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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/11/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1062/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1062/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NA PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in VIALE PIACENZA 4 47838
RICCIONE presso il difensore avv. NA PIERLUIGI.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. STARGIOTTI SONIA, elettivamente domiciliato in VIA
AU FF 3 SANTARCANGELO presso il difensore avv. STARGIOTTI
SONIA.
APPELLATO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Rimini, la società Controparte_2 chiedendo che, previo accertamento della legittimità del suo recesso dalla suddetta
[...] società, quest'ultima fosse condannata al pagamento, a titolo di liquidazione della sua quota di partecipazione al capitale sociale, della complessiva somma di € 25.000,00 come da allegata relazione tecnico-estimativa.
L'attore, in particolare, deduceva che : 1) in data 02/04/2013, i signori Controparte_1
e avevano costituito la società . 4 Parte_1 CP_2 Controparte_1 on sede legale in Rimini, il primo in qualità di accomandatario, il secondo quale
[...] accomandante;
2) a seguito del recesso dalla società manifestato dall'attore con lettera raccomandata del 04/08/2014, ricevuta il 13/08/2014, tra le parti era sorta controversia in ordine alla liquidazione della quota sociale, avendo il socio accomandatario contestato la pretesa creditoria avanzata dal Pt_1
L'attore esponeva, inoltre, di aver formalizzato il suo recesso, assieme allo stesso anche con atto notarile in data 07/10/2015, riservandosi, in quella sede, di CP_1 azionare separatamente i diritti di credito maturati nei confronti della società a seguito e per effetto del recesso come sopra operato in data 13/08/2014.
L'attore aveva, quindi, concluso chiedendo, testualmente : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini – respinta ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione, e assunto ogni opportuno provvedimento – per i motivi esposti: in via principale accertare e dichiarare l'avvenuto e regolare recesso dell'attore dalla soc. “ . 4 CP_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede legale in Rimini in Via Patara n.
4. p.iva/c.f.: 04074840408, PEC:
per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare il diritto Email_1
pagina 2 di 8 dell'attore alla liquidazione della sua quota di partecipazione ai sensi dell'art. 2289
c.c., e per l'effetto condannare la soc. “ 4 , CP_2 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Rimini in Via
Patara n.
4. p.iva/c.f.: 04074840408, PEC: per i motivi esposti in Email_1 narrativa, al pagamento della somma di euro 25.000,00, o quella minore o maggiore somma che verrà accertata, con interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda, ammessa idonea CTU valutativa allo scopo di determinare il valore della quota spettante all'attore; con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge”.
La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, aveva chiesto l'integrale reiezione delle domande attoree, sostenendo, in particolare, l'erronea valutazione e determinazione del valore della quota sociale pretesa dal sulla scorta di una Pt_1 perizia di parte che utilizzava unicamente il valore dell'attivo aziendale senza tenere conto della totalità delle passività.
La convenuta, pertanto, aveva così concluso : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - accertare e dichiarare il recesso formulato dal Parte_1 nato a [...] il [...] e residente in [...] CF
con raccomandata del 4.8.2014 ricevuta in data 13.08.2014;- C.F._1 in accoglimento delle argomentazioni tutte esposte nei propri scritti difensivi, ed alla luce della relazione tecnica redatta dal Dott. e /o dell'espletanda CTU, Persona_1 accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito in capo al sig.
[...] nata a [...] il [...] e residente in [...] CF Pt_1
a titolo di liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2289 cc e C.F._1 per l'effetto rigettare le domanda di condanna al pagamento della somma di €
25.000,00 o di quella maggiore o minore somma da accertarsi, proposta dal Sig.
[...] nei confronti della società con sede Pt_1 Controparte_2 in Rimini (RN), Via Patara 4 P Iva;
- in ogni caso rigettare la domanda P.IVA_2 proposta dal sig. contro in quanto Parte_1 Controparte_2 infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari oltre a spese generali, iva e cpa come per legge”. pagina 3 di 8 Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Tribunale disponeva c.t.u. estimativa e, all'esito, sulle conclusioni precisate dalle parti, con sentenza n. 410 pubblicata in data 29/04/2022, rigettava le domande proposte dall'attore, condannando quest'ultimo al rimborso delle spese di lite, comprensive di quelle di c.t.u. poste definitivamente a suo carico.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1 proposto impugnazione avverso la suddetta sentenza, chiedendo “IN VIA
PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via principale: in accoglimento dell'appello proposto, riformarsi l'impugnata Sentenza n.
410/2022 pubbl. il 29/04/2022 emessa dal Tribunale di Rimini, in persona del Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Corbucci, nel procedimento rubricato al RG n. 917/2019, provvisoriamente esecutiva, e notificata in data 04/05/2022, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, e per l'effetto: accertare e dichiarare
l'avvenuto e regolare recesso dell'attore dalla soc. “ 4 CP_2 Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...]
Rimini in Via Patara n.
4. p.iva/c.f.: 04074840408, PEC: per i motivi Email_1 esposti in narrativa;
accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla liquidazione della sua quota di partecipazione ai sensi dell'art. 2289 c.c., e per l'effetto condannare la soc.
“ 4 , in persona del suo legale CP_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Rimini in Via Patara n.
4. p.iva/c.f.:
04074840408, PEC: per i motivi espoti in narrativa, al pagamento Email_1 della somma di euro 25.000,00, o quella minore o maggiore somma che verrà accertata, con interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda, ammessa idonea CTU valutativa allo scopo di determinare il valore della quota spettante all'attore; con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge. In via istruttoria: per le osservazioni sollevate così come riportate in narrativa in merito alla depositata relazione peritale del nominato CTU, si chiede ammettere consulenza d'ufficio tecnico-contabile al fine di determinare il valore della quota da pagina 4 di 8 liquidare al socio recedente, proponendo il seguente quesito: “Provveda il CTU a determinare il valore della quota sociale da liquidarsi al socio recedente Pt_1
alla luce delle risultanze dei libri sociali, di quanto depositato ed iscritto presso
[...] il registro delle imprese e della consistenza del patrimonio immobiliare di cui la società risulti proprietaria”. Con riserva di meglio precisare i quesiti da sottoporre al nominato
CTU”.
Si è costituita in giudizio l'appellata . 4 la CP_2 Controparte_1 quale, contestando la fondatezza del gravame ex adverso proposto, ha così concluso :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,:in rito: - respingere la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata n. 410/2022, non sussistendo i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 cpc , né il fumus boni iuris, né il periculum in mora;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. Parte_1 contro la sentenza n. 410/2022 pubblicata dal Tribunale di Rimini in data 29.04.2022 nel giudizio n. 917/2019 proposto da
contro
Parte_1 Controparte_2 per violazione dell'art. 342 cpc;
- dichiarare l'inammissibilità
[...] dell'appello proposto dal sig. contro la sentenza n. 410/2022 Parte_1 pubblicata dal Tribunale di Rimini in data 29.04.2022 nel giudizio n. 917/2019 proposto da contro per violazione Parte_1 Controparte_2 dell'art. 348 bis cpc;
- per le argomentazioni sopra esposte dichiarare l'inammissibilità della richiesta ctu;
nel merito : - rigettare le domande di cui al presente atto di appello proposto dal sig. contro la sentenza n. 410/2022 pubblicata dal Parte_1
Tribunale di Rimini in data 29.04.2022 nel giudizio n. 917/2019 proposto da
[...] contro perché infondato in fatto e in Pt_1 Controparte_2 diritto;
- confermare in toto la sentenza n. 410/2022 e per l'effetto rigettare l'appello per cui è causa. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari oltre a spese generali, iva e cpa come per legge”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 26 novembre 2024, la Corte, esaminate le note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione. pagina 5 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, osservarsi che, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nella sua formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022, e alla luce della giurisprudenza formatasi in subiecta materia, l'appello così come proposto da presenta evidenti profili di inammissibilità. Parte_1
Infatti, l'atto di appello, come noto, non può costituire una mera riproposizione delle domande o delle difese già svolte in primo grado, senza una concreta argomentazione dell'errore asseritamente imputabile al primo Giudice, posto che il relativo procedimento non può trasformarsi in un nuovo integrale giudizio di merito, dovendo, bensì, necessariamente mantenere la sua funzione di revisio prioris istantiae.
Per consolidata giurisprudenza, alla parte volitiva del gravame si deve sempre accompagnare, a pena di sua inammissibilità rilevabile di ufficio e non sanabile neppure per effetto dell'attività difensiva di controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (ex multis Cass.
23553/2014; id. 13535/2018).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'atto introduttivo del presente giudizio di appello difetta di un coerente collegamento tra la sentenza impugnata, i motivi a sostegno dell'impugnazione e gli effetti che da essi si vogliono far discendere, risultando, in molteplici parti, connotato da un grado di genericità e aspecificità atto a comportarne la dichiarazione di inammissibilità.
L'appellante, infatti, non ha sottoposto ad alcun esame critico la motivazione della sentenza impugnata al fine di evidenziare gli errori e le eventuali lacune in cui il giudice di prime cure sarebbe eventualmente incorso, in tal modo omettendo di formulare specifiche censure al percorso motivazionale con deduzione di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice. pagina 6 di 8 Ad ogni modo, volendo prescindere da quanto sopra rilevato in rito, l'appello, alla luce delle acquisite risultanze processuali, risulta, in ogni caso, nel merito, privo di fondamento, per le ragioni di seguito esposte.
L'appello, come detto, privo di una specifica enunciazioni dei motivi, contiene unicamente argomentazioni volte a contestare il valore attribuito alla quota sociale nella titolarità dell'originario attore, odierno appellante, al momento del recesso perfezionatosi in data 13/08/2013.
In particolare, l'atto di appello, nell'unico punto in cui presenta un sia pure non esplicitato profilo di collegamento con l'impugnata sentenza, censura le risultanze e conclusioni della c.t.u.-estimativa espletata in primo grado, nella parte in cui era stata attribuita alla sua quota di partecipazione un valore, rilevante ai sensi dell'art. 2289 c.c., pari a zero, in conseguenza di una stima economica negativa dell'azienda alla data del recesso.
In particolare, le doglianze dell'appellante fanno riferimento al valore che sarebbe da attribuire alle immobilizzazioni immateriali e all'avviamento, oltre che all'impatto sul capitale sociale dei debiti verso i soci.
Al riguardo, deve, tuttavia, rilevarsi che, da un lato, l'appellante non evidenzia alcun errore tecnico in cui sarebbe incorso il consulente d'ufficio, e, dall'altro, che identiche osservazioni erano già state portate all'attenzione del consulente stesso, il quale aveva fornito ampie, argomentate e, quindi, adeguate risposte con il definitivo elaborato peritale.
Infatti, nella relazione finale di c.t.u. risultano congruamente enunciati i principi contabili e i metodi di valutazione adottati ai fini della stesura del relativo elaborato che risulta congruamente e logicamente motivato, e, per ciò, in questa sede recepito e condiviso in toto, tenuto, peraltro conto che, in relazione ad esso, l'appellante, come esposto, non ha offerto specifiche e significative argomentazioni per discostarsi da esso.
L'appello, quindi, risulta (anche) del tutto infondato e al suo rigetto consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 7 di 8 Inoltre, le spese di lite del grado seguono la soccombenza e, per l'effetto, vanno poste, come da dispositivo, a carico dell'appellante.
Infine, nel caso di specie, in ragione dell'integrale reiezione del gravame, ricorrono, ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002, i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1 sentenza n. 410, resa dal Tribunale di Rimini in data 29/04/2022.
ND
l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado Parte_1 che liquida in € 5.809,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 4 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1062/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NA PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in VIALE PIACENZA 4 47838
RICCIONE presso il difensore avv. NA PIERLUIGI.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. STARGIOTTI SONIA, elettivamente domiciliato in VIA
AU FF 3 SANTARCANGELO presso il difensore avv. STARGIOTTI
SONIA.
APPELLATO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Rimini, la società Controparte_2 chiedendo che, previo accertamento della legittimità del suo recesso dalla suddetta
[...] società, quest'ultima fosse condannata al pagamento, a titolo di liquidazione della sua quota di partecipazione al capitale sociale, della complessiva somma di € 25.000,00 come da allegata relazione tecnico-estimativa.
L'attore, in particolare, deduceva che : 1) in data 02/04/2013, i signori Controparte_1
e avevano costituito la società . 4 Parte_1 CP_2 Controparte_1 on sede legale in Rimini, il primo in qualità di accomandatario, il secondo quale
[...] accomandante;
2) a seguito del recesso dalla società manifestato dall'attore con lettera raccomandata del 04/08/2014, ricevuta il 13/08/2014, tra le parti era sorta controversia in ordine alla liquidazione della quota sociale, avendo il socio accomandatario contestato la pretesa creditoria avanzata dal Pt_1
L'attore esponeva, inoltre, di aver formalizzato il suo recesso, assieme allo stesso anche con atto notarile in data 07/10/2015, riservandosi, in quella sede, di CP_1 azionare separatamente i diritti di credito maturati nei confronti della società a seguito e per effetto del recesso come sopra operato in data 13/08/2014.
L'attore aveva, quindi, concluso chiedendo, testualmente : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini – respinta ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione, e assunto ogni opportuno provvedimento – per i motivi esposti: in via principale accertare e dichiarare l'avvenuto e regolare recesso dell'attore dalla soc. “ . 4 CP_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede legale in Rimini in Via Patara n.
4. p.iva/c.f.: 04074840408, PEC:
per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare il diritto Email_1
pagina 2 di 8 dell'attore alla liquidazione della sua quota di partecipazione ai sensi dell'art. 2289
c.c., e per l'effetto condannare la soc. “ 4 , CP_2 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Rimini in Via
Patara n.
4. p.iva/c.f.: 04074840408, PEC: per i motivi esposti in Email_1 narrativa, al pagamento della somma di euro 25.000,00, o quella minore o maggiore somma che verrà accertata, con interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda, ammessa idonea CTU valutativa allo scopo di determinare il valore della quota spettante all'attore; con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge”.
La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, aveva chiesto l'integrale reiezione delle domande attoree, sostenendo, in particolare, l'erronea valutazione e determinazione del valore della quota sociale pretesa dal sulla scorta di una Pt_1 perizia di parte che utilizzava unicamente il valore dell'attivo aziendale senza tenere conto della totalità delle passività.
La convenuta, pertanto, aveva così concluso : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - accertare e dichiarare il recesso formulato dal Parte_1 nato a [...] il [...] e residente in [...] CF
con raccomandata del 4.8.2014 ricevuta in data 13.08.2014;- C.F._1 in accoglimento delle argomentazioni tutte esposte nei propri scritti difensivi, ed alla luce della relazione tecnica redatta dal Dott. e /o dell'espletanda CTU, Persona_1 accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito in capo al sig.
[...] nata a [...] il [...] e residente in [...] CF Pt_1
a titolo di liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2289 cc e C.F._1 per l'effetto rigettare le domanda di condanna al pagamento della somma di €
25.000,00 o di quella maggiore o minore somma da accertarsi, proposta dal Sig.
[...] nei confronti della società con sede Pt_1 Controparte_2 in Rimini (RN), Via Patara 4 P Iva;
- in ogni caso rigettare la domanda P.IVA_2 proposta dal sig. contro in quanto Parte_1 Controparte_2 infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari oltre a spese generali, iva e cpa come per legge”. pagina 3 di 8 Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Tribunale disponeva c.t.u. estimativa e, all'esito, sulle conclusioni precisate dalle parti, con sentenza n. 410 pubblicata in data 29/04/2022, rigettava le domande proposte dall'attore, condannando quest'ultimo al rimborso delle spese di lite, comprensive di quelle di c.t.u. poste definitivamente a suo carico.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1 proposto impugnazione avverso la suddetta sentenza, chiedendo “IN VIA
PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via principale: in accoglimento dell'appello proposto, riformarsi l'impugnata Sentenza n.
410/2022 pubbl. il 29/04/2022 emessa dal Tribunale di Rimini, in persona del Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Corbucci, nel procedimento rubricato al RG n. 917/2019, provvisoriamente esecutiva, e notificata in data 04/05/2022, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, e per l'effetto: accertare e dichiarare
l'avvenuto e regolare recesso dell'attore dalla soc. “ 4 CP_2 Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...]
Rimini in Via Patara n.
4. p.iva/c.f.: 04074840408, PEC: per i motivi Email_1 esposti in narrativa;
accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla liquidazione della sua quota di partecipazione ai sensi dell'art. 2289 c.c., e per l'effetto condannare la soc.
“ 4 , in persona del suo legale CP_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Rimini in Via Patara n.
4. p.iva/c.f.:
04074840408, PEC: per i motivi espoti in narrativa, al pagamento Email_1 della somma di euro 25.000,00, o quella minore o maggiore somma che verrà accertata, con interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda, ammessa idonea CTU valutativa allo scopo di determinare il valore della quota spettante all'attore; con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge. In via istruttoria: per le osservazioni sollevate così come riportate in narrativa in merito alla depositata relazione peritale del nominato CTU, si chiede ammettere consulenza d'ufficio tecnico-contabile al fine di determinare il valore della quota da pagina 4 di 8 liquidare al socio recedente, proponendo il seguente quesito: “Provveda il CTU a determinare il valore della quota sociale da liquidarsi al socio recedente Pt_1
alla luce delle risultanze dei libri sociali, di quanto depositato ed iscritto presso
[...] il registro delle imprese e della consistenza del patrimonio immobiliare di cui la società risulti proprietaria”. Con riserva di meglio precisare i quesiti da sottoporre al nominato
CTU”.
Si è costituita in giudizio l'appellata . 4 la CP_2 Controparte_1 quale, contestando la fondatezza del gravame ex adverso proposto, ha così concluso :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,:in rito: - respingere la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata n. 410/2022, non sussistendo i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 cpc , né il fumus boni iuris, né il periculum in mora;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. Parte_1 contro la sentenza n. 410/2022 pubblicata dal Tribunale di Rimini in data 29.04.2022 nel giudizio n. 917/2019 proposto da
contro
Parte_1 Controparte_2 per violazione dell'art. 342 cpc;
- dichiarare l'inammissibilità
[...] dell'appello proposto dal sig. contro la sentenza n. 410/2022 Parte_1 pubblicata dal Tribunale di Rimini in data 29.04.2022 nel giudizio n. 917/2019 proposto da contro per violazione Parte_1 Controparte_2 dell'art. 348 bis cpc;
- per le argomentazioni sopra esposte dichiarare l'inammissibilità della richiesta ctu;
nel merito : - rigettare le domande di cui al presente atto di appello proposto dal sig. contro la sentenza n. 410/2022 pubblicata dal Parte_1
Tribunale di Rimini in data 29.04.2022 nel giudizio n. 917/2019 proposto da
[...] contro perché infondato in fatto e in Pt_1 Controparte_2 diritto;
- confermare in toto la sentenza n. 410/2022 e per l'effetto rigettare l'appello per cui è causa. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari oltre a spese generali, iva e cpa come per legge”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 26 novembre 2024, la Corte, esaminate le note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione. pagina 5 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, osservarsi che, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nella sua formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022, e alla luce della giurisprudenza formatasi in subiecta materia, l'appello così come proposto da presenta evidenti profili di inammissibilità. Parte_1
Infatti, l'atto di appello, come noto, non può costituire una mera riproposizione delle domande o delle difese già svolte in primo grado, senza una concreta argomentazione dell'errore asseritamente imputabile al primo Giudice, posto che il relativo procedimento non può trasformarsi in un nuovo integrale giudizio di merito, dovendo, bensì, necessariamente mantenere la sua funzione di revisio prioris istantiae.
Per consolidata giurisprudenza, alla parte volitiva del gravame si deve sempre accompagnare, a pena di sua inammissibilità rilevabile di ufficio e non sanabile neppure per effetto dell'attività difensiva di controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (ex multis Cass.
23553/2014; id. 13535/2018).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'atto introduttivo del presente giudizio di appello difetta di un coerente collegamento tra la sentenza impugnata, i motivi a sostegno dell'impugnazione e gli effetti che da essi si vogliono far discendere, risultando, in molteplici parti, connotato da un grado di genericità e aspecificità atto a comportarne la dichiarazione di inammissibilità.
L'appellante, infatti, non ha sottoposto ad alcun esame critico la motivazione della sentenza impugnata al fine di evidenziare gli errori e le eventuali lacune in cui il giudice di prime cure sarebbe eventualmente incorso, in tal modo omettendo di formulare specifiche censure al percorso motivazionale con deduzione di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice. pagina 6 di 8 Ad ogni modo, volendo prescindere da quanto sopra rilevato in rito, l'appello, alla luce delle acquisite risultanze processuali, risulta, in ogni caso, nel merito, privo di fondamento, per le ragioni di seguito esposte.
L'appello, come detto, privo di una specifica enunciazioni dei motivi, contiene unicamente argomentazioni volte a contestare il valore attribuito alla quota sociale nella titolarità dell'originario attore, odierno appellante, al momento del recesso perfezionatosi in data 13/08/2013.
In particolare, l'atto di appello, nell'unico punto in cui presenta un sia pure non esplicitato profilo di collegamento con l'impugnata sentenza, censura le risultanze e conclusioni della c.t.u.-estimativa espletata in primo grado, nella parte in cui era stata attribuita alla sua quota di partecipazione un valore, rilevante ai sensi dell'art. 2289 c.c., pari a zero, in conseguenza di una stima economica negativa dell'azienda alla data del recesso.
In particolare, le doglianze dell'appellante fanno riferimento al valore che sarebbe da attribuire alle immobilizzazioni immateriali e all'avviamento, oltre che all'impatto sul capitale sociale dei debiti verso i soci.
Al riguardo, deve, tuttavia, rilevarsi che, da un lato, l'appellante non evidenzia alcun errore tecnico in cui sarebbe incorso il consulente d'ufficio, e, dall'altro, che identiche osservazioni erano già state portate all'attenzione del consulente stesso, il quale aveva fornito ampie, argomentate e, quindi, adeguate risposte con il definitivo elaborato peritale.
Infatti, nella relazione finale di c.t.u. risultano congruamente enunciati i principi contabili e i metodi di valutazione adottati ai fini della stesura del relativo elaborato che risulta congruamente e logicamente motivato, e, per ciò, in questa sede recepito e condiviso in toto, tenuto, peraltro conto che, in relazione ad esso, l'appellante, come esposto, non ha offerto specifiche e significative argomentazioni per discostarsi da esso.
L'appello, quindi, risulta (anche) del tutto infondato e al suo rigetto consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
pagina 7 di 8 Inoltre, le spese di lite del grado seguono la soccombenza e, per l'effetto, vanno poste, come da dispositivo, a carico dell'appellante.
Infine, nel caso di specie, in ragione dell'integrale reiezione del gravame, ricorrono, ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002, i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1 sentenza n. 410, resa dal Tribunale di Rimini in data 29/04/2022.
ND
l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado Parte_1 che liquida in € 5.809,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 4 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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