Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00231/2026REG.PROV.COLL.
N. 00589/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2024, proposto dal sig. AN HE e dalla sig.ra IA AS, rappresentati e difesi dall'avvocato Sebastiano Sallemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, in persona del Soprintendente pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, n. 871/2023, resa tra le parti, pubblicata il 14 dicembre 2023, pronunciata nel giudizio di secondo grado n.r.g. 526/2021;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;
Vista l’ordinanza collegiale n. 777 del 14 ottobre 2024;
Vista la verificazione depositata il 20 giugno 2025;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, il consigliere CH ZI e uditi per le parti l’avvocato Tiziana De Pasquale, su delega dell’avvocato Sebastiano Sallemi, e l’avvocato dello Stato Fabio Caserta;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania – riconoscendo la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per integrare la fattispecie risarcitoria, e in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno per illegittima espropriazione proposta dal sig. AN HE e dalla sig.ra IA AS, relativamente a un immobile di loro proprietà ubicato all’interno del palazzo nobiliare di Gravina situato nel Comune di Catania – con sentenza n. 2905 del 2020 ha liquidato le seguenti voci di danno, in favore dei ricorrenti:
a) euro 58.190,00 per danno emergente, a fronte del deprezzamento dell’immobile « a seguito dell’incuria e del degrado cagionato dalla censurabile condotta dei funzionari dell’Amministrazione »;
b) euro 5.231,91 per danno emergente, a fronte del « costo di locazione dell’appartamento adibito a studio professionale dal ricorrente », dal momento dell’immissione in possesso dell’Amministrazione (17 dicembre 1997) fino al momento della restituzione dell’immobile de quo (15 gennaio 2003);
c) gli interessi legali sulle predette somme « dal momento di realizzazione dell’illecito (quindi dall’occupazione) sino all’effettivo soddisfo ».
2. Questo C.g.a.r.s., in parziale accoglimento dell’appello proposto dai ricorrenti, con sentenza n. 871 del 2023 ha riconosciuto altresì in loro favore:
a) la somma pari a 1/20 annuo del valore di mercato dell’immobile usurpato, rapportato alla durata del periodo di sua illecita occupazione, a titolo di valore locativo convenzionale dell’immobile (o c.d. danno figurativo), che ricomprende e assorbe in sé anche il danno patito dai ricorrenti per il costo di locazione del locale ove erano stati depositati il mobilio e gli effetti personali, nonché il costo di locazione dell’appartamento ove era stata temporaneamente trasferita la residenza dei ricorrenti;
b) il danno emergente per costi di trasloco e attivazione degli impianti e utenze degli immobili locati, a causa della modificazione forzosa dell’abitazione;
c) la rivalutazione monetaria della somma di euro 58.190,00 (già liquidata dal T.a.r.) « dal 15 gennaio 2003 alla data in cui l’amministrazione effettuerà la liquidazione del dovuto », oltre agli « interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata fino alla stessa data, oltre interessi legali semplici sul coacervo per il periodo successivo alla pubblicazione della presente sentenza »;
d) a titolo di danno non patrimoniale, la somma equitativa del 5% del danno patrimoniale complessivo, con esclusione di ogni rivalutazione e interessi anteriore alla liquidazione, fermo restando il riconoscimento degli interessi legali semplici per il periodo successivo alla liquidazione ex art. 34, comma 4, c.p.a.
3. Con ricorso notificato il 13 maggio 2024 e depositato il giorno successivo, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno lamentato la perdurante inerzia da parte dell’Amministrazione regionale e hanno pertanto chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla menzionata sentenza di questo C.g.a.r.s. n. 871 del 2023 (notificata all’Amministrazione presso la sede legale in data 15 dicembre 2023, ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997), chiedendo altresì la nomina di un Commissario ad acta .
4. Nel presente giudizio si sono costituiti l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania, con atto di costituzione del 15 maggio 2024.
5. La Sezione, con ordinanza collegiale n. 777 del 2024, ha disposto una verificazione « affinché il verificatore, assicurato il contraddittorio tra le parti, provveda a determinare il valore dell’immobile in questione, sito in Catania in piazza San Francesco d’Assisi n. 3 – sia alla data del 15 gennaio 2003, sia all’attualità – al fine di poter ancorare a tali valori la successiva quantificazione delle voci di danno riconosciute da questo giudice d’appello », nominando, quale verificatore, il direttore dell’Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Palermo, o un suo delegato.
6. I verificatori delegati (l’ing. Luca Maniscalco e l’arch. Giovanni Marco Pollaci), assicurato il previo contraddittorio con le parti, hanno depositato la relazione finale della verificazione in data 20 giugno 2025.
7. L’amministrazione regionale, con memoria del 7 gennaio 2026, ha rappresentato il già avvenuto pagamento di euro 70.248,81 per ciascuno dei due ricorrenti, oltre il pagamento delle spese di lite, prendendo contestualmente atto degli esiti della verificazione.
8. I ricorrenti, con memoria del 6 marzo 2026, hanno insistito per l’accoglimento del ricorso per ottemperanza.
9. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso per ottemperanza è fondato e deve essere accolto, con conseguente condanna dell’Assessorato regionale intimato a dare piena e integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione n. 871 del 2023.
11. Al riguardo si ritiene opportuno precisare che:
a) ai fini della quantificazione del danno, il valore venale dell’immobile de quo , con riferimento all’attualità, viene qui riconosciuto in euro 600.000,00: al riguardo si evidenzia che, a siffatta determinazione del valore dell’immobile, il Collegio perviene sulla base di quello calcolato dai verificatori, che è pari a € 628.000 + o – 10% (cfr. pag. 43 della verificazione; ovvero i verificatori hanno affermato trattarsi di un valore probabilisticamente ricompreso tra un limite inferiore di € 565.000, pari a 628.000 – 10%, e un limite superiore di € 690.000, pari a 628 + 10%); nell’ambito di tale fascia di oscillazione, e in considerazione dell’ alea della stima dichiarata dagli stessi verificatori, si ritiene corretto individuare la base di calcolo dei risarcimenti dovuti nel suddetto importo intermedio, in cifra tonda, di € 600.000,00;
b) le voci di danno da riconoscere ai ricorrenti sono sia quelle riconosciute dal T.a.r., sia quelle successivamente riconosciute dal C.g.a.r.s. (sopra illustrate ai §§ 1 e 2 della presente sentenza e dunque previo parziale assorbimento delle prime nelle seconde, così come si è già detto).
12. L’Assessorato regionale intimato pertanto, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., sulla base di quanto esposto, deve proporre ai ricorrenti, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, la somma a titolo di risarcimento del danno oggetto di ottemperanza, detratto quanto già versato: trattasi infatti di semplici calcoli aritmetici che si ritiene di poter demandare, più opportunamente e agevolmente, all’Amministrazione regionale.
13. Nel caso in cui il predetto termine di 90 giorni decorra infruttuosamente per l’inerzia dell’Amministrazione regionale, o in caso di mancato accordo delle parti sulla somma proposta dall’Assessorato regionale, sin d’ora si nomina il Commissario ad acta nella persona del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, con facoltà di delega ad altro dottore commercialista.
14. Qualora insediato, si riconosce al medesimo Commissario ad acta , a titolo di acconto, la somma di euro 5.000,00 a carico dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, con la precisazione che il saldo finale, ivi incluse le spese eventualmente sostenute, sarà successivamente liquidato previa presentazione, da parte del medesimo Commissario ad acta , di una nota entro il termine di decadenza di 100 giorni, decorrente dal compimento degli atti necessari per l’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del d.p.r. n. 115/2002 (valendo, in difetto, l’acconto come saldo): è comunque in facoltà del Collegio non procedere ad alcuna liquidazione ulteriore, qualora non si verifichino sopravvenienze impreviste che palesino l’inadeguatezza dell’odierna liquidazione in acconto (che è, dunque, potenzialmente anche a saldo).
15. Le spese della verificazione, in mancanza di sopravvenienze e di nota da parte dei verificatori, sono definitivamente calcolate nella misura di euro 3.000,00, già liquidata a titolo di acconto, posta definitivamente a carico dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.
16. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza (n.r.g. 589/2024), come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, con conseguente condanna dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., nei termini di cui in motivazione.
In caso di perdurante inottemperanza, nomina, quale Commissario ad acta , il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, con facoltà di delega ad altro dottore commercialista.
Qualora insediato, liquida al Commissario ad acta , a titolo di acconto e potenzialmente anche a saldo, la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), posta a carico dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.
Pone definitivamente a carico dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana le spese della verificazione, nell’ammontare già liquidato di euro 3.000,00 (tremila/00).
Condanna l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dei ricorrenti, complessivamente liquidate in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre s.g. e accessori di legge.
Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente sentenza alle parti costituite, ai verificatori e al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER de AN, Presidente
CH ZI, Consigliere, Estensore
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH ZI | ER de AN |
IL SEGRETARIO