TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/06/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 583 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DELL'11.6.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona della dott.ssa Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 583/2025 R.G.
Oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FABIO E. LO PRESTI
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.2.2025 parte ricorrente contesta la nota CP_1
del 27.11.2024 con la quale è stata richiesta la restituzione di € 2.485,90 indebitamente percepiti nell'anno 2021 per maggiorazione sociale dell'assegno sociale AS 04030988.
Ha eccepito la carenza di motivazione, la sanatoria ex art. 13 l. 412/1991 e il mancato superamento dei limiti reddituali.
L' ritualmente citato in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso variamente CP_1
argomentando.
Ha dedotto che l'indebito deriva dalle somme percepite nell'anno 2021 a titolo di indennità per la cessazione di attività commerciale, per cui è stato superato nel medesimo anno il limite di reddito personale/individuale per avere diritto alla maggiorazione sociale dell'assegno sociale.
All'odierna dell'11.6.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
La L.335-95, all' art.3 comma 6°, ha introdotto l'assegno sociale in luogo della preesistente pensione sociale. Si tratta di una prestazione, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, e cioè privi di redditi o con redditi modesti, non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
Il diritto è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge per i cittadini coniugati.
L'assegno sociale è corrisposto: in misura intera se il richiedente non possiede redditi personali, né li possiede l'eventuale coniuge;
in misura ridotta se il suo reddito o quello dell'eventuale coniuge o la somma di entrambi i redditi sono inferiori ai limiti previsti dalla L.335-95. L' assegno non spetta invece quando i redditi personali, quelli dell'eventuale coniuge o la somma di entrambi supera i limiti di legge.
L' art.3 comma 6° citato, nel testo vigente “ratione temporis”, stabilisce espressamente che non si computano nel reddito, tra gli altri ivi elencati, le competenze arretrate soggette a tassazione separata.
Salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo, poichè nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53 Cost., con la conseguenza che al beneficiario può essere chiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato dal cosiddetto criterio di "cassa". Conseguentemente, nel caso di assegno sociale - che ha sostituito la pensione sociale - non rilevano gli arretrati, atteso che l'art. 3, sesto comma, della legge n. 335 del
1995, esclude espressamente dal computo dei limiti di reddito tutte le competenze arretrate soggette a tassazione separata (v. Cass. SS UU n.12796-05).
E infatti, l'art.17 comma 1° lett.b) DPR n.917-86 (testo unico sulle imposte sui redditi) statuisce che la tassazione separata si applica agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti.
L' art.49 comma 2° lett.a) dello stesso DPR statuisce che costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.
Occorre inoltre premettere che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, con conseguente operatività, in caso di modifiche reddituali conoscibili dall' del relativo termine decadenziale annuale ex comma 2 CP_1
dell'art. 13, non è applicabile alla fattispecie in esame.
Tale disposizione, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass civ. sez. lav. Sent del 2/12/2019 n. 31373) così come di merito (cfr. Corte appello Torino sez. lav., 06/10/2020, n. 313), è infatti volta a disciplinare l'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non anche a prestazioni assistenziali, quali sono l'Assegno Sociale e la maggiorazione sociale, non potendosi in ogni caso adottare un'interpretazione analogica delle norme sull'indebito, in ragione del loro carattere eccezionale, non suscettibile di applicazione estesa a qualunque prestazione previdenziale o assistenziale indebita. Nello specifico, è stato sostenuto in modo condivisibile che
“All'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, quali sono l'assegno sociale e la maggiorazione sociale, non si applicano né il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né
l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Ciò perché il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art.
2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.” (cfr. Corte appello Torino sez. lav., 06/10/2020, n. 313). Con riferimento all'indebito assistenziale, derivante dalla carenza/mancanza del requisito reddituale, la S.C. ha quindi affermato che vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente (cfr. sentenze nn. 26036/19, 28771/18, 13223/20, 13915/21, 5606/23).
La S.C. ha pure osservato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall', al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42 conv. in L. n. 326 del
2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali (il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto
2009, n. 102, il quale prevede che, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia).
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. La S.C., nelle citate pronunzie, ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità, quindi, “In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea
a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile” (v. Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223).
Vertendosi, nel caso di specie, pacificamente, in materia d'indebito assistenziale, costituito da prestazioni erogate dall'Istituto previdenziale al a titolo di Assegno Sociale e maggiorazione sociale ex art. 38 della L. 448/01, non può, dunque, farsi applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13 (che si riferisce all'indebito previdenziale)
Con riguardo alla buona fede del percettore, la Corte di cassazione ha avuto modo di ripercorrere le previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
In particolare, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi lo stesso già CP_1
conosce: l'affidamento riposto dal percettore nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso.
Infine, (secondo una considerazione effettuata a proposito dell'indebito previdenziale, ma valida sul piano logico-giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente non è determinante dell'indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019).
Pertanto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità, “l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro
Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983; Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio
2023).
Applicando i principi appena esposti al caso in esame, si segnala che l' ha CP_1
disposto il recupero di somme erogate al ricorrente nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021, pari ad euro 2.485,90 e, quindi, in un periodo antecedente alla comunicazione del 27.11.2024, sebbene i redditi che avevano determinato il superamento dei limiti risultassero comunicati/conoscibili.
Inoltre, l' non ha dimostrato il dolo dell'accipiens (provando che il ricorrente CP_1
avesse dichiarato redditi non conformi).
La domanda va quindi accolta;
di conseguenza, il recupero effettuato dall' CP_1
risulta non dovuto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente, accoglie il ricorso e dichiara non dovute le somme richieste dall' con la nota contestata;
CP_1
condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che CP_1
liquida in € 886,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa, come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatrio.
Così deciso in Marsala il 13.06.2025 il Giudice
Monica D'Angelo