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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6294/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6294/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIGENNARO Parte_1 C.F._1
NICOLA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOTOSTO Controparte_1 C.F._2
CARMINE ANTONIO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
nella qualità di titolare dell'omonima impresa edile individuale, ha chiesto ed Controparte_1 ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico di proprietaria di un appartamento Parte_1 facente parte del Condominio “Palazzo Splendido”, per il pagamento della somma di euro 5860,68 oltre interessi, a titolo di contribuzione alla spesa per i lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio eseguiti dall'impresa CP_1
A sostegno della domanda monitoria il ha allegato la delibera di approvazione della spesa CP_1 adottata dall'assemblea condominiale il 6.3.2018, il computo metrico relativo ai lavori eseguiti, la comunicazione di fine lavori inoltrata in data 15.12.2018.
La ha proposto la presente opposizione eccependo: Parte_1 la nullità della delibera del 6.3.2018 perché “a) mancano le deleghe citate ed ipoteticamente depositate;
b) nel riferimento alle deleghe queste sono vaghe e non precisate, in particolare per quelle che riguardano i Sig.ri e c) nel corpo del verbale NON vi è Parte_2 Parte_3 specificazione di chi è stato contrario o favorevole, e questo NON permette la verifica dell'approvazione e del raggiungimento del doppio quorum ai sensi dell'art. 1136 cc;
d) in ogni caso,
pagina 1 di 3 nel corpo del verbale NON è riscontrabile l'approvazione all'unanimità per le decisioni (presunte) enucleate e prese”; la carenza di prova in ordine all'affidamento dei lavori all'impresa risultando piuttosto dal CP_1 verbale di assemblea del 6.3.2018 che i lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni sono stati assegnati ad altra impresa che ha offerto il prezzo più basso tra i preventivi presentati, la
[...]
Parte_4 l'incertezza in ordine all'identità del creditore opposto, risultando indicato nel ricorso monitorio e nella relativa procura ad litem il nominativo di (e non . Controparte_1 CP_1
Orbene, in ordine all'erronea indicazione del nominativo del creditore nel ricorso monitorio, è sufficiente osservare che si tratta con tutta evidenza di un mero errore materiale che di per sé non induce incertezza nell'individuazione del creditore ricorrente, ivi univocamente identificato mediante l'indicazione della data di nascita, del codice fiscale/partita iva e della qualità di titolare dell'impresa edile che ha eseguito i lavori nell'edificio condominiale. Il motivo di opposizione va pertanto disatteso.
Va altresì disattesa l'eccezione di nullità della delibera del 6.3.2018 per omessa e/o insufficiente indicazione a verbale delle deleghe e conseguente impossibilità di verificare l'esistenza del quorum costitutivo e deliberativo.
Al riguardo vanno preliminarmente richiamati i seguenti principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella nota sentenza del 14 aprile 2021 n. 9839:
"In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.";
"Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137 c.c., comma 2, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione"; "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali,
l'eccezione con la quale l'opponente deduca l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice".
Ora, nel caso di specie i profili di illegittimità dedotti da parte opponente attengono alla regolarità della costituzione dell'assemblea ed alla sussistenza del necessario quorum deliberativo, e dunque, alla stregua dei sopra richiamati principi, integrano al più vizi di annullabilità della delibera assembleare, che la condomina avrebbe dovuto far valere mediante la proposizione di un'azione di Parte_1 annullamento entro il termine perentorio di cui all'art. 1137 c.c. e non sollevando un'eccezione inammissibile in questa sede.
pagina 2 di 3 Neppure sussiste la dedotta carenza di prova dell'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria all'impresa CP_1
Invero, nel verbale di assemblea del 6.3.2018 risulta approvata in relazione a detti lavori una graduatoria tra plurime imprese edili, compresa l'impresa rispetto alle quali è indicato un CP_1 meccanismo di scorrimento in caso di impossibilità e/o decadenza dell'impresa previamente collocata
(la . Parte_4
Inoltre, nel corso della successiva assemblea del 17.1.2019, i condomini hanno approvato a consuntivo la spesa relativa ai lavori eseguiti dall'impresa compresa la spesa relativa ai lavori CP_1 extracontratto per i quali si è dato incarico ad un ristretto Consiglio di Condominio (non di decidere se approvare o meno la spesa, già approvata dall'assemblea) di concordare con lo stesso “una CP_1 scontistica sulla somma richiesta”. La delibera di approvazione della spesa – che ha valore costitutivo dell'obbligo di contribuire alla spesa a carico dei singoli condomini – è titolo idoneo e sufficiente a fondare la pretesa creditoria del indipendentemente dalla formale approvazione dello stato di ripartizione della spesa, che CP_1 ha invece un valore meramente dichiarativo in quanto si limita a precisare, secondo il criterio legale di cui all'art. 1123 c.c., la misura dell'obbligo già sorto a carico di ciascun condomino.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Capotosto dichiaratosi antistatario.
Foggia, 5.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6294/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIGENNARO Parte_1 C.F._1
NICOLA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOTOSTO Controparte_1 C.F._2
CARMINE ANTONIO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
nella qualità di titolare dell'omonima impresa edile individuale, ha chiesto ed Controparte_1 ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico di proprietaria di un appartamento Parte_1 facente parte del Condominio “Palazzo Splendido”, per il pagamento della somma di euro 5860,68 oltre interessi, a titolo di contribuzione alla spesa per i lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio eseguiti dall'impresa CP_1
A sostegno della domanda monitoria il ha allegato la delibera di approvazione della spesa CP_1 adottata dall'assemblea condominiale il 6.3.2018, il computo metrico relativo ai lavori eseguiti, la comunicazione di fine lavori inoltrata in data 15.12.2018.
La ha proposto la presente opposizione eccependo: Parte_1 la nullità della delibera del 6.3.2018 perché “a) mancano le deleghe citate ed ipoteticamente depositate;
b) nel riferimento alle deleghe queste sono vaghe e non precisate, in particolare per quelle che riguardano i Sig.ri e c) nel corpo del verbale NON vi è Parte_2 Parte_3 specificazione di chi è stato contrario o favorevole, e questo NON permette la verifica dell'approvazione e del raggiungimento del doppio quorum ai sensi dell'art. 1136 cc;
d) in ogni caso,
pagina 1 di 3 nel corpo del verbale NON è riscontrabile l'approvazione all'unanimità per le decisioni (presunte) enucleate e prese”; la carenza di prova in ordine all'affidamento dei lavori all'impresa risultando piuttosto dal CP_1 verbale di assemblea del 6.3.2018 che i lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni sono stati assegnati ad altra impresa che ha offerto il prezzo più basso tra i preventivi presentati, la
[...]
Parte_4 l'incertezza in ordine all'identità del creditore opposto, risultando indicato nel ricorso monitorio e nella relativa procura ad litem il nominativo di (e non . Controparte_1 CP_1
Orbene, in ordine all'erronea indicazione del nominativo del creditore nel ricorso monitorio, è sufficiente osservare che si tratta con tutta evidenza di un mero errore materiale che di per sé non induce incertezza nell'individuazione del creditore ricorrente, ivi univocamente identificato mediante l'indicazione della data di nascita, del codice fiscale/partita iva e della qualità di titolare dell'impresa edile che ha eseguito i lavori nell'edificio condominiale. Il motivo di opposizione va pertanto disatteso.
Va altresì disattesa l'eccezione di nullità della delibera del 6.3.2018 per omessa e/o insufficiente indicazione a verbale delle deleghe e conseguente impossibilità di verificare l'esistenza del quorum costitutivo e deliberativo.
Al riguardo vanno preliminarmente richiamati i seguenti principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella nota sentenza del 14 aprile 2021 n. 9839:
"In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.";
"Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137 c.c., comma 2, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione"; "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali,
l'eccezione con la quale l'opponente deduca l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice".
Ora, nel caso di specie i profili di illegittimità dedotti da parte opponente attengono alla regolarità della costituzione dell'assemblea ed alla sussistenza del necessario quorum deliberativo, e dunque, alla stregua dei sopra richiamati principi, integrano al più vizi di annullabilità della delibera assembleare, che la condomina avrebbe dovuto far valere mediante la proposizione di un'azione di Parte_1 annullamento entro il termine perentorio di cui all'art. 1137 c.c. e non sollevando un'eccezione inammissibile in questa sede.
pagina 2 di 3 Neppure sussiste la dedotta carenza di prova dell'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria all'impresa CP_1
Invero, nel verbale di assemblea del 6.3.2018 risulta approvata in relazione a detti lavori una graduatoria tra plurime imprese edili, compresa l'impresa rispetto alle quali è indicato un CP_1 meccanismo di scorrimento in caso di impossibilità e/o decadenza dell'impresa previamente collocata
(la . Parte_4
Inoltre, nel corso della successiva assemblea del 17.1.2019, i condomini hanno approvato a consuntivo la spesa relativa ai lavori eseguiti dall'impresa compresa la spesa relativa ai lavori CP_1 extracontratto per i quali si è dato incarico ad un ristretto Consiglio di Condominio (non di decidere se approvare o meno la spesa, già approvata dall'assemblea) di concordare con lo stesso “una CP_1 scontistica sulla somma richiesta”. La delibera di approvazione della spesa – che ha valore costitutivo dell'obbligo di contribuire alla spesa a carico dei singoli condomini – è titolo idoneo e sufficiente a fondare la pretesa creditoria del indipendentemente dalla formale approvazione dello stato di ripartizione della spesa, che CP_1 ha invece un valore meramente dichiarativo in quanto si limita a precisare, secondo il criterio legale di cui all'art. 1123 c.c., la misura dell'obbligo già sorto a carico di ciascun condomino.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Capotosto dichiaratosi antistatario.
Foggia, 5.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3