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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7386 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NE ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. CO IL UI CI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5208 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 5/12/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del dott. Parte_1 P.IVA_1
nella qualità di Amministratore unico, nonchè di Parte_2 Amministratore Giudiziario nominato con decreto del 10.07.2018 del Tribunale di Roma, con l'avvocato Alessandro Petruccioli nel cui studio in Roma, via della Conciliazione n.10 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con l'avvocato Antonio Baccari nel cui studio in in Roma, via Monte Santo n.52 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 15 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9280 pubblicata il 13/6/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione, notificato via pec il 21.06.2019, la proponeva opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n.9232/2019, emesso dal Tribunale di Roma il 28.04.2019 e notificato il 13.05.2019, con cui era ingiunto il pagamento di euro 1.289.189,03, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, importo ritenuto dovuto a titolo di corrispettivo per il servizio di controllo dell'attività di produzione e sorveglianza ed altri servizi resi all'interno degli impianti di Trattamento Meccanico - Biologico (TMB) e della discarica controllata di rifiuti, siti nel comune di Roma, in via di Malagrotta n.257, gestita dalla nel periodo dal 09 aprile CP_1 2017 sino all' 11 ottobre 2018. L'opponente eccepiva preliminarmente l'improcedibilità e inammissibilità del ricorso monitorio, per violazione dell'art. 52 dlvo n.159/2011, atteso che, quanto meno, per i crediti pretesi e relativi al periodo dal 09.04.2017 al 10 -27.07.2018 (ovvero anteriori al sequestro disposto dal Gip del Tribunale di Roma con decreto del 10.07.2018) il relativo accertamento doveva svolgersi secondo la procedura di verifica prevista dagli art. 57, 58 e 59 del D.Lgs.159/2011 (c.d. Codice Antimafia) ed era riservato alla competenza funzionale del Giudice delegato che aveva disposto la misura di prevenzione. Nel merito contestava la fondatezza della domanda, in quanto: -per il credito maturato nel periodo dal 09.04.2017 al 31.12.2017 non risultava prodotto alcun contratto d'appalto; - per il credito maturato nel periodo dal 27.07.2018 al 11.10.2018, l'Amministratore Giudiziario aveva corrisposto a il corrispettivo per le Parte_1 prestazioni effettivamente eseguite (per un importo complessivo di euro 59.764,00); - il credito ingiunto non era stato provato, essendosi limitata parte opposta a produrre solo due fatture emesse in data 26.03.2019; - riguardo ai crediti maturati dal 09.04.2017 al 10 -27.07.2017, la società opponente aveva già corrisposto la somma dovuta (pari ad euro 551.567,00); - il compenso mensile previsto dal contratto d'appalto sottoscritto il 09.01.2018 era pari ad euro 700.000,00 per ogni annualità e, pertanto, la minore somma eventualmente dovuta per il periodo dal 10 - 27.07.2018 al 11.10.2018 doveva ritenersi pari ad euro 115.228.00, al netto degli acconti già corrisposti. Aggiungeva che, avendo l'Amministratore giudiziario comunicato il mancato subentro e la conseguente risoluzione del contratto di appalto con effetto dall'11.10.2018, ai sensi dell'art. 56, comma 4, dlvo 159/2011, la ricorrente in monitorio non poteva vantare alcun ulteriore credito, potendo agire esclusivamente nei confronti del
“preposto” per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Chiedeva quindi pag. 2 di 15 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 52 D.lgs. 159/2011 relativa ai crediti maturati dal 09.04.2017 al 10 -27.07.2018; - 2) Revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n 9232/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 28 aprile 2019 e, per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di € 1.289.189,03; - 3) In via gradata, rideterminare il credito preteso dalla Società ricorrente, tenendo conto dei pagamenti effettuati dalla ed operando le dovute compensazioni”. CP_1 La nel costituirsi contestava i singoli motivi di Parte_1 opposizione. In particolare contestava la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità parziale sollevata dall'opponente limitatamente alla domanda di condanna per i crediti dal 09.04.2017 al 10 - 27.07.2018, assumendo che gli artt. 52 e ss del Codice Antimafia non prevedevano alcuna disposizione specifica sulla improcedibilità/inammissibilità delle domande di condanna formulate, dinanzi al giudice della cognizione, nei confronti di una società in amministrazione giudiziaria e precisando che il procedimento di cui all'art. 52 del Codice antimafia riguardava la diversa fattispecie della confisca successiva al sequestro (confisca nel caso di specie insussistente). Eccepiva la nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione per mancanza di valida procura alle liti e contestava l'eccezione di controparte relativa al dedotto intervenuto pagamento delle prestazioni rese dal 09.04.2017 al 10 - 27.07.2018, atteso che i pagamenti indicati da parte opponente erano stati imputati a differenti debiti dell'anno 2013 e 2014 (non oggetto del giudizio). Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, accertare la nullità della notificazione dell'atto di citazione in opposizione per difetto di rappresentanza o di autorizzazione con adozione dei provvedimenti di cui all'art. 182 c.p.c. [eccezione cui successivamente rinunciava, a fronte del deposito in atti del provvedimento di autorizzazione]; in via preliminare, accertato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ordinare l'esecuzione provvisoria del decreto n. 9232/2019; in via subordinata preliminare, accertata la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, pronunciare ordinanza ex art. 186ter c.p.c. per l'importo di 1.289.189,03 (unmilioneduecentottanovemilacentottantanove/03cent.), oltre interessi legali di mora ex d.lgs. 231/02 dalla loro maturazione sino all'effettivo soddisfo ovvero per il maggiore o minore importo che sarà accertato o ritenuto di giustizia;
in via ulteriormente subordinata preliminare, accertata la non contestazione del credito vantato dall'opposta, con ordinanza concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto n. 9232/2019 per l'importo di Euro 115.228,00 (centoquindicimiladuecentoventotto/00cent.), oltre interessi legali di mora ex d.lgs. 231/02 dalla loro maturazione sino all'effettivo soddisfo ovvero per il maggiore o minore importo accertato o ritenuto di giustizia;
in via principale, respingere l'opposizione avanzata pag. 3 di 15 dalla in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto CP_1 per le causali di cui sopra e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 9232/2019”. Parte opposta, all'udienza del 03.03.2020, rinunciava all'istanza di provvisoria esecuzione del decreto “perché parte opponente è destinataria di un provvedimento di sequestro impeditivo ex art. 321 cpp e, quindi, l'eventuale titolo esecutivo non potrebbe andare in esecuzione”. La causa, riunita a quella recante il nrg 44112/2019 (mero duplicato di quella odierna ed iscritta a ruolo per errore), era istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale ed era trattenuta in decisione all'udienza del 12.01.2022, previa concessione dei termini di legge.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto per improcedibilità della domanda monitoria, condannando la al pagamento della metà delle Parte_1 spese del giudizio liquidate in euro 10.712,00, oltre al rimborso di euro 870,00 per spese non imponibili, spese generali, iva e cpa come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Deve essere preliminarmente affrontata la questione relativa alla improcedibilità -inammissibilità della domanda proposta in sede monitoria. E' noto che, con decreto di sequestro preventivo emesso in data 10.07.2018, il GIP del Tribunale Penale di Roma (dott. ha Parte_3 disposto il sequestro preventivo impeditivo ex art 321, comma 1, c.p.p. della azienda e delle quote sociali della ed il sequestro preventivo CP_1 finalizzato alla confisca ex art 321, comma 2, c.p.p. della società CP_2
nominando il dott. , già nominato dal Prefetto di Roma
[...] Parte_2 con decreto del 08 aprile 2017 (ai sensi dell'art.32 comma 1 lett.b dl n.90/2014 conv. in legge 114/2014), commissario per la straordinaria e temporanea gestione del e della società Controparte_3 CP_2 limitatamente ai servizi che attengono al conferimento dei rifiuti da parte di Contr presso i due impianti di TMB denominati e Malagrotta CP_5 (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte opposta). Successivamente, in data 27 luglio 2018 e in esecuzione del provvedimento del GIP, l'Amministratore giudiziario è stato immesso nel possesso dei beni oggetto di sequestro. I crediti azionati dal ricorrente in monitorio si riferiscono a prestazioni rese nel periodo che va dal 09.04.2017 all'11.10.2018 e quindi si tratta di crediti per la maggior parte sorti in data anteriore al sequestro (disposto il 10.07.2018) e in parte sorti nel corso dell'amministrazione giudiziaria. L'art. 52 del codice antimafia al comma 2 prevede che “I crediti di cui al comma 1 [ovvero quelli che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro] devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei pag. 4 di 15 beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilita' separata di cui all'articolo 37, comma 5” . Le richiamate disposizioni di cui agli artt. 57, 58 e 59 dlvo n.159/2011 regolamentano la procedura dinanzi al Giudice delegato penale per la verificazione dei crediti vantati da terzi nei confronti delle società sottoposte a misure di prevenzione con una sequenza che ricalca la procedura prevista dalla legge fallimentare. Tale normativa ha introdotto un sistema organico di tutela esteso alla generalità dei creditori del proposto, frutto dell'opportuno bilanciamento legislativo tra i due interessi che in materia si contrappongono, ovvero, da un lato, l'interesse dei creditori del proposto a non vedere improvvisamente svanire la garanzia patrimoniale sulla cui base avevano concesso credito o effettuato prestazioni, dall'altro, l'interesse pubblico ad assicurare l'effettività della misura di prevenzione patrimoniale ed il raggiungimento delle sue finalità, consistenti nel privare il destinatario dei risultati economici dell'attività illecita (cfr. Corte Cost. 94/2015). L'art. 52 cit. al comma 1 ha infatti previsto una serie di condizioni legittimanti la tutela del terzo creditore, ovvero: “a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso”. Si tratta di circostanze che, in virtù del richiamato art. 52, solo il giudice penale delegato del procedimento di prevenzione può accertare (nell'ambito del procedimento ex artt negli articoli 57, 58 e 59 cit.), essendo egli edotto dei fatti penalmente rilevanti che hanno portato all'adozione della misura di prevenzione. Secondo parte opposta il procedimento di accertamento dei diritti dei terzi di cui all'art. 52 del codice antimafia - sottoposto alle disposizione di cui agli artt. 57, 58, 59 - non troverebbe applicazione nel caso di specie, perché riferibile alle sole fattispecie in cui sia intervenuto il provvedimento di confisca successivamente al sequestro ed essendo tale procedimento finalizzato solo alla verifica della sussistenza delle condizioni indicate al comma 1 del citato art. 52 (accertamento che, a dire di parte opponente, sarebbe sempre possibile in sede esecutiva, anche dopo una pronuncia di condanna da parte del giudice civile, all'esito di un ordinario giudizio di cognizione). La tesi non può essere condivisa. Invero, l'applicabilità della normativa richiamata alle ipotesi di sequestro (pure non seguito da confisca) trova fondamento normativo nel pag. 5 di 15 comma 1 -quater dell'art. 104 -bis. disp. att. c.p.p. (che ha sostituito l'art. 12
-sexies, co. 4 bis del D.L. n. 3016 del 1992 e s.m.i.) secondo cui "Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240 -bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3 -bis, del codice". Alla luce del quadro normativo sopra delineato è peraltro vero che il giudice delegato potrà procedere all'accertamento dei diritti di credito vantati dal terzo solo “dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado”, come previsto dall'art.57, co.2 dlvo cit., ma ciò in quanto l'interesse privato dei creditori, ad un celere accertamento del proprio diritto, è recessivo rispetto all'interesse pubblico tutelato dalla normativa in esame (cfr. in tal senso Tribunale Roma sent. n.11265 del 30.06.2021). Del resto sarebbe contrario ai principi basilari del diritto, e in particolare a quello della intangibilità del giudicato, ritenere che pure dopo la pronuncia di una sentenza del giudice civile di condanna al pagamento del credito accertato (come quella richiesta in questa sede), tale provvedimento possa essere posto nel nulla in sede esecutiva, all'esito della successiva verifica da parte del Giudice Delegato in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 52 comma 1 codice antimafia. Tale interpretazione non è incompatibile con la disposizione di cui all'art. 55 dlvo. n. 159 del 2011 che vieta, in ogni caso, di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni sequestrati, stabilendo, altresì, che in caso di confisca definitiva le esecuzioni si estinguono. Ad avviso del Tribunale, e in continuità dei precedenti del Tribunale di Roma prodotti da parte opponente, deve ritenersi, in virtù del combinato disposto degli artt. 52 e ss dlvo 159/2011 e 104 bis co.1 quater disp. att. cpp, l'improcedibilità della domanda monitoria, e ciò sia con riferimento ai diritti di credito sorti in data anteriore al sequestro che in data successiva. Riguardo a questi ultimi, deve precisarsi che la sussistenza di una condizione di improcedibilità della domanda è una questione rilevabile d'ufficio su cui, pure essendo stata la relativa eccezione formulata da parte opponente solo nella comparsa conclusionale, si è comunque svolto il contraddittorio avendo parte opposta esplicitato le proprie osservazioni nelle memorie di replica. Quest'ultima ha sostenuto la natura prededucibile dei crediti maturati dal 09.01.2017 al 11.10.2018”. A norma dell'art. 54 del dlvo 159/2011 “i crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli pag. 6 di 15 artt. 57, 58 e 59 e possono essere soddisfatti in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato." In sostanza anche i crediti sorti nel corso dell'amministrazione giudiziaria (i cd crediti prededucibili) sono oggetto di verifica attraverso le modalità previste dagli artt. 57 e ss cit., a meno che non si tratti di crediti liquidi, esigibili ed incontestati (nel qual caso potranno essere soddisfatti sulla base della sola autorizzazione del Giudice Delegato). Nel caso di specie i crediti azionati in monitorio sono stati contestati da parte opponente e ciò ne impedisce il pagamento senza il previo accertamento di cui all'art. 57 dlvo n.159/2011. Le circostanze dedotte da parte opposta, ovvero che i crediti oggetto di causa siano riferibili a contratti di appalto per servizi essenziali per la prosecuzione dell'attività dell'azienda (trattamento meccanico biologico dei rifiuti negli impianti di TMB) e a prestazioni rese successivamente alla nomina del dott. quale commissario per la straordinaria e Pt_2 temporanea gestione del e della società ex art. Controparte_3 CP_2 32, comma 1, lett. b) del D.L. 90 del 2014, non possono giustificare l'inapplicabilità delle norme richiamate contenute nel Codice Antimafia, alla luce F delle specifiche contestazioni formulate da parte opponente (cfr. memorie ex art. 183 VI n.1 cpc pp. 7 e ss). Come condivisibilmente sostenuto nella sentenza del Tribunale di Roma n.17413/2021 (cfr. anche Tribunale di Roma sent.n.3752/2022), il principio di esclusività del procedimento di verificazione dei crediti sorti anteriormente o successivamente (salvo, in quest'ultimo caso, che non siano liquidi, esigibili e non contestati) all'apertura del procedimento di prevenzione, appare coerente con le finalità perseguite dal legislatore con il dlvo n. 159/2011. Deve pertanto ritenersi che il procedimento di verifica dei crediti, previsto e disciplinato dal cd Codice Antimafia, riguardi tutti i crediti, sia quelli anteriori al sequestro che quelli sorti nel corso dell'amministrazione giudiziaria. In conclusione, il decreto opposto deve essere revocato, per essere improcedibile la domanda monitoria proposta. La natura della presente pronuncia in rito giustifica la compensazione della metà delle spese del giudizio poste a carico di parte opposta soccombente, per la restante metà, e liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato ai sensi del d.m. 37/2018 e del valore della domanda.”
§ 3. – Ha proposto appello la rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza ivi impugnata, accogliere il presente appello per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti e, per l'effetto accogliere le conclusioni avanzate in via principale in sede di comparsa di costituzione e pag. 7 di 15 risposta e da ultimo aggiornate con le note di trattazione scritta depositate in data 28.12.2021 in prime cure che qui si riportano: - in via principale, respingere l'opposizione avanzata dalla in quanto CP_1 assolutamente infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui sopra e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 9232/2019; Con vittoria di spese processuali e compensi professionali, oltre spese generali ed ulteriori accessori come per legge, relativi ai due gradi di giudizio.”.
Ha resistito la in Amministrazione Giudiziaria CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 9280/2022 del Tribunale di Roma, perché infondato in fatto e in diritto;
2) dichiarare, in ogni caso, l'improcedibilità e/o l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda ex artt. 52 e 54 D. lgs. 159/2011; 3) rigettare la proposta domanda perché infondata in fatto e in diritto;
4) In via del tutto gradata e condizionata all'esame nel merito del proposto appello, rigettare la domanda della appellante anche Pt_4 perché non provata, dichiarando, in ogni caso, che la non è Controparte_2 debitrice di alcuna somma nei confronti della avendo Parte_1 corrisposto le somme dovute, per le prestazioni eseguite;
5) In via CP_2 ulteriormente gradata, rideterminare il credito preteso dalla Società appellante, tenendo conto dei pagamenti effettuati dalla Controparte_6 ed in accertando e dichiarando l'avvenuto pagamento della somma di CP_7
€ 611.331,00, effettuato da dal 09.04.2017 al giorno 11.10.2018 ed CP_1 operare, di conseguenza, le opportune compensazioni;
6) Ammettere i mezzi istruttori così come articolati nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede per ripetuti e trascritti;
7) condannare la al Parte_1 pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
All'udienza del 5/12/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto dalla contiene Parte_1 quattro motivi.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55 del Codice Antimafia e dei presupposti applicativi della normativa antimafia di cui agli art. 52, 57, 58, 59 e ss del D.Lgs n. 159/2011 in ordine alla procedibilità di una domanda di accertamento e di pag. 8 di 15 condanna dinnanzi il giudice civile, in pendenza del solo sequestro penale (in assenza di un decreto di confisca)”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le norme del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia), affermando l'improponibilità della domanda di cognizione di crediti verso debitore assoggettato alla misura di prevenzione del sequestro, trascurando che le norme impedirebbero espressamente le sole azioni esecutive sui beni vincolati, ma non quelle di cognizione, per le quali non avrebbe potuto valere la mera analogia con la procedura fallimentare, stabilendo il Codice Antimafia che soltanto in caso di confisca l'Amministrazione giudiziaria avrebbe potuto avviare lo speciale procedimento di accertamento concorsale dei crediti per le finalità proprie della misura di prevenzione.
Il motivo è infondato.
Risulta nelle more del giudizio sopravvenuta la confisca di primo grado disposta dal Tribunale Penale di Roma il 16 gennaio 2025, che nella stessa prospettazione di parte appellante, rende concreta e attuale la tutela endo-prevenzionale dei crediti opposti all'Amministrazione giudiziaria. In ogni caso, questa Corte non può sottrarsi alla questione se sia procedibile l'iniziativa giudiziaria avanzata in presenza di sequestro di prevenzione, ma prima della confisca. Benchè parte della giurisprudenza di merito, citata anche dall'appellante, abbia sostenuto la procedibilità delle azioni di cognizione nei confronti di debitore i cui beni siano in Amministrazione giudiziaria per effetto del sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca di cui D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia), questa Corte reputa che la corretta esegesi delle norme debba condurre ad una soluzione opposta. Se è vero che l'esplicita inibizione è letteralmente riferita dall'art. 55 del Codice alle azioni esecutive sui beni sequestrati, è anche vero che gli artt. 57, 58 e 59 prevedono che i crediti di terzi, opponibili ex art. 52 nella misura in cui abbiano data certa anteriore al vincolo, siano accertati in sede endo-prevenzionale. Il Tribunale ha già spiegato che, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, la ragione sta nell'attrazione alla sede concorsuale della verifica di tutti i crediti meritevoli di trovare soddisfazione su beni vincolati al raggiungimento delle finalità della prevenzione patrimoniale, che sono essenzialmente quelle di privare il destinatario dei risultati economici dell'attività illecita. Tanto vero che l'accertamento riservato non si limita alla opponibilità della data certa anteriore al sequestro, ma richiede, ai sensi dell'art. 52, anche che il credito non trovi capienza su altri beni non sequestrati al proposto, non sia strumentale all'attività illecita, venga pag. 9 di 15 comprovato ove sia contenuto in una promessa di pagamento, giocando un ruolo anche la buona fede del terzo avuto riguardo ai rapporti personali e patrimoniali con il preposto, tutte verifiche riservate al giudice della prevenzione al corrente dell'oggetto del sequestro e dei reati posti a fondamento della misura. Come in ambito fallimentare la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, donde l'improponibilità delle domande proposte nelle forme ordinarie, così nell'ambito della prevenzione antimafia viene normativamente prevista la verifica riservata di meritevolezza dei crediti secondo lo speciale rito che garantisca le finalità della prevenzione. L'appellante sostiene che tale attrazione riguarderebbe il solo procedimento di confisca e non di sequestro di prevenzione, in coerenza con la lettera dell'art. 52 del Codice, sussistendo, prima dell'avvio del procedimento di confisca, il diritto di ogni creditore di procurarsi un titolo esecutivo, che pure non potrebbe azionare per l'espresso divieto dell'art. 55 del Codice. Tale facoltà non pregiudicherebbe l'interesse alla non dispersione dei beni sequestrati, e al contempo consentirebbe al creditore di insinuarsi al passivo con un titolo che verrebbe solo in un secondo momento scrutinato sul piano della non strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e la buona fede del creditore onde garantire le finalità della prevenzione. In realtà, il Tribunale ha già spiegato, senza che il passaggio motivazionale risulti essere stato oggetto di critica specifica, che il comma 1-quater dell'art. 104 -bis. disp. att. c.p.p. applica le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e cioè la tutela dei terzi in rapporto alla procedura concorsuale, indifferentemente ai casi di sequestro o confisca, con l'effetto che anche in caso di sequestro, prima che sia intervenuta confisca, non è percorribile l'accertamento del credito fuori dalla sede concorsuale endo-prevenzionale, che pure non potrà iniziare prima del “deposito del decreto di confisca di primo grado” (art. 57 secondo comma del Codice). Vero è, come ha ricordato il primo giudice citando precedenti del medesimo Tribunale, che l'interesse privato dei creditori ad un celere accertamento del proprio diritto è recessivo rispetto all'interesse pubblico tutelato dalla normativa in esame, e che, diversamente argomentando, un credito passato in giudicato nella concomitanza del vincolo del sequestro funzionale alla confisca rischierebbe di non accedere al concorso, in violazione della stessa intangibilità del giudicato. Non vale obiettare che l'art. 64 del Codice consentirebbe l'ulteriore verifica dei crediti già accertati in sede fallimentare, perché lungi dal pag. 10 di 15 significare che la verifica possa giustapporsi a qualsiasi altro accertamento, la norma si limita a rendere funzionale alle finalità proprie del sequestro di prevenzione l'eventuale concorso che fosse stato compiuto prima del sequestro in sede fallimentare. Non vale neppure argomentare che, se il legislatore avesse voluto impedire il normale accertamento dei crediti prima della confisca, avrebbe disciplinato gli effetti del sequestro sulla prescrizione o decadenza del diritto, come ha invece fatto per la domanda di ammissione al passivo, perché una simile disciplina è del tutto indifferente rispetto alla attrazione necessariamente concorsuale dell'accertamento dei crediti in presenza di sequestri di prevenzione. Non vale infine richiamare il precedente di legittimità che in caso di cognizione riservata dei crediti in presenza di beni vincolati a misure di prevenzione, ammette la cognizione del giudice tributario sull'atto impositivo, perché la logica di siffatta ammissione sta nella specialità del giudice, il solo che abbia giurisdizione nella materia tributaria.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Violazione degli art. 54, 54bis, 56, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011, dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazione dalla L. n. 114/2014 e dei presupposti applicativi della normativa antimafia di cui agli art. 52, 57, 58, 59 e ss del D.Lgs n. 159/2011 in ordine alla natura prededucibile del credito, non
“tempestivamente e validamente” contestato, azionato in via monitoria dalla alla sua esclusione dalla speciale procedura di Parte_1 verifica e alla conseguente procedibilità della domanda giudiziale dinnanzi il giudice civile, in pendenza del solo sequestro penale (in assenza di un decreto di confisca)”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la natura “prededucibile” dei crediti azionati in monitorio relativi alle prestazioni rese dal 09.04.2017 all'11.10.2018, sul presupposto che fossero interessati dalla speciale procedura di verifica di cui agli artt. 57 e ss. del Codice, trascurando che sarebbero sorti tutti nel corso del procedimento di prevenzione, durante l'amministrazione prefettizia che aveva gestito fino al 10/7/2018 in via temporanea e straordinaria la CP_1 ex art. 32, comma 1 e 10, D.L. n. 90 del 2014 e durante l'amministrazione giudiziaria del sequestro di prevenzione che l'aveva gestita dal 10/7/2018. In particolare, i crediti maturati durante la gestione straordinaria avrebbero dovuto essere senz'altro pagati al subappaltatore Parte_1
Il motivo è infondato.
Una volta sopravvenuto il sequestro di prevenzione, che è del 10/7/2018, vengono attratte alla verifica concorsuale tutte le pretese pag. 11 di 15 creditorie, sia quelle sorte in epoca anteriore che quelle sorte successivamente. Non vale opporre che si tratterrebbe di crediti prededucibili sul presupposto che sarebbero sorti tutti durante il procedimento di prevenzione. Intanto, i crediti sorti dal 09.04.2017 al 10.07.2018 durante l'amministrazione prefettizia, che aveva gestito la in via CP_1 temporanea e straordinaria ex art. 32, comma 1 e 10, D.L. n. 90 del 2014, non sono sorti nel corso del procedimento di prevenzione che inizia con il sequestro del 10.07.2018, e non possono giovarsi dell'art. 54 del Codice, nella parte in cui pure esenta dalla verifica concorsuale e rimette alla mera autorizzazione del Giudice Delegato il pagamento di taluni crediti “sorti nel corso del procedimento di prevenzione”. In ogni caso, come ha già spiegato il primo giudice, non tutti i crediti sorti nel corso del procedimento di prevenzione sono meritevoli di essere soddisfatti de plano senza transitare dalla verifica, ma soltanto quelli non contestati, laddove tutti i crediti azionati in monitorio dalla Parte_1 sono stati contestati dalla in Amministrazione giudiziaria, CP_1 Tale contestazione, da un lato, dà ragione del mancato pagamento sulla base della semplice autorizzazione del Giudice Delegato, e, d'altro canto, conferma che il loro accertamento non possa prescindere dalla verifica endo-prevenzionale, rendendo improcedibile l'azione di cognizione che la stralcerebbe. A nulla rileva che la contestazione sarebbe stata formulata per la prima volta in giudizio, avuto riguardo ai tempi dell'iniziativa giudiziaria prontamente seguita all'insediamento dell'Amministrazione giudiziaria, né ha pregio obiettare che la contestazione sarebbe generica, perché è sufficientemente specifica la circostanza che sia stato autorizzato in prededuzione il solo pagamento di prestazioni riconosciute, e non il pagamento delle restanti pretese la cui esecuzione era espressamente disconosciuta. Vero è che, seppure anche i crediti anteriori al sequestro fossero sorti nel corso del procedimento di prevenzione, occorrerebbe per tutte le pretese qui azionate la verifica endo-prevenzionale, perché tutte vengono contestate, né la circostanza che tali crediti costituirebbero il prezzo di prestazioni rese, sotto la vigilanza di un , per servizi essenziali, Parte_5 quali la prosecuzione del trattamento meccanico biologico dei rifiuti negli impianti di TMB, varrebbe a superare la contestazione o ad eludere la normativa antimafia.
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Violazione degli art. 41, 54, 56, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011 e dei presupposti applicativi della normativa antimafia di cui agli art. 52, 57, 58, 59 e ss del D.Lgs n. 159/2011 in ordine alla procedibilità della domanda di accertamento e di pag. 12 di 15 condanna dinnanzi il giudice civile per i crediti, non “tempestivamente e validamente” contestati, sorti successivamente al sequestro penale (in assenza di un decreto di confisca)”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato l'improcedibilità della domanda per i crediti maturati dopo il sequestro di prevenzione, assumendo il divieto di accertamento dinanzi al giudice civile nonché la loro soggezione alla speciale procedura di accertamento dinanzi al giudice delegato, che per siffatti crediti lascerebbe l'Amministrazione giudiziaria completamente libera di adempiere o meno alle obbligazioni derivanti dai rapporti contrattuali in cui è parte, senza subire iniziative giudiziarie qualora decidesse di non rispettare le proprie obbligazioni di pagamento, potendo essa agire in giudizio per pretendere l'esatto adempimento dalla controparte, mentre la controparte non avrebbe tutela fino all'eventuale decreto di confisca.
Il motivo è infondato.
L'asimmetrica tutela lamentata dall'appellante è nel sistema della prevenzione antimafia giustificata dalla necessità che le pretese opposte all'Amministrazione giudiziaria non originino da preordinazioni dolose poste in essere dal proposto e finalizzate a distrarre il patrimonio aziendale riconducendolo nel patrimonio di soggetti terzi legati al proposto da malaffare, e cioè dalla necessità di compiere una speciale indagine sull'effettività e genuinità delle pretese, la quale non può che essere riservata all'unico giudice in grado di conoscere i fatti penalmente rilevanti che hanno determinato l'adozione della misura di prevenzione e, quindi, al giudice delegato della procedura di prevenzione. Le finalità proprie della prevenzione sono compatibili soltanto con uno scrutinio riservato della non strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e della buona fede del creditore.
§ 4.4 – Il quarto motivo è intitolato: “Violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. in ordine al principio del contradditorio e all'obbligo di ripristino delle facoltà di difesa sulla questione rilevata d'ufficio (mista in fatto e diritto) ed, a suo tempo, non previamente sottoposta al dibattito processuale, posta a fondamento della decisione (di improcedibilità anche della domanda per i crediti maturati successivamente al sequestro)”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato l'improcedibilità della domanda per i crediti maturati dopo il sequestro di prevenzione, sulla base di una questione rilevata d'ufficio, non sottoposta al dibattito processuale e allo sfogo istruttorio, in palese violazione dell'art. 101 secondo comma c.p.c., che pag. 13 di 15 sanziona con la nullità tale decisione assunta in violazione del contraddittorio.
Il motivo è infondato.
E' vero che la questione, pur rilevabile d'ufficio, della improcedibilità i crediti maturati dopo il sequestro di prevenzione, è stata tardivamente sollevata dalla in comparsa conclusionale, tuttavia CP_1 essa è stata decisa dopo che ha preso posizione nella memoria Parte_1 di replica, e cioè dopo che la questione è stata oggetto di ampia discussione tra le parti, non scontando la decisione del Tribunale alcuna violazione sostanziale del contraddittorio. In ogni caso, seppure la decisione fosse in qua parte nulla, tale nullità si convertirebbe in motivo di impugnazione con sostanziale devoluzione della questione a questa Corte, che non potrebbe, per quanto detto in risposta ai precedenti motivi, non considerare improcedibili anche i crediti sorti nel corso del procedimento di prevenzione, secondo la mera esegesi delle norme del Codice, che oltretutto non richiede alcuno sfogo istruttorio.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione da € 1.000.001 ad € 2.000.000 in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di in Amministrazione Giudiziaria Parte_1 CP_1 contro la sentenza n. 9280 pubblicata il 13/6/2022 tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna la al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di in Amministrazione Giudiziaria CP_1 liquidate in complessivi € 29.033,00, di cui € 7.418,00 per la fase di studio, € 4.313,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase di trattazione, € 12.333,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
pag. 14 di 15 3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 5/12/2025.
L'estensore Il presidente
CO IL UI CI NE ZZ
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa NE ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. CO IL UI CI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5208 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 5/12/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del dott. Parte_1 P.IVA_1
nella qualità di Amministratore unico, nonchè di Parte_2 Amministratore Giudiziario nominato con decreto del 10.07.2018 del Tribunale di Roma, con l'avvocato Alessandro Petruccioli nel cui studio in Roma, via della Conciliazione n.10 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con l'avvocato Antonio Baccari nel cui studio in in Roma, via Monte Santo n.52 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 15 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9280 pubblicata il 13/6/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione, notificato via pec il 21.06.2019, la proponeva opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n.9232/2019, emesso dal Tribunale di Roma il 28.04.2019 e notificato il 13.05.2019, con cui era ingiunto il pagamento di euro 1.289.189,03, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, importo ritenuto dovuto a titolo di corrispettivo per il servizio di controllo dell'attività di produzione e sorveglianza ed altri servizi resi all'interno degli impianti di Trattamento Meccanico - Biologico (TMB) e della discarica controllata di rifiuti, siti nel comune di Roma, in via di Malagrotta n.257, gestita dalla nel periodo dal 09 aprile CP_1 2017 sino all' 11 ottobre 2018. L'opponente eccepiva preliminarmente l'improcedibilità e inammissibilità del ricorso monitorio, per violazione dell'art. 52 dlvo n.159/2011, atteso che, quanto meno, per i crediti pretesi e relativi al periodo dal 09.04.2017 al 10 -27.07.2018 (ovvero anteriori al sequestro disposto dal Gip del Tribunale di Roma con decreto del 10.07.2018) il relativo accertamento doveva svolgersi secondo la procedura di verifica prevista dagli art. 57, 58 e 59 del D.Lgs.159/2011 (c.d. Codice Antimafia) ed era riservato alla competenza funzionale del Giudice delegato che aveva disposto la misura di prevenzione. Nel merito contestava la fondatezza della domanda, in quanto: -per il credito maturato nel periodo dal 09.04.2017 al 31.12.2017 non risultava prodotto alcun contratto d'appalto; - per il credito maturato nel periodo dal 27.07.2018 al 11.10.2018, l'Amministratore Giudiziario aveva corrisposto a il corrispettivo per le Parte_1 prestazioni effettivamente eseguite (per un importo complessivo di euro 59.764,00); - il credito ingiunto non era stato provato, essendosi limitata parte opposta a produrre solo due fatture emesse in data 26.03.2019; - riguardo ai crediti maturati dal 09.04.2017 al 10 -27.07.2017, la società opponente aveva già corrisposto la somma dovuta (pari ad euro 551.567,00); - il compenso mensile previsto dal contratto d'appalto sottoscritto il 09.01.2018 era pari ad euro 700.000,00 per ogni annualità e, pertanto, la minore somma eventualmente dovuta per il periodo dal 10 - 27.07.2018 al 11.10.2018 doveva ritenersi pari ad euro 115.228.00, al netto degli acconti già corrisposti. Aggiungeva che, avendo l'Amministratore giudiziario comunicato il mancato subentro e la conseguente risoluzione del contratto di appalto con effetto dall'11.10.2018, ai sensi dell'art. 56, comma 4, dlvo 159/2011, la ricorrente in monitorio non poteva vantare alcun ulteriore credito, potendo agire esclusivamente nei confronti del
“preposto” per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Chiedeva quindi pag. 2 di 15 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 52 D.lgs. 159/2011 relativa ai crediti maturati dal 09.04.2017 al 10 -27.07.2018; - 2) Revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n 9232/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 28 aprile 2019 e, per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di € 1.289.189,03; - 3) In via gradata, rideterminare il credito preteso dalla Società ricorrente, tenendo conto dei pagamenti effettuati dalla ed operando le dovute compensazioni”. CP_1 La nel costituirsi contestava i singoli motivi di Parte_1 opposizione. In particolare contestava la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità parziale sollevata dall'opponente limitatamente alla domanda di condanna per i crediti dal 09.04.2017 al 10 - 27.07.2018, assumendo che gli artt. 52 e ss del Codice Antimafia non prevedevano alcuna disposizione specifica sulla improcedibilità/inammissibilità delle domande di condanna formulate, dinanzi al giudice della cognizione, nei confronti di una società in amministrazione giudiziaria e precisando che il procedimento di cui all'art. 52 del Codice antimafia riguardava la diversa fattispecie della confisca successiva al sequestro (confisca nel caso di specie insussistente). Eccepiva la nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione per mancanza di valida procura alle liti e contestava l'eccezione di controparte relativa al dedotto intervenuto pagamento delle prestazioni rese dal 09.04.2017 al 10 - 27.07.2018, atteso che i pagamenti indicati da parte opponente erano stati imputati a differenti debiti dell'anno 2013 e 2014 (non oggetto del giudizio). Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, accertare la nullità della notificazione dell'atto di citazione in opposizione per difetto di rappresentanza o di autorizzazione con adozione dei provvedimenti di cui all'art. 182 c.p.c. [eccezione cui successivamente rinunciava, a fronte del deposito in atti del provvedimento di autorizzazione]; in via preliminare, accertato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ordinare l'esecuzione provvisoria del decreto n. 9232/2019; in via subordinata preliminare, accertata la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, pronunciare ordinanza ex art. 186ter c.p.c. per l'importo di 1.289.189,03 (unmilioneduecentottanovemilacentottantanove/03cent.), oltre interessi legali di mora ex d.lgs. 231/02 dalla loro maturazione sino all'effettivo soddisfo ovvero per il maggiore o minore importo che sarà accertato o ritenuto di giustizia;
in via ulteriormente subordinata preliminare, accertata la non contestazione del credito vantato dall'opposta, con ordinanza concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto n. 9232/2019 per l'importo di Euro 115.228,00 (centoquindicimiladuecentoventotto/00cent.), oltre interessi legali di mora ex d.lgs. 231/02 dalla loro maturazione sino all'effettivo soddisfo ovvero per il maggiore o minore importo accertato o ritenuto di giustizia;
in via principale, respingere l'opposizione avanzata pag. 3 di 15 dalla in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto CP_1 per le causali di cui sopra e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 9232/2019”. Parte opposta, all'udienza del 03.03.2020, rinunciava all'istanza di provvisoria esecuzione del decreto “perché parte opponente è destinataria di un provvedimento di sequestro impeditivo ex art. 321 cpp e, quindi, l'eventuale titolo esecutivo non potrebbe andare in esecuzione”. La causa, riunita a quella recante il nrg 44112/2019 (mero duplicato di quella odierna ed iscritta a ruolo per errore), era istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale ed era trattenuta in decisione all'udienza del 12.01.2022, previa concessione dei termini di legge.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto per improcedibilità della domanda monitoria, condannando la al pagamento della metà delle Parte_1 spese del giudizio liquidate in euro 10.712,00, oltre al rimborso di euro 870,00 per spese non imponibili, spese generali, iva e cpa come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Deve essere preliminarmente affrontata la questione relativa alla improcedibilità -inammissibilità della domanda proposta in sede monitoria. E' noto che, con decreto di sequestro preventivo emesso in data 10.07.2018, il GIP del Tribunale Penale di Roma (dott. ha Parte_3 disposto il sequestro preventivo impeditivo ex art 321, comma 1, c.p.p. della azienda e delle quote sociali della ed il sequestro preventivo CP_1 finalizzato alla confisca ex art 321, comma 2, c.p.p. della società CP_2
nominando il dott. , già nominato dal Prefetto di Roma
[...] Parte_2 con decreto del 08 aprile 2017 (ai sensi dell'art.32 comma 1 lett.b dl n.90/2014 conv. in legge 114/2014), commissario per la straordinaria e temporanea gestione del e della società Controparte_3 CP_2 limitatamente ai servizi che attengono al conferimento dei rifiuti da parte di Contr presso i due impianti di TMB denominati e Malagrotta CP_5 (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte opposta). Successivamente, in data 27 luglio 2018 e in esecuzione del provvedimento del GIP, l'Amministratore giudiziario è stato immesso nel possesso dei beni oggetto di sequestro. I crediti azionati dal ricorrente in monitorio si riferiscono a prestazioni rese nel periodo che va dal 09.04.2017 all'11.10.2018 e quindi si tratta di crediti per la maggior parte sorti in data anteriore al sequestro (disposto il 10.07.2018) e in parte sorti nel corso dell'amministrazione giudiziaria. L'art. 52 del codice antimafia al comma 2 prevede che “I crediti di cui al comma 1 [ovvero quelli che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro] devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei pag. 4 di 15 beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilita' separata di cui all'articolo 37, comma 5” . Le richiamate disposizioni di cui agli artt. 57, 58 e 59 dlvo n.159/2011 regolamentano la procedura dinanzi al Giudice delegato penale per la verificazione dei crediti vantati da terzi nei confronti delle società sottoposte a misure di prevenzione con una sequenza che ricalca la procedura prevista dalla legge fallimentare. Tale normativa ha introdotto un sistema organico di tutela esteso alla generalità dei creditori del proposto, frutto dell'opportuno bilanciamento legislativo tra i due interessi che in materia si contrappongono, ovvero, da un lato, l'interesse dei creditori del proposto a non vedere improvvisamente svanire la garanzia patrimoniale sulla cui base avevano concesso credito o effettuato prestazioni, dall'altro, l'interesse pubblico ad assicurare l'effettività della misura di prevenzione patrimoniale ed il raggiungimento delle sue finalità, consistenti nel privare il destinatario dei risultati economici dell'attività illecita (cfr. Corte Cost. 94/2015). L'art. 52 cit. al comma 1 ha infatti previsto una serie di condizioni legittimanti la tutela del terzo creditore, ovvero: “a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso”. Si tratta di circostanze che, in virtù del richiamato art. 52, solo il giudice penale delegato del procedimento di prevenzione può accertare (nell'ambito del procedimento ex artt negli articoli 57, 58 e 59 cit.), essendo egli edotto dei fatti penalmente rilevanti che hanno portato all'adozione della misura di prevenzione. Secondo parte opposta il procedimento di accertamento dei diritti dei terzi di cui all'art. 52 del codice antimafia - sottoposto alle disposizione di cui agli artt. 57, 58, 59 - non troverebbe applicazione nel caso di specie, perché riferibile alle sole fattispecie in cui sia intervenuto il provvedimento di confisca successivamente al sequestro ed essendo tale procedimento finalizzato solo alla verifica della sussistenza delle condizioni indicate al comma 1 del citato art. 52 (accertamento che, a dire di parte opponente, sarebbe sempre possibile in sede esecutiva, anche dopo una pronuncia di condanna da parte del giudice civile, all'esito di un ordinario giudizio di cognizione). La tesi non può essere condivisa. Invero, l'applicabilità della normativa richiamata alle ipotesi di sequestro (pure non seguito da confisca) trova fondamento normativo nel pag. 5 di 15 comma 1 -quater dell'art. 104 -bis. disp. att. c.p.p. (che ha sostituito l'art. 12
-sexies, co. 4 bis del D.L. n. 3016 del 1992 e s.m.i.) secondo cui "Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240 -bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3 -bis, del codice". Alla luce del quadro normativo sopra delineato è peraltro vero che il giudice delegato potrà procedere all'accertamento dei diritti di credito vantati dal terzo solo “dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado”, come previsto dall'art.57, co.2 dlvo cit., ma ciò in quanto l'interesse privato dei creditori, ad un celere accertamento del proprio diritto, è recessivo rispetto all'interesse pubblico tutelato dalla normativa in esame (cfr. in tal senso Tribunale Roma sent. n.11265 del 30.06.2021). Del resto sarebbe contrario ai principi basilari del diritto, e in particolare a quello della intangibilità del giudicato, ritenere che pure dopo la pronuncia di una sentenza del giudice civile di condanna al pagamento del credito accertato (come quella richiesta in questa sede), tale provvedimento possa essere posto nel nulla in sede esecutiva, all'esito della successiva verifica da parte del Giudice Delegato in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 52 comma 1 codice antimafia. Tale interpretazione non è incompatibile con la disposizione di cui all'art. 55 dlvo. n. 159 del 2011 che vieta, in ogni caso, di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni sequestrati, stabilendo, altresì, che in caso di confisca definitiva le esecuzioni si estinguono. Ad avviso del Tribunale, e in continuità dei precedenti del Tribunale di Roma prodotti da parte opponente, deve ritenersi, in virtù del combinato disposto degli artt. 52 e ss dlvo 159/2011 e 104 bis co.1 quater disp. att. cpp, l'improcedibilità della domanda monitoria, e ciò sia con riferimento ai diritti di credito sorti in data anteriore al sequestro che in data successiva. Riguardo a questi ultimi, deve precisarsi che la sussistenza di una condizione di improcedibilità della domanda è una questione rilevabile d'ufficio su cui, pure essendo stata la relativa eccezione formulata da parte opponente solo nella comparsa conclusionale, si è comunque svolto il contraddittorio avendo parte opposta esplicitato le proprie osservazioni nelle memorie di replica. Quest'ultima ha sostenuto la natura prededucibile dei crediti maturati dal 09.01.2017 al 11.10.2018”. A norma dell'art. 54 del dlvo 159/2011 “i crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli pag. 6 di 15 artt. 57, 58 e 59 e possono essere soddisfatti in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato." In sostanza anche i crediti sorti nel corso dell'amministrazione giudiziaria (i cd crediti prededucibili) sono oggetto di verifica attraverso le modalità previste dagli artt. 57 e ss cit., a meno che non si tratti di crediti liquidi, esigibili ed incontestati (nel qual caso potranno essere soddisfatti sulla base della sola autorizzazione del Giudice Delegato). Nel caso di specie i crediti azionati in monitorio sono stati contestati da parte opponente e ciò ne impedisce il pagamento senza il previo accertamento di cui all'art. 57 dlvo n.159/2011. Le circostanze dedotte da parte opposta, ovvero che i crediti oggetto di causa siano riferibili a contratti di appalto per servizi essenziali per la prosecuzione dell'attività dell'azienda (trattamento meccanico biologico dei rifiuti negli impianti di TMB) e a prestazioni rese successivamente alla nomina del dott. quale commissario per la straordinaria e Pt_2 temporanea gestione del e della società ex art. Controparte_3 CP_2 32, comma 1, lett. b) del D.L. 90 del 2014, non possono giustificare l'inapplicabilità delle norme richiamate contenute nel Codice Antimafia, alla luce F delle specifiche contestazioni formulate da parte opponente (cfr. memorie ex art. 183 VI n.1 cpc pp. 7 e ss). Come condivisibilmente sostenuto nella sentenza del Tribunale di Roma n.17413/2021 (cfr. anche Tribunale di Roma sent.n.3752/2022), il principio di esclusività del procedimento di verificazione dei crediti sorti anteriormente o successivamente (salvo, in quest'ultimo caso, che non siano liquidi, esigibili e non contestati) all'apertura del procedimento di prevenzione, appare coerente con le finalità perseguite dal legislatore con il dlvo n. 159/2011. Deve pertanto ritenersi che il procedimento di verifica dei crediti, previsto e disciplinato dal cd Codice Antimafia, riguardi tutti i crediti, sia quelli anteriori al sequestro che quelli sorti nel corso dell'amministrazione giudiziaria. In conclusione, il decreto opposto deve essere revocato, per essere improcedibile la domanda monitoria proposta. La natura della presente pronuncia in rito giustifica la compensazione della metà delle spese del giudizio poste a carico di parte opposta soccombente, per la restante metà, e liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato ai sensi del d.m. 37/2018 e del valore della domanda.”
§ 3. – Ha proposto appello la rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza ivi impugnata, accogliere il presente appello per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti e, per l'effetto accogliere le conclusioni avanzate in via principale in sede di comparsa di costituzione e pag. 7 di 15 risposta e da ultimo aggiornate con le note di trattazione scritta depositate in data 28.12.2021 in prime cure che qui si riportano: - in via principale, respingere l'opposizione avanzata dalla in quanto CP_1 assolutamente infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui sopra e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 9232/2019; Con vittoria di spese processuali e compensi professionali, oltre spese generali ed ulteriori accessori come per legge, relativi ai due gradi di giudizio.”.
Ha resistito la in Amministrazione Giudiziaria CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 9280/2022 del Tribunale di Roma, perché infondato in fatto e in diritto;
2) dichiarare, in ogni caso, l'improcedibilità e/o l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda ex artt. 52 e 54 D. lgs. 159/2011; 3) rigettare la proposta domanda perché infondata in fatto e in diritto;
4) In via del tutto gradata e condizionata all'esame nel merito del proposto appello, rigettare la domanda della appellante anche Pt_4 perché non provata, dichiarando, in ogni caso, che la non è Controparte_2 debitrice di alcuna somma nei confronti della avendo Parte_1 corrisposto le somme dovute, per le prestazioni eseguite;
5) In via CP_2 ulteriormente gradata, rideterminare il credito preteso dalla Società appellante, tenendo conto dei pagamenti effettuati dalla Controparte_6 ed in accertando e dichiarando l'avvenuto pagamento della somma di CP_7
€ 611.331,00, effettuato da dal 09.04.2017 al giorno 11.10.2018 ed CP_1 operare, di conseguenza, le opportune compensazioni;
6) Ammettere i mezzi istruttori così come articolati nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado, da intendersi in questa sede per ripetuti e trascritti;
7) condannare la al Parte_1 pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
All'udienza del 5/12/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto dalla contiene Parte_1 quattro motivi.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55 del Codice Antimafia e dei presupposti applicativi della normativa antimafia di cui agli art. 52, 57, 58, 59 e ss del D.Lgs n. 159/2011 in ordine alla procedibilità di una domanda di accertamento e di pag. 8 di 15 condanna dinnanzi il giudice civile, in pendenza del solo sequestro penale (in assenza di un decreto di confisca)”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le norme del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia), affermando l'improponibilità della domanda di cognizione di crediti verso debitore assoggettato alla misura di prevenzione del sequestro, trascurando che le norme impedirebbero espressamente le sole azioni esecutive sui beni vincolati, ma non quelle di cognizione, per le quali non avrebbe potuto valere la mera analogia con la procedura fallimentare, stabilendo il Codice Antimafia che soltanto in caso di confisca l'Amministrazione giudiziaria avrebbe potuto avviare lo speciale procedimento di accertamento concorsale dei crediti per le finalità proprie della misura di prevenzione.
Il motivo è infondato.
Risulta nelle more del giudizio sopravvenuta la confisca di primo grado disposta dal Tribunale Penale di Roma il 16 gennaio 2025, che nella stessa prospettazione di parte appellante, rende concreta e attuale la tutela endo-prevenzionale dei crediti opposti all'Amministrazione giudiziaria. In ogni caso, questa Corte non può sottrarsi alla questione se sia procedibile l'iniziativa giudiziaria avanzata in presenza di sequestro di prevenzione, ma prima della confisca. Benchè parte della giurisprudenza di merito, citata anche dall'appellante, abbia sostenuto la procedibilità delle azioni di cognizione nei confronti di debitore i cui beni siano in Amministrazione giudiziaria per effetto del sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca di cui D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia), questa Corte reputa che la corretta esegesi delle norme debba condurre ad una soluzione opposta. Se è vero che l'esplicita inibizione è letteralmente riferita dall'art. 55 del Codice alle azioni esecutive sui beni sequestrati, è anche vero che gli artt. 57, 58 e 59 prevedono che i crediti di terzi, opponibili ex art. 52 nella misura in cui abbiano data certa anteriore al vincolo, siano accertati in sede endo-prevenzionale. Il Tribunale ha già spiegato che, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, la ragione sta nell'attrazione alla sede concorsuale della verifica di tutti i crediti meritevoli di trovare soddisfazione su beni vincolati al raggiungimento delle finalità della prevenzione patrimoniale, che sono essenzialmente quelle di privare il destinatario dei risultati economici dell'attività illecita. Tanto vero che l'accertamento riservato non si limita alla opponibilità della data certa anteriore al sequestro, ma richiede, ai sensi dell'art. 52, anche che il credito non trovi capienza su altri beni non sequestrati al proposto, non sia strumentale all'attività illecita, venga pag. 9 di 15 comprovato ove sia contenuto in una promessa di pagamento, giocando un ruolo anche la buona fede del terzo avuto riguardo ai rapporti personali e patrimoniali con il preposto, tutte verifiche riservate al giudice della prevenzione al corrente dell'oggetto del sequestro e dei reati posti a fondamento della misura. Come in ambito fallimentare la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, donde l'improponibilità delle domande proposte nelle forme ordinarie, così nell'ambito della prevenzione antimafia viene normativamente prevista la verifica riservata di meritevolezza dei crediti secondo lo speciale rito che garantisca le finalità della prevenzione. L'appellante sostiene che tale attrazione riguarderebbe il solo procedimento di confisca e non di sequestro di prevenzione, in coerenza con la lettera dell'art. 52 del Codice, sussistendo, prima dell'avvio del procedimento di confisca, il diritto di ogni creditore di procurarsi un titolo esecutivo, che pure non potrebbe azionare per l'espresso divieto dell'art. 55 del Codice. Tale facoltà non pregiudicherebbe l'interesse alla non dispersione dei beni sequestrati, e al contempo consentirebbe al creditore di insinuarsi al passivo con un titolo che verrebbe solo in un secondo momento scrutinato sul piano della non strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e la buona fede del creditore onde garantire le finalità della prevenzione. In realtà, il Tribunale ha già spiegato, senza che il passaggio motivazionale risulti essere stato oggetto di critica specifica, che il comma 1-quater dell'art. 104 -bis. disp. att. c.p.p. applica le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e cioè la tutela dei terzi in rapporto alla procedura concorsuale, indifferentemente ai casi di sequestro o confisca, con l'effetto che anche in caso di sequestro, prima che sia intervenuta confisca, non è percorribile l'accertamento del credito fuori dalla sede concorsuale endo-prevenzionale, che pure non potrà iniziare prima del “deposito del decreto di confisca di primo grado” (art. 57 secondo comma del Codice). Vero è, come ha ricordato il primo giudice citando precedenti del medesimo Tribunale, che l'interesse privato dei creditori ad un celere accertamento del proprio diritto è recessivo rispetto all'interesse pubblico tutelato dalla normativa in esame, e che, diversamente argomentando, un credito passato in giudicato nella concomitanza del vincolo del sequestro funzionale alla confisca rischierebbe di non accedere al concorso, in violazione della stessa intangibilità del giudicato. Non vale obiettare che l'art. 64 del Codice consentirebbe l'ulteriore verifica dei crediti già accertati in sede fallimentare, perché lungi dal pag. 10 di 15 significare che la verifica possa giustapporsi a qualsiasi altro accertamento, la norma si limita a rendere funzionale alle finalità proprie del sequestro di prevenzione l'eventuale concorso che fosse stato compiuto prima del sequestro in sede fallimentare. Non vale neppure argomentare che, se il legislatore avesse voluto impedire il normale accertamento dei crediti prima della confisca, avrebbe disciplinato gli effetti del sequestro sulla prescrizione o decadenza del diritto, come ha invece fatto per la domanda di ammissione al passivo, perché una simile disciplina è del tutto indifferente rispetto alla attrazione necessariamente concorsuale dell'accertamento dei crediti in presenza di sequestri di prevenzione. Non vale infine richiamare il precedente di legittimità che in caso di cognizione riservata dei crediti in presenza di beni vincolati a misure di prevenzione, ammette la cognizione del giudice tributario sull'atto impositivo, perché la logica di siffatta ammissione sta nella specialità del giudice, il solo che abbia giurisdizione nella materia tributaria.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Violazione degli art. 54, 54bis, 56, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011, dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazione dalla L. n. 114/2014 e dei presupposti applicativi della normativa antimafia di cui agli art. 52, 57, 58, 59 e ss del D.Lgs n. 159/2011 in ordine alla natura prededucibile del credito, non
“tempestivamente e validamente” contestato, azionato in via monitoria dalla alla sua esclusione dalla speciale procedura di Parte_1 verifica e alla conseguente procedibilità della domanda giudiziale dinnanzi il giudice civile, in pendenza del solo sequestro penale (in assenza di un decreto di confisca)”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la natura “prededucibile” dei crediti azionati in monitorio relativi alle prestazioni rese dal 09.04.2017 all'11.10.2018, sul presupposto che fossero interessati dalla speciale procedura di verifica di cui agli artt. 57 e ss. del Codice, trascurando che sarebbero sorti tutti nel corso del procedimento di prevenzione, durante l'amministrazione prefettizia che aveva gestito fino al 10/7/2018 in via temporanea e straordinaria la CP_1 ex art. 32, comma 1 e 10, D.L. n. 90 del 2014 e durante l'amministrazione giudiziaria del sequestro di prevenzione che l'aveva gestita dal 10/7/2018. In particolare, i crediti maturati durante la gestione straordinaria avrebbero dovuto essere senz'altro pagati al subappaltatore Parte_1
Il motivo è infondato.
Una volta sopravvenuto il sequestro di prevenzione, che è del 10/7/2018, vengono attratte alla verifica concorsuale tutte le pretese pag. 11 di 15 creditorie, sia quelle sorte in epoca anteriore che quelle sorte successivamente. Non vale opporre che si tratterrebbe di crediti prededucibili sul presupposto che sarebbero sorti tutti durante il procedimento di prevenzione. Intanto, i crediti sorti dal 09.04.2017 al 10.07.2018 durante l'amministrazione prefettizia, che aveva gestito la in via CP_1 temporanea e straordinaria ex art. 32, comma 1 e 10, D.L. n. 90 del 2014, non sono sorti nel corso del procedimento di prevenzione che inizia con il sequestro del 10.07.2018, e non possono giovarsi dell'art. 54 del Codice, nella parte in cui pure esenta dalla verifica concorsuale e rimette alla mera autorizzazione del Giudice Delegato il pagamento di taluni crediti “sorti nel corso del procedimento di prevenzione”. In ogni caso, come ha già spiegato il primo giudice, non tutti i crediti sorti nel corso del procedimento di prevenzione sono meritevoli di essere soddisfatti de plano senza transitare dalla verifica, ma soltanto quelli non contestati, laddove tutti i crediti azionati in monitorio dalla Parte_1 sono stati contestati dalla in Amministrazione giudiziaria, CP_1 Tale contestazione, da un lato, dà ragione del mancato pagamento sulla base della semplice autorizzazione del Giudice Delegato, e, d'altro canto, conferma che il loro accertamento non possa prescindere dalla verifica endo-prevenzionale, rendendo improcedibile l'azione di cognizione che la stralcerebbe. A nulla rileva che la contestazione sarebbe stata formulata per la prima volta in giudizio, avuto riguardo ai tempi dell'iniziativa giudiziaria prontamente seguita all'insediamento dell'Amministrazione giudiziaria, né ha pregio obiettare che la contestazione sarebbe generica, perché è sufficientemente specifica la circostanza che sia stato autorizzato in prededuzione il solo pagamento di prestazioni riconosciute, e non il pagamento delle restanti pretese la cui esecuzione era espressamente disconosciuta. Vero è che, seppure anche i crediti anteriori al sequestro fossero sorti nel corso del procedimento di prevenzione, occorrerebbe per tutte le pretese qui azionate la verifica endo-prevenzionale, perché tutte vengono contestate, né la circostanza che tali crediti costituirebbero il prezzo di prestazioni rese, sotto la vigilanza di un , per servizi essenziali, Parte_5 quali la prosecuzione del trattamento meccanico biologico dei rifiuti negli impianti di TMB, varrebbe a superare la contestazione o ad eludere la normativa antimafia.
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Violazione degli art. 41, 54, 56, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011 e dei presupposti applicativi della normativa antimafia di cui agli art. 52, 57, 58, 59 e ss del D.Lgs n. 159/2011 in ordine alla procedibilità della domanda di accertamento e di pag. 12 di 15 condanna dinnanzi il giudice civile per i crediti, non “tempestivamente e validamente” contestati, sorti successivamente al sequestro penale (in assenza di un decreto di confisca)”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato l'improcedibilità della domanda per i crediti maturati dopo il sequestro di prevenzione, assumendo il divieto di accertamento dinanzi al giudice civile nonché la loro soggezione alla speciale procedura di accertamento dinanzi al giudice delegato, che per siffatti crediti lascerebbe l'Amministrazione giudiziaria completamente libera di adempiere o meno alle obbligazioni derivanti dai rapporti contrattuali in cui è parte, senza subire iniziative giudiziarie qualora decidesse di non rispettare le proprie obbligazioni di pagamento, potendo essa agire in giudizio per pretendere l'esatto adempimento dalla controparte, mentre la controparte non avrebbe tutela fino all'eventuale decreto di confisca.
Il motivo è infondato.
L'asimmetrica tutela lamentata dall'appellante è nel sistema della prevenzione antimafia giustificata dalla necessità che le pretese opposte all'Amministrazione giudiziaria non originino da preordinazioni dolose poste in essere dal proposto e finalizzate a distrarre il patrimonio aziendale riconducendolo nel patrimonio di soggetti terzi legati al proposto da malaffare, e cioè dalla necessità di compiere una speciale indagine sull'effettività e genuinità delle pretese, la quale non può che essere riservata all'unico giudice in grado di conoscere i fatti penalmente rilevanti che hanno determinato l'adozione della misura di prevenzione e, quindi, al giudice delegato della procedura di prevenzione. Le finalità proprie della prevenzione sono compatibili soltanto con uno scrutinio riservato della non strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e della buona fede del creditore.
§ 4.4 – Il quarto motivo è intitolato: “Violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. in ordine al principio del contradditorio e all'obbligo di ripristino delle facoltà di difesa sulla questione rilevata d'ufficio (mista in fatto e diritto) ed, a suo tempo, non previamente sottoposta al dibattito processuale, posta a fondamento della decisione (di improcedibilità anche della domanda per i crediti maturati successivamente al sequestro)”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato l'improcedibilità della domanda per i crediti maturati dopo il sequestro di prevenzione, sulla base di una questione rilevata d'ufficio, non sottoposta al dibattito processuale e allo sfogo istruttorio, in palese violazione dell'art. 101 secondo comma c.p.c., che pag. 13 di 15 sanziona con la nullità tale decisione assunta in violazione del contraddittorio.
Il motivo è infondato.
E' vero che la questione, pur rilevabile d'ufficio, della improcedibilità i crediti maturati dopo il sequestro di prevenzione, è stata tardivamente sollevata dalla in comparsa conclusionale, tuttavia CP_1 essa è stata decisa dopo che ha preso posizione nella memoria Parte_1 di replica, e cioè dopo che la questione è stata oggetto di ampia discussione tra le parti, non scontando la decisione del Tribunale alcuna violazione sostanziale del contraddittorio. In ogni caso, seppure la decisione fosse in qua parte nulla, tale nullità si convertirebbe in motivo di impugnazione con sostanziale devoluzione della questione a questa Corte, che non potrebbe, per quanto detto in risposta ai precedenti motivi, non considerare improcedibili anche i crediti sorti nel corso del procedimento di prevenzione, secondo la mera esegesi delle norme del Codice, che oltretutto non richiede alcuno sfogo istruttorio.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione da € 1.000.001 ad € 2.000.000 in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di in Amministrazione Giudiziaria Parte_1 CP_1 contro la sentenza n. 9280 pubblicata il 13/6/2022 tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna la al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di in Amministrazione Giudiziaria CP_1 liquidate in complessivi € 29.033,00, di cui € 7.418,00 per la fase di studio, € 4.313,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase di trattazione, € 12.333,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
pag. 14 di 15 3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 5/12/2025.
L'estensore Il presidente
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