesto: “Ai sensi dell'art. 473 bis.6
c.p.c., procedere all'ascolto urgente della minore e assumere le sommarie informazioni sulle cause del rifiuto ad intrattenere rapporti con la madre. - Ai sensi dell'art. 473 bis.15 29
c.p.c., non opponendosi alla revisione delle condizioni di cui al decreto n. 30778/2017 del
27.11.2017 – R.G. n. 4258/2017 del Tribunale di Roma, disporre: - l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e trasferimento della residenza anagrafica della minore presso l'abitazione paterna, con diritti di visita materni Per_1 liberi, nell'interesse della minore e, in considerazione delle attività scolastiche, extrascolastiche
e relazionali;
- disporre altresì un al mantenimento per la figlia da parte della madre quantificato in euro 100,00 mensile, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da corrispondere in favore del padre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT a decorrere dal secondo anno;
- disporre le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come Protocollo sulle spese straordinarie tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli avvocati di
Roma del 2014”.
All' udienza del 31 maggio 2025 il Giudice, ritenuto che non sussistessero i presupposti per disporre provvedimenti ex art. 473 bis. 15 c.p.c., ha proceduto all'audizione delle parti e, all'esito, ha emesso i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c. disponendo:
- l'affidamento condiviso della figlia di con collocamento Per_1 Pt_1 presso l'abitazione paterna;
- la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del sig. Parte_1
a far data dal mese di marzo 2024, ossia dalla domanda giudiziale,
[...] disponendo che la sig.ra corrisponda un assegno di Controparte_1 mantenimento mensile al padre ed a favore della figlia di euro 150,00 mensili entro il giorno 5 di ciascun mese e con decorrenza dal mese di marzo 2024 ed aggiornamento Istat, fermo restando che le spese straordinarie devono essere corrisposte dalle parti al 50%;
- visto l'art. 473 bis. 6 c.p.c. ritenuto necessario disporre l'audizione della figlia minore con assistenza di uno psicologo, con valutazione all'esito Per_1
3 su una eventuale CTU psicologica, al fine di riavviare la frequentazione della minore con la madre;
- il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali del
Comune di Fiumicino con effettuazione di colloqui con i genitori e accertando le condizioni di vita dei nuclei familiari paterno e materno e della minore, con deposito di una relazione entro il 10 settembre 2024.
All'udienza del 18 settembre 2024 è stata sentita la figlia delle parti la quale ha dichiarato alla presenza del Giudice e della psicologa Per_1 dott.ssa Francesca Corallo in servizio presso la ASL Roma 4: “Frequento il primo liceo classico a Maccarese presso la scuola Leonardo Da Vinci. Non faccio sport. Mi trovo bene a scuola anche se ho iniziato da pochi giorni. Non ho compagni che già conoscevo. Avevo scelto scienze umane ma la vicepreside mi ha detto che l'indirizzo classico si avvicinava molto
e me lo ha consigliato. Ho fatto boxe e nuoto in passato. Non faccio sport perché non mi va in questo periodo. Vivo con mio padre e la compagna di mio padre e mio fratello che ha 4 anni che è loro figlio. Mio fratello si chiama e i rapporti con lui sono buoni e ci gioco. Per_2
Con mio padre mi trovo molto bene, parliamo tanto mi dà consigli e mi accompagna a scuola anche se di solito vado con la navetta. Mi segue anche un poco per i compiti. Ho un bellissimo rapporto con la compagna di mio padre e anche lei mi dà molti consigli e mi aiuta. Abbiamo anche fatto dei viaggi. insieme. Stanno insieme da 9 anni. Vedo mia madre quando me la sento ma non in maniera regolare o con giorni prestabiliti. L'ultima volta che l'ho vista era intorno all'inizio di agosto di quest'anno. Quest'estate ho trascorso un paio di giorni con mia madre ma non ho dormito da lei. Non pernotto con mia madre da circa un anno e mezzo.
Quando i miei genitori si sono lasciati sono rimasta a vivere con mia madre. Da mia madre non mi sentivo protetta nel senso che lei spingeva sul fatto che dovevo stare con i ragazzi e se dovevo uscire mi dicevano “ti rubano” e non c'era fiducia. Non ero molto libera e non avevo amici. Mia madre aveva un migliore amico che aveva dei figli e mia madre mi ha fatto dormire con questo ragazzo. Lui aveva 15 anni ed io ne avevo 12. Non potevo giocare perché altrimenti rovinavo il parquet a mia nonna. Mia madre vive con i suoi genitori. Mia nonna si metteva sempre in mezzo e mia madre le dava retta. Attualmente non sento mia nonna. In quel periodo vedevo mio padre due giorni la settimana ed i weekend alternati. Mi sono trasferita da mio padre il 25 dicembre 2022. Stavo molto meglio con mio padre e ho deciso di rimanere con lui. Da dicembre 2022 non ho più dormito da mia madre. Lei a volte me lo chiedeva ma io rifiutavo. Non me la sentivo di rimanere a dormire a casa sua. Ho uno psicologo che mi ha trovato mio padre. Ho chiesto io di avere una psicologa. Mia madre sa che vado dalla psicologa. Una volta abbiamo fatto un incontro con mio padre ed altra volta 4 con mia madre. Vado dalla psicologa da qualche mese e vado una volta alla settimana. La dott.ssa si chiama e mi trovo bene con lei perché penso che mi capisca. In Parte_3 questo momento non me la sento di riprendere la frequentazione con mia madre. Tutti i giorni ci sentiamo e ci scriviamo dei messaggi. Mi chiama sempre lei. Quando dico che non me la sento è perché ho tanta rabbia nei suoi confronti legato a quello che ho raccontato. Mia madre vive con i genitori ed aveva un compagno ma non so se stanno ancora insieme. Stiamo lavorando con la psicologa su questi argomenti. Voglio aggiungere che quando vedevo mia madre lei mi parlava di cose sue, ossia che si era rifatta il seno e lei ed i nonni dicevano che non avevano soldi. Con mia madre andavamo spesso al centro commerciale o dal parrucchiere.
Mi raccontava le cose delle se amiche che non mi interessavano o uscivamo con le sue amiche invece che uscire con le mie amiche. Non potevo continuare in questo modo. Dai miei nonni dormivo con mia madre. Adesso da mio padre ho una mia camera.”
All'esito dell'udienza il Giudice ha disposto una indagine socio ambientale da parte dei Servizi Sociali di Roma Municipio IX sul nucleo materno nonché sulle condizioni ed idoneità dell'abitazione dove risiede la sig.ra da depositare entro il 5 gennaio 2025 ed, a parziale Controparte_1 modifica dei provvedimenti vigenti e su richiesta del difensore della resistente, ha previsto che il versamento del mantenimento da parte della madre a favore della figlia venga effettuato entro il giorno 10 di ciascun mese, rinviando per esame della relazione dei Servizi Sociali di Roma Municipio IX all'udienza del
10 gennaio 2025 ore 13,30.
All'udienza del 10 gennaio 2025 dopo avere sentito i difensori delle parti, il Giudice delegato ha richiesto una relazione di aggiornamento da parte dei
Servizi Sociali di Fiumicino con mandato di attivare gli interventi necessari al fine di agevolare la ripresa della frequentazione madre figlia, nel rispetto del benessere psicofisico della minore da depositare entro il 10 giugno 2025 ed ha disposto che le parti depositino dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata autenticata, dichiarazioni dei redditi, buste paga e estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie degli ultimi tre anni, qualora non già in atti, entro il 10 giugno 2025 con richiesta ai difensori delle parti di deposito di una relazione da parte della dott.ssa in merito all'andamento del Pt_3 percorso psicologico della figlia (numero di incontri, frequenza etc.) eventualmente anche senza i contenuti terapeutici da depositare entro il 10 giugno 2025 rinviando decisione all'udienza del 10 ottobre 2025 ore 11,00 ed assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. In tale udienza è 5 comparso esclusivamente il difensore della ricorrente che si è riportata alle comparse conclusione depositate ed ha richiesto la rimessione della causa al
Collegio.
Il Collegio ritiene che vadano ratificati i provvedimenti assunti in corso di causa dal Giudice delegato in merito all'affidamento condiviso ed al collocamento presso l'abitazione paterna della figlia – preso atto della Per_1 richiesta concorde dei difensori e della volontà manifestata dalla minore in sede di audizione – dovendosi tenere in conto che gli incontri tra madre e figlia sono stati sospesi per il rifiuto e la situazione di stress ed ansia della figlia ad incontrare la madre. Devono tuttavia essere disposti gli interventi necessari ai fini della ripresa della frequentazione della madre con la figlia come suggerito dagli assistenti sociali e dalla psicoterapeuta dott.ssa . Pt_3
Va evidenziato che i Servizi Sociali territorialmente competenti hanno depositato, in data 16/09/2024, una relazione con cui hanno dato atto di avere svolto l'indagine sul nucleo familiare ed hanno concluso nei seguenti termini:
“si ritiene che il contesto abitativo e familiare del padre della minore sia adeguato e funzionale al soddisfacimento delle esigenze di crescita, educative ed affettive della minore. Il signor ha offerto una lettura degli eventi con la ex compagna che non fanno ritenere Pt_1 ci siano da parte sua pregiudizi o condizionamenti e appare molto libera nel parlare Per_1 della madre e nel decidere le modalità in cui mantenere il rapporto con la mamma”.
Nella relazione depositata dai Servizi Sociali del comune di Fiumicino in data 11 giugno 2025 è risultato che la madre ha svolto due incontri con modalità protette con la figlia, la quale ha partecipato al primo incontro manifestando alla madre i motivi per cui non intendeva vederla mentre il secondo non si è svolto per il disagio della figlia ad incontrare la resistente e dunque non è stato possibile proseguire, allo stato, gli incontri.
Dalla relazione della dott.ssa , psicologa presso cui è in terapia Pt_3
depositata dal difensore della ricorrente, risulta che la figlia presenta Per_1 delle fragilità emotive e risente della conflittualità tra i genitori ponendosi in posizione di contrasto e di rifiuto nei confronti della made e dei familiari dal lato materno. La psicoterapeuta ha proposto la prosecuzione del percorso di psicoterapia per la minore ritenendo anche necessario un percorso di parent training con entrambi i genitori per migliore il loro dialogo per favorire la graduale ripresa della frequentazione madre figlia.
6 In merito alle statuizioni economiche deve rilevarsi che il ricorrente ha dichiarato di essere dipendente turnista e di percepire uno stipendio mensile di circa 1.200,00 euro, di convivere con la nuova compagna da cui ha avuto un figlio nel 2020, di pagare un affitto con un canone di euro 650,00 al mese, ed essere gravato da un finanziamento con rata mensile di euro 190,00.
Dalla documentazione reddituale depositata a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è risultato un reddito lordo dichiarato per l'anno
2024 di euro 21.783,00 per l'anno 2023 di euro 17.733,00 e per l'anno 2022 di euro 18.455,00 e per l'anno 2021 di euro 17.988,00 dagli estratti dei conti correnti risultano confermate le dichiarazioni rese in merito alla situazione reddituale e patrimoniale e finanziamenti di 190,00 euro con , Parte_4
90,00 euro con , 18,00 euro con e 52,00 euro per la rata Parte_4 CP_2 mensile della polizza r.c. auto.
La resistente ha dichiarato di essere dipendente turnista part-time a 24 ore settimanali e percepire uno stipendio mensile di circa 1.000,00 euro, di abitare presso l'abitazione dei propri genitori a Roma contribuendo alle spese abitative con il versamento della somma di euro 600,00 mensili per partecipare alle spese ordinarie ed avere in corso due finanziamenti per complessivi euro
230,00 mensili.
Dai documenti depositati è emerso che la resistente ha dichiarato redditi lordi per l'anno 2024 di euro 16.412,00 per l'anno 2023 di euro 15.370,00 e per l'anno 2022 di euro 15.379,00 con un finanziamento di circa 200,00 euro mensili. Dagli estratti dei conti correnti risultano saltuari versamenti in contanti non ricorrenti per somme da 130,00 euro a 400,00 euro oltre alla percezione dello stipendio.
Alla luce della ricostruita situazione reddituale e tenuto conto che il padre si occupa, allo stato, in maniera assolutamente prevalente delle esigenze ordinarie della figlia deve essere disposto un assegno di mantenimento mensile a carico della sig.ra di euro 250,00 mensili con decorrenza dal giorno CP_1
10 di ciascun mese ed aggiornamento annuale Istat, fermo restando che le spese straordinarie devono corrisposte dalle parti al 50% tra le parti secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma. Anche
l'assegno unico deve seguire la disciplina legislativa che prevede che lo stesso venga percepito in quote eguali tra i genitori in caso di affidamento condiviso
7 del figlio.
Spese di lite compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.A.C. n. 391 dell'anno 2024, così decide:
1) dispone l'affidamento condiviso della figlia di con Per_1 Pt_1 collocamento presso l'abitazione paterna;
2) dispone che la sig.ra corrisponda un assegno di Controparte_1 mantenimento mensile al sig. ed a favore della figlia di euro Parte_1
250,00 mensili entro il giorno 10 di ciascun mese e con decorrenza dalla pubblicazione del presente decreto ed aggiornamento Istat, fermo restando che le spese straordinarie devono essere corrisposte dalle parti al 50% secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia;
3) dispone che l'assegno unico familiare sia percepito in quote uguali dalle parti;
4) dispone che la madre possa incontrare la figlia liberamente tenendo conto della volontà della minore – che dovrà proseguire il percorso di sostegno psicologico – e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia;
5) invita le parti ad intraprendere un percorso di parent training e fare proseguire per la figlia il percorso di sostegno psicologico;
6) conferma nel resto le disposizioni del decreto n. 30778/2017 del 27.11.2017
(RGN 4258/2017) del Tribunale di Roma;
7) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 24 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
8 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 391 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Castagnola, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nata a [...] il [...] e ivi residente, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Stefano Stramaccioni, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.02.2024, tempestivamente e
1 ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale la Parte_1 modifica del decreto n. 30778/2017 emesso dal Tribunale di Roma con cui era stato disposto l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia Per_1 nata il [...] dalla relazione more uxorio con disponendo Controparte_1 il collocamento presso il padre – essendosi la figlia già trasferita nel mese di dicembre 2022 - e la revoca del mantenimento da corrispondere alla resistente a beneficio della figlia.
Il ricorrente ha dedotto a sostegno della propria richiesta:
- che con decreto n. 30778/2017 del 27.11.2017 (RGN 4258/2017) del
Tribunale di Roma era stato disposto, a ratifica dell'accordo depositato dalle parti, l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre ed un assegno di mantenimento a favore della minore di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Roma ed assegno unico a favore esclusivo della resistente;
- che nel mese di dicembre del 2022 la figlia aveva espresso la Per_1 volontà di volersi trasferire presso l'abitazione del padre;
- che tale richiesta era stata accolta dai genitori, che avevano provveduto di comune accordo ad iscrivere la figlia all'I.C. Porto Romano di Fiumicino, scuola limitrofa all'abitazione paterna, per l'anno scolastico 2023/24;
- che la figlia, in seguito, aveva manifestato netto rifiuto ad incontrare la madre ed i genitori si erano congiuntamente rivolti alla dott.ssa al Parte_2 fine di fare effettuare un percorso di sostegno psicologico alla minore;
- che, rispetto all'epoca del decreto del 27.11.2017, le condizioni familiari, patrimoniali ed economiche delle parti si erano modificate in quanto il ricorrente aveva avuto nel 2020 un figlio nato da altra relazione sentimentale e i suoi redditi erano rimasti invariati mentre la resistente, che prima abitava in una casa in affitto, si era trasferita dai propri genitori;
- che nonostante il tentativo di depositare un accordo di negoziazione assistita non era stato possibile raggiungere una intesa tra le parti.
Si è costituita in data 28.04.2024 la resistente, la quale ha dedotto:
- che nell'ultimo anno e mezzo la figlia aveva incontrato la Per_1 madre in circa dieci occasioni e per poche ore;
2 - che la figlia era andata presso lo sportello di ascolto della scuola ed aveva iniziato un percorso di sostegno psicologico;
che la resistente stava tentando di reperire un'abitazione a Fiumicino per avvicinarsi alla figlia e non allontanarla dal contesto in cui la medesima è cresciuta negli ultimi anni.
Tutto ciò premesso la resistente ha richiesto: “Ai sensi dell'art. 473 bis.6
c.p.c., procedere all'ascolto urgente della minore e assumere le sommarie informazioni sulle cause del rifiuto ad intrattenere rapporti con la madre. - Ai sensi dell'art. 473 bis.15 29
c.p.c., non opponendosi alla revisione delle condizioni di cui al decreto n. 30778/2017 del
27.11.2017 – R.G. n. 4258/2017 del Tribunale di Roma, disporre: - l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e trasferimento della residenza anagrafica della minore presso l'abitazione paterna, con diritti di visita materni Per_1 liberi, nell'interesse della minore e, in considerazione delle attività scolastiche, extrascolastiche
e relazionali;
- disporre altresì un al mantenimento per la figlia da parte della madre quantificato in euro 100,00 mensile, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da corrispondere in favore del padre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT a decorrere dal secondo anno;
- disporre le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come Protocollo sulle spese straordinarie tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli avvocati di
Roma del 2014”.
All' udienza del 31 maggio 2025 il Giudice, ritenuto che non sussistessero i presupposti per disporre provvedimenti ex art. 473 bis. 15 c.p.c., ha proceduto all'audizione delle parti e, all'esito, ha emesso i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c. disponendo:
- l'affidamento condiviso della figlia di con collocamento Per_1 Pt_1 presso l'abitazione paterna;
- la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del sig. Parte_1
a far data dal mese di marzo 2024, ossia dalla domanda giudiziale,
[...] disponendo che la sig.ra corrisponda un assegno di Controparte_1 mantenimento mensile al padre ed a favore della figlia di euro 150,00 mensili entro il giorno 5 di ciascun mese e con decorrenza dal mese di marzo 2024 ed aggiornamento Istat, fermo restando che le spese straordinarie devono essere corrisposte dalle parti al 50%;
- visto l'art. 473 bis. 6 c.p.c. ritenuto necessario disporre l'audizione della figlia minore con assistenza di uno psicologo, con valutazione all'esito Per_1
3 su una eventuale CTU psicologica, al fine di riavviare la frequentazione della minore con la madre;
- il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali del
Comune di Fiumicino con effettuazione di colloqui con i genitori e accertando le condizioni di vita dei nuclei familiari paterno e materno e della minore, con deposito di una relazione entro il 10 settembre 2024.
All'udienza del 18 settembre 2024 è stata sentita la figlia delle parti la quale ha dichiarato alla presenza del Giudice e della psicologa Per_1 dott.ssa Francesca Corallo in servizio presso la ASL Roma 4: “Frequento il primo liceo classico a Maccarese presso la scuola Leonardo Da Vinci. Non faccio sport. Mi trovo bene a scuola anche se ho iniziato da pochi giorni. Non ho compagni che già conoscevo. Avevo scelto scienze umane ma la vicepreside mi ha detto che l'indirizzo classico si avvicinava molto
e me lo ha consigliato. Ho fatto boxe e nuoto in passato. Non faccio sport perché non mi va in questo periodo. Vivo con mio padre e la compagna di mio padre e mio fratello che ha 4 anni che è loro figlio. Mio fratello si chiama e i rapporti con lui sono buoni e ci gioco. Per_2
Con mio padre mi trovo molto bene, parliamo tanto mi dà consigli e mi accompagna a scuola anche se di solito vado con la navetta. Mi segue anche un poco per i compiti. Ho un bellissimo rapporto con la compagna di mio padre e anche lei mi dà molti consigli e mi aiuta. Abbiamo anche fatto dei viaggi. insieme. Stanno insieme da 9 anni. Vedo mia madre quando me la sento ma non in maniera regolare o con giorni prestabiliti. L'ultima volta che l'ho vista era intorno all'inizio di agosto di quest'anno. Quest'estate ho trascorso un paio di giorni con mia madre ma non ho dormito da lei. Non pernotto con mia madre da circa un anno e mezzo.
Quando i miei genitori si sono lasciati sono rimasta a vivere con mia madre. Da mia madre non mi sentivo protetta nel senso che lei spingeva sul fatto che dovevo stare con i ragazzi e se dovevo uscire mi dicevano “ti rubano” e non c'era fiducia. Non ero molto libera e non avevo amici. Mia madre aveva un migliore amico che aveva dei figli e mia madre mi ha fatto dormire con questo ragazzo. Lui aveva 15 anni ed io ne avevo 12. Non potevo giocare perché altrimenti rovinavo il parquet a mia nonna. Mia madre vive con i suoi genitori. Mia nonna si metteva sempre in mezzo e mia madre le dava retta. Attualmente non sento mia nonna. In quel periodo vedevo mio padre due giorni la settimana ed i weekend alternati. Mi sono trasferita da mio padre il 25 dicembre 2022. Stavo molto meglio con mio padre e ho deciso di rimanere con lui. Da dicembre 2022 non ho più dormito da mia madre. Lei a volte me lo chiedeva ma io rifiutavo. Non me la sentivo di rimanere a dormire a casa sua. Ho uno psicologo che mi ha trovato mio padre. Ho chiesto io di avere una psicologa. Mia madre sa che vado dalla psicologa. Una volta abbiamo fatto un incontro con mio padre ed altra volta 4 con mia madre. Vado dalla psicologa da qualche mese e vado una volta alla settimana. La dott.ssa si chiama e mi trovo bene con lei perché penso che mi capisca. In Parte_3 questo momento non me la sento di riprendere la frequentazione con mia madre. Tutti i giorni ci sentiamo e ci scriviamo dei messaggi. Mi chiama sempre lei. Quando dico che non me la sento è perché ho tanta rabbia nei suoi confronti legato a quello che ho raccontato. Mia madre vive con i genitori ed aveva un compagno ma non so se stanno ancora insieme. Stiamo lavorando con la psicologa su questi argomenti. Voglio aggiungere che quando vedevo mia madre lei mi parlava di cose sue, ossia che si era rifatta il seno e lei ed i nonni dicevano che non avevano soldi. Con mia madre andavamo spesso al centro commerciale o dal parrucchiere.
Mi raccontava le cose delle se amiche che non mi interessavano o uscivamo con le sue amiche invece che uscire con le mie amiche. Non potevo continuare in questo modo. Dai miei nonni dormivo con mia madre. Adesso da mio padre ho una mia camera.”
All'esito dell'udienza il Giudice ha disposto una indagine socio ambientale da parte dei Servizi Sociali di Roma Municipio IX sul nucleo materno nonché sulle condizioni ed idoneità dell'abitazione dove risiede la sig.ra da depositare entro il 5 gennaio 2025 ed, a parziale Controparte_1 modifica dei provvedimenti vigenti e su richiesta del difensore della resistente, ha previsto che il versamento del mantenimento da parte della madre a favore della figlia venga effettuato entro il giorno 10 di ciascun mese, rinviando per esame della relazione dei Servizi Sociali di Roma Municipio IX all'udienza del
10 gennaio 2025 ore 13,30.
All'udienza del 10 gennaio 2025 dopo avere sentito i difensori delle parti, il Giudice delegato ha richiesto una relazione di aggiornamento da parte dei
Servizi Sociali di Fiumicino con mandato di attivare gli interventi necessari al fine di agevolare la ripresa della frequentazione madre figlia, nel rispetto del benessere psicofisico della minore da depositare entro il 10 giugno 2025 ed ha disposto che le parti depositino dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata autenticata, dichiarazioni dei redditi, buste paga e estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie degli ultimi tre anni, qualora non già in atti, entro il 10 giugno 2025 con richiesta ai difensori delle parti di deposito di una relazione da parte della dott.ssa in merito all'andamento del Pt_3 percorso psicologico della figlia (numero di incontri, frequenza etc.) eventualmente anche senza i contenuti terapeutici da depositare entro il 10 giugno 2025 rinviando decisione all'udienza del 10 ottobre 2025 ore 11,00 ed assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. In tale udienza è 5 comparso esclusivamente il difensore della ricorrente che si è riportata alle comparse conclusione depositate ed ha richiesto la rimessione della causa al
Collegio.
Il Collegio ritiene che vadano ratificati i provvedimenti assunti in corso di causa dal Giudice delegato in merito all'affidamento condiviso ed al collocamento presso l'abitazione paterna della figlia – preso atto della Per_1 richiesta concorde dei difensori e della volontà manifestata dalla minore in sede di audizione – dovendosi tenere in conto che gli incontri tra madre e figlia sono stati sospesi per il rifiuto e la situazione di stress ed ansia della figlia ad incontrare la madre. Devono tuttavia essere disposti gli interventi necessari ai fini della ripresa della frequentazione della madre con la figlia come suggerito dagli assistenti sociali e dalla psicoterapeuta dott.ssa . Pt_3
Va evidenziato che i Servizi Sociali territorialmente competenti hanno depositato, in data 16/09/2024, una relazione con cui hanno dato atto di avere svolto l'indagine sul nucleo familiare ed hanno concluso nei seguenti termini:
“si ritiene che il contesto abitativo e familiare del padre della minore sia adeguato e funzionale al soddisfacimento delle esigenze di crescita, educative ed affettive della minore. Il signor ha offerto una lettura degli eventi con la ex compagna che non fanno ritenere Pt_1 ci siano da parte sua pregiudizi o condizionamenti e appare molto libera nel parlare Per_1 della madre e nel decidere le modalità in cui mantenere il rapporto con la mamma”.
Nella relazione depositata dai Servizi Sociali del comune di Fiumicino in data 11 giugno 2025 è risultato che la madre ha svolto due incontri con modalità protette con la figlia, la quale ha partecipato al primo incontro manifestando alla madre i motivi per cui non intendeva vederla mentre il secondo non si è svolto per il disagio della figlia ad incontrare la resistente e dunque non è stato possibile proseguire, allo stato, gli incontri.
Dalla relazione della dott.ssa , psicologa presso cui è in terapia Pt_3
depositata dal difensore della ricorrente, risulta che la figlia presenta Per_1 delle fragilità emotive e risente della conflittualità tra i genitori ponendosi in posizione di contrasto e di rifiuto nei confronti della made e dei familiari dal lato materno. La psicoterapeuta ha proposto la prosecuzione del percorso di psicoterapia per la minore ritenendo anche necessario un percorso di parent training con entrambi i genitori per migliore il loro dialogo per favorire la graduale ripresa della frequentazione madre figlia.
6 In merito alle statuizioni economiche deve rilevarsi che il ricorrente ha dichiarato di essere dipendente turnista e di percepire uno stipendio mensile di circa 1.200,00 euro, di convivere con la nuova compagna da cui ha avuto un figlio nel 2020, di pagare un affitto con un canone di euro 650,00 al mese, ed essere gravato da un finanziamento con rata mensile di euro 190,00.
Dalla documentazione reddituale depositata a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è risultato un reddito lordo dichiarato per l'anno
2024 di euro 21.783,00 per l'anno 2023 di euro 17.733,00 e per l'anno 2022 di euro 18.455,00 e per l'anno 2021 di euro 17.988,00 dagli estratti dei conti correnti risultano confermate le dichiarazioni rese in merito alla situazione reddituale e patrimoniale e finanziamenti di 190,00 euro con , Parte_4
90,00 euro con , 18,00 euro con e 52,00 euro per la rata Parte_4 CP_2 mensile della polizza r.c. auto.
La resistente ha dichiarato di essere dipendente turnista part-time a 24 ore settimanali e percepire uno stipendio mensile di circa 1.000,00 euro, di abitare presso l'abitazione dei propri genitori a Roma contribuendo alle spese abitative con il versamento della somma di euro 600,00 mensili per partecipare alle spese ordinarie ed avere in corso due finanziamenti per complessivi euro
230,00 mensili.
Dai documenti depositati è emerso che la resistente ha dichiarato redditi lordi per l'anno 2024 di euro 16.412,00 per l'anno 2023 di euro 15.370,00 e per l'anno 2022 di euro 15.379,00 con un finanziamento di circa 200,00 euro mensili. Dagli estratti dei conti correnti risultano saltuari versamenti in contanti non ricorrenti per somme da 130,00 euro a 400,00 euro oltre alla percezione dello stipendio.
Alla luce della ricostruita situazione reddituale e tenuto conto che il padre si occupa, allo stato, in maniera assolutamente prevalente delle esigenze ordinarie della figlia deve essere disposto un assegno di mantenimento mensile a carico della sig.ra di euro 250,00 mensili con decorrenza dal giorno CP_1
10 di ciascun mese ed aggiornamento annuale Istat, fermo restando che le spese straordinarie devono corrisposte dalle parti al 50% tra le parti secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma. Anche
l'assegno unico deve seguire la disciplina legislativa che prevede che lo stesso venga percepito in quote eguali tra i genitori in caso di affidamento condiviso
7 del figlio.
Spese di lite compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.A.C. n. 391 dell'anno 2024, così decide:
1) dispone l'affidamento condiviso della figlia di con Per_1 Pt_1 collocamento presso l'abitazione paterna;
2) dispone che la sig.ra corrisponda un assegno di Controparte_1 mantenimento mensile al sig. ed a favore della figlia di euro Parte_1
250,00 mensili entro il giorno 10 di ciascun mese e con decorrenza dalla pubblicazione del presente decreto ed aggiornamento Istat, fermo restando che le spese straordinarie devono essere corrisposte dalle parti al 50% secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia;
3) dispone che l'assegno unico familiare sia percepito in quote uguali dalle parti;
4) dispone che la madre possa incontrare la figlia liberamente tenendo conto della volontà della minore – che dovrà proseguire il percorso di sostegno psicologico – e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia;
5) invita le parti ad intraprendere un percorso di parent training e fare proseguire per la figlia il percorso di sostegno psicologico;
6) conferma nel resto le disposizioni del decreto n. 30778/2017 del 27.11.2017
(RGN 4258/2017) del Tribunale di Roma;
7) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 24 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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