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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13134 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3960/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LV ON spirati i termini assegnati ex art. 127 ter fino al 17.12.2025 ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
rappresentato e difeso dalla LEGALELIA STA SRL, in Parte_1 persona dell'avv. Francesco Elia, e dall'avv. Daniela De Salvatore ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale in Roma al Largo Toniolo n. 6 CP_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_2 presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto
Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.2.2025 e ritualmente notificato ha Parte_1
CP_ convenuto l' avanti l'intestato Tribunale esponendo: di essere, quale lavoratore
1 subordinato, titolare del trattamento di assegno ordinario di invalidità, catg. TT, da aprile 2014; che negli anni 2021 e 2022 era stato destinatario dell'assegno IO con trattenuta per quota di incumulabilità e con trattenuta in busta paga;
che con nota del CP_ 29.07.2024 l gli aveva comunicato la sussistenza di un debito pari ad euro 658,19,
a titolo di IO, imputato all'anno 2021, con l'applicazione della quota di incumulabilità, CP_ ricalcolata;
che con nota del 10.11.2024 altresì l' aveva comunicato la sussistenza di un debito pari ad euro 2.246,30, a titolo di IO, imputato all'anno 2022, con l'applicazione della quota di incumulabilità, ricalcolata.
Ripercorsa la normativa applicabile e contestato il mancato ricalcolo della quota c.d CP_ trattenuta dal datore di lavoro per conto dell' conveniva in giudizio Pt_2
l' chiedendo al Tribunale di voler “…A) NEL MERITO: Accertare e dichiarare CP_3
CP_ l'insussistenza dei debiti pari ad euro 2246,30 + 658,19 contestati dall nei limiti e per gli importi indicati nella parte motiva del ricorso, ovvero nella somma maggiore o minore di giustizia, con corrispondente riduzione del debito e relativa nettizzazione, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, premesso che il trattamento del quale è titolare il ricorrente era stato nel tempo “oggetto di una serie di ricalcoli in ragione delle trattenute operate in forza dell'applicazione delle disposizioni sopra richiamate per lo svolgimento di attività di lavoro dal parte del beneficiario della prestazione” e che “gli indebiti di cui trattasi nel presente giudizio sono il risultato di una serie di ricostituzioni del tutto correttamente effettuate in applicazione delle disposizioni di legge e tenuto conto dei dati reddituali di volta in volta disponibili”, esplicitate le singole comunicazioni delle quali il era stato, nel tempo, destinatario – relative Parte_1 anche a crediti del ricorrente – da parte dell'istituto, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente e rinviata per la decisione con assegnazione di termine per il deposito di note conclusionali;
spirati i termini assegnati ex art. 127 ter
2 cpc fino al 17.12.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente dichiaratamente “non contesta l'applicazione della quota di incumulabilità applicata ex L. n. Dini, originante il debito, bensì il mancato ricalcolo della quota c.d. CP_ trattenuta dal datore di lavoro per conto dell' , proponendo argomenti e Pt_2 calcoli partitamente effettuati per ogni periodo oggetto di esame (anni 2021 - per il quale non esprime il conteggio finale - e 2022). CP_ L' con la propria costituzione in giudizio, contestando la ricostruzione degli importi indicati dal ricorrente, ha prodotto tutte le comunicazioni con le quali erano stati effettuati i ricalcoli del trattamento pensionistico del Civitelli, e, in particolare, le rideterminazioni dell'assegno n. 054-701000223849 Cat. TT di cui alle lettere in data
17.9.2021 (doc. 7), 27.10.2021 (doc. 8), 24.1.2022 (doc. 9), 10.10.2022 (doc. 10),
26.7.2023 (doc. 11), 3.7.2024 (doc. 12), 29.7.2024 (doc. 5) e 10.11.2024 (doc. 6), dalle quali emersi, talvolta, anche crediti a favore del ricorrente (non anche, tuttavia, un credito “finale”, come dallo stesso sostenuto nelle note conclusive).
In ordine a dette rideterminazioni il ricorrente non ha assunto specifica posizione, limitandosi a contestare (ribadendolo) che “al ricalcolo effettuato non è seguito il corrispondente ricalcolo della c.d. quota ex L. , tuttavia omettendo di Pt_2
CP_ specificare ove, in concreto, le ricostruzioni operate dall' sarebbero errate.
A ben vedere già nel ricorso la prospettazione del ricorrente è carente, ove egli omette di esplicitare i criteri dei propri calcoli - sintetizzati nella narrativa con l'esposizione di dati non verificabili e neppure riscontrabili dagli allegati richiamati - trascurando CP_ financo di richiamare i documenti - ovviamente in suo possesso - dai quali l' avrebbe tratto i dati sulla scorta dei quali operate le proprie ricostruzioni (e dove gli stessi sarebbero stati travisati). CP_ Nondimeno, il debito emergente a carico del ricorrente dalle comunicazioni dell'
29.7.2024 e 10.11.2024 qui impugnate, è il risultato di ricostruzioni succedutesi nel
3 tempo - e in particolare quelle in data 17.9.2021, 27.10.2021, 24.1.2022, 10.10.2022,
26.7.2023, 3.7.2024 - sui dati delle quali si sono fondate le successive ricostruzioni da parte dell'Istituto, che non sono state affatto contestate dal limitatosi, come Parte_1 detto, ad effettuare un non riscontrabile calcolo relativo all'anno 2022.
La domanda deve pertanto essere respinta.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in €
1.300,00 per compensi, oltre spese genarli e accessori come per legge – in CP_ favore dell' in persona del l.r.p.t..
Roma, 18.12.2025
Il Giudice
LV ON
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LV ON spirati i termini assegnati ex art. 127 ter fino al 17.12.2025 ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
rappresentato e difeso dalla LEGALELIA STA SRL, in Parte_1 persona dell'avv. Francesco Elia, e dall'avv. Daniela De Salvatore ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale in Roma al Largo Toniolo n. 6 CP_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_2 presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto
Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.2.2025 e ritualmente notificato ha Parte_1
CP_ convenuto l' avanti l'intestato Tribunale esponendo: di essere, quale lavoratore
1 subordinato, titolare del trattamento di assegno ordinario di invalidità, catg. TT, da aprile 2014; che negli anni 2021 e 2022 era stato destinatario dell'assegno IO con trattenuta per quota di incumulabilità e con trattenuta in busta paga;
che con nota del CP_ 29.07.2024 l gli aveva comunicato la sussistenza di un debito pari ad euro 658,19,
a titolo di IO, imputato all'anno 2021, con l'applicazione della quota di incumulabilità, CP_ ricalcolata;
che con nota del 10.11.2024 altresì l' aveva comunicato la sussistenza di un debito pari ad euro 2.246,30, a titolo di IO, imputato all'anno 2022, con l'applicazione della quota di incumulabilità, ricalcolata.
Ripercorsa la normativa applicabile e contestato il mancato ricalcolo della quota c.d CP_ trattenuta dal datore di lavoro per conto dell' conveniva in giudizio Pt_2
l' chiedendo al Tribunale di voler “…A) NEL MERITO: Accertare e dichiarare CP_3
CP_ l'insussistenza dei debiti pari ad euro 2246,30 + 658,19 contestati dall nei limiti e per gli importi indicati nella parte motiva del ricorso, ovvero nella somma maggiore o minore di giustizia, con corrispondente riduzione del debito e relativa nettizzazione, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, premesso che il trattamento del quale è titolare il ricorrente era stato nel tempo “oggetto di una serie di ricalcoli in ragione delle trattenute operate in forza dell'applicazione delle disposizioni sopra richiamate per lo svolgimento di attività di lavoro dal parte del beneficiario della prestazione” e che “gli indebiti di cui trattasi nel presente giudizio sono il risultato di una serie di ricostituzioni del tutto correttamente effettuate in applicazione delle disposizioni di legge e tenuto conto dei dati reddituali di volta in volta disponibili”, esplicitate le singole comunicazioni delle quali il era stato, nel tempo, destinatario – relative Parte_1 anche a crediti del ricorrente – da parte dell'istituto, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente e rinviata per la decisione con assegnazione di termine per il deposito di note conclusionali;
spirati i termini assegnati ex art. 127 ter
2 cpc fino al 17.12.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente dichiaratamente “non contesta l'applicazione della quota di incumulabilità applicata ex L. n. Dini, originante il debito, bensì il mancato ricalcolo della quota c.d. CP_ trattenuta dal datore di lavoro per conto dell' , proponendo argomenti e Pt_2 calcoli partitamente effettuati per ogni periodo oggetto di esame (anni 2021 - per il quale non esprime il conteggio finale - e 2022). CP_ L' con la propria costituzione in giudizio, contestando la ricostruzione degli importi indicati dal ricorrente, ha prodotto tutte le comunicazioni con le quali erano stati effettuati i ricalcoli del trattamento pensionistico del Civitelli, e, in particolare, le rideterminazioni dell'assegno n. 054-701000223849 Cat. TT di cui alle lettere in data
17.9.2021 (doc. 7), 27.10.2021 (doc. 8), 24.1.2022 (doc. 9), 10.10.2022 (doc. 10),
26.7.2023 (doc. 11), 3.7.2024 (doc. 12), 29.7.2024 (doc. 5) e 10.11.2024 (doc. 6), dalle quali emersi, talvolta, anche crediti a favore del ricorrente (non anche, tuttavia, un credito “finale”, come dallo stesso sostenuto nelle note conclusive).
In ordine a dette rideterminazioni il ricorrente non ha assunto specifica posizione, limitandosi a contestare (ribadendolo) che “al ricalcolo effettuato non è seguito il corrispondente ricalcolo della c.d. quota ex L. , tuttavia omettendo di Pt_2
CP_ specificare ove, in concreto, le ricostruzioni operate dall' sarebbero errate.
A ben vedere già nel ricorso la prospettazione del ricorrente è carente, ove egli omette di esplicitare i criteri dei propri calcoli - sintetizzati nella narrativa con l'esposizione di dati non verificabili e neppure riscontrabili dagli allegati richiamati - trascurando CP_ financo di richiamare i documenti - ovviamente in suo possesso - dai quali l' avrebbe tratto i dati sulla scorta dei quali operate le proprie ricostruzioni (e dove gli stessi sarebbero stati travisati). CP_ Nondimeno, il debito emergente a carico del ricorrente dalle comunicazioni dell'
29.7.2024 e 10.11.2024 qui impugnate, è il risultato di ricostruzioni succedutesi nel
3 tempo - e in particolare quelle in data 17.9.2021, 27.10.2021, 24.1.2022, 10.10.2022,
26.7.2023, 3.7.2024 - sui dati delle quali si sono fondate le successive ricostruzioni da parte dell'Istituto, che non sono state affatto contestate dal limitatosi, come Parte_1 detto, ad effettuare un non riscontrabile calcolo relativo all'anno 2022.
La domanda deve pertanto essere respinta.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in €
1.300,00 per compensi, oltre spese genarli e accessori come per legge – in CP_ favore dell' in persona del l.r.p.t..
Roma, 18.12.2025
Il Giudice
LV ON
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