CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4377 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 2188/2021 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 04.06.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Inferiore il 01.01.1949, e (C.F.: Parte_2
, nato a [...] il [...], C.F._2 rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti Antonio D'Auria (C.F.: ), C.F._3
(C.F.: e (C.F.: Parte_3 C.F._4 Parte_4
, con i quali elettivamente domiciliano in Napoli C.F._5 alla via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone ricorrenti
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notar di Ischia del 10.05.2017 rep. n. 31575 e racc. Per_1
n. 14430, dall'avv. Guido Maria Talarico (C.F.: ) C.F._6 dell'Avvocatura Regionale, con il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via S. Lucia n. 81 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso notificato in data 21.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 14.07.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la , affinché, previo Controparte_1 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione dell'alveo avvenuta il 29.10.2015, venga Controparte_2 condannata a risarcire in loro favore tutti danni subiti.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno rappresentato:
- di essere comproprietari del terreno riportato al foglio 8 particella n.
290 di are 18.20, del terreno riportato al foglio 10 particelle nn. 354,
357, 359 di are 29.09 e del fabbricato riportato al foglio 10 particella n. 2 sub 1 e 2, tutti siti in Nocera Inferiore (SA) alla “località Cicalese –
San Mauro”;
- che, a causa dell'esondazione dell'alveo avvenuta Controparte_2 in data 29.10.2015, i predetti fondi furono sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti dallo stesso esondati;
-- che, con ordinanza n. 84 del 30.10.2015, il sindaco di Nocera
Inferiore stabilì il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati;
- che l'inondazione causò ingenti danni ai fondi, provocando la distruzione di tutte le colture in atto e il deposito sui terreni di sostanze nocive;
- che, per ripristinare lo status quo ante, fu necessario effettuare un'approfondita risistemazione agraria dei fondi de quibus;
-- che, in particolare: “L'Alveo , ubicato nel bacino Controparte_2 idrografico regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (cfr. pagina 3 del ricorso); -- che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla CP_1
in quanto tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e
[...] straordinaria dell'alveo.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto: “Voglia l'On.le
Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della responsabilità esclusiva della nel verificarsi dell'evento per cui è Controparte_1 causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T. –
a pagare ai ricorrenti i danni subiti, per la perdita degli alberi periti (n.
18 alberi di loti), nonché delle colture danneggiate (ortaggi, frutti di loto ed agrumi), nonché per il per i danni ai terreni ed annessi ed al piazzale (imbrattamento da melma), il tutto in misura di ½ ciascuno per ognuno dei ricorrenti, nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da determinarsi, ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP
Arch. nei suoi elaborati versati in atti, con PE rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (29 ottobre 2015) fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, comprese CPA ed IVA il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'Auria
Antonio, e , antistatari, all'uopo l'avv. Parte_3 Parte_4
Antonio D'Auria dichiara di rinunciare alla propria quota di attribuzione in favore degli avvocati e , ai quali, pertanto, Pt_3 Parte_4 potrà essere attribuito l'intero in misura di ½ ciascuno”.
…
Con comparsa depositata in data 18.04.2023, si è costituita la CP_1
depositando documentazione a sostegno dell'infondatezza
[...] del ricorso ma non articolando nessuna specifica eccezione.
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nocera Inferiore, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 02.05.2023 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 04.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno alle colture, risulta provata dalle dichiarazioni di successione di e di A_
, allegate alla perizia di parte, nonché dalla prova per NA testi.
Tale circostanza legittima i ricorrenti ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, attenendo al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016).
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, va osservato che i testimoni escussi (il perito e PE
) hanno confermato che in data 29.10.2015 l'alveo Testimone_1
Comune è esondato, andando ad invadere tutti i fondi CP_2 circostanti, compresi quelli coltivati dai ricorrenti.
Nello specifico, i testi hanno anche dichiarato:
- che i ricorrenti erano proprietari dei fondi indicati in ricorso;
- che, in particolare, sul fondo in via Pascoli venivano coltivati alberi di loto e sul fondo di via Roco venivano coltivati l'orto familiare e altri alberi da frutto e che, a causa dell'esondazione, i frutti e il raccolto sono marciti;
- che, a causa dell'esondazione, fu necessario effettuare varie attività di ripristino dei terreni;
- che l'alveo Comune all'epoca dei fatti si presentava in stato CP_2 di cattiva manutenzione e invaso da vegetazione incontrollata. Tanto chiarito, occorre accertare se la convenuta Controparte_1 possa o meno essere ritenuta ente preposto alla custodia e manutenzione del corso d'acqua in questione.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto l'esclusiva responsabilità della , in quanto tenuta alla manutenzione e alla Controparte_1 custodia del corso d'acqua.
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché l'alveo non è un'opera idraulica ai sensi del Controparte_2
R.D. n. 523/1904, ma un'opera di bonifica, ai sensi del R.D. n.
215/1933 (cfr. ex multis le pronunce rese nei giudizi nn. 146/09,
58/10, 60/10, 138/10 e 58/11 R.G.A.C.), alla compete CP_1
l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio.
Pertanto, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che va applicato nella fattispecie de qua l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da CP_1 corsi d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, l'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018), non sussistente nel caso di specie.
Risulta, invece, accertato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte.
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali, deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte PE
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
[...]
Va, infatti, che in linea generale la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova. Pertanto, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto. Tuttavia, resta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, come nel caso di specie, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione
(cfr. Cass. n. 4437/1997).
Il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi subiti dai ricorrenti in € 28.918,50, distinguendo i danni subiti da ciascun terreno ed indicando le singole voci di danno, come segue:
A) per il terreno riportato al foglio 8, particella n. 290
- € 5.630,40 per la perdita della produzione di loto su n. 102 alberi;
- € 1.080,00 per perdita di n. 18 alberi e reimpianto di nuove piante;
- € 3.717,00 per disinfestazione e zappatura terreni;
- € 1.097,40 per fresatura del terreno con motocoltivatore;
- € 1.026,60 per erpicatura manuale;
B) Per il terreno riportato al foglio 10, particelle nn. 354, 357 e 359
- € 1.105,00 per la perdita delle coltivazioni destinate ad orto familiare;
- € 425,60 per la perdita della produzione di agrumi su n. 28 alberi;
- € 4.636,80 per la perdita della produzione di loto su n. 84 alberi;
- € 6.108,90 per disinfestazione e zappatura terreno;
- € 1.803,58 per fresatura terreno con motocoltivatore;
- € 1.687,22 per erpicatura manuale;
- € 600,00 per pulizia del piazzale.
Orbene, con riguardo ai danni alle colture e in particolare per le voci perdita della produzione di loto su n. 102 alberi (di cui alla lett. A), perdita della produzione di agrumi su n. 28 alberi e perdita della produzione di loto su n. 84 alberi (di cui alla lett. B), si osserva che i frutti di loto e di agrumi non si trovano vicino sul terreno ma ovviamente sui relativi alberi da frutto e quindi sono posti ad una certa altezza dal medesimo, per cui è inverosimile che siano marciti a causa dell'allagamento.
Pertanto, deve ritenersi che l'ordinanza sindacale (allegata alla perizia di parte), con cui è stato stabilito il divieto di raccolta e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti dai terreni alluvionati in data 29.10.2015 ai fini della tutela della salute pubblica, non interessi le produzioni di alberi come quelli di loto e di agrumi, verosimilmente non contaminabili da sostanze nocive e inquinanti derivanti dalla inondazione de qua.
Per tali ragioni, nulla può essere riconosciuto per i danni alle colture.
Inoltre, con riferimento alla voce di danno consistente nella perdita di n. 18 alberi e nel reimpianto di nuove piante, va osservato che i ricorrenti non hanno provato che l'allagamento del terreno abbia causato l'asfissia delle radici e la conseguente morte dei medesimi, né vi è alcun documento che attesti l'eventuale sradicamento delle piante e le modalità del loro smaltimento.
Di guisa che anche per tale voce di danno nulla è dovuto.
Per quanto concerne la voce di danno relativa alla perdita delle coltivazioni destinate a orto familiare, si rileva che i ricorrenti non hanno dimostrato che le colture danneggiate occupavano precisamente l'estensione territoriale indicata dal perito nella consulenza tecnica e né hanno indicato con precisione le coltivazioni ivi presenti sia con riguardo alla quantità che alla tipologia.
A ciò si aggiunga che nelle deposizioni testimoniali nessuno dei testi ha fatto riferimento a danni subiti dall'orto familiare dei ricorrenti. Pertanto, diversamente opinando, si perverrebbe ad una determinazione del danno assolutamente aleatoria.
Con riguardo ai danni ai terreni, deve osservarsi che per le operazioni di disinfestazione, di fresatura e di erpicatura manuale, il perito ha applicato i parametri indicati nel Prezziario OOPP della CP_1 dell'anno 2015 ma, al contempo, i ricorrenti non hanno
[...] depositato documentazione contabile attestante l'esborso sostenuto per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, hanno provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
Pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 60%.
Va, infine, dato atto che la richiesta di risarcimento dei danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
Per mera completezza, va ribadito che, in continuità con l'orientamento espresso già da questo Trap (es. sent. n. 4823/2015) e da altri Trap (es. Trap Milano in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
Pertanto, la risarcibilità dell'eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro del tutto scollegata da un rapporto di lavoro.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione dell'alveo avvenuta in data Controparte_2
29.10.2015, la somma complessiva di € 6.416,26 (risultante dalla somma di € 1.486,80 per disinfestazione, € 438,96 per fresatura ed €
410,64 per erpicatura per il terreno di cui al foglio 8, particella n. 290,
€ 2.443,56 per disinfestazione, € 721,43 per fresatura, € 674,89 per erpicatura, ed € 240,00 per pulizia piazzale per il terreno di cui al foglio 10, particelle nn. 354, 357 e 359, tutti importi ridotti del 60% rispetto a quanto indicato dal ctp), di cui € 3.208,13 in favore di ed € 3.208,13 in favore di . Parte_2 Parte_1 Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(01.12.2016) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà, con distrazione della quota spettante al terzo difensore Antonio
D'Auria in favore degli avvocati e , stante la Pt_3 Parte_4 dichiarazione da parte di Antonio D'Auria di rinunciare ai propri onorari a favore dei difensori che chiedono la distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione Controparte_1 ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dai ricorrenti e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 nella misura di € 3.208,13 e in favore di nella Parte_2 misura di € 3.208,13, oltre rivalutazione monetaria dalla data della perizia di parte (01/12/2016) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 1.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e Parte_3 Pt_4
nella misura della metà ciascuno;
dichiara compensata la
[...] residua metà;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 04.06.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 2188/2021 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 04.06.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Inferiore il 01.01.1949, e (C.F.: Parte_2
, nato a [...] il [...], C.F._2 rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti Antonio D'Auria (C.F.: ), C.F._3
(C.F.: e (C.F.: Parte_3 C.F._4 Parte_4
, con i quali elettivamente domiciliano in Napoli C.F._5 alla via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone ricorrenti
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notar di Ischia del 10.05.2017 rep. n. 31575 e racc. Per_1
n. 14430, dall'avv. Guido Maria Talarico (C.F.: ) C.F._6 dell'Avvocatura Regionale, con il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via S. Lucia n. 81 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso notificato in data 21.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 14.07.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la , affinché, previo Controparte_1 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione dell'alveo avvenuta il 29.10.2015, venga Controparte_2 condannata a risarcire in loro favore tutti danni subiti.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno rappresentato:
- di essere comproprietari del terreno riportato al foglio 8 particella n.
290 di are 18.20, del terreno riportato al foglio 10 particelle nn. 354,
357, 359 di are 29.09 e del fabbricato riportato al foglio 10 particella n. 2 sub 1 e 2, tutti siti in Nocera Inferiore (SA) alla “località Cicalese –
San Mauro”;
- che, a causa dell'esondazione dell'alveo avvenuta Controparte_2 in data 29.10.2015, i predetti fondi furono sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti dallo stesso esondati;
-- che, con ordinanza n. 84 del 30.10.2015, il sindaco di Nocera
Inferiore stabilì il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati;
- che l'inondazione causò ingenti danni ai fondi, provocando la distruzione di tutte le colture in atto e il deposito sui terreni di sostanze nocive;
- che, per ripristinare lo status quo ante, fu necessario effettuare un'approfondita risistemazione agraria dei fondi de quibus;
-- che, in particolare: “L'Alveo , ubicato nel bacino Controparte_2 idrografico regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (cfr. pagina 3 del ricorso); -- che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla CP_1
in quanto tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e
[...] straordinaria dell'alveo.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto: “Voglia l'On.le
Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della responsabilità esclusiva della nel verificarsi dell'evento per cui è Controparte_1 causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T. –
a pagare ai ricorrenti i danni subiti, per la perdita degli alberi periti (n.
18 alberi di loti), nonché delle colture danneggiate (ortaggi, frutti di loto ed agrumi), nonché per il per i danni ai terreni ed annessi ed al piazzale (imbrattamento da melma), il tutto in misura di ½ ciascuno per ognuno dei ricorrenti, nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da determinarsi, ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP
Arch. nei suoi elaborati versati in atti, con PE rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (29 ottobre 2015) fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, comprese CPA ed IVA il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'Auria
Antonio, e , antistatari, all'uopo l'avv. Parte_3 Parte_4
Antonio D'Auria dichiara di rinunciare alla propria quota di attribuzione in favore degli avvocati e , ai quali, pertanto, Pt_3 Parte_4 potrà essere attribuito l'intero in misura di ½ ciascuno”.
…
Con comparsa depositata in data 18.04.2023, si è costituita la CP_1
depositando documentazione a sostegno dell'infondatezza
[...] del ricorso ma non articolando nessuna specifica eccezione.
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nocera Inferiore, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 02.05.2023 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 04.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno alle colture, risulta provata dalle dichiarazioni di successione di e di A_
, allegate alla perizia di parte, nonché dalla prova per NA testi.
Tale circostanza legittima i ricorrenti ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, attenendo al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016).
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, va osservato che i testimoni escussi (il perito e PE
) hanno confermato che in data 29.10.2015 l'alveo Testimone_1
Comune è esondato, andando ad invadere tutti i fondi CP_2 circostanti, compresi quelli coltivati dai ricorrenti.
Nello specifico, i testi hanno anche dichiarato:
- che i ricorrenti erano proprietari dei fondi indicati in ricorso;
- che, in particolare, sul fondo in via Pascoli venivano coltivati alberi di loto e sul fondo di via Roco venivano coltivati l'orto familiare e altri alberi da frutto e che, a causa dell'esondazione, i frutti e il raccolto sono marciti;
- che, a causa dell'esondazione, fu necessario effettuare varie attività di ripristino dei terreni;
- che l'alveo Comune all'epoca dei fatti si presentava in stato CP_2 di cattiva manutenzione e invaso da vegetazione incontrollata. Tanto chiarito, occorre accertare se la convenuta Controparte_1 possa o meno essere ritenuta ente preposto alla custodia e manutenzione del corso d'acqua in questione.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto l'esclusiva responsabilità della , in quanto tenuta alla manutenzione e alla Controparte_1 custodia del corso d'acqua.
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché l'alveo non è un'opera idraulica ai sensi del Controparte_2
R.D. n. 523/1904, ma un'opera di bonifica, ai sensi del R.D. n.
215/1933 (cfr. ex multis le pronunce rese nei giudizi nn. 146/09,
58/10, 60/10, 138/10 e 58/11 R.G.A.C.), alla compete CP_1
l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio.
Pertanto, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che va applicato nella fattispecie de qua l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da CP_1 corsi d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, l'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018), non sussistente nel caso di specie.
Risulta, invece, accertato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte.
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali, deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte PE
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
[...]
Va, infatti, che in linea generale la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova. Pertanto, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto. Tuttavia, resta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, come nel caso di specie, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione
(cfr. Cass. n. 4437/1997).
Il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi subiti dai ricorrenti in € 28.918,50, distinguendo i danni subiti da ciascun terreno ed indicando le singole voci di danno, come segue:
A) per il terreno riportato al foglio 8, particella n. 290
- € 5.630,40 per la perdita della produzione di loto su n. 102 alberi;
- € 1.080,00 per perdita di n. 18 alberi e reimpianto di nuove piante;
- € 3.717,00 per disinfestazione e zappatura terreni;
- € 1.097,40 per fresatura del terreno con motocoltivatore;
- € 1.026,60 per erpicatura manuale;
B) Per il terreno riportato al foglio 10, particelle nn. 354, 357 e 359
- € 1.105,00 per la perdita delle coltivazioni destinate ad orto familiare;
- € 425,60 per la perdita della produzione di agrumi su n. 28 alberi;
- € 4.636,80 per la perdita della produzione di loto su n. 84 alberi;
- € 6.108,90 per disinfestazione e zappatura terreno;
- € 1.803,58 per fresatura terreno con motocoltivatore;
- € 1.687,22 per erpicatura manuale;
- € 600,00 per pulizia del piazzale.
Orbene, con riguardo ai danni alle colture e in particolare per le voci perdita della produzione di loto su n. 102 alberi (di cui alla lett. A), perdita della produzione di agrumi su n. 28 alberi e perdita della produzione di loto su n. 84 alberi (di cui alla lett. B), si osserva che i frutti di loto e di agrumi non si trovano vicino sul terreno ma ovviamente sui relativi alberi da frutto e quindi sono posti ad una certa altezza dal medesimo, per cui è inverosimile che siano marciti a causa dell'allagamento.
Pertanto, deve ritenersi che l'ordinanza sindacale (allegata alla perizia di parte), con cui è stato stabilito il divieto di raccolta e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti dai terreni alluvionati in data 29.10.2015 ai fini della tutela della salute pubblica, non interessi le produzioni di alberi come quelli di loto e di agrumi, verosimilmente non contaminabili da sostanze nocive e inquinanti derivanti dalla inondazione de qua.
Per tali ragioni, nulla può essere riconosciuto per i danni alle colture.
Inoltre, con riferimento alla voce di danno consistente nella perdita di n. 18 alberi e nel reimpianto di nuove piante, va osservato che i ricorrenti non hanno provato che l'allagamento del terreno abbia causato l'asfissia delle radici e la conseguente morte dei medesimi, né vi è alcun documento che attesti l'eventuale sradicamento delle piante e le modalità del loro smaltimento.
Di guisa che anche per tale voce di danno nulla è dovuto.
Per quanto concerne la voce di danno relativa alla perdita delle coltivazioni destinate a orto familiare, si rileva che i ricorrenti non hanno dimostrato che le colture danneggiate occupavano precisamente l'estensione territoriale indicata dal perito nella consulenza tecnica e né hanno indicato con precisione le coltivazioni ivi presenti sia con riguardo alla quantità che alla tipologia.
A ciò si aggiunga che nelle deposizioni testimoniali nessuno dei testi ha fatto riferimento a danni subiti dall'orto familiare dei ricorrenti. Pertanto, diversamente opinando, si perverrebbe ad una determinazione del danno assolutamente aleatoria.
Con riguardo ai danni ai terreni, deve osservarsi che per le operazioni di disinfestazione, di fresatura e di erpicatura manuale, il perito ha applicato i parametri indicati nel Prezziario OOPP della CP_1 dell'anno 2015 ma, al contempo, i ricorrenti non hanno
[...] depositato documentazione contabile attestante l'esborso sostenuto per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, hanno provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
Pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 60%.
Va, infine, dato atto che la richiesta di risarcimento dei danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
Per mera completezza, va ribadito che, in continuità con l'orientamento espresso già da questo Trap (es. sent. n. 4823/2015) e da altri Trap (es. Trap Milano in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
Pertanto, la risarcibilità dell'eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro del tutto scollegata da un rapporto di lavoro.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione dell'alveo avvenuta in data Controparte_2
29.10.2015, la somma complessiva di € 6.416,26 (risultante dalla somma di € 1.486,80 per disinfestazione, € 438,96 per fresatura ed €
410,64 per erpicatura per il terreno di cui al foglio 8, particella n. 290,
€ 2.443,56 per disinfestazione, € 721,43 per fresatura, € 674,89 per erpicatura, ed € 240,00 per pulizia piazzale per il terreno di cui al foglio 10, particelle nn. 354, 357 e 359, tutti importi ridotti del 60% rispetto a quanto indicato dal ctp), di cui € 3.208,13 in favore di ed € 3.208,13 in favore di . Parte_2 Parte_1 Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(01.12.2016) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà, con distrazione della quota spettante al terzo difensore Antonio
D'Auria in favore degli avvocati e , stante la Pt_3 Parte_4 dichiarazione da parte di Antonio D'Auria di rinunciare ai propri onorari a favore dei difensori che chiedono la distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione Controparte_1 ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dai ricorrenti e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 nella misura di € 3.208,13 e in favore di nella Parte_2 misura di € 3.208,13, oltre rivalutazione monetaria dalla data della perizia di parte (01/12/2016) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 1.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e Parte_3 Pt_4
nella misura della metà ciascuno;
dichiara compensata la
[...] residua metà;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 04.06.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo