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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' PRESIDENTE REL.
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE
DOTT. GIUSEPPE PERRI CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 496/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione alla scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24 aprile 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Vico Montecorvino n. 1, presso e nello Parte_1 studio dell'Avv. Lorena De Luca, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via A. Turco n. 71, presso e nello Controparte_1 studio degli Avv.ti Paola Garofalo e Michela Gualtieri, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
CATANZARO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Per l'appellante e l'appellato:
I procuratori delle parti hanno depositato, telematicamente, in data 15 aprile 2025, note di trattazione scritta con le quali hanno così concluso:
“Premesso che nelle more del giudizio, con l'assistenza dei rispettivi difensori, nel precipuo interesse di a definizione del presente giudizio di appello, le Parti hanno raggiunto un accordo e, pertanto, CP_2 chiedono che l'Ecc.ma Corte adita emetta sentenza definitiva del presente giudizio ivi recependo gli
1 accordi di seguito riportati quali condivisi dalle parti laddove è prevista la regolamentazione e le condizioni che seguono:
1) la figlia minore resta affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con ogni conseguenza CP_2 ex lege;
2) la figlia minore è domiciliata presso madre, genitore collocatario;
CP_2
3) il sig. per esigenze lavorative si trova in Lombardia e, conseguentemente, non potrà trovare CP applicazione il collocamento paritetico della minore disposto con la sentenza di primo grado.
Il padre potrà vedere e tenere con sé : CP_2
3a) a settimane alterne dal venerdì al termine dell'orario scolastico e sino alla domenica alle ore 18,00;
3b) In occasione delle festività natalizie, salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire tra loro, la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre per il Natale dal giorno 23 alle ore 10,00 al 30 dicembre alle ore 10,00 o per il Capodanno dal giorno 30 dicembre alle ore 10,00 al giorno 6 gennaio alle ore 10,00;
3c) Per le festività pasquali, salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire tra loro, la figlia starà ogni anno alternativamente con ciascun genitore, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
3d) Durante le vacanze estive, salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire tra loro,
trascorrerà con il padre una settimana consecutiva nel mese di agosto. In caso di disaccordo, CP_2 la minore starà con il padre, secondo il criterio dell'alternanza, la prima o l'ultima settimana di agosto;
3e) In occasione delle altre festività infrasettimanali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 2 novembre, 8 dicembre) alternativamente tra i genitori.
3f) trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma ed il giorno del compleanno della CP_2 sig.ra e trascorrerà con il padre il giorno del compleanno del sig. ; mentre il giorno del Pt_1 CP compleanno di , salvo diversi accordi, la minore starà alternativamente a pranzo e a cena con CP_2
l'uno o con l'altro genitore che dovranno concordare detta modalità o comunicare eventuali impedimenti.
Il tutto salvo giustificati e sopravvenuti motivi o esigenze della minore.
4) Il sig. verserà entro il giorno 5 ciascun mese alla sig.ra a titolo di assegno di CP Pt_1 mantenimento ordinario per la figlia, l'importo pari ad €300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) l'assegno erogato dall'INPS a titolo di assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra
Pt_1
6) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come continueranno ad essere suddivise le spese per il doposcuola;
7) con attenzione all'udienza del 24.4.2025 fissata per l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e all'udienza del 25.9.2025 per il merito, le parti con la sottoscrizione del presente
2 accordo si impegnano a darvi esecuzione a far data dal giorno del deposito, così rinunciando ad ogni altra reciproca pretesa avanzata nel giudizio;
8) il sig. rinuncia alle spese liquidate in suo favore dal giudice di primo grado;
CP
9) le parti dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo non avranno null'altro a pretendere
l'uno dall'altro a qualunque titolo, ragione o causa;
10) le spese legali del giudizio sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei legali al beneficio della solidarietà professionale”.
Il Procuratore Generale: “Esprime parere contrario all'accoglimento dei motivi d'appello proposti”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 327/2025 resa il 20 febbraio 2025 e pubblicata il 25 febbraio 2025, il Tribunale di Catanzaro – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nei confronti di Controparte_1
, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ha così provveduto: Parte_1
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nato a Controparte_1
Catanzaro il 16 aprile 1983, e , nata a Catanzaro, il [...], in [...] Parte_1 in data 10 dicembre 2011 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Atto n. 19,
Parte II, Serie A, Anno 2011;
2. accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, dispone il collocamento paritario, presso ciascun genitore, della figlia minore , secondo le modalità stabilite in parte motiva;
Persona_1
3. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della minore e, per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
4. dispone che ciascun genitore contribuisca al pagamento delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, nella misura del 50% ciascuno;
5. nulla sull'assegnazione della casa coniugale;
6. in accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, dispone che l'assegno unico venga percepito paritariamente dai genitori, nella misura del 50% ciascuno;
7. rigetta la domanda avanzata dal ricorrente di condanna della resistente per lite temeraria;
8. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gimigliano (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3 9. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 98,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
§ 2. L'appello
Avverso sopraddetta sentenza, notificata il 26 febbraio 2025, ha interposto Parte_1 appello con ricorso presentato, telematicamente, il 25 marzo 2025, con il quale ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva n. 327/2025 pubbl. il 25/02/2025 […] emessa dal Tribunale di Catanzaro, per “gravi” motivi previsti dall'art. 283 c.p.c. e comunque perché l'esecuzione sostanzia il cd. fumus boni iuris ed il periculum in mora, ex art. 473 bis15 c.p.c. ,visto il pregiudizio imminente ed irreparabile, Voglia, disporre
l'affido condiviso con domicilio della minore presso la madre con diritto di visita del padre nei fine settimana alternati dal sabato alle 13,00 alla domenica alle 20,00 o nelle modalità che riterrà opportune
a seguito di valutazione sommaria di quanto emerso, disporre, per l'effetto, l'obbligo di mantenimento in favore della minore per l'importo mensile di Euro 500,00 oltre al pagamento delle spese straordinarie;
Accogliere l'appello e riformare la sentenza n. 327/2025 pubbl. il 25/02/2025 […] emessa dal Tribunale di Catanzaro, per i motivi di cui al presente ricorso, che qui si intendono integralmente trascritti e per
l'effetto confermare l'affido condiviso della minore , con collocazione della minore presso il CP_2 domicilio materno;
disporre il diritto di affido e di visita in favore del , per quanto concerne Controparte_1
i fine settimana alternati dal sabato alle ore 13,00 sino alle ore 20 della domenica;
per le festività ad anni alterni dalle ore 11,00 del 23 dicembre fino alle ore 19,00 del 30 dicembre o dalle ore 11,00 del 31 dicembre fino alle ore 19,00 del 6 gennaio;
per il periodo estivo luglio e agosto, la figlia sarà in via esclusiva con ciascun genitore per 15 giorni nel mese di luglio, per il mese di agosto disporre il diritto di visita e di affido in favore del per una settimana da concordare in virtù della volontà Controparte_1
e delle esigenze della minore;
per le festività di Pasqua, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi o non consecutivi;
per le altre feste, alternativamente. In via subordinata, confermare le modalità stabilite nell'atto di separazione omologata, del diritto di affido e di visita in favore del;
in ulteriore Controparte_1 subordine, disporre l'affido esclusivo della minore alla madre con diritto di visita del padre secondo le modalità determinate a seguito di espletanda attività da parte di codesta Corte d'Appello. Disporre in considerazione dei motivi di cui al presente ricorso, che si intendono qui integralmente trascritti, in capo al sig. e in favore della minore, l'importo pari ad Euro 500,00 mensili, da versare alla SI.ra CP
, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico Parte_1 in favore della SI.ra . Condannare il SI. al pagamento delle spese e Parte_1 Controparte_1 competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
Con decreto di data 1 aprile 2025 la Corte ha rigettato sia la richiesta di sospensione inaudita altera parte della sentenza impugnata che l'istanza ex art. 473 bis 15 c.p.c., richieste entrambe avanzare dalla parte appellante;
con separato decreto in pari data è stata fissata per la discussione
4 dell'istanza di inibitoria l'udienza del 24 aprile 2025, poi sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Si è costituito in giudizio il quale ha dato atto che, nelle more del giudizio le Controparte_1 parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, nel precipuo interesse della minore , hanno CP_2 raggiunto un accordo per definire bonariamente il presente giudizio. Ha dunque concluso chiedendo alla Corte di decidere la causa con sentenza ivi recependo gli accordi condivisi dalle parti.
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dei motivi di appello.
Indi, la Corte – viste le note di trattazione scritta con le quali le parti hanno concluso chiedendo recepirsi gli accordi recepiti dalle parti – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 9 maggio
2025, comunicata alle parti il 20 maggio 2025.
§ 3. Le valutazioni della Corte
Si già precisato che le parti, hanno presentato, telematicamente, in data 15 aprile 2025, note di trattazione scritta con le quali hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo per definire bonariamente il presente giudizio, nel precipuo interesse della minore , alle seguenti condizioni: CP_2
1) la figlia minore resta affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con ogni conseguenza CP_2 ex lege;
2) la figlia minore è domiciliata presso madre, genitore collocatario;
CP_2
3) il sig. per esigenze lavorative si trova in Lombardia e, conseguentemente, non potrà trovare CP applicazione il collocamento paritetico della minore disposto con la sentenza di primo grado.
Il padre potrà vedere e tenere con sé : CP_2
3a) a settimane alterne dal venerdì al termine dell'orario scolastico e sino alla domenica alle ore 18,00;
3b) In occasione delle festività natalizie, salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire tra loro, la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre per il Natale dal giorno 23 alle ore 10,00 al 30 dicembre alle ore 10,00 o per il Capodanno dal giorno 30 dicembre alle ore 10,00 al giorno 6 gennaio alle ore 10,00;
3c) Per le festività pasquali, salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire tra loro, la figlia starà ogni anno alternativamente con ciascun genitore, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
3d) Durante le vacanze estive, salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire tra loro,
trascorrerà con il padre una settimana consecutiva nel mese di agosto. In caso di disaccordo, CP_2 la minore starà con il padre, secondo il criterio dell'alternanza, la prima o l'ultima settimana di agosto;
3e) In occasione delle altre festività infrasettimanali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 2 novembre, 8 dicembre) alternativamente tra i genitori.
3f) trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma ed il giorno del compleanno della CP_2 sig.ra e trascorrerà con il padre il giorno del compleanno del sig. ; mentre il giorno del Pt_1 CP compleanno di , salvo diversi accordi, la minore starà alternativamente a pranzo e a cena con CP_2
5 l'uno o con l'altro genitore che dovranno concordare detta modalità o comunicare eventuali impedimenti.
Il tutto salvo giustificati e sopravvenuti motivi o esigenze della minore.
4) Il sig. verserà entro il giorno 5 ciascun mese alla sig.ra a titolo di assegno di CP Pt_1 mantenimento ordinario per la figlia, l'importo pari ad € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) l'assegno erogato dall'INPS a titolo di assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra
Pt_1
6) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come continueranno ad essere suddivise le spese per il doposcuola;
7) con attenzione all'udienza del 24.4.2025 fissata per l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e all'udienza del 25.9.2025 per il merito, le parti con la sottoscrizione del presente accordo si impegnano a darvi esecuzione a far data dal giorno del deposito, così rinunciando ad ogni altra reciproca pretesa avanzata nel giudizio;
8) il sig. rinuncia alle spese liquidate in suo favore dal giudice di primo grado;
CP
9) le parti dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo non avranno null'altro a pretendere
l'uno dall'altro a qualunque titolo, ragione o causa;
10) le spese legali del giudizio sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei legali al beneficio della solidarietà professionale”.
Hanno, pertanto, chiesto all'intestata Corte di Appello, di voler definire mediante sentenza il giudizio, recependo gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni riportate.
La richiesta delle parti va accolta, per le ragioni di cui infra.
La Suprema Corte ha più volte affermato che, nell'accordo tra le parti, in sede di separazione e di divorzio, si ravvisa un contenuto necessario (attinente all'affidamento dei figli, al regime di visita dei genitori, ai modi di contributo al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, alla misura e al modo di mantenimento, ovvero alla determinazione di un assegno divorziale per il coniuge economicamente più debole) ed uno eventuale (la regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale o personale tra i coniugi stessi) (Cass. civ., 19 agosto 2015, n. 16909 e Cass. civ.,24 febbraio 2021, n. 5065).
Se tradizionalmente gli accordi <> in materia familiare, erano ritenuti del tutto estranei alla materia e alla logica contrattuale (affermandosi che si perseguiva un interesse della famiglia trascendente quello delle parti); più di recente, si ammette sempre più frequentemente un'ampia autonomia negoziale, e si afferma con maggior convinzione la logica contrattuale, seppur con qualche cautela, là dove essa non contrasti con l'esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più deboli (Cass. civ., 3 dicembre 2015, n. 24621, cit.).
6 In proposito, la giurisprudenza di legittimità è variamente intervenuta, con particolare riferimento agli accordi extragiudiziali, in occasione della separazione (ma ciò vale anche per gli accordi che intervengono con riferimento al divorzio), avallando una complessa evoluzione verso una più ampia autonomia negoziale dei coniugi.
Così, in tema di separazioni, dapprima si è stabilito che tutti i patti intercorsi tra i coniugi, in vista della separazione, anteriori, coevi o successivi, indipendentemente dal loro contenuto, dovessero essere sottoposti al controllo del giudice che, con il suo decreto di omologa, conferiva ad essi valore ed efficacia giuridica.
Successivamente, si è cominciato ad operare una distinzione tra un contenuto necessario che riguarda il rapporto tra genitori e figli, riservato al controllo del giudice, e un contenuto relativo ai coniugi che, almeno tendenzialmente, rimane nell'ambito della loro determinazione discrezionale ed autonoma, in base alla valutazione delle rispettive convenienze, fino ad arrivare a sostenere l'autonomia negoziale dei genitori, anche nel rapporto con i figli, purché si pervenga ad un miglioramento degli assetti concordati davanti al giudice (Cass. civ., 22 gennaio 1994, n. n. 657; Cass. civ., 8 novembre 2006, n.
23801; Cass. civ., 24 ottobre 2007, n.22329; Cass. civ.,12 gennaio 2016, n. 298; Cass. civ., 24 febbraio
2021, n. 5065).
Pure in tema di divorzio, la giurisprudenza ha sostenuto che tali accordi, di natura sicuramente negoziale, non sarebbero di per sé contrari all'ordine pubblico, dando vita, a volte, a veri e propri contratti (Cass. civ., 20 agosto 2014, n. 18066; Cass. civ., 21 agosto 2013, n. 19304).
Ciò posto, la Suprema Corte ha anche affermato che le modificazioni degli accordi, convenuti tra i coniugi, successive all'omologazione della separazione ovvero alla pronuncia presidenziale di cui all'art. 708 c.p.c., trovando legittimo fondamento nel disposto dell'art. 1332 c.c., devono ritenersi validi ed efficaci, a prescindere dall'intervento del giudice ex art. 710 c.p.c., qualora non superino il limite di derogabilità consentito dall'art. 160 c.c. e, in particolare, quando non interferiscano con l'accordo omologato, ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti, all'evidenza, con gli interessi ivi tutelati (Cass. civ., 12 gennaio 2016, n, 298).
I criteri, quindi, che devono essere seguiti dal giudice nell'interpretazione di detti accordi sono due: la non interferenza rispetto all'accordo omologato o assunto in sede di divorzio;
la specificazione del contenuto dell'accordo e la posizione di maggior rispondenza rispetto all'interesse tutelato.
È pure pacifico il principio secondo cui in tema di divorzio, nel caso di conclusione di una transazione in corso di causa, spetta comunque al giudice di merito il potere di delibare e di interpretare secondo equità l'accordo, laddove taluni aspetti non siano stati esplicitamente disciplinati dalle parti (Cass. civ.,
18 novembre 2016, n. 23556; Cass. civ. 24 febbraio 2021, n. 5065, cit.).
Ebbene, nel caso di specie, l'accordo stipulato tra le parti dopo la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va ritenuto valido ed efficace, trovando esso fondamento nell'art. 1332 c.c. e nel principio di autonomia negoziale ivi stabilito e non costituendo detto accordo una deroga ai diritti e ai
7 doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio, ma piuttosto una puntualizzazione e una ridefinizione in senso migliorativo di quanto stabilito in precedenza in sede di separazione e successivamente con la sentenza di divorzio.
L'accordo in questione, inoltre, non è lesivo dell'interesse prioritario della minore, così che esso appare recepibile anche in ordine a questo profilo che è obbligo del giudice verificare anche ex officio (cfr.
Cass. civ., 23 ottobre 2017, n. 25055: “In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum". (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto della corte d'appello che aveva ritenuto di includere fra le spese straordinarie da concordare preventivamente fra i genitori, oltre alle spese sportive e ricreative, anche quelle mediche e scolastiche, ancorché non costituissero oggetto del reclamo)”).
Esso accordo può dunque essere recepito da questa Corte, poiché non lede ma anzi appare conforme all'interesse prioritario della minore . CP_2
Pertanto, a parziale modifica della sentenza impugnata: 1) la figlia minore resta affidata in forma CP_2 condivisa ad entrambi i genitori, con ogni conseguenza ex lege; 2) la figlia minore è domiciliata CP_2 presso madre, genitore collocatario;
3) il sig. per esigenze lavorative si trova in Lombardia e, CP conseguentemente, non potrà trovare applicazione il collocamento paritetico della minore disposto con la sentenza di primo grado. Il padre potrà vedere e tenere con sé : 3a) a settimane alterne dal CP_2 venerdì al termine dell'orario scolastico e sino alla domenica alle ore 18,00; 3b) In occasione delle festività natalizie, salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire tra loro, la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre per il Natale dal giorno 23 alle ore 10,00 al 30 dicembre alle ore
10,00 o per il Capodanno dal giorno 30 dicembre alle ore 10,00 al giorno 6 gennaio alle ore 10,00; 3c)
Per le festività pasquali, salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire tra loro, la figlia starà ogni anno alternativamente con ciascun genitore, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
3d) Durante le vacanze estive, salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire tra loro,
trascorrerà con il padre una settimana consecutiva nel mese di agosto. In caso di disaccordo, CP_2 la minore starà con il padre, secondo il criterio dell'alternanza, la prima o l'ultima settimana di agosto;
3e) In occasione delle altre festività infrasettimanali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 2 novembre, 8 dicembre) alternativamente tra i genitori. 3f) trascorrerà con la madre il giorno della festa della CP_2 mamma ed il giorno del compleanno della sig.ra e trascorrerà con il padre il giorno del Pt_1 compleanno del sig. ; mentre il giorno del compleanno di , salvo diversi accordi, la CP CP_2 minore starà alternativamente a pranzo e a cena con l'uno o con l'altro genitore che dovranno concordare detta modalità o comunicare eventuali impedimenti. Il tutto salvo giustificati e sopravvenuti
8 motivi o esigenze della minore. 4) Il sig. verserà entro il giorno 5 ciascun mese alla sig.ra CP
a titolo di assegno di mantenimento ordinario per la figlia, l'importo pari ad €300,00 da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) l'assegno erogato dall'INPS a titolo di assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra 6) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della Pt_1 figlia minore verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come continueranno ad essere suddivise le spese per il doposcuola;
7) con attenzione all'udienza del 24.4.2025 fissata per l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e all'udienza del 25.9.2025 per il merito, le parti con la sottoscrizione del presente accordo si impegnano a darvi esecuzione a far data dal giorno del deposito, così rinunciando ad ogni altra reciproca pretesa avanzata nel giudizio;
8) il sig. CP rinuncia alle spese liquidate in suo favore dal giudice di primo grado;
9) le parti dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo, ragione o causa;
10) le spese legali del giudizio sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei legali al beneficio della solidarietà professionale.
§ 4. Le spese di lite
Le spese di lite dell'appello possono essere integralmente compensate stante la concorde richiesta delle parti in tal senso.
In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del d.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'art. 13 comma 1-quater, deve essere dato atto che non ricorrono i presupposti comportanti per l'appellante dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , e con l'intervento del P.G., avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 327/2025 resa dal Tribunale di Catanzaro il 20 febbraio 2025 e pubblicata il 25 febbraio
2025, notificata il 26 febbraio 2025, così provvede:
- a parziale modifica della sentenza impugnata, dispone che:
1) la figlia minore resta affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con ogni conseguenza CP_2 ex lege;
2) la figlia minore è domiciliata presso madre, genitore collocatario;
CP_2
3) il sig. per esigenze lavorative si trova in Lombardia e, conseguentemente, non potrà trovare CP applicazione il collocamento paritetico della minore disposto con la sentenza di primo grado.
Il padre potrà vedere e tenere con sé : CP_2
3a) a settimane alterne dal venerdì al termine dell'orario scolastico e sino alla domenica alle ore 18,00;
3b) In occasione delle festività natalizie, salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire tra loro, la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre per il Natale dal giorno 23 alle ore 10,00 al 30
9 dicembre alle ore 10,00 o per il Capodanno dal giorno 30 dicembre alle ore 10,00 al giorno 6 gennaio alle ore 10,00;
3c) Per le festività pasquali, salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire tra loro, la figlia starà ogni anno alternativamente con ciascun genitore, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
3d) Durante le vacanze estive, salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire tra loro,
trascorrerà con il padre una settimana consecutiva nel mese di agosto. In caso di disaccordo, CP_2 la minore starà con il padre, secondo il criterio dell'alternanza, la prima o l'ultima settimana di agosto;
3e) In occasione delle altre festività infrasettimanali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 2 novembre, 8 dicembre) alternativamente tra i genitori.
3f) trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma ed il giorno del compleanno della CP_2 sig.ra e trascorrerà con il padre il giorno del compleanno del sig. ; mentre il giorno del Pt_1 CP compleanno di , salvo diversi accordi, la minore starà alternativamente a pranzo e a cena con CP_2
l'uno o con l'altro genitore che dovranno concordare detta modalità o comunicare eventuali impedimenti.
Il tutto salvo giustificati e sopravvenuti motivi o esigenze della minore.
4) Il sig. verserà entro il giorno 5 ciascun mese alla sig.ra a titolo di assegno di CP Pt_1 mantenimento ordinario per la figlia, l'importo pari ad €300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) l'assegno erogato dall'INPS a titolo di assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra
Pt_1
6) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come continueranno ad essere suddivise le spese per il doposcuola;
7) con attenzione all'udienza del 24.4.2025 fissata per l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e all'udienza del 25.9.2025 per il merito, le parti con la sottoscrizione del presente accordo si impegnano a darvi esecuzione a far data dal giorno del deposito, così rinunciando ad ogni altra reciproca pretesa avanzata nel giudizio;
8) il sig. rinuncia alle spese liquidate in suo favore dal giudice di primo grado;
CP
9) le parti dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo, ragione o causa;
10) le spese legali del giudizio sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei legali al beneficio della solidarietà professionale.
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile tenuta remoto in data 9 maggio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Anna Maria Raschellà
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