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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 6443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6443 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 6914/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. LE SD - Presidente-
2) Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice-
3) Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6914 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
( ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Chiara Zucchetti presso il cui studio, in
Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 203, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] - codice fiscale ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 20/12/2022, dall'avv. Stefano d'Ambrosio, presso il quale domicilia in Napoli, alla via Santa Lucia n. 50
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti come da note di trattazione scritta dell'udienza del 23/01/2025.
Per il PM disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso il padre e diritto di visita materno almeno tre pomeriggi a settimana e week end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico della madre, per il mantenimento del minore, venga determinato in €
250 oltre il 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo stata già pronunciata nel corso del presente giudizio la separazione personale dei coniugi, il Collegio è chiamato a decidere unicamente in merito alle questioni accessorie.
Negli atti introduttivi entrambe le parti avevano formulato domanda di addebito della separazione, alla quale, poi, parte resistente in corso di causa ha rinunciato.
In ordine alla domanda di addebito formulata dal ricorrente, in diritto deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896) . Ciò premesso, nel caso di specie, deve osservarsi, che il ricorrente si è limitato genericamente a dedurre che il rapporto coniugale si è deteriorato a causa del comportamento della moglie. La deduzione contenuta negli atti introduttivi però si palesa estremamente generica (“la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta oramai intollerabile a causa esclusiva dell'atteggiamento della signora , la quale pone in essere da ormai diversi anni comportamenti di inaudita CP_1 violenza psicologica, morale e verbale nei confronti del ricorrente, si è sottratta finanche ai doveri coniugali e ha determinato la disgregazione del vincolo matrimoniale”). Le richieste di prove orali sono state rigettate dal G.I., con valutazione assolutamente condivisa dal Collegio, riflettendo i relativi capitoli la medesima genericità delle deduzioni di cui al ricorso e avendo in parte un contenuto valutativo. Pertanto in un tale quadro la domanda di addebito non può che essere rigettata.
Passando alle questioni relative ai figli, , nato il [...], non ancora Per_1 economicamente autosufficiente e convivente con il padre, e nato il [...], in [...] Per_2 alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su quest'ultimo non sussistono motivi per derogare al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, del resto chiesto da entrambe le parti.
In ordine alla collocazione prevalente del minore, disposta in sede di udienza presidenziale, dopo l'ascolto delle parti e del minore medesimo, presso il padre, con provvedimento che non risulta reclamato, si ritiene di confermare tale decisione. Alla luce della chiara preferenza espressa dal minore in sede di ascolto (udienza presidenziale del 22/06/2022) e confermata in corso di causa agli assistenti sociali (relazione del 7/07/2023), non si è ritenuto opportuno disporre nuovamente l'ascolto del minore, istanza sulla quale la difesa della resistente ha insistito in corso di causa, per evitare una eccessiva pressione emotiva sul ragazzo, già eccessivamente coinvolto nel conflitto tra i genitori e consapevole della difficoltà da parte della madre ad accettare la sua scelta, essendosi determinato anche a chiedere l'attivazione di un supporto psicologico. A sostegno della sua decisione, che non appare frutto di un capriccio né appare essere stata in alcun modo coartata, il minore ha addotto valide motivazioni sostanzialmente riconducibili agli atteggiamenti della madre che hanno minato la serenità dei rapporti all'interno della famiglia e che pone in essere atteggiamenti che egli avverte come eccessivamente controllanti e persuasivi nei suoi confronti. dalla lettura degli scritti difensivi risulta frequentare abitualmente, sia durante la settimana Per_2 che nei finesettimana, la casa della madre ed avendo il medesimo già compiuto diciassette anni ed avendo altresì manifestato anche agli assistenti sociali il desiderio di volersi sentire libero di scegliere quando incontrare la madre, si ritiene di non predisporre alcuna calendarizzazione dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, lasciando al ragazzo la possibilità di organizzarsi in base ai propri impegni, sempre garantendo presso la madre almeno due pomeriggi a settimana, finesettimana e festività secondo il criterio dell'alternanza.
In ordine al contributo nel mantenimento dei figli , maggiorenne ma pacificamente Per_1 non economicamente autosufficiente e minore di età, tenuto conto che il padre, con cui Per_2 convivono, provvede in via diretta, occorre considerare che entrambe le parti sono dipendenti dell'Agenzia delle Entrate ed hanno redditi pressoché equivalenti (lievemente più elevato quello del ricorrente), compresi tra € 1.900,00 ed € 1.700,00 mensili, inoltre la non è CP_1 più gravata del mutuo per l'acquisto della casa famigliare, avendola venduta, ed entrambi vivono in abitazioni condotte in locazione.
Tenuto conto dei criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c., dunque delle attuali esigenze dei figli connesse all'età, del tenore di vita goduto dai ragazzi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, come presumibile sulla base degli elementi in atti, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori come sopra esaminate, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, si ritiene congruo quantificare in € 500,00 l'importo del contributo nel mantenimento dei figli a carico della madre. Tale importo va versato al entro il giorno cinque di ogni mese e Pt_1 rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da maggio 2026. A carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno vanno poi poste le spese straordinarie come da protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018.
Va infine dichiarata inammissibile la domanda formulata dalla resistente per la prima volta negli scritti conclusionali volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé.
Venendo alle spese di lite, l'esito del giudizio consente di ritenere giustificata la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande accessorie alla pronuncia della separazione già dichiarata con sentenza parziale n. 70/2024, così provvede:
• rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
• dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza privilegiata Per_2 presso il padre;
• dispone che il minore resterà con la madre secondo le modalità stabilite in parte motiva;
• pone a carico di a titolo di contributo nel mantenimento dei figli Controparte_1
e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra Per_1 Per_2 Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, la somma di Euro 500,00 da corrispondere a entro il giorno 5 di ciascun mese. Tale somma andrà rivalutata annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT a decorrere da Maggio 2026;
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. LE SD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. LE SD - Presidente-
2) Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice-
3) Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6914 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
( ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Chiara Zucchetti presso il cui studio, in
Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 203, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] - codice fiscale ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 20/12/2022, dall'avv. Stefano d'Ambrosio, presso il quale domicilia in Napoli, alla via Santa Lucia n. 50
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti come da note di trattazione scritta dell'udienza del 23/01/2025.
Per il PM disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso il padre e diritto di visita materno almeno tre pomeriggi a settimana e week end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico della madre, per il mantenimento del minore, venga determinato in €
250 oltre il 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendo stata già pronunciata nel corso del presente giudizio la separazione personale dei coniugi, il Collegio è chiamato a decidere unicamente in merito alle questioni accessorie.
Negli atti introduttivi entrambe le parti avevano formulato domanda di addebito della separazione, alla quale, poi, parte resistente in corso di causa ha rinunciato.
In ordine alla domanda di addebito formulata dal ricorrente, in diritto deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896) . Ciò premesso, nel caso di specie, deve osservarsi, che il ricorrente si è limitato genericamente a dedurre che il rapporto coniugale si è deteriorato a causa del comportamento della moglie. La deduzione contenuta negli atti introduttivi però si palesa estremamente generica (“la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta oramai intollerabile a causa esclusiva dell'atteggiamento della signora , la quale pone in essere da ormai diversi anni comportamenti di inaudita CP_1 violenza psicologica, morale e verbale nei confronti del ricorrente, si è sottratta finanche ai doveri coniugali e ha determinato la disgregazione del vincolo matrimoniale”). Le richieste di prove orali sono state rigettate dal G.I., con valutazione assolutamente condivisa dal Collegio, riflettendo i relativi capitoli la medesima genericità delle deduzioni di cui al ricorso e avendo in parte un contenuto valutativo. Pertanto in un tale quadro la domanda di addebito non può che essere rigettata.
Passando alle questioni relative ai figli, , nato il [...], non ancora Per_1 economicamente autosufficiente e convivente con il padre, e nato il [...], in [...] Per_2 alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su quest'ultimo non sussistono motivi per derogare al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, del resto chiesto da entrambe le parti.
In ordine alla collocazione prevalente del minore, disposta in sede di udienza presidenziale, dopo l'ascolto delle parti e del minore medesimo, presso il padre, con provvedimento che non risulta reclamato, si ritiene di confermare tale decisione. Alla luce della chiara preferenza espressa dal minore in sede di ascolto (udienza presidenziale del 22/06/2022) e confermata in corso di causa agli assistenti sociali (relazione del 7/07/2023), non si è ritenuto opportuno disporre nuovamente l'ascolto del minore, istanza sulla quale la difesa della resistente ha insistito in corso di causa, per evitare una eccessiva pressione emotiva sul ragazzo, già eccessivamente coinvolto nel conflitto tra i genitori e consapevole della difficoltà da parte della madre ad accettare la sua scelta, essendosi determinato anche a chiedere l'attivazione di un supporto psicologico. A sostegno della sua decisione, che non appare frutto di un capriccio né appare essere stata in alcun modo coartata, il minore ha addotto valide motivazioni sostanzialmente riconducibili agli atteggiamenti della madre che hanno minato la serenità dei rapporti all'interno della famiglia e che pone in essere atteggiamenti che egli avverte come eccessivamente controllanti e persuasivi nei suoi confronti. dalla lettura degli scritti difensivi risulta frequentare abitualmente, sia durante la settimana Per_2 che nei finesettimana, la casa della madre ed avendo il medesimo già compiuto diciassette anni ed avendo altresì manifestato anche agli assistenti sociali il desiderio di volersi sentire libero di scegliere quando incontrare la madre, si ritiene di non predisporre alcuna calendarizzazione dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, lasciando al ragazzo la possibilità di organizzarsi in base ai propri impegni, sempre garantendo presso la madre almeno due pomeriggi a settimana, finesettimana e festività secondo il criterio dell'alternanza.
In ordine al contributo nel mantenimento dei figli , maggiorenne ma pacificamente Per_1 non economicamente autosufficiente e minore di età, tenuto conto che il padre, con cui Per_2 convivono, provvede in via diretta, occorre considerare che entrambe le parti sono dipendenti dell'Agenzia delle Entrate ed hanno redditi pressoché equivalenti (lievemente più elevato quello del ricorrente), compresi tra € 1.900,00 ed € 1.700,00 mensili, inoltre la non è CP_1 più gravata del mutuo per l'acquisto della casa famigliare, avendola venduta, ed entrambi vivono in abitazioni condotte in locazione.
Tenuto conto dei criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c., dunque delle attuali esigenze dei figli connesse all'età, del tenore di vita goduto dai ragazzi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, come presumibile sulla base degli elementi in atti, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori come sopra esaminate, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, si ritiene congruo quantificare in € 500,00 l'importo del contributo nel mantenimento dei figli a carico della madre. Tale importo va versato al entro il giorno cinque di ogni mese e Pt_1 rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da maggio 2026. A carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno vanno poi poste le spese straordinarie come da protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018.
Va infine dichiarata inammissibile la domanda formulata dalla resistente per la prima volta negli scritti conclusionali volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé.
Venendo alle spese di lite, l'esito del giudizio consente di ritenere giustificata la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande accessorie alla pronuncia della separazione già dichiarata con sentenza parziale n. 70/2024, così provvede:
• rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
• dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza privilegiata Per_2 presso il padre;
• dispone che il minore resterà con la madre secondo le modalità stabilite in parte motiva;
• pone a carico di a titolo di contributo nel mantenimento dei figli Controparte_1
e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa tra Per_1 Per_2 Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, la somma di Euro 500,00 da corrispondere a entro il giorno 5 di ciascun mese. Tale somma andrà rivalutata annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT a decorrere da Maggio 2026;
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. LE SD