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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE N.R.G. 636 /2023
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. IE OL AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 636 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata il [...] a [...], c. f. Parte_1 C.F._1
, residente a [...], c. da Capita n. 80, rappresentata e difesa dall'avv.
[...] CP_1
giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Galati Mamertino, via Nazario Sauro n. 7,
[...]
è elettivamente domiciliata;
- ATTRICE -
CONTRO , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Iraci, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in
Sant'Agata Militello, via Liguria n. 13, è elettivamente domiciliato;
- CONVENUTO-
OGGETTO: risarcimento danni da caduta in strada
CONCLUSIONI: Come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_2 il esponendo che, in data 14.07.2021 alle ore 17.30 circa, mentre Controparte_2 percorreva a piedi, in direzione monte – mare, il marciapiede destro della via Sardegna a
Sant'Agata Militello, difronte alla macelleria Eurocarne S.r.l., scivolava improvvisamente e cadeva rovinosamente a terra a causa del pessimo stato in cui si trovava il manto stradale.
Spiegava che la caduta è avvenuta a ridosso dell'incrocio tra via Sardegna e piazza Andrea Speciale
e che il marciapiede si presentava dissestato, non adeguato e reso scivoloso dalla pioggia.
Sottolineava che tale condizione di pericolo non era in alcun modo segnalata e che ciò comportava il configurarsi di un vero e proprio trabocchetto, ovvero di una situazione di pericolo occulto non prevedibile.
Rappresentava che all'esito della caduta riportava una gravissima frattura al polso destro con vistosa deformazione dell'articolazione.
Deduceva di essere stata immediatamente soccorsa dalla Polizia Municipale che si trovava nei pressi del luogo del sinistro e di essere stata portata dagli operatori del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di AZ dove le veniva diagnosticata una frattura scomposta delle epifisi distali di radio ed ulna di destra con associata lussazione dell'articolazione ulno-carpale.
Esponeva che il marciapiede in questione si presentava in forte pendenza, privo di barriere di protezione o di appiglio anticaduta e la pavimentazione era dissestata e scivolosa.
Riteneva il convenuto responsabile, oltreché ai sensi dall'art. 2051 c. c., per aver omesso CP_2 la manutenzione necessaria secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 1 del codice della strada.
Sosteneva sia l'esistenza del nesso causale tra l'evento caduta e il danno subito sia l'insorgenza, in conseguenza della frattura, di gravi attacchi di panico e di disturbi del sonno e in generale di conseguenze invalidanti che le hanno impedito di esercitare la sua attività di casalinga per un considerevole lasso di tempo. Sosteneva, pertanto, il diritto ad ottenere il risarcimento del danno morale inteso quale personalizzazione ulteriore, rispetto alla liquidazione tabellare, dell'importo liquidato a titolo di danno biologico.
Lamentava, quindi, di aver subito gravi danni patrimoniali e non patrimoniali.
Concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità del convenuto nella verificazione del CP_2 danno e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, per complessivi € 108.339,46, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio il contestando interamente quanto ex Controparte_2 adverso chiesto, dedotto ed eccepito.
Escludeva la propria responsabilità e sosteneva che le condizioni del manto stradale erano del tutto visibili e che l'evento dannoso si era verificato per mera distrazione della parte attrice che non aveva prestato la dovuta attenzione.
Precisava che, in caso di responsabilità da cose in custodia incombe sul danneggiato l'onere di provare il rapporto causale tra l'evento dannoso e il danno stesso.
Sosteneva l'insussistenza del danno biologico
Contestava integralmente la pretesa risarcitoria di parte attrice in quanto generica e sproporzionata.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita a mezzo CTU e prova testimoniale, veniva decisa con la presente sentenza a seguito di concessione dei termini ex art. 190 c. p. c. per il deposito degli scritti conclusivi.
2.Preliminarmente deve procedersi all'inquadramento della responsabilità in questione nella fattispecie di cui all'art. 2051c.c. o all'art. 2043 c.c.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 999/2014, che ha per oggetto rilevanti questioni attinenti alla responsabilità per i danni cagionati da insidia o trabocchetto, ha affrontato nuovamente la problematica dei rapporti tra l'art. 2051 e l'art. 2043 cod. civ. giungendo a confermare la propria posizione interpretativa affermando la diversità dell'azione di responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 cod. civ., da quella fondata sul principio generale del neminem ledere ex art. 2043 cod. civ., rilevando che sul piano probatorio l'applicabilità di una o dell'altra norma richiede accertamenti diversi. Nel caso di danno cagionato da cosa in custodia, infatti, sarà irrilevante un'indagine sul comportamento del custode, trattandosi di una responsabilità prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, il cui fondamento è costituito dal rischio gravante sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal caso fortuito, con un evidente vantaggio processuale per il danneggiato, dato dall'inversione dell'onere della prova laddove il danneggiante sarà tenuto a provare il fortuito per esonerarsi dalla responsabilità; nel caso di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., invece, sarà necessario un accertamento sul comportamento omissivo - commissivo del responsabile, con l'attribuzione dell'onere della prova a carico del danneggiato, il quale dovrà attivarsi per dimostrare e provare sia l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, sia il nesso causale con il danno.
Orbene, l'orientamento ormai prevalente tende ad inquadrare le fattispecie analoghe a quelle in esame nell'alveo di operatività dell'art. 2051 c.c.
A tale orientamento ha aderito anche la Corte d'Appello di Messina secondo la quale “Questa
Corte concorda con l'orientamento ormai consolidato per il quale la fattispecie del risarcimento dei danni determinati da ipotesi come quelle per cui è causa rientri in quella disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., essendo ormai affermato il principio per cui in fattispecie analoghe in cui il danno è riconducibile alla cattiva esecuzione o alla cattiva manutenzione dell'opera pubblica, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che sia configurabile una responsabilità della P.A. ex art. 2051 cod. civ.. Dalla proprietà pubblica del bene discende, infatti, l'obbligo dell'ente alla custodia con conseguente operatività nei confronti dell'ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod.civ.” (cfr Sent. n. 149/2021, più di recente anche Sent. n. 899/2024).
Pertanto, secondo l'orientamento su richiamato, condiviso da questo Giudicante, laddove il bene interessato dall'eventuale sussistenza della situazione insidiosa è soggetto alla custodia altrui, come nel caso di specie, risulta applicabile la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in luogo dell'art. 2043 c.c., e ciò anche laddove il custode del bene sia una pubblica amministrazione (cfr. da ultimo
C. Cass., Sez. III, n. 6101/2013).
In base all'art. 2051 c.c. il custode risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito.
Ciò premesso in termini generali sulla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., deve comunque precisarsi che il danneggiato non è mai esonerato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, come detto, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr C. Cass. n. 15389/2011; C. Cass. n. 25243/2006).
Nel caso in specie la prova del nesso causale, ad opinione di questo Tribunale, può ritenersi raggiunta. Le dichiarazioni testimoniali confermano che il pavimento era usurato dal tempo (cfr dichiarazione testi e all'udienza del 10 aprile 2024), circostanza che implica la Tes_1 Tes_2 totale carenza di manutenzione da parte dell'Ente proprietario e custode, e forniscono un supporto probatorio ampio ed esaustivo, al pari delle fotografie dei luoghi dalle quali si evince che il manto stradale è irregolare e scivoloso a causa dell'erosione del tempo.
Nella fattispecie per cui è causa siamo, quindi, di fronte ad un caso di difetto del bene derivante dalla sua cattiva manutenzione o comunque a un difetto nel controllo del bene tanto da determinare il generarsi di una condizione pericolosa al passaggio pedonale.
L' convenuto, inoltre, non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza del caso fortuito CP_3 limitandosi a dedurre il comportamento colposo della danneggiata e l'evento pioggia quali circostante idonee ad escludere o limitare la propria responsabilità.
In primo luogo, va detto che non è possibile considerare l'evento meteorico pioggia quale caso fortuito. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha quasi del tutto escluso tale possibilità chiarendo che “le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata su dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia” (Cass.
Civ. sent n. 32643/2023).
Con riferimento alla condotta distratta dell'attrice, invece, va osservato che sebbene, come appena spiegato, la pioggia non può essere considerata quale caso fortuito, la condizione chiaramente visibile della strada bagnata ingenera (o dovrebbe ingenerare) in ciascun pedone una maggiore prudenza nell'andatura proprio per evitare il pericolo di scivolamento.
La Corte di legittimità ha pure affermato che quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada [pubblica] è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (C. Cass., Sez. III, n. 287/2015).
Orbene, dall'esame delle immagini prodotte agli atti, questo giudicante ritiene che una condotta maggiormente avveduta di parte attrice non avrebbe potuto interrompere il nesso causale e escludere del tutto il danno ma avrebbe potuto in parte attenuarlo. Vista la mancanza di parapetto laterale (cfr CTP parte attrice) la signora infatti, pur Pt_1 procedendo con maggiore cautela non avrebbe potuto appoggiarsi al fine di trovare un punto di appiglio per evitare di scivolare, ma avrebbe potuto attenuare la caduta e, sebbene solo in minima parte, limitarne gli esiti dannosi.
Sulla base di quanto sopra spiegato questo Tribunale ritiene che la condotta della danneggiata abbia inciso nella causazione del danno nella misura del 30%.
Un'ultima osservazione è d'obbligo in riferimento invece alle condizioni in cui versava il tratto di strada, sul punto la Suprema Corte, in casi simili a quello in esame, ha specificato che “Il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art.
2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per
l'utente, una situazione di pericolo occulto…” (cfr Cass. Civ. n. 6651.2020).
In adesione al medesimo orientamento si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito, secondo la Corte d'Appello di Reggio Calabria, infatti, “In tema di danni derivanti da cose in custodia, il danneggiato non può farsi carico della prova dell''insidia' o del 'trabocchetto', trattandosi di fattispecie estranee alla responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c., che non possono pertanto considerarsi indici rivelatori della configurabilità della responsabilità della P.A. quale custode: così facendo, infatti, si opererebbe un'interpretazione della norma contraria al suo tenore letterale e sostanziale, aggravando la posizione probatoria del danneggiato al fine di limitare le ipotesi di responsabilità della P.A. e creare un ingiustificato privilegio in suo favore.” (sent. n.
697/2021).
In ragione di quanto sopra, dunque, nessuna prova incombe sul danneggiato circa la prevedibilità
e l'inevitabilità dell'insidia.
In altre parole, va dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al Controparte_2 attenuata, nella misura del 30%, dalla condotta colposa della danneggiata.
Ciò posto vanno esaminate le richieste risarcitorie di parte attrice.
2.1 Passando all'aspetto relativo al danno, parte attrice lamenta quale diretta conseguenza del sinistro, sia un danno biologico, sia un danno patrimoniale derivante dalle spese mediche affrontate e dai danni subiti dal motoveicolo e ne chiede il risarcimento.
In merito alla prima tipologia di danno, va detto che non sorgono dubbi in merito alla prova del danno subito da parte attrice;
dall'esame degli atti emerge infatti una copiosa produzione di documentazione medica e nello stesso senso conduce anche la relazione peritale redatta dal consulente incaricato dal Tribunale che ha ritenuto le lesioni accertate dai sanitari del P.S. di
AZ (frattura pluriframmentaria dell'epifisi distale del radio di dx e distacco dello stiloide ulnare) compatibili con l'evento dannoso (cfr ctu pag. 9).
Relativamente al profilo del quantum debeatur, va osservato che il Tecnico incaricato da questo tribunale ha stabilito che le lesioni riportate hanno causato un'invalidità permanente nella misura del 9% e una invalidità temporanea così suddivisa:
- Inabilità assoluta temporanea al 100%: giorni 30;
- Inabilità parziale temporanea al 75%: giorni 30;
- Inabilità parziale temporanea al 50%: giorni 60;
- Inabilità parziale temporanea al 25%: giorni 60.
Ciò posto, le lesioni di natura fisica stimate nella percentuale del 9% devono farsi rientrare tra le c.d. lesioni micropermanenti.
Ciò premesso, facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, la componente biologica del danno non patrimoniale risarcibile ammonta in totale ad € 21.032,61, calcolato come di seguito precisato: età del danneggiato alla data del sinistro 54 anni;
percentuale di invalidità permanente 9%; punto di danno biologico € 963,40; danno biologico permanente risarcibile
15.555,06; danno biologico temporaneo € 5.477,55.
In merito, invece, alla compatibilità delle lesioni riportate la stessa può ritenersi dimostrata tramite la copiosa documentazione medica versata in atti oltreché dalle risultanze della CTU.
Dal referto medico rilasciato dal P. O. di AZ (cfr all. 10 produzione parte attrice) emergono, infatti, i postumi lamentati dall'attrice nell'atto di citazione e gli stessi vengono anche confermati dai referti degli esami diagnostici effettuati nei periodi successivi come, ad esempio, il referto RX del polso destro del 17.09.2021 e quello successivo del 08.03.2022.
Poste queste premesse, sotto il profilo del quantum risarcitorio questo Tribunale ritiene che quanto accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio medico legale espletata, meriti di essere condiviso e posto alla base della liquidazione dell'indennizzo, in quanto la stessa appare congruamente motivata ed operata mediante indagini scientifiche accurate e tecnicamente corrette.
Il CTU, in risposta ai quesiti formulati da questo Tribunale, ha stabilito con riferimento al danno biologico temporaneo: “Per quanto riguarda la durata della malattia è ragionevole pensare che esse abbiano determinato un danno temporaneo alla persona nella misura del:
- inabilità temporanea assoluta: giorni 30 (trenta) al 100%; - inabilità temporanea parziale: giorni 30 (trenta) al 75%
- inabilità temporanea parziale: giorni 50 (sessanta) al 50%.
- inabilità temporanea parziale: giorni 60 (sessanta) al 25%”;
- con riferimento al danno biologico permanente: “Gli esiti residuati all'evento lesivo, hanno determinato un danno sotto forma di danno biologico nella misura del 9% (nove per cento).”
Con riferimento al rimborso delle spese mediche, considerato che il CTU ha ritenuto “congrue le spese sostenute e riportate in fascicolo” (cfr pag. 10 CTU), la somma spettante a tale titolo sarà pari a €
229,06 risultante dalle ricevute prodotte agli atti (cfr all.21 parte attrice).
In definitiva l'importo complessivamente dovuto all'odierna attrice per tutte le voci di danno sopra esaminate è pari a € 21.261,67.
Detta somma dovrà essere decurtata del 30%, ai sensi dell'art. 1227 c. c., in ragione della quota di corresponsabilità attribuita alla danneggiata e va pertanto rideterminata in € 14.883,17.
In merito alla personalizzazione del danno va richiamata una pronuncia chiarificatrice della
Suprema Corte secondo la quale “soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. Civ. n. 2377/2014).
Orbene, nel caso che ci occupa non è stata applicata alcuna percentuale di personalizzazione del danno poiché non vi sono agli atti elementi tali da far ritenere il danno subito più grave o da dimostrare una particolare sofferenza subita.
Sulle superiori somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n.
1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (14.07.2021) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 14.07.2021 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
2.2 Ciò posto rimane da valutare la richiesta il danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa, relativamente alla sua attività di casalinga, quale ulteriore e diversa conseguenza diretta derivata all'odierna attrice dal sinistro per cui è causa.
Innanzi tutto, occorre osservare che la domanda è formulata dalla parte attrice quale perdita della capacità lavorativa specifica, ovvero direttamente correlata all'attività di casalinga dalla stessa svolta.
Con riferimento a tale fattispecie di danno la Suprema Corte ha chiarito che “Il grado di invalidità di una persona determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico - fisica dalla medesima subita non si riflette automaticamente né tanto meno nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente (nella specie, 25%) rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi.”
(Cass. Civ. n. 21497.2005).
Orbene, al di là delle specifiche questioni inerenti la valutazione delle attività domestiche come suscettibili o meno di valutazione economica, va osservato che tale fattispecie di danno può e deve essere riconosciuta una volta accertato che dalle menomazioni riportate derivi l'impossibilità di compiere le faccende domestiche.
Nella fattispecie concreta il consulente tecnico nominato dal Tribunale ha escluso la sussistenza della suddetta circostanza, nella relazione peritale infatti afferma che “Gli esiti residuati dell'evento traumatico non incidono sulla normale capacità di vita quotidiana e né incidono sulla capacità di lavoro specifico.”
(cfr CTU pag. 10).
In mancanza di tale requisito sostanziale la domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità specifica non può trovare accoglimento.
3. Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, vista la parziale reciproca soccombenza, vanno compensate per un terzo e i restanti due terzo vanno posti in capo alla parte convenuta risultata maggiormente soccombente.
Le stesse, tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate, sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 636/2023, vertente tra
[...]
(attrice) contro (convenuto), Parte_2 Controparte_2 disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Condanna il a corrispondere in favore di parte attrice, per Controparte_2 le ragioni sopra esposte, la somma di € 14.883,17, da devalutare alla data del sinistro e, successivamente, da sottoporre a rivalutazione sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché da maggiorare degli interessi legali come indicato in motivazione.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa.
Compensa per un terzo le spese di lite.
Condanna l'ente convenuto al pagamento dei restanti due terzi delle spese di lite che liquida in € 4.701,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge dovute, ed € 524,00 per spese vive, in favore del procuratore di parte attrice, Avv. CP_1
quale procuratore antistatario.
[...]
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione di un terzo l'attrice e due terzi il convenuto, le spese relative alla CTU già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Patti, 16/12/2025.
Il Giudice
IE OL AR