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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2025, n. 35122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35122 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: IO AO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa in data 24/03/2025 dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Gaspare Sturzo, che nel riportarsi alla memoria già trasmessa ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Angelo Staniscia, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 35122 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 17/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma confermava la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per i delitti di cui ai capi da A ed E, assorbita la condotta di ricettazione descritta al capo A nel più grave delitto di riciclaggio sub B (v. dispositivo della sentenza di primo grado). Calcolata la pena base per il più grave delitto di riciclaggio sub B (in esso assorbita la condotta sub A), aumentava la detta pena per la continuazione riconosciuta con i reati di ricettazione satellite dai capi C ad E. La Corte, infine, dichiarava inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (motivi nuovi del 21 febbraio 2025) con altri reati omogenei, accertati con sentenze irrevocabili già alla data di presentazione dei motivi di gravame. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, che articolava i motivi di seguito sintetizzati: 2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (artt. 601, 178 e 156 cod. proc. pen.), atteso che l'imputato, impedito a comparire all'udienza fissata per la celebrazione dell'appello (24 febbraio 2025), perché affidato in prova al servizio sociale, con divieto di allontanarsi senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza, aveva ricevuto notizia del differimento della detta udienza al 24 marzo 2025 solo il 22 marzo precedente (sabato), con la conseguente impossibilità di attivarsi per chiedere l'autorizzazione a presentarsi in udienza il successivo lunedi. L'udienza e la sentenza emessa all'esito sarebbero pertanto affette da nullità assoluta, perché celebrate senza la presenza dell'imputato, impossibilitato a comparire il 24 marzo 2025 a cagione della sua condizione di affidato in prova con divieto di allontanarsi. 2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione di legge penale, inosservanza di quella processuale e vizi esiziali di motivazione, atteso che nessuna disposizione obbliga a chiedere la disciplina della continuazione col precedente giudicato esterno solo ed esclusivamente con i motivi di appello. Ben potendo quindi il beneficio esser richiesto tempestivamente anche con i motivi aggiunti in limine litis. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce ancora violazione di legge penale e vizi di motivazione in riferimento alla riconosciuta responsabilità per il delitto di riciclaggio descritto al capo B in assenza di elementi (e tale non può ritenersi la detenzione, in un locale della autorimessa accessibile a tutti, della targa originaria di una vettura di origine delittuosa) atti a dimostrare che l'attività di riciclaggio fosse stata svolta proprio dall'imputato. La Corte di merito, così come il giudice di primo grado, avrebbe errato pertanto nella valutazione della prova dell'attività di riciclaggio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso denuncia profili di inosservanza della legge processuale (primo e secondo motivo), violazione di legge e vizio esiziale di motivazione (terzo motivo), vizi che non si rinvengono alla lettura del testo della sentenza impugnata, la motivazione di merito che sorregge la decisione di conferma della sentenza di condanna di primo grado non appare inoltre affatto illogica, tampoco in forma manifesta. 1. Il primo motivo non trova rispondenza nei fatti processuali cronologicamente descritti negli atti del processo, che la Corte può consultare in ragione del vizio dedotto. Ed invero, risulta in atti che l'imputato ebbe a ricevere in data 25 febbraio 2025 (con notificazione del verbale di udienza a mani proprie) la prima comunicazione della ordinanza resa in data 24 febbraio 2025, che differiva la trattazione del processo di appello all'udienza del 24 marzo 2025, mentre il medesimo verbale di udienza (24 febbraio 2025) fu poi notificata nuovamente, da altro organo di polizia giudiziaria, il 22 marzo 2025. Né risulta che all'udienza del 24 marzo 2025 il difensore presente eccepì alcunché sul punto. Il che, trattandosi di eventuale nullità a regime intermedio, determina la sanatoria del vizio non tempestivamente dedotto. In ogni caso, si è già scritto che difetta in radice il presupposto di fatto del primo motivo di ricorso, avendo l'imputato ricevuto comunicazione della data di differimento dell'udienza in data 25 febbraio 2025. Tantomeno coglie nel segno la doglianza con la quale si fa rilevare l'inosservanza della norma processuale (art. 601, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.), che impone il termine libero di quaranta giorni (attesa la data di presentazione dell'appello, successiva al 10 luglio 2024) per la notifica all'imputato della data di fissazione della prima udienza in grado di appello (sul punto si veda Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 01); l'udienza del 24 marzo non era, infatti, la prima udienza di discussione dell'appello. In ogni caso, l'eventuale inosservanza del termine libero a comparire determina una nullità a regime c.d. intermedio, che doveva essere prontamente eccepita dal difensore presente in udienza (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 - 02). 2. Del pari manifestamente infondato è il secondo dei rilievi processuali proposti con i motivi di ricorso, giacché il presupposto sostanziale della domanda di riconoscimento della continuazione c.d. esterna (la irrevocabilità della sentenza che accerta la responsabilità per i fatti che la difesa riteneva unificabili sotto il vincolo della continuazione) si era già realizzato prima della scadenza del termine per proporre i motivi di appello. Il punto non era stato dedotto (nei termini) con i motivi principali di gravame e non poteva, pertanto, formare oggetto di motivi nuovi ex art. 581, comma 4, cod. proc. pen. Il tema, infatti, può essere dedotto anche nel corso della discussione orale del giudizio di ./ appello, a condizione, però, che le sentenze relative ai fatti già giudicati siano divenute definitive dopo la presentazione dei motivi di appello originari (sul punto, Sez.,2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424; in caso di trattazione scritta Sez. 2, n. 20993 del 20/05/2025, Langellotti, Rv. 288159; Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021, De Mitri, 281925; Sez. 2, n. 12068 del 19/12/2014, Biscaro, Rv. 263008; Sez. 6, n.35599 del 16/06/2015, n.m.; Sez. 1, sent. n. 9997 del 05/12/1986, Calemme, Rv. 176698; conf. mass. RV. n. 167174; n. 156277; n. 147984). Nel caso di specie, le sentenze di condanna depositate dalla parte istante per l'udienza del 24/02/2025 risultavano tutte divenute irrevocabili in date (l'ultima il 14/05/2019) di gran lunga precedenti quella della pronuncia di primo grado (06/06/2024), e quindi, del termine per proporre appello sul punto, il che imponeva di devolvere il tema al giudice di secondo grado con i motivi principali di gravame. La preclusione processuale era pertanto ostativa all'esame nel merito della questione nell'ambito del giudizio di appello. 3. Manifestamente infondato è pure il terzo motivo di ricorso, avendo la Corte argomentato in tema di qualificazione giuridica del fatto descritto al capo B, in esso assorbita la condotta di ricettazione contestata al capo A, attingendo ad elementi di prova indiscutibili. Avendo la Corte riconosciuto la responsabilità per la condotta di riciclaggio valorizzando il possesso della targa originaria della vettura, posta in vendita con targa contraffatta, traendo da ciò la conclusione che fu proprio l'imputato a sostituire o demandare ad altri l'operazione materiale di sostituzione della targa originaria con quella contraffatta. 3.1. Quanto, infine, a idoneità dissimulatoria della condotta contestata (sostituzione delle targhe), nella motivazione della sentenza impugnata limpido è l'argomentare circa la decisiva rilevanza di coprire con targhe apparentemente genuine un veicolo provento di delitto. Corretta, dunque la qualificazione giuridica del fatto, trattandosi all'evidenza dell'attività di sostituzione dei dati identificativi adesi al veicolo, atti ad occultarne la provenienza da delitto e favorirne la circolazione in apparente legittimità, oltre che la potenziale immissione nel mercato dell'usato (Sez. 2, n. 25940 del 12/2/2013; Sez. 2, n. 44305 del 25/10/2005, Rv. 232770; Sez. 2, n. 30842 del 3/4/2013, Rv. 257059). Questa Corte ha anche talvolta affermato, in consonanza rispetto al motivo di ricorso, che la mera detenzione di un bene, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della illecita provenienza, non è sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso (tra le sentenze oggetto di massimazione: Sez. 2, n. 29002 del 9/10/2020, Rv. 279703; Sez. 2, n. 41740 del 30/9/2015, Cariati, Rv. 265097). Nel caso di specie, tuttavia, le due sentenze di merito hanno accertato il dato di fatto poco sopra già illustrato;
il Tribunale prima e la Corte di appello poi, con argomentazione inferenziale non manifestamente illogica o riconducibile ad una mera illazione, hanno dunque potuto desumere dalla prova la diretta responsabilità dell'odierno ricorrente nella alterazione dei dati identificativi del veicolo di cui egli aveva certamente la disponibilità. 3.1. I fatti così come provati sono stati pertanto correttamente qualificati ai. sensi dell'art. 648-bis cod. pen., non potendo gli stessi essere sussunti nell'ipotesi di ricettazione per le ragioni ampiamente esplicitate dai giudici di merito. 4. Segue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, ricorrendo evidenti motivi di responsabilità nella proposizione di motivi meramente reiterativi e manifestamente infondati in fatto ed in diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso il 17 settembre 2025.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Gaspare Sturzo, che nel riportarsi alla memoria già trasmessa ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Angelo Staniscia, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 35122 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 17/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma confermava la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per i delitti di cui ai capi da A ed E, assorbita la condotta di ricettazione descritta al capo A nel più grave delitto di riciclaggio sub B (v. dispositivo della sentenza di primo grado). Calcolata la pena base per il più grave delitto di riciclaggio sub B (in esso assorbita la condotta sub A), aumentava la detta pena per la continuazione riconosciuta con i reati di ricettazione satellite dai capi C ad E. La Corte, infine, dichiarava inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (motivi nuovi del 21 febbraio 2025) con altri reati omogenei, accertati con sentenze irrevocabili già alla data di presentazione dei motivi di gravame. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, che articolava i motivi di seguito sintetizzati: 2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (artt. 601, 178 e 156 cod. proc. pen.), atteso che l'imputato, impedito a comparire all'udienza fissata per la celebrazione dell'appello (24 febbraio 2025), perché affidato in prova al servizio sociale, con divieto di allontanarsi senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza, aveva ricevuto notizia del differimento della detta udienza al 24 marzo 2025 solo il 22 marzo precedente (sabato), con la conseguente impossibilità di attivarsi per chiedere l'autorizzazione a presentarsi in udienza il successivo lunedi. L'udienza e la sentenza emessa all'esito sarebbero pertanto affette da nullità assoluta, perché celebrate senza la presenza dell'imputato, impossibilitato a comparire il 24 marzo 2025 a cagione della sua condizione di affidato in prova con divieto di allontanarsi. 2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione di legge penale, inosservanza di quella processuale e vizi esiziali di motivazione, atteso che nessuna disposizione obbliga a chiedere la disciplina della continuazione col precedente giudicato esterno solo ed esclusivamente con i motivi di appello. Ben potendo quindi il beneficio esser richiesto tempestivamente anche con i motivi aggiunti in limine litis. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce ancora violazione di legge penale e vizi di motivazione in riferimento alla riconosciuta responsabilità per il delitto di riciclaggio descritto al capo B in assenza di elementi (e tale non può ritenersi la detenzione, in un locale della autorimessa accessibile a tutti, della targa originaria di una vettura di origine delittuosa) atti a dimostrare che l'attività di riciclaggio fosse stata svolta proprio dall'imputato. La Corte di merito, così come il giudice di primo grado, avrebbe errato pertanto nella valutazione della prova dell'attività di riciclaggio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso denuncia profili di inosservanza della legge processuale (primo e secondo motivo), violazione di legge e vizio esiziale di motivazione (terzo motivo), vizi che non si rinvengono alla lettura del testo della sentenza impugnata, la motivazione di merito che sorregge la decisione di conferma della sentenza di condanna di primo grado non appare inoltre affatto illogica, tampoco in forma manifesta. 1. Il primo motivo non trova rispondenza nei fatti processuali cronologicamente descritti negli atti del processo, che la Corte può consultare in ragione del vizio dedotto. Ed invero, risulta in atti che l'imputato ebbe a ricevere in data 25 febbraio 2025 (con notificazione del verbale di udienza a mani proprie) la prima comunicazione della ordinanza resa in data 24 febbraio 2025, che differiva la trattazione del processo di appello all'udienza del 24 marzo 2025, mentre il medesimo verbale di udienza (24 febbraio 2025) fu poi notificata nuovamente, da altro organo di polizia giudiziaria, il 22 marzo 2025. Né risulta che all'udienza del 24 marzo 2025 il difensore presente eccepì alcunché sul punto. Il che, trattandosi di eventuale nullità a regime intermedio, determina la sanatoria del vizio non tempestivamente dedotto. In ogni caso, si è già scritto che difetta in radice il presupposto di fatto del primo motivo di ricorso, avendo l'imputato ricevuto comunicazione della data di differimento dell'udienza in data 25 febbraio 2025. Tantomeno coglie nel segno la doglianza con la quale si fa rilevare l'inosservanza della norma processuale (art. 601, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.), che impone il termine libero di quaranta giorni (attesa la data di presentazione dell'appello, successiva al 10 luglio 2024) per la notifica all'imputato della data di fissazione della prima udienza in grado di appello (sul punto si veda Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 01); l'udienza del 24 marzo non era, infatti, la prima udienza di discussione dell'appello. In ogni caso, l'eventuale inosservanza del termine libero a comparire determina una nullità a regime c.d. intermedio, che doveva essere prontamente eccepita dal difensore presente in udienza (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 - 02). 2. Del pari manifestamente infondato è il secondo dei rilievi processuali proposti con i motivi di ricorso, giacché il presupposto sostanziale della domanda di riconoscimento della continuazione c.d. esterna (la irrevocabilità della sentenza che accerta la responsabilità per i fatti che la difesa riteneva unificabili sotto il vincolo della continuazione) si era già realizzato prima della scadenza del termine per proporre i motivi di appello. Il punto non era stato dedotto (nei termini) con i motivi principali di gravame e non poteva, pertanto, formare oggetto di motivi nuovi ex art. 581, comma 4, cod. proc. pen. Il tema, infatti, può essere dedotto anche nel corso della discussione orale del giudizio di ./ appello, a condizione, però, che le sentenze relative ai fatti già giudicati siano divenute definitive dopo la presentazione dei motivi di appello originari (sul punto, Sez.,2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424; in caso di trattazione scritta Sez. 2, n. 20993 del 20/05/2025, Langellotti, Rv. 288159; Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021, De Mitri, 281925; Sez. 2, n. 12068 del 19/12/2014, Biscaro, Rv. 263008; Sez. 6, n.35599 del 16/06/2015, n.m.; Sez. 1, sent. n. 9997 del 05/12/1986, Calemme, Rv. 176698; conf. mass. RV. n. 167174; n. 156277; n. 147984). Nel caso di specie, le sentenze di condanna depositate dalla parte istante per l'udienza del 24/02/2025 risultavano tutte divenute irrevocabili in date (l'ultima il 14/05/2019) di gran lunga precedenti quella della pronuncia di primo grado (06/06/2024), e quindi, del termine per proporre appello sul punto, il che imponeva di devolvere il tema al giudice di secondo grado con i motivi principali di gravame. La preclusione processuale era pertanto ostativa all'esame nel merito della questione nell'ambito del giudizio di appello. 3. Manifestamente infondato è pure il terzo motivo di ricorso, avendo la Corte argomentato in tema di qualificazione giuridica del fatto descritto al capo B, in esso assorbita la condotta di ricettazione contestata al capo A, attingendo ad elementi di prova indiscutibili. Avendo la Corte riconosciuto la responsabilità per la condotta di riciclaggio valorizzando il possesso della targa originaria della vettura, posta in vendita con targa contraffatta, traendo da ciò la conclusione che fu proprio l'imputato a sostituire o demandare ad altri l'operazione materiale di sostituzione della targa originaria con quella contraffatta. 3.1. Quanto, infine, a idoneità dissimulatoria della condotta contestata (sostituzione delle targhe), nella motivazione della sentenza impugnata limpido è l'argomentare circa la decisiva rilevanza di coprire con targhe apparentemente genuine un veicolo provento di delitto. Corretta, dunque la qualificazione giuridica del fatto, trattandosi all'evidenza dell'attività di sostituzione dei dati identificativi adesi al veicolo, atti ad occultarne la provenienza da delitto e favorirne la circolazione in apparente legittimità, oltre che la potenziale immissione nel mercato dell'usato (Sez. 2, n. 25940 del 12/2/2013; Sez. 2, n. 44305 del 25/10/2005, Rv. 232770; Sez. 2, n. 30842 del 3/4/2013, Rv. 257059). Questa Corte ha anche talvolta affermato, in consonanza rispetto al motivo di ricorso, che la mera detenzione di un bene, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della illecita provenienza, non è sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso (tra le sentenze oggetto di massimazione: Sez. 2, n. 29002 del 9/10/2020, Rv. 279703; Sez. 2, n. 41740 del 30/9/2015, Cariati, Rv. 265097). Nel caso di specie, tuttavia, le due sentenze di merito hanno accertato il dato di fatto poco sopra già illustrato;
il Tribunale prima e la Corte di appello poi, con argomentazione inferenziale non manifestamente illogica o riconducibile ad una mera illazione, hanno dunque potuto desumere dalla prova la diretta responsabilità dell'odierno ricorrente nella alterazione dei dati identificativi del veicolo di cui egli aveva certamente la disponibilità. 3.1. I fatti così come provati sono stati pertanto correttamente qualificati ai. sensi dell'art. 648-bis cod. pen., non potendo gli stessi essere sussunti nell'ipotesi di ricettazione per le ragioni ampiamente esplicitate dai giudici di merito. 4. Segue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, ricorrendo evidenti motivi di responsabilità nella proposizione di motivi meramente reiterativi e manifestamente infondati in fatto ed in diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso il 17 settembre 2025.