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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 6090/2024, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gennaccari, come da mandato in atti Parte_1
-RICORRENTE-
E
rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Nesca, come da mandato in atti;
Controparte_1
-RESISTENTE-
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 20.1.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.9.2024, chiedeva che il rapporto genitoriale con la Parte_1 figlia nata in data [...], fosse regolamentato in ossequio alle condizioni articolate in ricorso. Per_1
Con comparsa depositata in data 20.12.2024 si costituiva la quale rilevava che le Controparte_1 parti, nelle more del giudizio, avessero raggiunto un accordo per regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Nell'udienza del 20.1.2025, pertanto, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto: 1°) La minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente Persona_2 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno invece essere assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2°) La minore avrà residenza abituale presso l'abitazione della madre (oggigiorno sita in Andrano alla via Del Mare n° 13/a), in virtù del collocamento prevalente presso la medesima,
3°) L'assegno unico universale erogato dallo Stato per i figli a carico sarà percepito integralmente dalla IG . Controparte_1
4°) Il signor contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla IG Parte_1
un assegno mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare CP_1 entro il giorno 15 del mese mediante bonifico su conto corrente intestato alla medesima, alle seguenti coordinate bancarie [...], salvo diversa successiva indicazione del conto. Nel determinare l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del signor le parti Parte_1 hanno tenuto bene in considerazione l'importo dell'assegno unico erogato dall'INPS e questo vi ha influito.
5°) Entrambi i genitori concorreranno in eguale misura al pagamento delle spese straordinarie necessarie alla figlia, secondo il Protocollo di intesa in materia vigente presso il Tribunale di Lecce, da intendersi parte integrante del raggiunto accordo.
6°) La minore frequenterà la scuola primaria presso l'Istituto Scolastico Comprensivo di Andrano Per_1 (presso il quale è già iscritta) con modalità “a tempo pieno”, ovverossia dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:00, usufruendo così anche del servizio mensa scolastica, il cui costo sarà affrontato dai genitori in eguale misura.
7°) Le parti concordano peraltro che, qualora siano impossibilitati ad accompagnare la figlia a scuola ovvero a riprenderla all'uscita, potranno essere sostituiti dai nonni materni e paterni ovvero anche dagli zii.
8°) Il padre eserciterà il diritto di visita alla figlia nei pomeriggi del martedì e del giovedì, a partire dalle ore 16:00, curando di riaccompagnarla a casa della IG entro le ore 20:00 nel periodo CP_1 scolastico ed entro le ore 22:00 nel periodo estivo;
terrà inoltre con sé la bambina – a settimane alterne – dalle ore 16:00 del venerdì sino al lunedì mattina, allorquando la accompagnerà a scuola.
9°) La minore trascorrerà ad anni alterni il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro, così come il sabato e la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
10°) Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre una settimana continuativa nel mese di luglio e un'altra nel mese di agosto, secondo un calendario che sarà concordato dai genitori entro la fine dell'anno scolastico.
11°) I genitori si impegnano ad inserire nella vita della bambina loro nuove relazioni solamente se le stesse saranno caratterizzate da stabilità e da serietà di intenti;
si impegnano inoltre a fare mantenere alla bambina relazioni stabili e costanti con tutti i nonni e con gli altri parenti più prossimi.
12°) Nei periodi di rispettivo affidamento i genitori si impegnano a trascorrere il più possibile del loro tempo con la figlia assistendola e spronandola, anche e soprattutto nell'espletamento degli Per_1 incumbenti attinenti alla formazione scolastica.
La causa, pertanto, è stata immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non siano in contrasto con i criteri di legge;
sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali. P.T.M.
- dispone che i rapporti tra le parti e la figlia minore vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 7.2.2025
La Presidente est. dott. ssa Francesca Caputo