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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6216/2017 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IO ON (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio CodiceFiscale_2 in Novalba di Cardinale alla via Provinciale 6, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
- parte opponente -
E in persona del legale rappresentante p.t. (P.IVA Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Rosetta Profiti (C.F. ) ed P.IVA_1 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro alla via Francesco Paglia, 35, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a Decreto ingiuntivo n. 1357/2017
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
FATTO E DIRITTO
1. Fatti controversi
Il signor ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1357/2017, Parte_1 con cui il Tribunale di Catanzaro gli aveva ingiunto di pagare, in favore della Controparte_1
, la somma di € 9.150,00 oltre interessi e spese della procedura, quali somme dovute
[...] per lavori edili descritti nella fattura n. 13/2015 allegata alla procedura monitoria ed eseguiti in base ad un contratto di appalto orale.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente forniva una diversa ricostruzione fattuale della vicenda assumendo che (i) che nell'anno 2014 aveva commissionato alla Ditta edile CP_1
l'esecuzione dei lavori della struttura di Contrada Luca e che detti lavori erano stati eseguiti, consegnati ed accettati;
(ii) per l'ultimazione dei lavori – e, nello specifico, intonaco e finitura
1 R.G. n. 6216/2017 interno, montaggio marmi e telai – le parti in causa avevano concordato che li Controparte_1 avrebbe eseguiti in proprio e non quale legale rappresentante della ditta edile e che sarebbero stati realizzati in economia e (iii) pertanto, allo stesso andavano riconosciute cinque giornate di lavoro per un importo di € 450,00.
Proseguiva l'opponente che il comportamento posto in essere da aveva arrecato Controparte_1 allo stesso un danno da stress quantificabile in € 5.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarebbe stata accertata al termine dell'istruttoria.
Concludeva pertanto parte opponente che non venisse accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, che venisse revocato, annullato, dichiarato nullo o comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo e inammissibile e che venisse accertato e dichiarato che il comportamento posto in essere da
[...]
aveva causato all'opponente un danno patrimoniale con condanna al pagamento di € CP_1
5.000,00 o nella somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese da distrarsi.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto che contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'opponente chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese.
Parte opposta, in particolare, forniva una diversa ricostruzione fattuale della vicenda per cui è lite assumendo che (i) gli interventi edilizi erano stati commissionati oralmente dalla committenza, senza accordo sul prezzo, come da permesso di costruire e successiva SCIA poiché si trattava di interventi - sui quali parte opponente non aveva mosso contestazioni - non rientranti tra quelli ad edilizia libera;
(ii) i rapporti si incrinavano in quanto parte opponente si sottraeva al pagamento degli stati di avanzamento;
(iii) parte opponente comunicava al Comune di
Chiaravalle centrale e alla ditta Doria la sospensione dei lavori e (iv) senza esito erano rimasti i solleciti di pagamento formalizzati.
Radicatosi il contraddittorio, venivano concessi dal diverso giudicante i termini ex articolo 183 comma 6 c.p.c. e fissata udienza per il prosieguo.
Istruita con l'acquisizione dei documenti, l'istruttoria orale e l'espletamento della C.T.U., sul seguente quesito: “Accerti e descriva il Ctu - previa descrizione anche fotografica dello stato dei luoghi - la tipologia dei lavori asseritamente realizzati dall'impresa opposta e verifichi la congruità del prezzo degli stessi a quanto portato nella fattura in atti, specificando, altresì, se il prezzo richiesto corrisponde o meno anche
a quanto previsto nei preziari regionali in materia” la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 ottobre 2024 e, da ultimo, all'udienza del 22 luglio 2025. Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta,
2 R.G. n. 6216/2017 le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ., Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ., Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. " ( cfr. Cass. sez. un.
n. 9936/2014; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito, la domanda di parte opponente è sostanzialmente infondata e non può trovare accoglimento, secondo le precisazioni che seguono e per quanto di ragione. Tanto, atteso il quadro probatorio in atti in uno con le risultanze della espletata consulenza tecnica che innanzitutto, in sede di chiarimenti ha puntualizzato l'aspetto relativo ai costi “il costo dei lavori riportato dall'Impresa edile nella Fattura n° 13 del 13.10.2015 per un totale di € 9.150,00 Controparte_1
(vedasi Fattura – allegato n° 6 della Relazione di CTU) risulta di poco superiore al costo delle opere
3 R.G. n. 6216/2017 effettivamente realizzate per come sopra quantificate con riferimento all'Anno 2015 (€ 8.813,52) lieve incongruità rispetto al prezziario.
Questo giudice richiama integralmente le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., che risultano sorrette da corretta e congrua motivazione, coerenti con i risultati degli accertamenti, immuni da vizi logici e che pertanto sono valorizzabili ai fini della decisione. In particolare, si riportano testualmente i chiarimenti resi dal consulente e segnatamente “i lavori asseritamente realizzati dall'impresa, così come richiesto dal quesito, sono stati elencati nella CTU per come desunti dagli atti di causa. Relativamente ai suddetti lavori, elencati dal CTU alle parti anche in fase di sopralluogo, le parti presenti non hanno formulato alcuna contestazione nel verbale di sopralluogo (vedasi verbale di sopralluogo allegato alla CTU). Si fa presente che l'elenco delle lavorazioni asseritamente realizzate dall'impresa, così come dettagliate negli atti di causa, trovano sintetico riscontro nella descrizione delle lavorazioni riportate nella Fattura n° 13 del 13.10.2015 emessa dall . Nella Relazione di CTU il costo delle Controparte_1 opere eseguite dall'impresa è stato determinato “all'attualità” utilizzando il Prezziario della Regione Calabria
2024 per come da computo metrico estimativo (…) Ad ogni modo, poiché la Fattura di riferimento dei lavori
(Fattura n° 13 del 13.10.2015) è stata emessa dall'Impresa esecutrice nel 2015, si procede ad effettuare una quantificazione del costo delle opere anche con riferimento all'anno 2015, utilizzando il Prezzario della
Regione Calabria vigente all'epoca (Prezzario 2013) ; (…) il costo dei lavori riportato dall'Impresa edile
nella Fattura n° 13 del 13.10.2015 per un totale di € 9.150,00 (vedasi Fattura – allegato n° Controparte_1
6 della Relazione di CTU) risulta di poco superiore al costo delle opere effettivamente realizzate per come sopra quantificate con riferimento all'Anno 2015 (€ 8.813,52) e dunque, anche se di poco, il costo dei lavori riportato dall'Impresa nella sopra menzionata fattura risulta essere “non congruo”
Conclusivamente, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1357/2017 emesso dall'intestato
Tribunale atteso che il credito accertato all'esito delle risultanze peritali è risultato di poco inferiore, parte opponente deve essere condannata a corrispondere la somma di € 8.813,52 oltre interessi come riconosciuti in decreto e fino soddisfo. Ogni altra domanda spiegata in giudizio deve ritenersi assorbita.
Per completezza, esaminata l'eccezione di difetto di contraddittorio sollevata da parte opponente in sede di memoria di replica (unico atto conclusivo pertinente al presente giudizio, atteso che la comparsa conclusionale depositata da parte opponente non è in alcun modo riferibile al procedimento in oggetto), questo Tribunale rileva che (i) che la stessa è rimasta indimostrata e
(ii) in ogni caso, in materia di appalti, non esiste coincidenza necessaria tra la figura del proprietario dell'immobile che si avvantaggia dell'opera e quella del committente che la appalta.
Nel caso che ci occupa è il solo opponente - per sua espressa ammissione, dunque il dato non è controverso - ad aver commissionato i lavori (si richiama pagina 5 dell'atto di citazione) ed è quindi il solo, secondo l'interpretazione data dalla recente giurisprudenza di legittimità all'articolo 89 del
4 R.G. n. 6216/2017 testo Unico della Sicurezza (d.lgs. 81/08), ad essere tenuto al pagamento del prezzo delle opere commissionate e realizzate. (cfr. Cass. sentenza n. 34893/2019, Cass. Penale sentenza n.
46718/2024 nella quale la Suprema Corte afferma testualmente “si è sottolineato che la definizione prevista dal D.lgs. 81/08 riguarda la materia della sicurezza sul lavoro ed è volta a delineare i compiti e le responsabilità che il committente assume in questo ambito, ma nonostante ciò, si sovrappone alla generalissima figura civilistica di colui che commissiona un lavoro, sicché è ben possibile che il committente non sia proprietario del bene, ma colui a vantaggio del quale l'opera è realizzata”).
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
In ordine alle spese processuali, si confermano quelle liquidate nel decreto ingiuntivo e si liquidano come in dispositivo quelle della presente fase di opposizione che vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi di attività, considerando che la causa non presentava questioni complesse (cfr. Cass. ordinanza 8273/2024)
Le spese di ctu già liquidate con separato provvedimento vengono compensate tra le parti (cfr.
Cass. Ordinanza 24645/2021; Cass. Ordinanza n. 16074/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e, per quanto in parte motiva, previa revoca del Decreto ingiuntivo opposto n. 1357/2017, condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 8.813,52 oltre interessi come riconosciuti in decreto come in parte motiva.
Conferma le spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo opposto n. 1357/2017;
- condanna parte opponente a pagare, in favore di parte opposta le spese di lite che si liquidano in
€ 2.540,00 comprensivo di esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge se dovuti, da distrarsi ex articolo 93 c.p.c. in favore del difensore avv. Rosetta Profiti.
- Compensa le spese di Ctu già liquidate con separato provvedimento.
Catanzaro, 25 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Sciarrone
5 R.G. n. 6216/2017
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6216/2017 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IO ON (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio CodiceFiscale_2 in Novalba di Cardinale alla via Provinciale 6, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
- parte opponente -
E in persona del legale rappresentante p.t. (P.IVA Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Rosetta Profiti (C.F. ) ed P.IVA_1 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro alla via Francesco Paglia, 35, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a Decreto ingiuntivo n. 1357/2017
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
FATTO E DIRITTO
1. Fatti controversi
Il signor ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1357/2017, Parte_1 con cui il Tribunale di Catanzaro gli aveva ingiunto di pagare, in favore della Controparte_1
, la somma di € 9.150,00 oltre interessi e spese della procedura, quali somme dovute
[...] per lavori edili descritti nella fattura n. 13/2015 allegata alla procedura monitoria ed eseguiti in base ad un contratto di appalto orale.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente forniva una diversa ricostruzione fattuale della vicenda assumendo che (i) che nell'anno 2014 aveva commissionato alla Ditta edile CP_1
l'esecuzione dei lavori della struttura di Contrada Luca e che detti lavori erano stati eseguiti, consegnati ed accettati;
(ii) per l'ultimazione dei lavori – e, nello specifico, intonaco e finitura
1 R.G. n. 6216/2017 interno, montaggio marmi e telai – le parti in causa avevano concordato che li Controparte_1 avrebbe eseguiti in proprio e non quale legale rappresentante della ditta edile e che sarebbero stati realizzati in economia e (iii) pertanto, allo stesso andavano riconosciute cinque giornate di lavoro per un importo di € 450,00.
Proseguiva l'opponente che il comportamento posto in essere da aveva arrecato Controparte_1 allo stesso un danno da stress quantificabile in € 5.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarebbe stata accertata al termine dell'istruttoria.
Concludeva pertanto parte opponente che non venisse accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, che venisse revocato, annullato, dichiarato nullo o comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo e inammissibile e che venisse accertato e dichiarato che il comportamento posto in essere da
[...]
aveva causato all'opponente un danno patrimoniale con condanna al pagamento di € CP_1
5.000,00 o nella somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese da distrarsi.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto che contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'opponente chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese.
Parte opposta, in particolare, forniva una diversa ricostruzione fattuale della vicenda per cui è lite assumendo che (i) gli interventi edilizi erano stati commissionati oralmente dalla committenza, senza accordo sul prezzo, come da permesso di costruire e successiva SCIA poiché si trattava di interventi - sui quali parte opponente non aveva mosso contestazioni - non rientranti tra quelli ad edilizia libera;
(ii) i rapporti si incrinavano in quanto parte opponente si sottraeva al pagamento degli stati di avanzamento;
(iii) parte opponente comunicava al Comune di
Chiaravalle centrale e alla ditta Doria la sospensione dei lavori e (iv) senza esito erano rimasti i solleciti di pagamento formalizzati.
Radicatosi il contraddittorio, venivano concessi dal diverso giudicante i termini ex articolo 183 comma 6 c.p.c. e fissata udienza per il prosieguo.
Istruita con l'acquisizione dei documenti, l'istruttoria orale e l'espletamento della C.T.U., sul seguente quesito: “Accerti e descriva il Ctu - previa descrizione anche fotografica dello stato dei luoghi - la tipologia dei lavori asseritamente realizzati dall'impresa opposta e verifichi la congruità del prezzo degli stessi a quanto portato nella fattura in atti, specificando, altresì, se il prezzo richiesto corrisponde o meno anche
a quanto previsto nei preziari regionali in materia” la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 ottobre 2024 e, da ultimo, all'udienza del 22 luglio 2025. Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta,
2 R.G. n. 6216/2017 le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ., Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ., Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. " ( cfr. Cass. sez. un.
n. 9936/2014; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito, la domanda di parte opponente è sostanzialmente infondata e non può trovare accoglimento, secondo le precisazioni che seguono e per quanto di ragione. Tanto, atteso il quadro probatorio in atti in uno con le risultanze della espletata consulenza tecnica che innanzitutto, in sede di chiarimenti ha puntualizzato l'aspetto relativo ai costi “il costo dei lavori riportato dall'Impresa edile nella Fattura n° 13 del 13.10.2015 per un totale di € 9.150,00 Controparte_1
(vedasi Fattura – allegato n° 6 della Relazione di CTU) risulta di poco superiore al costo delle opere
3 R.G. n. 6216/2017 effettivamente realizzate per come sopra quantificate con riferimento all'Anno 2015 (€ 8.813,52) lieve incongruità rispetto al prezziario.
Questo giudice richiama integralmente le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., che risultano sorrette da corretta e congrua motivazione, coerenti con i risultati degli accertamenti, immuni da vizi logici e che pertanto sono valorizzabili ai fini della decisione. In particolare, si riportano testualmente i chiarimenti resi dal consulente e segnatamente “i lavori asseritamente realizzati dall'impresa, così come richiesto dal quesito, sono stati elencati nella CTU per come desunti dagli atti di causa. Relativamente ai suddetti lavori, elencati dal CTU alle parti anche in fase di sopralluogo, le parti presenti non hanno formulato alcuna contestazione nel verbale di sopralluogo (vedasi verbale di sopralluogo allegato alla CTU). Si fa presente che l'elenco delle lavorazioni asseritamente realizzate dall'impresa, così come dettagliate negli atti di causa, trovano sintetico riscontro nella descrizione delle lavorazioni riportate nella Fattura n° 13 del 13.10.2015 emessa dall . Nella Relazione di CTU il costo delle Controparte_1 opere eseguite dall'impresa è stato determinato “all'attualità” utilizzando il Prezziario della Regione Calabria
2024 per come da computo metrico estimativo (…) Ad ogni modo, poiché la Fattura di riferimento dei lavori
(Fattura n° 13 del 13.10.2015) è stata emessa dall'Impresa esecutrice nel 2015, si procede ad effettuare una quantificazione del costo delle opere anche con riferimento all'anno 2015, utilizzando il Prezzario della
Regione Calabria vigente all'epoca (Prezzario 2013) ; (…) il costo dei lavori riportato dall'Impresa edile
nella Fattura n° 13 del 13.10.2015 per un totale di € 9.150,00 (vedasi Fattura – allegato n° Controparte_1
6 della Relazione di CTU) risulta di poco superiore al costo delle opere effettivamente realizzate per come sopra quantificate con riferimento all'Anno 2015 (€ 8.813,52) e dunque, anche se di poco, il costo dei lavori riportato dall'Impresa nella sopra menzionata fattura risulta essere “non congruo”
Conclusivamente, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1357/2017 emesso dall'intestato
Tribunale atteso che il credito accertato all'esito delle risultanze peritali è risultato di poco inferiore, parte opponente deve essere condannata a corrispondere la somma di € 8.813,52 oltre interessi come riconosciuti in decreto e fino soddisfo. Ogni altra domanda spiegata in giudizio deve ritenersi assorbita.
Per completezza, esaminata l'eccezione di difetto di contraddittorio sollevata da parte opponente in sede di memoria di replica (unico atto conclusivo pertinente al presente giudizio, atteso che la comparsa conclusionale depositata da parte opponente non è in alcun modo riferibile al procedimento in oggetto), questo Tribunale rileva che (i) che la stessa è rimasta indimostrata e
(ii) in ogni caso, in materia di appalti, non esiste coincidenza necessaria tra la figura del proprietario dell'immobile che si avvantaggia dell'opera e quella del committente che la appalta.
Nel caso che ci occupa è il solo opponente - per sua espressa ammissione, dunque il dato non è controverso - ad aver commissionato i lavori (si richiama pagina 5 dell'atto di citazione) ed è quindi il solo, secondo l'interpretazione data dalla recente giurisprudenza di legittimità all'articolo 89 del
4 R.G. n. 6216/2017 testo Unico della Sicurezza (d.lgs. 81/08), ad essere tenuto al pagamento del prezzo delle opere commissionate e realizzate. (cfr. Cass. sentenza n. 34893/2019, Cass. Penale sentenza n.
46718/2024 nella quale la Suprema Corte afferma testualmente “si è sottolineato che la definizione prevista dal D.lgs. 81/08 riguarda la materia della sicurezza sul lavoro ed è volta a delineare i compiti e le responsabilità che il committente assume in questo ambito, ma nonostante ciò, si sovrappone alla generalissima figura civilistica di colui che commissiona un lavoro, sicché è ben possibile che il committente non sia proprietario del bene, ma colui a vantaggio del quale l'opera è realizzata”).
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
In ordine alle spese processuali, si confermano quelle liquidate nel decreto ingiuntivo e si liquidano come in dispositivo quelle della presente fase di opposizione che vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi di attività, considerando che la causa non presentava questioni complesse (cfr. Cass. ordinanza 8273/2024)
Le spese di ctu già liquidate con separato provvedimento vengono compensate tra le parti (cfr.
Cass. Ordinanza 24645/2021; Cass. Ordinanza n. 16074/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e, per quanto in parte motiva, previa revoca del Decreto ingiuntivo opposto n. 1357/2017, condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 8.813,52 oltre interessi come riconosciuti in decreto come in parte motiva.
Conferma le spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo opposto n. 1357/2017;
- condanna parte opponente a pagare, in favore di parte opposta le spese di lite che si liquidano in
€ 2.540,00 comprensivo di esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge se dovuti, da distrarsi ex articolo 93 c.p.c. in favore del difensore avv. Rosetta Profiti.
- Compensa le spese di Ctu già liquidate con separato provvedimento.
Catanzaro, 25 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Sciarrone
5 R.G. n. 6216/2017