Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4657 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato in data 11.6.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG.26627/2024 Ruolo Generale Previdenza (cui è riunita quella n.
3945/2023)
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Fuschino.
. ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1 pro tempore
Rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: opposizione ATP conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 04.12.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 18/02/2022, al fine di ottenere il riconoscimento delle provvidenze economiche CP_1 previste e disciplinate dalla legge n°118/71 (assegno di invalidità civile); a seguito di formale visita medica, l rigettava la domanda riconoscendo il ricorrente “invalido con riduzione permanente CP_1 della capacità lavorativa del 50%”; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU il Dott. Persona_1 ha dichiarato “tali infermità, obiettivate e diagnosticate attraverso lo studio degli accertamenti agli atti, previa applicazione della formula di calcolo prescritta dalla normativa vigente, determinano un danno a carico del
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20.11.2024 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU.
Egli, formulate le censure all'elaborato peritale, ha concluso chiedendo “1) Venga nominato consulente diverso da quello che ha espletato il precedente procedimento al fine di garantire, in tutta pienezza ed obiettività, serenità ed imparzialità, un parere super parte snella contrapposizione. tra l'acquisito parere tecnico del CTU nominato in sede di ATP e le argomentazioni difensive formulate nel ricorso del presente giudizio;
2) accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e riconoscere il diritto della ricorrente al ripristino dell'Assegno di Invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data che il Giudicante riterrà congrua, con contestuale condanna al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi da tale data all'effettivo soddisfo;
3) condannare in persona del legale rapp.tep.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del CP_1 presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché al rimborso delle spese generali ex art. 14 T.F.P, nonché alle spese e competenze del procedimento di atp;
4) dichiarare, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, l'istante non tenuto al pagamento delle spese processuali in quanto lo stessa, nell'anno precedente al deposito del ricorso giudiziario, dichiara che non è stato titolare di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 76 del D. Lgs. 113 del
30/05/2002 richiamato dal D.L. 269/03 convertito nella Legge 326/03 e che si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, l'eventuale variazione del reddito”.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse domande di cui ha chiesto il rigetto CP_1 del ricorso con vittoria di spese. In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto non riporta contestazioni specifiche rispetto alle valutazioni del CTU, limitandosi controparte a richiamare le patologie indicate nel ricorso introduttivo della fase sommaria.
Il Giudice, all'odierna udienza, previa riunione al presente del fascicolo della fase di ATP, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con separata sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, quanto al requisito sanitario, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo di patologie utili al conseguimento della prestazione richiesta (Assegno di invalidità), avendo accertato il dott.
[...]
, che il ricorrente è affetto da “Esiti di stenosi carotidea sx con pregresso episodio ischemico senza Per_1 danno cerebrovascolare, ipostenia destra;
• Ipercolesterolemia;
• Sindrome ansioso depressiva su base reattiva con disagio relazionale nel comportamento Le altre condizioni segnalate non si identificano in un quadro morboso di interesse medico legale nella limitazione della capacità lavorativa”.
Il ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale
2 riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante, prendendo le mosse dalle conclusioni dell'ausiliario, si duole delle conclusioni del CTU, osservando che le conclusioni cui è giunto il nominato medico non sono state opportunamente valutate dal momento che è stata omessa una patologia determinante ai fini del giudizio, la depressione maggiore con spunti fobico ossessivi e rappresenta ai fini dell'art 149 disp att cpc che va considerato quanto emerso dalla visita psichiatrica del 29.03.2022, dove risulta accertato che a causa dell'ictus, il ricorrente è in trattamento farmacologico (TALDOL, RINOTRIL,
FEVADRIN) presso struttura ospedaliera per una psicosi ossessiva a cui egli ritiene di attribuire il
COD. 1204 e una percentuale invalidante dell' 80%.
Le censure attoree sono immeritevoli di condivisione.
Sul piano generale, si osserva che anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Pertanto, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Le doglianze relative alla sottovalutazione di alcune patologie costituiscono un mero dissenso diagnostico. Difatti, a tale riguardo, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (conf. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017 n. 4020)
Di recente la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica
3 del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Il CTU ha sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta per l'assegno di invalidità civile.
In particolare l'ausiliario ha esposto, sulla base della documentazione esaminata, ivi compreso il certificato del 29.03.2022 (in produzione) che il ricorrente è affetto da una Patologia Psichica del tipo “Depressione ansiosa su base reattiva di grado moderato” , che “La paziente è affetta da nevrosi ansiosa su base reattiva con manifestazioni prevalenti di ansia e somatizzazione su vari distretti corporei con segni clinici caratterizzati da disturbi funzionali di grado moderato (irrequietezza, insonnia fobie) correlati al vissuto ed al contesto socio ambientale e familiare della stessa. Lo stato ansioso nella paziente è caratterizzato da prevalenti episodi di somatizzazione ansiosa, crisi di panico, dal tono dell'umore depresso, da episodi di parestesie agli arti inferiori, che influenzano prevalentemente la componente emotiva ed affettiva;
Ciò significa che la patologia psichica è di tipo funzionale, reversibile e governabile con appropriati presidi farmacologici
(quali gli SSRI ed eventuali tranquillanti minori, e sintomatici analgesici). È da escludere patologia endogena quale la psicosi e le funzioni complessive cognitive sono conservate (orientamento temporo-spaziale, percezione, linguaggio, capacità intellettiva, memoria, abilità costruttive quali ad esempio la conseguenzialità di eventi nelle manovre meccaniche e dinamiche”. In ordine a tale conclusione ha utilizzato anche l'esame obiettivo ove per quanto di interesse, ha riscontrato che “Sensorio chiaro. Paziente orientato nel riferimento temporo-spaziale, si mostra collaborativo, Risponde alle domande, manifesta tono dell'umore normale con note di disagio legate al proprio contesto fisico, con prevalenza di componente emotivo- relazionale;
Non si rilevano turbe del pensiero né della percezione. Buona la capacità di rievocazione mnesica in riferimento al vissuto ed alle attività quotidiani e relazionali svolte;
L'esposizione non evidenzia alterazione del pensiero né argomentazioni prive di senso”.
Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici, anche in considerazione della specializzazione in medicina legale dell'ausiliario.
La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente non è tale da determinare il raggiungimento di una percentuale invalidante pari ad almeno il 74%. Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito
4 delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (rect e: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
All'esito, dunque non sussistono dunque le condizioni per un chiarimento o un rinnovo della
CTU e il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
La presenza della dichiarazione richiesta ai sensi dell'art.152 disp att. comporta l'esenzione della ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese di lite. Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico di parte dell . CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente non ha il requisito sanitario utile all'assegno di invalidità civile;
nulla per le spese;
liquida le spese di CTU con separato decreto nel giudizio rg. 3945/2023.
Napoli, 11.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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