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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 3405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3405 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.14871/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. GIUGNO ALESSIA)
- ricorrente -
CONTRO
_1
(avv.ti PECO GIULIO e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: assegno - pensione
A seguito dell'udienza del 10/07/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- rigetta l'opposizione, dichiarando la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'iscrizione nelle categorie protette (46%);
- dichiara che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di _1
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già _1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 16/10/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (assegno mensile di assistenza e percentuale di invalidità necessaria per l'iscrizione nelle categorie protette);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza e per la sussistenza di quello per l'iscrizione nelle categorie protette (46%);
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno mensile di assistenza, confermando le conclusioni del ctu della fase di ATP;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- ritenuto che la ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, mentre le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio debbono essere definitivamente poste a carico di _1
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 10.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.14871/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. GIUGNO ALESSIA)
- ricorrente -
CONTRO
_1
(avv.ti PECO GIULIO e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: assegno - pensione
A seguito dell'udienza del 10/07/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- rigetta l'opposizione, dichiarando la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'iscrizione nelle categorie protette (46%);
- dichiara che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di _1
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già _1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 16/10/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (assegno mensile di assistenza e percentuale di invalidità necessaria per l'iscrizione nelle categorie protette);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza e per la sussistenza di quello per l'iscrizione nelle categorie protette (46%);
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno mensile di assistenza, confermando le conclusioni del ctu della fase di ATP;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- ritenuto che la ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, mentre le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio debbono essere definitivamente poste a carico di _1
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 10.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno