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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 39986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39986 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AV ND nato a [...] il [...] RO ND nato a [...] il [...] ER OR OB nato a [...] il [...] ER EP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso di ER OR OB ed il rigetto dei ricorsi con riferimento alle altre posizioni;
uditi i difensori: l'avvocato DI MEO VIRGILIO, in difesa di AV ND, ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato BOCCADAMO ROBERTA, in difesa di RO ND ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato COFANELLI GABRIELE, in difesa di ER OR OB, ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39986 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 30/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 gennaio 2018 il Tribunale di Macerata, all'esito di giudizio ordinario, riconosceva la penale responsabilità di diciotto imputati, tra i quali gli odierni ricorrenti, in ordine ad una pluralità di reati, così come loro rispettivamente ascritti, in materia di armi, di estorsioni, di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, violazione di domicilio ed altro. 2. Nel giudizio di appello, in conseguenza dell'astensione di un componente del Collegio territoriale, venivano stralciati dal procedimento originario i reati di cui ai n. 31 e 32, contestati ad AN AV, AN PE, RE ER ER e EP ER e nella prospettazione accusatoria commessi il 2/8/2009. Si tratta di reati contestati l'uno ai sensi degli artt. 61 n. 2, 110, 112 comnna 1 n. 1 e 614 co. 1, 2 e 4 cod. pen.( sub capo 31) e l'altro ai sensi degli artt. 110 e 629 primo e secondo comma in relazione all'art. 628 primo e terzo comma n 1 cod. pen., per aver costretto la persona offesa, con l'uso di violenza fisica e minacce, a rilasciare un immobile alla ditta proprietaria, la OV s.a.s., facendo così conseguire a questa un ingiusto profitto costituito dalla disponibilità del bene, in danno dell'occupante LO IA, fattispecie aggravata dalla presenza di più persone riunite e, quanto a RE ER ER, dall'art. 7 legge 575/1965 per averlo commesso durante il periodo in cui era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. (capo 32). Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per il AV e RE ER ER e la recidiva reiterata specifica per EP ER. Nel decidere il procedimento così stralciato, la Corte di appello di Ancona con sentenza del 18/11/2024 riformava la sentenza di primo grado dichiarando estinto per prescrizione il delitto di violazione di domicilio di cui al capo n. 31), rigettava l'appello proposto dal AV, determinando la pena nei suoi confronti per il delitto di cui al capo 32) nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, a titolo di continuazione con la pena di cui alla sentenza sul procedimento principale e, riconosciute a EP ER, AN PE e RE ER ER le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava le pene loro inflitte in relazione al reato di cui al capo 32. Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 18/11/2024 hanno proposto ricorso per cassazione RE ER ER, AN AV, AN PE, e EP ER. 3. Il ricorso proposto da RE ER ER è articolato in quattro motivi: 3.1. Mancanza assoluta di motivazione, ex art. 125 cod. proc. pen., in ordine alla richiesta preliminare di pronuncia di non doversi procedere per violazione del principio di specialità e, comunque, violazione di legge in relazione all'art. 14 della Convenzione Europea di Estradizione e 26 e 32 della legge n. 69 del 22 aprile 2005. Premesso che il ricorrente è stato condannato alla pena di ventuno anni di reclusione in virtù 2 di altra sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia irrevocabile il 13/2/2024, il ricorso evidenzia che sulla base di tale titolo esecutivo in data 15 febbraio 2024 la Procura Generale presso la predetta Corte di Appello emetteva ordine di esecuzione e il 31 agosto 2024 il ER veniva tratto in arresto in territorio sloveno in esecuzione di MAE, e quindi consegnato alle Autorità italiane. La difesa riferisce di aver depositato all'udienza del 18 novembre 2024 documentazione relativa al MAE con il conseguente decreto di estradizione a firma del Tribunale distrettuale di Capodistria dal quale si evince che il ER non ha rinunciato al beneficio del principio di specialità, sicché non poteva essere perseguito per reati commessi prima dell'estradizione.
Per questi motivi
alla suddetta udienza la difesa aveva chiesto in via preliminare sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cod. proc. pen., in mancanza di consenso dello Stato di estradizione, difettando il previo azionamento da parte dello Stato Italiano di eventuale procedura suppletiva ex art. 14 della Convenzione Europea di Estradizione secondo cui la persona estradata non sarà perseguita, giudicata e arrestata per fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, ma la sentenza non ha in alcun modo affrontato tale questione di diritto. 3.2. Violazione di legge quanto alla qualificazione del reato di cui al capo n. 32 come estorsione ex art. 629 cod. pen. e non già come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen. e comunque vizio di motivazione in ordine alla riferita insussistenza di una posizione di credito azionabile in capo a LL LI ed alla consapevolezza del ER circa la formale titolarità dell'immobile. Si assume, infatti, che avendo acquisito l'IA la disponibilità dell'immobile in virtù di contratto preliminare ad effetti anticipati, poi dallo stesso non adempiuto, agli occhi di tutti gli imputati LL LI era creditore della riconsegna dell'immobile in virtù di titolo lecito, fosse anche a mezzo di compagine societaria formalmente intestata al figlio. Gli imputati, pertanto, non avrebbero agito per il perseguimento di un interesse proprio ma solo per la realizzazione della pretesa legittima del LL. 3.3. Violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto come estorsione consumata pur essendo pacifico che l'IA non ha mai rilasciato l'immobile, ma solo consegnato le chiavi, condotta eccentrica rispetto a quella contestata, continuando ad occupare l'immobile fino alla sua deposizione a distanza di due anni dai fatti. 3.4. Violazione dell'art. 597 comma terzo cod. proc. pen. in relazione al divieto di reformatio in pejus in relazione al trattamento sanzionatorio ed al riconoscimento della continuazione: la sentenza di primo grado, non impugnata dal pubblico ministero, aveva determinato la pena base per il reato di cui al capo 33) in 15 anni di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, aumentata di mesi quattro a titolo di continuazione per ogni estorsione consumata, come quella di cui al capo 32), mentre la sentenza di appello, in considerazione dell'annullamento con rinvio disposto da questa Suprema Corte in relazione al trattamento sanzionatorio per il ER ed il PE, ha disposto autonomamente la pena di anni sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per il delitto di cui al capo 32). 3 4. Il ricorso proposto nell'interesse di AN PE si fonda su due motivi di impugnazione: 4.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. 56 cod. peri., essendosi riconosciuta la fattispecie consumata dell'estorsione ai danni di LO IA, pur emergendo chiaramente dalla sentenza che questi, a seguito della visita degli imputati, si era limitato a consegnare loro una copia delle due chiavi dell'appartamento, senza però mai perdere il possesso di questo nemmeno nei giorni successivi, sicché mai vi sarebbe stata la liberazione dell'immobile, atteso che questa si ha soltanto con l'incondizionata restituzione del bene. Nel caso di specie l'immobile non è mai stato liberato e consegnato al LL, anche in virtù del successivo accordo intervenuto tra quest'ultimo e l'IA. 4.2. Violazione dell'art. 597 comma terzo cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Macerata aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati ascritti al PE, con pena base determinata per il reato di cui al capo 33) in anni sette mesi 10 e gg. 15 di reclusione, aumentata di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa per ciascun reato di estorsione consumata in continuazione, tra i quali anche il reato sub 32), mentre la sentenza impugnata, rilevato che il trattamento sanzionatorio per gli altri reati era ancora sub judice, ha stabilito per il reato in questione una pena di anni sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, pur non essendosi da alcuno contestata la continuazione tra i reati e non avendo il pubblico ministero proposto appello. 5. AN AV ha affidato il suo ricorso a due motivi di impugnazione: 5.1. Violazione di legge per la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.. Il ricorso censura che già la sentenza di primo grado aveva definito il AV un collaboratore attendibile, in considerazione della validità del contributo offerto in un procedimento connesso, mentre nel presente procedimento non gli è stata riconosciuta l'attenuante "considerata l'irrilevanza, ai fini di cui si tratta, della collaborazione offerta in altro procedimento e delle dichiarazioni rese nel presente processo a distanza di sei anni dai fatti". Deduce il ricorrente, invece, di aver "riferito di numerosi fatti costituenti reato e, per ciascuno di tali fatti, ha indicato i correi che vi hanno preso parte, specificando i singoli ruoli", riferendo "anche di altri episodi relativi a reati per cui non era imputato né indagato, consentendo agli inquirenti di pervenire a conoscenza di fatti che ancora non avevano oltrepassato la soglia della gravità indiziante". Gli andava, pertanto, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., prevista per i collaboratori di giustizia, atteso anche che le sue dichiarazioni erano state proficue ed idonee a scardinare il sodalizio di cui si tratta o, quantomeno, a ridimensionarne l'operatività nel territorio. 5.2. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio eccessivamente severo, non avendo né il Tribunale né la Corte di Appello "in alcun modo motivato la scelta del calcoli dell'aumento di pena in relazione al reato satellite, con ciò causando una carenza di motivazio 4 non valorizzando il percorso collaborativo del AV". 6. A sostegno del suo ricorso EP ER ha prospettato quattro motivi di impugnazione: 6.1. Violazione degli artt. 18 e 19 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza con la quale si era disposta la separazione dei processi, separazione che si assume avrebbe comportato un danno per il ricorrente, nel frattempo assolto dal reato di cui al capo 40) nel procedimento separato. 6.2. Violazione di legge in relazione alla configurabilità del delitto di cui all'art. 393 cod. pen. anziché quello di cui all'art. 629 cod. pen., essendo emerso che l'IA stesse detenendo illegittimamente l'immobile di proprietà di LI LL, che chiese l'aiuto dei coimputati, convinti di aiutare il proprietario a liberare il bene, a nulla rilevando, sotto il profilo soggettivo, che l'immobile non fosse di proprietà del predetto, bensì di società di cui era legale rappresentante il figlio MA LL. 6.3. Violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 56 cod. pen., dovendosi comunque qualificare il reato come meramente tentato, non avendo l'IA mai liberato l'immobile illegittimamente detenuto. 6.4. Violazione di legge per essersi riconosciuto il concorso di EP ER nel reato, pur essendo questo stato assolto dal reato associativo e non emergendo un suo concreto contributo agevolatore dell'azione criminosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di RE ER ER è fondato e va accolto nei termini che seguono. Come indicato in premessa, la difesa del predetto ricorrente ha prodotto alla Corte territoriale, all'udienza del 18/11/2024, documentazione dalla quale emerge che, a seguito della sentenza di condanna del ER alla pena di ventuno anni di reclusione pronunciata dalla Corte di Appello di Perugia e divenuta irrevocabile il 13/2/204, il successivo 15/2/2024 la Procura Generale presso la Corte predetta territoriale aveva emesso nei suoi confronti ordine di esecuzione e lo stesso era stato poi tratto in arresto in territorio sloveno in esecuzione di MAE, e consegnato alle Autorità italiane. La difesa ha altresì depositato alla predetta udienza documentazione relativa al MAE ed il conseguente decreto di estradizione a firma del Tribunale distrettuale di Capodistria dal quale si evince che il ET "non ha rinunciato al beneficio del principio di specialità e per questo motivo, dopo l'estradizione, non può essere perseguito né può essere eseguita la pena nei suoi confronti a causa di reati commessi prima dell'estradizione". Sulla base di tali elementi aveva chiesto alla Corte territoriale una pronuncia di non dover procedere per mancanza di consenso dello Stato di estradizione sulla base del previ 5 azionamento da parte dello Stato Italiano di eventuale procedura suppletiva ex art. 14 della Convenzione Europea di Estradizione, secondo cui la persona estradata non sarà perseguita, giudicata e arrestata per fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, ma la sentenza impugnata non si è in alcun modo confrontata con tale richiesta. Nel giudizio di cassazione, peraltro, l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante non comporta automatica nullità della sentenza di appello, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado. (Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982 - 01) E' evidente, però, che nel caso in esame la richiesta di un pronuncia di non luogo a procedere non può in alcun modo ritenersi inammissibile per manifesta infondatezza o per difetto di decisività, in quanto costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la clausola di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione si configura come disposizione introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale (così Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218767, espressamente richiamata, da ultimo, da Sez. 2, n. 3706 del 08/01/2016, Alampi, Rv. 265781, nonché da Sez. 1, n. 45549 del 23/09/2015, Leggieri): la disposizione di cui all'art. 14.1 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300, infatti, deve essere intesa nel senso che per i fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione e commessi prima della consegna è inibito l'esercizio dell'azione penale, salvo che sia sopravvenuta l'estradizione suppletiva disciplinata dagli artt. 12 e 14.1, lett. a), ovvero si sia verificata una delle cause di estinzione dell'estradizione previste dall'art. 14.1, lett. b), della Convenzione predetta., atteso che la clausola di specialità si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale nelle forme tipiche fissate dall'art. 405 cod. proc. pen., anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso all'incidente probatorio (art. 346 cod. proc. pen.), l'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione purché compatibili con la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, nonché l'archiviazione della notizia di reato, che per sua natura resta estranea alla fase processuale (così Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218767 - 01; in applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva disatteso l'eccezione di improcedibilità formulata dall'imputato e pronunciato condanna per un reato diverso da quello in ordine al quale era stata concessa l'estradizione sul rilievo, ritenuto erroneo, che il principio di specialità operi esclusivamente come limite alla possibilità di restrizione della libertà personale, anche in sede esecutiva, della person estradata e non anche con riferimento alla possibilità di sottoporre la stessa a procedimento 6 penale per fatti diversi da quelli contemplati nell'estradizione). Tuttavia, quando - come nel caso in esame - l'estradizione per altri reati sia intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna all'esito del giudizio di primo grado, si è più volte escluso, sia pure con soluzioni differenti, che debba essere pronunciata sentenza di improcedibilità, perché «essendo l'estradizione una condizione di procedibilità, le condizioni che ne costituiscono il presupposto debbono sussistere al momento in cui viene esercitata l'azione penale» (Sez. 1, n. 8831 del 28/02/2006, Capolongo, Rv. 233797). In particolare, secondo un orientamento, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione non opera quando non sussistono, al momento dell'esercizio dell'azione penale per il fatto diverso, i presupposti per la configurabilità della condizione di improcedibilità, sicché dovrebbe ritenersi consentita la prosecuzione del giudizio nei confronti di persona estradata per reati diversi, qualora l'estradizione dall'estero intervenga dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna non irrevocabile, ferma restando l'ineseguibilità della pena irrogata fino alla concessione dell'estradizione suppletiva;
ciò perché «essendo l'estradizione una condizione di procedibilità, le condizioni che ne costituiscono il presupposto debbono sussistere al momento in cui viene esercitata l'azione penale» (Sez. 1, n. 8831 del 28/02/2006, Capolongo, Rv. 233797 cit. ; Sez. 6, n. 5816 del 15/12/2016, dep. 2017, Cekini, Rv. 269006 - 02). Va considerato, però, che se è evidente che l'azione penale deve ritenersi comunque ritualmente proposta, quando non sussistevano, per il fatto diverso, i presupposti per la configurabilità della condizione di improcedibilità, se nelle more del giudizio interviene l'estradizione per altri reati, sussiste sempre la possibilità di chiedere l'estradizione suppletiva. Secondo altro orientamento, condiviso dal Collegio, pertanto, quando il giudizio sia approdato nella fase dibattimentale, il principio di specialità in questione opera come preclusione alla sola prosecuzione del giudizio, atteggiandosi come condizione di mera proseguibilità dell'azione penale, con la conseguenza che, se l'estradizione per altri reati sia intervenuta nelle more del giudizio di appello ed il giudice di secondo grado abbia pronunciato sentenza, dovrà essere annullata senza rinvio solo tale decisione, e non anche quella emessa in primo grado, con trasmissione degli atti al giudice di appello perché eventualmente si provveda alla richiesta di estradizione suppletiva (Sez. 6, n. 932 del 09/10/2009, dep. 2010, Zagami, Rv. 245932). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti di RE ER ER, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia, dovendosi ritenere gli altri motivi di ricorso assorbiti daWaccoglimento del primo. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di AN AV è, invece, inammissibile per la sua genericità. 2.1. Il primo motivo di impugnazione, inerente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. è, infatti, del tutto generico, oltre ch manifestamente infondato, in quanto il predetto ricorrente non ha specificato in alcun modo qu 7 possano essere state le "numerose dichiarazioni" rese dal ricorrente con riferimento a non meglio specificati "numerosi fatti costituenti reato", con dichiarazioni auto ed etero accusatorie, né ha specificato quale possa essere stata l'incidenza delle sue dichiarazioni con riferimento alla ricostruzione dei fatti per cui si procede o per evitare conseguenze ulteriori dell'attività criminosa. A fronte di tali generiche deduzioni, peraltro, il diniego dell'attenuante invocata è coerente con i principi affermati dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale per un verso l'esame del giudice sulla ricorrenza dei presupposti della speciale attenuante della dissociazione non può che essere limitato a quanto riferito dall'imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati oggetto dello stesso (di recente v. Sez. 2, n. 46385 del 15/10/2021, Zizzo, Rv. 282439) e per altro verso l'applicazione della suddetta circostanza richiede una concreta e fattiva attività di collaborazione dell'imputato, volta a evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e a coadiuvare gli organi inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura degli autori dei delitti (cfr., ad es., Sez. 1, n. 52513 del 14/06/2018, L., Rv. 274190 nonché Sez. n. 48646 del 19/06/2015, Marti, Rv. 265851). La manifesta infondatezza della censura, del resto, risulta confermata anche dalla sentenza resa da questa Corte di Cassazione, sez. 2 n. 2119/2024, in data 10/4/2024, nel procedimento dal quale il presente è stato oggetto di stralcio, laddove (pagg. 48 e 49) ha rilevato come la collaborazione del Cavaliere sia stata resa solo "nel momento in cui era in corso l'audizione dei testi a discarico, quando ormai il quadro probatorio a suo carico era ampiamente delineato". 2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo del ricorso del Cavaliere, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, in quanto la Corte territoriale, valorizzando le modalità dell'azione criminosa e la condotta tenuta dall'imputato, anche in sede processuale, nel giudizio di primo grado relativo ai diversi episodi estorsivi contestatigli, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a determinare in mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa l'aumento in continuazione della pena di anni otto e mesi otto di reclusione ed euro 4.300,00 di multa inflittagli nel procedimento principale, definito dalla Corte di Appello di Ancona del 22/10/2022, irrevocabile il 10/10/2024. 3.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di EP ER, con il quale viene prospettata la violazione degli artt. 18 e 19 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza con la quale si era disposta la separazione dei processi, che si assume avrebbe comportato un danno per il ricorrente, nel frattempo assolto dal reato di cui al capo 40) nel procedimento separato, è inammissibile in quanto tardivamente proposto, non essendo stata impugnata la predetta ordinanza con l'atto di appello avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 58 8 cod. proc. pen.: nell'interesse del ER risultano essere stati proposti due distinti ricorsi in appello, rispettivamente a mezzo dell'avv. Anna Beatrice Indiveri e dell'avv. AN Bandoni, ma nessuno di questi prospettava la violazione dedotta, invece, soltanto dinanzi a questa Corte, peraltro in termini assolutamente generici. 3.2. E' inammissibile perché propone una mera ricostruzione dei fatti alternativa a quella della sentenza di merito e, comunque, manifestamente infondato anche l'ultimo motivo del ricorso proposto da EP ER, volto a prospettare l'assenza di contributo da parte dello stesso all'azione criminosa, in insanabile contrasto con gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale, che ha evidenziato come anche dal racconto della persona offesa sia emerso che tutti i presenti, e tra questi anche il predetto EP ER, riconosciuto come "il signore anziano con l'anello". 3.3. Del pari infondato è anche il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dello stesso ricorrente, volto a configurare nella condotta di cui al capo n. 32) il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. anziché quello di cui all'art. 629 cod. pen., prospettando che la persona offesa LO IA detenesse illegittimamente l'immobile di proprietà di LI LL, che aveva chiesto l'aiuto dei ricorrenti, convinti perciò di aiutare il proprietario a liberare il bene. Il percorso motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado, alle quali occorre far riferimento, in quanto, trattandosi di cd. doppia conforme, si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617-01) risulta coerente con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, anche a sezioni unite, ha individuato la distinzione tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02) rilevando anche che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 cit., Rv. 280027 - 03): la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto di come LI LL non potesse vantare alcuna pretesa azionabile in sede giudiziale in relazione all'immobile abitato dalla persona offesa, del quale non era proprietario il predetto, bensì della ditta "Frarovi", della quale era titolare suo figlio, MA LL. Peraltro, la sentenza di primo grado, nel ricostruire i fatti riferendo nel dettaglio le conversazioni tra i ricorrenti captate dopo la consumazione del reato, ha dato conto anche di come gli aggressori dell'IA fossero ben consapevoli dell'infondatezza delle pretese del LL (cfr. pag. 283 "era da picchiare più a zio LI che a lui. Capisci che impicci gli ha fat a zio LI ?"), ma anche l'interesse personale dei componenti della spedizione nell'operazio tanto da riservarsi formulare una richiesta economica al LL (pag. 282-283 sentenza Tribunale). 9 4. E' fondata, invece, la censura che sia il PE (con il suo primo motivo di ricorso), che EP ER (con il terzo motivo del suo ricorso) hanno proposto in relazione alla qualificazione giuridica del reato contestato come consumato anziché meramente tentato. Dalle sentenze di merito, infatti, non emerge con sufficiente chiarezza se la persona offesa abbia subìto un danno patrimoniale in conseguenza dell'azione criminosa, atteso che a pag. 290 della sentenza di primo grado si legge che, a seguito della violenta aggressione subita da parte dei ricorrenti, che agivano per conto del LL, "dopo una settimana IA gli consegnò le chiavi e liberò casa" e ,però, dalla ricostruzione del fatto di cui alla sentenza della Corte di appello sembra emergere che, invece, a seguito della violenta aggressione subìta, la persona offesa si limitò a consegnare una delle chiavi del casolare ai suoi aggressori, impegnandosi soltanto ad abbandonarlo in una settimana, per poi effettivamente liberarlo dei beni mobili la settimana successiva, ma lasciandovi i cani, fino a rientrare, infine, nell'appartamento a seguito di un chiarimento o un nuovo accordo con LI LL. Non emergendo, pertanto, dalle sentenze di merito se la persona offesa abbia mai perso del tutto la disponibilità del casolare di cui si tratta, rilasciando il bene alla ditta proprietaria, così da procurare a questa l' "ingiusto profitto (costituito dalla disponibilità dell'immobile) in danno dell'occupante", così come indicato dal capo di imputazione, la sentenza impugnata va annullata nei confronti dei predetti AN PE e EP ER nonché, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di AN AV limitatamente alla qualificazione del reato sub 32), con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello competente. 4.1. L'ultimo motivo del ricorso proposto nell'interesse del PE deve ritenersi assorbito dall'annullamento della sentenza limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ER RE ER, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PE AN e ER EP nonché, per l'effetto estensivo, nei confronti di AV AN, limitatamente alla qualificazione come tentata dell'estorsione contestata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Perugia. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di AV AN, PE AN e ER EP. Così deliberato in camera di consiglio, il 30 settembre 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso di ER OR OB ed il rigetto dei ricorsi con riferimento alle altre posizioni;
uditi i difensori: l'avvocato DI MEO VIRGILIO, in difesa di AV ND, ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato BOCCADAMO ROBERTA, in difesa di RO ND ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato COFANELLI GABRIELE, in difesa di ER OR OB, ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39986 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 30/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 gennaio 2018 il Tribunale di Macerata, all'esito di giudizio ordinario, riconosceva la penale responsabilità di diciotto imputati, tra i quali gli odierni ricorrenti, in ordine ad una pluralità di reati, così come loro rispettivamente ascritti, in materia di armi, di estorsioni, di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, violazione di domicilio ed altro. 2. Nel giudizio di appello, in conseguenza dell'astensione di un componente del Collegio territoriale, venivano stralciati dal procedimento originario i reati di cui ai n. 31 e 32, contestati ad AN AV, AN PE, RE ER ER e EP ER e nella prospettazione accusatoria commessi il 2/8/2009. Si tratta di reati contestati l'uno ai sensi degli artt. 61 n. 2, 110, 112 comnna 1 n. 1 e 614 co. 1, 2 e 4 cod. pen.( sub capo 31) e l'altro ai sensi degli artt. 110 e 629 primo e secondo comma in relazione all'art. 628 primo e terzo comma n 1 cod. pen., per aver costretto la persona offesa, con l'uso di violenza fisica e minacce, a rilasciare un immobile alla ditta proprietaria, la OV s.a.s., facendo così conseguire a questa un ingiusto profitto costituito dalla disponibilità del bene, in danno dell'occupante LO IA, fattispecie aggravata dalla presenza di più persone riunite e, quanto a RE ER ER, dall'art. 7 legge 575/1965 per averlo commesso durante il periodo in cui era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. (capo 32). Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per il AV e RE ER ER e la recidiva reiterata specifica per EP ER. Nel decidere il procedimento così stralciato, la Corte di appello di Ancona con sentenza del 18/11/2024 riformava la sentenza di primo grado dichiarando estinto per prescrizione il delitto di violazione di domicilio di cui al capo n. 31), rigettava l'appello proposto dal AV, determinando la pena nei suoi confronti per il delitto di cui al capo 32) nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, a titolo di continuazione con la pena di cui alla sentenza sul procedimento principale e, riconosciute a EP ER, AN PE e RE ER ER le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava le pene loro inflitte in relazione al reato di cui al capo 32. Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 18/11/2024 hanno proposto ricorso per cassazione RE ER ER, AN AV, AN PE, e EP ER. 3. Il ricorso proposto da RE ER ER è articolato in quattro motivi: 3.1. Mancanza assoluta di motivazione, ex art. 125 cod. proc. pen., in ordine alla richiesta preliminare di pronuncia di non doversi procedere per violazione del principio di specialità e, comunque, violazione di legge in relazione all'art. 14 della Convenzione Europea di Estradizione e 26 e 32 della legge n. 69 del 22 aprile 2005. Premesso che il ricorrente è stato condannato alla pena di ventuno anni di reclusione in virtù 2 di altra sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia irrevocabile il 13/2/2024, il ricorso evidenzia che sulla base di tale titolo esecutivo in data 15 febbraio 2024 la Procura Generale presso la predetta Corte di Appello emetteva ordine di esecuzione e il 31 agosto 2024 il ER veniva tratto in arresto in territorio sloveno in esecuzione di MAE, e quindi consegnato alle Autorità italiane. La difesa riferisce di aver depositato all'udienza del 18 novembre 2024 documentazione relativa al MAE con il conseguente decreto di estradizione a firma del Tribunale distrettuale di Capodistria dal quale si evince che il ER non ha rinunciato al beneficio del principio di specialità, sicché non poteva essere perseguito per reati commessi prima dell'estradizione.
Per questi motivi
alla suddetta udienza la difesa aveva chiesto in via preliminare sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cod. proc. pen., in mancanza di consenso dello Stato di estradizione, difettando il previo azionamento da parte dello Stato Italiano di eventuale procedura suppletiva ex art. 14 della Convenzione Europea di Estradizione secondo cui la persona estradata non sarà perseguita, giudicata e arrestata per fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, ma la sentenza non ha in alcun modo affrontato tale questione di diritto. 3.2. Violazione di legge quanto alla qualificazione del reato di cui al capo n. 32 come estorsione ex art. 629 cod. pen. e non già come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen. e comunque vizio di motivazione in ordine alla riferita insussistenza di una posizione di credito azionabile in capo a LL LI ed alla consapevolezza del ER circa la formale titolarità dell'immobile. Si assume, infatti, che avendo acquisito l'IA la disponibilità dell'immobile in virtù di contratto preliminare ad effetti anticipati, poi dallo stesso non adempiuto, agli occhi di tutti gli imputati LL LI era creditore della riconsegna dell'immobile in virtù di titolo lecito, fosse anche a mezzo di compagine societaria formalmente intestata al figlio. Gli imputati, pertanto, non avrebbero agito per il perseguimento di un interesse proprio ma solo per la realizzazione della pretesa legittima del LL. 3.3. Violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto come estorsione consumata pur essendo pacifico che l'IA non ha mai rilasciato l'immobile, ma solo consegnato le chiavi, condotta eccentrica rispetto a quella contestata, continuando ad occupare l'immobile fino alla sua deposizione a distanza di due anni dai fatti. 3.4. Violazione dell'art. 597 comma terzo cod. proc. pen. in relazione al divieto di reformatio in pejus in relazione al trattamento sanzionatorio ed al riconoscimento della continuazione: la sentenza di primo grado, non impugnata dal pubblico ministero, aveva determinato la pena base per il reato di cui al capo 33) in 15 anni di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, aumentata di mesi quattro a titolo di continuazione per ogni estorsione consumata, come quella di cui al capo 32), mentre la sentenza di appello, in considerazione dell'annullamento con rinvio disposto da questa Suprema Corte in relazione al trattamento sanzionatorio per il ER ed il PE, ha disposto autonomamente la pena di anni sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per il delitto di cui al capo 32). 3 4. Il ricorso proposto nell'interesse di AN PE si fonda su due motivi di impugnazione: 4.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. 56 cod. peri., essendosi riconosciuta la fattispecie consumata dell'estorsione ai danni di LO IA, pur emergendo chiaramente dalla sentenza che questi, a seguito della visita degli imputati, si era limitato a consegnare loro una copia delle due chiavi dell'appartamento, senza però mai perdere il possesso di questo nemmeno nei giorni successivi, sicché mai vi sarebbe stata la liberazione dell'immobile, atteso che questa si ha soltanto con l'incondizionata restituzione del bene. Nel caso di specie l'immobile non è mai stato liberato e consegnato al LL, anche in virtù del successivo accordo intervenuto tra quest'ultimo e l'IA. 4.2. Violazione dell'art. 597 comma terzo cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Macerata aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati ascritti al PE, con pena base determinata per il reato di cui al capo 33) in anni sette mesi 10 e gg. 15 di reclusione, aumentata di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa per ciascun reato di estorsione consumata in continuazione, tra i quali anche il reato sub 32), mentre la sentenza impugnata, rilevato che il trattamento sanzionatorio per gli altri reati era ancora sub judice, ha stabilito per il reato in questione una pena di anni sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, pur non essendosi da alcuno contestata la continuazione tra i reati e non avendo il pubblico ministero proposto appello. 5. AN AV ha affidato il suo ricorso a due motivi di impugnazione: 5.1. Violazione di legge per la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.. Il ricorso censura che già la sentenza di primo grado aveva definito il AV un collaboratore attendibile, in considerazione della validità del contributo offerto in un procedimento connesso, mentre nel presente procedimento non gli è stata riconosciuta l'attenuante "considerata l'irrilevanza, ai fini di cui si tratta, della collaborazione offerta in altro procedimento e delle dichiarazioni rese nel presente processo a distanza di sei anni dai fatti". Deduce il ricorrente, invece, di aver "riferito di numerosi fatti costituenti reato e, per ciascuno di tali fatti, ha indicato i correi che vi hanno preso parte, specificando i singoli ruoli", riferendo "anche di altri episodi relativi a reati per cui non era imputato né indagato, consentendo agli inquirenti di pervenire a conoscenza di fatti che ancora non avevano oltrepassato la soglia della gravità indiziante". Gli andava, pertanto, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., prevista per i collaboratori di giustizia, atteso anche che le sue dichiarazioni erano state proficue ed idonee a scardinare il sodalizio di cui si tratta o, quantomeno, a ridimensionarne l'operatività nel territorio. 5.2. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio eccessivamente severo, non avendo né il Tribunale né la Corte di Appello "in alcun modo motivato la scelta del calcoli dell'aumento di pena in relazione al reato satellite, con ciò causando una carenza di motivazio 4 non valorizzando il percorso collaborativo del AV". 6. A sostegno del suo ricorso EP ER ha prospettato quattro motivi di impugnazione: 6.1. Violazione degli artt. 18 e 19 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza con la quale si era disposta la separazione dei processi, separazione che si assume avrebbe comportato un danno per il ricorrente, nel frattempo assolto dal reato di cui al capo 40) nel procedimento separato. 6.2. Violazione di legge in relazione alla configurabilità del delitto di cui all'art. 393 cod. pen. anziché quello di cui all'art. 629 cod. pen., essendo emerso che l'IA stesse detenendo illegittimamente l'immobile di proprietà di LI LL, che chiese l'aiuto dei coimputati, convinti di aiutare il proprietario a liberare il bene, a nulla rilevando, sotto il profilo soggettivo, che l'immobile non fosse di proprietà del predetto, bensì di società di cui era legale rappresentante il figlio MA LL. 6.3. Violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 56 cod. pen., dovendosi comunque qualificare il reato come meramente tentato, non avendo l'IA mai liberato l'immobile illegittimamente detenuto. 6.4. Violazione di legge per essersi riconosciuto il concorso di EP ER nel reato, pur essendo questo stato assolto dal reato associativo e non emergendo un suo concreto contributo agevolatore dell'azione criminosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di RE ER ER è fondato e va accolto nei termini che seguono. Come indicato in premessa, la difesa del predetto ricorrente ha prodotto alla Corte territoriale, all'udienza del 18/11/2024, documentazione dalla quale emerge che, a seguito della sentenza di condanna del ER alla pena di ventuno anni di reclusione pronunciata dalla Corte di Appello di Perugia e divenuta irrevocabile il 13/2/204, il successivo 15/2/2024 la Procura Generale presso la Corte predetta territoriale aveva emesso nei suoi confronti ordine di esecuzione e lo stesso era stato poi tratto in arresto in territorio sloveno in esecuzione di MAE, e consegnato alle Autorità italiane. La difesa ha altresì depositato alla predetta udienza documentazione relativa al MAE ed il conseguente decreto di estradizione a firma del Tribunale distrettuale di Capodistria dal quale si evince che il ET "non ha rinunciato al beneficio del principio di specialità e per questo motivo, dopo l'estradizione, non può essere perseguito né può essere eseguita la pena nei suoi confronti a causa di reati commessi prima dell'estradizione". Sulla base di tali elementi aveva chiesto alla Corte territoriale una pronuncia di non dover procedere per mancanza di consenso dello Stato di estradizione sulla base del previ 5 azionamento da parte dello Stato Italiano di eventuale procedura suppletiva ex art. 14 della Convenzione Europea di Estradizione, secondo cui la persona estradata non sarà perseguita, giudicata e arrestata per fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, ma la sentenza impugnata non si è in alcun modo confrontata con tale richiesta. Nel giudizio di cassazione, peraltro, l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante non comporta automatica nullità della sentenza di appello, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado. (Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982 - 01) E' evidente, però, che nel caso in esame la richiesta di un pronuncia di non luogo a procedere non può in alcun modo ritenersi inammissibile per manifesta infondatezza o per difetto di decisività, in quanto costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la clausola di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione si configura come disposizione introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale (così Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218767, espressamente richiamata, da ultimo, da Sez. 2, n. 3706 del 08/01/2016, Alampi, Rv. 265781, nonché da Sez. 1, n. 45549 del 23/09/2015, Leggieri): la disposizione di cui all'art. 14.1 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300, infatti, deve essere intesa nel senso che per i fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione e commessi prima della consegna è inibito l'esercizio dell'azione penale, salvo che sia sopravvenuta l'estradizione suppletiva disciplinata dagli artt. 12 e 14.1, lett. a), ovvero si sia verificata una delle cause di estinzione dell'estradizione previste dall'art. 14.1, lett. b), della Convenzione predetta., atteso che la clausola di specialità si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale nelle forme tipiche fissate dall'art. 405 cod. proc. pen., anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso all'incidente probatorio (art. 346 cod. proc. pen.), l'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione purché compatibili con la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, nonché l'archiviazione della notizia di reato, che per sua natura resta estranea alla fase processuale (così Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218767 - 01; in applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva disatteso l'eccezione di improcedibilità formulata dall'imputato e pronunciato condanna per un reato diverso da quello in ordine al quale era stata concessa l'estradizione sul rilievo, ritenuto erroneo, che il principio di specialità operi esclusivamente come limite alla possibilità di restrizione della libertà personale, anche in sede esecutiva, della person estradata e non anche con riferimento alla possibilità di sottoporre la stessa a procedimento 6 penale per fatti diversi da quelli contemplati nell'estradizione). Tuttavia, quando - come nel caso in esame - l'estradizione per altri reati sia intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna all'esito del giudizio di primo grado, si è più volte escluso, sia pure con soluzioni differenti, che debba essere pronunciata sentenza di improcedibilità, perché «essendo l'estradizione una condizione di procedibilità, le condizioni che ne costituiscono il presupposto debbono sussistere al momento in cui viene esercitata l'azione penale» (Sez. 1, n. 8831 del 28/02/2006, Capolongo, Rv. 233797). In particolare, secondo un orientamento, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione non opera quando non sussistono, al momento dell'esercizio dell'azione penale per il fatto diverso, i presupposti per la configurabilità della condizione di improcedibilità, sicché dovrebbe ritenersi consentita la prosecuzione del giudizio nei confronti di persona estradata per reati diversi, qualora l'estradizione dall'estero intervenga dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna non irrevocabile, ferma restando l'ineseguibilità della pena irrogata fino alla concessione dell'estradizione suppletiva;
ciò perché «essendo l'estradizione una condizione di procedibilità, le condizioni che ne costituiscono il presupposto debbono sussistere al momento in cui viene esercitata l'azione penale» (Sez. 1, n. 8831 del 28/02/2006, Capolongo, Rv. 233797 cit. ; Sez. 6, n. 5816 del 15/12/2016, dep. 2017, Cekini, Rv. 269006 - 02). Va considerato, però, che se è evidente che l'azione penale deve ritenersi comunque ritualmente proposta, quando non sussistevano, per il fatto diverso, i presupposti per la configurabilità della condizione di improcedibilità, se nelle more del giudizio interviene l'estradizione per altri reati, sussiste sempre la possibilità di chiedere l'estradizione suppletiva. Secondo altro orientamento, condiviso dal Collegio, pertanto, quando il giudizio sia approdato nella fase dibattimentale, il principio di specialità in questione opera come preclusione alla sola prosecuzione del giudizio, atteggiandosi come condizione di mera proseguibilità dell'azione penale, con la conseguenza che, se l'estradizione per altri reati sia intervenuta nelle more del giudizio di appello ed il giudice di secondo grado abbia pronunciato sentenza, dovrà essere annullata senza rinvio solo tale decisione, e non anche quella emessa in primo grado, con trasmissione degli atti al giudice di appello perché eventualmente si provveda alla richiesta di estradizione suppletiva (Sez. 6, n. 932 del 09/10/2009, dep. 2010, Zagami, Rv. 245932). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti di RE ER ER, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia, dovendosi ritenere gli altri motivi di ricorso assorbiti daWaccoglimento del primo. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di AN AV è, invece, inammissibile per la sua genericità. 2.1. Il primo motivo di impugnazione, inerente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. è, infatti, del tutto generico, oltre ch manifestamente infondato, in quanto il predetto ricorrente non ha specificato in alcun modo qu 7 possano essere state le "numerose dichiarazioni" rese dal ricorrente con riferimento a non meglio specificati "numerosi fatti costituenti reato", con dichiarazioni auto ed etero accusatorie, né ha specificato quale possa essere stata l'incidenza delle sue dichiarazioni con riferimento alla ricostruzione dei fatti per cui si procede o per evitare conseguenze ulteriori dell'attività criminosa. A fronte di tali generiche deduzioni, peraltro, il diniego dell'attenuante invocata è coerente con i principi affermati dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale per un verso l'esame del giudice sulla ricorrenza dei presupposti della speciale attenuante della dissociazione non può che essere limitato a quanto riferito dall'imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati oggetto dello stesso (di recente v. Sez. 2, n. 46385 del 15/10/2021, Zizzo, Rv. 282439) e per altro verso l'applicazione della suddetta circostanza richiede una concreta e fattiva attività di collaborazione dell'imputato, volta a evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e a coadiuvare gli organi inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura degli autori dei delitti (cfr., ad es., Sez. 1, n. 52513 del 14/06/2018, L., Rv. 274190 nonché Sez. n. 48646 del 19/06/2015, Marti, Rv. 265851). La manifesta infondatezza della censura, del resto, risulta confermata anche dalla sentenza resa da questa Corte di Cassazione, sez. 2 n. 2119/2024, in data 10/4/2024, nel procedimento dal quale il presente è stato oggetto di stralcio, laddove (pagg. 48 e 49) ha rilevato come la collaborazione del Cavaliere sia stata resa solo "nel momento in cui era in corso l'audizione dei testi a discarico, quando ormai il quadro probatorio a suo carico era ampiamente delineato". 2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo del ricorso del Cavaliere, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, in quanto la Corte territoriale, valorizzando le modalità dell'azione criminosa e la condotta tenuta dall'imputato, anche in sede processuale, nel giudizio di primo grado relativo ai diversi episodi estorsivi contestatigli, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a determinare in mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa l'aumento in continuazione della pena di anni otto e mesi otto di reclusione ed euro 4.300,00 di multa inflittagli nel procedimento principale, definito dalla Corte di Appello di Ancona del 22/10/2022, irrevocabile il 10/10/2024. 3.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di EP ER, con il quale viene prospettata la violazione degli artt. 18 e 19 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza con la quale si era disposta la separazione dei processi, che si assume avrebbe comportato un danno per il ricorrente, nel frattempo assolto dal reato di cui al capo 40) nel procedimento separato, è inammissibile in quanto tardivamente proposto, non essendo stata impugnata la predetta ordinanza con l'atto di appello avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 58 8 cod. proc. pen.: nell'interesse del ER risultano essere stati proposti due distinti ricorsi in appello, rispettivamente a mezzo dell'avv. Anna Beatrice Indiveri e dell'avv. AN Bandoni, ma nessuno di questi prospettava la violazione dedotta, invece, soltanto dinanzi a questa Corte, peraltro in termini assolutamente generici. 3.2. E' inammissibile perché propone una mera ricostruzione dei fatti alternativa a quella della sentenza di merito e, comunque, manifestamente infondato anche l'ultimo motivo del ricorso proposto da EP ER, volto a prospettare l'assenza di contributo da parte dello stesso all'azione criminosa, in insanabile contrasto con gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale, che ha evidenziato come anche dal racconto della persona offesa sia emerso che tutti i presenti, e tra questi anche il predetto EP ER, riconosciuto come "il signore anziano con l'anello". 3.3. Del pari infondato è anche il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dello stesso ricorrente, volto a configurare nella condotta di cui al capo n. 32) il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. anziché quello di cui all'art. 629 cod. pen., prospettando che la persona offesa LO IA detenesse illegittimamente l'immobile di proprietà di LI LL, che aveva chiesto l'aiuto dei ricorrenti, convinti perciò di aiutare il proprietario a liberare il bene. Il percorso motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado, alle quali occorre far riferimento, in quanto, trattandosi di cd. doppia conforme, si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617-01) risulta coerente con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, anche a sezioni unite, ha individuato la distinzione tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02) rilevando anche che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 cit., Rv. 280027 - 03): la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto di come LI LL non potesse vantare alcuna pretesa azionabile in sede giudiziale in relazione all'immobile abitato dalla persona offesa, del quale non era proprietario il predetto, bensì della ditta "Frarovi", della quale era titolare suo figlio, MA LL. Peraltro, la sentenza di primo grado, nel ricostruire i fatti riferendo nel dettaglio le conversazioni tra i ricorrenti captate dopo la consumazione del reato, ha dato conto anche di come gli aggressori dell'IA fossero ben consapevoli dell'infondatezza delle pretese del LL (cfr. pag. 283 "era da picchiare più a zio LI che a lui. Capisci che impicci gli ha fat a zio LI ?"), ma anche l'interesse personale dei componenti della spedizione nell'operazio tanto da riservarsi formulare una richiesta economica al LL (pag. 282-283 sentenza Tribunale). 9 4. E' fondata, invece, la censura che sia il PE (con il suo primo motivo di ricorso), che EP ER (con il terzo motivo del suo ricorso) hanno proposto in relazione alla qualificazione giuridica del reato contestato come consumato anziché meramente tentato. Dalle sentenze di merito, infatti, non emerge con sufficiente chiarezza se la persona offesa abbia subìto un danno patrimoniale in conseguenza dell'azione criminosa, atteso che a pag. 290 della sentenza di primo grado si legge che, a seguito della violenta aggressione subita da parte dei ricorrenti, che agivano per conto del LL, "dopo una settimana IA gli consegnò le chiavi e liberò casa" e ,però, dalla ricostruzione del fatto di cui alla sentenza della Corte di appello sembra emergere che, invece, a seguito della violenta aggressione subìta, la persona offesa si limitò a consegnare una delle chiavi del casolare ai suoi aggressori, impegnandosi soltanto ad abbandonarlo in una settimana, per poi effettivamente liberarlo dei beni mobili la settimana successiva, ma lasciandovi i cani, fino a rientrare, infine, nell'appartamento a seguito di un chiarimento o un nuovo accordo con LI LL. Non emergendo, pertanto, dalle sentenze di merito se la persona offesa abbia mai perso del tutto la disponibilità del casolare di cui si tratta, rilasciando il bene alla ditta proprietaria, così da procurare a questa l' "ingiusto profitto (costituito dalla disponibilità dell'immobile) in danno dell'occupante", così come indicato dal capo di imputazione, la sentenza impugnata va annullata nei confronti dei predetti AN PE e EP ER nonché, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di AN AV limitatamente alla qualificazione del reato sub 32), con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello competente. 4.1. L'ultimo motivo del ricorso proposto nell'interesse del PE deve ritenersi assorbito dall'annullamento della sentenza limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ER RE ER, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PE AN e ER EP nonché, per l'effetto estensivo, nei confronti di AV AN, limitatamente alla qualificazione come tentata dell'estorsione contestata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Perugia. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di AV AN, PE AN e ER EP. Così deliberato in camera di consiglio, il 30 settembre 2025