Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02242/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05205/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5205 del 2025, proposto dal sig. IO D'ES, rappresentato e difeso dagli avvocati Celeste Liso, Fabio Lofrese e Sabino Sernia, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Lombardia e Ambito Territoriale per la Provincia di Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza n. 320/2025 del Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro, pubblicata il 22 luglio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Premesso che la ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza n. 320/2025, pubblicata il 22 luglio 2025, resa dal Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro, con la quale:
- è stato accertato e dichiarato il diritto del ricorrente “all’indennità sostitutiva per ferie non godute” e, per l’effetto, è stato condannato “il M.I.M. al pagamento in suo favore dell’importo di € 737,55, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze”;
- è stato condannato, altresì, il M.I.M. “ al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00 per competenze professionali, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge; compensi distratti in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ”;
2. Considerato che, in vista della trattazione nel merito, con nota di deposito del 13 marzo 2026 la parte resistente ha rappresentato al Collegio, allegando relativa documentazione, di aver proceduto a tutti gli adempimenti di propria competenza ai fini dell’esecuzione della sentenza, trasmettendo la documentazione necessaria all’istituzione scolastica competente e procedendo al pagamento delle spese di lite mentre la liquidazione dell’indennità sostitutiva per ferie non godute è stata effettuata attraverso il sistema stipendiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come attestato dalla documentazione della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia e dal riscontro del Servizio Stipendi;
segnatamente, nella nota prot. m_pi.AOOUSPLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0001539.12-03-2026, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio VIII – A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale, quanto segue:
“ la sentenza è stata tempestivamente trasmessa all’Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” di Lodi, istituzione scolastica competente per l’adozione dei conseguenti atti di liquidazione dell’indennità sostitutiva per ferie non godute.
La predetta istituzione scolastica ha quindiprovveduto all’adozione del decreto n. 5269 del 10/09/2025, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia in data 25/09/2025, finalizzato alla liquidazione delle somme spettanti alla parte ricorrente.
Si rappresenta, inoltre, che il pagamento è stato successivamente elaborato mediante procedura automatizzata sulla rata stipendiale del mese di dicembre 2025 dalla Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come da riscontro del competente Servizio Stipendi.
In particolare, risulta corrisposto alla parte ricorrente l’importo netto di euro 515,96 (lordo euro 737,58; imponibile IRPEF euro 670,08; IRPEF euro 154,12), relativo al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute per l’anno scolastico 2015/2016, con esigibilità in data 15/12/2025.
Con riferimento alle spese di lite, si rappresenta che le stesse sono state regolarmente liquidate e pagate in favore della parte ricorrente, come da speciale ordine di pagamento (SOP)” ;
ha prodotto, inoltre, a comprova di quanto sopra dichiarato, il visto della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia del 25/09/2025 e nonché il SOP relativo alle spese di lite;
3. Ritenuto, pertanto, che, alla luce di quanto prodotto in giudizio nonché in ragione della mancata formale contestazione da parte della ricorrente, il Collegio deve dare atto della cessazione della materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che debba disporsene il pagamento a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, avendo la P.A. adempiuto al comando giudiziale solo dopo la proposizione della causa; rilevato, inoltre, che il contenzioso in materia presenta natura bagatellare sì che appare equo liquidare le spese del presente giudizio nella misura di euro 600,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 600,00 (euro seicento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese stesse in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LI, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | CO LI |
IL SEGRETARIO