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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 3191/2024 di Ruolo
Generale vertente t r a on l'avv. BERTOLI CATERINA Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Pronunciarsi la separazione dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Nulla in punto assegni di mantenimento né assegnazione della casa familiare.
Spese rifuse in caso di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 il SI. adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale dalla SI.ra . Controparte_1
Rappresentava di aver contratto matrimonio con la resistente in data 12.10.1991; che dall'unione era nata la figlia maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente; che, infine, nel corso degli anni l'affectio coniugalis era venuta
1 meno, al punto tale da rendere la convivenza intollerabile.
Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo la separazione personale, senza alcun assegno di mantenimento tra coniugi, essendo entrambi autonomi sotto il profilo reddituale e lavorativo, e senza alcun provvedimento in punto assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra le parti.
Nonostante la regolarità e tempestività della notifica, la SI.ra non si CP_1 costituiva in giudizio, né compariva personalmente all'udienza del 4.3.2025.
All'esito della prima udienza di comparizione personale avanti al giudice istruttore i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e la procuratrice del ricorrente ha discusso la causa, richiamandosi al ricorso e chiedendo l'immediato accoglimento, da parte del Collegio, delle conclusioni ivi indicate.
Orbene, ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi, giacché il tenore delle allegazioni della parte ricorrente offre la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Nulla dovrà poi essere previsto a titolo di mantenimento tra i coniugi, non essendo state svolte pretese in questo senso dalla parte ricorrente;
il comportamento processuale della parte resistente – la quale, pur notiziata del ricorso e della celebrazione dell'udienza in data 4.3.2025, non ha inteso né costituirsi né comparire personalmente avanti al giudice – è SInificativo, peraltro, di assenza di opposizione a tutte le domande svolte dal SI. e, altresì, della mancanza di specifiche Pt_1
rivendicazioni economiche sotto il profilo del mantenimento.
Infine, nulla potrà essere disposto in questa sede in punto assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra coniugi, in assenza di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Nulla per le spese di lite, come da richiesta attorea, tenuto conto della anzidetta non opposizione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
2 nato il [...] a [...] e nata a [...] Controparte_1
(UD) il 24/04/1969, nulla disponendo a titolo di mantenimento tra gli stessi ed assegnazione della casa familiare;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Vito al Torre (UD) di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n. 3 parte II serie A anno 1991);
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella camera di conSIlio del 6.3.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
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