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Ordinanza 12 marzo 2025
Ordinanza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
R.G. 13472/2024
Il giudice dott.ssa Lisa Torresan
a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento per ricorso cautelare ex art 671 cpc promosso da con gli avv.ti Giuseppe Macciotta e Andrea Mannoni Parte_1
- ricorrente- contro
, con l'avv. Cinzia Mella _1
- resistente – nell'interesse di con gli avv.ti Giuseppe Macciotta e Andrea Controparte_2
Mannoni
- chiamata in causa -
* * *
quale socio di (anche ), ha proposto ricorso per Parte_1 Controparte_2 CP sequestro conservativo contro , preannunciando l'intenzione di esercitare, nei suoi _1 confronti, azione di responsabilità ex art. 2476 cc.
La ricorrente ha premesso che la società, operante nel settore dei trasporti su strada, spedizioni e deposito merci, era stata costituita nel 1983 e che la resistente aveva rivestito la carica di consigliere di amministrazione dal 24.03.1997 sino al 05.03.2012. Nello stesso periodo, il CdA era composto anche dai signori (Presidente), (che dal 2002 aveva anche assunto Persona_1 Persona_2 la qualifica di amministratore delegato) e, fino al 2008, . Persona_3
Parte ricorrente ha precisato che la sig.ra risultava concretamente investita di funzioni contabili- _1 amministrative e, in tale ruolo, affiancava e supportava l'amministratore delegato oltre Persona_2 ad essere dotata, dal 2002, dei poteri di firma congiunta con nei rapporti bancari. Per_2
1 A fondamento della domanda cautelare, ha allegato di avere appreso, a seguito di verifiche Parte_1 contabili e amministrative, che, nel periodo intercorrente tra il 1998 e il 2007, aveva ricevuto CP numerose fatture da parte della società “ - di seguito anche Controparte_3
-, con sede in Curtarolo (PD), in forza di presunte prestazioni di trasporto, che tuttavia erano CP_3 state emesse in assenza di alcun rapporto effettivo sottostante, come confermato dai dipendenti amministrativi e dai collaboratori esterni che, in quel periodo, lavoravano per conto della società .
Ha dedotto che tali fatture erano state pagate, per il complessivo ingente importo di euro 1.636.660,10, ricorrendo a metodi inconsueti, quali il pagamento in contanti e gli assegni bancari.
Premesso quanto sopra, la ricorrente ha dato atto di avere proposto, nei confronti di CP_4 amministratore delegato all'epoca dei fatti, azione di responsabilità per le suddette condotte illecite, ed ha rappresentato che, all'esito di una approfondita istruttoria, il procedimento si è concluso con la condanna del convenuto a pagare, in favore della società, il complessivo importo di euro 1.636.660,10, oltre a rivalutazione e interessi.
Ha precisato che, in seno al procedimento, erano stati assunti numerosi testimoni, i quali tutti avevano negato di avere conosciuto la società o i suoi referenti ed avevano altresì dichiarato di ignorare CP_3
l'esistenza di alcun rapporto contrattuale con la stessa. L'unica teste che aveva confermato l'esistenza del rapporto con la società de qua era stata l'odierna resistente, , la quale, tuttavia, era stata _1 dichiarata incapace a testimoniare dal Tribunale, essendo titolare di un interesse concreto ed attuale nel procedimento, quale possibile convenuta nella veste di amministratore corresponsabile in solido con
Per_2
La ricorrente ha dunque osservato che, in assenza di alcuna prova circa l'esistenza di un titolo sottostante le fatture emesse dalla società , i pagamenti effettuati nei suoi confronti risultavano CP_3 indebiti e degli stessi doveva rispondere anche l'odierna resistente, nella veste di ex consigliere di amministrazione e concretamente investita del ruolo di responsabile amministrativo.
Ha precisato che la notifica dell'atto di citazione al convenuto avvenuta in data 30.12.2015, ai Per_2 sensi dell'art. 1310 cc interrompeva la prescrizione anche nei confronti di , quale _1 responsabile in solido, precisando che l'effetto interruttivo sarebbe perdurato sino al passaggio in giudicato della sentenza, appellata dal convenuto Per_2
Premesso quanto sopra in punto fumus boni juris, in relazione al periculum in mora la ricorrente ha valorizzato l' incapienza patrimoniale della resistente ed altresì la gravità del fatto illecito commesso.
Ha quindi chiesto di essere autorizzata a procedere a sequestro conservativo nei confronti di _1
, sino alla concorrenza dell'importo di euro 2.600.00,00, tenuto conto di capitale, interessi e spese.
[...]
* * *
Si è costituita , sollevando le seguenti eccezioni preliminari e pregiudiziali: _1
2 - difetto di legittimazione attiva di quantomeno in relazione ai fatti avvenuti Parte_1 precedentemente all'assunzione, in capo alla ricorrente, della qualità di socio;
- prescrizione quinquennale dell'azione, essendo la resistente cessata dalla carica nel 2012; la resistente ha poi contestato, nel caso in esame, l'operatività dell'art. 1310 cc, asserendo di essere esente da colpa e negando dunque di essere co-debitrice solidale;
ha poi evidenziato la contraddittorietà della condotta processuale di parte ricorrente, la quale, nel procedimento proposto nei confronti di avrebbe Per_2 escluso qualsivoglia responsabilità degli altri componenti del Cda e dei dipendenti amministrativi, per poi convenire in giudizio, solo successivamente, l'odierna resistente;
- improcedibilità della domanda in assenza della delibera assembleare di autorizzazione alla proposizione dell'azione;
- necessità di nominare un curatore speciale per la società ex art. 78 cpc, in ragione di un supposto conflitto di interessi sussistente tra parte ricorrente e la società , litisconsorte necessaria, CP essendo legale rappresentante di entrambe al momento della presentazione Persona_1 del ricorso ed altresì legale rappresentante di all'epoca dei fatti, oltre che l'effettivo CP responsabile, unitamente al fratello, delle condotte contestate.
Parte resistente ha poi contestato nel merito la sussistenza di qualsivoglia responsabilità, sostenendo che l'amministrazione della società fosse sostanzialmente in mano alla famiglia , e, in particolare, a _1
, già Presidente del CdA, oggi amministratore unico della società , e al Persona_1 CP contempo legale rappresentante di e del fratello , consigliere di Parte_1 Persona_3 amministrazione di all'epoca dei fatti. CP
Segnatamente, ha dedotto che ai fratelli era riconducibile ogni decisione gestoria e che _1 entrambi (e dunque non solo , ma anche , al quale competeva Persona_1 Persona_3 un importante ruolo nella gestione operativa della società) effettuavano un rigoroso controllo sulla documentazione contabile e finanziaria.
La resistente ha dunque allegato di avere svolto, per la società, esclusivamente le funzioni di impiegata amministrativo – contabile e quindi di avere provveduto a registrare la contabilità che le veniva passata,
e che risultava regolarmente pagata;
ha precisato che i pagamenti tramite assegno erano del tutto usuali per il settore di riferimento e i pagamenti in contanti erano sporadici, mentre la dicitura indicata nelle fatture era coerente con la tipologia di trasporto. Ha quindi sostenuto che, dal punto di vista contabile, le prestazioni risultavano regolari.
Ha poi allegato che la conclusione dei contratti ed i rapporti con i fornitori erano gestiti esclusivamente dalla famiglia e che lei non entrava in contatto con alcuno di coloro che prestavano servizi per _1 la società. Ha quindi affermato di provvedere, trimestralmente, a redigere i bilancini sulla scorta delle fatture a lei pervenute da , che verificava essere regolarmente pagate, precisando che i bilancini _1 erano poi sottoposti all'attenzione della famiglia , che pertanto necessariamente doveva essere a _1
3 conoscenza delle fatture di cui si discute, in ragione del proprio ruolo gestorio e accentratore, e dunque, qualora le stesse non fossero state sorrette da un valido titolo, l'avrebbe certamente dovuto rilevare.
Ha dedotto che la tipologia di prestazione rese dalla società non prevedeva l'accesso dei suoi CP_3 dipendenti o trasportatori presso la sede sociale e pertanto era del tutto plausibile che i dipendenti avessero dichiarato di non conoscerli.
Ha quindi sostenuto che i pagamenti nei confronti di dovevano ritenersi sorretti da un valido CP_3 titolo e, in ogni caso, ha proclamato la propria estraneità ai fatti e assenza di colpa.
Ha poi contestato la sussistenza del periculum in mora, rilevando come la propria situazione patrimoniale, che la vede esclusivamente proprietaria di beni in comunione, rendesse del tutto improbabile il compimento di atti dispositivi. Ha poi evidenziato che parte ricorrente non aveva allegato di alcun concreto atto pregiudizievole.
Le parti si sono scambiate note di replica e controreplica.
* * *
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di carenza legittimazione attiva.
Ed invero, il socio che propone l'azione di responsabilità ex art. 2476 cc agisce nella veste di sostituto processuale della società, per far valere un danno patito dal patrimonio sociale, e non un danno proprio.
Risulta, pertanto, irrilevante, ai fini della proposizione dell'azione di responsabilità, che la domanda si riferisca a condotte poste in essere quando il ricorrente non era socio, essendo invece sufficiente che tale qualità il socio rivesta al momento della domanda.
* * *
Va rigettata anche l'eccezione di improcedibilità incentrata sulla mancanza di delibera assembleare autorizzatoria della proposizione dell'azione.
Trattandosi, infatti, di azione proposta dal socio in sostituzione della società, ai sensi dell'art. 2476 cc, terzo comma, cc, la delibera autorizzativa non è necessaria, essendo la società chiamata in causa quale litisconsorte necessario del procedimento nell'ambito di un'azione proposta da un soggetto terzo.
* * *
Ritiene inoltre il Giudice non si ravvisino i presupposti per la nomina del curatore speciale ex art. 78 cpc.
Va infatti rilevato che il socio, è un soggetto distinto dalla figura del suo legale Parte_1 rappresentante, sig. , il quale non riveste la qualifica di parte del presente giudizio, non essendo _1 stata proposta nei suoi confronti alcuna domanda: non sussiste dunque alcun conflitto di interessi processuale tale da indurre la nomina del curatore speciale ex art. 78 cpc.
* * *
È infondata anche l'eccezione di prescrizione.
4 In argomento, deve ricordarsi che, ai fini dell' operatività dell'art. 1310, comma 1, c.c., è sufficiente l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso.
L'atto processuale con il quale viene interrotta la prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati opera pertanto ex lege anche nei confronti rimasti estranei al processo.
Sul punto, si rinvia ai numerosi precedenti espressi dalla Suprema Corte in relazione all'effetto interruttivo della costituzione di parte civile nei giudizi risarcitori proposti nei confronti dei coobbligati estranei al procedimento penale ( cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 26711/2024).
Tali principi possono certamente essere applicati anche con riguardo al rapporto tra due giudizi civili, proposti contro soggetti diversi ma debitori solidali.
L'atto di citazione notificato all'amministratore delegato in data 30.12.2015 esplica dunque Per_2 effetti interruttivi anche nei confronti di consigliere di amministrazione all'epoca dei fatti _1 contestati, con efficacia perdurante sino al passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, avverso la quale pende procedimento di appello.
La circostanza che parte resistente proclami la propria estraneità ai fatti e l'assenza di colpa è questione che non riguarda la decorrenza della prescrizione, ma attiene al merito della domanda e all'effettiva operatività, nel caso in esame, del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 2476, primo comma, cc a carico degli amministratori della società.
Né si ravvisa alcun profilo di contraddittorietà nella condotta processuale di Parte_1
Parte ricorrente ha infatti documentato l'invio alla sig.ra da parte di , di una diffida, con _1 CP lettera raccomandata, datata 24 luglio 2014, nella quale contestava i fatti oggetto del presente procedimento ( doc . n. 10 di parte resistente).
Il riferimento ad una frase contenuta nell'atto di citazione notificato dalla a (ove si Pt_1 Per_2 afferma che il Sig. , nel parallelo giudizio, aveva “ del tutto inverosilmilmente, invocato a propria Per_2 discolpa la presunta conoscenza delle vicende da parte degli altri consiglieri di amministrazione della società e dei
“dipendenti amministrativi della società”, soggetti in realtà, del tutto estranei ai fatti specificamente denunciati” - cfr. pag. 9 dell'atto di citazione di contro doc. n. 5 di parte ricorrente - ) non è chiaro nel Pt_1 Per_2 suo contenuto ed andrebbe contestualizzato nell'ambito dell'azione risarcitoria nel quale è stato inserito, donde, a fronte di un atto esplicito, quale la diffida summenzionata, non può certo valere ad integrare una sorta di riconoscimento, da parte di dell'assenza di responsabilità nei confronti della Parte_1 resistente, che nell'atto di citazione non viene espressamente menzionata.
Nelle proprie note autorizzate, parte ricorrente ha poi precisato che gli “altri consiglieri di amministrazione della Società” ai quali ci si riferiva nell'atto di citazione erano i signori , sui _1 quali il aveva preteso, nel corso della corrispondenza ante causa, di scaricare la responsabilità, e Per_2 non certo la sig.ra _1
* * *
5 Venendo, ora, al fumus boni juris, va in primo luogo rilevato che l'azione di responsabilità ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.
Era dunque onere di fornire la prova dell'esistenza dei titoli e delle prestazioni _1 sottostanti alle fatture.
Ciò posto, va rilevato che, quantomeno nella presente fase cautelare, non ha introdotto _1 elementi di prova utili a documentare l'esistenza del rapporto contrattuale e delle prestazioni effettuate dalla società , essendosi limitata a formulare istanza di esibizione del libro giornale e delle fatture CP_3 di altri padroncini, o di assegni di pagamento, che al più dimostrerebbero l'utilizzo degli assegni come mezzo di pagamento anche in favore di soggetti terzi rispetto a ma non comproverebbero CP_3
l'esistenza delle prestazioni oggetto di causa.
Gli argomenti difensivi evidenziati da parte resistente non appaiono dunque, allo stato, sufficienti a scalfire gli elementi di prova introdotti da parte ricorrente, valorizzati anche dalla sentenza n. 42/2024 , quali:
- il mancato rinvenimento nella contabilità di di qualsivoglia giustificativo per le fatture della CP
; Controparte_3
- il fatto che tutti i dipendenti sentiti sul punto abbiano dichiarato di non avere mai sentito nominare né
i avere conosciuto alcun referente della ditta Griggio;
si richiamano, sul punto, le risultanze dell'udienza testimoniale assunta nel procedimento proposto contro il cui verbale può essere valorizzato Per_2 come prova atipica nel presente giudizio cautelare ( doc. n. 7 di parte ricorrente) , dalle quali emerge che i testi assunti hanno riferito concordemente di non aver mai conosciuto né avuto notizia di tale CP_3
e di non essere a conoscenza di prestazioni eseguite, nel periodo di riferimento, da
[...]
in favore di;
va, in particolare, valorizzata la dichiarazione della teste Controparte_3 CP
, la quale ha dichiarato di conoscere, per la propria attività, tutti i trasportatori, ed anche i Tes_1 trazionisti, ossia i soggetti che svolgevano il servizio senza transitare per la sede di , proprio CP anche della ditta Griggio, precisando che li sentiva telefonicamente con contatto giornaliero e dei quali esaminava bolle e documenti di trasporto, ma non ha ricordato di avere intrattenuto contatti con la ditta Griggio.
Certamente non possono essere valorizzate le dichiarazioni rese nel parallelo giudizio dall'odierna resistente, che, in ragione dell'interesse correlato alla sua possibile chiamata in causa quale corresponsabile, è stata dichiarata incapace a testimoniare.
* * *
6 Premesso quanto sopra, va ora osservato che , pur consigliere senza deleghe, era assunta _1 dalla società quale dipendente amministrativa contabile e pertanto veniva quotidianamente a contatto con la documentazione contabile e finanziaria della società, dal che discende che ella era, per le funzioni svolte, in grado di verificarne la correttezza, essendo in ogni caso chiamata a redigere i bilancini, a sottoporli agli altri consiglieri di amministrazione ed altresì ad approvarli (compiti, questi ultimi , tipicamente afferenti al ruolo dell'amministratore e non delegabili).
La resistente era dunque dotata di strumenti di conoscenza dei fatti di gestione certamente più ampi rispetto a quelli propri di un semplice consigliere di amministrazione senza deleghe operative. A ciò si aggiunga che, far data dal 2002, la sigr.a era anche dotata di poteri di firma in ambito bancario. _1
era dunque tenuta ad a svolgere gli adeguati controlli, quantomeno in vista _1 dell'approvazione del bilancio, circa l'effettiva esistenza di un rapporto sottostante alle numerose fatture emesse nel corso degli anni dalla ditta CP_3
La circostanza che fossero i fratelli a gestire la parte commerciale, e che quindi fosse a loro in _1 primis attribuitile l'illecito contestato, anche ove fosse provata non manderebbe esente _1 da una sua eventuale corresponsabilità nel presente giudizio, per non avere agito in modo informato e per non avere vigilato sull'operato degli altri amministratori, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli altri corresponsabili.
Inoltre, come correttamente affermato dalla sentenza n. 42/2024, l'eventuale responsabilità degli altri amministratori non escluderebbe la responsabilità dei componenti del Cda “per aver omesso di verificare per un periodo di ben dieci anni il pagamento a terzi di somme non dovute e denoterebbe una grave carenza degli assetti, organizzativo, amministrativo e contabile, imputabile anche a loro” ( cfr. sentenza n. 42/2024, pag. 10-11).
* * *
Chiarito quanto sopra in relazione al il fumus boni juris, ritiene tuttavia il Giudice che, nel caso in esame, difetti il necessario e indefettibile presupposto del periculum in mora.
Il periculum in mora, quale presupposto del sequestro, va infatti inteso come pericolo da infruttuosità, ossia come rischio che nelle more del giudizio di merito il patrimonio del debitore venga depauperato e per tale via sottratto in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c..
Detto timore deve trovare riscontro in dati esterni, che dimostrino in modo sufficientemente univoco l'esistenza di un pericolo reale e che rendano quindi verosimile e ragionevole il timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito. Il periculum in mora può senza dubbio essere provato per il tramite di elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, dovendosi tuttavia osservare che la semplice insufficienza del patrimonio del debitore può non essere decisiva ai fini della concessione del sequestro, poiché la specificità della cautela consiste nell'assicurare la fruttuosità della futura esecuzione forzata contro il rischio di depauperamento del patrimonio nelle more del giudizio e quindi, oltre all'oggettiva incapienza
7 patrimoniale, può essere richiesto che esistano circostanze oggettive (quali protesti, pignoramenti, azioni esecutive iniziate da altri creditori, ecc.) che facciano temere l'impoverimento del debitore nelle more del giudizio.
Nella valutazione del periculum in mora devono dunque tenersi in considerazione tutti gli aspetti del caso concreto, tra i quali anche la distanza temporale intercorsa tra i fatti e l'azione cautelare, soprattutto se, decorso un lungo lasso temporale, nelle more della proposizione del ricorso non siano emersi elementi che inducano a sospettare il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Nel caso in esame, resistente risulta proprietaria, pro quota, di immobili il cui valore, secondo quanto dichiarato dalla stesa ricorrente, pur non essendo sufficiente a coprire l'intero debito potrebbe essere pari a circa 600.000 euro e pertanto non può ritenersi esiguo.
Non può poi sottacersi che il presente giudizio è stato proposto a distanza di 17 anni dai fatti di causa, nel corso dei quali non viene allegato il compimento di alcun atto dispositivo della propria garanzia patrimoniale da parte della debitrice.
La parziale incapienza patrimoniale della resistente non pare dunque sufficiente, nel presente caso, ad integrare il requisito del periculum in mora.
Nemmeno vengono evidenziati dei profili soggettivi che inducano a sospettare che la resistente possa adottare, nelle more del giudizio, di comportamenti illeciti o fraudolenti.
Non si ravvisa dunque la necessaria urgenza nel provvedere, dal che discende che il ricorso non può essere accolto.
La ricorrente, secondo soccombenza, va condannata a rifondere, in favore di parte resistente, le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna a rifondere, in favore di , le spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1 _1
7.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e c pa come per legge.
Venezia, 11 marzo 2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Torresan
8
Sezione specializzata in materia di impresa
R.G. 13472/2024
Il giudice dott.ssa Lisa Torresan
a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento per ricorso cautelare ex art 671 cpc promosso da con gli avv.ti Giuseppe Macciotta e Andrea Mannoni Parte_1
- ricorrente- contro
, con l'avv. Cinzia Mella _1
- resistente – nell'interesse di con gli avv.ti Giuseppe Macciotta e Andrea Controparte_2
Mannoni
- chiamata in causa -
* * *
quale socio di (anche ), ha proposto ricorso per Parte_1 Controparte_2 CP sequestro conservativo contro , preannunciando l'intenzione di esercitare, nei suoi _1 confronti, azione di responsabilità ex art. 2476 cc.
La ricorrente ha premesso che la società, operante nel settore dei trasporti su strada, spedizioni e deposito merci, era stata costituita nel 1983 e che la resistente aveva rivestito la carica di consigliere di amministrazione dal 24.03.1997 sino al 05.03.2012. Nello stesso periodo, il CdA era composto anche dai signori (Presidente), (che dal 2002 aveva anche assunto Persona_1 Persona_2 la qualifica di amministratore delegato) e, fino al 2008, . Persona_3
Parte ricorrente ha precisato che la sig.ra risultava concretamente investita di funzioni contabili- _1 amministrative e, in tale ruolo, affiancava e supportava l'amministratore delegato oltre Persona_2 ad essere dotata, dal 2002, dei poteri di firma congiunta con nei rapporti bancari. Per_2
1 A fondamento della domanda cautelare, ha allegato di avere appreso, a seguito di verifiche Parte_1 contabili e amministrative, che, nel periodo intercorrente tra il 1998 e il 2007, aveva ricevuto CP numerose fatture da parte della società “ - di seguito anche Controparte_3
-, con sede in Curtarolo (PD), in forza di presunte prestazioni di trasporto, che tuttavia erano CP_3 state emesse in assenza di alcun rapporto effettivo sottostante, come confermato dai dipendenti amministrativi e dai collaboratori esterni che, in quel periodo, lavoravano per conto della società .
Ha dedotto che tali fatture erano state pagate, per il complessivo ingente importo di euro 1.636.660,10, ricorrendo a metodi inconsueti, quali il pagamento in contanti e gli assegni bancari.
Premesso quanto sopra, la ricorrente ha dato atto di avere proposto, nei confronti di CP_4 amministratore delegato all'epoca dei fatti, azione di responsabilità per le suddette condotte illecite, ed ha rappresentato che, all'esito di una approfondita istruttoria, il procedimento si è concluso con la condanna del convenuto a pagare, in favore della società, il complessivo importo di euro 1.636.660,10, oltre a rivalutazione e interessi.
Ha precisato che, in seno al procedimento, erano stati assunti numerosi testimoni, i quali tutti avevano negato di avere conosciuto la società o i suoi referenti ed avevano altresì dichiarato di ignorare CP_3
l'esistenza di alcun rapporto contrattuale con la stessa. L'unica teste che aveva confermato l'esistenza del rapporto con la società de qua era stata l'odierna resistente, , la quale, tuttavia, era stata _1 dichiarata incapace a testimoniare dal Tribunale, essendo titolare di un interesse concreto ed attuale nel procedimento, quale possibile convenuta nella veste di amministratore corresponsabile in solido con
Per_2
La ricorrente ha dunque osservato che, in assenza di alcuna prova circa l'esistenza di un titolo sottostante le fatture emesse dalla società , i pagamenti effettuati nei suoi confronti risultavano CP_3 indebiti e degli stessi doveva rispondere anche l'odierna resistente, nella veste di ex consigliere di amministrazione e concretamente investita del ruolo di responsabile amministrativo.
Ha precisato che la notifica dell'atto di citazione al convenuto avvenuta in data 30.12.2015, ai Per_2 sensi dell'art. 1310 cc interrompeva la prescrizione anche nei confronti di , quale _1 responsabile in solido, precisando che l'effetto interruttivo sarebbe perdurato sino al passaggio in giudicato della sentenza, appellata dal convenuto Per_2
Premesso quanto sopra in punto fumus boni juris, in relazione al periculum in mora la ricorrente ha valorizzato l' incapienza patrimoniale della resistente ed altresì la gravità del fatto illecito commesso.
Ha quindi chiesto di essere autorizzata a procedere a sequestro conservativo nei confronti di _1
, sino alla concorrenza dell'importo di euro 2.600.00,00, tenuto conto di capitale, interessi e spese.
[...]
* * *
Si è costituita , sollevando le seguenti eccezioni preliminari e pregiudiziali: _1
2 - difetto di legittimazione attiva di quantomeno in relazione ai fatti avvenuti Parte_1 precedentemente all'assunzione, in capo alla ricorrente, della qualità di socio;
- prescrizione quinquennale dell'azione, essendo la resistente cessata dalla carica nel 2012; la resistente ha poi contestato, nel caso in esame, l'operatività dell'art. 1310 cc, asserendo di essere esente da colpa e negando dunque di essere co-debitrice solidale;
ha poi evidenziato la contraddittorietà della condotta processuale di parte ricorrente, la quale, nel procedimento proposto nei confronti di avrebbe Per_2 escluso qualsivoglia responsabilità degli altri componenti del Cda e dei dipendenti amministrativi, per poi convenire in giudizio, solo successivamente, l'odierna resistente;
- improcedibilità della domanda in assenza della delibera assembleare di autorizzazione alla proposizione dell'azione;
- necessità di nominare un curatore speciale per la società ex art. 78 cpc, in ragione di un supposto conflitto di interessi sussistente tra parte ricorrente e la società , litisconsorte necessaria, CP essendo legale rappresentante di entrambe al momento della presentazione Persona_1 del ricorso ed altresì legale rappresentante di all'epoca dei fatti, oltre che l'effettivo CP responsabile, unitamente al fratello, delle condotte contestate.
Parte resistente ha poi contestato nel merito la sussistenza di qualsivoglia responsabilità, sostenendo che l'amministrazione della società fosse sostanzialmente in mano alla famiglia , e, in particolare, a _1
, già Presidente del CdA, oggi amministratore unico della società , e al Persona_1 CP contempo legale rappresentante di e del fratello , consigliere di Parte_1 Persona_3 amministrazione di all'epoca dei fatti. CP
Segnatamente, ha dedotto che ai fratelli era riconducibile ogni decisione gestoria e che _1 entrambi (e dunque non solo , ma anche , al quale competeva Persona_1 Persona_3 un importante ruolo nella gestione operativa della società) effettuavano un rigoroso controllo sulla documentazione contabile e finanziaria.
La resistente ha dunque allegato di avere svolto, per la società, esclusivamente le funzioni di impiegata amministrativo – contabile e quindi di avere provveduto a registrare la contabilità che le veniva passata,
e che risultava regolarmente pagata;
ha precisato che i pagamenti tramite assegno erano del tutto usuali per il settore di riferimento e i pagamenti in contanti erano sporadici, mentre la dicitura indicata nelle fatture era coerente con la tipologia di trasporto. Ha quindi sostenuto che, dal punto di vista contabile, le prestazioni risultavano regolari.
Ha poi allegato che la conclusione dei contratti ed i rapporti con i fornitori erano gestiti esclusivamente dalla famiglia e che lei non entrava in contatto con alcuno di coloro che prestavano servizi per _1 la società. Ha quindi affermato di provvedere, trimestralmente, a redigere i bilancini sulla scorta delle fatture a lei pervenute da , che verificava essere regolarmente pagate, precisando che i bilancini _1 erano poi sottoposti all'attenzione della famiglia , che pertanto necessariamente doveva essere a _1
3 conoscenza delle fatture di cui si discute, in ragione del proprio ruolo gestorio e accentratore, e dunque, qualora le stesse non fossero state sorrette da un valido titolo, l'avrebbe certamente dovuto rilevare.
Ha dedotto che la tipologia di prestazione rese dalla società non prevedeva l'accesso dei suoi CP_3 dipendenti o trasportatori presso la sede sociale e pertanto era del tutto plausibile che i dipendenti avessero dichiarato di non conoscerli.
Ha quindi sostenuto che i pagamenti nei confronti di dovevano ritenersi sorretti da un valido CP_3 titolo e, in ogni caso, ha proclamato la propria estraneità ai fatti e assenza di colpa.
Ha poi contestato la sussistenza del periculum in mora, rilevando come la propria situazione patrimoniale, che la vede esclusivamente proprietaria di beni in comunione, rendesse del tutto improbabile il compimento di atti dispositivi. Ha poi evidenziato che parte ricorrente non aveva allegato di alcun concreto atto pregiudizievole.
Le parti si sono scambiate note di replica e controreplica.
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Va in primo luogo rigettata l'eccezione di carenza legittimazione attiva.
Ed invero, il socio che propone l'azione di responsabilità ex art. 2476 cc agisce nella veste di sostituto processuale della società, per far valere un danno patito dal patrimonio sociale, e non un danno proprio.
Risulta, pertanto, irrilevante, ai fini della proposizione dell'azione di responsabilità, che la domanda si riferisca a condotte poste in essere quando il ricorrente non era socio, essendo invece sufficiente che tale qualità il socio rivesta al momento della domanda.
* * *
Va rigettata anche l'eccezione di improcedibilità incentrata sulla mancanza di delibera assembleare autorizzatoria della proposizione dell'azione.
Trattandosi, infatti, di azione proposta dal socio in sostituzione della società, ai sensi dell'art. 2476 cc, terzo comma, cc, la delibera autorizzativa non è necessaria, essendo la società chiamata in causa quale litisconsorte necessario del procedimento nell'ambito di un'azione proposta da un soggetto terzo.
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Ritiene inoltre il Giudice non si ravvisino i presupposti per la nomina del curatore speciale ex art. 78 cpc.
Va infatti rilevato che il socio, è un soggetto distinto dalla figura del suo legale Parte_1 rappresentante, sig. , il quale non riveste la qualifica di parte del presente giudizio, non essendo _1 stata proposta nei suoi confronti alcuna domanda: non sussiste dunque alcun conflitto di interessi processuale tale da indurre la nomina del curatore speciale ex art. 78 cpc.
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È infondata anche l'eccezione di prescrizione.
4 In argomento, deve ricordarsi che, ai fini dell' operatività dell'art. 1310, comma 1, c.c., è sufficiente l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso.
L'atto processuale con il quale viene interrotta la prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati opera pertanto ex lege anche nei confronti rimasti estranei al processo.
Sul punto, si rinvia ai numerosi precedenti espressi dalla Suprema Corte in relazione all'effetto interruttivo della costituzione di parte civile nei giudizi risarcitori proposti nei confronti dei coobbligati estranei al procedimento penale ( cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 26711/2024).
Tali principi possono certamente essere applicati anche con riguardo al rapporto tra due giudizi civili, proposti contro soggetti diversi ma debitori solidali.
L'atto di citazione notificato all'amministratore delegato in data 30.12.2015 esplica dunque Per_2 effetti interruttivi anche nei confronti di consigliere di amministrazione all'epoca dei fatti _1 contestati, con efficacia perdurante sino al passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, avverso la quale pende procedimento di appello.
La circostanza che parte resistente proclami la propria estraneità ai fatti e l'assenza di colpa è questione che non riguarda la decorrenza della prescrizione, ma attiene al merito della domanda e all'effettiva operatività, nel caso in esame, del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 2476, primo comma, cc a carico degli amministratori della società.
Né si ravvisa alcun profilo di contraddittorietà nella condotta processuale di Parte_1
Parte ricorrente ha infatti documentato l'invio alla sig.ra da parte di , di una diffida, con _1 CP lettera raccomandata, datata 24 luglio 2014, nella quale contestava i fatti oggetto del presente procedimento ( doc . n. 10 di parte resistente).
Il riferimento ad una frase contenuta nell'atto di citazione notificato dalla a (ove si Pt_1 Per_2 afferma che il Sig. , nel parallelo giudizio, aveva “ del tutto inverosilmilmente, invocato a propria Per_2 discolpa la presunta conoscenza delle vicende da parte degli altri consiglieri di amministrazione della società e dei
“dipendenti amministrativi della società”, soggetti in realtà, del tutto estranei ai fatti specificamente denunciati” - cfr. pag. 9 dell'atto di citazione di contro doc. n. 5 di parte ricorrente - ) non è chiaro nel Pt_1 Per_2 suo contenuto ed andrebbe contestualizzato nell'ambito dell'azione risarcitoria nel quale è stato inserito, donde, a fronte di un atto esplicito, quale la diffida summenzionata, non può certo valere ad integrare una sorta di riconoscimento, da parte di dell'assenza di responsabilità nei confronti della Parte_1 resistente, che nell'atto di citazione non viene espressamente menzionata.
Nelle proprie note autorizzate, parte ricorrente ha poi precisato che gli “altri consiglieri di amministrazione della Società” ai quali ci si riferiva nell'atto di citazione erano i signori , sui _1 quali il aveva preteso, nel corso della corrispondenza ante causa, di scaricare la responsabilità, e Per_2 non certo la sig.ra _1
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5 Venendo, ora, al fumus boni juris, va in primo luogo rilevato che l'azione di responsabilità ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.
Era dunque onere di fornire la prova dell'esistenza dei titoli e delle prestazioni _1 sottostanti alle fatture.
Ciò posto, va rilevato che, quantomeno nella presente fase cautelare, non ha introdotto _1 elementi di prova utili a documentare l'esistenza del rapporto contrattuale e delle prestazioni effettuate dalla società , essendosi limitata a formulare istanza di esibizione del libro giornale e delle fatture CP_3 di altri padroncini, o di assegni di pagamento, che al più dimostrerebbero l'utilizzo degli assegni come mezzo di pagamento anche in favore di soggetti terzi rispetto a ma non comproverebbero CP_3
l'esistenza delle prestazioni oggetto di causa.
Gli argomenti difensivi evidenziati da parte resistente non appaiono dunque, allo stato, sufficienti a scalfire gli elementi di prova introdotti da parte ricorrente, valorizzati anche dalla sentenza n. 42/2024 , quali:
- il mancato rinvenimento nella contabilità di di qualsivoglia giustificativo per le fatture della CP
; Controparte_3
- il fatto che tutti i dipendenti sentiti sul punto abbiano dichiarato di non avere mai sentito nominare né
i avere conosciuto alcun referente della ditta Griggio;
si richiamano, sul punto, le risultanze dell'udienza testimoniale assunta nel procedimento proposto contro il cui verbale può essere valorizzato Per_2 come prova atipica nel presente giudizio cautelare ( doc. n. 7 di parte ricorrente) , dalle quali emerge che i testi assunti hanno riferito concordemente di non aver mai conosciuto né avuto notizia di tale CP_3
e di non essere a conoscenza di prestazioni eseguite, nel periodo di riferimento, da
[...]
in favore di;
va, in particolare, valorizzata la dichiarazione della teste Controparte_3 CP
, la quale ha dichiarato di conoscere, per la propria attività, tutti i trasportatori, ed anche i Tes_1 trazionisti, ossia i soggetti che svolgevano il servizio senza transitare per la sede di , proprio CP anche della ditta Griggio, precisando che li sentiva telefonicamente con contatto giornaliero e dei quali esaminava bolle e documenti di trasporto, ma non ha ricordato di avere intrattenuto contatti con la ditta Griggio.
Certamente non possono essere valorizzate le dichiarazioni rese nel parallelo giudizio dall'odierna resistente, che, in ragione dell'interesse correlato alla sua possibile chiamata in causa quale corresponsabile, è stata dichiarata incapace a testimoniare.
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6 Premesso quanto sopra, va ora osservato che , pur consigliere senza deleghe, era assunta _1 dalla società quale dipendente amministrativa contabile e pertanto veniva quotidianamente a contatto con la documentazione contabile e finanziaria della società, dal che discende che ella era, per le funzioni svolte, in grado di verificarne la correttezza, essendo in ogni caso chiamata a redigere i bilancini, a sottoporli agli altri consiglieri di amministrazione ed altresì ad approvarli (compiti, questi ultimi , tipicamente afferenti al ruolo dell'amministratore e non delegabili).
La resistente era dunque dotata di strumenti di conoscenza dei fatti di gestione certamente più ampi rispetto a quelli propri di un semplice consigliere di amministrazione senza deleghe operative. A ciò si aggiunga che, far data dal 2002, la sigr.a era anche dotata di poteri di firma in ambito bancario. _1
era dunque tenuta ad a svolgere gli adeguati controlli, quantomeno in vista _1 dell'approvazione del bilancio, circa l'effettiva esistenza di un rapporto sottostante alle numerose fatture emesse nel corso degli anni dalla ditta CP_3
La circostanza che fossero i fratelli a gestire la parte commerciale, e che quindi fosse a loro in _1 primis attribuitile l'illecito contestato, anche ove fosse provata non manderebbe esente _1 da una sua eventuale corresponsabilità nel presente giudizio, per non avere agito in modo informato e per non avere vigilato sull'operato degli altri amministratori, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli altri corresponsabili.
Inoltre, come correttamente affermato dalla sentenza n. 42/2024, l'eventuale responsabilità degli altri amministratori non escluderebbe la responsabilità dei componenti del Cda “per aver omesso di verificare per un periodo di ben dieci anni il pagamento a terzi di somme non dovute e denoterebbe una grave carenza degli assetti, organizzativo, amministrativo e contabile, imputabile anche a loro” ( cfr. sentenza n. 42/2024, pag. 10-11).
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Chiarito quanto sopra in relazione al il fumus boni juris, ritiene tuttavia il Giudice che, nel caso in esame, difetti il necessario e indefettibile presupposto del periculum in mora.
Il periculum in mora, quale presupposto del sequestro, va infatti inteso come pericolo da infruttuosità, ossia come rischio che nelle more del giudizio di merito il patrimonio del debitore venga depauperato e per tale via sottratto in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c..
Detto timore deve trovare riscontro in dati esterni, che dimostrino in modo sufficientemente univoco l'esistenza di un pericolo reale e che rendano quindi verosimile e ragionevole il timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito. Il periculum in mora può senza dubbio essere provato per il tramite di elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, dovendosi tuttavia osservare che la semplice insufficienza del patrimonio del debitore può non essere decisiva ai fini della concessione del sequestro, poiché la specificità della cautela consiste nell'assicurare la fruttuosità della futura esecuzione forzata contro il rischio di depauperamento del patrimonio nelle more del giudizio e quindi, oltre all'oggettiva incapienza
7 patrimoniale, può essere richiesto che esistano circostanze oggettive (quali protesti, pignoramenti, azioni esecutive iniziate da altri creditori, ecc.) che facciano temere l'impoverimento del debitore nelle more del giudizio.
Nella valutazione del periculum in mora devono dunque tenersi in considerazione tutti gli aspetti del caso concreto, tra i quali anche la distanza temporale intercorsa tra i fatti e l'azione cautelare, soprattutto se, decorso un lungo lasso temporale, nelle more della proposizione del ricorso non siano emersi elementi che inducano a sospettare il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Nel caso in esame, resistente risulta proprietaria, pro quota, di immobili il cui valore, secondo quanto dichiarato dalla stesa ricorrente, pur non essendo sufficiente a coprire l'intero debito potrebbe essere pari a circa 600.000 euro e pertanto non può ritenersi esiguo.
Non può poi sottacersi che il presente giudizio è stato proposto a distanza di 17 anni dai fatti di causa, nel corso dei quali non viene allegato il compimento di alcun atto dispositivo della propria garanzia patrimoniale da parte della debitrice.
La parziale incapienza patrimoniale della resistente non pare dunque sufficiente, nel presente caso, ad integrare il requisito del periculum in mora.
Nemmeno vengono evidenziati dei profili soggettivi che inducano a sospettare che la resistente possa adottare, nelle more del giudizio, di comportamenti illeciti o fraudolenti.
Non si ravvisa dunque la necessaria urgenza nel provvedere, dal che discende che il ricorso non può essere accolto.
La ricorrente, secondo soccombenza, va condannata a rifondere, in favore di parte resistente, le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna a rifondere, in favore di , le spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1 _1
7.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e c pa come per legge.
Venezia, 11 marzo 2025
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Torresan
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